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Decisione

32.2012.241

Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare SAM, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita. Anno di carenza per il periodo di IL totale transitor

14 maggio 2013Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3 con riferimenti).

2.6. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 12 marzo

2007, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurato

subito una perdita economica (doc. AI 23/1-4).

La

decisione del 12 marzo 2007 – fondata sulla perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 del SAM

(doc. AI 16/1-19) e sul rapporto e annotazione 26 gennaio e 2 marzo 2007 dei

medici SMR dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 18/1-3 e 22/1) – è stata

confermata da questo Tribunale con STCA del 5 ottobre 2007 cresciuta

incontestata in giudicato.

Questa

Corte aveva infatti concluso che:

"

(…)

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 del SAM, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal maggio 2004, è abile al

lavoro all’80% “(…) come musicista ambulante ed in attività d’artigianato

(costruzione – realizzazione e vendita) (…)” (doc. AI 16/9).

In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio

AI gli ha negato il diritto a prestazioni.

(…)" (doc. AI 41/13)

2.7. Come

rilevato sopra (cfr. consid. 1.3) – dopo che l’Ufficio AI, con decisione 13

dicembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 43/12), non è

entrato nel merito della seconda domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.2) –, nel mese di

marzo 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 44/1, 45/1,

46/1 e 48/1-6).

Il

dr. __________ medico SMR, nella valutazione del 10 ottobre 2011 (doc. AI 58/1-2)

– osservato che “(…) l’attuale patologia polmonare è limitante

unicamente per attività fisicamente gravose (minima dispnea a sforzo severo),

vedi rapporto dr. __________. La situazione reumatologica è da ritenersi

invariata rispetto alla precedente perizia SAM. L’assicurato continua quindi a

presentare una CL residua in attività fisicamente leggera dell’80%. (…)”

(doc. AI 58/2) –, ha concluso per una capacità lavorativa, quale musicista e nel

campo dell’artigianato, dell’80% dal 2007.

Nell’ambito

delle osservazioni 15 novembre 2011 (doc. AI 61/1) al progetto di decisione 20

ottobre 2011 (doc. AI 59/1-2), l’insorgente, già allora rappresentato dall’ RA

1, ha contestato la valutazione medica producendo il certificato medico 11

novembre del dr. __________ e trasmettendo all’Uf-ficio AI il rapporto 23 novembre

2011 del dr. __________ (doc. AI 61/2-3 e 63/1-2).

Al

riguardo – visto che nella valutazione 23 dicembre 2011 il dr. __________

aveva indicato che “(…) in considerazione dell’attua-le certificazione

specialistica (__________ / __________) s’impone rivalutazione del caso tramite

perizia SAM (reuma, psi, pneumo) per stabilire evoluzione stato di salute

rispetto alla valutazione del 2006 e per stabilire attuale impedimento

funzionale / lavorativo quale musicista o in altra attività più adatta. (…)”

(doc. AI 65/1) –, l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI

66/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 16 maggio 2012 (doc. AI 68/1-48) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica

(dr. __________, pneumologia (dr. __________) e psichiatrica (dr__________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombo vertebrale cronica in:

- alterazioni degenerative plurisegmentali note

del rachide lombare,

- disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistro-convessa alto

dorsale, destro-convessa lombare),

- decondizionamento e sbilancio muscolare

Conosciuta sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di lieve entità.

Tendenza all’isolamento sociale.

Tratti personologici di dipendenza.

Possibili aspetti somatoformi.

DD: disturbo schizotipico/schizoide di personalità.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Isolato disturbo della diffusione in stato dopo embolia

polmonare (dicembre 2010) senza persistente disturbo dello scambio gassoso

(alterazioni enfisematose incipienti?)

Tabagismo cronico.

(…)" (doc. AI 68/13-14)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione

e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di musicista e venditore

ambulante, è considerato nella misura del 60%, inteso come riduzione del

rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 68/19)

– i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa e d’inte-grazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla

patologia reumatologica e psichiatrica (le cui implicazioni percentuali sulla

capacità lavorativa non si sommano, ma si integrano in quanto le limitazioni

funzionali in parte si sovrappongono), mentre invece, come descritto al

capitolo 6, dal punto di vista pneumologico non vi sono limitazioni della

capacità lavorativa nell'attività da ultimo esercitata.

Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,

dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le

diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica in alterazioni degenerative

plurisegmentali note del rachide lombare, disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistro-convessa altodorsale,

destro-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare. Queste

patologie comportano delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e

trasporto di pesi sino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra

l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra

della testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di certe posizioni ed il

salire su scale a pioli. Secondo il nostro consulente può essere riconfermata

la capacità lavorativa al 100% sull'arco di una giornata lavorativa normale di

otto-nove ore, nell'attività da ultimo esercitata come musicista e costruttore/venditore di oggetti

di artigianato, ma con una diminuzione del rendimento del 15%, attestata dal

perito reumatologo nel 2006.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente

diagnostica una conosciuta sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

lieve entità, una tendenza all'isolamento sociale, tratti personologici di

dipendenza, possibili aspetti somatoformi (DD disturbo schizotipico/schizoide

di personalità), valutando l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di

vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. La diminuzione

della capacità lavorativa è giustificata da quanto oggettivato in ambito peritale,

in particolare vi è la tendenza all'isolamento sociale con lo svolgimento di

attività mistico-artistiche per altro economicamente non valide.

L'anamnesi remota dell'A. sembra non comportare grossi

traumi. Egli per altro ne parla con reticenza, mostrando un certo distacco

emotivo. Buono il rendimento scolastico, terminato con una formazione.

L'anamnesi lavorativa appare invece più problematica con frequenti cambi di

attività (tipo e luogo). Dall'arrivo in Ticino l'A. sembra poi autonomizzarsi

dal profilo economico, svolgendo però attività simil-artistiche precarie. Ciò

permetterà a lui di girovagare anche all'estero, talora assumendo una valenza

spirituale. Dal profilo affettivo l'A. subisce l'interruzione di importanti

relazioni sentimentali. Nel 2006 in concomitanza della recrudescenza della

problematica dorsale e la separazione dalla convivente, I'A. interrompe di

fatto l'attività lucrativa, spostando i propri interessi viepiù per attività

solitarie mistico-artistiche. Ciò potrebbe caratterizzare un disturbo

schizotipico di personalità, per altro non individuato dai terapeuti

conosciuti. Il protrarsi dell'allontanamento dal mondo del lavoro diviene sempre

più problematico. In questo senso il nostro consulente si allinea con lo

psicologo che ha conosciuto l'A., dal consulente contattato telefonicamente:

ora l'A. sembra necessitare di aiuti alla reintegrazione, altrimenti si corre

il rischio di una maggiore compromissione della sua capacità lavorativa.

Rispetto allo psicologo e soprattutto allo psichiatra Dr. med. __________, da

quanto raccontato dall'A., dalla ricostruzione anamnestica a partire dagli atti

e soprattutto dallo stato psicopatologico oggettivato, si valuta invece una

minore compromissione della capacità lavorativa, ponendo però una prognosi

riservata. Infatti la capacità lavorativa potrebbe con il tempo ulteriormente

peggiorare, in particolare in assenza di supporto psicoterapico e di aiuti alla

reintegrazione.

La perizia psichiatrica del 7.12.2006 in ambito della

perizia pluridisciplinare SAM riconosceva una capacità lavorativa completa da

un punto di vista psichiatrico. E' ipotizzabile che da tale epoca, la capacità

lavorativa si sia progressivamente ridotta sino a quanto valutato nella

presente indagine peritale.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal

punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità

lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come musicista e venditore

ambulante, nella misura del 60%, a partire dalla presente perizia. In

precedenza vale quanto scaturito dalla precedente perizia SAM del 29.12.2006,

con un'incapacità lavorativa totale per qualunque attività dall'insorgenza di

un'embolia polmonare il 30.12.2010 per la durata di sei mesi.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Dal punto di vista pneumologico vi è una capacità

lavorativa completa senza alcun limite funzionale per qualunque attività

lavorativa fisicamente leggera-moderata sino a medio-pesante.

Dal punto di vista reumatologico in un'attività adatta

allo stato di salute, il nostro consulente giudica l'A. abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale di otto-nove ore con una

diminuzione del rendimento sicuramente non superante il 15% ritenuto dal perito

reumatologo nella precedente valutazione di novembre 2006. Per quanto riguarda

la capacità funzionale e di carico residua, l'A. può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del

tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la

posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la

posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso

camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire

su scale a pioli.

Tenendo in considerazione che il nostro consulente

psichiatra valuta un'incapacità lavorativa nella misura del 30% in qualunque

attività lucrativa e tenendo in considerazione quanto già descritto nel

capitolo precedente, giungiamo alla conclusione che in un'attività confacente

allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte

sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60%,

intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata

lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della capacità lavorativa già

descritta nel capitolo 8. Dal punto di vista medico non vi sono controindicazioni

assolute per eventuali provvedimenti d'integrazione professionale.

Per quanto riguarda i provvedimenti terapeutici

possiamo fare le seguenti considerazioni:

- come descritto dal nostro consulente

reumatologo l'A. viene attualmente seguito da uno specialista FMH in

reumatologia, il quale formulerà le misure terapeutiche necessarie atte a

migliorare la qualità di vita dell'A.; in questo contesto il nostro consulente

propone di sottoporlo ad un ricondizionamento muscolare intensivo in palestra

alla frequenza di tre volte alla settimana della durata di almeno un'ora a

seduta, per almeno sei mesi, ginnastica che ovviamente andrà mantenuta dall'A. in

seguito. L'A. può sicuramente assumere farmaci analgesici in caso di

esacerbazione dei suoi dolori; possono inoltre essere ipotizzate misure

infiltrative antalgiche al rachide lombare;

- Il nostro consulente psichiatra ritiene

indicata la ripresa di un supporto psicoterapico. Dovesse la sintomatologia

depressiva divenire più importante, si potrebbe impostare un trattamento biologico,

verso il quale l'A. si dice al momento non d'accordo. Tale misura potrebbe

aiutare a credere maggiormente nelle proprie risorse, incoraggiandolo a

riprendere un'attività lavorativa.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a

DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 68/19-22)

Al

riguardo, nel rapporto finale 25 maggio 2012, il dr. __________, poste le diagnosi

note, ha concluso per un’incapacità lavorativa sia nella sua attività abituale

di musicista e venditore ambulante che in un’attività adeguata del 20% dal maggio

2004 al 29.12.2010, del 100% dal 30.12.2010 al 30.6.2011 e del 40% dal 1.7.2011

(doc. AI 70/1-4).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze mediche suenunciate – con decisione 23 agosto 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

(fatto salvo un periodo d’incapacità lavorativa totale per qualunque attività

dall’insor-genza di un’embolia polmonare il 30.12.2010 e per la durata di sei mesi)

una capacità lavorativa, sia nella sua attività abituale che in un’altra

attività adeguata, dell’80% da fine maggio 2004 e del 60% dal marzo 2012 (mese

in cui sono stati effettuati i consulti specialistici nell’ambito della perizia

16 maggio 2012 del SAM).

Quanto

all’evoluzione nel tempo – ancorché premesso erroneamente che nel consulto del 7 dicembre 2006

(cfr. doc. AI 16/11-13) il dr. __________ riconosceva una capacità lavorativa

totale da un punto di vista psichiatrico: “(…) la perizia psichiatrica

07.12.2006 in ambito della perizia pluridisciplinare SAM riconosceva una

capacità lavorativa completa da un profilo di vista psichiatrico (…)” (doc.

AI 68/46) – il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e Perito Medico

SIM, nel consulto 13 aprile 2012 (doc. AI 68/41-47) ha rilevato che “(..:) nel

2006 in concomitanza della recrudescenza della problematica dorsale e la

separazione dalla convivente, il peritando interrompe di fatto l’attività lucrativa,

spostando i propri interessi vieppiù per attività solitarie mistico-artistiche.

Ciò potrebbe caratterizzare un disturbo schizotipico di personalità, peraltro

non individuato dai terapeuti conosciuti. Il protrarsi dell’allontanamento dal

mondo del lavoro diviene sempre più problematico. In questo senso ci allineamo

con lo psicologo che ha conosciuto il peritando, da noi contattato

telefonicamente: ora il peritando sembra necessitare di aiuti alla

reintegrazione, altrimenti si corre il rischio di una maggiore compromissione

della sua capacità lavorativa. Rispetto allo psicologo e soprattutto allo

psichiatra Dr. __________, da quanto a noi raccontato dal peritando, dalla

ricostruzione anamnestica a partire dagli atti e soprattutto dallo stato

psicopatologico oggettivato, poniamo invece una minore compromissione della

capacità lavorativa, ponendo però una prognosi riservata. Infatti la capacità

lavorativa potrebbe con il tempo peggiorare, in particolare in assenza di

supporto psicoterapico e di aiuti alla reintegrazione. (…)” (doc. AI 68/45)

concludendo che “(…) è ipotizzabile che da tale epoca (ndr.: si riferisce

al dicembre 2006, mese in cui è stata redatta la prima perizia del SAM), la

capacità lavorativa si sia progressivamente ridotta fino a quanto valutato nella

presente indagine peritale. […] La diminuzione della capacità lavorativa in una

misura del 30% è giustificata da quanto oggettivato in ambito peritale. In

particolare vi è la tendenza all’isolamento sociale con lo svolgimento di

attività mistico-artistiche peraltro economicamente non valide. […] Riteniamo

indicato la ripresa di un supporto psicoterapico. Dovesse la sintomatologia

depressiva divenire più importante, si potrebbe impostare un trattamento

biologico, verso il quale il peritando si dice al momento non d’accordo. Tale

misura potrebbe aiutare il peritando a credere maggiormente nelle proprie

risorse, incoraggiandolo a riprendere un’attività lavorativa. (…)” (doc. AI

68/46-47). Quanto alla domanda circa la possibilità di svolgere altre attività

adeguate e da quando, il dr. __________ ha risposto che “(…) Sì, da un punto

di vista psichiatrico, si è valutato che il peritando sia in grado di svolgere

qualsiasi attività adeguata alle proprie competenze in una misura del 70% da

subito. (…)” (doc. AI 68/47).

Per

quanto riguarda invece l’aspetto somatico il dr. __________, FMH in reumatologia,

nel consulto 1. marzo 2012 (doc. AI 68/26-32), ha concluso che “(…) In un

lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con una diminuzione

del rendimento sicuramente non superante il 15% ritenuto dal perito reumatologo

nel novembre 2006. Può essere riconfermata la capacità lavorativa al 100%

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, come musicista e costruttore

venditore di oggetti di artigianato, ma con una diminuzione del rendimento del

15%, attestata dal perito reumatologo nel 2006. Per quanto riguarda l’attività

come operaio addetto a lavori di manutenzione (lavori nel bosco, pulizia

stradale, asportazione della neve, ecc.), attività da ultimo svolta verso il 2002, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopraindicati, l’assicurato risulta abile sull’arco

di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma con una diminuzione del

rendimento del 40% a decorrere dal 15.2.2007, allorché il reumatologo curante

comunicava che il signor RI 1 soffriva di lombalgie recidivanti croniche in

presenza di discopatie multiple con peggioramento delle alterazioni

degenerative al rachide lombare. (…)” (doc. AI 68/31-32).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio di

Pneumologia dell’Ospedale Regionale di __________, nel consulto 12 aprile 2012

(doc. AI 68/33-40), ha concluso che “(…) Escludendo perciò una malattia broncoostruttiva,

una malattia restrittiva non possiamo confermare la presenza di una malattia

respiratoria tale da giustificare un’incapacità lavorativa persistente,

rispettivamente un’invali-dità dal punto di vista medico teorico pneumologico.

Tenuto conto dei risultati l’assicurato può essere considerato dal punto di

vista medico teorico pneumologico abile al lavoro per lavori fisici leggeri e

moderati rispettivamente medio pesanti. Ciò sulla base soprattutto di un test ergospirometrico

praticamente normale, che denota unicamente i segni di un’even-tuale

insufficiente allenamento allo sforzo. Non sono presenti limitazioni tali da

giustificare un’incapacità lavorativa quale venditore ambulante, musicista,

rispettivamente meccanico, le attività precedentemente svolte dall’assicurato.

(…)” (doc. AI 68/36). Quanto alla domanda circa la possibilità di svolgere

altre attività, il dr. __________ ha risposto che “(…) Sì, senza nessun

limite funzionale è presente una capacità lavorativa completa per lavori fisici

leggeri, moderati e medio pesanti. (…)” (doc. AI 68/37).

I

periti del SAM hanno quindi concluso che “(…) Tenendo in considerazione che

il nostro consulente psichiatra valuta un’incapacità lavorativa nella misura

del 30% in qualunque attività lavorativa e tenendo in considerazione quanto già

descritto nel capitolo precedente, giungiamo alla conclusione che in

un’attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le

limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare

nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di

un’intera giornata lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della

capacità lavorativa già descritta nel capitolo 8. Dal punto di vista medico non

vi sono controindicazioni assolute per eventuali provvedimenti d’integrazione

professionale. (…)” (doc: AI 68/21).

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono

del resto state smentite da validi certificati medici specialistici attestanti

delle patologie invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua.

Tali

non possono certo essere il certificato medico 18 settembre 2012 del dr. __________

e il rapporto del 17 dicembre 2012 del dr. __________ indirizzato direttamente

a questo Tribunale (doc. A e X).

In

effetti, tanto il dr. __________, FMH in reumatologia, quanto il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, non si sono minimamente confrontati con le

valutazioni del SAM.

Inoltre,

il certificato medico 18 settembre 2012 del dr. __________ è identico a quello del

15 febbraio 2007 (cfr. doc. AI 25/10) già considerato dai periti del SAM nella

perizia pluridisciplinare del 16 maggio 2012 (cfr. l’elenco atti sub doc. AI

68/2).

Dal

canto suo il dr. __________ – che già nei rapporti 4 maggio 2007 e 11 novembre 2011 (doc. AI 28/1

e 63/1-2), entrambi indirizzati all’Ufficio AI, aveva concluso che i disturbi

somatici e psichiatrici “(…) non gli permettono, attualmente, di avviare la

ricerca di una nuova attività di lavoro a causa della perdita del

coinvolgimento, dell’interesse, della motivazione e delle funzioni psicofisiche

fortemente compromesse. (…)” (doc. AI 28/1) e che “(…) Siamo ora di fronte

ad una persona con facoltà di reinserimento nulle. Per reinserimento intendiamo

il poter esercitare il lavoro, seppur parziale, di musicista o qualche attività

a lui consona e confacente. (…)” (doc. AI 63/1) –, nel rapporto del 17

dicembre 2012, ha concluso in modo del tutto generico che l’insorgente “(…)

presenta un ulteriore grave peggioramento del suo già compromesso stato

psicopatologico, clinico, psicosociale e valetudinario, tale da renderlo

totalmente inabile dal profilo psichiatrico. (…)” (X).

Al

riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 8 ottobre 2012, ha concluso che “(…) l’attuale certificato del dr. __________ non indica una modifica dello

stato di salute dell’assicurato e conferma la non esigibilità di lavori pesanti

come già definito dal SAM. In assenza di contraddizioni con la valutazione SAM

mi astengo da sottoporre questo certificato ai periti del SAM. (…)”

(IV/1) e nell’annotazione del 20 dicembre 2012 che “(…) l’attuale certificato

del dr. __________ e del psicologo __________ esprime unicamente il disaccordo

con la valutazione peritale ma non apporta nessun elemento medico-clinico

nuovo. Non vi sono quindi neppure gli estremi per sottoporre lo scritto al SAM.

(…)” (XII/bis).

Questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il

dr. __________ nelle suenunciate annotazioni.

Rispecchiando

la perizia pluridisciplinare 16 maggio 2012 (doc. AI 68/1-48) tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.8), questo Tribunale non può quindi che confermare le conclusioni dei periti

del SAM sopra esposte.

In

questo senso, nella misura in cui, chiedendo di rivalutare il suo caso, l'insorgente

intendesse domandare ulteriori accertamenti medici (“(…) La decisione

dell’Ufficio AI del 23.8.2012 è annullata e rivista (…)” (I)), la domanda va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.

47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V

94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10. Quanto

alla valutazione economica, ricordato che secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003,

consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (considerata la

transitoria incapacità lavorativa totale dal 30 dicembre 2010 per la durata di

sei mesi e la precedente incapacità del 20%, la media dell’incapacità

lavorativa del 40% durante un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LADI la

si ottiene con la fine del mese di marzo 2011 {[20% x 9] + [100% x 3]} : 12 =

40), va rilevato quanto segue.

Nel

2011 – partendo da un reddito annuo di fr. 11'900.-- per il 2003 (interpellato

per definire il reddito da valido (cfr. doc. AI 73/1) il funzionario __________,

nella risposta del 2 agosto 2012, ha rilevato che “(…) in sostanza siamo

confrontati con un caso in cui il richiedente si accontentava del necessario

per il sostentamento. La situazione è chiaramente dimostrata dall’estratto del

conto individuale. A mio modo di vedere quindi, per la definizione del reddito

da valido, possiamo considerare l’importo di fr. 11'900.--, registrato nel

2003, (il più elevato raggiunto negli ultimi anni), aggiornandolo secondo

l’usuale tabella. È infatti verosimile che il signor RI 1, senza il danno alla

salute avrebbe continuato a vivere sui medesimi standard come dimostrato,

accontentandosi del suo status. Pertanto non possiamo far capo ad altri dati

economici secondo le statistiche. (…)” (doc. AI 75/1)) e aggiornati

al 2011 (aumentati del 0.9% per il 2004, dell’1% per il 2005, del 1.2% per il

2006, del 1.6% per il 2007, del 2% per il 2008, del 2.1% per il 2009, del 0.8%

per il 2010 e dell’1% per il 2011; cfr. la tabella B 10.2 relativa

all’evoluzione dei salari in termini nominali totale, pubblicate in La Vie

économique 1/2-2011 pag. 95, 6-2012 pag. 95 e 12-2012 pag. 91) – si ottiene un

reddito da valido di fr. 13'220.30.

Sempre

per il 2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’attività

semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Va

qui evidenziato che – ricordato il principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (STF

8C_654/2012 del 21 febbraio 2013, consid. 5.1 con riferimenti; DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400,

113 V 22; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572) e considerata (fatto salvo un periodo d’incapacità lavorativa

totale per qualunque attività dall’insorgenza di un’embolia polmonare il

30.12.2010 per la durata di sei mesi) una capacità lavorativa, sia nella sua

attività abituale che in un’altra attività adeguata, dell’80% da fine maggio

2004 e del 60% dal marzo 2012 (cfr. consid. 2.9) –, potendo il ricorrente

sfruttare, da ultimo, al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo

un’attività semplice e ripetitiva nella misura del 60%, si giustifica applicare

i valori statistici.

Quanto

alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura dell’8%

per attività leggere (il consulente ha concluso che “(…) visto quanto espresso in

precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 8% per

attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI

74/3), vedi anche la tabella sub doc. AI 74/1)), questo Tribunale

ritiene che per i seguenti motivi essa vada corretta.

Infatti,

questa Corte, nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente

contestata davanti al Tribunale federale – avuto riguardo alla

prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e constatato che

il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così

approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei

fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui

l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi

all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2

maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del

ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,

il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due

valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori

di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino

non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente,

adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire

l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione

dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII),

il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio

AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello

federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazio-ne

uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni da

apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali

(cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale

il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del

reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici

regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56

citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da

apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA

32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).

In

concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione dell’8%

stabilita dal consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore

legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la

riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.

Ritenuta

una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata e applicata (ipotesi,

questa, a lui più favorevole) la riduzione del 10% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 33'439.29 (fr. 61'924.62 x 60% ridotti dell’8% = fr. 33'439.29).

Visti

i redditi da valido di fr. 13'220.30 e da invalido di fr. 33'439.29 il

grado d’invalidità è nullo.

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

Parimenti

– ritenuto che il peggioramento transitorio riconducibile alla nuova

patologia pneumologica è durato sei mesi; i periti del SAM hanno infatti

riconosciuto “(…) un’incapacità lavorativa totale per qualunque attività

dall’insorgenza di un’embolia polmonare il 30.12.2010 per la durata di sei mesi

(…)” (doc. AI 68/20) – pure ha ragione l’amministrazione ha negato il diritto ad una

rendita anche in questo periodo non essendo adempiuto l’anno di carenza ai

sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza

sociale (nella perizia 16 maggio 2012 del SAM si legge infatti che “(…)

Ca. dal 2006-2007 vive unicamente del sostegno della pubblica assistenza (…)”

(doc. AI 68/6)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per

la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante

si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assi-curato

non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non

risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno

permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e

l’insorgente, anche se patrocinato da un sindacato, non ha apportato alcun

valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in

particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, nelle more

della procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea

a contestare le valutazioni del SAM, non poteva sfuggire la necessità di

documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni dei

periti non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata del 23 agosto 2012.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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