32.2012.260
Necessità di rinviare gli atti all'UAI affinché predisponga ulteriori accertamenti peritali di natura sia somatica, che psichica
6 giugno 2013Italiano32 min
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Numero d'incarto:
32.2012.260
Data decisione, Autorità:
06.06.2013, TCA
Titolo:
Necessità di rinviare gli atti all'UAI affinché predisponga ulteriori accertamenti peritali di natura sia somatica, che psichica
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.260
cr
Lugano
6 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 settembre 2012
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1977, in precedenza attivo in qualità di manovale, in data 22 novembre 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da “malformazione piede destro (operato)” (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia reumatologica a cura del dr. __________, l’UAI, con progetto di decisione
del 3 aprile 2008 (cfr. doc. 36/1-3), poi confermato, dopo l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 18 gennaio 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore
al 40% (cfr. doc. 74/1-5).
Questa
decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2010.46 del 1° settembre
2010, cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 2
maggio 2011, l’assicurato ha presentato all’Ufficio AI una seconda domanda di
prestazioni, facendo valere un notevole peggioramento del suo stato di salute
(doc. 112/1-9 e doc. 109/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia neurologica
a cura del dr. __________, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 6 giugno
2012 (cfr. doc. 139/1-2), poi confermato con decisione del 19 settembre 2012, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, vista la stazionarietà dello stato di
salute (cfr. doc. B).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori approfondimenti medici e professionali (doc. I).
La
rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. II).
Sostanzialmente,
la rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione medica peritale
del dr. __________, considerata incompleta in quanto, da una parte, il medico non
ha precisato se la stenosi del canale lombare a livello L4/L5 abbia
un’incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato oppure no e,
dall’altra, non ha potuto tenere conto della protrusione mediana/paramediana
L5/S1 destra a contatto con la radice S1, insorta successivamente alla data
dell’esame peritale.
A mente
della patrocinatrice tali lacune non possono venire colmate dalle
considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR riguardo alla presunta
mancanza di mutamento dello stato di salute dell’interessato rispetto alla
perizia del SAM del 2009, ritenuto che la valutazione delle ripercussioni delle
patologie lombari sulla capacità funzionale residua dell’interessato non poteva
venire affidata ad un medico generico, ma necessitava di un approfondimento da
parte di uno specialista in materia.
La
rappresentante dell’assicurato ha aggiunto che “mal si comprende perché
l’Ufficio AI abbia ritenuto necessario aggiornare il quadro medico unicamente a
livello neurologico e non abbia invece richiesto un aggiornamento ortopedico e
– maggiormente indicato – reumatologico”, ritenendo che un approfondimento
ortopedico-reumatologico risulti imprescindibile alla luce dell’evoluzione
sfavorevole della patologia a livello del rachide lombare e del fatto che,
accanto all’impossibilità per l’interessato di mantenere la posizione eretta,
vi è ora pure la limitazione nel mantenimento a lungo della posizione seduta.
Infine,
la patrocinatrice del ricorrente ha chiesto che, una volta accertato il reale
stato di salute dell’interessato, l’amministrazione predisponga anche un
accertamento professionale volto a stabilire quali attività siano ancora
esigibili, ritenuto che “risulta difficile ipotizzare quali attività egli
sarebbe effettivamente in grado di svolgere, dal momento che vi sono
limitazioni sia per le attività in piedi che per quelle sedute e visto che
anche l’alternanza della posizione eretta a quella seduta non appare ideale,
dovendo egli fare ricorso all’uso delle stampelle per potere camminare/stare in
piedi” (doc. I).
1.4. In data 23
ottobre 2012, la patrocinatrice dell'assicurato ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V +
F).
1.5. L’UAI, in
risposta – dopo avere ribadito, anche alla luce di una nuova presa di posizione
del SMR, che “non vi è motivo per mettere in dubbio il dettagliato e
convincente rapporto finale 10 maggio 2012 nel quale il dr. __________ del SMR
ha concluso per uno stato di salute invariato e ritenuto stazionaria la
prognosi e l’evoluzione della capacità lavorativa” - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. VI + bis).
1.6. In data 26
novembre 2012, la patrocinatrice del ricorrente ha ribadito le richieste
ricorsuali, evidenziando nuovamente che la protrusione mediana / paramediana
L5-S1 non era nota al dr. __________ al momento dell’esame peritale e rilevando
che “il fatto che le patologie discali di nuova insorgenza non si manifestino
ancora a livello neurologico, non significa che esse non abbiano conseguenze
sulla capacità funzionale, conseguenze che possono essere valutate in modo
preciso solo da uno specialista in materia, ossia da un reumatologo” (doc.
VIII).
1.7. Con
osservazioni del 4 dicembre 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni
espresse dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 30 novembre 2012
(doc. X/bis), ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).
1.8. In data 7
maggio 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA un referto
medico psichiatrico attestante un notevole peggioramento dello stato di salute
dell’interessato (doc. XII + F1).
1.9. Con
osservazioni del 21 maggio 2013, l’UAI, dopo avere sottolineato che “l’asserito
peggioramento dello stato valetudinario (dal punto di vista psichiatrico) può
essere fatto risalire – al più presto (e nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato)
– al mese di agosto 2012”, ha concluso che “quando l’amministrazione ha emanato
la decisione impugnata (ovverosia il 19.9.2012) – momento che segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – il
termine di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI non era dunque scaduto, motivo per
cui la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute del
signor RI 1 esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà - se del caso
-formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XIV).
1.10. In data 27
maggio 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha ribadito la richiesta di
accoglimento del ricorso e di rinvio degli atti all’amministrazione per
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, che tenga conto anche della
problematica psichica (doc. XVI).
Il doc.
XVI è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato
e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210,
il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto
che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le
garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei
confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza
economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto
necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999.124).
2.6. Nella
decisione impugnata, l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni,
ritenendo che, dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato sia
rimasto invariato rispetto al precedente referto peritale dei medici del SAM
del 18 giugno 2009, come emerso dal referto peritale neurologico del dr. __________
e dalla valutazione finale del dr. __________ del SMR.
Il TCA,
per i motivi che meglio verranno esposti qui di seguito, in mancanza di
sufficienti approfondimenti dal profilo medico, non può concordare con le
conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione.
Da una
parte, è vero che nel referto peritale del 30 aprile 2012, il dr. __________,
spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “iperestesia nel territorio del ramo cutaneo laterale del piede
destro (ramo distale del nervo surale destro) dopo intervento locale
ortopedico; disturbo della sensibilità, piuttosto funzionale di tutto il membro
inferiore destro; lombalgie su alterazioni statico-degenerative del rachide
lombo-sacrale, discopatie L4-L5, senza segni radicolari irritativi né tantomeno
deficitari al membro inferiore destro; importante sovraccarico psicogeno con
tendenza alla somatizzazione”, ha espressamente indicato che “dal punto di
vista clinico la situazione non si è per niente modificata rispetto alla
perizia del SAM del 2009, nessun fattore aggiuntivo, non è escluso che
all’inizio l’assicurato abbia avuto un’algodistrofia, secondaria all’infezione
al piede, attualmente non si riscontrano segni di disturbi neurovegetativi” (doc.
134-5).
D’altra
parte, tuttavia, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha espressamente
evidenziato che “non mi pronuncio dal punto di vista ortopedico per quel che
concerne il piede destro, che l’assicurato non appoggia minimamente” (doc.
134-5).
Alla luce di questa chiara indicazione del perito
neurologo, il TCA ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare anche
un approfondimento a livello ortopedico, al fine di valutare l’evoluzione o
meno delle patologie dell’interessato rispetto alla precedente valutazione
peritale ortopedica del dr. __________, del 19 febbraio 2009, eseguita
nell’ambito della perizia SAM del 2009.
Tale
soluzione appare tanto più necessaria, ritenuto che, in un referto del 10
maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha constatato la
presenza di “incipienti discopatie da L3/L4 a L5/S1 con una protrusione discale
mediale che provoca un restringimento medio grave del canale spinale. A quanto
pare la situazione è recentemente peggiorata con apparizione anche di disturbi
alla gamba destra decisamente più importanti di prima” (doc. 136-2).
Nel
referto del 23 maggio 2012 all’attenzione dell’AI, inoltre, il dr. __________
ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% con “impossibilità di
camminare senza canne. Non può restare seduto a lungo” (doc. 137-5).
Viste le nuove patologie attestate dal dr.
Liverani, comportanti, rispetto alla valutazione del dr. __________,
l’insorgenza di una nuova limitazione funzionale - e meglio l’impossibilità per
l’assicurato di mantenere a lungo la posizione seduta - l’amministrazione non
poteva esimersi dal sottoporre l’interessato ad un approfondito esame
specialistico ortopedico, al fine di verificare se fosse intervenuto o meno un
peggioramento dello stato di salute.
L’amministrazione, al contrario, si è limitata ad
indicare che lo stato di salute dell’interessato non aveva subito delle
modifiche rispetto a quanto valutato dai medici del SAM in occasione della
perizia del 2009, sulla base del rapporto finale del 10 maggio 2012 del dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM.
Il medico del SMR ha infatti osservato:
Considerandi
"
(…)
Valutazione:
l’attuale perizia neurologica e l’attuale
documentazione da parte del dr. __________ non mostrano una modifica
sostanziale dello stato di salute dell’assicurato con persistenza di un quadro
somatoforme invariato." (Doc. 138-2)
La
necessità di un approfondimento a livello ortopedico è stata poi ribadita nel
referto del 10 ottobre 2012, nel quale il dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha confermato che la “nota problematica lombare è in via
di lento ma graduale peggioramento”, aggiungendo che “a mio avviso, la
problematica maggiore attualmente è di tipo neuro-ortopedico centrata a livello
delle patologie discali, di anche recente apparizione e al canale lombare
stretto”, ritenendo importante “chiedere un nuovo consulto presso un ortopedico
specializzato in chirurgia lombare” (doc. 150-32).
Nonostante
queste considerazioni del dr. __________, l’amministrazione ha ancora una volta
- a torto, a mente di questo Tribunale - omesso di sottoporre l’interessato ad
un nuovo accertamento peritale in ambito ortopedico, ritenuto che il dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 25 ottobre 2012, ha indicato che “dall’attuale rapporto del dr. __________ non risultano nuovi elementi che non
fossero presenti in occasione della valutazione peritale del dr. __________.
Faccio presente che già al momento della valutazione peritale era nota al
perito la discopatia lombare e il restringimento del canale spinale,
alterazioni che però non sono ritenute essere alla base dei disturbi secondo il
perito” (doc. 152-1).
Il TCA non può concordare con queste
considerazioni del medico del SMR.
Innanzitutto - contrariamente ad altri casi, nei
quali il Tribunale federale non ha ritenuto necessaria una perizia
reumatologica o ortopedica, dato che lo specialista in neurologia autore del consulto
peritale si era espresso sulla situazione somatica della persona interessata nel
suo insieme, ivi compresi gli aspetti reumatologici (cfr. STF 9C_282/2012 del
29.
agosto 2012; vedi sul tema anche RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008] consid.
4; STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012;9C_856/2010 del 27 giugno 2011;
9C_906/2010 del 5 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67) - nel caso di
specie, il TCA non può considerare esaustiva la “sola” valutazione peritale
neurologica del dr. __________, posto che, come ricordato in precedenza, lo
stesso dr. __________ non si è espresso riguardo alla situazione somatica
complessiva dell’interessato, ma ha specificatamente indicato che “non mi
pronuncio dal punto di vista ortopedico per quel che concerne il piede destro,
che l’assicurato non appoggia minimamente” (doc. 134-5).
Inoltre, contrariamente a quanto indicato dal dr.
__________ del SMR, al momento dell’esame peritale del 26 settembre 2011, il
dr. __________ ha indicato che “una MRI del rachide lombo-sacrale mostra una
discopatia L4-L5 con un canale relativamente stretto ed un possibile contatto
con la radice L5 a destra” (doc. 134-2). Egli non era dunque a conoscenza
dell’insorgenza “di incipienti discopatie da L3/L4 a L5/S1 con una protrusione
discale mediale che provoca un restringimento medio grave del canale spinale”,
segnalate dal dr. __________ nel referto del 10 maggio 2012 (doc. 136-2) e
tali, a parere di quest’ultimo, da rendere impossibile il mantenimento della
posizione seduta (doc. 137-5), postura per contro giudicata esigibile sia in
occasione della precedente perizia del SAM del 2009, sia dallo stesso dr. __________
nel referto peritale del 30 aprile 2012.
Già solo per queste ragioni si giustifica quindi,
secondo il TCA, il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento
istruttorio sugli aspetti somatici.
Il rinvio
degli atti all’amministrazione si giustifica, inoltre, anche per gli aspetti
psichici.
Contrariamente
a quanto preteso dall’amministrazione – la quale, nelle osservazioni del 21
maggio 2013, ha considerato che “l’asserito aggravamento dello stato
valetudinario (dal punto di vista psichiatrico) può essere fatto risalire – al
più presto (e nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato) – al mese di agosto
2012”, motivo per il quale, al momento di emanazione della decisione
impugnata, non era ancora scaduto il termine di 3 mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI
(doc. XIV) – il TCA ritiene che non sia possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista
psichiatrico, il peggioramento si sia effettivamente verificato nel mese di
agosto 2012.
Al riguardo,
va infatti sottolineato che, diversamente da quanto indicato
dall’amministrazione, lo psichiatra curante del ricorrente, dr. __________, nel
referto del 1° marzo 2013, non ha fatto risalire in maniera precisa e
incontrovertibile l’aggravamento dello stato psichico al mese di agosto 2012,
ma ha solo indicato che, a quel momento, si è verificato uno degli avvenimenti
che possono aver fatto precipitare la situazione.
Il dr. __________
ha, infatti, dapprima evidenziato come la sintomatologia da lui riscontrata
nell’assicurato “non è descritta né nella perizia psichiatrica del dr. __________
e neppure nel rapporto del dr. __________ del 2011”, motivo per il quale “paragonato con la valutazione dei due colleghi di quattro rispettivamente
due anni fa, posso affermare che lo stato di salute del sig. RI 1 è molto
peggiorato” per, poi, concludere che “è difficile stabilire quando sia avvenuto
il peggioramento dello stato di salute e da quando perdura l’inabilità
lavorativa”, aggiungendo che “molto probabilmente uno degli avvenimenti che
hanno fatto peggiorare la situazione è stata la separazione dalla sua ragazza e
madre di sua figlia avvenuta in agosto 2012” (doc. F).
Il TCA
non può, in mancanza di approfonditi accertamenti dal profilo psichiatrico,
concordare con la valutazione dell’amministrazione a proposito di un deterioramento
dello stato psichico dell’interessato solo a partire dal mese di agosto 2012,
non essendo possibile determinare con precisione a partire da quando i disturbi
psichiatrici dell’assicurato hanno avuto un’incidenza sulla sua capacità
lavorativa residua.
Alla luce della difficoltà espressa dallo stesso
psichiatra curante riguardo al momento a partire dal quale far decorrere il
peggioramento dello stato psichico dell’interessato con influsso sulla capacità
lavorativa residua di quest’ultimo, si impone un approfondimento specialistico,
atto a determinare se, accanto all’evento dell’agosto 2012 segnalato dal dr. __________,
ci siano stati, in precedenza, altri avvenimenti che hanno contribuito al
declino della condizione psichica e, in caso affermativo, a partire da quando.
Va, in
questo ambito, tenuto anche conto del fatto che già nel referto peritale del 30
aprile 2012 il dr. __________ – il quale ha visitato l’assicurato il 26 settembre
2011.
– ha messo in evidenza l’esistenza di un “importante sovraccarico
psicogeno con tendenza alla somatizzazione”, esprimendo poi la propria
valutazione riguardo alla capacità lavorativa residua “facendo astrazione dal
sovraccarico psicogeno” (doc. 134-5).
2.7
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica
il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso
all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello
somatico, che a livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto
diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa
dell’assicurato.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione
globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e,
dopo avere valutato anche la necessità o meno di predisporre un accertamento
professionale volto a stabilire se esistano e quali siano le attività ancora
esigibili dall’interessato nonostante il danno alla salute, si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita.
2.8
L’assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 19 settembre 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 22 ottobre 2012.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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