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Decisione

32.2012.239

Riduzione della rendita (da intera a mezza) a causa del miglioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione affinché accerti se il miglioramento è effettivamente avvenuto

17 giugno 2013Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique

VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Nel caso concreto si tratta di stabilire se a ragione l’UAI ha ridotto

la rendita intera cui aveva diritto il ricorrente dal 1° maggio 2011. L’amministrazione,

sulla base della perizia SAM del 12 marzo 2012, ritiene che, in seguito al

miglioramento dello stato di salute, l’insorgente ha diritto ad una mezza

rendita a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione impugnata del 20 agosto 2012.

Dalle

tavole processuali emerge che l’insorgente è stato dichiarato completamente

inabile al lavoro dall’8 maggio 2010, essendogli stata diagnosticata la

presenza del morbo di Leriche con claudicatio bilaterale stadio IIB.

Il

morbo di Leriche è una sindrome caratterizzata da sintomi di deficit

circolatorio a livello degli arti inferiori (sensazione di arto freddo, claudicatio

intermittens, comparsa di ulcere cutanee o di gangrena), che si manifestano

in caso di occlusione del tratto terminale dell’aorta o delle arterie iliache

(cfr. www.corriere.it/salute/dizionario).

In

seguito a questa diagnosi, il 26 maggio 2010 l’interessato ha subito un

intervento di by-pass aorto-bifemorale con protesi Flow-neet bioseal 16/8 mm

(doc. AI 13-8).

Il dr.

med. __________, all’epoca vice primario presso l’__________ di __________, ha

fatto parte dell’équipe che ha operato l’insorgente (doc. AI 13-8) ed è stato

indicato quale medico curante insieme al dr. med. __________ nella richiesta di

prestazioni dell’8 ottobre 2010 (doc. AI 4-1 e seguenti).

Il

3 febbraio 2011 l’interessato ha subito un intervento di ernioplastica

cicatriziale con posa di rete Ultrapro 15 x 30 cm ad opera dei dr. med. __________, __________ e __________ dell’__________ di __________ (doc.

AI 23-3).

Il 5

aprile 2011 il medico SMR, dr. med. __________, posta la diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa di Morbo di Leriche con stato dopo

bypass aorto-bifemorale con protesi Flow-neet (26.05.2010) e stato dopo

intervento chirurgico di ernioplastica cicatriziale con posa di rete il

03.02.2011, ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’interessato

dall’8 maggio 2010 ed ha osservato che in seguito all’operazione del mese di

febbraio 2011 vi è un “IL totale in qualsiasi attività a tre mesi

post-operatori” (doc. AI 27-1 e seguenti).

Con

progetto di decisione dell’8 aprile 2011 (doc. AI 28-1), confermato dalla

decisione del 15 dicembre 2011, all’insorgente è stata assegnata una rendita

intera a far tempo dal 1° maggio 2011 (doc. AI 49-1).

Il

17 novembre 2011 il SAM ha informato l’insorgente di essere stato incaricato

dall’UAI dell’allestimento di una perizia ed ha indicato il dr. med. __________

quale perito e i dr. med. __________ (psichiatria) e __________ (angiologia),

quali consulenti (doc. 39-1).

Dal

referto, datato 12 marzo 2012 (doc. AI 50-1), risulta che i periti hanno fatto

capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura angiologica (dr. med. __________),

di natura chirurgica (dr. med. __________) e di natura psichiatrica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso

il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione depressiva

prolungata (ICD-10 F43.21) per problemi correlati a condizione medica generale

e alla disoccupazione (ICD-10 Z56), stato da ernioplastica cicatriziale con

posa di rete (3.2.2011), dolori cronici della parete addominale dopo

ernioplastica e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di stato

da by-pass aortobifemorale con protesi (26.5.2010) per sindrome di Leriche con

anastomosi termino-laterali prossimali e distali, stato dopo occlusione

embolica dell’arteria poplitea distale di sinistra, dislipidemia trattata,

stato da tabagismo (sospeso 2010), stato da appendicectomia, stato da calcolosi

renale (2005), stato da ricostruzione dopo ferita accidentale al palmo della

mano destra (1965 circa), stato da asportazione di cisti tendine alla mano

sinistra (1997).

Circa

l’anamnesi patologica, i periti rammentano tra l’altro:

"

(…)

Nel 2007 inizia a lamentare difficoltà alla

deambulazione, in particolar modo in salita e sulle scale, con un peggioramento

dei sintomi che si protrae per ca. due anni. Nel periodo precedente

l’intervento, percorreva ca. 200 m su terreno piano e ca. dieci gradini prima

di doversi fermare per l’incapacità alla deambulazione.

8.5.2010: comparsa di dolore violento all’addome

e al fianco sin. che progressivamente si sposta lungo tutto l’arto inferiore.

Collateralmente ha un grave stato di agitazione con sudorazione profusa e dolore

all’arto. Assume di propria iniziativa degli antidolorifici senza nessun

risultato e dopo poche ore, in seguito alla comparsa di un nuovo episodio

doloroso all’arto inferiore, viene trasportato all’__________ di __________,

sede __________. Viene quindi ricoverato in data 8.5.2011 e si pone la diagnosi

di arteriopatia periferica agli arti inferiori con sindrome di Leriche cronica,

occlusione trombotica dell’aorta addominale distale e dell’arteria iliaca sin.;

embolizzazione periferica dell’arteria poplitea di sin. Vengono eseguiti gli

opportuni accertamenti antilogici e vien posta indicazione all’intervento di

by-pass aorto-bisiliaco. L’intervento viene eseguito in data 26.5.2010 e la

descrizione è come da protocollo chirurgico standard, senza particolari

complicanze né intra- né postoperatorie. Nel postoperatorio vengono eseguiti

cicli di riabilitazione fisioterapica con rivalutazione clinica periodica ogni

tre mesi ca.

Gennaio-febbraio 2011: compare e progressivamente

si aggrava un’ernia addominale cicatriziale sugli esiti della laparotomia per

by-pass aorto-bifemorale. Viene rivisto presso l’Ospedale Regionale di __________,

sede __________, e viene sottoposto il 3.2.2011 a ernioplastica con posa di

grande rete. Il decorso postoperatorio è normale, ma a detta dell’A., esiste

uno stato di dolorabilità diffusa a tutto l’addome che non si è

significativamente modificato nei mesi successivi. Sia dopo il primo che dopo

il secondo intervento è stato sempre seguito dai chirurghi dell’__________ di __________

che lo hanno visitato mediamente una volta al mese (dr. med. M. __________ e

Dr. med. __________).

Da giugno 2010 il medico curante Dr. med. A__________

di __________ esegue controlli periodici ogni quindici giorni, mentre da marzo

2011 i controlli sono mensili.” (doc. AI 50-7)

Nella

loro discussione i periti hanno rammentato che:

"

(…)

Il medico curante dell’A. è il Dr. med. __________

di __________, che segue con frequenza (dal giugno 2010 ogni 15 giorni e dal

marzo 2011 ogni mese) l’A. in collaborazione con i chirurghi dell’__________ __________,

sede __________, che hanno eseguito i due interventi, cioè il Dr. med. __________

e Dr. med. __________ __________.” (doc. AI 50-14)

Circa

la patologia psichiatrica emerge che:

"

(…)

Il consulente rileva poi una serie di valutazioni

obiettive psichiatriche, sottolineando che l’ideazione è focalizzata sulle

proprie difficoltà fisiche, ma soprattutto sul provvedimento del licenziamento

con perseverazione, rimuginii e rivendicatività. Non vi sono contenuti deliranti

o turbe dispercettive. Il tono dell’umore, adeguato alla situazione d’esame, è

orientato al polo negativo. L’esordio della patologia circolatoria, per la

quale è costretto ad un lungo periodo di inabilità lavorativa, sfocia a

dicembre 2010 col provvedimento di licenziamento, con conseguente sviluppo di

un quadro depressivo reattivo. La psicopatogenesi va fatta risalire al danno

che la perdita del posto di lavoro ha comportato, all’immagine che l’A. ha del

proprio ruolo sociale e lavorativo. La compromissione affettiva si è sviluppata

e manifestata perché sostenuta dalla perdita della propria identità personale

basata prevalentemente sulla propria identità come lavoratore. Tale stato di

malessere psicologico riveste i caratteri di una condizione disadattativa e si

manifesta attraverso uno stato depressivo, non particolarmente destabilizzante,

senza segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore o per un disturbo

di personalità. L’A. è una persona dotata di sufficiente intelligenza, non ha

difficoltà di contatto e non ha mostrato limiti significativi dal punto di

vista cognitivo.

Tali aspetti, unitamente all’assenza di un

marcato disturbo dell’umore, fanno propendere per una incapacità lavorativa per

esclusive cause psichiatriche non superiore al 20%. Tale problema psichico può

essere fatto risalire al dicembre 2010, epoca del licenziamento. La prognosi a

medio-lungo termine è favorevole; l’A. è regolarmente seguito attraverso una

presa in carico psicologica, che appare adeguata. Le cause psichiche non creano

impedimenti all’adozione di provvedimenti di integrazione professionale e

quindi può svolgere un’attività lucrativa nella misura dell’80%. Non vi sono

dei limiti per l’attività di casalingo.” (doc. AI 50-14/15)

Dal punto

di vista angiologico, i periti hanno rilevato:

"

(…)

L’A. è un 57enne, il quale ha presentato

un’arteriopatia ostruttiva agli arti inferiori bilateralmente. Egli è stato

trattato con buon risultato con by-pass aortobifemorale per sindrome di

Leriche, stadio clinico II B in data 26.5 2010. A quel momento era anche stata rilevata un’occlusione dell’arteria poplitea distale,

probabilmente d’origine embolica, che successivamente si è risolta

contestualmente. Non sono state rilevate patologie cardiache sotto il profilo

emboligeno e il risultato postoperatorio è buono. Anche sotto sforzo

(tapis-roulant) non si documenta ischemia agli arti inferiori, ma un senso di

durezza dei polpacci non spiegabile nel senso di un’ischemia). Il consulente

conclude per un eccellente risultato postoperatorio. I disturbi lamentati

dall’A. non hanno origine vascolare, ma, il nostro consulente, suppone un

disturbo nella zona della cicatrice inguinale bilaterale, prevalentemente in

posizione seduta, il resto non rientra in problemi abituali di ordine vascolare.

Sotto il profilo strettamente vascolare non vi è

motivo per rilevare un’invalidità, ma solo un’inabilità lavorativa nell’ambito

abituale di un processo di guarigione postoperatorio dopo un intervento a

livello vascolare e quindi al massimo per le prime 6-8 settimane dopo

l’intervento. Il Dr. med. __________ ipotizza di eseguire ancora un’imaging

dell’asse aortocrurale (con angio-TAC o MRI), tuttavia non ritiene che tale

esame possa dare elementi decisivi in più per quanto riguarda la valutazione

del caso.” (doc. AI 50-15)

Infine,

circa la patologia chirurgica, dal referto emerge:

"

(…)

Dal punto di vista chirurgico l’A. è stato

valutato dal Dr. med. __________. Il consulente riassume sinteticamente

l’anamnesi con riferimento ai due interventi subiti dall’A. e rileva i disturbi

attuali e lo stato dell’A. Le diagnosi rilevate sono di stato dopo by-pass

aortobifemorale per morbo di Leriche; stato dopo occlusione embolica

dell’arteria poplitea distale di sin.; stato dopo ernioplastica tramite innesto

di una rete per grossa ernia cicatriziale dopo laparotomia xifopubica; dolori

cronici della parete addominale dopo ernioplastica.

In conclusione, i disturbi accusati dall’A. sono

credibili. A causa della patologia della parete addominale l’attività lavorativa

svolta finora (servizio tecnico per elettrodomestici con riparazione, consegna

e cambi di apparecchi con necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg), l’A. è inabile al 100% per tale lavoro da maggio 2010. Per quanto riguarda la patologia della

parete addominale, la prognosi a medio-lungo termine non migliorerà. Le sedute

di fisioterapia hanno lo scopo di rinforzare la muscolatura della parete

addominale, ma non vi sono altre possibilità terapeutiche per ridurre i

disturbi dell’A. In un lavoro senza spostamenti e senza necessità di alzare

pesi o altri sforzi fisici, l’A. potrebbe essere abile al lavoro al 100%. L’A.

può svolgere l’attività di casalingo al 100%.” (doc. AI 50-16)

I periti

hanno stabilito che l’assicurato presenta una capacità lavorativa dello 0%

nell’attività svolta fino ad ora, ovvero come tecnico specializzato per

elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi con necessità

di sollevare pesi tra 40 e 120 kg, tale capacità lavorativa risale alla data

del primo intervento di maggio 2010 (doc. AI 50-16).

Circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa i gli specialisti del SAM hanno

evidenziato:

"

Dal punto di vista psichiatrico, lo stato di

malessere psicologico riveste i caratteri di una condizione disadattativa, che

si manifesta attraverso uno stato depressivo non particolarmente

destabilizzante, senza segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore

o per un disturbo di personalità. La psicopatogenesi va fatta risalire al danno

che la perdita del posto di lavoro ha comportato, all’immagine che l’A. ha del

proprio ruolo sociale e lavorativo, ovvero da dicembre 2010, con incapacità

lavorativa per cause psichiatriche del 20%.

Dal punto di vista angiologico, l’A. presenta gli

esiti di un by-pass aortobifemorale per malattia di Leriche, stadio clinico II

B, determinato da arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori bilaterali. Il

risultato postoperatorio è buono con un asse pervio e senza stenosi. Anche al

tapis-roulant non si documenta un’ischemia agli arti inferiori bilateralmente

sotto sforzo. Il risultato operatorio è da considerare eccellente e non esiste

una causa vascolare per i disturbi lamentati dall’A. Di conseguenza, il

consulente conclude che sotto il profilo strettamente vascolare, non vi è

ragione per un’invalidità, ma solo un’inabilità lavorativa nel processo di

guarigione postoperatoria, che generalmente si risolve 6-8 settimane dopo

l’intervento.

Dal punto di vista chirurgico, i disturbi

lamentati dall’A. sono in relazione con la riparazione dell’ernia cicatriziale

su precedente cicatrice xifopubica. I disturbi attuali dell’A. sono quindi in

relazione con questo tipo di ricostruzione. Tale patologia della parete

addominale impedisce totalmente l’attività lavorativa svolta finora quale

tecnico per elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi,

con necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg, quindi l’A. è inabile al lavoro al 100% in tale lavoro, dalla data del primo intervento di maggio 2010.

La prognosi a medio-lungo termine non migliorerà.

Globalmente, l’A. è da considerarsi guarito sotto

il profilo strettamente vascolare; sotto il profilo psichiatrico continua a

presentare un malessere psicologico non grave con sindrome da disadattamento e

reazione depressiva prolungata, tali aspetti possono determinare un’incapacità

lavorativa per esclusive cause psichiche non superiore al 20% e tale patologia

è da riportare al dicembre 2010, epoca del licenziamento. Particolarmente

significativa è invece la patologia chirurgica, in quanto la ricostruzione

della parete addominale per ernia cicatriziale xifopubica ha imposto l’innesto

di una grossa rete, che impedisce totalmente lo svolgimento della precedente

attività lavorativa. Per questo motivo l’A. è da considerare inabile al lavoro

al 100% per il lavoro precedentemente svolto di tecnico specializzato per

elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi e con

necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg, a partire da maggio 2010.” (doc. AI 50-17)

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno

affermato:

"

Dal punto di vista psichiatrico, i disturbi

lamentati sono di tipo reattivo, in parte legati alle patologie di cui ha

sofferto e in parte legati al licenziamento avvenuto, contro il quale l’A. non

è ancora riuscito a reagire. Tale incapacità lavorativa psichiatrica è del 20%

da dicembre 2010 e la prognosi a medio-lungo termine è favorevole. Non vi sono

impedimenti all’adozione di provvedimenti di integrazione professionale che

consentono di svolgere un’attività lucrativa nella misura dell’80%. Non esiste

alcun limite per l’attività di casalingo.

Dal punto di vista angiologico, non esistono

limitazioni in quanto sotto questo profilo l’A. è ritornato abile al lavoro.

Infatti, l’inabilità lavorativa nel processo di guarigione postoperatoria

generalmente si risolve 6-8 settimane dopo l’intervento.

Dal punto di vista chirurgico, la riparazione

dell’ernia cicatriziale addominale con grande rete determina un’incapacità

lavorativa del 100% nella precedente attività. Di conseguenza si dovrebbe

prendere in considerazione provvedimenti di riqualificazione verso un lavoro

che non richieda spostamenti, necessità di alzare pesi o altri sforzi fisici e

posizioni prolungate (sia nella stazione eretta, sia da seduto). In tale

condizione la capacità lavorativa può essere anche del 100%. La prognosi a

medio-lungo termine è stazionaria e non si può ipotizzare alcun miglioramento,

nonostante la fisioterapia continua.

Globalmente, ha particolare significato il parere

chirurgico. Si considera l’A. totalmente incapace a svolgere il lavoro

precedente, ma in grado di tornare ad essere completamente abile al lavoro in

un nuovo ambito lavorativo che sia più consono al suo stato fisico, come citato

precedentemente, nel rispetto dei limiti funzionali menzionati. L’A. è in grado

di intraprendere percorsi di riqualificazione professionale. In qualità di

casalingo l’A. è abile già da adesso al 100%.

La fisioterapia continua ha lo scopo di

migliorare il tono muscolare, ma non incide sul miglioramento della prognosi e

quindi sulla capacità lavorativa.

Considerandi

Il Dr. med. __________, angiologo, suggerisce:

"

eventualmente potrebbe essere eseguita ancora

un’imaging dell’asse aortocrurale (con angio-TAC o MRI), lo specialista però

non crede che tale esame possa dare elementi decisivi in più per quanto

riguarda la valutazione del caso." (doc. AI

50-18)

Il 22

marzo 2012 il dr. med. __________, medico SMR, posta la diagnosi principale con

influsso sulla capacità lavorativa di stato da ernioplastica cicatriziale con

posa di rete (3.2.2011), dolori cronici della parete addominale dopo

ernioplastica, l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (F43.21) per

problemi correlati a condizione medica generale e alla disoccupazione (Z56) e

la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato da by-pass

aortobifemorale con protesi (26.5.2010) per sindrome di Leriche con anastomosi

termino-laterali prossimali e distali, stato dopo occlusione embolica

dell’arteria poplitea distale di sin., dislipidemia trattata, stato da

tabagismo (sospeso 2010), stato da appendicectomia, stato da calcolosi renale

(2005), stato da ricostruzione dopo ferita accidentale al palmo della mano ds.

(1965 ca.), stato da asportazione di cisti tendine alla mano sin. (1997), ha

stabilito un’incapacità lavorativa totale dall’8 maggio 2010 nella precedente

attività ed in qualsiasi attività ed un’incapacità lavorativa del 20% dal 12

marzo 2012 in attività leggere (con persistenza della capacità lavorativa

totale nella precedente attività).

Tra le

limitazioni funzionali figura il carico massimo di 2-3kg, l’alternanza della

postura al bisogno, la necessità di pause supplementari e la circostanza che

l’interessato è “abile ad attività lavorativa molto leggera che non richieda

spostamenti, necessità di alzare pesi (max 5 kg) o altri sforzi fisici e posizioni prolungate (sia nella stazione eretta, sia da seduto”; doc. AI 52-3).

Con il

ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato del 20 settembre 2012 del dr.

med. __________, specialista FMH medicina interna generale, che ha attestato:

"

Certifico che ho consultato in data odierna il

summenzionato paziente e che ho provveduto ad organizzare due valutazioni specialistiche

peritali presso uno psichiatra FMH rispettivamente un angiologo FMH, per un

secondo parere e per definire l’eventuale ulteriore procedere diagnostico e

terapeutico in un paziente che presenta una sintomatologia duratura.” (doc. A2)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non

contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se lo stato di salute del ricorrente è

migliorato e se, di conseguenza, l’amministrazione ha correttamente ridotto il

grado d’invalidità dell’assicurato.

Secondo

la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

In concreto, dopo aver notificato, l’8 aprile 2011, il progetto di

decisione tramite il quale al ricorrente è stata assegnata una rendita intera

dal 1° maggio 2011 (doc. AI 28-1), l’amministrazione ha emanato la decisione

formale il 15 dicembre 2011 (doc. AI 49-1). In precedenza, nel corso del mese

di giugno 2011, è stata avviata la procedura di revisione (doc. AI 34-1).

Occorre

pertanto stabilire se dopo il 15 dicembre 2011 lo stato di salute del

ricorrente è migliorato.

2.8

In una

recente sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il TF ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.

349.

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

Nella

decisione impugnata l’amministrazione ha affermato che “a seguito della

revisione d’ufficio avviata in giugno del 2011, in particolare dell’esaustiva perizia pluridisciplinare, il nostro Servizio Medico Regionale

(SMR) ha potuto oggettivare un miglioramento dello stato di salute del Signor RI

1.

e di conseguenza della capacità lavorativa. In effetti risulta che dal

12.03.2012

un’attività rispettosa dei limiti funzionali è esigibile nella

misura dell’80% (presenza a tempo pieno ma con rendimento ridotto); in futuro è

anche possibile un pieno recupero della capacità lavorativa in attività

adeguate. Si può per contro confermare che l’abituale attività lavorativa non è

esigibile già dal maggio 2010” (doc. A 1).

2.9

Questo

Tribunale alla luce della documentazione medica agli atti, non può confermare

che, successivamente al 15 dicembre 2011, vi sia stato un miglioramento dello

stato di salute del ricorrente rilevante per il diritto alla rendita.

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, i disturbi lamentati dal ricorrente lo

rendono incapace al lavoro al 20% dal mese di dicembre 2010 senza che nel

frattempo sia subentrata una modifica (cfr. perizia SAM del 12 marzo 2012: doc.

AI 50-17: “[…] sotto il profilo psichiatrico continua a presentare un

malessere psicologico non grave con sindrome da disadattamento e reazione

depressiva prolungata, tali aspetti possono determinare un’incapacità

lavorativa per esclusive cause psichiche non superiore al 20% e tale patologia

è da riportare al dicembre 2010, epoca del licenziamento” e “[…] tale

incapacità lavorativa psichiatrica è del 20% da dicembre 2010 e la prognosi a

medio-lungo termine è favorevole”).

Circa

l’aspetto angiologico, l’amministrazione sottolinea che i periti del SAM hanno

stabilito che dal punto di vista vascolare l’insorgente è guarito (doc. IV).

Dalle

tavole processuali emerge che il consulente, dr. med. __________, __________ di

__________, dopo aver visitato l’insorgente, il 23 gennaio 2012, ha affermato che “non ho dunque, neppure dal profilo strettamente vascolare, una ragione per

vedere un’invalidità, solo un’inabilità lavorativa nell’ambito abituale di un

processo di guarigione post-operatorio dopo l’intervento subito a livello

vascolare e quindi al massimo per le prime 6-8 settimane dopo l’intervento”

(doc. AI 50-26).

I

periti del SAM hanno evidenziato che “il consulente conclude che sotto il

profilo strettamente vascolare, non vi è ragione per un’invalidità, ma solo

un’inabilità lavorativa nel processo di guarigione postoperatoria, che generalmente

di risolve 6-8 settimane dopo l’intervento” (doc. AI 50-16) e “dal punto

di vista angiologico, non esistono limitazioni in quanto sotto questo profilo

l’A. è ritornato abile al lavoro. Infatti, l’inabilità lavorativa nel processo

di guarigione postoperatoria generalmente si risolve 6-8 settimane dopo

l’intervento” (doc. AI 50-17).

Sia che

gli specialisti si riferiscano, come sembra essere il caso (cfr. doc. 50-25;

valutazione) all’intervento di by-pass aorto bi-femorale con protesi flow-neet

del 26 maggio 2010, sia che essi si rapportino invece all’ernioplastica

cicatriziale con posa di rete eseguita il 3 febbraio 2011, la guarigione,

avvenuta 6-8 settimane dopo l’operazione, è in ogni caso anteriore alla data

del 15 dicembre 2011.

Per cui

neppure la patologia angiologica ha avuto un miglioramento dopo l’emissione

della decisione impugnata.

Resta da

esaminare l’aspetto chirurgico, e meglio la valutazione della capacità

lavorativa del ricorrente concernente la “sua patologia della parete

addominale” (doc. AI 50-29) che il SAM stesso ha fatto valutare dal dr.

med. __________, specialista FMH chirurgia vascolare, generale e traumatologia,

che aveva seguito in precedenza l’insorgente sia nel corso delle citate

operazioni presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 23-1 e 23-3) che

successivamente (cfr. doc. AI 2-5), e la cui nomina a consulente non è stata

contestata.

Il

10.

febbraio 2012 lo specialista ha visitato il ricorrente non trovando alcun

sospetto per recidiva dell’ernia cicatriziale, rilevando la presenza di due

cicatrici inguinali senza referto patologico e una dolenzia della palpazione

della parete addominale pericicatriziale soprattutto a destra (doc. 50-30).

Circa la valutazione della capacità lavorativa il consulente ha dichiarato

l’insorgente inabile al lavoro nella precedente attività al 100% “dal mese

di maggio 2010” (cfr. risposta 3, doc. AI 50-30) ed ha affermato che “se il

paziente potrebbe effettuare un lavoro senza spostamenti e senza necessità di

alzare pesi o altri sforzi fisici, il paziente potrebbe lavorare al 100%”

(doc. AI 50-31).

I periti

del SAM, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________, hanno

confermato la totale incapacità lavorativa del ricorrente nella precedente

attività (doc. AI 50-17: “dal punto di vista chirurgico la riparazione

dell’ernia cicatriziale addominale con grande rete determina incapacità

lavorativa del 100%”) ed hanno proposto di prendere “in considerazione

provvedimenti di riqualificazione verso un lavoro che non richieda spostamenti,

necessità di alzare pesi o altri sforzi fisici e posizioni prolungate (sia

nella stazione eretta, sia da seduto). In tale condizione la capacità

lavorativa può essere anche del 100%” (doc. AI 50-17). Gli specialisti

hanno concluso affermando che “globalmente, ha particolare significato il

parere chirurgico. Si considera l’A. totalmente incapace a svolgere il lavoro

precedente, ma in grado di tornare ad essere completamente abile al lavoro in

un nuovo ambito lavorativo che sia più consono al suo” (doc. AI 50-18).

Nel

consulto del dr. med. __________ e nella perizia del SAM non vi è tuttavia

traccia delle ragioni per le quali il danno alla salute, a partire dalla data

del referto del SAM (cfr. in tal senso il rapporto del 22 marzo 2012 del medico

SMR dr. med. __________ che ha attestato una capacità lavorativa, globale,

dell’80% dal 12 marzo 2012 [doc. AI 52-2]), avrebbe esplicato conseguenze meno

gravi rispetto al periodo precedente (cfr. in tal senso anche la recente

sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013).

Non va qui

dimenticato che tra la decisione formale di assegnazione della rendita intera

del 15 dicembre 2011, quando l’insorgente era stato considerato inabile al

lavoro al 100% in qualsiasi attività e l’asserito miglioramento attestato per la

prima volta il 10 febbraio 2012 dal dr. med. __________ (doc. 50-29), sono

passati meno di due mesi.

Ciò che, secondo questo Tribunale, impone un onere di

motivazione accresciuto circa i motivi di un apparente repentino miglioramento

dello stato valetudinario dell’interessato (cfr. nell’ambito dell’inoltro di

una nuova domanda di prestazioni e della necessità di rendere verosimile un

peggioramento dello stato valetudinario ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

nel tenore in vigore precedentemente, la sentenza

del 10 febbraio 2005, I 619/04, consid. 3 dove il TF ha affermato che: “Aus dem Normzweck ergibt

sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung

nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung

höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114

consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”).

Del

resto, la circostanza che l’interessato, precedentemente, era incapace al

lavoro al 100% in qualsiasi attività, è stato certificato sia il 5 aprile 2011

quando nel rapporto finale del medico SMR, il dr. med. __________, dopo aver

attestato un’incapacità lavorativa totale dall’8 maggio 2010 in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 27-2), ha precisato che in seguito all’intervento

chirurgico di ernioplastica cicatriziale con posa di rete il 3 febbraio 2011 vi

sarebbe stata un “IL totale in qualsiasi attività a tre mesi post-operatori”

(doc. AI 27-3), sia nel corso del mese di giugno 2011 quando il medico curante,

dr. med. __________, ha confermato l’incapacità totale al lavoro del ricorrente

(doc. AI 34-2).

In queste

circostanze questo Tribunale ritiene che il miglioramento dello stato di salute

successivo al 15 dicembre 2011, il cui onere probatorio incombe

all’amministrazione (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013), non è stato documentato

con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali e che a questo proposito è necessario un approfondimento istruttorio.

Il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF

137.

V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), o perché

vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181

dell’11 marzo 2013).

In

concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di

procedere con un complemento peritale, tenuto conto che il ricorrente stesso

chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento procedurale ed

istruttorio, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché interpelli i

periti i quali dovranno esprimersi circa i tempi e le ragioni dell’asserito

miglioramento valetudinario dopo il 15 dicembre 2011.

2.10

Visto l’esito

del ricorso e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove, chiesta dal ricorrente (doc. I),

diventa superflua.

Del resto l’interessato, che con il ricorso del

20.

settembre 2012 aveva preannunciato, tramite il medico curante, dr. med. __________,

l’invio di due valutazioni specialistiche (psichiatrica e angiologica),

malgrado il tempo trascorso, non ha prodotto alcunché (cfr. a questo proposito

la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Va ancora

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b,

119.

V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.11

In queste condizioni la

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente

sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, fermo

restando il diritto di quest’ultimo ad almeno mezza rendita, non contestato. Va

a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la

causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma della mezza rendita nel dispositivo della sentenza, su questo

specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’UAI, che verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, le

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sull’asserito

miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente dopo il 15 dicembre 2011,

fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno mezza rendita.

2. Le spese

per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà

al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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