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Decisione

32.2012.240

Bambino dislessico. Nessuna assunzione da parte dell'Ai, a titolo di provvedimento sanitario, dei costi del metodo Davis per la cura della dislessia, come pure nessuna garazia per la consegna di un pe

2 settembre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o

migliorare la loro capacità di guadagno.

Quale

misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai

provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male

ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo

duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale

di tale capacità. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2008 l’art. 12

cpv. 1 LAI stabilisce che tale diritto è riconosciuto sino all’eta di 20 anni

compiuti.

In

particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi

d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da

una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle

capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità

di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale

capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono

essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e

permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1

OAI).

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno

diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità

congenite.

Il

Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite

per le quali tali provvedimenti sono concessi.

Esso

ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza

(art. 13 cpv. 2 LAI).

Fra

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti

i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente

riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito

dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o

funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36

n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3,

115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno

per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per

conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare

una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione

precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di

apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere

alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al

guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio

federale. L’assicurazione AI

fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e

adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe

acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla

spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale

può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo

ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni

poste all’assegnazione (cpv. 4).

2.5. Nel

caso in esame la madre dell’assicurato ha chiesto che l’Ufficio AI si faccia

carico del corso Davis® per dislessici. Si tratta di un corso che,

dopo un colloquio chiarificatore, ha i seguenti programmi: profilo sintomatico,

procedura d'orientamento Davis®, allenamento alla giusta percezione;

controllo dell'energia (tensione/rilassamento) utilissimo durante la

letto-scrittura e per l'autocontrollo; riconoscere i fattori che creano

confusione e eliminarli, padronanza dei simboli Davis®; esercizi

atti a migliorare, perfezionare lettura, ortografia, grafia; far propria una

tecnica d'apprendimento congeniale, aumentando la fiducia in sé; organizzazione

del proprio lavoro; coinvolgimento, istruzione della persona che seguirà il

cliente a casa; programmazione delle attività future da svolgere a casa. Dopo

il corso, appoggio didattico: per telefono o tramite e-mail (dal sito www.dislessia.ch).

Nella

decisione contestata l’amministrazione ha negato l’assunzione dei relativi

costi spiegando che “il corso per dislessia-logopedia non è una prestazione

riconosciuta dall’Ufficio assicurazione invalidità, perequazione finanziaria

dell’ottobre 2007”. In effetti, come si evince dal “promemoria sulla

perequazione finanziaria” allegato alla decisione contestata e prodotto con il

ricorso (doc. A 10), a seguito della nuova impostazione

della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra

Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007

5617), la responsabilità della formazione scolastica

speciale è stata trasferita dall’AI ai Cantoni. In particolare, come si legge

nel citato promemoria, “i Cantoni devono finanziare interamente la

formazione degli allievi in situazione di handicap. Assumeranno quindi le

responsabilità, a partire dall'educazione speciale precoce, per casi

particolari dalla nascita, fino al compimento dei 20 anni, nel contesto della

scolarità obbligatoria, ricoprendo anche le misure previste fino a oggi

dall'articolo 19 della legge sull'assicurazione invalidità (LAI)."

Nell’ambito

dell’istruzione scolastica speciale ex art. 19 LAI, l’AI assegnava sussidi (assegni

speciali) per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica per permettere la

frequentazione della scuola pubblica, tra cui figurava la logopedia per

assicurati colpiti da gravi difficoltà d'eloquio (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI,

19 cpv. 3 LAI nel tenore vigente sino al 31 dicembre 2007 [RU 1968 30; RU 1995

1129]; art. 8 cpv. 4 lett. e, art. 9 cpv. 2 lett. a OAI, pure nel tenore vigente

fino al 31 dicembre 2007 [RU 1996 3135]).

2.6. Con

scritto 22 maggio 2013 questa Corte ha formulato all’UFAS le seguenti domande:

"

(…)

1. Il trattamento per dislessia è

riconosciuto quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI? (p.f. motivare la

risposta)

Considerandi

2.

A che condizioni una terapia logopedica,

sino al 31 dicembre 2007 quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica

ex art. 19 v.LAI, può essere prescritta anche ad un bambino dislessico?

3.

I costi relativi al metodo Davis®

possono essere assunti dall’AI? A quale titolo? In caso negativo, per quale

motivo?" (doc. VIII)

Queste

le risposte ricevute dall’autorità di vigilanza con lettera 26 giugno 2013:

"

Le persone dislessiche

presentano delle difficoltà d'apprendimento della lettura, dell'identificazione

delle lettere, delle sillabe e delle parole. Di regola il "trattamento"

a cui si sottopongono le persone che soffrono di dislessia è la logopedia (sin.

ortofonia). Anche altre terapie alternative, come il metodo Davis®, possono essere utilizzate. Il trattamento Davis® rappresenta una strategia di apprendimento

per le persone che soffrono di dislessia e il suo scopo è di tenere sotto

controllo la dislessia. Questo metodo prevede tre tecniche di base che hanno

come fine di permettere di conoscere l'alfabeto e i simboli di base del

linguaggio e di esercitare la comprensione di testi.

Ad 1) Come visto il trattamento per la dislessia è la

logopedia. La logopedia non fa parte dei provvedimenti sanitari necessari alla

persona assicurata per favorire l'integrazione nella vita professionale e non è

dunque non è riconosciuta dall'AI.

L'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI ne esclude esplicitamente

la presa a carico. Nell'assicurazione invalidità la logopedia appartiene

provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica.

Ad 2) Fino al 31.12.2007, la logopedia era presa a

carico dall'AI conformemente all'art. 8ter cpv. 2 lett. a OAI in

relazione con l'art. 19 LAI a condizione che la misura fosse indispensabile per

la frequentazione della scuola speciale (RCC 1970 pag. 272). A partire dal 1°

gennaio 2008, in seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria

tra Confederazione e Cantoni, tutti i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

sono a carico dei Cantoni (FF 2005 5540).

Ad 3) Come indicato il metodo Davis® rappresenta un metodo alternativo alla logopedia

per il trattamento della dislessia. Nella misura in cui il metodo Davis® dovesse essere assimilato alla logopedia, i costi che

ne derivano non potrebbero essere presi a carico dell'AI in virtù dell'art. 14

cpv. 1 lett. a LAI.

Nella denegata ipotesi in cui questo trattamento

dovesse essere assimilato ad un provvedimento sanitario, la condizione

dell'indicazione secondo le conoscenze mediche (art. 2 cpv. 1 OAI) farebbe

difetto." (doc. X)

Nella

misura in cui, quindi, per il trattamento della dislessia l’assicurato necessita

di logopedia – rispettivamente del metodo Davis® alternativo alla logopedia

– come visto al precedente considerando, dal 1° gennaio 2008 la stessa non è

(più) a carico dell’AI ma dei Cantoni. Spetta piuttosto alla madre, rispettivamente

ai docenti della scuola – qualora non l’avessero ancora fatto – segnalare la dislessia

alla preposta autorità pedagogica cantonale (Ufficio della pedagogia speciale; http://www4.ti.ch/decs/ds/ups/ufficio). In questo contesto va ricordata la

direttiva 26 settembre 2012 del DECS, prodotta dalla madre dell’assicurato il

10.

ottobre 2012 (VI). Questa direttiva prevede alcune misure di natura

pedagogica per garantire una scolarizzazione adeguata degli allievi, fra

l’altro, dislessici.

Va

poi fatto presente che il metodo Davis® per la dislessia non è

assunto dall’Ufficio AI quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, poiché,

come sostenuto dall’UFAS (cfr. risposta a domanda no. 3), non adempie alle

condizioni scientificamente riconosciute di cui all’art. 2 cpv. 1 OAI (cfr.

consid. 2.4). Nemmeno il citato metodo può essere assunto dall’AI quale

provvedimento sanitario ex art. 13 LAI in quanto la dislessia non è contemplata

nell’elenco delle infermità congenite.

2.7

L’Ufficio

AI, con riferimento alla lettere circolari no. 268 e 270 (entrambe allegate

alla decisione contestata), ha giustamente sostenuto che il personal computer fa parte della

dotazione di base di qualsiasi economia domestica motivo per cui la sua consegna,

inclusi i relativi accessori, non può essere fatta valere per motivi

d’invalidità e non può essere di conseguenza finanziata dall’AI. Va poi fatto

presente che le succitate circolari riguardano gli assicurati ciechi e le persone

fortemente menomate alla vista, alle quali, secondo la cifra 11.06 OMAI “sono finanziati i sistemi di lettura

e scrittura nella misura in cui possono

leggere solo con un tale sistema o che tale sistema facilita notevolmente il

contatto con l’ambiente e se dispongono delle capacità intellettuali necessarie

al suo uso”.

Nel

caso in esame, se alle persone cieche e ipovedenti l’AI riconosce, a determinate

condizioni, solo i sistemi di lettura e scrittura e non il costo del

personal computer (per il suesposto motivo), rettamente all’assicurato, non

rientrante in questa tipologia di persone, l’Ufficio AI ha negato la garanzia

per l’acquisto del pc, la cui consegna non è del resto legata alle sue

difficoltà di apprendimento.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.8

L’assicurato,

per il tramite di sua madre, ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e

spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono se il richiedente si

trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito

sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che in

ambito di istanza esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità

di un avvocato decade.

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dalla relativa documentazione allegata (doc. A12) risulta che la madre

dell’assicurato, divorziata e casalinga, beneficia di fr. 2'572.-- mensili

di assistenza sociale. Ne consegue che l’istante dev’essere considerato indigente.

Di

primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero

delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica della famiglia

dell’assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

L'istanza

tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.

3.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. Conformemente

al consid. 2.8 le spese sono per il momento assunte dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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