32.2012.247
Domanda di una rendita AI e di provvedimenti professionali respinta poiché il ricorrente non adempie le condizioni previste dalla legge per benenficiare delle prestazioni richieste
5 giugno 2013Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.247
Data decisione, Autorità:
05.06.2013, TCA
Titolo:
Domanda di una rendita AI e di provvedimenti professionali respinta poiché il ricorrente non adempie le condizioni previste dalla legge per benenficiare delle prestazioni richieste
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.247
cs
Lugano
5 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A.
RI 1, nato nel 1969, da ultimo attivo quale agente di custodia, il 21 luglio 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari, con decisione del 31 marzo 2011
l’UAI ha negato il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del
18% (doc. AI 57-10).
C. In
seguito al ricorso presentato da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la
predetta decisione, il 22 giugno 2011 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli
per intervenuta transazione, consistente nell’annullamento della decisione
impugnata e nel rinvio degli atti all’UAI al fine di espletare i necessari
accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una valutazione
peritale neurologica per definire l’eventuale problematica neurologica con
riduzione della capacità lavorativa residua (inc. 32.2011.147).
D. Dopo
aver fatto allestire una perizia medica pluridisciplinare ad opera del “__________”
di __________ (doc. AI 74-1 e seguenti), con decisione del 4 settembre 2012,
preavvisata dal progetto del 15 giugno 2012 (doc. AI 82-1), l’UAI ha confermato
la reiezione della richiesta di prestazioni, calcolando un grado d’invalidità
del 34% (doc. AI 88-1).
E. RI
1, sempre rappresentato dallo studio legale e notarile __________, è insorto al
TCA contro la predetta decisione (doc. I).
Il
ricorrente chiede di essere posto al beneficio di misure di reintegrazione
professionale e di una rendita AI sulla base delle future risultanze mediche
che intende produrre in corso di causa.
L’assicurato
evidenzia che sulla base delle attestazioni del suo medico curante, dr. med. __________,
che lo ritiene completamente inabile nella precedente attività ed inabile al
40-45% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, avrebbe diritto
a ¾ di rendita.
Circa
le misure di reintegrazione professionale il ricorrente sostiene che dalla
perizia del __________ di __________ emerge che i medici avrebbero constatato
una reale esigenza di mettere in atto un aiuto concreto per permettergli di reintrodursi
nel circuito economico normale, in particolare sarebbe utile un lavoro
d’integrazione in un gruppo con altre persone. Trovandosi attualmente senza
alcuna formazione, giacché per le attività di agente di custodia e di
carpentiere effettuate in precedenza è stato giudicato completamente inabile al
lavoro, il ricorrente ritiene manifestamente contrario alle indicazione dei
periti la decisione di diniego di qualsiasi provvedimento professionale atto a
riqualificarlo.
Circa
la capacità lavorativa al 100% in attività leggere costatata dai periti,
l’insorgente evidenzia che il medico curante, dr. med. __________ ha rilevato
un peggioramento del suo stato di salute negli ultimi cinque anni e che il 6
novembre 2012 sarà sottoposto ad un accertamento medico specialistico.
F. Con
risposta del 15 ottobre 2012 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
G. Dopo
aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha
prodotto l’esito della valutazione del 6 novembre 2012 del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, “Leiter Wirbelsäulenchirurgie”
(doc. VIII/E).
H. Tramite osservazioni del 22 novembre 2012, sulla base della
presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, del 22 novembre 2012
(doc. X/Bis), l’UAI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso
(doc. X).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
3. Nel
caso di specie, in seguito alla transazione intervenuta tra le parti, l’UAI ha
affidato al __________ di __________ (di seguito: __________) il compito di
allestire una perizia medica pluridisciplinare.
Dal
referto di 21 pagine, datato 29 marzo 2012, emerge che i periti, dopo aver
descritto gli atti dell’incarto, i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati
personali e socio professionali, i dati oggettivi e gli esami, hanno posto la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di cervicalgie
postraumatiche dopo distorsione cervicale il 13.8.1998 e disturbo di
personalità emotivamente instabile F 60.3 (doc. AI 74-1 e seguenti).
Gli
specialisti hanno attestato un’incapacità lavorativa totale nelle attività
precedentemente esercitate dal 17 dicembre 2009 (doc. AI 74-15, 74-16, 74-19 e
75-3) ed una capacità lavorativa totale dal 3 ottobre 2010 in attività leggere, con le limitazioni ivi indicate (non attività pesante, non portare
regolarmente pesi superiori ai 15 kg, possibilità di alternare la posizione
della cervicale relativamente frequentemente, lavoro regolare con orari
regolari senza conflittualità; possibilmente non lavoro d’équipe).
La
valutazione è in sostanza stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________,
il 3 aprile 2012 (doc. AI 75).
Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto un attestato del 2 maggio 2011 del dr. med.
__________, specialista FMH neurochirurgia di __________ (doc. AI 90-15).
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto un ulteriore certificato dei dr. med. __________,
FMH neurochirurgia e __________ Leiter Wirbelsäulenchirurgie, del 6
novembre 2012, i quali, dopo aver descritto l’anamnesi e i dati oggettivi,
hanno ribadito che l’interessato è completamente inabile al lavoro nelle
precedenti attività, mentre in attività leggere “wie schon vor einem Jahr
erwähnt wurde Pflegehilfe, Magazin-Portier etc sind bis max. 50% denkbar”
(doc. E).
Chiamato
a prendere posizione in merito, il medico SMR, dr. med. __________, ha
affermato:
"
Ricorso:
rapporto dr. __________
del 2.5.2011
rapporto dr. __________
del 5.11.2012:
-
la situazione rispetto al 2.5.2011 non è
migliorata
-
egli conferma la sua valutazione espressa nel
2011 d’una CL del 50% in attività adatta
-
non sono previste ulteriori misure
Valutazione:
l’attuale rapporto del
dr. __________ riprende in pratica il contenuto della presa di posizione del
2011, rapporto noto al __________. Dall’attuale rapporto non traspare una
modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici. Ritengo
quindi che l’attuale rapporto non sia da sottoporre al __________.” (doc.
X/Bis)
4. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137
V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes
Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima
Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute
sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo
per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del __________ del 29 marzo
2012 (doc. AI 74-1 e seguenti), che ha, in particolare, concluso per una
capacità lavorativa del 100% in attività leggere confacenti allo stato di
salute del ricorrente con le limitazioni ivi descritte.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,
aver descritto i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati personali e socio
professionali, i dati oggettivi e gli esami, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di cervicalgie postraumatiche dopo
distorsione cervicale il 13.8.1998 e disturbo di personalità emotivamente
instabile F 60.3 (doc. AI 74).
Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente
sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
6. Il
ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo ad un certificato medico
del 2 maggio 2011 del dr. med. __________, FMH neurologia (doc. B) e ad un
attestato del 6 novembre 2012 del medesimo medico unitamente al dr. med. __________
(doc. E).
La
Considerandi
documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sovvertire quanto
stabilito dalla perizia del __________.
Il
certificato del 2 maggio 2011 contiene infatti valutazioni in ambito
neurologico già prese in considerazione dagli esperti nel loro referto del 29
marzo 2012 (cfr. pag. 6 della perizia, doc. AI 74-6), mentre quello del 6
novembre 2012 fa stato di una sostanziale stazionarietà della situazione
valetudinaria. Nel certificato del 6 novembre 2012 si
afferma che “im Vergleich zum Mai 2011 hat sich die Situation nicht verbessert”
(doc. E; cfr. anche “Die Schwindelanfälle bei Retroflektion der HWS sind
unverändert” e „(…) der beiden Hände im Sitzen nicht schlimmer aber auch
nicht besser geworden“) e non figurano elementi oggettivi circa un
peggioramento dello stato di salute subentrato dopo la valutazione peritale.
In
queste condizioni il TCA condivide la presa di posizione del 22 novembre 2012
del medico SMR, dr. med. __________, il quale ha affermato che “l’attuale
rapporto del dr. __________ riprende in pratica il contenuto della presa di
posizione del 2011, rapporto noto al __________. Dall’attuale rapporto non
traspare una modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici”
(doc. X/Bis).
A
questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla
luce di quanto sopra esposto, la richiesta dell’insorgente, di sentire quale
teste il dr. med. __________ “per le eventuali necessarie delucidazioni in
merito a quanto dal medesimo constatato e riferito” (doc. VIII) va di
conseguenza respinta. Il contenuto delle attestazioni del medico curante è
chiaro e non necessita di ulteriori delucidazioni.
Va
a questo proposito rammentato che conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In
queste condizioni il TCA deve concludere che la valutazione del 29 marzo 2012
dei periti del __________ va confermata.
Mentre
nelle precedenti attività svolte, ossia carpentiere e agente di custodia,
l’interessato è completamente inabile al lavoro dal 17 dicembre 2009, in un’attività confacente, che rispetti i limiti funzionali descritti, l’assicurato ha una
capacità lavorativa del 100% dal 3 ottobre 2010 (doc. AI 75-3).
7.
Va
ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame dagli atti emerge che l’interessato, senza il danno alla salute,
avrebbe potuto percepire, quale agente di custodia, nel 2010, un importo di fr.
86'618 (doc. AI 23-1).
8.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr.
5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9
febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale dell’8% (3% per attività
leggere e 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari).
In
concreto, anche volendo prendere in considerazione una diminuzione globale del
10% (cfr. sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 contro cui è stato inoltrato
ricorso al TF), più favorevole per il ricorrente, l’interessato non avrebbe
comunque diritto ad una rendita.
Infatti,
raffrontando il reddito da valido di fr. 86'618 con quello da invalido di fr.
61'164, ridotto del 10% a fr. 55'048, si ottiene un grado d’invalidità del 36%
che non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile del 40%.
9.
Resta
da esaminare se l’insorgente ha diritto a misure di reintegrazione
professionale.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari
e atti a ripristinare, migliorare o conservare la loro capacità di guadagno o la
loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve
essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono
previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18d LAI).
L’art.
17.
cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al
guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
10.
In
concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% la
decisione dell’UAI merita conferma.
La
circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
" 4010
Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona
assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di
compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere
oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai
provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e
corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed
adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle
della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che
non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se un assicurato
è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro
adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione
professionale non è necessaria.”
Con
sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a
prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia
per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della
decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente
ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non
richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00
del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo
motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
Nel
caso di specie, i periti hanno auspicato per il ricorrente un aiuto per una
reintegrazione professionale al fine di inserire l’interessato nel circuito
economico normale (cfr. doc. AI 74-17).
Dal
rapporto della consulente in integrazione dell’8 giugno 2012 emerge che l’assicurato
aveva espresso il desiderio di riqualificarsi nel settore sanitario (operatore
socio assistenziale) e che si era proceduto con una valutazione scolastica
(l’interessato ha beneficiato di un corso di formazione ai sensi dell’art. 7d
LAI; cfr. doc. AI 27-1 e 28-1), chiedendo il parere dello psichiatra per una
valutazione dell’idoneità della professione dal lato delle relazioni umane
(doc. AI 81-1). Tuttavia, il docente di cultura del __________ di __________o
aveva evidenziato parecchie lacune e una preparazione piuttosto modesta e
incompleta (doc. AI 81-1 e 32-2) e il medico SMR, dr. med. __________, nel
rapporto del 3 novembre 2010, aveva consigliato un’attività con scarsi contatti
interpersonali, con scarse responsabilità e non percepita dall’assicurato come
frustrante (doc. AI 81-1 e 36-1). Per la consulente in integrazione non appare di
conseguenza opportuno un impiego con persone malate e con problemi sociali
rispettivamente che necessitano aiuto nello svolgere atti quotidiani (doc. AI
81-1 e 37-1).
I
periti del __________ hanno del resto anch’essi rilevato la presenza di un
« trouble de personnalité présenté par l’expertisé
générant une restriction à élaborer les situations conflictuelles
interpersonnelles et une diminution de ses capacités d’adaptation » (cfr. pag. 17 della perizia, doc. AI 74-17).
L’interessato,
nel mese di marzo 2011, ha inoltre preso parte ad un incontro informativo nel
corso del quale ha espresso di voler beneficiare del sostegno del servizio di
collocamento dell’AI (doc. AI 41-1; doc. AI 46-1). Il 7 marzo 2011 l’UAI ha
rilasciato una garanzia per l’accertamento della scelta professionale (doc. AI
47-1) e l’insorgente ha frequentato il “percorso __________”, corso
formativo specifico rivolto alle persone che si avvalgono del __________. Il 20
giugno 2011 l’amministrazione ha chiuso il mandato (doc. AI 61-1).
L’UAI
infine, con la decisione impugnata, ha ribadito che l’interessato ha sempre la
facoltà di annunciarsi per iscritto affinché sia dato seguito all’esame della
valutazione di un eventuale aiuto al collocamento. La stessa consulente ha
rilevato che si può ipotizzare un collocamento in tutte quelle attività
rispettose dei limiti funzionali elencati in sede medica e che l’assicurato è “sicuramente
reintegrabile in una vasta gamma di attività lavorative” (doc. AI 81-2;
cfr. sentenze sopra citate). Per la consulente se l’insorgente dovesse trovare
un’attività lavorativa in un ambito a lui poco conosciuto, si potrebbe
ipotizzare un periodo di introduzione per permettergli di acquisire quelle
nozioni che gli mancano (doc. AI 81-2).
In
queste condizioni rettamente la consulente, e l’UAI nella decisione impugnata,
hanno escluso la possibilità di una riqualifica nell’ambio auspicato
dall’insorgente, ma hanno confermato la facoltà per il ricorrente di chiedere
un aiuto al collocamento (doc. AI 81-3) sulla
base dell’art. 18 LAI (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003
IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La
promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).
Spetta dunque
all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la
Consulente IP per chiedere il citato aiuto (cfr. sentenza 32.2011.143
del 21 novembre 2011 e sentenza 32.2012.69 del 20 agosto 2012).
In queste condizioni la
decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
11.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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