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Decisione

32.2012.244

Qualifica dello statuto (casalinga oppure salariata) di un'assicurata che ha smesso di lavorare in seguito alle richieste del marito. Nel preciso caso di specie, sulla base di tutte le circostanze del

18 giugno 2013Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

4.2 Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal loro

obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 120 V 357 consid. 1a

pag. 360). Spetta alle parti indicare segnatamente quelle circostanze da cui

intendono inferire dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 106 Ib 77 consid.

2a/aa pag. 80 seg.; cfr. SVR 2010 KV n. 10 pag. 43,9C_182/2009, consid. 7.2).

L'obbligo per le parti di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti

può essere preteso nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile

(cfr. sentenza 9C_137/2007 del 21 aprile 2008 consid. 4.1, in RtiD II-2008 pag.

292 con riferimenti). Preso atto della comunicazione del 3 ottobre 2012 con cui

il patrocinatore di controparte aveva segnalato la frequentazione, presso la

alta scuola pedagogica, del corso di formazione per l'insegnamento generale

nelle scuole professionali, l'Ufficio ricorrente, anziché sollevare le

eccezioni e i dubbi qui proposti, si è limitato a rilevare che tale formazione impediva

"attualmente all'assicurata di aumentare il suo grado d'impiego oltre il

70%" e confermava il mantenimento della ripartizione tra attività

salariata (70%) e casalinga (30%) da esso sostenuto. Benché ne avesse

senz'altro la possibilità, l'UAI, dotato di un proprio servizio medico e

giuridico, non ha invece ritenuto necessario in sede cantonale raccogliere o

quanto meno chiedere ulteriori accertamenti nel senso qui invocato. Ne discende

che tali contestazioni sono ora inammissibili poiché sono state formulate per

la prima volta in sede federale benché lo potessero già essere in precedenza

(cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). Non è invece vero, come pretende a torto l'Ufficio

ricorrente, che queste circostanze avrebbero assunto rilevanza giuridica per la

prima volta alla luce del giudizio impugnato. E poi non va dimenticato che il

giudice anche nell'ambito della massima inquisitoria, pur non essendo vincolato

alle richieste di prova delle parti, non ha l'obbligo di verificare oltre i

fatti che non sono contestati (cfr. sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2). Ciò che è avvenuto in concreto con riferimento all'abilità lavorativa

del 50% attestata sia dal curante dell'assicurata sia dal SMR nel suo rapporto

del 23 novembre 2010. Anche per queste ragioni, la pretesa violazione del

principio inquisitorio da parte dell'istanza precedente risulta, nei limiti

della sua ricevibilità, infondata, mentre la valutazione del primo giudice in

merito al grado di incapacità lavorativa non è certamente arbitraria.

5.

L'UAI chiede inoltre, in via subordinata, di confermare

l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità e di

ripristinare la decisione del 23 gennaio 2012. Motiva la propria richiesta con

la correlazione esistente tra il fatto che l'opponente in passato avrebbe

sempre - con eccezione per il periodo 1984-1987 - lavorato a tempo parziale e

l'affermazione che ella ha reso nei confronti dell'assistente sociale

D.________ in occasione dell'inchiesta economica per le persone che si occupano

dell'economia domestica. Dal rapporto del 5 luglio 2011 si evince in effetti

che l'assicurata ha dichiarato che senza danno alla salute avrebbe continuato

ad esercitare un'attività lucrativa come ha sempre fatto. Ora, è vero come

osserva l'UAI, che questa dichiarazione - non espressamente tematizzata dalla

Corte cantonale - può anche prestarsi a una interpretazione nel senso da esso

sostenuta, ossia che anche senza danno alla salute l'interessata avrebbe

continuato a lavorare a tempo parziale come in passato. Tale conclusione non è

però obbligatoria. Come ha già fatto notare l'assicurata in sede sia cantonale

sia federale, il senso della dichiarazione, in assenza di una domanda precisa

da parte dell'assistente sociale circa la misura dell'ipotetico impegno

professionale, può in effetti anche essere inteso quale semplice manifestazione

della volontà di continuare a svolgere, come in passato, un'attività lucrativa.

Ma soprattutto detta ambiguità non è ancora sufficiente a rendere

manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, l'accertamento del primo giudice

perché egli ha più che sostenibilmente tratto l'intenzione dell'assicurata di

aumentare, senza il danno alla salute (cfr. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 276/05 del 24 aprile 2006 consid. 2.3), al 100% la sua

percentuale di occupazione da almeno due elementi oggettivi, quali la

frequentazione, prima dell'insorgenza di tale danno, di un corso di formazione

post-diploma al 30% in aggiunta all'attività professionale svolta già al 70% e

l'età ormai adulta dei figli al momento della revisione. Quanto basta per

blindare il giudizio impugnato dalle censure ricorsuali. Non è infine vero,

come eccepisce l'UAI, che la semplice informazione della ripresa degli studi da

parte dell'assicurata sarebbe stata considerata dalla Corte cantonale

"quale fattore determinante l'applicazione del metodo ordinario di

confronto dei redditi". È sufficiente la lettura della pronuncia impugnata

per rendersi conto che questa circostanza è in realtà stata semplicemente addotta

a "ulteriore sostegno" della tesi espressa dal primo giudice.”

2.8. In

concreto, l’Ufficio AI in sede di risposta sostiene che le affermazioni della

ricorrente sono in parte contrastanti e non sono confermate dalla realtà dei

fatti.

L’amministrazione rileva

una contraddizione tra quanto affermato nello scritto del 24 aprile 2012 (doc.

AI 19-1), ossia che l’interessata avrebbe ripreso l’attività dopo la nascita

dei figli e quanto successo realmente, ossia che ha cessato l’attività proprio

dopo la nascita della figlia __________ nel 2001. Inoltre l’insorgente sostiene

che “se il mio stato di salute me lo avesse permesso avrei continuato a

lavorare a tempo pieno quale proprietaria della mia agenzia di viaggi __________,

in quanto avrei potuto continuare a percepire uno stipendio alto”, mentre

l’assicurata ha cessato la sua attività su insistenza del marito e non in

seguito al danno alla salute.

La ricorrente non sarebbe

credibile neppure laddove rileva che si trova in una difficile situazione

economica, visto che continua ad avere una collaboratrice domestica alle sue

dipendenze.

Infine, mentre in

occasione dell’inchiesta a domicilio l’insorgente ha affermato di voler

lavorare al 50% o in misura maggiore se i figli fossero stati affidati al padre

poiché non avrebbe avuto più obblighi al loro riguardo, il 24 aprile 2012 ha rilevato che avrebbe esercitato un’attività lavorativa al 100% e che gli introiti conseguiti

le avrebbero permesso di assumere un aiuto domestico o una ragazza alla pari

che si sarebbe occupata dei ragazzi.

Se è vero che quanto

affermato dalla ricorrente circa l’intenzione di ricominciare l’attività

lavorativa dopo la nascita dei figli contrasta con la circostanza che

l’attività è cessata proprio in corrispondenza con la nascita della figlia __________

nel 2001, d’altra parte va evidenziato che prima di essere costretta dal marito

a lasciare la propria agenzia, l’insorgente ha sempre esercitato un’attività

lucrativa nell’ambito del turismo, tranne alcuni brevi periodi, facenti seguito

a scompensi psichici derivanti dai divorzi del 1991 (con riduzione

dell’attività; doc. XV e XIII/Bis) e del 1996 (con la percezione di indennità

dall’assicurazione contro la disoccupazione; doc. XIII/Bis). Nel 1997 ha inoltre trovato le risorse per aprire una propria agenzia di viaggi (e ricominciare a

lavorare a tempo pieno dopo aver lavorato al 50% per un periodo di circa 3 anni

durante il secondo matrimonio [cfr. doc. XV]) grazie alla quale, secondo quanto

affermato dalla stessa interessata, ha potuto conseguire un buon reddito.

Questa attività le ha dato l’occasione di trovare la giusta motivazione dopo le

delusioni derivanti dal secondo divorzio (doc. AI 13-2: “In seguito, anche

grazie al fatto che ha un’agenzia di viaggi di proprietà, è motivata e si sente

meglio; investe molto nel lavoro facendo anche degli straordinari”).

A causa delle insistenze

del terzo marito, “contrario al fatto che la moglie lavori”, dal 2001 è

tuttavia costretta a restare a casa. In seguito “è andata in tilt

ritrovandosi all’improvviso a casa con due figli piccoli e senza lavoro”

(doc. AI 16-3).

Alla luce della carriera

lavorativa della ricorrente e della circostanza che a partire dal mese di

luglio 2010 l’insorgente è separata di fatto dal terzo marito (che, secondo

quando riportato nella perizia “si risposerà a breve” [doc. AI 13-5]), e

dunque non è più soggetta alle sue costrizioni, questo Tribunale deve ritenere,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali, che, se non fosse intervenuto il danno alla salute,

l’assicurata, dopo la separazione, avrebbe ricominciato un’attività nell’ambito

del turismo.

L’insorgente, prima di

sposarsi per la terza volta, ha sempre lavorato (doc. XIII/Bis), tranne nel

periodo successivo al secondo divorzio (cfr. doc. XIII/Bis) a causa dell’insorgere

di scompensi psichici, e nel 2001 ha smesso di lavorare su richiesta del

coniuge. Altrimenti non avrebbe avuto motivo per interrompere la sua attività

avviata 4 anni prima che le garantiva un reddito annuo di fr. 67'500 (doc.

XIII/Bis). Con la separazione l’interessata, ancora in giovane età (nata nel

1964), senza il danno alla salute non avrebbe avuto più alcun motivo per non

iniziare nuovamente un’attività lavorativa, come ha fatto anche nelle due

precedenti occasioni, quando aveva divorziato.

Considerandi

Del resto l’insorgente,

sin da subito, prima di conoscere le eventuali conseguenze delle sue

affermazioni circa un eventuale diritto a prestazioni, ha evidenziato che senza

il danno alla salute avrebbe nuovamente svolto un’attività lucrativa. Già in

occasione dell’inchiesta economica a domicilio, interpellata dall’assistente

sociale, ha affermato che avrebbe lavorato almeno al 50% o a tempo pieno se i

figli fossero stati affidati al padre “poiché non avrebbe più obblighi nei

loro riguardi” (doc. AI 16-3). Successivamente, interpellata dall’UAI per

iscritto, ha manifestato la medesima intenzione, precisando che con gli

introiti di un’attività indipendente avrebbe potuto permettersi un aiuto

domestico o una ragazza alla pari che l’avrebbero sgravata anche dalla cura dei

figli e avrebbe di conseguenza potuto lavorare a tempo pieno (doc. AI 19-2).

Non è invece rilevante la

circostanza evidenziata dall’UAI secondo cui l’interessata nella domanda di

prestazioni ha indicato di essere casalinga (doc. AI 1-6), poiché l’insorgente

doveva segnalare l’attività svolta in quel momento ed ha precisato di essere

senza attività dal 1° marzo 2001 (doc. AI 1-6). Ciò tuttavia non significa

ancora che, senza il danno alla salute, al momento in cui l’UAI era chiamata a

decidere, l’interessata non avrebbe avuto intenzione di iniziare un’attività

lavorativa.

La questione dello statuto

della persona assicurata va infatti stabilito sulla base dell’evoluzione della

situazione fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata e nel caso

di specie la circostanza che l’interessata nel corso del 2010 si è separata di

fatto dal marito è rilevante, poiché in precedenza l’insorgente era stata da

lui condizionata e invitata a cessare ogni attività. Le circostanze del caso di

specie si sono di conseguenza modificate rispetto al 2001, quando l’interessata

aveva messo termine alla sua carriera professionale. Nel frattempo inoltre i

bambini, nati nel 1999 e nel 2001, sono cresciuti e si sono resi maggiormente

autonomi.

Il fatto che l’insorgente

abbia inizialmente affermato che senza il danno alla salute avrebbe lavorato al

50% o a tempo pieno se i figli fossero stati affidati al padre poiché non

avrebbe più obblighi nei loro riguardi e che, in un secondo tempo, interpellata

in merito, ha evidenziato che avrebbe lavorato al 100% e che con il reddito

conseguito avrebbe potuto assumere un aiuto per occuparsi dei figli non può

essere considerato contraddittorio.

Semmai si tratta di una

precisazione del suo pensiero iniziale quando l’assistente sociale le aveva

posto alcune domande. Quest’ultima ha poi informato l’insorgente che sarebbe

stata interpellata per iscritto e “della necessità di indicare con chiarezza

sia la percentuale lavorativa sia le motivazioni alla base della scelta”

(doc. AI 16-3). E’ possibile che dopo un’ulteriore riflessione la ricorrente

abbia calcolato che con il reddito conseguito precedentemente avrebbe potuto

lavorare al 100% ed assumere una collaboratrice per occuparsi delle faccende

domestiche. Del resto, attualmente la ricorrente ha affermato di dover far capo

ai propri risparmi per potersi permettere, alcuni giorni alla settimana, un

aiuto domestico (doc. 13-2:”Vive dei propri risparmi e dal luglio 2011 il

marito l’aiuta economicamente per la casa. Una signora la aiuta per le faccende

domestiche, pagata dall’assicurata”).

In queste condizioni, la

trasmissione a questo Tribunale, da parte dell’insorgente, della conferma della

frequenza del corso serale di gestione aziendale organizzato dalla __________,

evocata dalla stessa ricorrente nel suo scritto del 28 maggio 2013, non è

rilevante e il TCA deve concludere che, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assicurata,

senza il danno alla salute, dalla separazione (luglio 2010), avrebbe iniziato

un’attività lucrativa al 100% in ambito turistico.

Dagli atti emerge che il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 22 agosto 2011 ha attestato un’incapacità lavorativa, nell’attività precedentemente esercitata, del 100% dal

luglio 2006 al dicembre 2009 e del 70% dal 1° gennaio 2010 (doc. AI 8-3).

Nella perizia psichiatrica

del 28 ottobre 2011 circa l’inizio dell’incapacità lavorativa i periti, dopo

aver rilevato, a proposito della capacità lavorativa nell’attività da ultimo

svolta che “l’assicurata viene valutata per l’attività di casalinga”

(doc. AI 13-10, domanda 2), hanno affermato che “per quanto concerne il

passato, le indicazioni di inabilità lavorativa certificate dai curanti erano

relative ad un’attività lucrativa. Si valuta che l’inabilità lavorativa sia

costante dall’inizio della presa a carico specialistica e pari a quella attuale”

(doc. AI 13-10, domanda 3).

Circa la “capacità di

lavoro per altre attività”, i periti hanno affermato che “la capacità di

lavoro per qualsiasi attività produttiva è nulla. L’assicurata fatica già

adesso a gestire la quotidianità, a prendersi cura di sé e dei figli. Lo stress

legato ad un reinserimento professionale, anche in una percentuale ridotta,

rischierebbe di alterare il già fragile equilibrio psichico portando ad

ulteriori scompensi” (doc. AI 13-10; cfr. anche doc. AI 10-1).

Ne segue che l’interessata

è completamente incapace al lavoro dal mese di luglio (cfr. doc. AI 8-3) /

settembre (cfr. doc. AI 10-1) 2006 in qualsiasi attività, con possibilità di

riprendere l’attività precedentemente svolta nella misura del 30% dal 1°

gennaio 2010 al mese di ottobre 2011 (doc. AI 8 e 13).

In queste condizioni

l’interessata ha diritto ad una rendita intera.

2.9

Va ora esaminato a partire da

quando la prestazione deve essere erogata.

La ricorrente ha inoltrato

la propria domanda il 9 giugno 2011 (doc. AI 1-9). L’UAI l’ha ricevuta nel

corso del medesimo mese (doc. AI 1-1).

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

1.

LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente

il compimento dei 18 anni.

In concreto l’interessata

avrebbe pertanto diritto ad una rendita a partire dal 1° dicembre 2011, come

deciso dall’amministrazione.

Tuttavia l’interessata

chiede che la rendita sia versata dal 1° giugno 2010, in applicazione degli art. 29 cpv. 2 LAI e 48 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007,

essendo l’incapacità lavorativa insorta nel corso del 2006. Secondo l’art. 29

cpv. 2 vLAI, la rendita veniva versata dall’inizio del mese in cui era nato il

diritto, mentre per l’art. 48 cpv. 2 vLAI se l’assicurato si annunciava più di

dodici mesi dopo l’inizio del diritto, la prestazione era assegnata soltanto

per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Va in primo luogo

evidenziato che la richiesta della ricorrente non può essere accolta già solo

per il fatto che il TCA ha stabilito (cfr. considerando precedente) che

l’assicurata avrebbe iniziato un’attività lavorativa dopo la separazione di

fatto dal marito, avvenuta nel luglio 2010.

In secondo luogo va segnalata

la sentenza pubblicata in DTF 138 V 475, dove il TF ha giudicato il caso di un assicurato

che si era annunciato all’UAI nel corso del mese di luglio 2008 per un

infortunio occorsogli il 1° novembre 2007 e a cui il Tribunale cantonale aveva

riconosciuto una rendita intera dal 1° gennaio 2009 (sei mesi dopo l’annuncio).

L’Alta Corte ha confermato

il giudizio di prima istanza ed ha stabilito che la Circolare dell'UFAS n. 253 del 12 dicembre 2007 secondo cui basta

un annuncio entro la fine del 2008 per poter beneficiare immediatamente delle

prestazioni di rendita, laddove il 1° gennaio 2008 il periodo d'attesa non sia

ancora decorso, è contraria alla legge. Il termine di annuncio può - in caso di

disciplina uniforme - essere esteso, a salvaguardia del diritto, al massimo

sino a fine giugno 2008 (consid. 3).

L’Alta Corte ha affermato

che scopo delle norme in vigore dal 1° gennaio 2008 relative all’inizio del

diritto a prestazioni è quello di incitare l’assicurato ad annunciarsi il più

presto possibile, al più tardi entro sei mesi dall’inizio dell’incapacità

lavorativa, segnatamente al fine di avviare le misure di reintegrazione in un

periodo in cui possano avere un effetto maggiore (consid. 3.2.1).

Scopo e senso dell’art. 29 cpv. 1 LAI portano a ritenere che la norma va

applicata immediatamente anche nei casi in cui il periodo di attesa di un anno

ai sensi dei vecchi disposti non era ancora trascorso il 1° gennaio 2008 con

l’entrata in vigore della 5a revisione della LAI.

Il TF ha evidenziato

tuttavia che la modifica è importante ed incide in maniera notevole a sfavore

dell’assicurato se al 1° gennaio 2008 sono già trascorsi i sei mesi previsti

dal nuovo art. 29 cpv. 1 LAI. D’altra parte occorre tener conto che se

l’incapacità lavorativa ha avuto inizio nei primi mesi del 2008, l’assicurato

deve inoltrare la domanda entro 6 mesi se vuole beneficiare sin da subito delle

prestazioni. Facendo riferimento all’art. 8 della Costituzione federale (parità

di trattamento), il TF ha di conseguenza stabilito che il termine di annuncio,

in caso di disciplina uniforme, può essere esteso al massimo sino a fine giugno

2008.

In

concreto, in considerazione della giurisprudenza sopra citata, l’insorgente ha

diritto ad una rendita intera sei mesi dopo il suo annuncio del mese di giugno

2011, ossia dal 1° dicembre 2011.

2.10

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la

decisione impugnata modificata nel senso che alla ricorrente va assegnata una

rendita intera con effetto dal 1° dicembre 2011.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- che vanno a carico della ricorrente.

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5

settembre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata

nel senso che a RI 1è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1°

dicembre 2011.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico della

ricorrente e di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’insorgente fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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