Lexipedia

Decisione

32.2012.238

Necessità di un complemento peritale da parte di tutti i medici del SAM che hanno avuto modo di visitare l'assicurata al fine di determinare la sua effettiva capacità lavorativa residua. Rinvio atti a

20 giugno 2013Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I

404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza 9C_1040/2010

del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che

un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante

gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il

Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata

in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Considerandi

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.6

Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessata, ha

affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del

SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), urologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Globalmente,

nel rapporto peritale del 24 settembre 2010, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “1. sindrome da dolore

cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme); 2.

sindrome lombo-vertebrale/-spondilogena cronica su: alterazioni degenerative

tra L3 e S1; DD: nell’ambito della prima diagnosi; 3. sindrome

cervico-vertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative tra C4-C5 e

C5-C6; DD: nell’ambito della prima diagnosi; 4. iniziale gonartrosi al ginocchio

sinistro; 5. incontinenza urinaria di tipo misto (stress e urgenza) con esiti

di TVT-O il 15.6.2009; 6. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve; 7. sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 120-16).

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece

poste quelle di “1. stato dopo gastrite antrale nel 2000, trattata; obesità

con BMI 34 kg/m2” (doc. 120-17).

Quanto

alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo

esercitata di ausiliaria (cucina-camere) presso un ristorante-pizzeria-albergo,

mentre hanno considerato che, a partire dal mese di giugno 2009, un’attività

adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali e che le consenta “di

poter interrompere il lavoro in qualunque momento per potersi recare in bagno

facilmente e velocemente raggiungibile, è globalmente esigibile nella misura di

due volte tre ore al giorno con rendimento pieno” (doc. 120-22).

A fronte delle

contestazioni del legale della ricorrente concernenti la valutazione

medico-peritale del SAM (doc. 148), l’Ufficio AI, come da indicazioni del SMR

(doc. 159), ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurata ad una seconda

valutazione peritale pluridisciplinare presso il SAM, volta a valutare il

decorso delle patologie. In tale ambito, i medici del SAM hanno

valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),

pneumologica (dr. __________), urologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________)

(doc. 162).

Globalmente,

nel rapporto peritale dell’8 agosto 2012, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “1. sindrome da dolore

cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme); 2.

sindrome lombo-vertebrale/-spondilogena cronica su: alterazioni degenerative tra

L3 e S1; DD: nell’ambito della diagnosi di sindrome del dolore cronico; 3.

sindrome cervico-vertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative tra

C4-C5 e C5-C6; DD: nell’ambito della diagnosi di sindrome del dolore cronico;

4.

iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro (vedi referto MRI del 27.7.2010)

in stato dopo artroscopia diagnostica, meniscectomia mediale e shaving

condilofemorale mediale il 29.11.2010 (fecit dr. __________); 5. sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale medio; 6. sindrome somatoforme da

dolore persistente; 7. disturbi minzionali irritativi persistenti in stato dopo

TVTO, tendenza alla ritenzione urinaria cronica; 8. iper-reattività bronchiale

(asma) funzionalmente di grado moderato” (doc. 162-16).

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece

poste quelle di “1. stato dopo gastrite antrale nel 2000, trattata; obesità

con BMI 36 kg/m2” (doc. 162-17).

Quanto

alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo esercitata di

ausiliaria (cucina-camere) presso un ristorante-pizzeria-albergo, come già

ritenuto nella precedente perizia pluridisciplinare del 24 settembre 2010 (doc.

162-22).

Quanto all’esigibilità

lavorativa in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni funzionali

descritte dai consulenti e del peggioramento dello stato di salute subìto

dall’assicurata dal profilo psichico rispetto alla precedente perizia

pluridisciplinare SAM del 24 settembre 2010, nonché dell’insorgenza della

patologia pneumologica, non presente in occasione della precedente perizia pluridisciplinare

SAM del 24 settembre 2010, i medici del SAM hanno concluso che:

"

(…) giungiamo alla conclusione che in un’attività

confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni

descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura

del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro e/o del rendimento. Tale

valutazione vale, come descritto dal nostro consulente psichiatra, dal 24

febbraio 2012, data del certificato stilato dalla psichiatra curante dr.ssa

med. __________: sino ad allora vale quanto determinato nella precedente

perizia SAM del 24 settembre 2010.” (Doc. 162-23)

2.7

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi che meglio verranno

esposti qui di seguito, condividere le conclusioni alle quali sono giunti i

medici del SAM, dato che i diversi specialisti - autori dei consulti peritali

in ambito reumatologico, neurologico, pneumologico, urologico e psichiatrico -

non hanno esaminato, tramite una discussione collegiale, la questione

dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati dai vari

profili somatici e psichici sulla capacità lavorativa residua globale della

ricorrente.

Il TCA

rileva, innanzitutto, che sia nel referto peritale del settembre 2010, sia in

quello dell’agosto 2012, i periti del SAM hanno chiaramente indicato che

l’assicurata presenta diverse patologie, di origine tanto somatica quanto

psichica, che influiscono sulla sua capacità lavorativa residua anche nello

svolgimento di attività adatte.

Nel

referto del 24 settembre 2010, i medici del SAM hanno infatti indicato che

“conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche,

urologiche e psichiatriche” (cfr. doc. 120-21), mentre in quello dell’8 agosto

2012, hanno osservato che “conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche, psichiatriche, pneumologiche ed urologiche” (cfr.

doc. 162-21).

Nonostante

i periti del SAM abbiano quindi specificatamente riconosciuto che la capacità

lavorativa residua dell’assicurata subisca delle limitazioni da più punti di

vista, essi hanno poi omesso - in contrasto con la chiara giurisprudenza del

Tribunale federale - di procedere ad una discussione collegiale volta a

stabilire il grado di incapacità lavorativa globale dell’interessata, tenuto

conto di tutti gli aspetti invalidanti.

A

proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati

(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;

SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato

affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il

TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In

quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,

secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella

dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una

discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il

Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel

corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce

delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo

e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del

SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

Ora, nella

fattispecie oggetto della presente controversia, il TCA constata che,

nonostante le molteplici patologie che affliggono l’interessata, con influenza

sulla sua capacità lavorativa, una discussione fra tutti gli specialisti

interessati – di fondamentale importanza, è bene ribadirlo – non ha avuto luogo

né al momento della prima valutazione pluridisciplinare SAM, né al momento

della seconda valutazione pluridisciplinare SAM di decorso.

Nel

referto peritale del 24 settembre 2010, infatti, i medici del SAM - dopo avere

indicato che l’assicurata va considerata ancora abile al lavoro, in attività

adatte, nella misura dell’80% dal profilo reumatologico (valutazione puramente

teorica); due volte tre ore al giorno dal profilo urologico; al 75% da quello

psichico – hanno concluso che:

"

Tenendo in considerazione tutte le limitazioni

descritte dai nostri consulenti giungiamo alla conclusione che un’attività

medio-leggera, che non richieda il sollevamento di pesi superiori ai 5-10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche

nonché lavori che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, in cui

abbia la possibilità di interrompere il lavoro in qualunque momento per potersi

recare in un bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è globalmente

esigibile nella misura di due volte tre ore al giorno con rendimento pieno.”

(Doc. 120-22)

Nel referto peritale di decorso dell’8 agosto

2012.

– dopo avere riassunto che l’interessata presenta una capacità lavorativa

in attività adatte dell’80% dal profilo reumatologico (valutazione puramente

teorica); dell’80% dal profilo pneumologico; del 60% dal profilo psichico e

ritenuto che anche la patologia urologica ha un influsso sulla capacità

lavorativa residua - i medici del SAM hanno concluso che:

"

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte

dai nostri consulenti non debbano essere sommate, ma integrate, in quanto le

patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano

delle riduzioni del rendimento che parzialmente si sovrappongono, inoltre sia

le patologie somatiche e psichiatriche prendono in considerazione il sintomo

principale dell’assicurata, cioè il dolore cronico.” (Doc. 162-23).

Alla luce

della giurisprudenza sopra ricordata a proposito della necessità di far capo a

un giudizio globale dell’incapacità lavorativa complessiva e tenuto conto del

fatto che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA

non può ritenere sufficiente quanto indicato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________

del SAM nel referto peritale dell’8 agosto 2012, ma ritiene imprescindibile

l’attuazione di una discussione corale fra tutti gli esperti interessati.

Ciò

appare tanto più indispensabile, ritenuto che l’assicurata presenta, oltre ad

un dolore cronico che interessa sia gli aspetti reumatologici che quelli psichici,

anche disturbi, indipendenti, di natura urologica e pneumologica.

Se,

infatti, da una parte è vero che, come indicato dai medici del SAM, la

patologia reumatologica e quella psichica prendono in considerazione il sintomo

principale dell’assicurata, cioè il dolore cronico, il TCA sottolinea, d’altra

parte, che la signora RI 1 presenta pure una patologia di tipo urologico e una

di natura pneumologica che nulla hanno a che vedere con il dolore cronico e che

va quindi adeguatamente preso in considerazione nell’ambito della valutazione

globale del grado di incapacità lavorativa residua dell’interessata.

Inoltre, a

proposito della cumulabilità, il TCA rileva che il dr. __________, sia nel

referto peritale del 10 agosto 2010, sia in quello del 21 giugno 2012 - poste,

tra le altre diagnosi invalidanti, anche quella di “sindrome del dolore

cronico; DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme” e dopo essersi

espresso dal puro profilo reumatologico, teorico, a proposito del grado di

capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte - ha pure fatto riferimento

al problema del dolore cronico, fornendo una valutazione complessiva a

proposito della, totale, incapacità lavorativa residua dell’interessata.

Nel

referto del 10 agosto 2010, infatti, egli ha sottolineato che “mi rendo

comunque conto che questa valutazione sia molto teorica”, aggiungendo che

“ritengo molto improbabile che l’assicurata potrà mai essere reinserita nel mondo

del lavoro, in considerazione della scarsa scolarizzazione (…) nonché

dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente

somatoforme e non da ultimo della lunga assenza dal mondo del lavoro. Tutti

questi elementi renderanno estremamente difficile un suo reinserimento in

ambito professionale, ciò che però non può essere giustificato dalle descritte

patologie reumatologiche” (cfr. doc. 120-28).

Analogamente,

nel referto peritale del 21 giugno 2012, il dr. __________ ha nuovamente rilevato

che “come già espresso nella mia precedente perizia, trattasi di una

valutazione medico-teorica, visto che difficilmente l’assicurata potrà venire

reintegrata nel mondo del lavoro, in considerazione dell’ormai subentrata

cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente somatoforme,

dell’assenza di una qualsiasi risposta alle terapie proposte nel corso degli

ultimi anni, nonché in considerazione dell’età e della scarsa scolarizzazione”

(cfr. doc. 162-47).

A

proposito di una diagnosi e di una valutazione della capacità lavorativa

inclusiva di aspetti psichici da parte di un perito reumatologo, il TCA rileva

che, ad esempio, nella sentenza di questa Corte 32.2012.1 del 18 giugno 2012,

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare SAM, il perito reumatologo aveva

posto una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa che comprendeva una “Sindrome

del dolore cronico, diagnosi differenziale sindrome fibromialgica primaria,

"chronic fatigue syndrome”. In quel caso la patologia fibromialgica

era stata ritenuta dal perito predominante nel quadro reumatologico per cui si

giustificava una valutazione complessiva.

Anche il

dr. __________, specialista FMH in urologia, dopo avere espresso la propria

valutazione peritale dal profilo strettamente urologico – ritenendo che “da

parte urologica non c’è limitazione nella capacità lavorativa a condizione che

la paziente possa recarsi regolarmente al bagno; ovviamente la professione di

cameriera non potrà mai più essere svolta” (doc. 162-43), senza tuttavia indicare

per quali ragioni non ha ritenuto di porre una limitazione della capacità

lavorativa residua come invece fatto dal precedente perito urologo, dr. __________,

il quale, nel referto del 20 settembre 2010, aveva invece considerato che “un’altra

attività sempre con limitazione dei pesi (5-10 kg) in cui abbia la possibilità di interrompere il lavoro in qualsiasi momento per potersi recare

in un bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è esigibile per un massimo

di due volte tre ore al giorno” (doc. 120-34) – ha tenuto a sottolineare che

“la capacità lavorativa a scopo lucrativo della paziente mi sembra esclusa sia

nella sua professione remota di ausiliaria cameriera/cucina sia in un’altra

professione confacente”, dato che “la paziente è troppo preoccupata per le sue

malattie che vive come malattie gravi e progredenti e per le quali tutti gli

approcci terapeutici finora sono rimasti senza grande beneficio a detta della

paziente”. Il dr. __________ ha quindi concluso che “condivido pienamente la

decisione dei periti predecessori che un’attività a scopo lucrativo non è più

esigibile per la paziente, per motivi psicologici” (doc. 162-43).

Da

notare, infine, che anche il perito psichiatra, dr. __________, ha riconosciuto

il carattere invalidante della sindrome somatoforme da dolore persistente che

affligge l’interessata, indicando che la stessa “raduna i criteri di Foerster

in quanto si tratta di una sintomatologia che segue un decorso cronico, si è

dimostrata resistente alle terapie tradizionali, è sufficientemente incisiva e

segue un decorso autonomo rispetto al resto del quadro sintomatico” (doc.

162-34).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale da parte di tutti

i periti del SAM che hanno avuto modo di valutare l’interessata - concludere

con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, tenuto

conto degli aspetti reumatologici, urologici, pneumologici e psichici,

giustifichi una capacità lavorativa globale del 50%, come stabilito nel referto

peritale del SAM dell’8 agosto 2012 (doc. 162-23) e confermato dal dr. __________

del SMR (doc. 164-3).

2.8

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i

consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare la ricorrente, inteso a

delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in

ambito reumatologico, urologico (chiarendo, in tale ambito, con il dr. __________

se occorra tenere conto della diminuita capacità lavorativa residua in attività

adatte già valutata dal dr. __________), pneumologico e psichiatrico sulla

capacità lavorativa residua globale dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

A tale

riguardo, il TCA evidenzia che l’Ufficio AI, dal profilo economico, al momento

di effettuare il confronto dei redditi, dovrà tenere conto anche dei seguenti

aspetti.

Per quanto

concerne il reddito da valido, il TCA non può considerare corretto il reddito,

riferito al 2010, di fr. 38'400.-- indicato dall’amministrazione nella decisione

impugnata, ritenuto che già nella precedente sentenza di questa Corte

32.2006.37

dell’8 febbraio 2007 lo stesso ammontava, per il 2003, a fr. 40'300.-- (cfr. doc. 70-30; vedi pure indicazione del 15 marzo 2005 del consulente IP,

doc. 28-3).

Il reddito

considerato dall’amministrazione non tiene, infatti, conto della tredicesima

mensilità, nonostante quest’ultima sia stata espressamente indicata dal datore

di lavoro nel questionario trasmesso all’Ufficio AI (cfr. doc. 131-3).

Quanto al

reddito da invalido, poi, il TCA rileva che nel progetto di decisione del 10

gennaio 2012, l’Ufficio AI ha applicato al reddito statistico 2010 - oltre alla

riduzione del 30% per tenere conto dell’esigibilità medica espressa dai medici

del SAM - una riduzione percentuale complessiva del 18% (8% per attività

leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari)

(cfr. doc. 146-2), mentre, nella decisione impugnata del 20 agosto 2012 – a

fronte di un’esigibilità medica ridotta al 50% attestata dai medici del SAM –

ha, senza ragione, modificato la precedente percentuale riconosciuta, applicando

al reddito statistico 2010 “solo” una riduzione percentuale dell’8% “per

attività leggere” (cfr. doc. A).

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 20 agosto 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster