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Decisione

32.2012.242

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 maggio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini, residenti

in Svizzera, provenienti da stati con cui la Svizzera non ha stipulato una

convenzione sull’assicurazione sociale (art. 6, cpv. 2 della Legge federale

sull’Assicurazione Invalidità (LAI)), hanno diritto ad una rendita ordinaria

(vale a dire basata sui contributi versati) nel caso in cui all’insorgere del

caso assicurativo prima del 01.01.2008:

-

hanno versato contributi durante almeno tre anni

(art. 36 LAI) o

-

hanno vissuto in Svizzera con il coniuge

esercitante un’attività lucrativa che abbia versato almeno il doppio del

contributo minimo, o

-

possono essere computati accreditati per compiti

educativi o assistenziali durante tre anni.

La Svizzera non ha

stipulato alcuna convenzione d’assicurazione sociale con la __________ __________.

Nel caso concreto

risulta che lei è giunta in Svizzera in data 05.06.2007.

Dalla documentazione

medica agli atti risulta che il danno alla salute preclude in modo importante

ogni attività lucrativa, l’insorgenza delle patologie invalidanti risale al

18.06.2007 (data della prima visita in Svizzera), epoca di poco successiva

all’entrata in Svizzera.

Sulla base di quanto

sopra esposto le riconosciamo un grado d’invalidità del 41% dal 01.06.2008

(dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Tuttavia considerato

che al momento dell’evento invalidante lei non ha versato contributi per il

periodo minimo richiesto di 3 anni e non assolve neppure le altre condizioni,

il diritto ad una rendita ordinaria non può essere concesso.

L’attribuzione di una

rendita AI ordinaria non rientra quindi in considerazione.

I presupposti per il

riconoscimento di una rendita AI straordinaria non sono nemmeno assolti.” (doc.

AI 46-3)

D. RI

1, rappresentata dal marito RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione

formale (doc. I).

L’insorgente

contesta l’inchiesta economica effettuata a domicilio, il grado d’invalidità

del 41% e la circostanza che le patologie di cui soffre fossero tutte presenti

al momento della sua entrata in Svizzera.

L’interessata

rileva che se è vero che la drepanocitosi è una malattia congenita

diagnosticatale sin da bambina, le altre malattie (depressione,

iperparatiroidismo primario su iperplasia diffusa, sarcoidosi ed epatopatia

cronica, linfadenopatia multidistrutturale con linfadenite granulomatosa

necrotizzante), sono insorte e sono state diagnosticate solo successivamente.

In particolare l’assicurata evidenzia che nel mese di gennaio 2012 le è stato

riscontrato un blocco atrioventricolare di secondo grado (Wenceback) che la

porterà alla posa di un pacemaker. Essa fa inoltre valere che dal 2007 ad oggi

sono passati oltre cinque anni e che nel frattempo ha soluto contributi per

oltre tre anni.

E. Con

risposta del 29 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

F. Pendente

causa l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni, producendo numerose

prove, su cui l’UAI ha potuto esprimersi in merito (doc. da VI a XIX).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003).

Nel

merito

Considerandi

2.

Decisivo

per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è

innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati

pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un

anno). Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata

l'invalidità (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza

I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).

Giusta l'art. 4 cpv. 2 LAI

l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il

diritto alla singola prestazione. Questo momento deve essere determinato

oggettivamente, sulla base dello stato di salute, fattori esterni fortuiti

essendo irrilevanti. In virtù di questa definizione, un danno alla salute può

dare luogo a più eventi assicurati a dipendenza delle prestazioni

dell'assicurazione per l'invalidità esaminate. Ne discende che l'evento

assicurato va determinato autonomamente nell'ambito di ogni norma legale

regolante il diritto a specifiche prestazioni (sentenza 9C_658/2008 del 10

giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05; Ulrich

Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in

Murer/Stauffer [a cura di], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 22 seg.).

Trattandosi

del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno

dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal

mese seguente il compimento dei 18 anni.

Per

quanto prescritto dall'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero

a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento

assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni

per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato

abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona è

già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata

in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto

alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni

potessero realizzarsi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita

un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta

a versare i contributi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa

peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o

meno fare valere un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno

2009, consid. 3.2).

Secondo

giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è

riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In

questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. sentenza

citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se,

nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un

danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico

parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente

che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento

assicurato (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; sentenza I

76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo

evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del

diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in

vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità

giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di

revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a

prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del

danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).

Nella

più volte citata sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, il TF ha affermato:

"

4.

Aderendo alla tesi dell'UFAS, già

esplicitata dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza citata I

76/05 e ribadita dall'autorità di vigilanza anche nella presente vertenza in

sede amministrativa, i giudici di prime cure hanno negato la sussistenza di un

nuovo evento assicurato anche nel caso di un peggioramento dello stato di

salute originato da una diversa patologia da quella preesistente (pronuncia

impugnata, pag. 20) ed hanno di conseguenza escluso il diritto alla rendita

ordinaria non solo a dipendenza dell'inabilità causata dalla cofosi bilaterale

congenita (per difetto delle condizioni assicurative di cui all'art. 6 cpv. 2

LAI) ma anche del peggioramento delle condizioni di salute dovuto alla

"nuova" patologia alla vista, non potendo appunto tale peggioramento

essere considerato un nuovo caso assicurativo.

A mente della ricorrente, per contro,

la patologia oculare determinerebbe un nuovo evento assicurato. E poiché, a

partire dall'ottobre 2004, con il peggiorare di detta patologia e l'aumento

dell'incapacità lavorativa sarebbe iniziato (e trascorso) un nuovo anno di

attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, l'interessata rivendica il diritto

a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza di questo nuovo evento.

5.

5.1

Tutto ben ponderato e per le

considerazioni che seguono, questa Corte ritiene che allo stato attuale non si

giustifichi tuttavia ancora di rispondere alla domanda lasciata aperta nelle

sentenze citate I 76/05 e I 81/90. Infatti, per potere (o dovere) rispondere al

quesito, occorre che quest'ultimo sia di rilevanza pratica (e non solo teorica)

decisiva ai fini del presente giudizio. Ora, per poter stabilire se la

patologia (invalidante) oculare possa se del caso costituire un nuovo evento assicurato,

ci si deve preliminarmente sincerare che questa affezione sia completamente

differente da quella iniziale. L'istruttoria condotta dalla Corte cantonale non

ha però approfondito questo aspetto decisivo, così come non ha neppure chiarito

in quale misura la ricorrente - quantomeno fino al momento determinante della

decisione su opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220)

- fosse da considerarsi invalida a dipendenza del danno oculare.

5.2

I giudici cantonali hanno espresso

la loro valutazione dopo avere accertato che il peggioramento dell'incapacità

di guadagno sarebbe da ricondurre a una nuova patologia, diversa da quella

preesistente. Dagli atti emerge però che la dott.ssa M.________ - specialista

in oftalmologia e oftalmochirurgia -, nel riferire l'esistenza della patologia

oculare, ha evidenziato trattarsi di una malattia ereditaria di tipo

degenerativo - che porta ad un progressivo restringimento ed annullamento del

campo visivo fino a provocare, nella sua fase terminale, cecità -, per la quale

esisterebbero anche forme particolari associate a problemi dell'udito. Ora,

nessun ulteriore elemento agli atti permette di stabilire o escludere questa associazione

con la cofosi bilaterale congenita di cui è portatrice l'insorgente. Questo

aspetto si dimostra però decisivo poiché se tale associazione dovesse essere

stabilita (come lo potrebbe ad esempio essere nel caso di una sindrome di

Usher, che è una malattia congenita che si manifesta con sordità alla nascita

associata ad una perdita progressiva della vista causata da una degenerazione

della retina, nota come retinite pigmentosa), la questione relativa

all'eventuale riconoscimento di un nuovo evento assicurativo perderebbe

rilevanza pratica e imporrebbe di giudicare la controversa domanda di rendita

alla luce della prassi finora sviluppata dal Tribunale federale delle

assicurazioni.

5.3

Avendo l'istruttoria omesso di

approfondire questo aspetto suscettibile di rivelarsi decisivo ai fini di una

corretta valutazione della vertenza, se ne deve dedurre che i fatti

determinanti sono stati accertati in maniera incompleta, e di conseguenza in

violazione del diritto federale (v. Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., no.

24.

all'art. 97), o quantomeno in parziale contrasto con le regole

giurisprudenziali suesposte. Si impone pertanto il rinvio degli atti

all'istanza precedente (e - per non ritardare inutilmente il corso della

procedura - non all'amministrazione che ha già chiaramente espresso la sua

valutazione) affinché, previo complemento istruttorio, chiarisca l'esatta

natura della patologia oculare e, dopo avere accertato se essa costituisca o

meno una patologia completamente differente dalla cofosi bilaterale, si

pronunci nuovamente. A tal proposito si ricorda però alle parti che se anche le

due patologie dovessero risultare distinguibili l'una dall'altra dal profilo

medico-diagnostico, ciò non le renderebbe ancora automaticamente completamente

differenti (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 23/99

del 20 maggio 1999, consid. 3).”

3.

Nella

fattispecie la ricorrente è entrata in Svizzera nel

giugno 2007, all'età di 39 anni proveniente dalla __________

__________, con la quale la Confederazione non ha

stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale.

Alla

luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10

giugno 2009) essa non può pretendere prestazioni per quelle

patologie che hanno causato l’invalidità prima dell’arrivo Svizzera e, in particolare, nel caso concreto, per la patologia ematologica (drepanocitosi

monozigote e talassemia eterozigote) insorta sin dalla

nascita.

Resta

invece controverso il diritto

della ricorrente a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza delle altre

patologie che l’interessata sostiene essere insorte e manifestatesi successivamente.

Con sentenza 9C_884/2011 del 22 dicembre 2011, citando la sentenza

9C_568/2008 del 10 giugno 2009, il TF ha ribadito “qu’il n’est pas exclu que

l’aggravation de l’état de santé d’une personne qui, au moment de la survenance

de l’invalidité, ne remplissait pas les conditions d’assurance, puisse

constituer un nouveau cas d’assurance si elle est due à un affection totalement

différente de celle ayant initialement entraîné l’invalidité“.

In

concreto l’assicurata oltre alla drepanocitosi monozigote e

alla talassemia eterozigote è affetta da numerose altre patologie.

Se,

per quanto concerne la patologia psichiatrica, va evidenziato che lo stesso

medico curante, dr. med __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 18

gennaio 2013 ha rilevato che “già prima dell’arrivo in Svizzera la paziente

avrebbe vissuto episodi depressivi” (doc. H; cfr. anche perizia della dr.

med. __________, doc. AI 16-22: ”Al riguardo l’Assicurata ha sviluppato una

condizione di disagio psicologico, con stati ansiosi caratterizzati da un

continuo senso di angoscia, sentimenti di impotenza, vissuti di scarsa

autostima, diminuita efficienza”), maggiormente rilevante è invece la

circostanza che il 24 gennaio 2012 il medico curante, dr. med. __________, FMH

medicina interna, ematologia e onco-ematologia, ha sottolineato che dal 10

novembre 2010 “sono successe varie cose, in modo particolare

un’esacerbazione di stato febbrile associato a polilinfadenopatia ed epatopatia

che ha portato alla diagnosi di una probabile sarcoidosi, che attualmente,

oltre a coinvolgere il fegato e i linfonodi, coinvolge con buona probabilità il

cuore con un disturbo della conduzione atroventricolare che potrà in futuro

condurre anche alla necessità della posa di un pace maker” ed ha concluso

affermando che l’interessata è inabile al 100% (doc. AI 26-1).

Il

curante ha diagnosticato perlomeno una nuova patologia, la sarcoidosi (ossia una malattia infiammatoria che può colpire diversi organi,

ma principalmente i polmoni e le ghiandole linfatiche. Nei pazienti con

sarcoidosi si formano dei noduli anomali, detti granulomi, che consistono in

tessuto infiammatorio caratteristico della malattia presente in varia misura

negli organi colpiti. Si tratta di una malattia che si può manifestare in modi

e gravità molto diverse, secondo gli organi colpiti e l’intensità

dell’infiammazione; cfr. www.sarcoidosi.org), su cui tuttavia l’amministrazione

non ha preso specifica posizione circa la sua possibile incidenza sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

L’insorgente fa pure riferimento alla iperplasia paratiroidea, che,

come emerge dalla perizia SAM, è stata diagnosticata nel corso dei mesi di

aprile-maggio 2011, sempre dal curante dr. med. __________ (doc. AI 16-5 e 16-6)

ed alle linfadenopatie nell’ilo epatico, anch’esse, secondo la ricorrente,

diagnosticate nel corso degli anni 2010-2011 (cfr. perizia SAM: doc. AI 16-5 e 16-7;

cfr. anche il referto del 24 gennaio 2012 del medico

curante e il certificato del 4 marzo 2012 della dr.ssa med. __________, doc. AI

28-2), ritenute senza influenza sulla capacità lavorativa dal SAM (doc.AI AI

16-12), in assenza tuttavia di documentazione (cfr. doc. AI 16-13: “Nelle

recenti settimane l’A. riferisce come il medico curante abbia evidenziato un

possibile iperparatiroidismo primario, attualmente in via di accertamento

presso l’endocrinologo Dr. med. __________, al quale abbiamo richiesto

documentazione in merito, purtroppo non ricevuta” e “Il marito dell’A.

ci informa di recenti accertamenti sonografici e radiologici del fegato, che

avrebbero mostrato la presenza di linfonodi ingrossati a livello dell’ilo

epatico (pure di questa possibile patologia non abbiamo ottenuto documenti)”).

Il

22.

maggio 2012, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che la

documentazione prodotta dalla ricorrente non modifica quanto accertato

dall’inchiesta domiciliare del 7 febbraio 2012 ed ha confermato un’incapacità

lavorativa del 40.5% come casalinga (doc. AI 31-1). Tuttavia il medico SMR, non

ha preso posizione circa la specifica influenza delle nuove patologie sulla

capacità lavorativa della ricorrente. Ciò verosimilmente è dovuto alla

circostanza che non era ancora controversa la questione del periodo

contributivo della ricorrente in Svizzera e del momento dell’insorgenza delle

varie patologie (cfr. anche la presa di posizione del 25 giugno 2012 del dr.

med. __________ che conferma l’incapacità lavorativa del 40.5%, doc. AI 37-1).

Nei

successivi scritti la ricorrente ha tuttavia più volte evidenziato la presenza

di nuove malattie che non avrebbero nulla a che vedere con la patologia

ematologica.

L’amministrazione

tuttavia non ha sottoposto questo specifico quesito ad un medico, né in punto a

sapere quale incidenza hanno sulla capacità lavorativa della ricorrente (in

particolare per quanto concerne la sarcoidosi), né quo al momento in cui queste

patologie sono insorte ed hanno, eventualmente, avuto un’influenza

sull’invalidità della ricorrente.

L’amministrazione

avrebbe dovuto esaminare quali patologie sono insorte successivamente all’entrata

della ricorrente in Svizzera e se le medesime, e in che misura, hanno

un’influenza sulla capacità lavorativa della ricorrente. L’UAI non poteva

limitarsi ad escludere il diritto alla rendita unicamente perché la patologia ematologica

era già insorta prima dell’entrata della ricorrente in

Svizzera.

La

perizia SAM del 28 marzo 2011 non risolve questa problematica, poiché era stata

allestita allo scopo di accertare l’incapacità lavorativa della ricorrente

sulla base delle patologie allora conosciute, non essendo ancora stato rilevato

che la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcuna rendita per la patologia

ematologica, presente prima della sua entrata in Svizzera nel corso del mese di

giugno 2007.

In

queste condizioni gli accertamenti peritali effettuati dall’amministrazione

sono lacunosi e necessitano di essere completati.

La

decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché chiarisca l’esatta natura

delle patologie diagnosticate alla ricorrente e, dopo aver accertato se esse

costituiscono o meno malattie completamente differenti dalla patologia ematologica, ne determini l’incidenza della capacità

lavorativa della ricorrente e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita

(cfr.9C_568/2008 del 10 giugno 2009).

In

queste condizioni la richiesta dell’insorgente di allestire una perizia (cfr.

doc. XIV), diviene superflua.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio condu-ca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risulta-to, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento antici-pato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

4.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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