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Decisione

32.2012.246

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 giugno 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Va

infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola

la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che

ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo

reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente

all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500

franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo

limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della

rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività

lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del

concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili

condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di

una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1

OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori

domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica

utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività

svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht,

1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le

singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori

che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, allo scopo di garantire un'uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il

calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento

della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della

capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4

settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta

Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, é di regola

prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento

dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA

I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a

domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti

causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si

tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio

delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF

9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le

risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico,

queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno

2008.

consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in

Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il

fatto che é sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere

e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano

(cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.7

Nella

fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro dell’ultima domanda di revisione l’assicurata

è stata visitata dal SAM. Dal referto 24 ottobre 2011 risulta che essa è stata

esaminata dal punto di vista pneumologico, reumatologico e psichiatrico. I

periti hanno riscontrato diverse affezioni invalidanti tra le quali asma

bronchiale verosimilmente prevalentemente di tipo intrinseco, poliallergia,

malattia di Widal, poliartropatia psorisiaca (DD di sindrome di Sapho),

malattia di reflusso gastroesofageo (DD:cofattore per asma intrinseca),

sospetta sindrome di Cushing secondaria al trattamento cronico con corticosteroidi,

herpes, zoster palpabile recidivante, artropatia psorisiaca evolutiva dagli

anni 90, gonartrosi femoretibiale mediale d.d.p, lieve alterazioni statische

degenerative a carico della colonna vertebrale (cfr. perizia pp 21 e 22).

Esclusa

un’inabilità lavorativa psichiatrica, i periti del SAM hannon concluso:

"

(…)

Dal punto di vista pneumologico la capacità lavorativa

nell'attività come casalinga non è superiore al 25% a partire dal 2007 a causa della progressione della malattia infiammatoria bronchiale con incapacità lavorativa

totale per attività da pesanti a moderate e abilità lavorativa al 50% per

attività leggere con dispnea sotto sforzo a portare pesi e rapida

affaticabilità.

La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica

con la dispnea da sforzo marcata facendo le scale, in salita o portando pesi.

Nella sua attività come casalinga non è in grado di fare lavori pesanti, nè di

salire o scendere le scale, nè di portare o spostare pesi. Dal punto di vista

terapeutico, ci sono scarsissime possibilità d'influenzare la patologia e la

sua evoluzione: essere comunque non influenzerebbero la prognosi valetudinaria.

L'A. è quindi inabile al lavoro al 100% per tutte

quelle attività che non richiedono sforzi fisici più che leggeri e soprattutto

inabile per tutte quelle attività che si svolgono a contatto con agenti

irritanti respiratori, condizioni ambientali avverse, temperature elevate,

luoghi polverosi o simili.

Per l'attività come casalinga vi è dunque un'abilità

lavorativa del 25%. (…)"

(doc. AI 110/27)

Rispetto

al 2007 i periti hanno quindi riscontrato un peggioramento delle condizioni di

salute dell’assicurata, in particolare dovuto alla progressione della malattia infiammatoria

bronchiale.

2.8

L'Ufficio

AI ha poi incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le

persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito

il 16 marzo 2012. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata,

dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente

sociale ha stabilito un’invalidità complessiva del 50% (doc. AI 118). Va qui

ricordato che anche nella precedente inchiesta economica, svolta il 14 novembre

2001, l’assicurata è stata considerata invalida nella misura del 50% (doc. AI

52).

In

data 15 maggio 2012 l’allora patrocinatore dell’assicurata ha contestato la

succitata inchiesta economica (doc. AI 127); l’assistente sociale ha quindi preso

posizione confermando il proprio operato (doc. AI 130).

Con

la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione essendo

il grado d’invalidità rimasto invariato.

Con

il presente ricorso l’assicurata chiede una rivalutazione degli impedimenti

nell’espletare le mansioni casalinghe in quanto non può più contare sull’aiuto

dell’anziana madre 75enne, nonché di sua figlia (nata il 1993) partente a settembre

2012.

per l’Università di __________ e di suo figlio (nato il 1990) il quale a

giugno 2013 dovrebbe lasciare l’economia domestica.

Orbene,

dopo un attento esame degli atti questo TCA non può che prestare adesione alla

valutazione dell’assistente sociale, ritenuto in particolare

come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni

singola mansione casalinga. Nell’inchiesta economica è stata inoltre correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3086 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

Conforme

alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della

ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e, quindi, della

collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei

familiari. A quest’ultimo proposito, é utile segnalare che il TF ha stabilito

che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può

essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non

più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro

pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una

perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza

che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o

invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in

assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

4.

). In concreto, l’assistente sociale ha debitamente

tenuto conto del ragionevolmente ed esigibile aiuto nell’economia domestica del

marito e dei figli oramai maggiorenni (nella precedente inchiesta economica del

2002.

gli stessi erano minorenni). Per questo motivo, nonostante un aggravio

dello stato di salute (le limitazioni sono di natura fisica) rispetto alla

precedente valutazione, le percentuali degli impedimenti per l’espletamento di

alcune attività domestiche (punto 5.2 “Alimentazione”; 5.3 “Pulizia

dell’appartamento”; 5.4 “Spesa e acquisti diversi”, 5.5 “Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti”) sono state leggermente ridotte. Non risulta invece

che l’assistente sociale abbia indicato l’aiuto della madre dell’assicurata.

Certo,

le conclusioni dell’inchiesta economica sono differenti da quelle

del SAM. Va rilevato che l’assistente sociale, persona qualificata per

l’espletamento di simili valutazioni, ha tenuto conto delle limitazioni fisiche

esposte in sede peritale. D’altronde, trattandosi di problematiche

psichiatriche le risultanze dell’inchiesta economica a domicilio hanno la

priorità sulla valutazione medico-teorica (cfr. consid. 2.6 e STCA 32.2011.69

del 22 settembre 2011 consid. 2.7).

Per

quanto riguarda il fatto che nel settembre 2012 la figlia abbia iniziato gli

studi universitari (cfr. la relativa attestazione in doc. AI 127-10),

rettamente nella risposta di causa l’amministrazione ha evidenziato:

"

(…)

Ritenuto che la decisione impugnata è stata emessa il

14.

agosto 2012 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali) -, occorre sottolineare che le mutate condizioni familiari

di cui sopra potranno se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento

amministrativo (segnatamente una domanda di revisione). A tal proposito,

l'assistente sociale __________ – nella sua annotazione 9.10.2012 qui allegata

– ha precisato quanto segue: "ho letto il ricorso del 14 settembre e,

con il massimo rispetto per le osservazioni espresse dall'assicurata, confermo

di non trovare nuovi elementi atti a modificare la mia valutazione del 16 marzo

2012.

Un'eventuale rivalutazione della situazione

potrà se del caso essere effettuata – in sede di revisione – in seguito alle

mutate condizioni familiari, ovverosia la partenza della figlia per

l'Università di __________ avvenuta lo scorso mese di settembre". (…)" (doc. VIII, p. 4)

Pertanto,

visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione

espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza

un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa

appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Presentando

dunque l’assicurata un grado d’invalidità del 50%, la decisione impugnata deve

essere confermata ed il ricorso respinto.

Gli

atti vanno comunque trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda all’evasione della

domanda di revisione 30 ottobre 2012 (cfr. consid. 1.6).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’evasione della domanda di revisione ai

sensi dei considerandi.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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