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Decisione

32.2012.258

Diniego di prestazioni per non adempimento del termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Conferma della valutazione pluridisciplinare del SAM e del suo complemento. Rifiutata la domanda di all

25 luglio 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Nel

caso in esame ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione

di cui ai richiamati incarti della Cassa malati, dell'assicurazione disoccupazione

e dell'assicurazione infortuni e ritenuta la valutazione del 13 luglio 2011 del

medico SMR dr. __________ (doc. AI 52/1-2) – l’amministrazione ha

ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 54/1-2).

Dalla

perizia plurisciplinare del 4 gennaio 2012 (doc. AI 57/1-45) risulta che i periti,

dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica

(dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombospondilogena cronica senza segni clinici

neurologici o segni neuroradiologici per una neuro compressione:

- stato dopo contusione lombare, 3.10.2009;

- discopatia L5-S1 con piccola ernia

discale medio-laterale sin.;

- disturbo di percezione ed

elaborazione del dolore in primo piano.

Cervicalgie e dolori cronici alla spalla sin. senza

impedimenti funzionali rilevanti:

- assenza di rilevanti alterazioni

strutturali a carico della colonna cervicale (MRI 14.2.2011);

- assenza di rilevanti lesioni

strutturali alla spalla (MRI 16.2.2011).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Ipoestesia diffusa alla gamba sin. non spiegata da

patologia neurologica organica.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10

F45.4).

Ipertensione arteriosa trattata.

Cefalee di tipo verosimilmente tensivo.

Dispepsia cronica.

(…)" (doc. AI 57/16-17)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l’A. presenta una capacità lavorativa del 100% come operaio addetto alla preparazione

di materiale tecnologico (ultima attività svolta), distributore bibite, aiuto

cucina e in attività simili. (…)” (doc. AI 57/20), il SAM ha concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico, non vi è evidenza di

alcuna patologia psichica. Anche l'indagine testistica ha escluso una patologia

psichiatrica maggiore o un disturbo della personalità. La diagnosi di sindrome

somatoforme da dolore persistente non adempie i criteri di Förster, in quanto

non è presente comorbidità psichica considerevole. Di conseguenza, dal profilo

psichiatrico, la capacità lavorativa è del 100%.

Dal punto di vista reumatologico, il quadro clinico è

quello di una sindrome lombospondilogena senza elementi clinici o

neuroradiologici per una neurocompressione. Si tratta verosimilmente di un disturbo

della percezione ed elaborazione del dolore nell'ambito di una compromissione

biopsicosociale. L'incapacità lavorativa del 100% va quindi fatta risalire al

momento dell'incidente, dal 3.10.2009 e secondo il parere del nostro consulente

Dr. med. __________ giustificata per la durata di un mese. Il Dr. med. __________

ritiene poi l'A. abile al lavoro al 100% dal 3.11.2009 in attività rispettose

dei limiti descritti di seguito come nella sua ultima attività di operaio addetto

alla preparazione di materiale tecnologico e anche come distributore di bibite,

aiuto cucina e in attività simili; anche come casalingo l'A. è totalmente abile

al lavoro:

" non vi è una diminuzione della

capacità lavorativa per attività da leggere a mediamente pesanti che rispettino

le regole di ergonomia della schiena, evitino movimenti ripetitivi di

flessione-estensione o rotazione del tronco, evitino posizioni statiche

eccessivamente prolungate senza la possibilità di un cambiamento di posizione

indicativamente per qualche minuto ogni ora, evitino lunghi spostamenti a piedi

o spostamenti molto ripetitivi particolarmente su terreni accidentati, in salita

e discesa nonché il salire e scendere molto spesso scale o scale a pioli."

In attività pesanti o che non rispettino i limiti

descritti sopra, la capacità lavorativa è del 75% (sotto forma di una

diminuzione del rendimento del 25%) e questo a decorrere dal 3.11.2009. In

particolare sono presenti le seguenti limitazioni:

" il sollevamento di pesi superiori a 15 kg, per il sollevamento ripetitivo di pesi anche inferiori, per movimenti ripetitivi di

flessione-estensione o rotazione del tronco, per posizioni statiche prolungate

e posizioni inergonomiche, per spostamenti a piedi indicativamente oltre 1 km o spostamenti ripetitivi soprattutto in salita e discesa, su terreni accidentati e per salire e

scendere scale e scale a pioli in modo molto ripetitivo."

Dal punto di vista neurologico non vi sono patologie

significative e quindi l'A. è abile al lavoro al 100%. Si ritiene che non vi

sia mai stata incapacità lavorativa prolungata e non vi sono proposte dal punto

di vista neurologico. Anche come casalingo, l'A. è totalmente abile al lavoro.

Le altre patologie internistiche riscontrate

(ipertensione arteriosa, dispepsia) non sono influenti sulla capacità

lavorativa.

Considerando tutte le patologie riscontrate,

globalmente l'A. è normalmente abile al lavoro (normale rendimento per un

normale tempo di lavoro) nelle attività precedentemente svolte di operaio

addetto alla preparazione di materiale tecnologico, distributore di bibite,

aiuto cucina e in attività simili, ed era già abile nella medesima misura al momento

dell'inoltro della richiesta di prestazioni Al per adulti il 4.10.2010. Da quel

momento il quadro clinico si è stabilizzato e non ha più subito variazioni,

come ben risulta dalle valutazioni del medico __________ __________ Dr. med. __________

15.10.2010 e dalle successive valutazioni dello specialista neurologo Dr. med. __________

22.11.2010 e dello specialista reumatologo Dr. med. __________ 22.2.2011.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non vi sono controindicazioni a una riqualifica/riformazione

professionale, anche se la poca scolarizzazione può mettere In dubbio la

riuscita.

Dal punto di vista reumatologico, l'A. è abile al

lavoro al 100% in attività da leggera a mediamente pesante e adatta. In

attività pesanti o che non rispettano i criteri citati al punto 8, la capacità

lavorativa è del 75% (sotto forma di una diminuzione del rendimento del 25%).

Dal punto di vista psichiatrico e neurologico l'A. è

totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo d'attività.

Globalmente, l'A. è abile al lavoro al 100% in attività

da leggera a mediamente pesante e adatta. In attività pesanti o che non

rispettano i criteri citati al punto 8, la capacità lavorativa è del 75% (sotto

forma di una diminuzione del rendimento del 25%).

L'A. presenta verosimilmente un disturbo di percezione

ed elaborazione del dolore nell'ambito di una compromissione biopsicosociale,

si consiglia quindi una presa a carico psichiatrica.

In futuro non è da prevedere né un miglioramento dello

stato valetudinario, né lavorativo dell'A.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio Al, la

decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia

informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 57/21-23)

Viste

le osservazioni del 1. marzo 2012 del dr. __________ con allegato il referto 13

febbraio 2012 della dr.ssa __________ prodotti a complemento della precedente

lettera del 29 febbraio 2012 (doc. AI 72/1-2, 74/1 e 74/2-3) – sulla base

della valutazione 10 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 77/1-3)

– l’Ufficio AI (aggiornata la documentazione medica; cfr. doc. 85/1 e

89/1), ha interpellato nuovamente il SAM (doc. AI 90/1) che, con complemento peritale

del 13 agosto 2012 corredato dalle rispettive prese di posizione dei dottori __________,

__________ e __________ (doc. AI 91/6, 91/7-8 e 91/9-10), ha osservato:

"

(…)

Gli atti aggiuntivi constano del rapporto del 13.2.2012

della Dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna e oncologia

indirizzato all'Ufficio AI del Canton Ticino, che diagnostica una sindrome

ansioso-depressiva reattiva; degenerazione molto avanzata del disco

intersomatico L5-S1 con rottura anulare interna e piccolo conflitto

disco-radicolare a sin.; stato dopo incidente alla guida del proprio

autoveicolo il 3.10.2009 (collisione con un cervo); emicrania recidivante;

lesione parziale a carico del passaggio miotendinoso del subscapolare e a

carico dell'inserzione comune dei legamenti gleno-omerali medio e superiore.

Associata e più significativa appare una lesione tipo flap a carico del labbro

anteriore-superiore e centrale sotto l'inserzione del tendine del bicipite;

obesità (BMI 31); incipiente sindrome del canale carpale, sintomatico a sin.;

stato dopo linfoma gastrico MALT nel 1999 senza segni di recidiva; minima ernia

iatale assiale; lieve splenomegalia; epatopatia cronica; stato dopo consumo

cronico di nicotina; ipertensione arteriosa nota e trattata; tonsillite cronica.

Descrive uno stato di salute chiaramente peggiorato nel corso degli ultimi

mesi. In seguito a multipli infiltrazioni epidurali a livello L4-L5 non c'è

stato mai un miglioramento dei dolori lombari. Il paziente continua a soffrire

di dolori continui a livello della colonna lombare e dell'arto inferiore sin.

Secondo il Prof. Dr. med. __________ l'unica opzione terapeutica sensata

risulta essere al momento una fusione intersomatica in L5-S1 per una patologia

monosegmentaria. Questo intervento, sulla base dei dati internazionali, dà un

buon risultato solo nel 75% dei casi. Una procedura di questo tipo richiede una

convalescenza piuttosto lunga (fino a 9 mesi). Per questo motivo chiede di

eseguire una rivalutazione della complessa situazione del Sig. RI 1.

Agli atti il rapporto del 29.2.2012 della Dr.ssa med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che scrive all'Ufficio AI del

Canton Ticino, nel quale la specialista fa notare come la sua valutazione

psicopatologica si basi sulle osservazioni relative a tre incontri avvenuti il

6, 13 e 27 febbraio u.s. su richiesta del paziente per rispondere al progetto

di decisione Al del 31 gennaio u.s. Riassume l'anamnesi, nella quale cita

l'infortunio del 2009, fa notare come il paziente non sia stato sottoposto ad

un trattamento specifico dopo l'infortunio, non si evincono antecedenti

psichiatrici, né famigliari, né personali, né sociali. Riassume la sintomatologia

affermando come l'A. due anni e mezzo dopo l'incidente presenta ancora reazioni

da stress in particolare se è sottoposto a situazioni analoghe: flashback,

ottundimento dell'affettività, distacco dalle persone, immobilizzato dal

profilo degli investimenti e degli interessi e della ricerca di soluzioni

lavorative alternative. Si sente teso, inquieto, scoraggiato, pervaso da un

sentimento di rovina. Sempre più isolato e in continuo stato d'allarme.

Ovviamente tutto converge in una grave compromissione della volitività.

Riferisce dolori lombari e alle spalle intensi e invalidanti. Nella diagnosi

psicologica la psichiatra fa notare trattarsi di una sindrome post-traumatica

da stress, in cui i fattori predisponenti sono una bassa soglia alla frustrazione,

una fragilità narcisistica. Il paziente non avendo la possibilità di

elaborazione tende a rispondere al trauma con processi regressivi. In

conclusione il paziente non ha operato una corretta elaborazione del lutto per

il trauma subito trincerandosi sui benefici secondari del sintomo regressivamente.

Non ha le risorse per ricostruire, per ripartire da capo, pensa unicamente alle

conseguenze negative della sua invalidità, anziché alle possibilità, che gli si

presentano. Ritiene importante concedere al paziente un periodo di investimento

terapeutico strutturato e specifico prima di trarre conclusioni circa

l'attribuzione di una rendita Al, affinché non si instauri una strutturazione

patologica della personalità o una nevrosi da rendita. Ritiene invece corretto

garantire al paziente la possibilità di recuperare la giusta motivazione, nuovi

investimenti, progettualità, ruoli e funzioni in previsione di un possibile

reinserimento sociale e professionale.

Viene sottoposto pure il rapporto del Prof. Dr. med. __________

del Neurocentro della __________, che in data 14.5.2012, scrivendo al medico

curante, dice di aver rivisto il paziente il 14.5.2012 per una nuova

valutazione neurochirurgica. Il decorso nell'ultimo anno è caratterizzato da

un'accentuazione dei sintomi d'instabilità segmentaria lombosacrale e

soprattutto delle irradiazioni algiche nell'arto inferiore sin. Sul piano

assicurativo e occupazionale non vi è stato alcun sviluppo positivo. La MRI recente

è sovrapponibile a quella realizzata in precedenza ed evidenzia la rottura

anulare interna paramediana sin. del disco intersomatico L5-S1, che spiega di

per sé il quadro clinico osservato. Sulla base di questi elementi e tenuto

conto del fatto che la PV per un risultato negativo della chirurgia è in questo

caso particolarmente elevata (e ancora superiore a quella stimata un anno fa),

non ritiene che l'indicazione per una decompressione e stabilizzazione debba

essere ritenuta. A questo proposito valgono le considerazioni già esposte nella

sua relazione del giugno 2011. Poiché anche il trattamento semi-invasivo (4

infiltrazioni in centri diversi) non ha portato alcunché (un risultato peraltro

prevedibile visto il contesto lesionare), ritiene che l'unica possibilità a medio

termine sia un trattamento mirato per il dolore in un Centro specializzato. In

alternativa, ovviamente, un gesto chirurgico nel caso in cui i colleghi di

altri centri optassero per questa possibilità.

La documentazione appena citata è stata quindi

sottoposta agli specialisti che sono stati coinvolti nella perizia, in

particolare al Dr. med. __________, che nella sua presa di posizione del

5.8.2012 fa notare come la valutazione sia stata eseguita dalla Dr.ssa med. __________

e dallo psicologo Sig. __________, che mettono in risalto un'inadeguata

elaborazione dell'incidente del 3.10.2003. II nostro consulente afferma che

essi fanno riferimento ad un quadro clinico descritto in modo molto succinto

come segue "due anni e mezzo dopo..." e cita quanto già da noi

riportato in precedenza. Nessuno dei sintomi menzionati da parte dei colleghi è

stato osservato dal Dr. med. __________ durante la sua valutazione del

19.9.2011. In particolare il periziando non ha mai presentato fenomeni di

flash-back, nè un comportamento di evitamento dopo tale incidente. Ha

presentato una sintomatologia, in cui l'A. dichiarava incubi notturni e una

tendenza al pianto, ma durante la valutazione non era osservabile alcuna

deflessione dell'umore, né elementi positivi per valutare un disturbo d'ansia.

Pertanto, dal suo punto di vista, il Dr. med. __________ aveva escluso la

diagnosi di sindrome post-traumatica da stress ai sensi dell'ICD-10, in quanto non adempie i criteri per sostenere tale diagnosi per mancanza di sintomi inquadrabili

in tale entità nosologica. Inoltre va esclusa una sindrome depressiva e, una

sindrome ansiosa in quanto clinicamente non era oggettivabile alcun parametro positivo

per porre tali diagnosi. Il Dr. med. __________ continua facendo notare come

sia possibile, che la struttura di personalità provochi la sintomatologia della

quale egli si lamenta prevalendo aspetti pseudoregressivi. Tale fenomenologia

non giustifica alcun grado d'incapacità lavorativa duratura. Per escludere una

patologia maggiore oppure un disturbo grave di personalità è stata realizzata

una valutazione testistica. Il Dr. med. __________ si rifà quindi al Test di

Rorschach, che era stato eseguito nell'ambito della perizia SAM per escludere

un eventuale patologia psichiatrica o una componente di alterazione della

personalità. Lo psicologo Sig. __________, che aveva eseguito il test,

concludeva come "dal test di Rorschach non sembrano emergere elementi

significativi delimitanti una specifica psicopatologia... il contesto emotivo

delle risposte risulta vago nella descrizione e molto drammatizzato nell'espressione,

senza che però emergano elementi salienti per una diagnosi strutturale. Non sono

emersi segni di una patologia maggiore...". Pertanto il Dr. med. __________

ribadisce come non sia emerso un disturbo di personalità, né una patologia

psichiatrica maggiore. Il nostro consulente continua facendo notare come l'A.

abbia solo ricorso alla cura dei medici psichiatri dopo la valutazione peritale

del SAM. Egli infatti è stato visto dai colleghi nel corso del mese di febbraio

2012. Il fatto che il Prof. Dr. med. __________ abbia escluso l'indicazione di

un intervento chirurgico e abbia indirizzato l'A. verso un programma di tipo

conservativo presso un centro specializzato del dolore parla a favore del fatto

che egli abbia in primo piano la presenza di una sindrome somatoforme da dolore

persistente e che sia più coerente lavorare sui sintomi algici cronicizzati. In

conclusione il Dr. med. __________ ritiene che le osservazioni poste dai

colleghi non siano state oggettivate da egli stesso durante la sua valutazione.

La proposta terapeutica espressa nelle conclusioni è sensata, ossia l'A.

dovrebbe eseguire un trattamento mirato alla fuoriuscita dalla posizione pseudo

regressiva, che presenta, ma questo non pone l'indicazione ad un progetto di

rendita nei suoi confronti.

Per quanto concerne invece la problematica somatica e a

carico del rachide lombare, abbiamo sottoposto le osservazioni sopraccitate al

Dr. med. __________ e al Dr. med. __________, che hanno valutato il periziando

nell'ambito della perizia SAM.

Il Dr. med. __________ si riferisce al rapporto

del Prof. Dr. med. __________ del 14.5.2012, che descrive una MRI lombare

sovrapponibile a quella precedente, con una rottura anulare interna paramediana

sin. del disco intersomatico L5-S1. Non descrive deficit neurologici. Ritiene

controindicato prendere in considerazione misure chirurgiche e conferma in

pratica le considerazioni già esposte in precedenza nel suo rapporto del

20.6.2011. La Dr.ssa med. __________ nel febbraio 2012, descrive invece un

chiaro peggioramento dei sintomi con persistenti dolori lombari continui e

verso l'arto inferiore sin. Il Dr. med. __________ fa notare come si tratti di

aspetti, che in pratica erano già stati comunque descritti nella sua

valutazione dell'ottobre 2011. Aveva potuto visionare allora anche la MRI

dell'aprile 2011 e sulla base di quanto descritto dal Prof. Dr. med. __________,

l'esame più recente non ha mostrato modifiche del quadro radiologico. Non sono

descritti neppure nuovi reperti neurologici deficitari oggettivi. Per quanto riguarda

dunque gli aspetti neurologici ritiene di poter confermare la sua precedente

valutazione.

Il Dr. med. __________ nel suo scritto del

30.7.2012 indirizzato all'Ufficio Al del Canton Ticino risponde alle nostre

domande. Riassume la documentazione in suo possesso. Ritiene che la presa di

posizione del Prof. Dr. med. __________ sia molto realista. Ricorda come i

pazienti che soffrono di dolori cronici lombari senza una chiara origine

organica come il Sig. __________i, siano regolarmente inviati per disperazione

a chirurghi, affinché qualcuno realizzi un intervento di fusione intervertebrale.

Tale intervento, in questo contesto, non ha alcuna possibilità di successo

mentre è programmato un peggioramento della situazione. Tutta la letteratura a

disposizione sconsiglia vivamente un gesto chirurgico in presenza di molteplici

fattori di rischio di cronificazione, di una situazione psicosociale molto

sfavorevole, di un conflitto assicurativo, mentre il principale fattore di

rischio per un cattivo risultato chirurgico è la durata dell'incapacità

lavorativa. Condivide dunque l'opinione del Prof. Dr. med. __________ a

riguardo del fatto che l'A. non debba essere operato. Detto questo, i documenti

messi a disposizione, non cambiano nulla in relazione alla situazione dell'A.

per quanto riguarda il suo stato di salute e la capacità lavorativa.

Complessivamente dunque gli atti da voi sottoposteci

non sono in grado di evidenziare un peggioramento dello stato di salute. Per

quanto concerne la problematica psichiatrica facciamo notare che risalendo

l'infortunio a molti anni orsono non è possibile che i sintomi non erano

presenti durante la valutazione SAM del 2011 e invece si sono manifestati nel

corso del 2012 in relazione ad un evento infortunistico che risale agli inizi

degli anni 2000.

Gli atti a disposizione pertanto a nostro avviso non

sono in grado di giustificare un peggioramento dello stato di salute del

periziando.

(…)" (doc. AI 91/1-5)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e l’annotazione 16 agosto 2012 con la

quale il medico SMR dr. __________ ha confermato il rapporto finale 30 gennaio

2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 92/1 e 63/1-4) – con decisione

17 settembre 2012 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

una capacità lavorativa del 100% tanto nella sua attività abituale quanto in attività

rispettose dei limiti funzionali posti dal 3 novembre 2009.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

Tale

non può certo essere ritenuta la documentazione medica prodotta nella procedura

ricorsuale.

Infatti,

la dr.ssa __________, FMH in medicina interna e oncologia, nei rapporti 25

settembre e 20 novembre 2012 (doc. D e F/2) e nel certificato medico dell’11

ottobre 2012 (doc. E) – come già attestato nel rapporto medico del 18 novembre 2010 e in

quello di decorso del 2 maggio 2001 sub. doc AI 22/1-5 e 43/1; atti questi a

disposizione del SAM e menzionati nell’elenco sub doc. AI 57/4 e 57/6) – non si è

confrontata con le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM limitandosi a

confermare in modo del tutto generico l’impossibilità per l’assicurato di

svolgere un’attività lavorativa ed a chiedere una rivalutazione della sua

complessa situazione.

Al

riguardo i medici SMR dr.ssa __________ e dr __________, nelle annotazioni del

29 novembre 2012, hanno concluso: “(…) Rapporto dr.ssa __________ del

25.9.2012 e del 11.10.2012. Valutazione: i rapporti della dr.ssa __________

contengono un elenco delle note diagnosi, non risulta invece una oggettiva

modifica della situazione clinica […] 20.11.2012 lettera Dr __________: il

medico attesta degenerazione discale L5/S1 con rottura anulare interna, disturbo

che non sarebbe mai regredito. L’attuale dato clinico fornito dalla dr.ssa __________

è ben noto ed è stato debitamente valutato in occasione della perizia SAM e

della seguente presa di posizione del dr. __________ del 30.7.2012. (…)”

(VIII/bis).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 20

settembre 2012 sottoscritto dallo psicologo __________ e dalla vice direttrice

del Centro __________ dr.ssa __________ (doc. C) e nei rapporti 19 novembre

2012 e 14 maggio 2013 (doc. F/1 e XVIII), non si è confrontato né con le

conclusioni dei periti del SAM che hanno motivatamente escluso una sindrome

post-traumatica da stress, né con la valutazione dei medici SMR dr.ssa __________

e dr. __________ (dalla quale questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi ricordato

anche che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche; cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134 V 231 consid. 5.3 pag. 234) che nell’annotazione del 29 novembre 2012 hanno concluso: “(…)

19.11.2012 lettera del Dr __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e del

Dr __________, psicologo: ribadiscono la diagnosi di S. post traumatica da

stress (ICD 10 F 43.1), non riassorbita con passaggio ad una modificazione

persistente della personalità (F 62.0). La nuova documentazione riconferma la

diagnosi di sindrome postraumatica da stress, esclusa dal perito Dr. __________

in corso di valutazione pluridisciplinare SAM. Per quanto riguarda lo sviluppo

di un disturbo di personalità, si fa notare che l’A. è stato sottoposto a valutazione

testistica, dalla quale non sono emersi elementi per una patologia psichiatrica

maggiore. Il SAM nella sua presa di posizione successiva (13.08.2012)

riconferma tale valutazione. Inoltre è da sottolineare che secondo il ICD la

diagnosi F 62 (Modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza

catastrofica) può seguire il disturbo post traumatico da stress (diagnosi

esclusa in corso perizia SAM). Per quanto riguarda la definizione di F 62.0,

l’ICD riporta che la modificazione della personalità deve essere stata presente

per almeno due anni (criterio E), dato però non evidenziato durante la

valutazione testistica SAM. Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico si ribadiscono

le conclusioni basate sulla valutazione SAM e sulla loro presa di posizione.

(…)” (VIII/bis).

Nell’annotazione

del 27 maggio 2013, avuto riguardo al rapporto 14 maggio 2013 del dr. __________

sub XVIII, la dr.ssa __________ ha poi concluso che “(…) dall’attuale

scritto non risultano chiari elementi clinici, non risulta una modifica dello

stato di salute, non risulta una ev. modifica della diagnosi psichiatrica. (…)”

(XX/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente avuto riguardo al rapporto 14 maggio

2012 del dr. __________, primario del servizio di neurochirurgia del

Neurocentro __________, sub doc. G4; al certificato medico 31 gennaio 2013 e al

rapporto 4 febbraio 2013 del dr. __________, caposervizio del servizio di

neurochirurgia del Neurocentro __________, sub doc. G2 e G3; al rapporto 15

febbraio 2013 del dr. __________, FMH in neurochirurgia, sub doc. G1 e al rapporto

15 aprile 2013 del dr. ____________________ e della dr.ssa __________, vice

primario rispettivamente capo clinica del Centro per la terapia del Dolore __________ell’Ospedale

regionale di __________, sub doc. H.

Al

riguardo il TCA rileva che il rapporto 14 maggio 2012 del dr. __________ è già

stato considerato dal SAM nel complemento peritale del 13 agosto 2012 (cfr.

doc. 91/1-5).

Gli

specialisti summenzionati (fatto salvo il dr. __________ che nel certificato

medico del 31 gennaio 2013 sub doc. G3 ha attestato, senza tuttavia addurre alcuna

motivazione, un’inca-pacità lavorativa continua del 100% dal 2009) non si sono

inoltre né confrontati con le valutazioni del SAM né si sono espressi sulla

capacità lavorativa.

Del

resto neppure questo Tribunale ha motivo di scostarsi dalle valutazioni del

medico SMR dr. __________ che, nelle annotazioni 5 marzo e 7 maggio 2013, ha concluso: “(…) dall’attuale documentazione (ndr.: si riferisce ai rapporti del dr. __________

del 4 febbraio 2013 e del dr. __________ del 15 febbraio 2013) non risulta

una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. Permane

una situazione soggettivamente invalidante. L’artrodesi a livello lombare era già

stata presa in considerazione. (…)” (XII/bis) e che “(…) dall’attuale

rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di

salute dell’assicurato. (…)” (XVI/bis).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente con riferimento al fatto che il dr. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ della __________, nei rapporti

del 24 marzo 2010 e del 15 ottobre 2010 (doc. 35/1-3 e 50/1-3 dell’incarto Lainf),

senza addurne i motivi, aveva confermato momentaneamente un’incapacità

lavorativa del 100%. Va qui infatti evidenziato che già il dr. __________, nel

rapporto del 25 febbraio 2010 indirizzato al dr. __________ (doc. 24/1-3

dell’incarto Lainf), aveva osservato che “(…) ho cercato di rincuorarlo

(ndr.: si riferisce all’assicurato) nell’ambito dei suoi dolori spiegandogli

come siano anche influenzati dall’attuale situazione sociale, ho anche spiegato

che come operaio in lavori medio-leggeri sia abile al 50% a partire dal 13.02 e

secondo me al 100% a partire dalla metà di marzo; in quanto non vi sono, dal

punto di vista reumatologico, alterazioni tali da giustificare un’inabili-tà

lavorativa ancora prolungata. (…)” (doc. 24/3 dell’incarto Lainf) e che il

dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 22 novembre 2010 indirizzato al

dr. __________ (doc. 57/1-3 dell’incarto Lainf), aveva concluso che “(…) in

pratica non trovo nessuna apparente causa neurologica dei dolori accusati dal

paziente, non ho nessun segno né clinico né elettrofisiologico di una

radicolopatia L5 o S1 sinistra né di una neuropatia periferica agli arti inferiori.

(…)” (doc. 57/3 dell’incarto Lainf).

Del

resto – a prescindere dal fatto che l’incapacità lavorativa riconosciuta

dall’assicurazione per la perdita di guadagno non vincola l’assicurazione

invalidità; nella STF 9C_882/2009,9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte

ha infatti osservato che “(…) eine von einem privaten

Kollektiv-Taggeldversicherer angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende

Wirkung für die Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der

Arbeitsunfähigkeit durch Gutachter abklären liess. (…)” (STF succitata del 1. aprile 2010 consid. 3) – il dr. __________,

FMH in malattie reumatiche e riabilitazione, nella perizia e complemento del 22

febbraio rispettivamente 10 giugno 2011 indirizzate alla __________ (doc.

6/1-13 e 8/1-4 dell’incarto Cassa malati) ha confermato una capacità lavorativa

del 100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali posti dal 22 febbraio

2011, senza pronunciarsi sulla medesima in precedenza.

Infine,

anche dalla decisione del 5 gennaio 2011 (decisione con la quale la Sezione del

lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 13 dicembre 2010

sub doc. F4) non è possibile trarre alcuna chiara e diversa valutazione medica.

Viste

le suesposte risultanze mediche va pertanto confermata la valutazione del SAM

secondo la quale, dopo un’inabilità lavorativa del 100% dal 3 ottobre 2009

(data dell’infortunio), vi è una capacità lavorativa del 100%, tanto nella sua

attività abituale quanto in attività rispettose dei limiti funzionali posti,

dal 3 novembre 2009.

In

questo senso, la domanda di allestimento di una perizia giudiziaria – pur volendo

prescindere dal fatto che il TF nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo conto

della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni

sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica

esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria

-, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)” (STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013

consid. 2.2) – va

respinta. In effetti, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurato presentato

un periodo ininterrotto di una anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

La

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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