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Decisione

32.2012.260

Necessità di rinviare gli atti all'UAI affinché predisponga ulteriori accertamenti peritali di natura sia somatica, che psichica

6 giugno 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210,

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto

che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le

garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei

confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza

economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

2.6. Nella

decisione impugnata, l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni,

ritenendo che, dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato sia

rimasto invariato rispetto al precedente referto peritale dei medici del SAM

del 18 giugno 2009, come emerso dal referto peritale neurologico del dr. __________

e dalla valutazione finale del dr. __________ del SMR.

Il TCA,

per i motivi che meglio verranno esposti qui di seguito, in mancanza di

sufficienti approfondimenti dal profilo medico, non può concordare con le

conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione.

Da una

parte, è vero che nel referto peritale del 30 aprile 2012, il dr. __________,

spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “iperestesia nel territorio del ramo cutaneo laterale del piede

destro (ramo distale del nervo surale destro) dopo intervento locale

ortopedico; disturbo della sensibilità, piuttosto funzionale di tutto il membro

inferiore destro; lombalgie su alterazioni statico-degenerative del rachide

lombo-sacrale, discopatie L4-L5, senza segni radicolari irritativi né tantomeno

deficitari al membro inferiore destro; importante sovraccarico psicogeno con

tendenza alla somatizzazione”, ha espressamente indicato che “dal punto di

vista clinico la situazione non si è per niente modificata rispetto alla

perizia del SAM del 2009, nessun fattore aggiuntivo, non è escluso che

all’inizio l’assicurato abbia avuto un’algodistrofia, secondaria all’infezione

al piede, attualmente non si riscontrano segni di disturbi neurovegetativi” (doc.

134-5).

D’altra

parte, tuttavia, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha espressamente

evidenziato che “non mi pronuncio dal punto di vista ortopedico per quel che

concerne il piede destro, che l’assicurato non appoggia minimamente” (doc.

134-5).

Alla luce di questa chiara indicazione del perito

neurologo, il TCA ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare anche

un approfondimento a livello ortopedico, al fine di valutare l’evoluzione o

meno delle patologie dell’interessato rispetto alla precedente valutazione

peritale ortopedica del dr. __________, del 19 febbraio 2009, eseguita

nell’ambito della perizia SAM del 2009.

Tale

soluzione appare tanto più necessaria, ritenuto che, in un referto del 10

maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha constatato la

presenza di “incipienti discopatie da L3/L4 a L5/S1 con una protrusione discale

mediale che provoca un restringimento medio grave del canale spinale. A quanto

pare la situazione è recentemente peggiorata con apparizione anche di disturbi

alla gamba destra decisamente più importanti di prima” (doc. 136-2).

Nel

referto del 23 maggio 2012 all’attenzione dell’AI, inoltre, il dr. __________

ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% con “impossibilità di

camminare senza canne. Non può restare seduto a lungo” (doc. 137-5).

Viste le nuove patologie attestate dal dr.

Liverani, comportanti, rispetto alla valutazione del dr. __________,

l’insorgenza di una nuova limitazione funzionale - e meglio l’impossibilità per

l’assicurato di mantenere a lungo la posizione seduta - l’amministrazione non

poteva esimersi dal sottoporre l’interessato ad un approfondito esame

specialistico ortopedico, al fine di verificare se fosse intervenuto o meno un

peggioramento dello stato di salute.

L’amministrazione, al contrario, si è limitata ad

indicare che lo stato di salute dell’interessato non aveva subito delle

modifiche rispetto a quanto valutato dai medici del SAM in occasione della

perizia del 2009, sulla base del rapporto finale del 10 maggio 2012 del dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM.

Il medico del SMR ha infatti osservato:

Considerandi

"

(…)

Valutazione:

l’attuale perizia neurologica e l’attuale

documentazione da parte del dr. __________ non mostrano una modifica

sostanziale dello stato di salute dell’assicurato con persistenza di un quadro

somatoforme invariato." (Doc. 138-2)

La

necessità di un approfondimento a livello ortopedico è stata poi ribadita nel

referto del 10 ottobre 2012, nel quale il dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha confermato che la “nota problematica lombare è in via

di lento ma graduale peggioramento”, aggiungendo che “a mio avviso, la

problematica maggiore attualmente è di tipo neuro-ortopedico centrata a livello

delle patologie discali, di anche recente apparizione e al canale lombare

stretto”, ritenendo importante “chiedere un nuovo consulto presso un ortopedico

specializzato in chirurgia lombare” (doc. 150-32).

Nonostante

queste considerazioni del dr. __________, l’amministrazione ha ancora una volta

- a torto, a mente di questo Tribunale - omesso di sottoporre l’interessato ad

un nuovo accertamento peritale in ambito ortopedico, ritenuto che il dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 25 ottobre 2012, ha indicato che “dall’attuale rapporto del dr. __________ non risultano nuovi elementi che non

fossero presenti in occasione della valutazione peritale del dr. __________.

Faccio presente che già al momento della valutazione peritale era nota al

perito la discopatia lombare e il restringimento del canale spinale,

alterazioni che però non sono ritenute essere alla base dei disturbi secondo il

perito” (doc. 152-1).

Il TCA non può concordare con queste

considerazioni del medico del SMR.

Innanzitutto - contrariamente ad altri casi, nei

quali il Tribunale federale non ha ritenuto necessaria una perizia

reumatologica o ortopedica, dato che lo specialista in neurologia autore del consulto

peritale si era espresso sulla situazione somatica della persona interessata nel

suo insieme, ivi compresi gli aspetti reumatologici (cfr. STF 9C_282/2012 del

29.

agosto 2012; vedi sul tema anche RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008] consid.

4; STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012;9C_856/2010 del 27 giugno 2011;

9C_906/2010 del 5 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67) - nel caso di

specie, il TCA non può considerare esaustiva la “sola” valutazione peritale

neurologica del dr. __________, posto che, come ricordato in precedenza, lo

stesso dr. __________ non si è espresso riguardo alla situazione somatica

complessiva dell’interessato, ma ha specificatamente indicato che “non mi

pronuncio dal punto di vista ortopedico per quel che concerne il piede destro,

che l’assicurato non appoggia minimamente” (doc. 134-5).

Inoltre, contrariamente a quanto indicato dal dr.

__________ del SMR, al momento dell’esame peritale del 26 settembre 2011, il

dr. __________ ha indicato che “una MRI del rachide lombo-sacrale mostra una

discopatia L4-L5 con un canale relativamente stretto ed un possibile contatto

con la radice L5 a destra” (doc. 134-2). Egli non era dunque a conoscenza

dell’insorgenza “di incipienti discopatie da L3/L4 a L5/S1 con una protrusione

discale mediale che provoca un restringimento medio grave del canale spinale”,

segnalate dal dr. __________ nel referto del 10 maggio 2012 (doc. 136-2) e

tali, a parere di quest’ultimo, da rendere impossibile il mantenimento della

posizione seduta (doc. 137-5), postura per contro giudicata esigibile sia in

occasione della precedente perizia del SAM del 2009, sia dallo stesso dr. __________

nel referto peritale del 30 aprile 2012.

Già solo per queste ragioni si giustifica quindi,

secondo il TCA, il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento

istruttorio sugli aspetti somatici.

Il rinvio

degli atti all’amministrazione si giustifica, inoltre, anche per gli aspetti

psichici.

Contrariamente

a quanto preteso dall’amministrazione – la quale, nelle osservazioni del 21

maggio 2013, ha considerato che “l’asserito aggravamento dello stato

valetudinario (dal punto di vista psichiatrico) può essere fatto risalire – al

più presto (e nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato) – al mese di agosto

2012”, motivo per il quale, al momento di emanazione della decisione

impugnata, non era ancora scaduto il termine di 3 mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI

(doc. XIV) – il TCA ritiene che non sia possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista

psichiatrico, il peggioramento si sia effettivamente verificato nel mese di

agosto 2012.

Al riguardo,

va infatti sottolineato che, diversamente da quanto indicato

dall’amministrazione, lo psichiatra curante del ricorrente, dr. __________, nel

referto del 1° marzo 2013, non ha fatto risalire in maniera precisa e

incontrovertibile l’aggravamento dello stato psichico al mese di agosto 2012,

ma ha solo indicato che, a quel momento, si è verificato uno degli avvenimenti

che possono aver fatto precipitare la situazione.

Il dr. __________

ha, infatti, dapprima evidenziato come la sintomatologia da lui riscontrata

nell’assicurato “non è descritta né nella perizia psichiatrica del dr. __________

e neppure nel rapporto del dr. __________ del 2011”, motivo per il quale “paragonato con la valutazione dei due colleghi di quattro rispettivamente

due anni fa, posso affermare che lo stato di salute del sig. RI 1 è molto

peggiorato” per, poi, concludere che “è difficile stabilire quando sia avvenuto

il peggioramento dello stato di salute e da quando perdura l’inabilità

lavorativa”, aggiungendo che “molto probabilmente uno degli avvenimenti che

hanno fatto peggiorare la situazione è stata la separazione dalla sua ragazza e

madre di sua figlia avvenuta in agosto 2012” (doc. F).

Il TCA

non può, in mancanza di approfonditi accertamenti dal profilo psichiatrico,

concordare con la valutazione dell’amministrazione a proposito di un deterioramento

dello stato psichico dell’interessato solo a partire dal mese di agosto 2012,

non essendo possibile determinare con precisione a partire da quando i disturbi

psichiatrici dell’assicurato hanno avuto un’incidenza sulla sua capacità

lavorativa residua.

Alla luce della difficoltà espressa dallo stesso

psichiatra curante riguardo al momento a partire dal quale far decorrere il

peggioramento dello stato psichico dell’interessato con influsso sulla capacità

lavorativa residua di quest’ultimo, si impone un approfondimento specialistico,

atto a determinare se, accanto all’evento dell’agosto 2012 segnalato dal dr. __________,

ci siano stati, in precedenza, altri avvenimenti che hanno contribuito al

declino della condizione psichica e, in caso affermativo, a partire da quando.

Va, in

questo ambito, tenuto anche conto del fatto che già nel referto peritale del 30

aprile 2012 il dr. __________ – il quale ha visitato l’assicurato il 26 settembre

2011.

– ha messo in evidenza l’esistenza di un “importante sovraccarico

psicogeno con tendenza alla somatizzazione”, esprimendo poi la propria

valutazione riguardo alla capacità lavorativa residua “facendo astrazione dal

sovraccarico psicogeno” (doc. 134-5).

2.7

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica

il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso

all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello

somatico, che a livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto

diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione

globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e,

dopo avere valutato anche la necessità o meno di predisporre un accertamento

professionale volto a stabilire se esistano e quali siano le attività ancora

esigibili dall’interessato nonostante il danno alla salute, si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita.

2.8

L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 19 settembre 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 22 ottobre 2012.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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