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Decisione

32.2012.236

Amministrazione nega l'attribuzione di una rendita in difetto di un grado di invalidità sufficiente; TCA rinvia e ordina accertamenti medici ulteriori viste le conclusioni discordanti dei medici inter

3 giugno 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i periti del SAM (doc. AI 56-1). In data 25 giugno 2012 egli ha quindi

sottoposto le osservazioni dell’assicurato e la documentazione medica allegata

al SAM, il quale, con scritto del 28 giugno 2012 sottoscritto dal dr. __________,

medico perito SAM e dalla dr.ssa __________, direttrice medica del SAM, ha

preso posizione come segue:

"

(…)

Agli atti la lettera del 10.5.2012 del Prof. Dr. med. __________

che diagnostica una cardiopatia ischemica cronica con fattori di rischio

cardiovascolare quali ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia, diagnosi da

noi riportate nell'ambito della perizia SAM del gennaio 2012 con valutazione cardiologica

da parte del Dr. med. __________. II Prof. Dr. med. __________ descrive un

duplex carotideo che mostra delle placche calcifiche bilateralmente <20% con

tuttavia flussi "fisiologici", descrive una cardio-TAC cardiaca che

mostra un'anastomosi LIMA-RIVA pervia, un bypass venoso su RCX pervio, un

bypass venoso su RIVP occluso; i vasi nativi non sono valutabili perché

presentano molte calcificazioni; l'ecocardiografia mostra un ventricolo sin. di

dimensioni normali con un'ipocinesia inferiore, con una FE del 60% e con cuore

ds. e valvola senza particolarità. A questo riguardo ricordiamo che

l'ecocardiografia del novembre 2011 mostrava un ventricolo sin. di dimensioni

normali, un remodelling concentrico, esiti di infarto inferiore, ipercinetismo

degli altri segmenti, funzione sistolica globale normale, lassità del setto

interatriale, placca calcifica dell'aorta ascendente a livello della giunzione

sinotubulare. Peraltro si può quindi ritenere che l'esame ecocardiografico attuale

è sovrapponibile a quello da noi eseguito nel novembre 2011 nell'ambito della

perizia SAM. Riguardo al duplex carotideo, dei flussi fisiologici non possono

senz'altro giustificare una patologia influente sulla capacità lavorativa.

Riteniamo che le osservazioni del Prof. Dr. med. __________

non sono tali da poter giustificare una riduzione della capacità lavorativa,

d'altra parte il paziente presenta degli esiti di ictus cerebri come detto

dallo stesso Prof. Dr. med. T. __________ fortunatamente regrediti, che parlano

di un'arteriopatia a livello dei vasi cerebrali, diagnosi da noi ripresa e pure

ritenuta ininfluente sulla capacità lavorativa con valutazione esperita da

parte del Dr. med. __________ pure nel novembre 2011.

La presenza di apnee notturne è sicuramente una

patologia di nuova insorgenza che giustamente giustifica la stanchezza del

paziente e non tanto la cardiopatia con una frazione di eiezione normale e un

esame ecocardiografico come quello descritto.

Il fatto che il Prof. Dr. med. __________ giustifichi

l'inabilità lavorativa in relazione all'età di 60 anni è un fattore che non può

essere preso in considerazione dal nostro punto di vista, è da considerarsi

fattore extra-LAI.

Per quanto invece concerne il rapporto della Dr.ssa

med. __________ facciamo notare che si tratta di un rapporto del maggio 2012 e

dunque di una patologia che è insorta dopo la perizia SAM, sicuramente di nuova

insorgenza. Come descritto dalla. Dr.ssa med. __________ è indicato introdurre

un trattamento di ventiloterapia C-RA. P con la quale la patologia può

senz'altro regredire ed essere trattata.

In seguito alla perizia SAM è subentrata una patologia

di nuova insorgenza in relazione ad una sindrome delle apnee da sonno che necessita

di un trattamento a base di C­PAP. Questa patologia giustifica la stanchezza

cronica ma è ben curabile e trattabile con il trattamento proposto. È quindi

indicato valutare il decorso sotto trattamento e rivalutare il paziente dal

punto di vista pneumologico dopo l'introduzione per alcuni mesi di un tale

provvedimento terapeutico.

Non riteniamo pertanto che le osservazioni da voi

sottoposteci possano giustificare una modifica della nostra valutazione di

gennaio 2012. Il successivo decorso è determinato dall'aderenza terapeutica al

trattamento C-PAP." (doc. AI 58-1)

Alla

luce di questa presa di posizione e dell’Annotazione del 16 luglio 2012 del

medico SMR dr. __________ (per il quale “per quanto riguarda la patologia

pneumologia di recente diagnosi (maggio 2012) essa può essere trattata con

terapia C-PAP e con conseguente miglioramento della situazione entro termini

brevi (<3 mesi). Bisognerà quindi che i curanti ci mandino ulteriori

informazioni sul decorso”) l’ammnistrazione ha confermato, con la decisione

contestata, il diniego di prestazioni (doc. AI 60).

Pendente causa l’insorgente

ha prodotto un nuovo certificato del 12 dicembre 2012 del prof. __________ affermante:

"

(…)

Debbo sottolineare che non ho a disposizione la perizia

del SAM redatta da quattro specialisti - neurologo, cardiologo, reumatologo e

psichiatra -. In questa perizia si conclude che "l'assicurato presenta una

capacità lavorativa del 100% come responsabile d'azienda".

Mi permetto di segnalare la sequenza delle patologie

presentate dal paziente:

- 1997 infarto miocardico acuto e

angioplastica. L'evento ha portato alla luce una cardiopatia ischemica cronica

che lo seguirà negli anni.

- 2004 progressione delta malattia

coronarica ed esecuzione di triplice bypass aortocoronarico a cuore battente.

Più tardi si scoprirà che un bypass è occluso.

- 2006 ictus cerebri con

emisíndrome motoria destra con situazione estremamente grave ma fortunatamente

regredita (non ho a disposizione gli atti di questo avvenimento).

- 2009 disturbi visivi attribuibili a eventi

vascolari.

- 2012 sindrome delle apnee

notturne con inizio di un trattamento di ventiloterapia notturna con C-PAP.

A questo punto mi permetto di eseguire una valutazione

olistica di una persona responsabile di un'azienda che, nel corso degli ultimi

15 anni, si trova confrontata con patologie di natura severa e sicuramente non

con un semplice recidivare di lombalgie.

L'infarto miocardico, l'intervento di bypass

aortocoronarico, !'ictus cerebri con emisindrome motoria destra, i disturbi

visivi di origine vascolare, la sindrome dette apnee notturne, sono elementi

gravi e progressivi di una malattia cardiovascolare.

Per quanto riguarda la valutazione AI, alla pagina 3 al

7° paragrafo, si segnata "affinché un rapporto medico abbia valore

probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i

punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti". Ritengo che in questo caso i dati abbiano un peso specifico

molto importante (infarto, operazione di bypass, ictus cerebri, sindrome delle

apnee notturne) considerando soprattutto la progressione della malattia in

questi ultimi 15 anni, da essere visualizzati nell'insieme e non nei singoli

avvenimenti.

Mi permetto dunque di non accettare la frase alla

pagina 5 "... il Prof. Dr. med. __________ giustifichi l'inabilità

lavorativa in relazione all'età di 60 anni". Non è difatti l'età di 60

anni che decreta l'inabilità lavorativa ma, come segnalato, è un dato che

partecipa a una valutazione olistica della situazione. Inoltre sarei grato di conoscere

il nome "dell'illustre cardiologo" menzionato nel primo paragrafo della

pagina 5, che decreta in modo apodittico "il miglioramento della sintomatologia

a breve termina dall'introduzione delta C-PAP". Questa affermazione a mio

parere non è accettabile in quanto in una sostanziosa percentuale i pazienti addirittura

non sopportano la terapia e devono pertanto sospenderla. Per cui dal punto di

vista medico/scientifico non si può decretare il successo della terapia prima

che questa sia stata realizzata.

Malgrado le diverse prese di posizione, ritengo

personalmente che un'inabilità lavorativa almeno del 50% sia corretta in questo

paziente, Dirigente d'azienda, con malattia cardiovascolare in netta progressione

negli ultimi anni.

Mi stupisco inoltre che si possa arrivare al punto di

affermare, pagina 6 paragrafo 2, "se necessario intraprendendo una nuova

professione". Mi sembra di trovarmi di fronte a una valutazione utopica in

quanto ci si può domandare come una persona che dirige un'azienda di cucine,

possa cambiare la sua professione a 60 anni!

Mi sorge il dubbio che in questo caso vi sia una

manifesta discriminazione in quanto il paziente viene decretato abile al lavoro

al 100% in qualità di dirigente d'azienda, mentre se fosse stato un dipendente

o un operaio a mio parere la valutazione sarebbe stata ben diversa." (doc.

D)

Ora,

tenuto conto che nel maggio 2012, ossia successivamente alla perizia del SAM

allestita il 3 gennaio 2012 sulla base di accertamenti ambulatoriali eseguiti

nel lasso di tempo intercorrente dal 14 al 24 novembre 2011 (doc. AI 42-1), sia

stato diagnosticato dalla dr.ssa __________ un “disturbo

respiratorio nel sonno di tipo misto (ostruttivo e centrale), di grado elevato,

con ripercussioni significanti su ossimetria e profilo del sonno oltre a un

disturbo del ritmo cardiaco prevalente in sonno REM”

con conseguente prescrizione di ventiloterapia C-PAP (doc. AI 54/4) oltre che dal

prof. __________ un’ulteriore progressione della malattia coronarica con occlusione

di uno dei tre bypass aortocoronarici eseguiti nel 2004, non può essere escluso che tali problematiche abbiano avuto delle

ripercussioni rilevanti sulla capacità lavorativa del ricorrente ancora prima della resa della decisione contestata (la quale, come detto, delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).

A

mente del TCA, questa circostanza andava approfondita.

In

particolare, per quanto riguarda il dettagliato certificato del prof. __________

del 10 maggio 2012 (steso sulla base di un ecocardiogramma e una Cardio-TAC del

26 aprile 2012, doc. AI 54-2) prodotto in fase di osservazioni al progetto di

decisione del 11 gennaio 2012, lascia perplessi il fatto che lo stesso non sia

stato sottoposto per accurata presa di posizione al cardiologo che aveva

redatto la perizia per conto del SAM. A fronte di una valutazione sensibilmente

differente non solo dal punto di vista delle conclusioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurato, ma anche delle diagnosi - laddove in particolare viene

diagnosticato dal prof. __________, in un paziente “in discreto stato

generale”, un bypass occluso e una FE 60% con ipocinesia inferiore -, sarebbe

stata indicata una presa di posizione da parte del perito cardiologo esterno

dr. __________ (il quale dopo la visita del 17 novembre 2011 aveva invece

riferito di un paziente in “buone condizioni generali”, doc. AI 42-30).

I medici del SAM dr. __________ e __________ si sono invece limitati ad

esprimere un proprio commento al succitato certificato, senza interpellare lo

specialista in cardiologia e omettendo peraltro di chiaramente pronunciarsi

sulla questione, non irrilevante, del bypass occluso (doc. AI 58-1).

Per

quanto riguarda d’altra parte la diagnosi posta nel maggio 2012 dalla dr. ssa __________

di “ disturbo respiratorio nel sonno di tipo misto

(ostruttivo e centrale), di grado elevato, con ripercussioni significanti su ossimetria

e profilo del sonno oltre a un disturbo del ritmo cardiaco prevalente in sonno

REM”, la stessa, di carattere severo, è

suscettibile di creare stanchezza diurna cronica e diminuzione della capacità

di concentrazione, anche a parere del SAM (doc. AI 58) ed essere quindi,

potenzialmente, idonea ad influenzare negativamente la capacità lavorativa. La

problematica sembrerebbe insorta successivamente alla valutazione del SAM del

gennaio 2012, come del resto si desume anche dal certificato del 10 maggio 2012

del prof. __________, nel quale si riferisce di una grande stanchezza e

insofferenza allo stress lamentata dal paziente “negli ultimi tempi”

(doc. AI 54).

Con

riferimento poi al fatto che secondo gli specialisti tale problematica delle

apnee notturne sarebbe suscettibile di miglioramento mediante adeguato trattamento

a base di C-PAP, anche a questo proposito la decisione

in oggetto è lacunosa laddove ha dato per scontato il successo di tale terapia

senza effettuare alcun accertamento in proposito. E questo malgrado anche i

sanitari del SAM, nelle loro osservazioni del 28 giugno 2012, abbiano

sottolineato come il decorso della situazione valetudinaria successiva alla loro

perizia del gennaio 2012 dipendesse, vista l’insorgenza dell’affezione pneumologia

manifestatasi successivamente alla perizia, “dall’aderenza terapeutica al

trattamento C-PAP” ritenendo in particolare “indicato

valutare il decorso sotto trattamento e rivalutare il paziente dal punto di

vista pneumologico dopo l'introduzione per alcuni mesi di un tale provvedimento

terapeutico” (doc. AI 58-1).

Del resto anche il medico SMR in data 16 luglio 2012 aveva concluso

affermando di ritenere necessario che “i curanti ci mandino ulteriori

informazioni sul decorso” (doc. AI 59-1).

D’altra

parte, in proposito al prospettato possibile miglioramento della sintomatologia

a breve termine (secondo il medico SMR già dopo tre mesi) dall'introduzione della

C-PAP, il prof. __________, nel certificato del 12 dicembre 2012 fatto

pervenire in corso di causa, si è mostrato scettico, rilevando esserci “una

sostanziosa percentuale” di pazienti che non sopportano la terapia e che devono

pertanto sospenderla e concludendo che “dal punto di vista medico/scientifico

non si può decretare il successo della terapia prima che questa sia stata realizzata”

(doc. D).

Infine,

nell’Annotazione del 7 gennaio 2013 il medico SMR dr. __________,

valutata la documentazione agli atti e in particolare il certificato 12

dicembre 2012 del prof. ____________________, ha osservato come occorreva “verificare

però se il trattamento C-PAP intrapreso abbia portato al prospettato miglioramento,

quindi l’istruttoria è da completare richiedendo un rapporto al pneumologo

curante” (doc. XIIbis).

Alla

luce di questi atti medici, viste le conclusioni perlomeno discordanti dei medici

interpellati, la conclusione di capacità lavorativa completa tratta

dall’Ufficio AI appare quantomeno affrettata e non basata su accertamenti

esaustivi e completi.

In

effetti, viste le motivate ed approfondite prese di posizione del cardiologo curante

prof. __________, l’Ufficio AI avrebbe dovuto predisporre accertamenti ulteriori

al fine di chiarire l’effettiva situazione, segnatamente almeno richiedendo una

motivata presa di posizione da parte del perito cardiologo dr. __________.

Vista inoltre la diagnosi pneumologica, potenzialmente invalidante, posta successivamente

alla perizia SAM, in nessun caso, senza cioè preventivamente accertare

l’efficacia del trattamento C-PAP intrapreso, l’Ufficio AI poteva concludere per

una completa capacità lavorativa.

In

questo contesto va rilevato che il Tribunale federale - a proposito del

principio secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occa-sione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 p. 124).

Ulteriori

accertamenti al fine di valutare la reale entità della capacità lavorativa

dell’assicurato appaiono dunque imprescindibili, come del resto concluso nelle

annotazioni del 7 gennaio 2013 anche dal dr. __________ del SMR, almeno per quanto

riguarda la problematica delle apnee notturne (doc. XIIbis).

Questo TCA reputa quindi che nella specie prima dell'emanazione della

contestata decisione s’imponevano seri e più approfonditi esami intesi ad

addivenire con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (DTF 136 V

295, 125 V 195; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; C 341/98 del 23 dicembre

1999) ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell’assicurato

e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento dell'emanazione

dell'atto litigioso.

Richiamato

il dovere processuale delle parti di collaborare

all'istruzione della causa, comprendente in particolare l'obbligo di apportare

– ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V

210 consid. 6c, 117 V 264 consid. 3b con riferimenti), a titolo abbondanziale

va in questa sede comunque osservato che il ricorrente avrebbe potuto meglio

collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti, segnatamente producendo i

dati relativi alla ventilo terapia CPAP in corso; gli stessi, benché anticipati

dal suo legale, non sono poi mai pervenuti (cfr. X).

2.7. In

simili circostanze – conformemente alla giurisprudenza sul valore probatorio delle

perizie amministrative (DTF 137 V 210, 136 V 376 e 125 V 351) e considerato che

questo Tribunale ha già in altri casi rinviato l’incarto all’Ufficio AI

o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti peritali

svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011) –, viste le

carenze sopra evidenziate, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché valuti, tramite gli ulteriori e più opportuni necessari

accertamenti medici, l’effettiva valenza invalidante delle patologie cardiologiche

(segnatamente sottoponendo nuovamente il caso al dr. __________, tramite il

SAM) e di quelle pneumologiche, al momento decisivo della resa

del provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 130 V 140). Il complemento

istruttorio dovrà segnatamente comprendere anche un’approfondita discussione

plenaria fra tutti gli specialisti interessati (autori dei consulti

peritali per il SAM) per determinare l’eventuale grado di inabilità lavorativa

globale dell’interessato tenuto conto anche delle altre patologie riscontrate

nella perizia (sul tema del cumulo di diversi gradi di inabilità derivanti da diverse

patologie cfr. STFA I 606/03 del 19 agosto 2005; I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p.

43-45).

In

esito alle nuove risultanze, l’Ufficio AI si determinerà mediante la resa di

una nuova decisione sull’eventuale diritto alla rendita.

2.8. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato

da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 9 agosto 2012 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.6. e 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del’Ufficio AI che verserà

all’assicurato fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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