32.2012.241
Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare SAM, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita. Anno di carenza per il periodo di IL totale transitor
14 maggio 2013Italiano44 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.241
Data decisione, Autorità:
14.05.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare SAM, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita. Anno di carenza per il periodo di IL totale transitoria di 6 mesi per nuova patologia
NUOVA DOMANDA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 29bis OAI
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.241
FS/sc
Lugano
14 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 agosto 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1965, da ultimo attivo quale suonatore ambulante indipendente, nel
mese di aprile 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti
domandando di essere posto al beneficio di una rendita (doc. AI 1/1-8).
Con
decisione 12 marzo 2007, preavvisata con progetto 1. febbraio 2007 (doc. AI
19/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 29 dicembre
2006 (doc. AI 16/1-19), del rapporto e dell’annotazione 26 gennaio e 2 marzo
2007 dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 18/1-3 e 22/1) e
ritenuto che in un’attività adeguata potrebbe conseguire un salario annuo
almeno pari a quello conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute – ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita (doc. AI 23/1-4).
In
esito al ricorso del 3 aprile 2007, inoltrato personalmente dall’assicurato, contro
la decisione del 12 marzo 2007 (doc. AI 25/3-4), questo Tribunale, con STCA del
5 ottobre 2007 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 41/1-16), l’ha respinto
confermando la decisione impugnata.
1.2. L’Ufficio
AI – che ha trattato i certificati medici 2 e 14 maggio 2007 del dr. __________
rispettivamente del dr. __________ (doc. AI 28/1 e 28/2) alla stregua di una
nuova domanda inoltrata pendente causa (doc. AI 29/1 e 30/1) – con decisione
13 dicembre 2007, preavvisata con progetto 4 giugno 2007 (doc. AI 31/1-2), non
è entrato nel merito della nuova richiesta (doc. AI 43/1-2). Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel
mese di marzo 2011 – trasmettendo all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica (doc.
44/1-3, 45/1 e 46/1) – l’assicu-rato ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc.
AI 48/1-6).
1.4. Con
decisione 23 agosto 2012, oggetto della presente vertenza – sulla base della
perizia pluridisciplinare 16 maggio 2012 del SAM (doc. AI 68/1-48), del rapporto
finale 25 maggio 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 70/1-4) e della risposta
2 agosto 2012 del funzionario __________ con relative tabella e valutazione
allegate (doc. AI 74/1-3 e 75/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una
rendita e a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità non pensionabile
(doc. AI 79/1-4). Contestualmente l’amministrazione ha precisato che anche per il
periodo in cui vi è stato un peggioramento con inabilità lavorativa del 100% (dal
30 dicembre 2010 al 30 giugno 2011), essendo lo stesso inferiore all’anno di attesa
ai sensi dell’art. 28 LAI, non sussiste il diritto ad una rendita.
1.5. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite RA 1 () di , ha contestato
la valutazione medica chiedendo di annullare la decisione impugnata e di
rivalutare il suo caso.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base della valutazione del dr. __________
che nell’annotazione 8 ottobre 2012 ha rilevato che “(…) l’attuale
certificato del dr. __________ non indica una modifica dello stato di salute
dell’assicurato e conferma la non esigibilità di lavori pesanti come già
definito dal SAM. In assenza di contraddizioni con la valutazione SAM mi
astengo da sottoporre questo certificato ai periti del SAM. (…)” (IV/1) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.7. Così
come richiestogli – dopo le chieste proroghe (VI, VII, VIII e IX) – l’assicurato,
con lettera 17 dicembre 2012 anticipata via fax, ha trasmesso al TCA le
osservazioni del dr. __________ in merito allo stato valetudinario del suo
assistito avuto riguardo alle annotazioni del dr. __________ (X).
1.8. Con
osservazioni 2 gennaio 2013 – vista l’annotazione 20 dicembre 2010 nella quale il dr. __________
ha rilevato che “(…) l’attuale certificato del dr. __________ e del
psicologo __________ esprime unicamente il disaccordo con la valutazione
peritale ma non apporta nessun elemento medico-clinico nuovo. Non vi sono
quindi neppure gli estremi per sottoporre lo scritto al SAM. (…)” (XII/bis)
– l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con rivalutazione del suo
caso.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul
tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.
1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non
costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)
e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente
distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante
del disturbo (consid. 3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3 con riferimenti).
2.6. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 12 marzo
2007, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurato
subito una perdita economica (doc. AI 23/1-4).
La
decisione del 12 marzo 2007 – fondata sulla perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 del SAM
(doc. AI 16/1-19) e sul rapporto e annotazione 26 gennaio e 2 marzo 2007 dei
medici SMR dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 18/1-3 e 22/1) – è stata
confermata da questo Tribunale con STCA del 5 ottobre 2007 cresciuta
incontestata in giudicato.
Questa
Corte aveva infatti concluso che:
"
(…)
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 del SAM, richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal maggio 2004, è abile al
lavoro all’80% “(…) come musicista ambulante ed in attività d’artigianato
(costruzione – realizzazione e vendita) (…)” (doc. AI 16/9).
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio
AI gli ha negato il diritto a prestazioni.
(…)" (doc. AI 41/13)
2.7. Come
rilevato sopra (cfr. consid. 1.3) – dopo che l’Ufficio AI, con decisione 13
dicembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 43/12), non è
entrato nel merito della seconda domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.2) –, nel mese di
marzo 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 44/1, 45/1,
46/1 e 48/1-6).
Il
dr. __________ medico SMR, nella valutazione del 10 ottobre 2011 (doc. AI 58/1-2)
– osservato che “(…) l’attuale patologia polmonare è limitante
unicamente per attività fisicamente gravose (minima dispnea a sforzo severo),
vedi rapporto dr. __________. La situazione reumatologica è da ritenersi
invariata rispetto alla precedente perizia SAM. L’assicurato continua quindi a
presentare una CL residua in attività fisicamente leggera dell’80%. (…)”
(doc. AI 58/2) –, ha concluso per una capacità lavorativa, quale musicista e nel
campo dell’artigianato, dell’80% dal 2007.
Nell’ambito
delle osservazioni 15 novembre 2011 (doc. AI 61/1) al progetto di decisione 20
ottobre 2011 (doc. AI 59/1-2), l’insorgente, già allora rappresentato dall’ RA
1, ha contestato la valutazione medica producendo il certificato medico 11
novembre del dr. __________ e trasmettendo all’Uf-ficio AI il rapporto 23 novembre
2011 del dr. __________ (doc. AI 61/2-3 e 63/1-2).
Al
riguardo – visto che nella valutazione 23 dicembre 2011 il dr. __________
aveva indicato che “(…) in considerazione dell’attua-le certificazione
specialistica (__________ / __________) s’impone rivalutazione del caso tramite
perizia SAM (reuma, psi, pneumo) per stabilire evoluzione stato di salute
rispetto alla valutazione del 2006 e per stabilire attuale impedimento
funzionale / lavorativo quale musicista o in altra attività più adatta. (…)”
(doc. AI 65/1) –, l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI
66/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 16 maggio 2012 (doc. AI 68/1-48) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________, pneumologia (dr. __________) e psichiatrica (dr__________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome lombo vertebrale cronica in:
- alterazioni degenerative plurisegmentali note
del rachide lombare,
- disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistro-convessa alto
dorsale, destro-convessa lombare),
- decondizionamento e sbilancio muscolare
Conosciuta sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di lieve entità.
Tendenza all’isolamento sociale.
Tratti personologici di dipendenza.
Possibili aspetti somatoformi.
DD: disturbo schizotipico/schizoide di personalità.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Isolato disturbo della diffusione in stato dopo embolia
polmonare (dicembre 2010) senza persistente disturbo dello scambio gassoso
(alterazioni enfisematose incipienti?)
Tabagismo cronico.
(…)" (doc. AI 68/13-14)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione
e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di musicista e venditore
ambulante, è considerato nella misura del 60%, inteso come riduzione del
rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 68/19)
– i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le
conseguenze sulla capacità lavorativa e d’inte-grazione:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla
patologia reumatologica e psichiatrica (le cui implicazioni percentuali sulla
capacità lavorativa non si sommano, ma si integrano in quanto le limitazioni
funzionali in parte si sovrappongono), mentre invece, come descritto al
capitolo 6, dal punto di vista pneumologico non vi sono limitazioni della
capacità lavorativa nell'attività da ultimo esercitata.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,
dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le
diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica in alterazioni degenerative
plurisegmentali note del rachide lombare, disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistro-convessa altodorsale,
destro-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare. Queste
patologie comportano delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e
trasporto di pesi sino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra
l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra
della testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di certe posizioni ed il
salire su scale a pioli. Secondo il nostro consulente può essere riconfermata
la capacità lavorativa al 100% sull'arco di una giornata lavorativa normale di
otto-nove ore, nell'attività da ultimo esercitata come musicista e costruttore/venditore di oggetti
di artigianato, ma con una diminuzione del rendimento del 15%, attestata dal
perito reumatologo nel 2006.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente
diagnostica una conosciuta sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
lieve entità, una tendenza all'isolamento sociale, tratti personologici di
dipendenza, possibili aspetti somatoformi (DD disturbo schizotipico/schizoide
di personalità), valutando l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di
vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. La diminuzione
della capacità lavorativa è giustificata da quanto oggettivato in ambito peritale,
in particolare vi è la tendenza all'isolamento sociale con lo svolgimento di
attività mistico-artistiche per altro economicamente non valide.
L'anamnesi remota dell'A. sembra non comportare grossi
traumi. Egli per altro ne parla con reticenza, mostrando un certo distacco
emotivo. Buono il rendimento scolastico, terminato con una formazione.
L'anamnesi lavorativa appare invece più problematica con frequenti cambi di
attività (tipo e luogo). Dall'arrivo in Ticino l'A. sembra poi autonomizzarsi
dal profilo economico, svolgendo però attività simil-artistiche precarie. Ciò
permetterà a lui di girovagare anche all'estero, talora assumendo una valenza
spirituale. Dal profilo affettivo l'A. subisce l'interruzione di importanti
relazioni sentimentali. Nel 2006 in concomitanza della recrudescenza della
problematica dorsale e la separazione dalla convivente, I'A. interrompe di
fatto l'attività lucrativa, spostando i propri interessi viepiù per attività
solitarie mistico-artistiche. Ciò potrebbe caratterizzare un disturbo
schizotipico di personalità, per altro non individuato dai terapeuti
conosciuti. Il protrarsi dell'allontanamento dal mondo del lavoro diviene sempre
più problematico. In questo senso il nostro consulente si allinea con lo
psicologo che ha conosciuto l'A., dal consulente contattato telefonicamente:
ora l'A. sembra necessitare di aiuti alla reintegrazione, altrimenti si corre
il rischio di una maggiore compromissione della sua capacità lavorativa.
Rispetto allo psicologo e soprattutto allo psichiatra Dr. med. __________, da
quanto raccontato dall'A., dalla ricostruzione anamnestica a partire dagli atti
e soprattutto dallo stato psicopatologico oggettivato, si valuta invece una
minore compromissione della capacità lavorativa, ponendo però una prognosi
riservata. Infatti la capacità lavorativa potrebbe con il tempo ulteriormente
peggiorare, in particolare in assenza di supporto psicoterapico e di aiuti alla
reintegrazione.
La perizia psichiatrica del 7.12.2006 in ambito della
perizia pluridisciplinare SAM riconosceva una capacità lavorativa completa da
un punto di vista psichiatrico. E' ipotizzabile che da tale epoca, la capacità
lavorativa si sia progressivamente ridotta sino a quanto valutato nella
presente indagine peritale.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal
punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità
lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come musicista e venditore
ambulante, nella misura del 60%, a partire dalla presente perizia. In
precedenza vale quanto scaturito dalla precedente perizia SAM del 29.12.2006,
con un'incapacità lavorativa totale per qualunque attività dall'insorgenza di
un'embolia polmonare il 30.12.2010 per la durata di sei mesi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista pneumologico vi è una capacità
lavorativa completa senza alcun limite funzionale per qualunque attività
lavorativa fisicamente leggera-moderata sino a medio-pesante.
Dal punto di vista reumatologico in un'attività adatta
allo stato di salute, il nostro consulente giudica l'A. abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale di otto-nove ore con una
diminuzione del rendimento sicuramente non superante il 15% ritenuto dal perito
reumatologo nella precedente valutazione di novembre 2006. Per quanto riguarda
la capacità funzionale e di carico residua, l'A. può molto spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare
attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare
attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta
effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del
tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,
talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la
posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la
posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso
camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire
su scale a pioli.
Tenendo in considerazione che il nostro consulente
psichiatra valuta un'incapacità lavorativa nella misura del 30% in qualunque
attività lucrativa e tenendo in considerazione quanto già descritto nel
capitolo precedente, giungiamo alla conclusione che in un'attività confacente
allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte
sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60%,
intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata
lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della capacità lavorativa già
descritta nel capitolo 8. Dal punto di vista medico non vi sono controindicazioni
assolute per eventuali provvedimenti d'integrazione professionale.
Per quanto riguarda i provvedimenti terapeutici
possiamo fare le seguenti considerazioni:
- come descritto dal nostro consulente
reumatologo l'A. viene attualmente seguito da uno specialista FMH in
reumatologia, il quale formulerà le misure terapeutiche necessarie atte a
migliorare la qualità di vita dell'A.; in questo contesto il nostro consulente
propone di sottoporlo ad un ricondizionamento muscolare intensivo in palestra
alla frequenza di tre volte alla settimana della durata di almeno un'ora a
seduta, per almeno sei mesi, ginnastica che ovviamente andrà mantenuta dall'A. in
seguito. L'A. può sicuramente assumere farmaci analgesici in caso di
esacerbazione dei suoi dolori; possono inoltre essere ipotizzate misure
infiltrative antalgiche al rachide lombare;
- Il nostro consulente psichiatra ritiene
indicata la ripresa di un supporto psicoterapico. Dovesse la sintomatologia
depressiva divenire più importante, si potrebbe impostare un trattamento biologico,
verso il quale l'A. si dice al momento non d'accordo. Tale misura potrebbe
aiutare a credere maggiormente nelle proprie risorse, incoraggiandolo a
riprendere un'attività lavorativa.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a
DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 68/19-22)
Al
riguardo, nel rapporto finale 25 maggio 2012, il dr. __________, poste le diagnosi
note, ha concluso per un’incapacità lavorativa sia nella sua attività abituale
di musicista e venditore ambulante che in un’attività adeguata del 20% dal maggio
2004 al 29.12.2010, del 100% dal 30.12.2010 al 30.6.2011 e del 40% dal 1.7.2011
(doc. AI 70/1-4).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche suenunciate – con decisione 23 agosto 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su
diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce
(fatto salvo un periodo d’incapacità lavorativa totale per qualunque attività
dall’insor-genza di un’embolia polmonare il 30.12.2010 e per la durata di sei mesi)
una capacità lavorativa, sia nella sua attività abituale che in un’altra
attività adeguata, dell’80% da fine maggio 2004 e del 60% dal marzo 2012 (mese
in cui sono stati effettuati i consulti specialistici nell’ambito della perizia
16 maggio 2012 del SAM).
Quanto
all’evoluzione nel tempo – ancorché premesso erroneamente che nel consulto del 7 dicembre 2006
(cfr. doc. AI 16/11-13) il dr. __________ riconosceva una capacità lavorativa
totale da un punto di vista psichiatrico: “(…) la perizia psichiatrica
07.12.2006 in ambito della perizia pluridisciplinare SAM riconosceva una
capacità lavorativa completa da un profilo di vista psichiatrico (…)” (doc.
AI 68/46) – il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e Perito Medico
SIM, nel consulto 13 aprile 2012 (doc. AI 68/41-47) ha rilevato che “(..:) nel
2006 in concomitanza della recrudescenza della problematica dorsale e la
separazione dalla convivente, il peritando interrompe di fatto l’attività lucrativa,
spostando i propri interessi vieppiù per attività solitarie mistico-artistiche.
Ciò potrebbe caratterizzare un disturbo schizotipico di personalità, peraltro
non individuato dai terapeuti conosciuti. Il protrarsi dell’allontanamento dal
mondo del lavoro diviene sempre più problematico. In questo senso ci allineamo
con lo psicologo che ha conosciuto il peritando, da noi contattato
telefonicamente: ora il peritando sembra necessitare di aiuti alla
reintegrazione, altrimenti si corre il rischio di una maggiore compromissione
della sua capacità lavorativa. Rispetto allo psicologo e soprattutto allo
psichiatra Dr. __________, da quanto a noi raccontato dal peritando, dalla
ricostruzione anamnestica a partire dagli atti e soprattutto dallo stato
psicopatologico oggettivato, poniamo invece una minore compromissione della
capacità lavorativa, ponendo però una prognosi riservata. Infatti la capacità
lavorativa potrebbe con il tempo peggiorare, in particolare in assenza di
supporto psicoterapico e di aiuti alla reintegrazione. (…)” (doc. AI 68/45)
concludendo che “(…) è ipotizzabile che da tale epoca (ndr.: si riferisce
al dicembre 2006, mese in cui è stata redatta la prima perizia del SAM), la
capacità lavorativa si sia progressivamente ridotta fino a quanto valutato nella
presente indagine peritale. […] La diminuzione della capacità lavorativa in una
misura del 30% è giustificata da quanto oggettivato in ambito peritale. In
particolare vi è la tendenza all’isolamento sociale con lo svolgimento di
attività mistico-artistiche peraltro economicamente non valide. […] Riteniamo
indicato la ripresa di un supporto psicoterapico. Dovesse la sintomatologia
depressiva divenire più importante, si potrebbe impostare un trattamento
biologico, verso il quale il peritando si dice al momento non d’accordo. Tale
misura potrebbe aiutare il peritando a credere maggiormente nelle proprie
risorse, incoraggiandolo a riprendere un’attività lavorativa. (…)” (doc. AI
68/46-47). Quanto alla domanda circa la possibilità di svolgere altre attività
adeguate e da quando, il dr. __________ ha risposto che “(…) Sì, da un punto
di vista psichiatrico, si è valutato che il peritando sia in grado di svolgere
qualsiasi attività adeguata alle proprie competenze in una misura del 70% da
subito. (…)” (doc. AI 68/47).
Per
quanto riguarda invece l’aspetto somatico il dr. __________, FMH in reumatologia,
nel consulto 1. marzo 2012 (doc. AI 68/26-32), ha concluso che “(…) In un
lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con una diminuzione
del rendimento sicuramente non superante il 15% ritenuto dal perito reumatologo
nel novembre 2006. Può essere riconfermata la capacità lavorativa al 100%
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, come musicista e costruttore
venditore di oggetti di artigianato, ma con una diminuzione del rendimento del
15%, attestata dal perito reumatologo nel 2006. Per quanto riguarda l’attività
come operaio addetto a lavori di manutenzione (lavori nel bosco, pulizia
stradale, asportazione della neve, ecc.), attività da ultimo svolta verso il 2002, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopraindicati, l’assicurato risulta abile sull’arco
di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma con una diminuzione del
rendimento del 40% a decorrere dal 15.2.2007, allorché il reumatologo curante
comunicava che il signor RI 1 soffriva di lombalgie recidivanti croniche in
presenza di discopatie multiple con peggioramento delle alterazioni
degenerative al rachide lombare. (…)” (doc. AI 68/31-32).
Dal
canto suo il dr. __________, FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio di
Pneumologia dell’Ospedale Regionale di __________, nel consulto 12 aprile 2012
(doc. AI 68/33-40), ha concluso che “(…) Escludendo perciò una malattia broncoostruttiva,
una malattia restrittiva non possiamo confermare la presenza di una malattia
respiratoria tale da giustificare un’incapacità lavorativa persistente,
rispettivamente un’invali-dità dal punto di vista medico teorico pneumologico.
Tenuto conto dei risultati l’assicurato può essere considerato dal punto di
vista medico teorico pneumologico abile al lavoro per lavori fisici leggeri e
moderati rispettivamente medio pesanti. Ciò sulla base soprattutto di un test ergospirometrico
praticamente normale, che denota unicamente i segni di un’even-tuale
insufficiente allenamento allo sforzo. Non sono presenti limitazioni tali da
giustificare un’incapacità lavorativa quale venditore ambulante, musicista,
rispettivamente meccanico, le attività precedentemente svolte dall’assicurato.
(…)” (doc. AI 68/36). Quanto alla domanda circa la possibilità di svolgere
altre attività, il dr. __________ ha risposto che “(…) Sì, senza nessun
limite funzionale è presente una capacità lavorativa completa per lavori fisici
leggeri, moderati e medio pesanti. (…)” (doc. AI 68/37).
I
periti del SAM hanno quindi concluso che “(…) Tenendo in considerazione che
il nostro consulente psichiatra valuta un’incapacità lavorativa nella misura
del 30% in qualunque attività lavorativa e tenendo in considerazione quanto già
descritto nel capitolo precedente, giungiamo alla conclusione che in
un’attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le
limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare
nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di
un’intera giornata lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della
capacità lavorativa già descritta nel capitolo 8. Dal punto di vista medico non
vi sono controindicazioni assolute per eventuali provvedimenti d’integrazione
professionale. (…)” (doc: AI 68/21).
Questo
Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono
del resto state smentite da validi certificati medici specialistici attestanti
delle patologie invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua.
Tali
non possono certo essere il certificato medico 18 settembre 2012 del dr. __________
e il rapporto del 17 dicembre 2012 del dr. __________ indirizzato direttamente
a questo Tribunale (doc. A e X).
In
effetti, tanto il dr. __________, FMH in reumatologia, quanto il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, non si sono minimamente confrontati con le
valutazioni del SAM.
Inoltre,
il certificato medico 18 settembre 2012 del dr. __________ è identico a quello del
15 febbraio 2007 (cfr. doc. AI 25/10) già considerato dai periti del SAM nella
perizia pluridisciplinare del 16 maggio 2012 (cfr. l’elenco atti sub doc. AI
68/2).
Dal
canto suo il dr. __________ – che già nei rapporti 4 maggio 2007 e 11 novembre 2011 (doc. AI 28/1
e 63/1-2), entrambi indirizzati all’Ufficio AI, aveva concluso che i disturbi
somatici e psichiatrici “(…) non gli permettono, attualmente, di avviare la
ricerca di una nuova attività di lavoro a causa della perdita del
coinvolgimento, dell’interesse, della motivazione e delle funzioni psicofisiche
fortemente compromesse. (…)” (doc. AI 28/1) e che “(…) Siamo ora di fronte
ad una persona con facoltà di reinserimento nulle. Per reinserimento intendiamo
il poter esercitare il lavoro, seppur parziale, di musicista o qualche attività
a lui consona e confacente. (…)” (doc. AI 63/1) –, nel rapporto del 17
dicembre 2012, ha concluso in modo del tutto generico che l’insorgente “(…)
presenta un ulteriore grave peggioramento del suo già compromesso stato
psicopatologico, clinico, psicosociale e valetudinario, tale da renderlo
totalmente inabile dal profilo psichiatrico. (…)” (X).
Al
riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 8 ottobre 2012, ha concluso che “(…) l’attuale certificato del dr. __________ non indica una modifica dello
stato di salute dell’assicurato e conferma la non esigibilità di lavori pesanti
come già definito dal SAM. In assenza di contraddizioni con la valutazione SAM
mi astengo da sottoporre questo certificato ai periti del SAM. (…)”
(IV/1) e nell’annotazione del 20 dicembre 2012 che “(…) l’attuale certificato
del dr. __________ e del psicologo __________ esprime unicamente il disaccordo
con la valutazione peritale ma non apporta nessun elemento medico-clinico
nuovo. Non vi sono quindi neppure gli estremi per sottoporre lo scritto al SAM.
(…)” (XII/bis).
Questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il
dr. __________ nelle suenunciate annotazioni.
Rispecchiando
la perizia pluridisciplinare 16 maggio 2012 (doc. AI 68/1-48) tutti i criteri
di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.8), questo Tribunale non può quindi che confermare le conclusioni dei periti
del SAM sopra esposte.
In
questo senso, nella misura in cui, chiedendo di rivalutare il suo caso, l'insorgente
intendesse domandare ulteriori accertamenti medici (“(…) La decisione
dell’Ufficio AI del 23.8.2012 è annullata e rivista (…)” (I)), la domanda va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.
47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V
94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10. Quanto
alla valutazione economica, ricordato che secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003,
consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (considerata la
transitoria incapacità lavorativa totale dal 30 dicembre 2010 per la durata di
sei mesi e la precedente incapacità del 20%, la media dell’incapacità
lavorativa del 40% durante un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LADI la
si ottiene con la fine del mese di marzo 2011 {[20% x 9] + [100% x 3]} : 12 =
40), va rilevato quanto segue.
Nel
2011 – partendo da un reddito annuo di fr. 11'900.-- per il 2003 (interpellato
per definire il reddito da valido (cfr. doc. AI 73/1) il funzionario __________,
nella risposta del 2 agosto 2012, ha rilevato che “(…) in sostanza siamo
confrontati con un caso in cui il richiedente si accontentava del necessario
per il sostentamento. La situazione è chiaramente dimostrata dall’estratto del
conto individuale. A mio modo di vedere quindi, per la definizione del reddito
da valido, possiamo considerare l’importo di fr. 11'900.--, registrato nel
2003, (il più elevato raggiunto negli ultimi anni), aggiornandolo secondo
l’usuale tabella. È infatti verosimile che il signor RI 1, senza il danno alla
salute avrebbe continuato a vivere sui medesimi standard come dimostrato,
accontentandosi del suo status. Pertanto non possiamo far capo ad altri dati
economici secondo le statistiche. (…)” (doc. AI 75/1)) e aggiornati
al 2011 (aumentati del 0.9% per il 2004, dell’1% per il 2005, del 1.2% per il
2006, del 1.6% per il 2007, del 2% per il 2008, del 2.1% per il 2009, del 0.8%
per il 2010 e dell’1% per il 2011; cfr. la tabella B 10.2 relativa
all’evoluzione dei salari in termini nominali totale, pubblicate in La Vie
économique 1/2-2011 pag. 95, 6-2012 pag. 95 e 12-2012 pag. 91) – si ottiene un
reddito da valido di fr. 13'220.30.
Sempre
per il 2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’attività
semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su
41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Va
qui evidenziato che – ricordato il principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (STF
8C_654/2012 del 21 febbraio 2013, consid. 5.1 con riferimenti; DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400,
113 V 22; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572) e considerata (fatto salvo un periodo d’incapacità lavorativa
totale per qualunque attività dall’insorgenza di un’embolia polmonare il
30.12.2010 per la durata di sei mesi) una capacità lavorativa, sia nella sua
attività abituale che in un’altra attività adeguata, dell’80% da fine maggio
2004 e del 60% dal marzo 2012 (cfr. consid. 2.9) –, potendo il ricorrente
sfruttare, da ultimo, al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo
un’attività semplice e ripetitiva nella misura del 60%, si giustifica applicare
i valori statistici.
Quanto
alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura dell’8%
per attività leggere (il consulente ha concluso che “(…) visto quanto espresso in
precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 8% per
attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI
74/3), vedi anche la tabella sub doc. AI 74/1)), questo Tribunale
ritiene che per i seguenti motivi essa vada corretta.
Infatti,
questa Corte, nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente
contestata davanti al Tribunale federale – avuto riguardo alla
prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e constatato che
il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così
approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei
fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui
l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi
all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2
maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del
ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,
il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due
valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori
di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino
non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente,
adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire
l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione
dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII),
il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio
AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello
federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazio-ne
uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni da
apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali
(cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale
il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del
reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici
regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56
citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da
apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA
32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).
In
concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione dell’8%
stabilita dal consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore
legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la
riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.
Ritenuta
una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata e applicata (ipotesi,
questa, a lui più favorevole) la riduzione del 10% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 33'439.29 (fr. 61'924.62 x 60% ridotti dell’8% = fr. 33'439.29).
Visti
i redditi da valido di fr. 13'220.30 e da invalido di fr. 33'439.29 il
grado d’invalidità è nullo.
2.11. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
Parimenti
– ritenuto che il peggioramento transitorio riconducibile alla nuova
patologia pneumologica è durato sei mesi; i periti del SAM hanno infatti
riconosciuto “(…) un’incapacità lavorativa totale per qualunque attività
dall’insorgenza di un’embolia polmonare il 30.12.2010 per la durata di sei mesi
(…)” (doc. AI 68/20) – pure ha ragione l’amministrazione ha negato il diritto ad una
rendita anche in questo periodo non essendo adempiuto l’anno di carenza ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va
qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza
sociale (nella perizia 16 maggio 2012 del SAM si legge infatti che “(…)
Ca. dal 2006-2007 vive unicamente del sostegno della pubblica assistenza (…)”
(doc. AI 68/6)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per
la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante
si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assi-curato
non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non
risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno
permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e
l’insorgente, anche se patrocinato da un sindacato, non ha apportato alcun
valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in
particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, nelle more
della procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea
a contestare le valutazioni del SAM, non poteva sfuggire la necessità di
documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni dei
periti non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una
rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione
impugnata del 23 agosto 2012.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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