32.2012.245
Rendita temporanea. Conferma della perizia pluridisciplinare, in particolare della valutazione psichiatrica. Conferma del miglioramento della situazione valetudinaria
4 luglio 2013Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.245
Data decisione, Autorità:
04.07.2013, TCA
Titolo:
Rendita temporanea. Conferma della perizia pluridisciplinare, in particolare della valutazione psichiatrica. Conferma del miglioramento della situazione valetudinaria
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA LIMITATA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.245
BS/sc
Lugano
4 luglio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 30 agosto 2012 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1 classe 1956, di professione muratore qualificato, è stato vittima di un incidente
della circolazione stradale avvenuto il 23 giugno 2008, preso a carico dall’INSAI.
Con
decisione formale del 17 giugno 2010, confermata con decisione su opposizione
del 3 gennaio 2011, l’assicuratore contro gli infortuni ha dichiarato estinto
il proprio obbligo prestativo a decorrere dall’11 giugno 2010, ritenuto che, da
quella data, l’assicurato non avrebbe più presentato conseguenze oggettivabili
dell’evento traumatico del giugno 2008. In quella stessa sede, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici
lamentati dall’assicurato. Con sentenza 21 marzo 2011 il TCA ha respinto il
ricorso contro la succitata decisione su opposizione (inc. 35.2011.8).
1.2. Nel
marzo 2009 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
per i postumi dell’infortunio.
Raccolta
la pertinente documentazione medica, sulla base della valutazione del SMR, con
progetto di decisione 13 luglio 2011 l’amministrazione ha posto l’assicurato al
beneficio di una rendita intera dal 1° giugno 2009 (con versamento della
prestazione dal 1° settembre 2009), ridotta a tre quarti dal 1° gennaio 2011 al
31 maggio 2011 (doc. AI 57).
Ricevute
le osservazioni dell’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 – riguardo al
progetto di decisione, l’Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a
cura del SAM. Fondandosi sulle risultanze peritali, con decisioni 30 agosto
2012 e 7 settembre 2012 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato un quarto
di rendita dal 1° giugno 2009, una rendita intera dal 1° maggio 2010,
nuovamente un quarto di rendita dal 1° settembre 2010, una rendita intera dal
1° agosto 2001, ridotta di nuovo ad un quarto dal 1° dicembre 2011.
1.3. Contro
le decisioni 30 agosto 2010 l’assicurato, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulando il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita, previa
esecuzione di una perizia giudiziaria. In sostanza, l’insorgente contesta la
valutazione psichiatrica della dr.ssa __________ svolta nell’ambito della
perizia multidisciplinare. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto
occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando
le valutazioni mediche, in particolare quella psichiatrica posta a fondamento
delle decisioni contestate.
1.5. Con
scritto 30 gennaio 2013 il legale dell’assicurato ha prodotto il dettagliato
rapporto 22 gennaio 2013 della psichiatra curante, dr.ssa __________, le cui
conclusioni si distanziano da quelle della dr.ssa __________ (XII).
Invitato
dal TCA a prendere posizione in merito al succitato referto, in data 5 marzo
2013 l’Ufficio AI, dopo aver raccolto le osservazioni del SAM e della dr.ssa __________,
ha confermato la validità della perizia multidisciplinare (XVII).
1.6. L’11
aprile 2013 il ricorrente, sulla base dello scritto 10 aprile 2013 della psichiatra
curante, ha nuovamente ribadito di non ritenere corretta e concludente la valutazione
della specialista psichiatrica incaricata dal SAM. Egli ha altresì contestato
che l’Ufficio AI possa procedere ad aggiustamenti di valutazioni specialistiche
(XX).
Con
scritto 14 maggio 2013 l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del
SAM e della dr.ssa __________ riguardo allo scritto 10 aprile 2013 della
psichiatra curante (XXVI).
Infine,
con scritti 21 maggio 2013 e 26 giugno 2013 il ricorrente ha inoltrato le
proprie osservazioni alla presa di posizione del SAM e della dr.ssa __________
(XXVIII,XXX).
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita maggiore di
quella assegnata con le decisioni impugnate.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 31 maggio 2012 (doc. AI
98), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica:
- esiti da frattura dello spigolo
anteriore del corpo vertebrale di L3 il 23.6.2008;
- esiti da distrofia di crescita di
Scheuermann;
- incipiente osteocondrosi tra L1 e L4,
spondilartrosi L4-L5 e L5-S1;
- stato dopo decompressione a
livello L4-L5 per stenosi congenita il 25.2.2010;
- disturbo di percezione ed elaborazione del
dolore in primo piano.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Stato dopo contusione dell'anca ds. il 23.6.2008.
Lieve malattia di Dupuytren bilaterale.
Alluce valgo bilaterale.
Stato dopo ernioplastica inguinale ds. nel 1981.
Stato dopo ernioplastica secondo Liechtenstein per
recidiva di ernia inguinale ds. nel 2011, complicata da ematoma postoperatorio.
Sospetta presenza di piccolo ematoma residuo o nodulo
cicatriziale fibrotico inguinale a ds.
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).
Lieve disfunzione piastrinica su sospetto di Morbo di
von Willenbrand tipo I.
Ipertensione arteriosa idiopatica, nota e trattata da
gennaio 2012.
Possibile epatopatia di origine non chiarita. (…)"
(doc. AI 98/26)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto
l’assicurato totalmente inabile nella sua originaria attività, abile all’80% in
attività adeguate.
Accertato
che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine
reumatologica e solo temporaneamente chirurgica, ma non a livello psichiatrico
e neurologico, i periti hanno concluso:
"
(…)
Per le sole ragioni mediche l'A. va considerato in
grado di svolgere altre attività lucrative, caratterizzate da un mansionario di
tipo leggero, non richiedente movimenti ripetitivi di flessione-estensione o
rotazione del tronco, vale a dire che permetta il rispetto delle regole di ergonomia
della schiena ed eviti anche lunghi spostamenti a piedi, particolarmente su
terreni accidentati. In attività lucrative rispettose di queste esigenze la
capacità di lavoro dell'A. è valutabile nella misura dell'80% (orario di lavoro
normale con un rendimento ridotto nella misura del 20%) e ciò a decorrere,
sempre limitatamente alle sole ragioni mediche, dal 23.9.2008 (tre mesi dopo
l'evento traumatico del 23.6.2008). A decorrere poi da febbraio 2010
(intervento di decompressione chirurgica lombare), l'A. va nuovamente
considerato inabile al lavoro in misura completa sino a fine maggio 2010, data
a partire dalla quale la capacità lavorativa può nuovamente essere considerata
nella misura dell'80% come sopra. Da inizio maggio 2011 (recidiva di ernia
inguinale ds.) ad inizio settembre 2011 l'A. è nuovamente totalmente inabile al lavoro per qualsiasi attività, mentre a decorrere da inizio settembre 2011
la capacità di lavoro ritorna quella attuale, vale a dire nella misura
dell'80%. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine dipende in primo
piano dal descritto disturbo di percezione ed elaborazione del dolore. Secondo
il nostro consulente in reumatologia, evoluzioni favorevoli sono eccezionali di
fronte a quadri clinici di questo tipo e pertanto ritiene che non siano da
prevedere cambiamenti di rilievo. (…)" (doc. AI 98/34)
L’insorgente
contesta le succitate conclusioni del SAM, in particolare la valutazione psichiatrica.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007
del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7.
2.7.1.
2.7.1.1. Con
il presente ricorso l’assicurato contestata la perizia psichiatrica
eseguita dalla dr.ssa __________ (in possesso, dal 16 novembre 2005, sia
di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in
psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello
federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di
abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti
all’estero; cfr. STCA 32.2007 del 28 maggio 2008 consid. 2.15)
per conto del SAM, la quale, come detto, ha diagnosticato una sindrome mista
ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) senza influsso sulla capacità lavorativa. L’insorgente
sostiene che la valutazione psichiatrica non corrisponde ai parametri giurisprudenziali
conferenti valore probatorio alla stessa.
L’assicurato
rileva che la dr.ssa __________ non ha valutato la propria disperazione e le
minacce di suicidio descritte e riportate nella perizia del SAM; che non
menziona l’assunzione da anni di antidepressivi, tranquillanti ed ultimamente
un antipsicotico; non menziona una stato di personalità premorbida; non è
indicata la durata del colloquio e su quanto discusso; non si esprime
sull’origine dei dolori (psichici o somatici) tenuto conto che il dr. __________,
come pure il dr. __________ (che in precedenza aveva peritato l’assicurato per
conto della __________ Assicurazioni; atti cassa malati doc. 9-1), abbiano
riscontrato una massiccia discrepanza tra reperti oggettivi e soggettivi suscettibile
di essere messa in relazione ad un disturbo di percezione e di elaborazione
nell’ambito di una sindrome somatoforme o di una sindrome da amplificazione dei
sintomi.
Occorre
in primo luogo ricordare che nella perizia la dr.ssa __________ ha tenuto conto
della documentazione medica fornita dal SAM come pure dell’esame clinico effettuato
presso la sede del succitato centro di accertamento (doc. AI 98/40). Essa ha
poi indicato la farmacoterapia psichiatrica (cfr. doc. AI 98/42). Quanto alla
durata, nella presa di posizione 5 maggio 2013 (di cui si parlerà nel prosieguo),
la perita ha specificato che corrisponde allo standard SAM (vale a dire un’ora)
e dall’anamnesi sociale si evince il contenuto di quanto discusso. Del resto, il
TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I
1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
L’assicurato
ha evidenziato che nel capitolo anamnesi personale e
sociale della perizia SAM sono descritte in modo dettagliato le sofferenze, le
problematiche elencate (compreso l’intento suicidale), situazioni che la dr.ssa
__________ ha oggettivamente valutato. In particolare, dopo la descrizione dei
disturbi soggettivi, la perita ha esposto lo stato psicopatologico: buon
orientamento nei tre domini, attitudine disponibile, conferma l'ostentazione di
una vistosa zoppia, l'eloquio è spontaneo, congruo con ripetuti sospiri, il
pensiero non mostra anomalie di forma e/o contenuto salvo una sorta di idea
prevalente, riferita ai problemi prodotti dall'incidente, cui si riferisce più
per giustificare le sue preoccupazioni ed i fastidi causati che non come fatto
storico doloroso da rievocare. Assenza di dispercezioni del pensiero; il
funzionamento cognitivo è oggettivamente nella norma, buone l'attenzione, la concentrazione
e la memoria. L'umore presenta una coloritura disforica, vi è una quota di
ansia libera (doc. AI 98/42, 43)
Posta
la diagnosi psichiatrica di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), essa ha precisato di poter registrare più che una franca depressione, la presenza di un disturbo
misto ansioso-depressivo esordito reattivamente al trauma, ma soprattutto ai
dolori prodotti, ai limiti funzionali che produssero la perdita del lavoro e
del ruolo sociale ed hanno contribuito ad acuire le tensioni di coppia. Sul
piano valetudinario afferma che il quadro misto ansioso-depressivo non produce
di fatto alcuna limitazione della capacità di lavoro dell'A., il quale viene
ritenuto abile al lavoro per l'ultima attività svolta e per tutte le altre
teoricamente esigibili nella percentuale del 100%. Sul piano terapeutico
ritiene che si potrebbe ulteriormente ottimizzare la terapia farmacologica per
verificare una sua azione sui sintomi dolorosi. Precisa infine che, nell'ambito
dell'attuale psicofarmacoterapia, non sussistono particolari limitazioni dello
stato valetudinario dell’assicurato il quale, dal lato psichiatrico, presenta
una resa lavorativa piena e una caricabilità psichica integra, tuttavia
limitata dalla presenza di uno stress costante quale il dolore e dalle tensioni
intrafamiliari (doc. 98/43-44).
Non
va poi dimenticato che le conclusioni circa l’assenza di una patologia invalidante
a cui è giunta la perita sono in linea con le valutazioni di specialisti che
hanno in precedenza peritato l’assicurato. Seppur partendo da una diversa diagnosi
rispetto alla dr.ssa __________ (disturbo da disadattamento con prevalente
disturbo di altri aspetti emozionali (F43.23) in via di risoluzione), nel perizia
8 giugno 2010 svolta per conto dell’__________ il dr. __________ non ha (più) riscontrato
un quadro psichiatrico invalidante:
"
(…)
A livello diagnostico si può parlare tutt'al più di una
sintomatologia depressiva lieve che può essere compresa come reazione alla
sintomatologia algica esistente ma che non comporta, di per sé, delle
conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo.
Da un punto di vista psichiatrico il decorso è stato
favorevole e non sono certamente più presenti dei sintomi depressivi gravi,
come menzionati nel rapporto della dott.ssa __________.
Anche soggettivamente il signor RI 1 segnala un
miglioramento per quanto concerne il tono dell'umore, la capacità nel controllo
degli impulsi e la sua fiducia nel futuro.
A livello diagnostico-differenziale non ci sono le
premesse tipiche endo-psichiche e/o biografiche che potrebbero spiegare
l'insorgenza di un disturbo somatoforme persistente o una cosiddetta nevrosi conversiva.
Secondo le informazioni ottenute infatti, l'assicurato
è cresciuto senza subire eventi traumatici maggiori o situazioni conflittuali
croniche e vive tuttora in condizioni stabili.
Neppure sono evidenziabili, nel contesto di migrazione,
dei fallimenti a livello d'integrazione o difficoltà di adattamento maggiori.
Dei problemi con la consorte possono indubbiamente costituire uno stressore e
un carico emozionale che teoricamente può portare allo sviluppo di determinati
sintomi ma che non è sufficiente per far insorgere un disturbo somatoforme
persistente. (…)"
(doc. 79/4, inc. SUVA)
La dr.ssa __________,
che ha visto il 28 settembre 2010 l’assicurato per conto della __________
(quale assicurazione collettiva indennità giornaliera per malattia), riprendendo
la diagnosi del dr. __________, ha rilevato che “…
la patologia depressiva incide sulla sua (dell’assicurato; n.d.r.) capacità
lavorativa al 50% al massimo per i prossimi due mesi” (atti __________ doc. 5). Vero che al riguardo la dr.ssa __________
ha posto la seguente riflessione: "(…) C'è da dire che l'evoluzione in
un quadro depressivo di una reazione è certamente possibile ma difficile
stimarla in due mesi: peraltro se l'evoluzione è stata negativa, cosa consente
di pronunciarsi sia su un recupero in altri due
mesi sia su una prognosi positiva? Domande aperte su
cui sarebbe utile riflettere (…)" (doc. AI 98/41). Sia
come sia, nella successiva perizia 3 marzo 2011, eseguita questa volta su
incarico della cassa malati __________, il dr. __________, diagnosticata una
lieve sintomatologia ansiosa-depressiva (F32.2), ha concluso per “…piena capacità
lavorativa in un’attività confacente tenendo presenti le limitazioni dal punto
di vista ortopedico-chirurgico”, aggiungendo che “…la ripresa di un’attività
lavorativa non comporterebbe dei rischi aggiuntivi per lo stato di salute del
signor RI 1 e sarebbe consigliabile da un punto di vista medico-psichiatrico”
(atti __________; doc. AI 10/7). Pertanto, come detto, la valutazione della
dr.ssa __________ è coerente e in linea con le succitate perizie specialistiche.
2.7.1.2. Pendente
causa l’assicurato ha prodotto una dettagliata valutazione della psichiatra
curante. Nel rapporto 22 gennaio 2013 la dr.ssa __________ ha posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
- disturbo depressivo ricorrente di varia
gravità, in trattamento dal 2009, attualmente di media gravità (ICD10: F 33.1)
- preesistenti tratti di personalità
accentuati con rischio di sviluppo di una modificazione duratura della
personalità (ICD10: F 62.8)
- sindrome somatoforme da dolore persistente (IMO:
F45.4)
- fobia specifica ( ICD 10: F 40.2)" (doc. C,
pag. 7)
Essa
ha valutato una piena inabilità lavorativa dall’inizio del trattamento (luglio
2009) sino a ottobre 2010, in seguito un’abilità lavorativa al 50% con
interruzioni di inabilità al 100% a seguito degli interventi ambulatoriali e
stazionari e dei ricoveri per le terapie contro il dolore. Inabile al 100%
dall’inizio della degenza a __________ (26 marzo – 4 aprile 2012) fino ad
agosto 2012 e poi nuovamente abile al 50% in attività adeguate. La curante ha
poi soggiunto:
"
(…)
Fatti
I limiti fisici e di formazione della capacità
lavorativa del p. sono menzionati nella perizia SAM. Dal punto di vista
psichiatrico si deve partire dal presupposto che nel caso di una reintegrazione
il p. deve venir accompagnato. Si deve tener conto del suo stato psichico, in
quanto il p. è ancora fragile e non dovrebbe venir sottoposto a stress. È
prevedibile che abbia bisogno di frequenti pause e che lavori più lentamente di
prima. Potrebbe aver bisogno di più tempo del normale per una prestazione al
50%. All'inizio si deve prevedere che si stanchi più facilmente. Il p. vorrebbe
comunque riprendere a lavorare. (…)" (doc. C, pag. 6)
Da
ultimo, la dr.ssa __________, con riferimento alle “Linee guida per la qualità
delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” edite
dalla Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia (SSPP), ha sostenuto che
nella perizia della dr.ssa __________ non è stata indicata la durata dell’esame
(no. 1.3.3. delle direttive), non risulta un’intervista approfondita che
affronti direttamente con il periziando le discordanza manifeste tra quanto
dichiarato oggi e i dati che figurano nell’incarto (no. 3.2). Da ultimo, rileva
che in caso di perizie pluridisciplinare è consigliata una discussione delle
conclusioni fra i diversi specialisti (no. 6.3; doc. C).
Invitata
dal SMR a prendere posizione in merito al succitato referto della psichiatra
curante, con scritto 24 febbraio 2013 la dr.ssa __________ - condiviso dal SAM
con lettera accompagnatoria del 27 febbraio 2013 (XVI) - confermando la propria
valutazione, ha compiutamente spiegato i motivi per cui non ha riscontrato un modifica
della personalità né un quadro somatoforme (XVI/3).
Successivamente,
in data 10 aprile 2013 la psichiatra curante, ribadendo la propria valutazione,
ha esposto in 5 punti le contestazioni riguardo alla perizia della dr.ssa __________,
a cui la diretta interessata ha dettagliatamente risposto con scritto 5 maggio
2013 (doc. XXVI/2), inviato all’Ufficio AI per il tramite del SAM. In buona
parte si tratta di una diversa valutazione. Determinante è che alle censure sollevate
dalla psichiatra curante di non aver allestito la perizia secondo le norme
della SSPP, di non aver preso posizione in merito alla descrizione della
personalità (da non confondere con disturbi della personalità), sullo status secondo
AMDP (AMDP-8: manuale per la metodologia e la documentazione della
diagnosi in psichiatria; n.d.r.), sui concetti di malattia e sull’anamnesi del
decorso dell’assicurato, nella presa di posizione 5 maggio 2013 la perita abbia
convincentemente evidenziato:
"
(…)
Ricordo a tal proposito che la struttura delle perizia
in oggetto è condivisa con i colleghi del SAM e tesa all'inserimento di quanto
indicato non solo dalle suddette linee guida ma di qualsiasi ulteriore necessità
specifica caso per caso che possa prevedere ampliamenti necessari a contemplare
in maniera soddisfacente il caso specifico.
Rivedendo la mia perizia e le linee guida francamente
non mi pare di essermi discostata.
Possono a volte le registrazioni apparire difformi per
una diversa modalità di procedere alla registrazione dei dati per favorire una
descrizione armonica e narrativa dei fatti che a volte mal si concilia con una
registrazione formalizzata troppo rigidamente.
Ciò detto però mi pare che tutti i dati necessari per
la valutazione del caso siano stati acquisiti e registrati nonché
opportunamente valutati.
Altresì valutati e considerati sono stati i precedenti
peritali, le posizioni della curante, l'evoluzione clinica dell'A, l'attuale
trattamento, la terapia e la compliance del soggetto.
Eventuali voci non esplicitate (esempio effetti
collaterali dei farmaci) non sono da considerasi inevase ma non presenti
altrimenti le avrei registrate.
Parimenti nella stesura dello status (referto)
regolarmente registrati tutti gli aspetti della psicopatologia evidenziabili in
un colloquio-visita psichiatrica. (…)"
(doc. XXVI/2, pag. 4)
La
dr.ssa __________ hai poi dettagliatamente spiegato le modalità di descrizione
dello status psichico dell’assicurato in applicazione delle norme dell’AMDP
(cfr. pag. 5 della presa di posizione 5 maggio 2013; sottolineatura del
redattore XXVI/2), ritenendo che “i test a mio avviso non si sono resi
necessari vista la possibilità di acquisire direttamente tutti i dati
utili-necessari e l’assenza di note personologiche che inducessero
approfondimenti inerenti una studio sulla personalità del soggetto”.
La dr.ssa __________ ha altresì spiegato che “in merito
all’assenza di valutazione della personalità confermo che essa va a mio avviso
eseguita in presenza di note cliniche in tal senso e dubbi diagnostici che ben
4 psichiatri hanno esplicitamente negato nelle loro relazioni (__________, __________,
__________ e __________ non rintracciano elementi compatibili con tratti e/o
disturbi di personalità)”
Infine,
riguardo alla sindrome somatoforme da dolore persistente diagnosticata dalla
psichiatra curante nel citato referto 22 gennaio 2013, va detto quanto segue.
In
primo luogo occorre che ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto
tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva
di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate
condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque
allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29
luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Al
riguardo rettamente nelle annotazioni 12 novembre 2012 il SMR ha rilevato:
"
(…)
In presenza d'una importante discrepanza tra i reperti
oggettivi e i dolori segnalati per stabilire l'esigibilità lavorativa vanno
analizzati i criteri di Förster, in prima linea va accertato se si è in
presenza d'una comorbidità psichiatrica di entità, intensità, manifestazione e
durata sostanziale, fatto che è stato escluso in occasione della valutazione
psichiatrica in ambito SAM, valutazione psichiatrica fatta in conoscenza di
tutti gli antecedenti clinici.
Nel presente caso non si è pure alla presenza di
un'affezione somatica (oggettiva) cronica rilevante con decorso negativo, dalla
descrizione della giornata fornita dal SAM non risulta pure un ritiro sociale
in tutti gli ambiti. Oggettivamente con le terapie e riabilitazioni eseguite è
stato ricuperato una capacità lavorativa sostanziale in attività adatta."
(doc. IV/bis)
Visto
quanto sopra, questo TCA non ha motivo non aderire alla perizia in discussione.
Va infine rilevato che le successive due prese di posizione della
dr.ssa __________ non costituiscono un’altra perizia, ma delle precisazioni
alle obiezioni sollevate dalla curante a cui è stata data esauriente
spiegazione. Non si tratta quindi, come sostenuto dall’assicurato, di sanare
carenze o di provvedere ad aggiustamenti di valutazioni specialistiche.
In
queste circostanze la richiesta di esecuzione di una perizia giudiziaria non appare
giustificata (sul tema
dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag.
211 con rinvii).
2.7.2. In
merito agli aspetti reumatologici, neurologici e chirurgici
questo Tribunale condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici del
SAM. Né del resto l’assicurato ha sollevato obbiezioni e tantomeno prodotto
atti medici che mettano in dubbio le valutazioni stesse.
In
particolare, dal profilo reumatologico, nel referto 27 aprile 2012 il
dr. __________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente
attività di muratore. In attività leggere ed adeguate, dopo tre mesi
dall’infortunio (dal 23 settembre 2010), ad eccezione del periodo di
convalescenza seguito all’intervento di decompressione del canale spinale (25
febbraio 2010), il grado d’incapacità lavorativa è stato valutato nella misura
del 20%, da intendere come diminuzione di rendimento in un’attività a tempo
pieno (cfr. doc. 98/49).
Dal
profilo neurologico, l’assicurato è stato ritenuto dal dr. __________ abile
al 100% (cfr doc. AI 98/45).
Infine,
quanto all’aspetto chirurgico, nel rapporto 20 aprile 2012 il dr. __________
ha valutato la problematica relativa ad una recidiva di ernia inguinale destra,
oggetto di un intervento chirurgico eseguito il 27 maggio 2011. Il succitato
specialista, esclusa una nuova recidiva, ha valutato una piena abilità al lavoro
in qualsiasi attività tranne per alcuni mesi dopo la citata operazione (cfr.
doc. AI 98/58).
2.7.3. Quanto
all’appunto fatto dalla dr.ssa __________ nel citato rapporto 22 gennaio 2013,
che “in caso di perizie pluridisciplinari è inoltre consigliata una discussione
delle conclusioni fra i diversi specialisti” va detto quanto segue.
Secondo
la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di
un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente
sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale
che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati
(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;
SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si
possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente
medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I
338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).
In
una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato
affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il
TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di
assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di
incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da
una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
Nel
caso in esame non risulta che vi sia stata una discussione fra i periti
coinvolti. Tuttavia, dal momento che, come visto, gli impedimenti alla capacità
lavorativa sono in ultima analsi di origine reumatologica, eccezion fatta per
il breve periodo dovuto alla recidiva di ernia inguinale, la valutazione
globale eseguita dal SAM (80% di abilità lavorativa in attività adeguate) può
essere confermata, senza dover procedere ad un rinvio degli atti
all’amministrazione per la dovuta discussione plenaria (in merito al rinvio: cfr.
STCA 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e inc. 32.2012.238 del 20 giugno 2013).
In
conclusione, sulla base della perizia SAM, l’assicurato è da ritenere inabile
al 100% in attività adeguate dal 23 giugno 2008 al 22 settembre 2008 (conseguenze
dell’infortunio), inabile al 20% dal 23 settembre 2008 al 31 gennaio 2010; inabile
al 100% dal 1° febbraio 2010 al 31 maggio 2010 (a seguito dell’intervento di
decompressione), inabile al 20%
1°
giugno 2010 al 30 aprile 2011, inabile al 100% dal 1° maggio 2011 al 31 agosto
2011 (convalescenza dopo operazione ad ernia inguinale) e nuovamente al 20% dal
1° settembre 2011.
2.8. Per
quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario,
nelle motivazioni alle decisioni contestate sono indicati i parametri utilizzati
dall’amministrazione per definire i redditi di riferimento.
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie concreta
l’Ufficio AI, sulla base dei dati forniti
dall’ultimo datore di lavoro, ha determinato un salario annuo di fr. 69'898.--
(stato 2009), aggiornato al 2010 in fr. 70'607,70. Tali dati sono rimasti
incontestati.
Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010
consid. 5.5).
Per
il periodo 23.06.2009 – 31.01.2010 l’Ufficio AI, conformemente alla
citata giurisprudenza, ha nel caso concreto utilizzato i dati
salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2009) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa a personale maschile in una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando per
il 2009 un salario statistico di fr. 61'244,25. L’amministrazione ha poi tenuto
conto di una residua capacità lavorativa del 80%, apportando una riduzione di reddito
per circostanze personali del 15% (10% per attività leggere e 5% per altri
fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 41'636.--.
Dal
raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 40% (69'898,40 –
41'636.-- x 100 : 69'898.--).
Per
il periodo 1.06.2010 - 30.04.2011 e dal 1.09.2011 in avanti, l’amministrazione
ha utilizzato le succitate tabelle, aggiornate al 2010, ha applicato una riduzione di rendimento del 20% e la summenzionata riduzione di reddito del
15%, quantificando il reddito da invalido in fr. 41'992,70. Dal raffronto dei
redditi il grado d’invalidità risulta essere del 41% (70'607,70 – 41'992,70 x
100 : 70'607,70).
Tenuto
conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa, rettamente l’Ufficio AI ha
riconosciuto le seguenti rendite: un quarto di rendita dal 1° settembre 2009
(domanda tardiva: sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art.
29 cpv. 1 LAI); rendita intera dal 1° maggio 2010 (tre mesi dopo l’aggravamento
della capacità di guadagno ex art. 88a cpv. 2 OAI); un quarto dal 1° settembre
2010 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OA); una rendita intera
dal 1° agosto 2011 (tre mesi successivi al nuovo peggioramento) ed, infine, un
quarto di rendita dal 1° dicembre 2012 (tre mesi dopo l’ulteriore
miglioramento).
Ne
consegue che le decisioni contestate sono confermate, mentre il ricorso va
respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, all’assicurato sono accollati
fr.
500.-- di spese e tasse di giustizia.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster