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Decisione

32.2012.247

Domanda di una rendita AI e di provvedimenti professionali respinta poiché il ricorrente non adempie le condizioni previste dalla legge per benenficiare delle prestazioni richieste

5 giugno 2013Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Nel

caso di specie, in seguito alla transazione intervenuta tra le parti, l’UAI ha

affidato al __________ di __________ (di seguito: __________) il compito di

allestire una perizia medica pluridisciplinare.

Dal

referto di 21 pagine, datato 29 marzo 2012, emerge che i periti, dopo aver

descritto gli atti dell’incarto, i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati

personali e socio professionali, i dati oggettivi e gli esami, hanno posto la

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di cervicalgie

postraumatiche dopo distorsione cervicale il 13.8.1998 e disturbo di

personalità emotivamente instabile F 60.3 (doc. AI 74-1 e seguenti).

Gli

specialisti hanno attestato un’incapacità lavorativa totale nelle attività

precedentemente esercitate dal 17 dicembre 2009 (doc. AI 74-15, 74-16, 74-19 e

75-3) ed una capacità lavorativa totale dal 3 ottobre 2010 in attività leggere, con le limitazioni ivi indicate (non attività pesante, non portare

regolarmente pesi superiori ai 15 kg, possibilità di alternare la posizione

della cervicale relativamente frequentemente, lavoro regolare con orari

regolari senza conflittualità; possibilmente non lavoro d’équipe).

La

valutazione è in sostanza stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________,

il 3 aprile 2012 (doc. AI 75).

Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto un attestato del 2 maggio 2011 del dr. med.

__________, specialista FMH neurochirurgia di __________ (doc. AI 90-15).

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto un ulteriore certificato dei dr. med. __________,

FMH neurochirurgia e __________ Leiter Wirbelsäulenchirurgie, del 6

novembre 2012, i quali, dopo aver descritto l’anamnesi e i dati oggettivi,

hanno ribadito che l’interessato è completamente inabile al lavoro nelle

precedenti attività, mentre in attività leggere “wie schon vor einem Jahr

erwähnt wurde Pflegehilfe, Magazin-Portier etc sind bis max. 50% denkbar”

(doc. E).

Chiamato

a prendere posizione in merito, il medico SMR, dr. med. __________, ha

affermato:

"

Ricorso:

rapporto dr. __________

del 2.5.2011

rapporto dr. __________

del 5.11.2012:

-

la situazione rispetto al 2.5.2011 non è

migliorata

-

egli conferma la sua valutazione espressa nel

2011 d’una CL del 50% in attività adatta

-

non sono previste ulteriori misure

Valutazione:

l’attuale rapporto del

dr. __________ riprende in pratica il contenuto della presa di posizione del

2011, rapporto noto al __________. Dall’attuale rapporto non traspare una

modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici. Ritengo

quindi che l’attuale rapporto non sia da sottoporre al __________.” (doc.

X/Bis)

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes

Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima

Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo

per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del __________ del 29 marzo

2012 (doc. AI 74-1 e seguenti), che ha, in particolare, concluso per una

capacità lavorativa del 100% in attività leggere confacenti allo stato di

salute del ricorrente con le limitazioni ivi descritte.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,

aver descritto i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati personali e socio

professionali, i dati oggettivi e gli esami, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di cervicalgie postraumatiche dopo

distorsione cervicale il 13.8.1998 e disturbo di personalità emotivamente

instabile F 60.3 (doc. AI 74).

Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

6. Il

ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo ad un certificato medico

del 2 maggio 2011 del dr. med. __________, FMH neurologia (doc. B) e ad un

attestato del 6 novembre 2012 del medesimo medico unitamente al dr. med. __________

(doc. E).

La

Considerandi

documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sovvertire quanto

stabilito dalla perizia del __________.

Il

certificato del 2 maggio 2011 contiene infatti valutazioni in ambito

neurologico già prese in considerazione dagli esperti nel loro referto del 29

marzo 2012 (cfr. pag. 6 della perizia, doc. AI 74-6), mentre quello del 6

novembre 2012 fa stato di una sostanziale stazionarietà della situazione

valetudinaria. Nel certificato del 6 novembre 2012 si

afferma che “im Vergleich zum Mai 2011 hat sich die Situation nicht verbessert”

(doc. E; cfr. anche “Die Schwindelanfälle bei Retroflektion der HWS sind

unverändert” e „(…) der beiden Hände im Sitzen nicht schlimmer aber auch

nicht besser geworden“) e non figurano elementi oggettivi circa un

peggioramento dello stato di salute subentrato dopo la valutazione peritale.

In

queste condizioni il TCA condivide la presa di posizione del 22 novembre 2012

del medico SMR, dr. med. __________, il quale ha affermato che “l’attuale

rapporto del dr. __________ riprende in pratica il contenuto della presa di

posizione del 2011, rapporto noto al __________. Dall’attuale rapporto non

traspare una modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici”

(doc. X/Bis).

A

questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto, la richiesta dell’insorgente, di sentire quale

teste il dr. med. __________ “per le eventuali necessarie delucidazioni in

merito a quanto dal medesimo constatato e riferito” (doc. VIII) va di

conseguenza respinta. Il contenuto delle attestazioni del medico curante è

chiaro e non necessita di ulteriori delucidazioni.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In

queste condizioni il TCA deve concludere che la valutazione del 29 marzo 2012

dei periti del __________ va confermata.

Mentre

nelle precedenti attività svolte, ossia carpentiere e agente di custodia,

l’interessato è completamente inabile al lavoro dal 17 dicembre 2009, in un’attività confacente, che rispetti i limiti funzionali descritti, l’assicurato ha una

capacità lavorativa del 100% dal 3 ottobre 2010 (doc. AI 75-3).

7.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame dagli atti emerge che l’interessato, senza il danno alla salute,

avrebbe potuto percepire, quale agente di custodia, nel 2010, un importo di fr.

86'618 (doc. AI 23-1).

8.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr.

5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9

febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale dell’8% (3% per attività

leggere e 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari).

In

concreto, anche volendo prendere in considerazione una diminuzione globale del

10% (cfr. sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 contro cui è stato inoltrato

ricorso al TF), più favorevole per il ricorrente, l’interessato non avrebbe

comunque diritto ad una rendita.

Infatti,

raffrontando il reddito da valido di fr. 86'618 con quello da invalido di fr.

61'164, ridotto del 10% a fr. 55'048, si ottiene un grado d’invalidità del 36%

che non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile del 40%.

9.

Resta

da esaminare se l’insorgente ha diritto a misure di reintegrazione

professionale.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari

e atti a ripristinare, migliorare o conservare la loro capacità di guadagno o la

loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve

essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18d LAI).

L’art.

17.

cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

10.

In

concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% la

decisione dell’UAI merita conferma.

La

circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

" 4010

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona

assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di

compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere

oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai

provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e

corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed

adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle

della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che

non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato

è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro

adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione

professionale non è necessaria.”

Con

sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a

prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia

per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della

decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente

ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non

richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00

del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”

Nel

caso di specie, i periti hanno auspicato per il ricorrente un aiuto per una

reintegrazione professionale al fine di inserire l’interessato nel circuito

economico normale (cfr. doc. AI 74-17).

Dal

rapporto della consulente in integrazione dell’8 giugno 2012 emerge che l’assicurato

aveva espresso il desiderio di riqualificarsi nel settore sanitario (operatore

socio assistenziale) e che si era proceduto con una valutazione scolastica

(l’interessato ha beneficiato di un corso di formazione ai sensi dell’art. 7d

LAI; cfr. doc. AI 27-1 e 28-1), chiedendo il parere dello psichiatra per una

valutazione dell’idoneità della professione dal lato delle relazioni umane

(doc. AI 81-1). Tuttavia, il docente di cultura del __________ di __________o

aveva evidenziato parecchie lacune e una preparazione piuttosto modesta e

incompleta (doc. AI 81-1 e 32-2) e il medico SMR, dr. med. __________, nel

rapporto del 3 novembre 2010, aveva consigliato un’attività con scarsi contatti

interpersonali, con scarse responsabilità e non percepita dall’assicurato come

frustrante (doc. AI 81-1 e 36-1). Per la consulente in integrazione non appare di

conseguenza opportuno un impiego con persone malate e con problemi sociali

rispettivamente che necessitano aiuto nello svolgere atti quotidiani (doc. AI

81-1 e 37-1).

I

periti del __________ hanno del resto anch’essi rilevato la presenza di un

« trouble de personnalité présenté par l’expertisé

générant une restriction à élaborer les situations conflictuelles

interpersonnelles et une diminution de ses capacités d’adaptation » (cfr. pag. 17 della perizia, doc. AI 74-17).

L’interessato,

nel mese di marzo 2011, ha inoltre preso parte ad un incontro informativo nel

corso del quale ha espresso di voler beneficiare del sostegno del servizio di

collocamento dell’AI (doc. AI 41-1; doc. AI 46-1). Il 7 marzo 2011 l’UAI ha

rilasciato una garanzia per l’accertamento della scelta professionale (doc. AI

47-1) e l’insorgente ha frequentato il “percorso __________”, corso

formativo specifico rivolto alle persone che si avvalgono del __________. Il 20

giugno 2011 l’amministrazione ha chiuso il mandato (doc. AI 61-1).

L’UAI

infine, con la decisione impugnata, ha ribadito che l’interessato ha sempre la

facoltà di annunciarsi per iscritto affinché sia dato seguito all’esame della

valutazione di un eventuale aiuto al collocamento. La stessa consulente ha

rilevato che si può ipotizzare un collocamento in tutte quelle attività

rispettose dei limiti funzionali elencati in sede medica e che l’assicurato è “sicuramente

reintegrabile in una vasta gamma di attività lavorative” (doc. AI 81-2;

cfr. sentenze sopra citate). Per la consulente se l’insorgente dovesse trovare

un’attività lavorativa in un ambito a lui poco conosciuto, si potrebbe

ipotizzare un periodo di introduzione per permettergli di acquisire quelle

nozioni che gli mancano (doc. AI 81-2).

In

queste condizioni rettamente la consulente, e l’UAI nella decisione impugnata,

hanno escluso la possibilità di una riqualifica nell’ambio auspicato

dall’insorgente, ma hanno confermato la facoltà per il ricorrente di chiedere

un aiuto al collocamento (doc. AI 81-3) sulla

base dell’art. 18 LAI (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003

IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La

promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta dunque

all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la

Consulente IP per chiedere il citato aiuto (cfr. sentenza 32.2011.143

del 21 novembre 2011 e sentenza 32.2012.69 del 20 agosto 2012).

In queste condizioni la

decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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