32.2012.242
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6 maggio 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
32.2012.242
Data decisione, Autorità:
06.05.2013, TCA
Titolo:
Rendita rifiutata poiché la malattia invalidante è insorta prima dell'entrata in Svizzera e non esiste alcuna convenzione di sicurezza sociale con il Paese d'origine dell'assicurata. Rinvio degli atti all'amministrazione per determinare se anche le altre patologie sono insorte in precedenza
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
art. 4 LAI
art. 6 LAI
art. 29 LAI
art. 36 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.242
cs
Lugano
6 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 settembre 2012
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1968, di nazionalità __________ coniugata, entrata in Svizzera il 5
giugno 2007, l’8 ottobre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 1-1).
B. Dopo
aver esperito alcuni accertamenti, tra i quali una perizia pluridisciplinare
del SAM del 27 settembre 2011 (doc. AI 16-1) e un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 27-1), con progetto di
decisione del 23 maggio 2012, tenuto conto di un grado d’invalidità del 41% ha
assegnato a RI 1 ¼ di rendita AI con effetto dal 1° aprile 2011 (doc. AI 32).
C. Rilevato,
dopo una verifica presso la Cassa di compensazione competente, che le
condizioni assicurative non erano assolte (cfr. doc. IV) l’UAI, con decisione
del 20 settembre 2012 (doc. AI 46-1), preavvisata dal progetto dell’11 luglio
2012 (doc. AI 42-1), che ha annullato quello precedente, ha negato
l’attribuzione della rendita, affermando:
"
(…)
Fatti
I cittadini, residenti
in Svizzera, provenienti da stati con cui la Svizzera non ha stipulato una
convenzione sull’assicurazione sociale (art. 6, cpv. 2 della Legge federale
sull’Assicurazione Invalidità (LAI)), hanno diritto ad una rendita ordinaria
(vale a dire basata sui contributi versati) nel caso in cui all’insorgere del
caso assicurativo prima del 01.01.2008:
-
hanno versato contributi durante almeno tre anni
(art. 36 LAI) o
-
hanno vissuto in Svizzera con il coniuge
esercitante un’attività lucrativa che abbia versato almeno il doppio del
contributo minimo, o
-
possono essere computati accreditati per compiti
educativi o assistenziali durante tre anni.
La Svizzera non ha
stipulato alcuna convenzione d’assicurazione sociale con la __________ __________.
Nel caso concreto
risulta che lei è giunta in Svizzera in data 05.06.2007.
Dalla documentazione
medica agli atti risulta che il danno alla salute preclude in modo importante
ogni attività lucrativa, l’insorgenza delle patologie invalidanti risale al
18.06.2007 (data della prima visita in Svizzera), epoca di poco successiva
all’entrata in Svizzera.
Sulla base di quanto
sopra esposto le riconosciamo un grado d’invalidità del 41% dal 01.06.2008
(dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Tuttavia considerato
che al momento dell’evento invalidante lei non ha versato contributi per il
periodo minimo richiesto di 3 anni e non assolve neppure le altre condizioni,
il diritto ad una rendita ordinaria non può essere concesso.
L’attribuzione di una
rendita AI ordinaria non rientra quindi in considerazione.
I presupposti per il
riconoscimento di una rendita AI straordinaria non sono nemmeno assolti.” (doc.
AI 46-3)
D. RI
1, rappresentata dal marito RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
formale (doc. I).
L’insorgente
contesta l’inchiesta economica effettuata a domicilio, il grado d’invalidità
del 41% e la circostanza che le patologie di cui soffre fossero tutte presenti
al momento della sua entrata in Svizzera.
L’interessata
rileva che se è vero che la drepanocitosi è una malattia congenita
diagnosticatale sin da bambina, le altre malattie (depressione,
iperparatiroidismo primario su iperplasia diffusa, sarcoidosi ed epatopatia
cronica, linfadenopatia multidistrutturale con linfadenite granulomatosa
necrotizzante), sono insorte e sono state diagnosticate solo successivamente.
In particolare l’assicurata evidenzia che nel mese di gennaio 2012 le è stato
riscontrato un blocco atrioventricolare di secondo grado (Wenceback) che la
porterà alla posa di un pacemaker. Essa fa inoltre valere che dal 2007 ad oggi
sono passati oltre cinque anni e che nel frattempo ha soluto contributi per
oltre tre anni.
E. Con
risposta del 29 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
F. Pendente
causa l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni, producendo numerose
prove, su cui l’UAI ha potuto esprimersi in merito (doc. da VI a XIX).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003).
Nel
merito
Considerandi
2.
Decisivo
per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è
innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati
pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un
anno). Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata
l'invalidità (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza
I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
Giusta l'art. 4 cpv. 2 LAI
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione. Questo momento deve essere determinato
oggettivamente, sulla base dello stato di salute, fattori esterni fortuiti
essendo irrilevanti. In virtù di questa definizione, un danno alla salute può
dare luogo a più eventi assicurati a dipendenza delle prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità esaminate. Ne discende che l'evento
assicurato va determinato autonomamente nell'ambito di ogni norma legale
regolante il diritto a specifiche prestazioni (sentenza 9C_658/2008 del 10
giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05; Ulrich
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in
Murer/Stauffer [a cura di], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 22 seg.).
Trattandosi
del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno
dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni.
Per
quanto prescritto dall'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero
a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento
assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni
per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato
abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona è
già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata
in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto
alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni
potessero realizzarsi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita
un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta
a versare i contributi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa
peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o
meno fare valere un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno
2009, consid. 3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. sentenza
citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se,
nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un
danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico
parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente
che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento
assicurato (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; sentenza I
76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo
evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del
diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in
vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità
giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di
revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a
prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del
danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
Nella
più volte citata sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, il TF ha affermato:
"
4.
Aderendo alla tesi dell'UFAS, già
esplicitata dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza citata I
76/05 e ribadita dall'autorità di vigilanza anche nella presente vertenza in
sede amministrativa, i giudici di prime cure hanno negato la sussistenza di un
nuovo evento assicurato anche nel caso di un peggioramento dello stato di
salute originato da una diversa patologia da quella preesistente (pronuncia
impugnata, pag. 20) ed hanno di conseguenza escluso il diritto alla rendita
ordinaria non solo a dipendenza dell'inabilità causata dalla cofosi bilaterale
congenita (per difetto delle condizioni assicurative di cui all'art. 6 cpv. 2
LAI) ma anche del peggioramento delle condizioni di salute dovuto alla
"nuova" patologia alla vista, non potendo appunto tale peggioramento
essere considerato un nuovo caso assicurativo.
A mente della ricorrente, per contro,
la patologia oculare determinerebbe un nuovo evento assicurato. E poiché, a
partire dall'ottobre 2004, con il peggiorare di detta patologia e l'aumento
dell'incapacità lavorativa sarebbe iniziato (e trascorso) un nuovo anno di
attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, l'interessata rivendica il diritto
a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza di questo nuovo evento.
5.
5.1
Tutto ben ponderato e per le
considerazioni che seguono, questa Corte ritiene che allo stato attuale non si
giustifichi tuttavia ancora di rispondere alla domanda lasciata aperta nelle
sentenze citate I 76/05 e I 81/90. Infatti, per potere (o dovere) rispondere al
quesito, occorre che quest'ultimo sia di rilevanza pratica (e non solo teorica)
decisiva ai fini del presente giudizio. Ora, per poter stabilire se la
patologia (invalidante) oculare possa se del caso costituire un nuovo evento assicurato,
ci si deve preliminarmente sincerare che questa affezione sia completamente
differente da quella iniziale. L'istruttoria condotta dalla Corte cantonale non
ha però approfondito questo aspetto decisivo, così come non ha neppure chiarito
in quale misura la ricorrente - quantomeno fino al momento determinante della
decisione su opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220)
- fosse da considerarsi invalida a dipendenza del danno oculare.
5.2
I giudici cantonali hanno espresso
la loro valutazione dopo avere accertato che il peggioramento dell'incapacità
di guadagno sarebbe da ricondurre a una nuova patologia, diversa da quella
preesistente. Dagli atti emerge però che la dott.ssa M.________ - specialista
in oftalmologia e oftalmochirurgia -, nel riferire l'esistenza della patologia
oculare, ha evidenziato trattarsi di una malattia ereditaria di tipo
degenerativo - che porta ad un progressivo restringimento ed annullamento del
campo visivo fino a provocare, nella sua fase terminale, cecità -, per la quale
esisterebbero anche forme particolari associate a problemi dell'udito. Ora,
nessun ulteriore elemento agli atti permette di stabilire o escludere questa associazione
con la cofosi bilaterale congenita di cui è portatrice l'insorgente. Questo
aspetto si dimostra però decisivo poiché se tale associazione dovesse essere
stabilita (come lo potrebbe ad esempio essere nel caso di una sindrome di
Usher, che è una malattia congenita che si manifesta con sordità alla nascita
associata ad una perdita progressiva della vista causata da una degenerazione
della retina, nota come retinite pigmentosa), la questione relativa
all'eventuale riconoscimento di un nuovo evento assicurativo perderebbe
rilevanza pratica e imporrebbe di giudicare la controversa domanda di rendita
alla luce della prassi finora sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni.
5.3
Avendo l'istruttoria omesso di
approfondire questo aspetto suscettibile di rivelarsi decisivo ai fini di una
corretta valutazione della vertenza, se ne deve dedurre che i fatti
determinanti sono stati accertati in maniera incompleta, e di conseguenza in
violazione del diritto federale (v. Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., no.
24.
all'art. 97), o quantomeno in parziale contrasto con le regole
giurisprudenziali suesposte. Si impone pertanto il rinvio degli atti
all'istanza precedente (e - per non ritardare inutilmente il corso della
procedura - non all'amministrazione che ha già chiaramente espresso la sua
valutazione) affinché, previo complemento istruttorio, chiarisca l'esatta
natura della patologia oculare e, dopo avere accertato se essa costituisca o
meno una patologia completamente differente dalla cofosi bilaterale, si
pronunci nuovamente. A tal proposito si ricorda però alle parti che se anche le
due patologie dovessero risultare distinguibili l'una dall'altra dal profilo
medico-diagnostico, ciò non le renderebbe ancora automaticamente completamente
differenti (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 23/99
del 20 maggio 1999, consid. 3).”
3.
Nella
fattispecie la ricorrente è entrata in Svizzera nel
giugno 2007, all'età di 39 anni proveniente dalla __________
__________, con la quale la Confederazione non ha
stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale.
Alla
luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10
giugno 2009) essa non può pretendere prestazioni per quelle
patologie che hanno causato l’invalidità prima dell’arrivo Svizzera e, in particolare, nel caso concreto, per la patologia ematologica (drepanocitosi
monozigote e talassemia eterozigote) insorta sin dalla
nascita.
Resta
invece controverso il diritto
della ricorrente a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza delle altre
patologie che l’interessata sostiene essere insorte e manifestatesi successivamente.
Con sentenza 9C_884/2011 del 22 dicembre 2011, citando la sentenza
9C_568/2008 del 10 giugno 2009, il TF ha ribadito “qu’il n’est pas exclu que
l’aggravation de l’état de santé d’une personne qui, au moment de la survenance
de l’invalidité, ne remplissait pas les conditions d’assurance, puisse
constituer un nouveau cas d’assurance si elle est due à un affection totalement
différente de celle ayant initialement entraîné l’invalidité“.
In
concreto l’assicurata oltre alla drepanocitosi monozigote e
alla talassemia eterozigote è affetta da numerose altre patologie.
Se,
per quanto concerne la patologia psichiatrica, va evidenziato che lo stesso
medico curante, dr. med __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 18
gennaio 2013 ha rilevato che “già prima dell’arrivo in Svizzera la paziente
avrebbe vissuto episodi depressivi” (doc. H; cfr. anche perizia della dr.
med. __________, doc. AI 16-22: ”Al riguardo l’Assicurata ha sviluppato una
condizione di disagio psicologico, con stati ansiosi caratterizzati da un
continuo senso di angoscia, sentimenti di impotenza, vissuti di scarsa
autostima, diminuita efficienza”), maggiormente rilevante è invece la
circostanza che il 24 gennaio 2012 il medico curante, dr. med. __________, FMH
medicina interna, ematologia e onco-ematologia, ha sottolineato che dal 10
novembre 2010 “sono successe varie cose, in modo particolare
un’esacerbazione di stato febbrile associato a polilinfadenopatia ed epatopatia
che ha portato alla diagnosi di una probabile sarcoidosi, che attualmente,
oltre a coinvolgere il fegato e i linfonodi, coinvolge con buona probabilità il
cuore con un disturbo della conduzione atroventricolare che potrà in futuro
condurre anche alla necessità della posa di un pace maker” ed ha concluso
affermando che l’interessata è inabile al 100% (doc. AI 26-1).
Il
curante ha diagnosticato perlomeno una nuova patologia, la sarcoidosi (ossia una malattia infiammatoria che può colpire diversi organi,
ma principalmente i polmoni e le ghiandole linfatiche. Nei pazienti con
sarcoidosi si formano dei noduli anomali, detti granulomi, che consistono in
tessuto infiammatorio caratteristico della malattia presente in varia misura
negli organi colpiti. Si tratta di una malattia che si può manifestare in modi
e gravità molto diverse, secondo gli organi colpiti e l’intensità
dell’infiammazione; cfr. www.sarcoidosi.org), su cui tuttavia l’amministrazione
non ha preso specifica posizione circa la sua possibile incidenza sulla
capacità lavorativa della ricorrente.
L’insorgente fa pure riferimento alla iperplasia paratiroidea, che,
come emerge dalla perizia SAM, è stata diagnosticata nel corso dei mesi di
aprile-maggio 2011, sempre dal curante dr. med. __________ (doc. AI 16-5 e 16-6)
ed alle linfadenopatie nell’ilo epatico, anch’esse, secondo la ricorrente,
diagnosticate nel corso degli anni 2010-2011 (cfr. perizia SAM: doc. AI 16-5 e 16-7;
cfr. anche il referto del 24 gennaio 2012 del medico
curante e il certificato del 4 marzo 2012 della dr.ssa med. __________, doc. AI
28-2), ritenute senza influenza sulla capacità lavorativa dal SAM (doc.AI AI
16-12), in assenza tuttavia di documentazione (cfr. doc. AI 16-13: “Nelle
recenti settimane l’A. riferisce come il medico curante abbia evidenziato un
possibile iperparatiroidismo primario, attualmente in via di accertamento
presso l’endocrinologo Dr. med. __________, al quale abbiamo richiesto
documentazione in merito, purtroppo non ricevuta” e “Il marito dell’A.
ci informa di recenti accertamenti sonografici e radiologici del fegato, che
avrebbero mostrato la presenza di linfonodi ingrossati a livello dell’ilo
epatico (pure di questa possibile patologia non abbiamo ottenuto documenti)”).
Il
22.
maggio 2012, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che la
documentazione prodotta dalla ricorrente non modifica quanto accertato
dall’inchiesta domiciliare del 7 febbraio 2012 ed ha confermato un’incapacità
lavorativa del 40.5% come casalinga (doc. AI 31-1). Tuttavia il medico SMR, non
ha preso posizione circa la specifica influenza delle nuove patologie sulla
capacità lavorativa della ricorrente. Ciò verosimilmente è dovuto alla
circostanza che non era ancora controversa la questione del periodo
contributivo della ricorrente in Svizzera e del momento dell’insorgenza delle
varie patologie (cfr. anche la presa di posizione del 25 giugno 2012 del dr.
med. __________ che conferma l’incapacità lavorativa del 40.5%, doc. AI 37-1).
Nei
successivi scritti la ricorrente ha tuttavia più volte evidenziato la presenza
di nuove malattie che non avrebbero nulla a che vedere con la patologia
ematologica.
L’amministrazione
tuttavia non ha sottoposto questo specifico quesito ad un medico, né in punto a
sapere quale incidenza hanno sulla capacità lavorativa della ricorrente (in
particolare per quanto concerne la sarcoidosi), né quo al momento in cui queste
patologie sono insorte ed hanno, eventualmente, avuto un’influenza
sull’invalidità della ricorrente.
L’amministrazione
avrebbe dovuto esaminare quali patologie sono insorte successivamente all’entrata
della ricorrente in Svizzera e se le medesime, e in che misura, hanno
un’influenza sulla capacità lavorativa della ricorrente. L’UAI non poteva
limitarsi ad escludere il diritto alla rendita unicamente perché la patologia ematologica
era già insorta prima dell’entrata della ricorrente in
Svizzera.
La
perizia SAM del 28 marzo 2011 non risolve questa problematica, poiché era stata
allestita allo scopo di accertare l’incapacità lavorativa della ricorrente
sulla base delle patologie allora conosciute, non essendo ancora stato rilevato
che la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcuna rendita per la patologia
ematologica, presente prima della sua entrata in Svizzera nel corso del mese di
giugno 2007.
In
queste condizioni gli accertamenti peritali effettuati dall’amministrazione
sono lacunosi e necessitano di essere completati.
La
decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché chiarisca l’esatta natura
delle patologie diagnosticate alla ricorrente e, dopo aver accertato se esse
costituiscono o meno malattie completamente differenti dalla patologia ematologica, ne determini l’incidenza della capacità
lavorativa della ricorrente e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita
(cfr.9C_568/2008 del 10 giugno 2009).
In
queste condizioni la richiesta dell’insorgente di allestire una perizia (cfr.
doc. XIV), diviene superflua.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio condu-ca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risulta-to, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento antici-pato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
4.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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