32.2012.238
Necessità di un complemento peritale da parte di tutti i medici del SAM che hanno avuto modo di visitare l'assicurata al fine di determinare la sua effettiva capacità lavorativa residua. Rinvio atti a
20 giugno 2013Italiano42 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.238
Data decisione, Autorità:
20.06.2013, TCA
Titolo:
Necessità di un complemento peritale da parte di tutti i medici del SAM che hanno avuto modo di visitare l'assicurata al fine di determinare la sua effettiva capacità lavorativa residua. Rinvio atti a UAI
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.238
cr
Lugano
20 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1956, precedentemente attiva quale aiuto-cuoco e ausiliaria di pulizie, nel
mese di novembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in
quanto affetta da “sindrome lombovertebrale su discopatie multiple e reumatismo
delle parti molli; sindrome ansioso-depressiva” (doc. 2/1-7).
1.2. In data 2
luglio 2008, l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI
per adulti, a seguito di “sindrome cervico-lombovertebrale su alterazioni
degenerative multisegmentali; fibromialgia; sindrome ansioso-depressiva;
fibroma uterino; incontinenza urinaria di tipo misto” (doc. 79/1-8).
Con
decisione del 16 settembre 2008 - cresciuta incontestata in giudicato -
l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni (doc. 82-1).
1.3. In data 23
ottobre 2009, il curante dell’assicurata, dr. __________, ha chiesto
all’Ufficio AI una “rivalutazione della mia paziente”, ritenuto che “la
situazione dal punto di vista medico si è ulteriormente aggravata” (doc. 87-1).
Sulla
base della valutazione del 14 dicembre 2009 del dr. __________ del SMR (doc.
89/1-2), con progetto di decisione del 14 dicembre 2009 – cresciuto, incontestato,
in giudicato - l’Ufficio AI ha nuovamente deciso la non entrata in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. 90/12).
1.4. In data 17
novembre 2009, RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per
adulti, facendo valere “un notevole peggioramento delle condizioni di salute
comprovato dagli allegati certificati medici” (doc. 91/1-8).
Dopo
avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare
una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 10 gennaio
2012, l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessata il diritto a prestazioni, alla
luce di un grado di invalidità del 21% insufficiente per ottenere una rendita
di invalidità (doc. 146/1-3).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1
(doc. 148) e dopo avere ordinato l’esecuzione di una seconda perizia
pluridisciplinare SAM (doc. 162), con decisione del 20 agosto 2012, l’Ufficio
AI ha nuovamente rifiutato all’interessata il diritto ad una rendita di
invalidità, presentando la stessa un grado AI del 36% (doc. A).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera
d’invalidità.
Sostanzialmente,
il patrocinatore della ricorrente ha contestato la valutazione medica
effettuata dai medici del SAM, ritenendo che l’assicurata non possa più
svolgere alcuna attività lavorativa, come del resto sostenuto dai suoi medici
curanti (doc. I).
1.6. In risposta
l’UAI, dopo avere ribadito la correttezza delle due valutazioni mediche
pluridisciplinari eseguite dai medici del SAM, ha confermato la decisione
impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.7. In data 25
ottobre 2012, il patrocinatore della ricorrente ha ribadito che diversi referti
medici agli atti dimostrano che l’assicurata, contrariamente a quanto ritenuto
dai medici del SAM, non possa più svolgere alcun tipo di attività lavorativa
(doc. VI).
Queste
considerazioni dell’avv. RA 1 sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I
404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza 9C_1040/2010
del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che
un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante
gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il
Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata
in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai
disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che
rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile
non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In
tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Considerandi
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.6
Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessata, ha
affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del
SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________), urologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 24 settembre 2010, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “1. sindrome da dolore
cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme); 2.
sindrome lombo-vertebrale/-spondilogena cronica su: alterazioni degenerative
tra L3 e S1; DD: nell’ambito della prima diagnosi; 3. sindrome
cervico-vertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative tra C4-C5 e
C5-C6; DD: nell’ambito della prima diagnosi; 4. iniziale gonartrosi al ginocchio
sinistro; 5. incontinenza urinaria di tipo misto (stress e urgenza) con esiti
di TVT-O il 15.6.2009; 6. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
lieve; 7. sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 120-16).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “1. stato dopo gastrite antrale nel 2000, trattata; obesità
con BMI 34 kg/m2” (doc. 120-17).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo
esercitata di ausiliaria (cucina-camere) presso un ristorante-pizzeria-albergo,
mentre hanno considerato che, a partire dal mese di giugno 2009, un’attività
adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali e che le consenta “di
poter interrompere il lavoro in qualunque momento per potersi recare in bagno
facilmente e velocemente raggiungibile, è globalmente esigibile nella misura di
due volte tre ore al giorno con rendimento pieno” (doc. 120-22).
A fronte delle
contestazioni del legale della ricorrente concernenti la valutazione
medico-peritale del SAM (doc. 148), l’Ufficio AI, come da indicazioni del SMR
(doc. 159), ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurata ad una seconda
valutazione peritale pluridisciplinare presso il SAM, volta a valutare il
decorso delle patologie. In tale ambito, i medici del SAM hanno
valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),
pneumologica (dr. __________), urologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________)
(doc. 162).
Globalmente,
nel rapporto peritale dell’8 agosto 2012, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “1. sindrome da dolore
cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme); 2.
sindrome lombo-vertebrale/-spondilogena cronica su: alterazioni degenerative tra
L3 e S1; DD: nell’ambito della diagnosi di sindrome del dolore cronico; 3.
sindrome cervico-vertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative tra
C4-C5 e C5-C6; DD: nell’ambito della diagnosi di sindrome del dolore cronico;
4.
iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro (vedi referto MRI del 27.7.2010)
in stato dopo artroscopia diagnostica, meniscectomia mediale e shaving
condilofemorale mediale il 29.11.2010 (fecit dr. __________); 5. sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale medio; 6. sindrome somatoforme da
dolore persistente; 7. disturbi minzionali irritativi persistenti in stato dopo
TVTO, tendenza alla ritenzione urinaria cronica; 8. iper-reattività bronchiale
(asma) funzionalmente di grado moderato” (doc. 162-16).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “1. stato dopo gastrite antrale nel 2000, trattata; obesità
con BMI 36 kg/m2” (doc. 162-17).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo esercitata di
ausiliaria (cucina-camere) presso un ristorante-pizzeria-albergo, come già
ritenuto nella precedente perizia pluridisciplinare del 24 settembre 2010 (doc.
162-22).
Quanto all’esigibilità
lavorativa in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni funzionali
descritte dai consulenti e del peggioramento dello stato di salute subìto
dall’assicurata dal profilo psichico rispetto alla precedente perizia
pluridisciplinare SAM del 24 settembre 2010, nonché dell’insorgenza della
patologia pneumologica, non presente in occasione della precedente perizia pluridisciplinare
SAM del 24 settembre 2010, i medici del SAM hanno concluso che:
"
(…) giungiamo alla conclusione che in un’attività
confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni
descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura
del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro e/o del rendimento. Tale
valutazione vale, come descritto dal nostro consulente psichiatra, dal 24
febbraio 2012, data del certificato stilato dalla psichiatra curante dr.ssa
med. __________: sino ad allora vale quanto determinato nella precedente
perizia SAM del 24 settembre 2010.” (Doc. 162-23)
2.7
Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi che meglio verranno
esposti qui di seguito, condividere le conclusioni alle quali sono giunti i
medici del SAM, dato che i diversi specialisti - autori dei consulti peritali
in ambito reumatologico, neurologico, pneumologico, urologico e psichiatrico -
non hanno esaminato, tramite una discussione collegiale, la questione
dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati dai vari
profili somatici e psichici sulla capacità lavorativa residua globale della
ricorrente.
Il TCA
rileva, innanzitutto, che sia nel referto peritale del settembre 2010, sia in
quello dell’agosto 2012, i periti del SAM hanno chiaramente indicato che
l’assicurata presenta diverse patologie, di origine tanto somatica quanto
psichica, che influiscono sulla sua capacità lavorativa residua anche nello
svolgimento di attività adatte.
Nel
referto del 24 settembre 2010, i medici del SAM hanno infatti indicato che
“conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche,
urologiche e psichiatriche” (cfr. doc. 120-21), mentre in quello dell’8 agosto
2012, hanno osservato che “conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche, psichiatriche, pneumologiche ed urologiche” (cfr.
doc. 162-21).
Nonostante
i periti del SAM abbiano quindi specificatamente riconosciuto che la capacità
lavorativa residua dell’assicurata subisca delle limitazioni da più punti di
vista, essi hanno poi omesso - in contrasto con la chiara giurisprudenza del
Tribunale federale - di procedere ad una discussione collegiale volta a
stabilire il grado di incapacità lavorativa globale dell’interessata, tenuto
conto di tutti gli aspetti invalidanti.
A
proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che
secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati
(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;
SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa
era stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In una
sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato
affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il
TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di
assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di
incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da
una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In
quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,
secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella
dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una
discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il
Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel
corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla luce
delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo
e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del
SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di
principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha
concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per
i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in
psichiatria.
Ora, nella
fattispecie oggetto della presente controversia, il TCA constata che,
nonostante le molteplici patologie che affliggono l’interessata, con influenza
sulla sua capacità lavorativa, una discussione fra tutti gli specialisti
interessati – di fondamentale importanza, è bene ribadirlo – non ha avuto luogo
né al momento della prima valutazione pluridisciplinare SAM, né al momento
della seconda valutazione pluridisciplinare SAM di decorso.
Nel
referto peritale del 24 settembre 2010, infatti, i medici del SAM - dopo avere
indicato che l’assicurata va considerata ancora abile al lavoro, in attività
adatte, nella misura dell’80% dal profilo reumatologico (valutazione puramente
teorica); due volte tre ore al giorno dal profilo urologico; al 75% da quello
psichico – hanno concluso che:
"
Tenendo in considerazione tutte le limitazioni
descritte dai nostri consulenti giungiamo alla conclusione che un’attività
medio-leggera, che non richieda il sollevamento di pesi superiori ai 5-10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche
nonché lavori che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, in cui
abbia la possibilità di interrompere il lavoro in qualunque momento per potersi
recare in un bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è globalmente
esigibile nella misura di due volte tre ore al giorno con rendimento pieno.”
(Doc. 120-22)
Nel referto peritale di decorso dell’8 agosto
2012.
– dopo avere riassunto che l’interessata presenta una capacità lavorativa
in attività adatte dell’80% dal profilo reumatologico (valutazione puramente
teorica); dell’80% dal profilo pneumologico; del 60% dal profilo psichico e
ritenuto che anche la patologia urologica ha un influsso sulla capacità
lavorativa residua - i medici del SAM hanno concluso che:
"
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte
dai nostri consulenti non debbano essere sommate, ma integrate, in quanto le
patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano
delle riduzioni del rendimento che parzialmente si sovrappongono, inoltre sia
le patologie somatiche e psichiatriche prendono in considerazione il sintomo
principale dell’assicurata, cioè il dolore cronico.” (Doc. 162-23).
Alla luce
della giurisprudenza sopra ricordata a proposito della necessità di far capo a
un giudizio globale dell’incapacità lavorativa complessiva e tenuto conto del
fatto che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di
principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA
non può ritenere sufficiente quanto indicato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________
del SAM nel referto peritale dell’8 agosto 2012, ma ritiene imprescindibile
l’attuazione di una discussione corale fra tutti gli esperti interessati.
Ciò
appare tanto più indispensabile, ritenuto che l’assicurata presenta, oltre ad
un dolore cronico che interessa sia gli aspetti reumatologici che quelli psichici,
anche disturbi, indipendenti, di natura urologica e pneumologica.
Se,
infatti, da una parte è vero che, come indicato dai medici del SAM, la
patologia reumatologica e quella psichica prendono in considerazione il sintomo
principale dell’assicurata, cioè il dolore cronico, il TCA sottolinea, d’altra
parte, che la signora RI 1 presenta pure una patologia di tipo urologico e una
di natura pneumologica che nulla hanno a che vedere con il dolore cronico e che
va quindi adeguatamente preso in considerazione nell’ambito della valutazione
globale del grado di incapacità lavorativa residua dell’interessata.
Inoltre, a
proposito della cumulabilità, il TCA rileva che il dr. __________, sia nel
referto peritale del 10 agosto 2010, sia in quello del 21 giugno 2012 - poste,
tra le altre diagnosi invalidanti, anche quella di “sindrome del dolore
cronico; DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme” e dopo essersi
espresso dal puro profilo reumatologico, teorico, a proposito del grado di
capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte - ha pure fatto riferimento
al problema del dolore cronico, fornendo una valutazione complessiva a
proposito della, totale, incapacità lavorativa residua dell’interessata.
Nel
referto del 10 agosto 2010, infatti, egli ha sottolineato che “mi rendo
comunque conto che questa valutazione sia molto teorica”, aggiungendo che
“ritengo molto improbabile che l’assicurata potrà mai essere reinserita nel mondo
del lavoro, in considerazione della scarsa scolarizzazione (…) nonché
dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente
somatoforme e non da ultimo della lunga assenza dal mondo del lavoro. Tutti
questi elementi renderanno estremamente difficile un suo reinserimento in
ambito professionale, ciò che però non può essere giustificato dalle descritte
patologie reumatologiche” (cfr. doc. 120-28).
Analogamente,
nel referto peritale del 21 giugno 2012, il dr. __________ ha nuovamente rilevato
che “come già espresso nella mia precedente perizia, trattasi di una
valutazione medico-teorica, visto che difficilmente l’assicurata potrà venire
reintegrata nel mondo del lavoro, in considerazione dell’ormai subentrata
cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente somatoforme,
dell’assenza di una qualsiasi risposta alle terapie proposte nel corso degli
ultimi anni, nonché in considerazione dell’età e della scarsa scolarizzazione”
(cfr. doc. 162-47).
A
proposito di una diagnosi e di una valutazione della capacità lavorativa
inclusiva di aspetti psichici da parte di un perito reumatologo, il TCA rileva
che, ad esempio, nella sentenza di questa Corte 32.2012.1 del 18 giugno 2012,
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare SAM, il perito reumatologo aveva
posto una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa che comprendeva una “Sindrome
del dolore cronico, diagnosi differenziale sindrome fibromialgica primaria,
"chronic fatigue syndrome”. In quel caso la patologia fibromialgica
era stata ritenuta dal perito predominante nel quadro reumatologico per cui si
giustificava una valutazione complessiva.
Anche il
dr. __________, specialista FMH in urologia, dopo avere espresso la propria
valutazione peritale dal profilo strettamente urologico – ritenendo che “da
parte urologica non c’è limitazione nella capacità lavorativa a condizione che
la paziente possa recarsi regolarmente al bagno; ovviamente la professione di
cameriera non potrà mai più essere svolta” (doc. 162-43), senza tuttavia indicare
per quali ragioni non ha ritenuto di porre una limitazione della capacità
lavorativa residua come invece fatto dal precedente perito urologo, dr. __________,
il quale, nel referto del 20 settembre 2010, aveva invece considerato che “un’altra
attività sempre con limitazione dei pesi (5-10 kg) in cui abbia la possibilità di interrompere il lavoro in qualsiasi momento per potersi recare
in un bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è esigibile per un massimo
di due volte tre ore al giorno” (doc. 120-34) – ha tenuto a sottolineare che
“la capacità lavorativa a scopo lucrativo della paziente mi sembra esclusa sia
nella sua professione remota di ausiliaria cameriera/cucina sia in un’altra
professione confacente”, dato che “la paziente è troppo preoccupata per le sue
malattie che vive come malattie gravi e progredenti e per le quali tutti gli
approcci terapeutici finora sono rimasti senza grande beneficio a detta della
paziente”. Il dr. __________ ha quindi concluso che “condivido pienamente la
decisione dei periti predecessori che un’attività a scopo lucrativo non è più
esigibile per la paziente, per motivi psicologici” (doc. 162-43).
Da
notare, infine, che anche il perito psichiatra, dr. __________, ha riconosciuto
il carattere invalidante della sindrome somatoforme da dolore persistente che
affligge l’interessata, indicando che la stessa “raduna i criteri di Foerster
in quanto si tratta di una sintomatologia che segue un decorso cronico, si è
dimostrata resistente alle terapie tradizionali, è sufficientemente incisiva e
segue un decorso autonomo rispetto al resto del quadro sintomatico” (doc.
162-34).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale
non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale da parte di tutti
i periti del SAM che hanno avuto modo di valutare l’interessata - concludere
con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, tenuto
conto degli aspetti reumatologici, urologici, pneumologici e psichici,
giustifichi una capacità lavorativa globale del 50%, come stabilito nel referto
peritale del SAM dell’8 agosto 2012 (doc. 162-23) e confermato dal dr. __________
del SMR (doc. 164-3).
2.8
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio
degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i
consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare la ricorrente, inteso a
delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in
ambito reumatologico, urologico (chiarendo, in tale ambito, con il dr. __________
se occorra tenere conto della diminuita capacità lavorativa residua in attività
adatte già valutata dal dr. __________), pneumologico e psichiatrico sulla
capacità lavorativa residua globale dell’assicurata.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
A tale
riguardo, il TCA evidenzia che l’Ufficio AI, dal profilo economico, al momento
di effettuare il confronto dei redditi, dovrà tenere conto anche dei seguenti
aspetti.
Per quanto
concerne il reddito da valido, il TCA non può considerare corretto il reddito,
riferito al 2010, di fr. 38'400.-- indicato dall’amministrazione nella decisione
impugnata, ritenuto che già nella precedente sentenza di questa Corte
32.2006.37
dell’8 febbraio 2007 lo stesso ammontava, per il 2003, a fr. 40'300.-- (cfr. doc. 70-30; vedi pure indicazione del 15 marzo 2005 del consulente IP,
doc. 28-3).
Il reddito
considerato dall’amministrazione non tiene, infatti, conto della tredicesima
mensilità, nonostante quest’ultima sia stata espressamente indicata dal datore
di lavoro nel questionario trasmesso all’Ufficio AI (cfr. doc. 131-3).
Quanto al
reddito da invalido, poi, il TCA rileva che nel progetto di decisione del 10
gennaio 2012, l’Ufficio AI ha applicato al reddito statistico 2010 - oltre alla
riduzione del 30% per tenere conto dell’esigibilità medica espressa dai medici
del SAM - una riduzione percentuale complessiva del 18% (8% per attività
leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari)
(cfr. doc. 146-2), mentre, nella decisione impugnata del 20 agosto 2012 – a
fronte di un’esigibilità medica ridotta al 50% attestata dai medici del SAM –
ha, senza ragione, modificato la precedente percentuale riconosciuta, applicando
al reddito statistico 2010 “solo” una riduzione percentuale dell’8% “per
attività leggere” (cfr. doc. A).
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 20 agosto 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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