32.2012.237
Ricorso irricevibile perché tardivo. Non dati motivi per una restituzione dei termini. Documentazione medica prodotta pendente lite da trattare alla stregua di una nuova domanda. Trasmissione atti a U
25 ottobre 2012Italiano9 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.237
Data decisione, Autorità:
25.10.2012, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile perché tardivo. Non dati motivi per una restituzione dei termini. Documentazione medica prodotta pendente lite da trattare alla stregua di una nuova domanda. Trasmissione atti a Ufficio AI
RESTITUZIONE DEI TERMINI
TEMPESTIVITÀ
art. 60 LPGA
art. 4 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.237
fs
Lugano
25 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 18 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione 18 luglio 2012 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni “(…)
nessun diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali (…)” a Avnor
Lugbunari (doc. A);
- il
17 settembre 2012 l’assicurato insorge dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni postulando l’annullamento della suddetta decisione e l’esecuzione
di una perizia giudiziaria che accerti il suo reale stato psichico. In via subordinata
chiede il rinvio degli atti all’amministrazione perché esperisca una nuova valutazione
medica e renda in seguito una decisione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA l’incarto concernente RI
1, facendo rilevare come il gravame introdotto il 17 settembre 2012 sia
tardivo, il termine per ricorrere essendo venuto a scadenza il 14 settembre
2012;
- occorre
quindi anzitutto verificare, con riferimento all’art. 4 cpv. 1 Lptca, la tempestività
del ricorso presentato dal ricorrente;
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.
3a). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa
in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA I
643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 segg.);
- gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1
LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid.
1);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudi-cato (DTF 110 V
37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, pag. 479);
- la
tempestività del ricorso costituendo – al pari per esempio della competenza materiale
e territoriale, della capacità di essere parte e della legittimazione a
ricorrere – un presupposto processuale, il suo esame deve essere effettuato
d’ufficio da parte del tribunale (Zünd/Pfiffner/Rauber (Hrsg.), Gesetz über das
Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 9, n. 8);
- nell’evenienza
concreta la decisione impugnata del 18 luglio 2012 è stata notificata
all’assicurato il 19 luglio 2012 (cfr. ricorso: “(…) l’allegata decisione 18
luglio 2012, notificata il 19 luglio 2012 (…)” ; I e allegato doc. A),
quindi durante il periodo di sospensione stabilito dall’art. 38 cpv. 4 lett. b
LPGA. Di conseguenza il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha iniziato
a decorrere il 16 agosto 2012, primo giorno seguente la sospensione, per
scadere il giorno di venerdì 14 settembre 2012. Entro questa data, dunque,
l'assicurato avrebbe dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un
ufficio postale svizzero;
- consegnato
alla Posta il 17 settembre 2012 (cfr. busta di spedizione del ricorso, agli
atti) il ricorso di RI 1 è quindi tardivo;
- la
contestazione della tardività parte dall’errata assunzione secondo la quale il
termine di ricorso (in base agli artt. 60 cpv. 1 e 38 cpv. 4 lett. b LPGA)
sarebbe scaduto sabato 15 settembre 2012 e quindi (in virtù degli artt. 60 cpv.
2 e 38 cpv. 3 LPGA) prorogato a lunedì 17 settembre 2012 e il ricorrente non ha
per il resto addotto o fatto valere eventuali motivi giustificanti una restituzione
dei termini ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA (secondo l’art.
41, applicabile anche alla procedura di ricorso in virtù dell’art. 60 cpv. 2,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso);
- il
gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
- quanto
alla lettera 16 ottobre 2012 della dr.ssa __________ indirizzata al TCA (a
prescindere dalla validità o meno dell’allegata procura prodotta sub VI/1),
questo Tribunale ricorda che – nella misura in cui intendesse censurare l’operato del rappresentante
dell’assicurato (nello scritto
in parola la dr.ssa __________ adduce che “(…) il ritardo della documentazione
era dovuta all’avvocato Sig. __________, il quale mi era presentato dall’AI
come l’avvocato e patrocinato dell’paziente, invece non era vero e non esatto.
(…)” (VI) – per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze
delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di
fare valere i propri diritti (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid.
2.2; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 3);
- nemmeno,
avuto riguardo alla documentazione sub doc. AI 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 56/2-3 e
57/1, in particolare alle lettere della dr.ssa __________ del 20 agosto 2012
indirizzate all’Ufficio AI (cfr. doc. AI 56/1 e 56/2-3), è possibile concludere
per l’esistenza di un atto che l’amministrazione avrebbe dovuto trattare alla
stregua di un ricorso da trasmettere per competenza al TCA. Infatti, nelle
lettere in parola, la dr.ssa __________ si è limitata a chiedere la
trasmissione cartacea della documentazione medica di cui all’incarto AI
dell’assicurato. Del resto, la medesima sanitaria (anche se precedentemente
informata che l’unica via possibile era quella del ricorso al TCA, vedi la nota
sub doc. AI 54/1), allo scritto 23 agosto 2012 con la quale l’Ufficio AI le ha
trasmesso l’incarto AI dell’interessato come da sua richiesta del 20 agosto
2012 (doc. AI 57/1), non ha eccepito che in realtà essa aveva già voluto impugnare
la decisione del 18 luglio 2012;
- avuto
riguardo infine al rapporto 4 settembre 2012 della dr.ssa __________ indirizzato
al TCA e prodotto con il ricorso sub doc. B, lo stesso – come del
resto suggerito dall’amministrazione con la risposta di causa “(…) lo stesso
[ndr.: si riferisce al doc. B] potrà se del caso formare l’oggetto di un
nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una nuova decisione di
prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 OAI). (…)” (doc. B) – si giustifica
la trasmissione degli atti all’Ufficio AI affinché tratti detto rapporto alla
stregua di una nuova domanda di prestazioni e si pronunci in merito;
- giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza – ancorché con
scritto 16 ottobre 2012 tramite la dr.ssa __________ abbia formulato istanza di
esenzione (VI), che non può essera accolta in quanto il gravame manifestamente
privo di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e 121 I 60 consid. 2a tutte con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.;
art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011; Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 1999, pag. 544) – al ricorrente vengono accollati fr.
200.-- di spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è non é ricevibile in quanto tardivo.
2. Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi;
Fatti
3. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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