32.2012.227
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3 giugno 2013Italiano40 min
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Numero d'incarto:
32.2012.227
Data decisione, Autorità:
03.06.2013, TCA
Titolo:
Rendita temporanea di un'assicurata parzialmente attiva professionalmente. Metodo misto di determinazione del grado d'invalidità. Conferma della valutazione pluridisciplinare, come pure del miglioramento della situazione valetudinaria giustificante la soppressione della rendita
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA LIMITATA
art. 4 LAI
art. 28a LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
__________omandata
Incarto n.
32.2012.227
BS/sc
Lugano
3 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1953, aiuto cuoco in una mensa scolastica, a causa di un infortunio
occorsole sul posto di lavoro il 21 marzo 2004 è stata posta al beneficio di
una rendita d’invalidità LAINF del 13% con effetto dal 1° ottobre 2005, come da
decisione 7 dicembre 2006 de __________ (doc. AI 29/2) a seguito della sentenza
21 giugno 2006 di questa Corte (inc. 35.2006.24; doc. AI 35/9).
1.2. In
data 28 febbraio 2005 l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti per i postumi del menzionato infortunio (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, con quattro decisioni 28 aprile 2009, preavvisate
il 3 febbraio 2009, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita
intera dal 1° marzo 2005 al 30 settembre 2005, di un quarto di rendita dal 1°
febbraio 2007, di una rendita intera dal 1° maggio 2007 ed, infine, nuovamente
di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 42%) dal 1° febbraio 2008 (doc.
AI 69 -72; per le motivazioni cfr. doc. AI 67/1).
1.3. Dopo
che l’assicurata ha reso verosimile un rilevante peggioramento dello stato di
salute (cfr. scritto 16 giugno 2011 del dr. __________, medico curante; doc. AI
74/1), l’Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente
per una totale incapacità lavorativa nella professione esercitata, con un’inabilità
del 100% in attività adeguate dal 21 marzo 2011, ridotta al 10% dal 24 gennaio
2012) ed un’inchiesta economica per persone con attività domestica (attestante
un grado d’impedimento del 60%).
Sulla
scorta dei succitati accertamenti, con decisione 18 luglio 2012, preavvisata il
2 aprile 2012 (un precedente progetto di decisione datato 6 ottobre 2011 è stato
annullato; doc. AI 85), l’amministrazione ha aumentato ad intera la rendita di
spettanza dell’assicurata con effetto dal 1° giugno 2011 (mese della presentazione
della domanda di revisione), ridotta ad un quarto (grado d’invalidità del 47%)
dal 1° maggio 2012 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento; per le motivazioni
cfr. doc. AI 114).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° marzo
2011. Essa sostiene che l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto di un
peggioramento del suo stato di salute successivo alla perizia SAM, in
particolare per quel che concerne l’ambito reumatologico e psichiatrico giustificante,
a sua detta, il diritto ad una rendita intera. Dei singoli motivi verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ha chiesto la conferma della decisione impugnata
e la reiezione del ricorso.
1.6. In
data 2 novembre 2012 la ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica
(VII) che è stata sottoposta per osservazioni all’Ufficio AI, il quale con
scritto 3 dicembre 2012 ha ribadito la correttezza della valutazione medica
operata (XI). Su richiesta del TCA, con scritto 18 dicembre 2012 l’insorgente
ha preso posizione in merito alle citate osservazioni dell’amministrazione, allegando
un altro nuovo atto medico (XIII). In data 9 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha
inoltrato le proprie osservazioni al menzionato nuovo documento (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto, in
via di revisione, ad una rendita maggiore di quella assegnata con la decisione
contestata.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1
OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori
domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht,
1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto
all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e
segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione
può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di
quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte
dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe
in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa
risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
2.6. Infine,
nel caso in cui il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
2.7. Nel
caso in esame, dopo l’inoltro della osservazioni al progetto di decisione 6 ottobre
2011 (poi annullato), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di procedere ad una
perizia multidisciplinare.
Dal
rapporto 29 febbraio 2012 risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze
dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro
d’accertamento, diagnosticate le patologie con influsso [sindrome cervicospondilogena
cronica, sindorme lombospondilogena cronica bilaterale accentuata a destra,
limitazione funzionale del polso destro su esiti da plurimi interventi dopo frattura
del radio distale (03/2004) con esiti di algodistrofia (03/2004), periatropatia
dei gomiti bilaterale, poliartrosi delle dita, quadro depressivo cronicizzato
(ICD-10 F 34.9)] e senza influsso (esiti da polisinovite sotto trattamento con idrosiclorochina,
stato da decompressione del nervo mediano bilaterale senza indizi per recidiva
a destra, steatosi epatica, dislipedemia tratta ed ipertensione arteriosa
tratta), hanno confermato una totale incapacità lavorativa nella precedente professione.
In attività adeguate, a seguito dell’insorgenza della malattia poliarticolare
infiammatoria trattata con medicamenti anti malarici (Plaquanil), i periti
hanno globalmente concluso per una totale inabilità dal 21 marzo 2011 fino al 23
gennaio 2012, data del consulto peritale del dr. __________, ridotta al 10% a
seguito di una (lieve) patologia psichiatrica, più precisamente:
"
(…)
In un'attività lavorativa adatta allo stato di salute,
rispecchiante pienamente i limiti funzionali e di carico descritti dal Dr. med.
__________ alla pagina 11 del suo consulto reumatologico, l'A. è abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con una capacità lavorativa
del 90% (riduzione del rendimento nella misura del 10% per motivi
psichiatrici), valida a partire dal 24.1.2012. È giustificata un'incapacità
lavorativa totale per il periodo dal 21.3.2011 fino alla data del consulto peritale
reumatologico presso il Dr. med. __________, ossia 23.1.2012, che si spiega con
l'insorgenza di una malattia poliarticolare infiammatoria descritta dal
reumatologo curante Dr. med. __________ nel suo scritto del 16.6.2011, ora in
remissione dopo inizio del trattamento di fondo con anti-malarici (Plaquanil).
Per il periodo precedente valgono le condizioni stabilite in precedenza
dall'Ufficio AI del Ct. Ticino. (…)" (doc. AI 94/29)
Successivamente
alla perizia SAM l’assicurata ha sostenuto un (ulteriore) peggioramento delle
proprie condizioni di salute, producendo il rapporto 3 maggio 2012 del dr. __________,
reumatologo curante (doc. AI 105/9) e del 14 maggio 2012 della dr.ssa __________,
psichiatra curante (doc. AI 105/10).
Interpellato
dal SMR, con scritto 18 giugno 2012 il SAM , esaminata la succitata
documentazione, ha concluso:
"
(…)
La documentazione, in particolare i due rapporti
medici, non portano reperti medici oggettivi nuovi rispetto alla nostra
valutazione peritale del 29.2.2012, per cui non disponiamo di elementi per
modificare la nostra valutazione originale, che rimane quella già formulata
nella nostra perizia pluridisciplinare, redatta il 29.2.2012.
Consigliamo di richiedere un rapporto medico allo
specialista in chirurgia ortopedica ora coinvolto, Dr. med. __________,
concernente l'esito della visita prevista." (doc. AI 109/1)
Svolto
l’accertamento presso il dr. __________ in merito alle gonalgie bilaterali, con
annotazioni 16 luglio 2012 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Dopo aver sottoposto le
osservazioni ai periti SAM e ricevuto la risposta alla nostra richiesta di precisazioni
da parte del dr. __________ (ortopedico).
È giustificato ritenere che non vi siano modifiche
rispetto alla valutazione della perizia SAM riassunte nel rapporto finale SMR
del 08.03.2012.
La gonalgia annunciata, con esami radiologici normali e
esame clinico blando (vedi lettera del dr. __________ al dr. __________ del
18.06.2012).
NON comporta un peggioramento dei limiti funzionali,
anche nel caso venisse diagnosticata (tramite la prevista RM) una meniscopatia
o una condropatia." (doc. 113/1)
Di
conseguenza l’amministrazione ha confermato la valutazione medico-teorica del
SAM.
L’assicurata
sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di salute subentrata
dopo la perizia multidisciplinare.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Nel
caso concreto, l’assicurata è del parere che l’Ufficio AI non abbia debitamente
tenuto conto delle peggiorate condizioni psichiatriche e reumatologiche, successive
alla perizia del SAM.
2.9.1. Per
quel che concerne la problematica psichiatrica, l’insorgente ha fatto riferimento
al rapporto 14 maggio 2012 della psichiatra curante (dr.ssa __________). Fatto
presente che segue l’assicurata dal 30 aprile 2012 per una sindrome depressiva
persistente non specificata (ICD-10 F 34.9), la specialista ha evidenziato:
"
(…)
La Signora RI 1 ha interrotto la cura farmacologica (Cymbalta 1 past. Al giorno) prescritta dal precedente Medico curante Dr. __________
senza un motivo ben preciso.
Dal 08.05.2012 ha iniziato una cura a base di un
antidepressivo, Sertralin 50 mg 1 past. al giorno e come inducente del sonno
Zoldorm 10 mg 1 past. la notte.
Lo stato depressivo attuale è da tempo cronicizzato, ma
queste sintomatologie affettive non sono sufficientemente gravi da compromettere
un'attività lavorativa.
La sua capacità di lavoro è comunque un aspetto da
valutare presso il Centro Professionale e Sociale CPS di __________
Attualmente la sua incapacità è legata alla sua
problematica fisica.
A mio avviso la sua inabilità, dal punto di vista
strettamente psichico, è da ritenere del 20%." (doc. AI 105/10)
Nel
rapporto 2 febbraio 2012 il perito dr. __________, posta la medesima diagnosi,
aveva invece ritenuto un’abilità lavorativa del 90% (doc. AI 94/51). Nella sua
presa di posizione 14 giugno 2012 al succitato scritto della dr.ssa __________,
egli ha poi sostenuto di non avere elementi per modificare la sua valutazione peritale
(doc. AI 109/2). Inoltre, nelle annotazioni 11 ottobre 2012 il SMR ha in
particolare riscontrato che “.. l’attuale trattamento medicamentoso è in
sintonia con la diagnosi posta dalla dr.ssa __________ e dal perito dr. __________
e rispecchia il procedere consigliato dal dr. __________” (doc. V/1).
Trattandosi in sintesi di una diversa valutazione della stessa situazione, alle
conclusioni peritali va data preferenza poiché più dettagliate, complete e
fornite da uno specialista esterno.
2.9.2. A
livello reumatologico, l’insorgente sostiene che non è stato tenuto conto del
fatto che dall’aprile 2012 ha dovuto sospendere il trattamento contro la sua
malattia infiammatoria, così come attestato dal dr. __________ nello scritto 3
maggio 2012 (doc. AI 105/9). Al riguardo, l’8 giugno 2012 il dr. __________ ha
evidenziato che “ …il dr. __________ non segnala un riaffiorare delle polisinoviti
a suo tempo descritte, ovviamente nel caso in cui queste si rimanifestassero,
il collega reumatologo avrà a disposizioni per le sue cure altri farmaci immunosoppressivi,
della nuova generazione“ (doc. AI 109/4).
L’assicurata
sostiene invece il riaffiorare della problematica infiammatoria (ritenuta
invalidante dal dr. __________), come pure l’assenza di cura farmacologica
adeguata. Essa fa riferimento allo scritto 11 ottobre 2012 del dr. __________
al medico della cassa malati in merito alla richiesta di un cura fisioterapica.
In quello scritto il reumatologo curante, posta le diagnosi di poliartrite
sieronegativa con intolleranza e inefficacia nella terapia di MTX ed
idrossiclorochina, colite microscopica oltre alle nota sindrome lombo
vertebrale cronica su discopatia e sindrome cervico-vertebrale cronica, ha evidenziato:
"
(…)
La paz. soffre dunque di una patologia degenerativa
polidistrettuale così come di un'affezione articolare infiammatoria, ev. da
mettere in relazione alla problematica gastrointestinale. Si tratta dunque di
una problematica di origine non univoca e relativamente resistente sia alle
terapia farmacologiche (terapia di fondo di MTX e Plaquenil, steroidi, AINS ed
analgesici), sia alla fisioterapia ambulatoriale (…)" (doc. B)
Sottoposto
dall’Ufficio AI, per il tramite del SAM, il succitato scritto all’attenzione
del dr. __________, con lettera 20 novembre 2012 quest’ultimo ha osservato:
"
(…)
Mettendo a confronto i dati acquisiti durante la
valutazione peritale del 23.1.2012 con quelli ora giunti dal reumatologo
curante dell'11.10.2012, notiamo che lo scritto del Dr. __________, non apporta
novità oggettive, tali da modificare la mia valutazione peritale del
23.1.2012." (doc. XI/2)
Il
summenzionato parere del dr. __________ è stato fatto proprio dal SAM con scritto
26 novembre 2012, il quale ha tuttavia precisato di non potersi esprimere in
merito alla capacità lavorativa riguardo alla “colite microscopica”, diagnosi
non nota al momento della perizia (doc. XI/3).
Da
ultimo, l’assicurata ha trasmesso la presa di posizione 13 dicembre 2012 del dr.
__________ in merito agli scritti del dr. __________ e del SAM. Con scritto 13
dicembre 2012 egli ha evidenziato:
"
(…)
A riguardo vorrei precisare che in effetti non vi sono
affezioni o diagnosi nuove. La situazione generale della paz. è non di meno
peggiorata progressivamente nel corso di quest'anno in particolare per quanto
riguarda la problematica cervicale e lombare. La paz. ha appena terminato un
trattamento semi-stazionario in regime day hospital di 4 settimane con una
fisioterapia intensiva presso la Clinica riabilitativa __________ di __________,
traendone un significativo beneficio con una riduzione del 40-50% dei dolori e
miglioramento della mobilità.
Ho esaminato la paz. il 13.12.2012 trovando una
sindrome cervicale di grado medio (senza neurologia) ed un'importante sindrome
lombovertebrale con un bloccaggio funzionale e una limitazione di movimento di 2/3
in tutte le direzioni (senza neurologia).
La sig.ra RI 1 ha inoltre sviluppato una sindrome algica più diffusa, qualificabile anche di sindrome fibromialgica, espressione di
un malessere generale e associata anche alla sindrome depressiva, il tutto
influenzato dai problemi assicurativi e anche dall'evoluzione della sua
malattia.
Per quanto riguarda la colite microscopica, la
situazione sembra risolta e la paz. non lamenta più disturbi.
In conclusione pur non avendo evidenziato elementi
clinici rilevanti nuovi, la situazione generale della paz. è peggiorata
rispetto ad un anno fa e ciò in particolar modo in riferimento alle
problematiche degenerative della colonna vertebrale." (doc. C)
Orbene,
esaminata la succitata documentazione si può concludere che l’assicurata, nonostante
abbia cessato in aprile 2012 il trattamento, non presenta più una problematica
reumatologica infiammatoria, così come risulta dal succitato scritto 8 giugno
2012 del dr. __________ (doc. AI 109/4) e ultimamente evidenziato dal SMR nelle
annotazioni 7 gennaio 2013 (XV/1). Del resto, nello scritto 11 ottobre 2012 il
dr. __________ ha posto la diagnosi di poliartrite sieronegativa con
intolleranza (sottolineatura del redattore) e nella successiva citata lettera
non ha fatto menzione della problematica infiammatoria.
In
merito alla colite microscopica, la stessa risulta essere risolta (cfr. scritto
13 dicembre 2012 del dr. __________).
Va
poi fatto presente che solo nel più volte menzionato scritto 13 dicembre 2012
il dr. __________ ha sostenuto un peggioramento della problematica degenerativa
della colonna, quindi in un periodo successivo alla decisione contestata. Al riguardo,
va fatto presente che è la decisione contestata che delimita
dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
Da
ultimo, in merito allo stato fibromialgico rilevato per la prima volta dal dr. __________
il 13 dicembre 2012, questa Corte fa riferimento alle annotazioni 8 gennaio
2013 del dr. __________, che condivide, ossia:
"
Nell'attuale rapporto
viene menzionato lo sviluppo d'una sindrome algica diffusa, per la prima volta
viene indicata la parola fibromialgia. Ricordo che la fibromialgia di regola
non insorge di colpo ma si sviluppa progressivamente. Nel presente caso risulta
assai difficile una distinzione esatta essendo l'assicurata affetta di
problematica polidistrettuale di tipo degenerativo con inoltre in passato
nozione di fase infiammatoria (in seguito non più riscontrata). Nell'attuale
rapporto del dr. __________ non viene specificato per quali ragioni esattamente
attualmente egli prende in considerazione la diagnosi di fibromialgia.
Ricordo in ogni caso che l'assicurata non presenta una
patologia psichiatrica severa ma una problematica affettiva persistente
classificata ICD-10 F 34 di tipo distimico, dalla raccolta anamnestica fornita
dalla perizia SAM non risulta una compromissione dell'integrazione sociale, non
è presente una severa patologia somatica. Le terapie portano ancora a dei
miglioramenti (vedi recente terapia presso la Clinica __________)." (doc.
XV/2)
Rettamente
l’amministrazione ha poi fatto presente che, secondo la giurisprudenza
federale, la fibromialgia, in analogia a quanto stabilito riguardo al disturbo
somatoforme da dolore persistente (cfr. DTF 132 V 72), non è di regola atto, in
quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità
lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità
lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una
classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente
sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che
un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,
(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3).
Nel caso concreto, giustamente con osservazioni 9 gennaio 2013
l’Ufficio AI ha osservato:
"
(…)
RI 1 difatti – oltre a non soffrire di una
comorbidità psichiatrica maggiore (l’assicurata presenta una quadro
depressivo cronicizzato; n.d.r.) - non adempie neppure in modo costante
ed intenso i criteri inerenti la perdita totale dell'integrazione sociale e
l'affezione somatica cronica con decorso negativo. Inoltre, non va
dimenticato che l'assicurata – mediante misure terapeutiche adeguate e
costantemente seguite – può ancora migliorare il suo stato di salute
(nella fattispecie non sono pertanto nemmeno realizzate l'eventualità di insuccesso
delle cure e dei provvedimenti seguiti). (…)"
(doc. XV)
Pertanto,
è da ritenere che la (nuova) diagnosi di fibromialgia, indipendente da quanto è
sorta, non produce effetti invalidanti.
In
conclusione, visto quanto sopra è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che la nuova documentazione prodotta dall’assicurata
non permette di trarre una diversa valutazione della residua capacità
lavorativa ritenuta dalla perizia SAM, vale a dire una totale incapacità lavoartiva
in attività adeguate dal marzo 2011, ridotta al 10% dal 24 gennaio 2012.
2.10. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la
parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il
cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
2.10.1 Per
quel che concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha preso in
considerazione i fr. 13'934.- di salario che percepiva da sana per la sua
attività salariata al 30% (cfr. doc. AI 10), aggiornando tale dato al 2010 a fr. 15'337.--.
2.10.2. Per
quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Nel
caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone
qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.) per un salario mensile di fr.
4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore di durata media lavorativa
settimanale esso corrisponde a fr. 52'888.-- per l’intero anno e per un impiego
a tempo pieno.
L’amministrazione,
tenuto conto di un grado di occupazione dell’30%, ha riconosciuto una riduzione
del reddito per attività leggere (18%) e quindi il reddito da invalida corrisponde
a fr. 13'010.--. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato
essere del 15% (15’337 - 13'010 x 100 : 15’337), con effetto dal gennaio 2012
momento del miglioramento, cosi come indicato nella decisione contestata.
Riguardo
alla riduzione del 18% va fatto presente che questa Corte, nella sentenza
32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale
federale – avuto riguardo alla prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton
Ticino in merito e constatato che il Tribunale federale, finora - pur senza
dettagliare in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui
l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi
all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2
maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del
ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,
il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due
valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei
valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del
Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più
recente, adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di
garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a
giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII
e doc. XXVIII), il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto
autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una
direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire
un’applicazio-ne uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni
da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali
(cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale
il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del
reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici regionali,
a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al
consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da apportare
non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA 32.2012.36
consid. 2.7.4 pag. 27). Nel caso concreto, correggendo la percentuale in 20%
(multiplo di 5), come verrà fatto presente nel prosieguo, l’esito della
vertenza non cambierebbe.
Va
poi rilevato che in occasione delle precedenti decisione l’amministrazione
aveva tenuto conto di una riduzione del 20% per attività leggere (cfr. rapporto
finale 10 settembre 2008 in doc. 59/3; cfr. pure le motivazioni in doc. AI
67/4) e quindi il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 12'693.— (52'888 ./.
20% = 42'310.--; 30% di 42'310 = 12'693) ed il grado d’invalidità al 17%. Non è
dato a sapere il motivo per cui ora l’Ufficio AI ha tenuto conto di una
riduzione del reddito del 18% e non del 20%. Tuttavia, anche volendo prendere in
considerazione un grado d’invalidità del 17%, come verrà esposto nel prosieguo,
l’esito della vertenza non cambierebbe.
2.11. Per
quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che
l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza
di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle
singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel
caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di
esse.
In
particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del
17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente possibile
a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato
deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in
misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V
97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.
Al
riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità
di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144
consid. 5).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
Fatti
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I
681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella
fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire
un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 22 marzo 2012 (doc. AI 99). Sulla base
degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha
stabilito una limitazione complessiva del 60%.
Alla
valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,
ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo
un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
2.12.
Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 30% quale
salariata e del 70% quale casalinga, dal gennaio 2012 l’assicurata
presenta un’invalidità globale del 47%, percentuale che dà diritto ad un quarto
di rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione
impugnata:
Attività
Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata
30% 15%
4,5%
Casalinga
70% 65% 42%
Grado
d’invalidità globale 46,7%
Allo stesso risultato, si giunge, come accennato al consid.
2.10.2, se si tiene di un grado d’invalidità per la parte salariata del 17%:
Quota
parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata
30% 17%
5,1%
Casalinga
70% 65% 42%
Grado
d’invalidità globale 47,1%
Di
conseguenza, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2011,
mese dell’inoltro della domanda di revisione (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI),
ridotta ad un quarto dal 1° maggio 2012, ossia tre mesi dal miglioramento dello
stato di salute fatto risalire al 24 gennaio 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI).
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.13. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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