32.2012.240
Bambino dislessico. Nessuna assunzione da parte dell'Ai, a titolo di provvedimento sanitario, dei costi del metodo Davis per la cura della dislessia, come pure nessuna garazia per la consegna di un pe
2 settembre 2013Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.240
Data decisione, Autorità:
02.09.2013, TCA
Titolo:
Bambino dislessico. Nessuna assunzione da parte dell'Ai, a titolo di provvedimento sanitario, dei costi del metodo Davis per la cura della dislessia, come pure nessuna garazia per la consegna di un personal computer quale mezzo ausiliario
MEZZI AUSILIARI
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 8 LAI
art. 12 LAI
art. 13 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.240
BS/sc
Lugano
2 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 agosto 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 2002, è dislessico dalla nascita (la dislessia, che fa parte dei disturbi
specifici dell’apprendimento, è una difficoltà che concerne la capacità di
leggere in maniera corretta e fluente, non causata da deficit deficit
intellettivo né tantomeno da problemi ambientali
o psicologici; cfr. www.dislessia-ticino.ch).
Nel
giugno 2012 il bambino, tramite sua madre, ha chiesto all'Ufficio AI la garanzia
per la copertura delle spese per un corso presso un centro di dislessia (metodo
Davis®) e per la consegna di un personal computer (doc. AI 1).
1.2. Con
decisione 13 agosto 2012 (preavvisata 5 luglio 2012) l’amministrazione ha
respinto la domanda di prestazioni, motivando:
"
(…)
Secondo le lettere circolari 268 e 274 il Personal
Computer fa parte di ogni economia domestica per cui non è riconosciuto da
parte dell'Assicurazione Invalidità come mezzo ausiliario.
Per quel che riguarda il corso per la
dislessia-logopedia, non è una prestazione riconosciuta dall'ufficio
assicurazione invalidità, perequazione finanziaria dell'ottobre 2007."
(doc. AI 6/5)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa la madre dell’as-sicurato ha interposto
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento da parte dell’AI delle
spese per la frequentazione del corso per dislessici e per l’acquisto di un
personal computer, misure necessarie, a suo parere, per permettere a suo figlio
di frequentare la scuola senza dover ripetere degli anni e per il suo benessere
psicologico. Viste le ristrettezze economiche, essa ha chiesto l’esonero dal pagamento
delle spese e tasse di giustizia.
In
data 10 ottobre 2012 la madre del ragazzo ha trasmesso a questa Corte la risoluzione
26 settembre 2012 del DECS in merito alle misure pedagogiche di scolarizzazione
per allievi dislessici, disortografici e discalculici (doc. B).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della decisione contestata,
ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. In
data 22 maggio 2013 questo TCA ha posto alcune domande all’Ufficio federale
delle assicurazioni (UFAS), ricevendo risposta il 26 giugno 2013 (X). Su richiesta
della scrivente Corte, solo l’Ufficio AI con scritto 3 luglio 2013 (XII) ha inoltrato
le proprie osservazioni in merito al citato accertamento mentre che l’insorgente
è rimasto silente.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Per
quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in
deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili
direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In
virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30
giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui
l'opposizione è esclusa.
Un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano
tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa con riferimenti). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica
di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende
trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica
di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402
consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze
o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121),
Nel
caso concreto, la decisione contestata 13 dicembre 2012 è stata inviata alla
madre dell’assicurato mediante posta ordinaria e non raccomandata. Tenuto conto
delle ferie giudiziarie estive (dal 15 luglio al 15 agosto inclusi; art. 11
lett. b Lptca), il ricorso risulta essere tempestivo non avendo del resto l’Ufficio
AI dimostrato il giorno della notifica della decisione stessa.
nel
merito
2.3. Nel
caso in esame in lite è la questione a sapere se a favore dell’assicurato, minore
di 20 anni e portatore di dislessia, l’Ufficio AI deve assumersi le spese per
un corso per dislessici e per l’acquisto di un PC.
2.4. L'art.
8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui
Fatti
i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o
migliorare la loro capacità di guadagno.
Quale
misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male
ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale
di tale capacità. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2008 l’art. 12
cpv. 1 LAI stabilisce che tale diritto è riconosciuto sino all’eta di 20 anni
compiuti.
In
particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi
d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da
una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle
capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità
di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale
capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono
essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e
permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1
OAI).
Secondo
l’art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno
diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite.
Il
Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite
per le quali tali provvedimenti sono concessi.
Esso
ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza
(art. 13 cpv. 2 LAI).
Fra
i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti
i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi
provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente
riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito
dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o
funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36
n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3,
115 V 191 consid. 2c con riferimenti).
Secondo
l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno
per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per
conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare
una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.
L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni
plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai
provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione
precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di
apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere
alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al
guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio
federale. L’assicurazione AI
fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e
adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe
acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla
spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale
può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo
ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni
poste all’assegnazione (cpv. 4).
2.5. Nel
caso in esame la madre dell’assicurato ha chiesto che l’Ufficio AI si faccia
carico del corso Davis® per dislessici. Si tratta di un corso che,
dopo un colloquio chiarificatore, ha i seguenti programmi: profilo sintomatico,
procedura d'orientamento Davis®, allenamento alla giusta percezione;
controllo dell'energia (tensione/rilassamento) utilissimo durante la
letto-scrittura e per l'autocontrollo; riconoscere i fattori che creano
confusione e eliminarli, padronanza dei simboli Davis®; esercizi
atti a migliorare, perfezionare lettura, ortografia, grafia; far propria una
tecnica d'apprendimento congeniale, aumentando la fiducia in sé; organizzazione
del proprio lavoro; coinvolgimento, istruzione della persona che seguirà il
cliente a casa; programmazione delle attività future da svolgere a casa. Dopo
il corso, appoggio didattico: per telefono o tramite e-mail (dal sito www.dislessia.ch).
Nella
decisione contestata l’amministrazione ha negato l’assunzione dei relativi
costi spiegando che “il corso per dislessia-logopedia non è una prestazione
riconosciuta dall’Ufficio assicurazione invalidità, perequazione finanziaria
dell’ottobre 2007”. In effetti, come si evince dal “promemoria sulla
perequazione finanziaria” allegato alla decisione contestata e prodotto con il
ricorso (doc. A 10), a seguito della nuova impostazione
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007
5617), la responsabilità della formazione scolastica
speciale è stata trasferita dall’AI ai Cantoni. In particolare, come si legge
nel citato promemoria, “i Cantoni devono finanziare interamente la
formazione degli allievi in situazione di handicap. Assumeranno quindi le
responsabilità, a partire dall'educazione speciale precoce, per casi
particolari dalla nascita, fino al compimento dei 20 anni, nel contesto della
scolarità obbligatoria, ricoprendo anche le misure previste fino a oggi
dall'articolo 19 della legge sull'assicurazione invalidità (LAI)."
Nell’ambito
dell’istruzione scolastica speciale ex art. 19 LAI, l’AI assegnava sussidi (assegni
speciali) per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica per permettere la
frequentazione della scuola pubblica, tra cui figurava la logopedia per
assicurati colpiti da gravi difficoltà d'eloquio (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI,
19 cpv. 3 LAI nel tenore vigente sino al 31 dicembre 2007 [RU 1968 30; RU 1995
1129]; art. 8 cpv. 4 lett. e, art. 9 cpv. 2 lett. a OAI, pure nel tenore vigente
fino al 31 dicembre 2007 [RU 1996 3135]).
2.6. Con
scritto 22 maggio 2013 questa Corte ha formulato all’UFAS le seguenti domande:
"
(…)
1. Il trattamento per dislessia è
riconosciuto quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI? (p.f. motivare la
risposta)
Considerandi
2.
A che condizioni una terapia logopedica,
sino al 31 dicembre 2007 quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica
ex art. 19 v.LAI, può essere prescritta anche ad un bambino dislessico?
3.
I costi relativi al metodo Davis®
possono essere assunti dall’AI? A quale titolo? In caso negativo, per quale
motivo?" (doc. VIII)
Queste
le risposte ricevute dall’autorità di vigilanza con lettera 26 giugno 2013:
"
Le persone dislessiche
presentano delle difficoltà d'apprendimento della lettura, dell'identificazione
delle lettere, delle sillabe e delle parole. Di regola il "trattamento"
a cui si sottopongono le persone che soffrono di dislessia è la logopedia (sin.
ortofonia). Anche altre terapie alternative, come il metodo Davis®, possono essere utilizzate. Il trattamento Davis® rappresenta una strategia di apprendimento
per le persone che soffrono di dislessia e il suo scopo è di tenere sotto
controllo la dislessia. Questo metodo prevede tre tecniche di base che hanno
come fine di permettere di conoscere l'alfabeto e i simboli di base del
linguaggio e di esercitare la comprensione di testi.
Ad 1) Come visto il trattamento per la dislessia è la
logopedia. La logopedia non fa parte dei provvedimenti sanitari necessari alla
persona assicurata per favorire l'integrazione nella vita professionale e non è
dunque non è riconosciuta dall'AI.
L'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI ne esclude esplicitamente
la presa a carico. Nell'assicurazione invalidità la logopedia appartiene
provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica.
Ad 2) Fino al 31.12.2007, la logopedia era presa a
carico dall'AI conformemente all'art. 8ter cpv. 2 lett. a OAI in
relazione con l'art. 19 LAI a condizione che la misura fosse indispensabile per
la frequentazione della scuola speciale (RCC 1970 pag. 272). A partire dal 1°
gennaio 2008, in seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria
tra Confederazione e Cantoni, tutti i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica
sono a carico dei Cantoni (FF 2005 5540).
Ad 3) Come indicato il metodo Davis® rappresenta un metodo alternativo alla logopedia
per il trattamento della dislessia. Nella misura in cui il metodo Davis® dovesse essere assimilato alla logopedia, i costi che
ne derivano non potrebbero essere presi a carico dell'AI in virtù dell'art. 14
cpv. 1 lett. a LAI.
Nella denegata ipotesi in cui questo trattamento
dovesse essere assimilato ad un provvedimento sanitario, la condizione
dell'indicazione secondo le conoscenze mediche (art. 2 cpv. 1 OAI) farebbe
difetto." (doc. X)
Nella
misura in cui, quindi, per il trattamento della dislessia l’assicurato necessita
di logopedia – rispettivamente del metodo Davis® alternativo alla logopedia
– come visto al precedente considerando, dal 1° gennaio 2008 la stessa non è
(più) a carico dell’AI ma dei Cantoni. Spetta piuttosto alla madre, rispettivamente
ai docenti della scuola – qualora non l’avessero ancora fatto – segnalare la dislessia
alla preposta autorità pedagogica cantonale (Ufficio della pedagogia speciale; http://www4.ti.ch/decs/ds/ups/ufficio). In questo contesto va ricordata la
direttiva 26 settembre 2012 del DECS, prodotta dalla madre dell’assicurato il
10.
ottobre 2012 (VI). Questa direttiva prevede alcune misure di natura
pedagogica per garantire una scolarizzazione adeguata degli allievi, fra
l’altro, dislessici.
Va
poi fatto presente che il metodo Davis® per la dislessia non è
assunto dall’Ufficio AI quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, poiché,
come sostenuto dall’UFAS (cfr. risposta a domanda no. 3), non adempie alle
condizioni scientificamente riconosciute di cui all’art. 2 cpv. 1 OAI (cfr.
consid. 2.4). Nemmeno il citato metodo può essere assunto dall’AI quale
provvedimento sanitario ex art. 13 LAI in quanto la dislessia non è contemplata
nell’elenco delle infermità congenite.
2.7
L’Ufficio
AI, con riferimento alla lettere circolari no. 268 e 270 (entrambe allegate
alla decisione contestata), ha giustamente sostenuto che il personal computer fa parte della
dotazione di base di qualsiasi economia domestica motivo per cui la sua consegna,
inclusi i relativi accessori, non può essere fatta valere per motivi
d’invalidità e non può essere di conseguenza finanziata dall’AI. Va poi fatto
presente che le succitate circolari riguardano gli assicurati ciechi e le persone
fortemente menomate alla vista, alle quali, secondo la cifra 11.06 OMAI “sono finanziati i sistemi di lettura
e scrittura nella misura in cui possono
leggere solo con un tale sistema o che tale sistema facilita notevolmente il
contatto con l’ambiente e se dispongono delle capacità intellettuali necessarie
al suo uso”.
Nel
caso in esame, se alle persone cieche e ipovedenti l’AI riconosce, a determinate
condizioni, solo i sistemi di lettura e scrittura e non il costo del
personal computer (per il suesposto motivo), rettamente all’assicurato, non
rientrante in questa tipologia di persone, l’Ufficio AI ha negato la garanzia
per l’acquisto del pc, la cui consegna non è del resto legata alle sue
difficoltà di apprendimento.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.8
L’assicurato,
per il tramite di sua madre, ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e
spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono se il richiedente si
trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che in
ambito di istanza esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità
di un avvocato decade.
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
dalla relativa documentazione allegata (doc. A12) risulta che la madre
dell’assicurato, divorziata e casalinga, beneficia di fr. 2'572.-- mensili
di assistenza sociale. Ne consegue che l’istante dev’essere considerato indigente.
Di
primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
L’esonero
delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica della famiglia
dell’assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
L'istanza
tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.
3.
Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. Conformemente
al consid. 2.8 le spese sono per il momento assunte dallo Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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