32.2012.223
Seconda domnanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico-teorica operata in perizia multidisciplinare
17 maggio 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.223
Data decisione, Autorità:
17.05.2013, TCA
Titolo:
Seconda domnanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico-teorica operata in perizia multidisciplinare
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.223
BS/sc
Lugano
17 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1970, nel giugno 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una valutazione reumatologica da
parte del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 16 novembre
2009 (preavvisata il 14 ottobre 2009), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità non pensionabile
(doc. AI 53).
Con
sentenza 25 maggio 2010 questo TCA ha confermato la succitata decisione
amministrativa (inc. 32.2009.227; doc. AI 64).
1.2. Nel
mese di marzo 2011 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni
(doc. AI 66).
Esperita
una perizia multidisciplinare a cura del SAM (doc. AI 97), effettuata anche
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
(doc. AI 100), con decisione 20 luglio 2012, preceduta dal progetto di decisione
7 giugno 2012), l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni,
motivando come segue:
"
(…)
La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento
medico (SAM) di Bellinzona, oggettiva il peggioramento intervenuto allo stato
di salute nel mese di gennaio 2010, tuttavia, questo non influisce
ulteriormente sulla capacità lavorativa, permane infatti l'esigibilità del 50%
sia nella professione abituale di addetta alle pulizie in uffici che in altre attività
adeguate.
Ritenuto che la capacità lavorativa è invariata, si
rimanda al calcolo effettuato a suo tempo per definire il grado d'invalidità
fissato al 37%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Provvedimenti professionali non possono essere
applicati a causa delle limitazioni date in sede medica, viene però attribuito
un mandato al Servizio integrazione professionale allo scopo di fornire un
aiuto al collocamento." (doc. AI 107/2)
1.3. Contro
la summenzionata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
interposto ricorso, postulando in via principale l’esecuzione di una nuova
perizia giudiziaria medica specialistica; in via subordinata chiede il rinvio
degli atti all’Ufficio AI per una nuova decisione sulla richiesta di prestazioni.
In sostanza contesta la valutazione medico-teorica eseguita dal SAM. Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo. L’insorgente
ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
In
data 24 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto, ai fini dell’istanza di assistenza
giudiziaria, la documentazione attestante il suo stato d’indigenza (IV).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso e conferma
sia le conclusioni mediche che il calcolo del grado d’invalidità.
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto o meno ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di
prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta."I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b,
105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art.
88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella
presente fattispecie, l’assicurata, divorziata con due figli conviventi nella
stessa economica domestica, è stata ritenuta salariata al 100%, poiché a seguito
dell’inchiesta economica del 30 aprile 2012 è emerso che senza il danno alla
salute essa avrebbe lavorato a tempo pieno (cfr. rapporto 30 aprile 2012 in doc. AI 100). Tale risultanza è stata confermata dall’interessata con scritto 17 maggio 2012
(doc. AI 102).
L'Ufficio
AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto,
datato 22 marzo 2012 (doc. AI 97), risulta che i periti hanno fatto capo a tre
consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),
reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Disturbo depressivo con/su:
- disadattamento sfociato in
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10 F 33.1).
Sindrome lombo vertebrale con/su:
- componente spondilogena all'arto
inferiore ds.,
- pregressa sindrome irritativa
radicolare deficitaria S1 a ds. su ernia discale L5-S1 a ds.,
- pregresso intervento di
discectomia L5-S1 a ds., emilaminectomia L5-S1 a ds., 3.7.2005,
- possibile instabilità segmentale al
sopraccitato livello.
Epicondilopatia radiale a ds. con/su:
- tendomiogelosi alla muscolatura
dell'extensor carpi radialis brevis.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Cervicalgie con/su:
- fibromialgia,
- alterazioni statiche.
Emicrania.
Ipoacusia principalmente all'orecchio ds. (…)"
(doc. AI 97/17)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto
l’assicurata globalmente abile al 50% quale ausiliaria di pulizia ed in
attività rispettose dei limiti di carico con necessità di cambiare posizione, con
effetto dal 18 luglio 2011 data di stesura del rapporto del Servizio
psico-sociale.
Accertato
che le limitazioni della capacità lavorativa sono di origine reumatologica e
psichiatrica, in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno
concluso:
"
(…)
Attualmente dal punto di vista psichiatrico non si
consiglia nessuna riformazione/riqualifica professionale.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 50% in qualsiasi tipo di attività e abile al 100% come
casalinga.
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una
capacità lavorativa dell'80% in un'attività rispettose dei limiti descritti
precedentemente ed anche come casalinga.
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile
al lavoro.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
50% dal 18.7.2011 e continua anche in attività rispettose dei limiti appena
descritti e dell'80% come casalinga. Si tratta di un'attività svolta durante
tutto il giorno, ma con rendimento ridotto oppure di un'attività svolta a metà
tempo, ma con rendimento pieno.
Se dovesse migliorare la patologia psichiatrica l'A.
potrebbe raggiungere una capacità lavorativa dell'80% in attività rispettose
dei limiti reumatologici descritti precedentemente. (…)" (doc. AI
97/22-23)
Con
annotazioni 26 marzo 2012 il dr. __________ del SMR ha avalato la perizia
multidisciplinare, rilevando in particolare che rispetto alla precedente
valutazione medica “non vi è stato un peggioramento rispetto alla precedente
valutazione; si nota la presenza di una patologia depressiva, la valutazione
rimane 50% nell’abituale attività e in altre adeguate” (doc. AI 98/3),
facendo risalire il cambiamento (presenza di una patologia depressiva) al mese
di gennaio 2010 e non al 18 luglio 2011, come sostenuto dal SAM, visto che
prima di quest’ultima data l’assicurata era già in trattamento psichiatrico.
Fondasi
sulle risultanza mediche, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
contesta le succitate conclusioni del SAM.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad
art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo TCA ritiene
che lo stato di salute dell’assicurata è stato dettagliatamente ed approfonditamente
vagliato dai periti del SAM e non ha di conseguenza alcun motivo per mettere
in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente valutazione
multidisciplinare.
L’assicurata,
con motivazioni piuttosto d’ordine soggettivo, ha contestato la perizia del SAM
senza apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio la
valutazione multidisciplinare. Secondo lei le censure riguardano:
"
(…) il grado
d'accentualità scientifica di un responso, specie di tipo polispecialistico, in
cui un paziente è visitato da medici che si confrontano – data la distanza tra __________,
__________, __________ – solo su scarni resoconti scritti, elaborati sulla
scorta di visite della durata di trenta-quaranta minuti al massimo.
Con tutto il rispetto per gli operatori sanitari
coinvolti e pur con tutte le difficoltà logistiche di distribuire adeguatamente
questi rapporti su tutto il territorio cantonale, nel caso concreto
quest'attività medico burocratica non ha sortito un accertamento clinico
affidabile, dal quale far discendere una valida decisione sul diritto ad una
rendita.
Infatti, dalla prima convocazione risalente al dicembre
del 2011 (doc. B), la paziente è stata ascoltata e visitata da tre medici nell'arco
di pochi mesi per un totale di 5 consulti, ricordando anche che la durata delle
ultime visite psicologiche (solo due) non hanno superato l'ora (quindi, ben al
di sotto anche del tempo indicato nella convocazione).
Già questo dato è significativo di come che nel caso
concreto, qualcosa non sia andato secondo scienza e prassi accettabili, essendo
troppo scarno il tempo dedicato al caso clinico affinché l'ufficio invalidità,
pur a fronte di un accertato peggioramento dello stato di salute, abbia potesse
concludere in modo esatto sulla richiesta presentata dall'interessata.
(…)" (doc. I)
Basta
leggere i singoli rapporti specialistici nonché la perizia multidisciplinare (di
23 pagine) per rendersi conto della serietà scientifica della stessa.
Per
quanto riguarda la durata di ogni singolo consulto, ritenuta insufficiente
dall’assicurata, il TF ha infatti già avuto modo di rilevare che il valore
probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della
visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludeva (cfr. sentenza
9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti), completezza e concludenza che, come
visto, vanno senz’altro conferite al SAM. Non va poi dimenticato che del resto,
di norma, anche una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se
il medico dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
(cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).
Per
quel che concerne la valutazione psichiatrica, oltre a stigmatizzare di aver
avuto solo due incontri, la ricorrente sembra sostenere che il perito non abbia
tenuto conto dell’evoluzione della componente extrasomatica dal 2009. Come si evince
dal rapporto 15 febbraio 2012, il perito psichiatrico, dr. __________, ha dapprima
proceduto alla raccolta dei dati d’anamnesi, comprese dunque le risultanze
delle precedenti valutazioni rese dai medici curanti dell’assicurata (pp. 2/3); ha proceduto ad una valutazione degli elementi soggettivi ed
oggettivi; ha posto la diagnosi secondo la classificazione ufficiale (disturbo
depressivo su disadattamento sfociato in sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di media gravità; ICD-10 F 33.1) ed ha concluso per una residua capacità lavorativa del 50% (doc. AI 97/28).
Non
vi sono poi atti medici precedenti la perizia che smentiscano la conclusione
del citato specialista. In particolare, seppure nel rapporto 18 luglio 2011 del
__________ è stata indicata una totale incapacità lavorativa dal 21 giugno 2010
ridotta all’80% dal settembre 2011 (recte: 2010); i sanitari di detto servizio
hanno comunque auspicato un “aiuto al collocamento in un’attività al 50% non
eccessivamente stimolante emotivamente e che non sovraccarichi il rachide (la paziente
è focalizzata sui dolori al rachide) con possibilità d’incremento graduale
della capacità lavorativa (doc. AI 80/6), aiuto che l’Ufficio AI ha
successivamente fornito (cfr. comunicazione 28 agosto 2012 in merito all’assunzione dei costi di un percorso di promozione professionale in doc. AI 121).
In
questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della
perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
da gennaio 2010 la ricorrente è abile al 50% in attività adeguate rispettanti
le sue limitazioni fisiche.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8
Per quel che concerne l’aspetto economico, dal momento che la capacità lavorativa
è rimasta invariata, rettamente l’Ufficio AI ha fatto riferimento alla STCA 25
maggio 2010 in cui è stato confermato un grado d’invalidità non pensionabile del
37% (cfr. consid. 2.9 della sentenza).
Al
riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:
"
(…)
A titolo puramente abbondanziale, lo scrivente Ufficio
rileva che il reddito da valido per il 2012 – dopo adeguamento all'evoluzione
dei salari nominali (+ 2,1% nel 2009, 0,8% nel 2010, + 1% nel 2011 e + 1,2% nel
2012) – ammonta all'importo di CHF 41'606.--.
Quanto al reddito da invalido, l'opponente, svolgendo
nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato, potrebbe realizzare, in media, un salario annuo lordo pari a CHF
53'894.-- (CHF 52'728.—nel 2010 adeguati all'evoluzione dei salari nominali).
Essendo poi l'assicurata abile al lavoro al 50% in
attività adeguate al proprio stato di salute ed anche volendo ritenere – per
ipotesi di lavoro – la riduzione del 5% conformemente a quanto statuito dal TCA
al consid. 2.9. della sentenza 25.5.2010 (anche se detta riduzione non andrebbe
più applicata in concreto visto e considerato che dalla perizia SAM è emerso
che la Signora RI 1 può svolgere altre attività adeguate al suo stato
valetudinario durante tutto il giorno ma con una riduzione di rendimento del
50%; cfr. per la questione inerente il grado di occupazione STF I 69/07 del 2
novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr. 32.2010.112), il
reddito da invalido – nell'ipotesi a lei più favorevole – corrisponde a CHF
25'600.—nel 2012.
Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da
valido di CHF 41'606.--, risulta un'incapacità al guadagno pari al 38%, non
giustificante l'erogazione di una rendita AI (come rettamente indicato dall'amministrazione
all'interno della decisione impugnata). (…)" (doc. V, pag. 4)
In
conclusione, ritenuto che l’assicurata presenta, come precedentemente, un discapito
economico inferiore al 40%, la decisone contestata va confermata.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.10. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va
da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della
necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato
in causa.
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
Considerandi
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha
apportato alcun elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni,
in particolare quella medica (cfr. consid. 2.7).
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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