32.2012.234
Nuova domanda di prestazioni. Rinvio atti a Ufficio AI affinché, previo complemento peritale presso il SAM, renda un nuovo provvedimento
3 maggio 2013Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.234
Data decisione, Autorità:
03.05.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Rinvio atti a Ufficio AI affinché, previo complemento peritale presso il SAM, renda un nuovo provvedimento
NUOVA DOMANDA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.234
FS
Lugano
3 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. L’Ufficio
AI, con decisione 21 aprile 1998 – ritenuto che, nonostante la comminatoria
del 14 ottobre 1997 con assegnazione di un ultimo termine, l’assicurata non ha
né prodotto la documentazione né fornito le informazioni richieste (doc. AI
10/1) –, ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel giugno 1997 (doc.
AI 18/1).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nell’ambito
della nuova domanda dell’ottobre 2002 (doc. AI 20/1-7), l’Ufficio AI – sulla base
del rapporto d’esame clinico del medico SMR dr. __________ del 9 gennaio 2004
(doc. AI 43/1-8) e delle annotazioni 19 e 28 gennaio e 11 febbraio 2005 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 57/1-2, 61/1 e 63/1) –, con decisione
su opposizione 18 febbraio 2005, ha negato all’assi-curata il diritto ad una
rendita non raggiungendo il grado d’invalidità minimo pensionabile (doc. AI
64/1-5).
La
decisione su opposizione del 18 febbraio 2005 è stata confermata da questo
Tribunale con sentenza del 5 agosto 2005, cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 68/1-17).
1.3. Nel
febbraio 2009, tramite il consulente __________, l’assicurata ha inoltrato una
nuova domanda di prestazioni (doc. AI 75/1 e 76/1-10).
Con
decisione 15 maggio 2009 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova
richiesta (doc. AI 79/1-2).
Anche
questa decisione è stata confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del
9 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 87/1-6).
1.4. Nell’agosto
2011, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato la domanda di prestazioni
oggetto della presente vertenza (doc. AI 99/1-9 e 102/1).
Con
decisione 4 settembre 2012, preavvisata con progetto 2 maggio 2012 (doc. AI 141/1-3)
– sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 14 febbraio
2012 (doc. AI 135/1-51), dei rapporti/annotazioni del medico SMR dr. __________
del 23 febbraio, 16 aprile e 4 luglio 2012 e della valutazione del 2 maggio
2012 della consulente in integrazione (doc. AI 140/1-3) –, l’Ufficio AI
ha nuovamente negato il diritto a prestazioni (doc. AI 145/1-4).
1.5. Contro
la decisione del 4 settembre 2012 l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha
introdotto il presente ricorso con il quale – contestata la
valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, nel merito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento
del diritto ad una rendita d’invalidità.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula il diritto ad una rendita d’invalidità senza specificarne il grado.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di
prestazioni dell’agosto 2011 e conformemente alla valutazione 24 novembre 2011
del medico SMR dr. __________ (doc. AI 128/1-3) – l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 130/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare 14 febbraio 2012 (doc. AI 135/1-51) risulta che i periti,
dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi
e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica
(dr. __________), ORL (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Ipoacusia unilaterale sin. con oggettivata ipofunzione
vestibolare sin. (significativa oltre il 30% di differenza), compatibile sia con:
- morbo di Ménière a sin., di forma
incompleta;
- neuronite vestibolare recidivante,
senza recupero centrale.
Disturbo di personalità ansioso e dipendente (ICD-10
F60.7).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Periartropatia omeroscapolare tendinopatia, in parte
calcarea e stato dopo frattura della clavicola con consolidamento con grosso
callo a ds. in:
- stato dopo politrauma da incidente
stradale nel 1994 (complessa frattura del massiccio facciale, frattura costale
in serie a ds., frattura della clavicola ds. trattata conservativamente).
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti
molli.
Dolori alla muscolatura del tenar bilateralmente.
(…)" (doc. AI 135/19)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale
grado di capacità lavorativa medico-teorica globale nell’attività lucrativa attualmente
svolta dal 2009 ca. quale onicotecnica in proprio è valutabile nella misura del
70% (normale orario di lavoro giornaliero con limitazione di rendimento). (…)”
(doc. AI 135/25), il SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell’A.
nell’attività svolta in qualità di onicotecnica in proprio si manifestano
nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello
psicologico e mentale, nonché otovestibolare (ORL).
Sul piano psichiatrico, le limitazioni funzionali sono
riconducibile al disturbo di personalità ansioso e dipendente, ciò che comporta
per l’A. una certa difficoltà a collaudarsi nei rapporti interpersonali praticamente
al di fuori degli ambiti in cui riesce a trovarsi a suo agio, ne segue una
minore affidabilità, ridotta caricabilità per esempio in situazioni stressanti
o necessitanti un’accentuata concentrazione sul lavoro. Da ciò risulta un
ridotto rendimento lavorativo.
Sul piano ORL, gli episodi vertiginosi, il
barcollamento, l’instabilità permanente, nonché l’ipoacusia a sin. rendono non
più esigibili per l’A. ambienti troppo rumorosi, attività comportanti ripetuti
spostamenti del tronco e del capo. In particolare, gli episodi vertiginosi
limitano il rendimento lavorativo dell’A. nell’attuale attività lucrativa.
Alla luce delle limitazioni sopra elencate, possiamo
affermare che l’attività attualmente esercitata dall’A. in qualità di
onicotecnica in proprio (attività che svolge a domicilio) risulta ancora
praticabile nella misura del 70%, come descritto al capitolo 7. Facciamo notare
che le limitazioni in ambito psichiatrico ed ORL non vanno sommate
aritmeticamente, bensì integrate, in quanto entrambe concorrono a ridurre il
rendimento lavorativo e pertanto si sovrappongono.
Per quanto riguarda la determinazione temporale della
limitazione della capacità di lavoro dell’A., prendiamo atto delle decisioni
finora prese dall’Amministrazione AI, confermate nel 2005 e nel 2009 da
sentenze del TCA e pertanto cresciute in giudicato. Come richiesto dal SMR dell’Ufficio
AI (Dr. med. ____________________, atto del 24.11.2011) possiamo affermare che
a decorrere da marzo 2011 (esaurienti accertamenti ORL effettuati dalla Dr.ssa
med. __________) la capacità lavorativa dell’A. nell’attività svolta di
onocotecnica va considerata nella misura del 70%, come descritto al capitolo 7.
Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha
presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti. La prognosi valetudinaria a
medio-lungo termine è riservata in considerazione del possibile peggioramento
in ambito ORL, come ritenuto dal nostro consulente.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
Prendiamo atto che l’A. spontaneamente,
nell’impossibilità di riprendere l’attività lucrativa svolta in passato in
qualità di rappresentante di galleria d’arte, è stata in grado d’integrarsi nel
mondo del lavoro, ottenendo il diploma di onicotecnica, attività che svolge in
proprio dal 2009 ca. Come riferito sopra, in questo tipo di attività l’A. va
considerata capace al lavoro nella misura del 70%, situazione valetudinaria che
non riteniamo possibile migliorare tramite ragionevoli provvedimenti sanitari.
Per le sole ragioni mediche, l’A. va ritenuta in grado
di svolgere altre attività lucrative, prevalentemente sedentarie, senza l’esigenza
di spostamenti eccessivi del tronco e del capo, in ambienti non rumorosi e non
esposti al rumore, inoltre non esigenti un normale orientamento nel campo
sonoro, nella misura dell’80% (orario di lavoro normale con ridotto rendimento
a causa delle limitazioni descritte in ambito psichiatrico).
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio Al, la
decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia
informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 135/25-27)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, i rapporti/annotazioni 23 febbraio,
16 aprile e 4 luglio 2012 del dr. __________ (doc. AI 136/1-4, 138/1-3 e 144/1)
e la valutazione 2 maggio 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 140/1-3)
– con decisione 4 settembre 2012 ha negato il diritto a prestazioni.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, senza l’ulteriore complemento
peritale (di cui si dirà in seguito e che l’Ufficio AI dovrà predisporre), non
può concludere con la sufficiente tranquillità che da marzo 2011 l’assicurata è
abile al lavoro nella misura dell’80% in un’attivi-tà adeguata rispettosa dei
limiti funzionali posti.
Il
dr. __________, FMH ORL, alle seguenti precise domande di cui al questionario
base consulti SAM, ha così risposto:
"
(…)
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico (specificando se sono con o senza influsso sulla capacità
lavorativa).
1. Con influsso sulla capacità lavorativa:
ipoacusia unilaterale sin. con oggettivata ipofunzione
vestibolare sx. (significativa oltre il 30% di differenza), compatibile con un
morbo di Ménière sx., di forma incompleta o di una neuronite vestibolare
recidivante, senza recupero centrale
2. Valutazione della capacità lavorativa
(in percentuale) nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato/a, se possibile
specificando se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito ad
un’attività al 100%.
2. La paziente si occupava di una galleria
d’arte e attualmente ha ripreso una piccola clientela (circa 12 persone), in
un’attività di ricostruzione delle unghie.
Un’attività del 70% è proponibile,
dovuta a limitazioni di rendimento
(…)
8. Ritiene che l’assicurato/a sia in grado
di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità
lavorativa in % in tale attività, specificando da quando.
8. Tutte le attività sedute senza spostamenti
eccessivi del tronco e del capo.
(…)" (doc. AI 135/41-42 e 135-43)
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 26 gennaio
2012 (doc. AI 135/28-33), circa la capacità lavorativa nell’attività lavorativa
da ultimo svolta, le limitazioni funzionali e la possibilità di svolgere altre
attività, ha rilevato che “(…) nelle condizioni attuali di relativo buon compenso
funzionale il disturbo di personalità ansioso e dipendente assume un relativo
valore riducendo la capacità lavorativa psichiatrica dell’A. non più del 20%.
[…] Le limitazioni funzionali sono riconducibili al disturbo di personalità
ansioso e dipendente che comporta una certa difficoltà a collaudarsi nei
rapporti interpersonali particolarmente al di fuori degli ambiti in cui L’A.
riesce a trovarsi a suo agio. […] Ritengo che l’A. possa essere in grado di
lavorare con una buona continuità ottenendo risultati validi e riproducibili
nella professione attualmente svolta che le permette di lavorare in condizioni
non troppo stressanti. (…)” (doc. AI 135/31-33).
Ora,
ritenuto che per lo specialista ORL (che non si è espresso puntualmente sulla
capacità lavorativa in un’attività adeguata, cfr. la risposta 8) nella sua
attività abituale di ricostruzione delle unghie a domicilio è abile al 70% e
che anche lo specialista in psichiatria ha concluso che in detta attività vi é la
possibilità di lavorare con una buona continuità ottenendo risultati validi
avuto riguardo anche alle condizioni non troppo stressanti, questo Tribunale
deve concludere che, in quanto a tutti gli effetti attività adeguata, non è
dato in alcun modo a capire per quali ragioni i periti del SAM abbiano concluso
per una diversa capacità lavorativa (70% rispettivamente 80%) nell’attività
abituale e in un’altra attività adeguata.
In
questo senso, l’amministrazione dovrà interpellare nuovamente il SAM in merito
alla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, se del caso, farsi spiegare
compiutamente dai periti le ragioni per le quali sono giunti ad una diversa
valutazione circa la capacità lavorativa nell’attività abituale (lo si ribadisce,
da ritenersi idonea sotto tutti gli aspetti) e in un’altra attività adeguata.
Parimenti
– visto che nelle osservazioni è stata contestata la mancata
cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa stabiliti nelle varie patologie
(cfr. doc. AI 142/1-2, punto 3), che al riguardo il dr. __________ nelle
annotazioni 4 luglio 2012 non si è espresso (cfr. doc. AI 144/1) e ricordato
che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare
e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che
di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre
2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485);
nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che
il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in
esame è stato fatto; nella STFA I
514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 15, il TF ha osservato
che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali,
eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia
pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso,
un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo” (cfr. il regesto
della SVR 2008 IV Nr. 15) – l’Ufficio AI dovrà domandare al SAM
di motivare nel dettaglio come sono giunti all’esclusione di un cumulo dei
gradi d’invalidità lavorativa dal profilo ORL e psichiatrico (per un caso in
cui questo Tribunale ha effettuato un accertamento in questo senso presso il
SAM cfr. la STCA 32.2012.91 del 28 novembre 2012).
2.8. Quanto
alla valutazione economica, in particolare alla contestazione della riduzione
ai sensi della DTF 126 V 75 riconosciuta nella misura del 14% (cfr. la tabella
con motivazione del 20 ottobre 2012 sub doc. AI 147), la stessa appare prematura
visto che la capacità lavorativa in un’attività adeguata deve ancora essere
compiutamente acclarata.
In
ogni caso, applicando (come ha fatto la consulente in integrazione) tanto per
il reddito da valido che per quello da invalido i dati statistici, nel caso in
cui la capacità lavorativa residua in un’attività adeguata fosse del 70%, in
base ad un confronto percentuale dei redditi e applicata la riduzione del 14%,
all’assicurata andrebbe riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita, visto
il grado d’invalidità del 40% (100 – [100 x 70% ridotto del 14%] = 39.8%
arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2).
2.9. Alla
luce di quanto sopra esposto è necessario un approfondimento presso il SAM
circa la capacità lavorativa in un’attivi-tà adeguata. I periti dovranno
inoltre dettagliare le ragioni per le quali hanno escluso una cumulabilità dei gradi d’incapacità lavorativa dal
profilo ORL e psichiatrico.
Nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare
problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”).
In
concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate e della necessità di procedere
ad un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché esperiti
gli accertamenti sopra enunciati si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
Fatti
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione.
Alla
ricorrente, patrocinata da un legale, vanno riconosciute le ripetibili (art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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