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32.2012.253

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7 agosto 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o

migliorare la loro capacità di guadagno.

Conformemente

la giurisprudenza (DTF 119 V 421 consid. 1 ) di regola l'assicurato ha

diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione

prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110

V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui

essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e

cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole

tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110

V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid.

2).

2.3. Fra

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti

i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente

riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito

dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o

funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36

n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3,

115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno

per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per

conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare

una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti

sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che

l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi

costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla

propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno,

a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in

proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario

sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza

l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa

continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non

sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).

In

virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei

mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la

propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati

nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per

esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, 1990 pag. 211

consid. 2a, 1989 pag. 44 consid. 2a, 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

La

lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera

le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve

esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è

esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181

consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare

se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex

art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 158).

2.4. L'obbligo

di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione

che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21

cpv. 3 LAI e dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla giurisprudenza riassunta

in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di

adeguatezza richiede in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare

in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli

scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel

limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzo ausiliario

semplice, il legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In

virtù di tale principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura

in cui è necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la

persona assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei

e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai

migliori provvedimenti nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto

ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i

suoi costi (DTF 124 V 100 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi

citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo ausiliario

entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria,

soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra

il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare

la consegna del mezzo ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la

sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3; cfr. S).

Anche

in ambito abitativo non vengono rimborsati tutti i costi supplementari dovuti

all’invalidità, ma solo alcuni provvedimenti esaustivamente elencati, ciò che è

conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 134 I 105 consid. 3 pag. 108 con

riferimenti).

2.5. Alla

cifra 13 dell'allegato OMAI sono indicati i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione

del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la

formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per

recarsi al lavoro.

La cifra 13.05* prevede:

"

Piattaforme elevatrici

ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici

all’interno dell’abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di

formazione scolastica o professionale se consentono all’assicurato di compiere

il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o

professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Consegna in

prestito."

2.6. Nel

caso in esame, il ricorrente, affetto da poliomielite contratta da bambino, ha

chiesto la fornitura di un montascale con sedile da installare presso la casa coniugale

da parte dell’AI. Come risulta dalla perizia tecnica 31 luglio 2012 della __________,

si tratta di una casa unifamiliare di tre piani così ripartiti: cantina, garage

e locali tecnici e hobby; piano terra con entrata principale, accessibile

tramite una lunga rampa all’esterno, cucina, sala, piccolo WC e una camera con bagno

annesso; primo piano con quattro camere e un bagno con doccia. Attualmente i

coniugi RI 1 occupano solo il pianterreno. L’abitazione si trova su un lieve

pendio in modo che il garage possa essere raggiunto direttamente con l’auto;

per raggiungere l’entrata al piano terra l’assicurato deve salire una rampa

esterna lunga 18 m, con una pendenza di ca. 6-8%. Per risolvere il problema

d’accesso tra i piani, la __________ ha proposto tre varianti. Scartata la più

costosa (ascensore verticale in casa) e quella esclusa dall’assicurato stesso

(montascale per carrozzelle lungo la scala), il citato servizio di consulenza

ha proposto la variante di due sezioni di montascale (garage – piano terra; pianterreno

– primo piano).

L’Ufficio

AI ha sostanzialmente ritenuto che l’assicurato, violando il principio della

riduzione del danno, si è trasferito in una casa non totalmente idonea alla sue

condizioni di salute, motivo per cui la chiesta installazione del montascale

non risulta essere giustificata, ritenuto come la problematica della pendenza

della rampa possa essere risolta con la consegna di un propulsore della

carrozzella.

L’insorgente

contesta l’esistenza di una comoda rampa di accesso dal garage all’entrata principale

al pianterreno; evidenzia che la casa dove abita è di proprietà della moglie,

ricevuta in donazione dai suoceri e rivendica il diritto di poter organizzare

la propria vita quotidiana in tutto l’immobile, primo piano incluso.

2.7. Nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità vige il principio

generale che prima di richiedere prestazioni l’invalido deve intraprendere

tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze della sua invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. art. 7

cpv. 1 LAI). Questo principio, detto dell’autointegrazione (Selbsteingliederung)

è espressione del principio più generale della riduzione del danno valido

nell’assicurazioni sociali (DTF 120 V 373 consid. 6b). Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (DTF 113 V 28

consid. 4a con riferimenti dottrinali e di giurisprudenza).

Secondo

la giurisprudenza l’amministrazione, allorché esamina quali misure deve

adottare il richiedente di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per

rispettare l'obbligo di ridurre il danno, non può lasciarsi guidare unicamente

dall’interesse generale di una gestione economica e razionale dell’assicura-zione,

ma deve parimenti tenere conto in maniera adeguata del diritti fondamentali di

ogni singolo assicurato. La questione di sapere qual è l’interesse che deve

prevalere non può essere decisa in generale. Vale quale principio che più la prestazione

all’assicurato è importante, più l’esigenza posta all’obbligo di ridurre il

danno deve essere severa. Questo è il caso, ad esempio, quando la rinuncia da

parte dell’interessato a prendere delle misure destinate a ridurre il danno

conduce all’erogazione di una rendita o il riconoscimento di una riqualifica

professionale. Sotto questo aspetto il trasferimento o il mantenimento del

domicilio o del luogo di lavoro può, tenuto conto dei diritti costituzionali,

costituire una misura ragionevole dell’obbligo di riduzione del danno.

Qualora

invece si tratti di riconoscere o adeguare singole prestazioni d’ordine

integrativo, le quali sono riconducibili a mansioni costituzionalmente protette

dell’assicurato, deve essere fatta prova di prudenza nell’invocare l’obbligo di

ridurre il danno. Rimangono riservati i casi o le disposizioni prese

dall’assicurato vanno ritenute, alla luce delle circostanze concrete, non

ragionevoli o abusive (DTF 113 V 22 consid. 4d pag. 32 citata, fra le altre, in

STF 9C_916/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3. e 8C_48/2010 consid. 4). In

generale, richiamando il principio della riduzione del danno, ad un assicurato

non può essere chiesto di cercare un altro domicilio (DTF 119 V 259 consid. 2).

Quindi,

a dipendenza del genere di prestazione (di lunga o di breve durata), l’obbligo

di ridurre il danno deve essere interpretato alla luce dei diritti costituzionali

con più o meno rigore.

Infine,

va fatto presente che la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari

nell’assicurazione invalidità (CMAI), nella versione valida dal 1° aprile 2010, in merito ai mezzi ausiliari della categoria 13 prevede:

"

13.05.7*

Nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno è necessario

accertare se, per lo svolgimento di determinate attività, non sarebbe esigibile

l’aiuto di familiari o colleghi non invalidi oppure se in caso di cambiamento

di abitazione non ci sia un alloggio disponibile che permetta di evitare

adeguamenti dovuti all’invalidità.

In caso di trasloco in una nuova abitazione

(acquistata o presa in affitto) è molto importante verificare il rispetto

dell’obbligo di ridurre il danno. Questo significa che la persona assicurata

deve trovare un alloggio adatto."

2.8. Nella

fattispecie, dopo attento esame della documentazione di cui all’inserto, questa

Corte non può che confermare la fondatezza della decisione contestata.

Rettamente

in sede di risposta l’Ufficio AI ha rilevato che l’assicurato e sua moglie __________,

coniugati dal 30 settembre 2005, si sono trasferiti nell’attuale __________ il

18 ottobre 2010. Precedentemente, dal 1° aprile 2004 al 17 ottobre 2010 essi

abitavano a __________ (cfr. estratto movpop doc. VII). Nell’estratto

elettronico del Registro Fondiario (doc. VI) figura che l’attuale fondo con casa

unifamiliare è stato acquistato il 4 ottobre 2010 dalla moglie dell’assicurato

da terze persone e non è stato, contrariamente a quanto sostenuto

dall’insorgente, oggetto di donazione da parte dei suoceri alla loro figlia.

Considerato

che, come sostiene l’amministrazione e non smentito dall’interessato, per la

precedente abitazione coniugale a __________ l’insorgente non ha mai inoltrato

a carico dell’AI una modifica architettonica a seguito della sua invalidità,

giustamente tale abitazione era da ritenersi conforme al suo andicap.

Occorre

dapprima evidenziare che solo dopo quasi due anni dal trasferimento ad __________,

l’assicurato ha presentato la richiesta di un montascale senza che nel

frattempo sia intervenuta una modifica delle circostanze personali. Ammesso e non

concesso che l’attuale abitazione coniugale non sia da ritenere idonea, in

applicazione del succitato principio della riduzione del danno (cfr. consid.

2.7), presa la decisione di trasferimento da __________ l’assicurato, rispettivamente

sua moglie, avrebbero potuto e dovuto cercare una casa più adeguata all’

handicap senza dover far capo ora ad un montascale. Tant’è che, come detto

sopra, l’abitazione non è stata oggetto di donazione, ma di compravendita. Né

del resto è stato fatto valere – e non vi sono indizi in questo senso – che i

coniugi RI 1 non avrebbero trovato una valida alternativa abitativa a quella

attuale. In questo contesto va segnalata una recente

sentenza in cui il TF aveva confermato la reiezione della richiesta di modifica

architettoniche ai sensi della cifra 13.04 OMAI, non avendo l’assicurato espletato

alcuna ricerca di una abitazione adeguata al suo handicap prima del trasloco

nell’attuale dimora, di proprietà della di lui moglie, oggetto della richiesta

di prestazioni in esame (STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012). A tal riguardo

l’Alta Corte aveva precisato:

"

L'assicurato non può pretendere che la collettività si faccia carico

delle conseguenze finanziarie di questa libera scelta personale (cfr. per

analogia anche la sentenza 9C_916/2010 del 20 giugno 2011 nonché la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 55/02 del 15 luglio 2002). Nulla

impediva infatti - in assenza di indizi di senso contrario - ai coniugi di

trovare una soluzione abitativa (di paragonabile valore) confacente alla loro

particolare situazione personale che non rendesse necessario l'intervento

finanziario dell'AI e che ugualmente permettesse all'insorgente di ridurre

l'onere per il suo precedente appartamento. In tali circostanze, egli non può

validamente prevalersi di una violazione del suo diritto al rispetto della vita

familiare e/o del diritto alla libera scelta dell'abitazione (consid. 5.2).

Certo che, come

risulta dalla perizia della __________,

"

(…)

La moglie segue una formazione professionale di

psicologia, lavora già come assistente pedagogica e vuole poi proseguire un

lavoro almeno a tempo parziale. Assieme vogliono almeno avere un bambino ed è

per questo che prevedono di creare un accesso ai diversi piani per l'A. senza

dover sforzarsi a dismisura. Dato che la futura mamma si troverà fuori di casa

a tempo parziale, è previsto che il papà riduca il suo tempo di lavoro dal 100%

di oggi per occuparsi pure del bambino." (…)" (doc. AI 133/2)

Tuttavia, come evidenziato nel succitata

STF 9C_439/2012, va ricordato che la richiesta di mezzi ausiliari deve soddisfare

i requisiti generali di idoneità, necessità ed efficacia integrativa previsti

dall'art. 8 LAI. Necessità e

idoneità che in particolare devono realizzarsi anche sotto l'aspetto temporale

(cfr. Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, pag. 76 segg.). In

questo contesto, le future legittime aspettative, rispettivamente richieste, non

possono pertanto essere prese in considerazione, tenuto del resto conto che per

giurisprudenza la decisione delimita dal punto di vista temporale il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

pag. 220 con riferimenti). Ciò non esclude la possibilità da parte

dell’assicurato di inoltrare in futuro una nuova richiesta per le eventuali

mutate circostanze di fatto.

Infine, in merito

al problema della pendenza della pedana di accesso dal garage al pianterreno,

va fatto riferimento alla disponibilità da parte dell’amministrazione di

riconoscere un propulsore da applicare all’attuale carrozzella (cfr. in merito:

STF 9C_940/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), tenuto del resto conto che nel

luglio 2010 all’assicurato è stato già consegnato un propulsore elettrico ATEC/Swiss-trac

SWT1 (cfr. comunicazione 3 agosto 2010; doc. AI 125).

In

conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni oggetto

del contendere. Ne consegue la conferma della decisione

impugnata e la reiezione del ricorso.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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