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Decisione

32.2012.227

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 giugno 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 22 marzo 2012 (doc. AI 99). Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha

stabilito una limitazione complessiva del 60%.

Alla

valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è

stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività

domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo

un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

2.12.

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 30% quale

salariata e del 70% quale casalinga, dal gennaio 2012 l’assicurata

presenta un’invalidità globale del 47%, percentuale che dà diritto ad un quarto

di rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione

impugnata:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

30% 15%

4,5%

Casalinga

70% 65% 42%

Grado

d’invalidità globale 46,7%

Allo stesso risultato, si giunge, come accennato al consid.

2.10.2, se si tiene di un grado d’invalidità per la parte salariata del 17%:

Quota

parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

30% 17%

5,1%

Casalinga

70% 65% 42%

Grado

d’invalidità globale 47,1%

Di

conseguenza, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2011,

mese dell’inoltro della domanda di revisione (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI),

ridotta ad un quarto dal 1° maggio 2012, ossia tre mesi dal miglioramento dello

stato di salute fatto risalire al 24 gennaio 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI).

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.13. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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