Lexipedia

Decisione

32.2012.243

Revisione della rendita AI per intervenuto miglioramento dello stato di salute. Rendita limitata nel tempo. Perizia pluridisciplinare SAM conferma il miglioramento, mentre i certificati dei curanti so

27 maggio 2013Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti, i 2 consulenti ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le

patologie lamentate dall'assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici

(perizia pag. 3, doc. 17) ed hanno valutato la capacità lavorativa dell'interessato

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 15 settembre

2010 (dr. med. __________, doc. 6) e 1° e 15 dicembre 2010 (perizia SAM, doc.

17).

Del

resto l'insorgente non ha prodotto

documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali.

In

particolare, il certificato del 3 marzo 2011 del medico curante, dr. med. __________,

medico chirurgo, che attestata la necessità di astensione al lavoro per

lombalgia in discopatia e sindrome ansioso depressiva (doc. B4), è simile a

quelli già prodotti in precedenza e si esaurisce nella descrizione di una diagnosi

già presa in considerazione dai periti, senza del resto precisare la capacità

lavorativa del ricorrente in attività leggere e senza prendere posizione

dettagliatamente sul referto del SAM e del dr. med. __________.

Il

curante (cfr., per quanto

concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 7:

il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), non ha spiegato per quale motivo

le valutazioni degli specialisti non sarebbero corrette.

Va

a questo proposito evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l'assicuratore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato

la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche

sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio

2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente

con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di

principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I

814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2).

Per

motivi analoghi anche i certificati dei dr. med. __________ (doc. B1), __________

(doc. B2), __________ (doc. B3), non possono sovvertire le conclusioni

dell'assicuratore. I citati medici non si esprimono circa la capacità

lavorativa del ricorrente e descrivono una situazione già conosciuta dai periti

del SAM. In particolare sia il dr. med. __________ (doc. 6) che il dr. med. __________

(doc. 17), hanno evidenziato che già nella MRI dell'aprile 2010 figura la

presenza di alterazioni degenerative rilevanti L4-L5 con una riduzione dello

spazio intersomatico, ampia protrusione discale con netta riduzione dei forami

di coniugazioni associati a spondilolistesi di I° grado L4 su L5 (cfr. pag. 1

consulto dr. med. __________). I periti del SAM hanno diagnosticato, tra

l'altro, alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con

osteocondrosi e protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale

complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi

con protrusione a livello L5-S1. Queste valutazioni sono analoghe a quelle dei

dr. med. __________ che hanno rilevato: “L4-L5: in antero-listesi di L4 su

L5, marcata riduzione dello spessore del disco intervertebrale (in parziale

degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione concentrica, che determina

impronta del sacco durale e stenosi foraminale bilaterale; L5-S1: riduzione dello

spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel cui ambito è

apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta il sacco

durale.” (doc. B3). Anche le valutazioni del dr. med. __________ (cfr. doc.

B2: “esame ENG indicativo di sofferenza assonale del nervo SPE dx, nei

limiti di norma i restanti distretti esaminati. Esame EMG indicativo di sfumata

sofferenza muscolare neurogena cronica in territorio radicolare L4-L5-S1 bilat.

Non segni di denervazione in atto.”, sono in gran parte sovrapponibili a

quelle del dr. med. __________: “sia da un punto di vista clinico che elettrofisiologico

si presenta una lieve radicolopatia L4 destra cronica non deficitaria che si

esprime allo stato neurologico con una netta asimmetria del riflesso rotuleo

destra < sinistra e chiari segni di una sofferenza neurogena cronica nei

muscoli vasto laterale e tibiale anteriore di destra. La sintomatologia

descritta dal paziente durante il cammino dopo 20 minuti è ben compatibile con

una lieve claudicatio radicolare L4 destra con sintomatologia più che altro

fastidiosa e caratterizzata da parestesie ma non dolori.” (pag. 3 del

consulto del dr. med. __________).

Va

del resto evidenziato che gli esami dei dr. med. __________, __________ e __________

sono stati effettuati nel corso del mese di marzo 2011 e che secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata (in concreto il 27 gennaio 2011), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato

questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento

(cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per

cui, eventuali peggioramenti dello stato di salute successivi all'emanazione

della decisione impugnata non possono comunque essere presi in considerazione

nelle presente procedura. Ciò vale anche per il prospettato intervento di

stabilizzazione, che come rilevato dal dr. med. __________, se fosse effettuato,

comporterebbe una rivalutazione della capacità residuale 6 mesi dopo l'operazione

(doc. 6, pag. 6) e per l'esame di elettromiografia ad ago prevista per il mese

di aprile 2011 e che peraltro l'insorgente, chiamato dall'UAI a produrne i

risultati, non ha trasmesso (doc. AI 53 e seguenti) neppure al TCA.

Infine,

per quanto concerne l'annotazione del dr. med. __________ in calce al

certificato del 2 febbraio 2011, secondo cui l'interessato, in quel momento era

in terapia anche con Seroquel 2 volte al giorno per crisi di panico (doc. 19),

va evidenziato come si tratti del medesimo medicamento figurante a pag. 2

dell'attestato del 28 ottobre 2010 dell'__________ __________. con posologia

simile assunto per “intensa angoscia” (doc. 10), già preso in considerazione

dai periti (cfr. doc. 17, pag. 4:”terapia: Seroquel 100 mg al mattino, 200

mg la sera. (…) Il dosaggio del farmaco Seroquel è poi stato ridotto a 25 mg la

sera”).

Alla

luce di quanto sopra esposto, a giusta ragione l'assicuratore ha stabilito che

l'insorgente è capace al lavoro al 30% nella sua precedente attività ed al 100%

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.".

7. A

differenza di quanto esposto nella precedente sentenza, dove il giudice si è

posizionato al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione

impugnata dall'assicurato (27 gennaio 2011), nel caso in esame l'oggetto del

contendere porta sia sul "periodo per il quale l'intimata presume il

riacquisto di una capacità lavorativa completa in lavori confacenti",

giacché "egli non era effettivamente mai in grado di svolgere

un'attività per gli impedimenti funzionali di cui era affetto.", sia

sul periodo in essere "anche dopo il 31 dicembre 2011",

laddove "persiste un danno alla salute con impedimento funzionale

che limita fortemente la capacità lavorativa anche in attività ritenute

consoni. A sostegno di questa sua affermazione rinvia agli atti e si riserva di

produrre ulteriore documentazione medico-specialistica." (doc. I punto

3).

Per quanto concerne il

periodo precedente l'operazione chirurgica, il ricorrente ha contestato che

dalla metà di settembre 2010 fino al ricovero ospedaliero del luglio 2011

"vi sarebbe stata una capacità lavorativa completa in lavori leggeri

confacenti." (doc. I punto 2), mentre, secondo i periti, l'assicurato

era in grado di svolgere in maniera completa altri lavori adeguati al suo stato

di salute tenuto conto di determinati limiti funzionali.

Per suffragare la sua

posizione, l'insorgente ha affermato che avrebbe prodotto ulteriore

documentazione medico-specialista. Tuttavia, né con il ricorso stesso né tanto

meno pendente causa, il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).

La stessa

amministrazione ha rilevato che la contestazione della valutazione operata è

generica, che l'assicurato non ha prodotto elementi oggettivi di natura medica

a sostegno della sua tesi.

In virtù della regola

secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Considerandi

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 36.2012.67 dell'11

febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206

del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207

del 9 giugno 2008).

Non va infatti

dimenticato che questa richiesta non è suffragata da sufficienti indizi medici

oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche che impediscano all'assicurato di svolgere delle attività

lucrative consone al suo stato di salute.

Una semplice

indicazione di un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative non è

dunque sufficiente per essere ammessa come tale, tenuto conto che le

dettagliate osservazioni dei medici intervenuti su mandato dell'assicuratore

per perdita di guadagno non sono state messe in discussione da uno specialista.

Quanto ai certificati

dei dottori __________, __________, __________, __________ e __________ rilasciati

per lo più nel corso del mese di marzo 2011 e citati nella STCA 36.2011.15 al

considerando 8, in primo luogo va osservato che essi non sono stati prodotti

agli atti nell'ambito della presente vertenza, seppure si tratti di medici

curanti dell'assicurato.

Oltre a ciò, questo

Tribunale si è già pronunciato sulla loro validità nel precedente giudizio,

affermando che questi certificati non potevano sovvertire le conclusioni dell'assicuratore

malattia, dato che questi medici curanti non si sono espressi circa la capacità

lavorativa del ricorrente e descrivevano una situazione già conosciuta e

debitamente valutata dai periti del SAM. Infatti, il TCA ha già giudicato che le

valutazioni date dai colleghi __________ erano analoghe e quindi sovrapponibili

a quelle fornite dagli specialisti del Servizio Accertamento Medico. Pertanto,

i più recenti rapporti dei medici curanti non apportano nulla di nuovo sullo

stato di salute dell'interessato e non gli sono quindi di alcun aiuto in

specie.

Stante quanto precede,

non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui è già giunto

questo stesso TCA per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato

antecedente l'operazione del luglio 2011.

Va pertanto ritenuto

che da metà settembre 2010 fino al momento dell'intervento alla colonna lombare

l'interessato fosse pienamente abile in attività lucrative adeguate al suo

stato di salute, fermo restando i limiti funzionali stabiliti dall'esperto reumatologo.

In merito allo stato

di salute del ricorrente posteriormente al 31 dicembre 2011, quest'ultimo ha

evidenziato che persiste un danno alla salute con impedimento funzionale che

limita fortemente la capacità lavorativa anche in attività ritenute consoni.

L'Ufficio AI,

rifacendosi ai certificati dei medici curanti redatti nei mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2011, ha invece ritenuto che l'assicurato fosse nuovamente

capace al lavoro nella misura del 100% in attività adeguate al suo stato di

salute.

In proposito va

rilevato che il ricorrente è stato operato alla schiena il 19 luglio 2011. Dai

controlli clinici e radiologici eseguiti nel mese di ottobre, novembre e

dicembre 2011, è emerso che il risultato era buono, tanto che l'assicurato non

aveva dolori e poteva gradatamente togliere il busto fino ad arrivare a

dicembre 2011 a non doverlo più utilizzare. Infatti, durante la visita di controllo

a distanza del 19 dicembre 2011, dopo avere letto le radiografie eseguite una

settimana prima, il medico curante ha concluso che il paziente poteva tornare a

lavorare, evitando però di effettuare sforzi fisici intensi.

Ulteriori e posteriori

certificati medici non ve ne sono.

Pertanto, per i motivi

già esposti per il periodo precedente, in assenza di documenti medici che

attestino che lo stato di salute del ricorrente mostri, come egli stesso sostiene,

un danno alla salute che gli impedisce fortemente di svolgere delle attività lucrative

anche ritenute consoni alle sue condizioni, non è dunque possibile dare seguito

alla lamentela dell'assicurato.

Peraltro, senza

nemmeno un elemento che oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per

il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o

complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti

accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente

non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche

affermazioni di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo

stato di salute.

In tali circostanze,

le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato

medicalmente oggettivabile.

8.

Accertata

quindi - e qui confermata - una capacità lavorativa del 100% in attività

leggere nel periodo antecedente l'operazione chirurgica alla schiena, al

considerando 11 della sentenza dell'11 luglio 2011 il TCA ha esaminato dal

profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente e

quindi se il raffronto dei redditi sia stato effettuato correttamente.

Dopo avere esposto la

giurisprudenza applicabile al calcolo del grado di incapacità di guadagno, e

dunque dell'invalidità, il Tribunale ha ritenuto che l'assicurato, senza

invalidità, quale manovale, avrebbe guadagnato Fr. 64'505,45 nel 2011.

Attenendosi alla

riduzione, seppure generosa, del 15% operata da __________ a causa dell'età,

degli anni di servizio e dello stato di salute del ricorrente, il TCA ha ridotto

il reddito da invalido individuato in Fr. 62'716.- (tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica aggiornata all'anno 2011 tenuto conto dei

rincari annui) del 15%, per raggiungere l'importo di Fr. 53'309.- e l'ha

raffrontato con il reddito da valido di Fr. 64'505,45, per ottenere un grado di

invalidità del 17%, che non dà diritto ad alcuna prestazione.

L'Ufficio AI, invece,

ha ritenuto che senza il danno alla salute, nell'abituale professione di

manovale edile l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2010 un salario di

Fr. 63'480.-.

Stante la capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate, malgrado il danno alla salute

l'interessato avrebbe potuto conseguire un salario (da invalido) di Fr. 50'638.-,

tenuto conto della riduzione dell'8% dovuta alla necessità di svolgere

unicamente attività leggere e del 10% per altri fattori di riduzione.

Di conseguenza, il

raffronto dei redditi ha permesso di stabilire una perdita di guadagno e quindi

un grado di invalidità del 20%.

L'UAI ha dunque

concluso che dopo l'anno di attesa dal momento in cui l'assicurato aveva una

invalidità superiore al 40%, dal 1° luglio 2011 egli aveva diritto ad una

rendita intera AI. Sulla base dell'art. 88a cpv. 1 OAI, tale diritto è

perdurato fino al 31 marzo 2012, ovvero fino a tre mesi dopo l'intervenuto

miglioramento.

In virtù di quanto

precede, sia che il TCA si attenga al suo precedente giudizio in ambito di

indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, sia che si faccia affidamento

ai calcoli eseguiti dall'amministrazione, ad ogni buon conto risulta sempre un

grado di invalidità inferiore al 40% (20% per UAI, 17% per TCA).

Ne discende, dunque,

che per il periodo antecedente l'operazione chirurgica per il quale il

ricorrente ha qui postulato il riconoscimento di una rendita intera di

invalidità lamentando che egli non fosse abile totalmente in altre attività

adeguate, va qui confermata la soluzione adottata dal TCA e dall'Ufficio AI non

solo dal profilo medico, ma anche dal punto di vista economico.

Pertanto, stante la

sua piena capacità lavorativa in attività adeguate al suo stato di salute per

il periodo dal settembre 2010 al giugno 2011, il grado di invalidità determinato

nel 20% nel 2010 e nel 17% per l'anno 2011, non permette in ogni caso di attribuire

all'assicurato una rendita di invalidità, essendo inferiore al grado pensionabile

del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).

Di conseguenza, non è

possibile fare decorrere dal 1° febbraio 2011, come preteso dall'assicurato, il

diritto alla rendita intera AI, dato che dopo l'anno di attesa valido dal 31 gennaio

2010.

al 31 gennaio 2011, in cui il grado di incapacità al lavoro era superiore

al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), l'insorgente era, come detto, abile al

100% in attività adeguate. A giusta ragione, l'amministrazione ha quindi atteso

il 1° luglio 2011 per fare decorrere il suo diritto alla rendita d'invalidità,

ovvero da quando il suo grado di inabilità lavorativa era del 100% a causa

dell'intervento chirurgico alla colonna lombare.

Quanto al periodo

susseguente il 31 marzo 2012, in assenza, come visto, di indizi concreti che

accertino un peggioramento del suo stato di salute, va ritenuto che, dal

dicembre 2011, l'assicurato ha potuto normalmente riprendere un'attività lucrativa

che non comportasse particolari sforzi fisici. In tal caso, egli continuava ad

essere totalmente abile al lavoro conformemente alle sue condizioni di salute.

Non v'è dunque alcun motivo, per contro, per considerarlo inabile al lavoro al

50% e attribuirli una rendita di invalidità di pari grado come preteso

dall'assicurato.

La decisione

dell'Ufficio AI di versargli ancora la rendita d'invalidità fino al 31 marzo

2012, ossia fino a tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento dello stato di

salute giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI, è pertanto corretta.

Quanto all'esito

dell'infortunio non professionale subìto il 20 giugno 2012 (docc. 67-2 e 67-3),

peraltro nemmeno evocato dall'interessato nel suo atto ricorsuale, lo stesso

dovrà, se del caso, essere valutato nell'ambito di una nuova domanda di

prestazioni e quindi non può essere oggetto del presente ricorso.

In effetti, come ha

ben esposto l'UAI, il termine di tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI non

era ancora scaduto quando questo Ufficio ha emanato la decisione impugnata (5

settembre 2012), perciò né l'amministrazione né tanto meno questo Tribunale si

possono esprimere su eventuale peggioramento dello stato di salute dell'insorgente.

9.

Stanti

così le cose, è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità ha

rifiutato di riconoscere al ricorrente la decorrenza della rendita di

invalidità già dal febbraio 2011 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) rispettivamente

anche successivamente al 31 marzo 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI).

Il ricorso deve

pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster