32.2012.255
Richiesta di provvedimenti di integrazione professionali in seguito ad un infortunio. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
16 luglio 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.255
Data decisione, Autorità:
16.07.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di provvedimenti di integrazione professionali in seguito ad un infortunio. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LAI
art. 7 let. d LAI
art. 8 LAI
art. 14a LAI
art. 28 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 1sexies OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.255
cs
Lugano
16 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2012
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto che,
in seguito ad un incidente della circolazione avvenuto il __________, il 14
febbraio 2012 RI 1, nato il __________, dipendente __________ di __________
quale capo squadra professionale presso il __________ __________, per il
tramite del consulente RA 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI
1-1),
che,
esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, ed in particolare acquisito
l’intero incarto della __________ (doc. AI 6-1), con decisione del 17 settembre
2012, preavvisata dal progetto del 3 luglio 2012 (doc. AI 23-1), l’UAI ha
respinto la domanda di prestazioni poiché RI 1 è stato incapace al lavoro ed al
guadagno solo per il periodo dal 6 settembre 2011 al 30 aprile 2012, dopo di
ché ha ricominciato a lavorare al 100% nella sua precedente professione (doc.
AI 25-1),
che
RI 1, sempre rappresentato dal consulente RA 1, è insorto al TCA contro la
predetta decisione, affermando di aver inoltrato la domanda di prestazioni su
richiesta dell’assicuratore contro gli infortuni e di essere stato costretto ad
accettare un altro incarico presso un altro servizio __________ e di essere in
attesa degli ulteriori sviluppi (doc. I),
che
a questo proposito l’insorgente evidenzia come anche il medico __________ della
__________ nel suo rapporto del 22 giugno 2012 ha affermato che “l’assicurato ha ripreso il lavoro nella misura del 100% quale capo squadra
presso la __________ di __________, a mio modo di vedere bisognerebbe comunque
cercare di assegnare un lavoro un po’ più leggero a questo assicurato per
mantenere la capacità lavorativa totale anche nel tempo. A medio termine vi
sarà comunque uno sviluppo di un’importante artrosi e si renderanno necessari
ulteriori passi terapeutici. L’assicurato è portatore di un danno permanente
che verrà quantificato a mezzo di apprezzamento medico separato…” (doc. C),
che
l’interessato evidenzia di essere stato spostato ad altra funzione senza
tuttavia aver avuto alcuna garanzia circa il mantenimento dell’impiego a causa
del suo danno alla salute e domanda la retrocessione degli atti all’UAI
affinché valuti la possibilità di garantirgli eventuali prestazioni future
giacché con la decisione impugnata l’amministrazione gli ha precluso qualsiasi
provvedimento professionale (doc. I),
che
con risposta del 5 novembre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso, rilevando di aver nuovamente contattato telefonicamente l’assicuratore
contro gli infortuni il quale ha confermato il proseguimento dell’attività
lavorativa svolta a tempo pieno nella precedente professione (doc. IV),
che
tuttavia l’UAI chiede al ricorrente di comprovare le sue allegazioni se
discordanti rispetto a quelle a conoscenza dei vari enti assicurativi,
che
il 17 maggio 2013 il TCA ha richiamato l’incarto del ricorrente dalla __________
chiedendole di voler precisare se l’interessato continua a svolgere la
precedente attività al 100% (doc. VI),
che
il 24 maggio 2013 l’assicuratore ha prodotto quanto richiesto, confermando l’abilità
totale dell’insorgente dal 1° maggio 2012 ed evidenziando di aver previsto un
ultimo incontro con l’assicurato il 5 giugno 2013 per stabilire l’attuale
situazione lavorativa e, verosimilmente, chiudere la pratica (doc. VII),
che
la __________ ha, tra l’altro, prodotto la decisione del 27 maggio 2013 tramite
la quale, in sostituzione della decisione del 26 maggio 2012, ha calcolato un danno all’integrità del 25% (doc. VII/1),
che
il 29 maggio 2013 il TCA ha chiesto all’assicuratore la trasmissione delle
risultanze dell’incontro fissato per il 5 giugno 2013 ed ha domandato se vi
erano obiezioni all’intenzione di sottoporre l’intera documentazione alle parti
in causa nell’ambito della vertenza AI (doc. VIII),
che
il 18 giugno 2013 il TCA ha sollecitato la __________ (doc. IX),
che
il 24 giugno 2013 l’assicuratore contro gli infortuni ha confermato di aver
incontrato l’insorgente e di essere in attesa della firma del verbale da parte
dell’interessato. La __________ ha inoltre evidenziato di non avere nulla in
contrario alla messa a disposizione delle parti dell’intero incarto che tra
l’altro è già stato inviato all’UAI (doc. X),
che
il 3 luglio 2013 è pervenuto al TCA copia del rapporto di colloquio tra la __________
e il ricorrente del 5 giugno 2013, con l’indicazione che vi sarà un ulteriore
incontro il 5 agosto 2013 (doc. XI),
che
le parti sono state chiamate ad esprimersi in merito (doc. XII),
che
il 5 luglio 2013 l’UAI ha affermato:
"
(…)
sulla base delle
risposte fornite dalla __________ al lodevole Tribunale, considerato in
particolare il verbale di colloquio avuto tra la __________ e il signor RI 1
del 5 giugno 2013, risulta evidenziata una modifica della situazione lavorativa
dell’assicurato rispetto alla situazione vigente prima del danno alla salute.
Risulta, dalla discussione verbalizzata, che l’assicurato è sempre dipendente
della __________ di __________ a tempo pieno, ma con funzione diversa di
operaio collinare e non di capo-squadra, attività svolta prima del danno alla
salute. Tale situazione è stata appurata durante l’incontro.
La situazione
summenzionata si discosta, quindi, da quando ritenuto dall’Ufficio AI di
ripresa totale dell’attività lavorativa nella precedente attività, situazione
ancora confermata dalla __________ al momento della redazione della risposta di
causa del 5 novembre 2012.
Ritenuto quanto sopra,
appare opportuno attendere l’ulteriore colloquio tra la __________, il signor RI
1 ed i superiori diretti onde avere precisazioni sulla situazione lavorativa
dell’assicurato. Tuttavia, dal verbale prodotto dalla __________ del 5 giugno
2013 emerge già una situazione che si distanzia dalle conclusioni poste nella
decisione impugnata, ovvero di prestazioni negate vista la ripresa totale del
lavoro nella precedente attività con periodo di inabilità lavorativa limitato
da settembre 2011 al 30 aprile 2012.
La nuova situazione
impone un ulteriore accertamento (mansionario di paragone prima e dopo il
danno, eventuali limitazioni ed eventuale discapito economico con verifica di
possibili attuazioni di misure professionali).
In considerazione di
quanto sopra risulta opportuno chiedere il ritorno atti per ulteriori
accertamenti” (doc. XIII),
che
le osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’insorgente per
una presa di posizione (doc. XIII),
che il 10
luglio 2013 l’assicurato ha affermato:
" (…)
Il ricorrente si
dichiara d’accordo di attendere l’incontro prossimo venturo previsto con i
responsabili del __________ di __________ e i funzionari __________, allo scopo
di valutare le ipotesi lavorative future.
In questa si osserva
tuttavia che in seguito all’incidente stradale patito dal ricorrente e dai
postumi diretti, egli ha dovuto cambiare funzione, mansione e grado in seno al __________
di __________, perdendo di fatto lo statuto di capo squadra.
Per il momento, non vi
è da segnalare una perdita di salario, ciò non di meno, occorrerà attendere
eventuali sviluppi professionali futuri, conto tenuto che precedentemente
all’incidente, il ricorrente fungeva da capo squadra con un percorso
professionale e di avanzamento di carriera abbastanza chiaro. Contrariamente a
quanto avviene invece oggi, dopo l’incidente.
In sede di atto
ricorsuale del 17 ottobre 2012, non si è mai perorata la causa di una rendita AI
in favore del ricorrente, bensì si lamentava una mancata adesione di UAI a
eventuali provvedimenti d’integrazione professionale: da cui anche l’espressa
richiesta di retrocessione dell’incarto all’autorità di prime cure.
Si constata inoltre
che la controparte UAI non ha espletato nessun tipo di accertamento e o di
indagine specifica, limitandosi più semplicemente ad un passivo atteggiamento
di rimorchio all’istruttoria e agli atti __________” (doc. XV),
ritenuto in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),
che
nel caso di specie oggetto della controversia è il diritto del ricorrente a
provvedimenti dell’AI in materia di integrazione professionale,
che
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss),
che
l'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%,
che
ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido),
che
per l’art. 7 cpv. 1 LAI l’assicurato deve fare tutto quanto si può
ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8
LPGA). A norma dell’art. 7 cpv. 2 LAI l’assicurato deve partecipare attivamente
all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono
contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la
sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile
(mansioni consuete). Si tratta in particolare di:
a.
provvedimenti di intervento tempestivo (art.
7d);
b.
provvedimenti di reinserimento per preparare
all’integrazione professionale (art. 14a);
c.
provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b);
d.
cure mediche conformemente all’articolo 25
LAMal;
e.
provvedimenti di reintegrazione per i
beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2,
che
per l’art. 7d cpv. 1 LAI i provvedimenti di intervento tempestivo hanno lo
scopo di permettere agli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in
un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove. A norma dell’art. 7d
cpv. 2 LAI gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
a.
adeguamenti del posto di lavoro;
b.
corsi di formazione;
c.
collocamento;
d.
orientamento professionale;
e.
riabilitazione socio professionale;
f.
provvedimenti di occupazione,
che
non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d
cpv. 3 LAI),
che
per l’art. 1 sexies OAI i provvedimenti d’intervento tempestivo secondo
l’articolo 7d capoverso 2 LAI possono essere accordati agli assicurati che sono
annunciati all’AI,
che
secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da
un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per
quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o
migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le
mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute,
che
per l’art. 14a cpv. 1 LAI gli assicurati che da almeno sei mesi presentano
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento hanno diritto a
provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
(provvedimenti di reinserimento), purché questi ultimi permettano di porre le
condizioni per attuare provvedimenti professionali. A norma dell’art. 14a cpv.
2 LAI sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti
mirati per favorire l’integrazione professionale: (lett. a) provvedimenti di
riabilitazione socio professionale, (lett. b) provvedimenti d’occupazione.
Giusta l’art. 14a cpv. 3 LAI i provvedimenti di reinserimento possono essere
assegnati più volte, ma non devono superare la durata complessiva di un anno.
In casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.
L’ufficio AI segue gli assicurati durante i provvedimenti di reinserimento e ne
verifica il successo (art. 14a cpv. 4 LAI). Per il cpv. 5 dell’art. 14a LAI i
provvedimenti da attuare nell’azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione
con il datore di lavoro. Se l’assicurato rimane occupato nell’azienda,
l’assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio
federale ne stabilisce l’importo e la durata e ne precisa le condizioni,
che
in concreto il 26 aprile 2012 il dr. med. __________, __________ di __________,
posta la diagnosi di grave frattura articolare del radio distale destro,
complicata, ha evidenziato come l’insorgente avrebbe iniziato l’attività
lavorativa al 100% dal 30 aprile 2012, sottolineando che “questa completa
abilità del paziente nell’eseguire il proprio lavoro dipende anche dalla sua
grande capacità di adattamento nell’eseguire i gesti tecnici che gli vengono
richiesti, nonostante le limitazioni ed i dolori saltuari al polso
traumatizzato” (doc. AI 19-2),
che
il 22 giugno 2012 il dr. med. __________ specialista in chirurgia ortopedica,
medico __________ della __________ ha affermato che “l’assicurato ha ripreso
il lavoro nella misura del 100% quale capo-squadra presso la __________ di __________,
a mio modo di vedere bisognerebbe comunque cercare di assegnare un lavoro un
po’ più leggero a questo assicurato per mantenere la capacità lavorativa totale
anche nel tempo. A medio termine vi sarà comunque uno sviluppo di un’importante
artrosi e si renderanno quasi sicuramente necessari ulteriori passi terapeutici”.
Il 19 giugno 2012 lo specialista ha valutato in misura del 20% il danno
all’integrità (doc. C),
che
il 21 agosto 2012 il dr. med. __________ ha sottolineato come “sebbene il
paziente riesca a compiere la maggior parte delle proprie attività manuali,
persistono comprensibilmente alcune limitazioni, soprattutto per azioni
energiche associate alla flessione o l’estensione massima del polso. A questo
proposito, nell’ambito lavorativo, il paziente avrà senz’altro la necessità di
modificare alcune mansioni manuali o essere supportato dai collaboratori in
mansioni che, da solo, avrebbe molte difficoltà a portare a termine” (doc.
AI 24),
che
dal verbale della __________ del 5 giugno 2013 emerge quanto segue:
" (…)
Prima dell’infortunio,
RI 1 risultava alle dipendenze della __________ di __________ nella funzione di
capo della squadra che si occupa della __________. Era impegnato ed apprezzato
sia nelle fasi di formazione-gestione della squadra e dei cantieri, che in
quelle di esecuzione pratica dei diversi lavori pratici necessarie per la
manutenzione __________ di __________. Durante l’odierno colloquio telefonico,
prendiamo atto che, l’operaio è sempre alle dipendenze della __________ di __________,
ma, ora, con la funzione di “operaio collinare” in una squadra di 4-5 operai
del __________ __________. Riceve indicazioni circa i lavori da fare, per
esempio, deve agire con il decespugliatore, con la motosega e i soffiatori per
la pulizia delle zone. La sua esperienza, ma senza farlo in modo ufficiale, gli
permette talvolta di essere di supporto al capo-squadra in attività gestionali
e organizzative. Nella fase dei lavori pesanti, per la protezione del polso
destra, egli usa accorgimenti-movimenti particolari per sollevare i vari pesi e
le macchine di lavoro.
(…)
Auspicabile un
incontro con almeno uno dei due responsabili per sensibilizzare sulla
situazione post-infortunistica di RI 1 e sulla necessità di avere particolare
attenzione quando deve usare la forza con il braccio destro.
Ulteriore procedere
1. Un ulteriore
colloquio della __________ con il signor RI 1 e i superiori diretti permetterà
di informare sull’attuale situazione dell’assicurato derivante dal trauma
subito il __________. (…)” (doc. XI/1),
che
dal citato verbale emerge come l’insorgente, dopo l’infortunio occorso il __________,
abbia cambiato la propria funzione, pur continuando a lavorare presso il
medesimo datore di lavoro,
che
l’interessato rileva come la modifica sia da far risalire alla circostanza che
non poteva “più svolgere al meglio le sue mansioni abituali” (doc. I),
ciò che sarebbe confermato anche dal medico __________ della __________, dr.
med. __________, il quale ha evidenziato come all’insorgente “bisognerebbe
comunque assegnare un lavoro un po’ più leggero”, “per mantenere la
capacità lavorativa totale anche nel tempo” (doc. C; cfr. anche, circa le
limitazioni, la presa di posizione del 21 agosto 2012 del dr. med. __________,
[doc. AI 24]),
che
in queste condizioni, conformemente a quanto proposto dall’UAI nelle
osservazioni del 5 luglio 2013 (doc. XIII), si impone il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti circa la necessità di attuare
eventuali provvedimenti di integrazione professionale,
che
infatti, per costante giurisprudenza, la questione relativa alle attività
professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in
integrazione (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
che
in concreto la consulente aveva chiuso la pratica il 2 luglio 2012 dopo aver
accertato che l’insorgente aveva ripreso al 100% la propria precedente attività
dal 30 aprile 2012 (doc. AI 22-1),
che,
come visto, l’interessato ha successivamente cambiato la propria funzione in
seno al medesimo datore di lavoro,
che
dagli atti non emerge tuttavia da quando ciò è avvenuto, se la modifica è
dovuta al danno alla salute o ad altri motivi, quali mansioni svolgeva prima e
dopo il danno, quali sono le eventuali limitazioni e se vi è un eventuale
discapito economico, con verifica di una possibile attuazione di misure
professionali,
che
a questo proposito, pur avendo il ricorrente affermato di non aver subito una
perdita di guadagno (doc. XV), non può essere escluso con la necessaria
tranquillità che la __________ di __________ quale __________, abbia continuato
a versare il medesimo salario pur non corrispondendo al reale rendimento
dell’interessato (“Soziallohn”: DTF 135 V 297 consid. 5.2; cfr. sentenza
9C_757/2010 del 24 novembre 2010, consid. 4.3; sentenza 8C_320/2012 dell’11 settembre
2012; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa con riferimenti; DTF 117 V 8 consid. 2c/aa;),
il quale potrebbe necessitare di misure professionali per mantenere la propria
capacità di guadagno,
che
a questo proposito nella sentenza 9C_757/2010 del 24 novembre 2010 il TF ha
affermato:
" 4.3.2.1
Die Vorinstanz hat an anderer Stelle festgehalten, erfahrungsgemäss stellten
ausbezahlte Löhne normalerweise das Äquivalent einer entsprechend erbrachten
Leistung dar. Dabei besteht in der Regel eine Bandbreite, innerhalb welcher die
Arbeitsleistung schwankt und sowohl über, als auch unter dem Soll-Wert liegen
kann. Inwiefern sich daraus etwas für die Annahme, der ausbezahlte Lohn
enthalte keine Sozialkomponente, ableiten lässt, ist nicht ersichtlich. Ein
Arbeitgeber würde jedenfalls nicht trotz regelmässiger Minderleistung auf Dauer
den vereinbarten vollen Lohn bezahlen, es sei denn aus sozialen Gründen. Die
Tatsache sodann, dass im Zeitpunkt der Verfügung vom 8. Oktober 2008 das
Arbeitsverhältnis erst neun Monate gedauert hatte, schliesst einen Soziallohn
nicht zwingend aus. Vorliegend hatte die Arbeitgeberin im "Fragebogen für
Arbeitgebende: Berufliche Integration/Rente" vom 2. Juli 2008 angegeben:
"Wir haben Frau H.________ engagiert mit dem klaren Informationsstand
betreffend ihrer Krankheit und den Tätigkeitsbereich entsprechend abgeklärt.
Dass der Lohn eine Sozialkomponente enthalte, ist gewollt." Gemäss einer
im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Aktennotiz vom 10. November 2008
hatte sie sich gegenüber dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin in dem
Sinne geäussert, seine Klientin leiste grundsätzlich ein halbes Pensum; es
bestehe ein Soziallohnanteil von 15 % bis 25 %.
4.3.2.2 Unter den
dargelegten Umständen durfte die Vorinstanz nicht ohne weiteres Soziallohn
verneinen und das Invalideneinkommen dem ausbezahlten Lohn von Fr. 42'900.- (13
x Fr. 3'300.-) gleichsetzen, wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt. Von
diesbezüglichen Abklärungen kann indessen abgesehen werden. Aufgrund der
Äusserungen der Arbeitgeberin ist davon auszugehen, dass der vereinbarte und
ausbezahlte Lohn eine Sozialkomponente enthält. Bei einem Anteil Soziallohn von
20 % ergibt sich ein Invalideneinkommen von Fr. 34'320.- (0,8 x Fr. 42'900.-).
Daraus resultiert bei einem Valideneinkommen von Fr. 70'426.70 (vorne E.
4.2.2.3) ein Invaliditätsgrad von 51 %. (…)“,
che
di conseguenza l’amministrazione, dopo aver effettuato i chiesti accertamenti,
dovrà valutare se siano dati i presupposti per mettere l’insorgente al
beneficio di provvedimenti di integrazione professionale adeguati, tali da
consentirgli di conseguire una capacità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta nella precedente attività (cfr. sentenza
9C_937/2008 del 23 marzo 2009 consid. 5; DTF 124 V 108 consid. 2a; sentenza
9C_2007 del 29 giugno 2007 consid. 2),
che
alla luce di quanto sopra s’impone il rinvio dell’incarto all’UAI per gli
accertamenti sopra descritti,
che
secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008),
che
visto l'esito della vertenza, le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico
dell'Ufficio AI, che verserà ripetibili al ricorrente, rappresentato da una
persona cognita in materia,
che,
vista la scarsa collaborazione del ricorrente, il quale non ha prodotto
osservazioni al progetto di decisione e non ha dato seguito alle indicazioni
dell’amministrazione in sede di risposta che lo aveva invitato a comprovare le
allegazioni circa la sua attività se discordanti rispetto a quanto conosciuto
dai vari enti assicurativi, ma si è limitato a prendere posizione sugli
accertamenti effettuati da questo TCA, le ripetibili vanno fissate in fr. 400.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Fatti
2. Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio
verserà al ricorrente fr. 400.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
Considerandi
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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