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Decisione

32.2012.245

Rendita temporanea. Conferma della perizia pluridisciplinare, in particolare della valutazione psichiatrica. Conferma del miglioramento della situazione valetudinaria

4 luglio 2013Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti fisici e di formazione della capacità

lavorativa del p. sono menzionati nella perizia SAM. Dal punto di vista

psichiatrico si deve partire dal presupposto che nel caso di una reintegrazione

il p. deve venir accompagnato. Si deve tener conto del suo stato psichico, in

quanto il p. è ancora fragile e non dovrebbe venir sottoposto a stress. È

prevedibile che abbia bisogno di frequenti pause e che lavori più lentamente di

prima. Potrebbe aver bisogno di più tempo del normale per una prestazione al

50%. All'inizio si deve prevedere che si stanchi più facilmente. Il p. vorrebbe

comunque riprendere a lavorare. (…)" (doc. C, pag. 6)

Da

ultimo, la dr.ssa __________, con riferimento alle “Linee guida per la qualità

delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” edite

dalla Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia (SSPP), ha sostenuto che

nella perizia della dr.ssa __________ non è stata indicata la durata dell’esame

(no. 1.3.3. delle direttive), non risulta un’intervista approfondita che

affronti direttamente con il periziando le discordanza manifeste tra quanto

dichiarato oggi e i dati che figurano nell’incarto (no. 3.2). Da ultimo, rileva

che in caso di perizie pluridisciplinare è consigliata una discussione delle

conclusioni fra i diversi specialisti (no. 6.3; doc. C).

Invitata

dal SMR a prendere posizione in merito al succitato referto della psichiatra

curante, con scritto 24 febbraio 2013 la dr.ssa __________ - condiviso dal SAM

con lettera accompagnatoria del 27 febbraio 2013 (XVI) - confermando la propria

valutazione, ha compiutamente spiegato i motivi per cui non ha riscontrato un modifica

della personalità né un quadro somatoforme (XVI/3).

Successivamente,

in data 10 aprile 2013 la psichiatra curante, ribadendo la propria valutazione,

ha esposto in 5 punti le contestazioni riguardo alla perizia della dr.ssa __________,

a cui la diretta interessata ha dettagliatamente risposto con scritto 5 maggio

2013 (doc. XXVI/2), inviato all’Ufficio AI per il tramite del SAM. In buona

parte si tratta di una diversa valutazione. Determinante è che alle censure sollevate

dalla psichiatra curante di non aver allestito la perizia secondo le norme

della SSPP, di non aver preso posizione in merito alla descrizione della

personalità (da non confondere con disturbi della personalità), sullo status secondo

AMDP (AMDP-8: manuale per la metodologia e la documentazione della

diagnosi in psichiatria; n.d.r.), sui concetti di malattia e sull’anamnesi del

decorso dell’assicurato, nella presa di posizione 5 maggio 2013 la perita abbia

convincentemente evidenziato:

"

(…)

Ricordo a tal proposito che la struttura delle perizia

in oggetto è condivisa con i colleghi del SAM e tesa all'inserimento di quanto

indicato non solo dalle suddette linee guida ma di qualsiasi ulteriore necessità

specifica caso per caso che possa prevedere ampliamenti necessari a contemplare

in maniera soddisfacente il caso specifico.

Rivedendo la mia perizia e le linee guida francamente

non mi pare di essermi discostata.

Possono a volte le registrazioni apparire difformi per

una diversa modalità di procedere alla registrazione dei dati per favorire una

descrizione armonica e narrativa dei fatti che a volte mal si concilia con una

registrazione formalizzata troppo rigidamente.

Ciò detto però mi pare che tutti i dati necessari per

la valutazione del caso siano stati acquisiti e registrati nonché

opportunamente valutati.

Altresì valutati e considerati sono stati i precedenti

peritali, le posizioni della curante, l'evoluzione clinica dell'A, l'attuale

trattamento, la terapia e la compliance del soggetto.

Eventuali voci non esplicitate (esempio effetti

collaterali dei farmaci) non sono da considerasi inevase ma non presenti

altrimenti le avrei registrate.

Parimenti nella stesura dello status (referto)

regolarmente registrati tutti gli aspetti della psicopatologia evidenziabili in

un colloquio-visita psichiatrica. (…)"

(doc. XXVI/2, pag. 4)

La

dr.ssa __________ hai poi dettagliatamente spiegato le modalità di descrizione

dello status psichico dell’assicurato in applicazione delle norme dell’AMDP

(cfr. pag. 5 della presa di posizione 5 maggio 2013; sottolineatura del

redattore XXVI/2), ritenendo che “i test a mio avviso non si sono resi

necessari vista la possibilità di acquisire direttamente tutti i dati

utili-necessari e l’assenza di note personologiche che inducessero

approfondimenti inerenti una studio sulla personalità del soggetto”.

La dr.ssa __________ ha altresì spiegato che “in merito

all’assenza di valutazione della personalità confermo che essa va a mio avviso

eseguita in presenza di note cliniche in tal senso e dubbi diagnostici che ben

4 psichiatri hanno esplicitamente negato nelle loro relazioni (__________, __________,

__________ e __________ non rintracciano elementi compatibili con tratti e/o

disturbi di personalità)”

Infine,

riguardo alla sindrome somatoforme da dolore persistente diagnosticata dalla

psichiatra curante nel citato referto 22 gennaio 2013, va detto quanto segue.

In

primo luogo occorre che ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva

di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate

condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque

allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29

luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha

precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di

una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,

San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Al

riguardo rettamente nelle annotazioni 12 novembre 2012 il SMR ha rilevato:

"

(…)

In presenza d'una importante discrepanza tra i reperti

oggettivi e i dolori segnalati per stabilire l'esigibilità lavorativa vanno

analizzati i criteri di Förster, in prima linea va accertato se si è in

presenza d'una comorbidità psichiatrica di entità, intensità, manifestazione e

durata sostanziale, fatto che è stato escluso in occasione della valutazione

psichiatrica in ambito SAM, valutazione psichiatrica fatta in conoscenza di

tutti gli antecedenti clinici.

Nel presente caso non si è pure alla presenza di

un'affezione somatica (oggettiva) cronica rilevante con decorso negativo, dalla

descrizione della giornata fornita dal SAM non risulta pure un ritiro sociale

in tutti gli ambiti. Oggettivamente con le terapie e riabilitazioni eseguite è

stato ricuperato una capacità lavorativa sostanziale in attività adatta."

(doc. IV/bis)

Visto

quanto sopra, questo TCA non ha motivo non aderire alla perizia in discussione.

Va infine rilevato che le successive due prese di posizione della

dr.ssa __________ non costituiscono un’altra perizia, ma delle precisazioni

alle obiezioni sollevate dalla curante a cui è stata data esauriente

spiegazione. Non si tratta quindi, come sostenuto dall’assicurato, di sanare

carenze o di provvedere ad aggiustamenti di valutazioni specialistiche.

In

queste circostanze la richiesta di esecuzione di una perizia giudiziaria non appare

giustificata (sul tema

dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag.

211 con rinvii).

2.7.2. In

merito agli aspetti reumatologici, neurologici e chirurgici

questo Tribunale condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici del

SAM. Né del resto l’assicurato ha sollevato obbiezioni e tantomeno prodotto

atti medici che mettano in dubbio le valutazioni stesse.

In

particolare, dal profilo reumatologico, nel referto 27 aprile 2012 il

dr. __________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente

attività di muratore. In attività leggere ed adeguate, dopo tre mesi

dall’infortunio (dal 23 settembre 2010), ad eccezione del periodo di

convalescenza seguito all’intervento di decompressione del canale spinale (25

febbraio 2010), il grado d’incapacità lavorativa è stato valutato nella misura

del 20%, da intendere come diminuzione di rendimento in un’attività a tempo

pieno (cfr. doc. 98/49).

Dal

profilo neurologico, l’assicurato è stato ritenuto dal dr. __________ abile

al 100% (cfr doc. AI 98/45).

Infine,

quanto all’aspetto chirurgico, nel rapporto 20 aprile 2012 il dr. __________

ha valutato la problematica relativa ad una recidiva di ernia inguinale destra,

oggetto di un intervento chirurgico eseguito il 27 maggio 2011. Il succitato

specialista, esclusa una nuova recidiva, ha valutato una piena abilità al lavoro

in qualsiasi attività tranne per alcuni mesi dopo la citata operazione (cfr.

doc. AI 98/58).

2.7.3. Quanto

all’appunto fatto dalla dr.ssa __________ nel citato rapporto 22 gennaio 2013,

che “in caso di perizie pluridisciplinari è inoltre consigliata una discussione

delle conclusioni fra i diversi specialisti” va detto quanto segue.

Secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati

(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;

SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si

possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I

338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).

In

una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato

affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il

TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

Nel

caso in esame non risulta che vi sia stata una discussione fra i periti

coinvolti. Tuttavia, dal momento che, come visto, gli impedimenti alla capacità

lavorativa sono in ultima analsi di origine reumatologica, eccezion fatta per

il breve periodo dovuto alla recidiva di ernia inguinale, la valutazione

globale eseguita dal SAM (80% di abilità lavorativa in attività adeguate) può

essere confermata, senza dover procedere ad un rinvio degli atti

all’amministrazione per la dovuta discussione plenaria (in merito al rinvio: cfr.

STCA 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e inc. 32.2012.238 del 20 giugno 2013).

In

conclusione, sulla base della perizia SAM, l’assicurato è da ritenere inabile

al 100% in attività adeguate dal 23 giugno 2008 al 22 settembre 2008 (conseguenze

dell’infortunio), inabile al 20% dal 23 settembre 2008 al 31 gennaio 2010; inabile

al 100% dal 1° febbraio 2010 al 31 maggio 2010 (a seguito dell’intervento di

decompressione), inabile al 20%

giugno 2010 al 30 aprile 2011, inabile al 100% dal 1° maggio 2011 al 31 agosto

2011 (convalescenza dopo operazione ad ernia inguinale) e nuovamente al 20% dal

1° settembre 2011.

2.8. Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario,

nelle motivazioni alle decisioni contestate sono indicati i parametri utilizzati

dall’amministrazione per definire i redditi di riferimento.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie concreta

l’Ufficio AI, sulla base dei dati forniti

dall’ultimo datore di lavoro, ha determinato un salario annuo di fr. 69'898.--

(stato 2009), aggiornato al 2010 in fr. 70'607,70. Tali dati sono rimasti

incontestati.

Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Per

il periodo 23.06.2009 – 31.01.2010 l’Ufficio AI, conformemente alla

citata giurisprudenza, ha nel caso concreto utilizzato i dati

salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2009) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa a personale maschile in una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando per

il 2009 un salario statistico di fr. 61'244,25. L’amministrazione ha poi tenuto

conto di una residua capacità lavorativa del 80%, apportando una riduzione di reddito

per circostanze personali del 15% (10% per attività leggere e 5% per altri

fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 41'636.--.

Dal

raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 40% (69'898,40 –

41'636.-- x 100 : 69'898.--).

Per

il periodo 1.06.2010 - 30.04.2011 e dal 1.09.2011 in avanti, l’amministrazione

ha utilizzato le succitate tabelle, aggiornate al 2010, ha applicato una riduzione di rendimento del 20% e la summenzionata riduzione di reddito del

15%, quantificando il reddito da invalido in fr. 41'992,70. Dal raffronto dei

redditi il grado d’invalidità risulta essere del 41% (70'607,70 – 41'992,70 x

100 : 70'607,70).

Tenuto

conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa, rettamente l’Ufficio AI ha

riconosciuto le seguenti rendite: un quarto di rendita dal 1° settembre 2009

(domanda tardiva: sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art.

29 cpv. 1 LAI); rendita intera dal 1° maggio 2010 (tre mesi dopo l’aggravamento

della capacità di guadagno ex art. 88a cpv. 2 OAI); un quarto dal 1° settembre

2010 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OA); una rendita intera

dal 1° agosto 2011 (tre mesi successivi al nuovo peggioramento) ed, infine, un

quarto di rendita dal 1° dicembre 2012 (tre mesi dopo l’ulteriore

miglioramento).

Ne

consegue che le decisioni contestate sono confermate, mentre il ricorso va

respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, all’assicurato sono accollati

fr.

500.-- di spese e tasse di giustizia.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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