Lexipedia

Decisione

32.2012.224

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali descritti dal medico di circondario dell’assicuratore

infortuni in occasione della visita medica di chiusura del 5 novembre 2008,

senza aggiornarli alla situazione del 2012.

Il legale

ha poi criticato la valutazione degli aspetti pischici operata dalla dr.ssa __________

- la quale, a suo modo di vedere, avrebbe sottovalutato la reale portata dei

disturbi psichici dell’assicurato - sottolineando come la scoperta del

carcinoma renale nel 2008 ha avuto ripercussioni importanti sui disturbi

depressivi reattivi dell’interessato, come ritenuto dal medico curante, dr. __________.

Il

patrocinatore ha, infine, contestato il grado di invalidità dell’11%

determinato dall’amministrazione, rilevando innanzitutto come lo stesso sia inferiore

a quello del 15% fissato dall’assicuratore infortuni, tenendo conto delle sole

conseguenze post-infortunistiche.

Il legale

ha poi contestato l’ammontare del reddito da valido e di quello da invalido

calcolati dall’amministrazione, criticando in particolare il fatto che

l’Ufficio AI abbia fatto ricorso “ai dati statistici (soprattutto con

riferimento al reddito da valido), atteso che le precedenti decisioni non si

sono fondate su dati teorici, bensì su concreti riscontri oggettivi” (doc. I).

1.4. L’UAI, in

risposta - dopo avere ribadito la correttezza della perizia pluridisciplinare

dei medici del SAM, come confermato dal SMR (doc. IV/bis) - ha postulato

un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. In data 5 novembre

2012, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto

medico, datato 22 ottobre 2012, nel quale il dr. __________ ha comunicato che

il signor RI 1 ha dovuto essere ricoverato presso l’Ospedale regionale di __________

(doc. VIII + F).

1.6. Con

osservazioni del 16 novembre 2012, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del

ricorso, sottolineando come, secondo quanto indicato dal SMR, la nuova

documentazione medica prodotta dall’assicurato non è atta a dimostrare “una

sostanziale modifica prolungata dello stato di salute dell’assicurato con

influsso sulla capacità lavorativa residua” (doc. X + bis).

1.7. In data 29

novembre 2012, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA due nuovi

referti medici, chiedendo che venga ordinata una nuova perizia psichiatrica,

volta ad accertare il reale stato di salute psichica dell’interessato e le

ripercussioni dello stesso sulla capacità lavorativa residua (doc. XII + G1-3).

1.8. Con osservazioni

dell’11 dicembre 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse

dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR riguardo alla nuova

documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha ribadito la richiesta di

reiezione del ricorso, evidenziando che, potendo fare risalire la patologia

psichica al settembre 2012, “un eventuale peggioramento dello stato di salute

dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso,

formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (per il tramite di una

domanda di revisione” (doc. XIV + 1).

1.9. In data 10

gennaio 2013, il patrocinatore di Giuseppe D’Ora ha rilevato che sebbene la

presa a carico psichiatrica sia iniziata nel mese di settembre 2012, “la

problematica di tipo psicologico di cui è sofferente il mio patrocinato ha

iniziato ad espletare i propri effetti ben prima del mese di settembre 2012”, come del resto già indicato nel rapporto del 7 maggio 2012 del dr. __________ (doc. XVI).

Queste

considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVII),

per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato

oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita intera d’invalidità di

cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

Considerandi

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4

Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.5

L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito

che

una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

2.6

Nella

decisione impugnata, l’amministrazione ha soppresso, in via di revisione, il

diritto a prestazioni dell’assicurato, ritenendo che, dal profilo medico, vi

sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’interessato, come

appurato dal referto peritale pluridisciplinare SAM del 4 novembre 2011.

Nel

contesto della perizia SAM, i medici hanno valutato la patologia psichiatrica,

quella urologica e quella reumatologica.

Globalmente,

nel rapporto peritale del 4 novembre 2011, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “dolori al piede sin. e

all’articolazione tibio-tarsica in stato dopo frattura malleolare tipo Weber C

(2.2.2005), osteosintesi con placca (16.2.2005), sviluppo di CPRS tipo 1

regredita in modo completo, asportazione del materiale di osteosintesi e

artroscopia dell’articolazione tibiotarsica” (doc.

68-16).

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece

poste quelle di “carcinoma renale ds a cellule cromofobe pT2 pN0 M0 Fuhrman

3, con stato dopo nefrectomia allargata ds (1.2.2008); idrocele a ds;

iperplasia prostatica di primo grado; lombalgie; stato dopo sub amputazione

falangi distali dito III mano ds e dito III e IV mano sin” (doc. 68-17).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività da

ultimo esercitata di gommista indipendente, mentre in un’attività adeguata la

capacità lavorativa è piena dal 1° marzo 2011 (doc. 68-21).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi psichici

dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

Dal

profilo somatico, il TCA non ha invece motivo per distanziarsi dalla

valutazione peritale dei medici del SAM - dalla quale è emerso che l’assicurato,

a seguito del decorso regolare e favorevole della patologia tumorale, non

presenta più, a partire da marzo 2011, un’incapacità lavorativa dal profilo

strettamente urologico, mentre, dal profilo reumatologico, continua a

presentare le limitazioni funzionali già evidenziate in passato dal dr. Dotti,

non essendovi state, salvo la guarigione del Morbo di Sudeck, delle modifiche

di rilievo dei disturbi, definiti dal dr. __________ “invariati in questi anni”

(cfr. doc. 68-37) - le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il TCA

non può, per contro, considerare esaustiva la valutazione peritale psichiatrica

della dr.ssa __________, attestante l’assenza di problematiche di natura

psichica, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta

dall’interessato.

L’assicurato

ha infatti prodotto dei referti medici, attestanti l’esistenza di un disturbo

depressivo, che non sono stati ritenuti dall’UAI atti a dimostrare, per lo meno

fino al momento di emanazione della decisione impugnata, l’esistenza di un

peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato dopo la valutazione

peritale della dr.ssa __________ del 15 ottobre 2011.

Ora, tali

referti non sono stati sottoposti dall’amministrazione al vaglio del perito per

una sua presa di posizione.

Il TCA constata,

infatti, che la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale - redatta dal

dr. __________, prima (doc. C) e dal dr. __________, poi (doc. D) – seguita poi,

in corso di causa, dai referti del dr. __________ (doc. F), del dr. __________

(doc. G1) e della dr.ssa __________ dello studio medico del dr. __________

(doc. G2), sono stati valutati dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del

SMR come ininfluenti sulle conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM (doc.

IV/bis e doc. XIV/1), senza previamente interpellare al riguardo l’autore della

consultazione peritale specialistica in questione, al fine di verificare se,

nel frattempo (fino al momento di emanazione della decisione impugnata), le

condizioni di salute dell’interessato siano effettivamente peggiorate o meno.

Nelle

annotazioni del 7 dicembre 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del

SMR, dopo avere preso atto della degenza dal 10 al 24 ottobre 2012

dell’assicurato presso l’Ospedale regionale di __________, hanno ritenuto di

poter fare risalire l’inizio della patologia psichiatrica dell’assicurato al

mese di settembre 2012, corrispondente all’inizio della presa a carico presso

la Clinica del dr. __________.

I medici del SMR hanno aggiunto che non vi è

“nessuna evidenza clinica che un disturbo psichiatrico fosse presente

antecedentemente alla decisione”, rilevando che “in precedenza non è stato

riscontrato nessun disturbo psichico dal perito psichiatra, dr.ssa __________,

che aveva visitato l’assicurato in corso di perizia pluridisciplinare SAM”

(doc. XIV/1).

Il TCA

non può fare proprie queste considerazioni dei medici del SMR.

Se, da una parte, è vero che, nel proprio referto

peritale, la dr.ssa __________ non ha riscontrato alcuna patologia psichica,

d’altra parte, questo Tribunale rileva che, come correttamente evidenziato dal

patrocinatore dell’assicurato e contrariamente al parere del SMR (doc. XIV/1),

l’esistenza di un “disturbo depressivo reattivo significativo” è già stata

messa in luce dal dr. __________ nel referto del 7 maggio 2012 (doc. C),

precedente l’emanazione della decisione impugnata.

La presenza di una problematica depressiva è poi

stata confermata dal dr. __________ nel referto del 7 settembre 2012 (doc. D)

e, in corso di causa, dal referto del dr. __________ del 9 novembre 2012 (doc.

G1) e da quello del 28 novembre 2012 della dr.ssa __________ (doc. G2).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 31 luglio 2012 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, il TCA, contrariamente al parere

dell’UAI, rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata

l’assicurato ha prodotto il referto del dr. __________, attestante l’esistenza

di “disturbi reattivi significativi e ben comprensibili”, che avrebbe dovuto

essere sottoposto alla dr.ssa __________ al fine di verificare se, dopo il suo

esame peritale, fosse subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di

salute dell’interessato.

Ciò

appare tanto più necessario alla luce degli ulteriori referti medici prodotti

dall’assicurato a comprova dell’esistenza di una problematica depressiva

importante (doc. D; G1 e G2), che ha potuto essere constatata anche dal dr. __________

in occasione del ricovero dal 10 al 24 ottobre 2012 presso l’Ospedale regionale

di __________ (doc. G1).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte della

dr.ssa __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, giustifichi una

capacità lavorativa globale del 100%, come stabilito dalla dr.ssa __________ e

confermato dalla dr.ssa __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________

del SMR (doc. 82-1, IV/bis, XIV/1) .

Tale

soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la

valutazione peritale della dr.ssa __________ (la quale ha visitato l’assicurato

nel mese di ottobre 2011) e l’emanazione della decisione impugnata (del 31

luglio 2012).

2.7

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, inteso a

delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti somatici,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato.

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 31 luglio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 12 settembre 2012.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster