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Decisione

32.2012.263

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Contro

la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto

ricorso al TCA. La procedura ricorsuale è stata stralciata dai ruoli a seguito di

transazione intervenuta tra le parti, omologata da questo Tribunale il 28 novembre

2011, che prevedeva il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento

di ulteriori accertamenti medici (inc.32.2011.261; doc. AI 83).

1.3. Dopo

aver proceduto al complemento istruttorio, con decisione 18 settembre 2012, preavvisata

il 6 febbraio 2012, l’amministrazione ha confermato i tre quarti di rendita dal

1° luglio 2008 al 31 maggio 2010 (doc. AI 107; cfr. le motivazioni in doc. AI

106).

1.4. L’assicurata,

sempre rappresentata dall’avv. __________, ha nuovamente interposto ricorso a

questo Tribunale, postulando l’annullamento della decisione 18 settembre 2012

ed il riconoscimento di una rendita intera dal 1° luglio 2008. Sostenendo in

primo luogo l’erogazione di una rendita intera sino al 1° marzo 2010, per il

periodo successivo essa contesta la chiave di ripartizione tra attività lucrativa

e mansioni casalinghe, la valutazione medico-teorica, come pure l’inchiesta economica.

Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso la presenza di una totale incapacità

lavorativa in tutte le attività dal luglio 2007 al febbraio 2010, con conseguente

diritto alla rendita intera dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2010, confermando

tuttavia un successivo grado d’invalidità non pensionabile e la soppressione

della prestazione dopo il 1° giugno 2010.

1.6. Questo

TCA ha chiesto delle delucidazioni al dr. __________, ricevendo risposta il 20

giugno 2013 (VII). Chiamati a prendere posizione su tale accertamento, con

scritto 26 giugno 2013 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del

ricorso, mentre il 5 luglio 2013 l’assicurata ha comunicato di non avere alcuna

osservazione al riguardo (X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. Nel

caso in esame, oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una

rendita (intera) dopo il 1° giugno 2010, posto che, come correttamente ammesso

dall’Ufficio AI e di cui si dirà nei prossimi considerandi, all’assicurata è riconosciuta

una rendita intera dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2010.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare

in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213

e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò

il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività

lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del

concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili

condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di

una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività

lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1

OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori

domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica

utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività

svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag.

158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht,

1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto

all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e

segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione

può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di

quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte

dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze

locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella

con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un

coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe

in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa

risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato

esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.6. Infine,

nel caso in cui il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce

una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa

sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

2.7. Nella

presente fattispecie, occorre in primo luogo verificare se a ragione l’Ufficio

AI ha applicato il metodo misto per determinare il grado d’invalidità (cfr.

consid. 2.5). La ricorrente sostiene che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato

a tempo pieno, censura fatta valere nel primo ricorso del 15 novembre 2010

(doc. AI 57) e ribadita nell’attuale gravame.

Va

innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre

in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato

avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al

momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età

dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita

un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del

minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130

V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; Meyer, op. cit., pag.

288).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,

consid. 4.1.).

Nel

caso in esame, l’assicurata sostiene che con la disoccupazione del marito, avvenuta

nel 2008, senza il danno alla salute avrebbe aumentato il pensum lavorativo al

100%, facendo inoltre presente di aver in precedenza lavorato a tempo pieno

quale aiuto cuoca presso la scuola media di __________, attività gradatamente

ridotta sino al 70/75% nel 1984 nonostante la giovane età della figlia.

Evidenzia infine di aver iniziato nel 1994 l’attività alla Clinica di __________

che con un grado di occupazione del 50% le permetteva di ricevere lo stesso

stipendio conseguito nella precedente attività, retribuzione che unitamente a

quella del marito era sufficiente per far fronte ai bisogni della vita.

L’ufficio

AI sostiene invece maggiormente verosimile una percentuale del 50% quale

salariata piuttosto che un tempo pieno, “ in considerazione di quanto da lei

dichiarato all’assistente sociale nel corso dell’inchiesta domiciliare

dell’agosto 2010, dal lungo tempo trascorso lavorando al 50% (dal 1994) o

comunque a tempo parziale (75% dal 1984 al 1994), della mancata iscrizione

all’URC e dell’assenza di prove a sostegno di ricerche di posti di lavoro a tempo

pieno” (risposta pag. 6).

Dagli

estratti dei conti individuali AVS non risulta che l’assicurata abbia esercitato

un’attività a tempo pieno. Infatti, i redditi annuali oscillano da un minimo di

fr. 772 (1985) ad un massimo di fr. 31'755 (2002). Non risulta alcuna attività

dal 1972 al 1984 (doc. IVbis). Il fatto che l’assicurata non abbia cercato un

lavoro a tempo pieno e si sia iscritta all’URC non è rilevante visto che la

disoccupazione del marito ha provocato l’inizio del malessere psichico (cfr.

perizia CPAS pag. 3 in doc. AI 65/3).

Tenuto

tuttavia conto che da lungo tempo l’assicurata svolgeva un’attività a tempo

parziale e che la stessa nell’ambito dell’inchiesta domiciliare ha dichiarato

all’assistenza sociale che “in assenza del danno alla salute avrebbe

continuato la sua ultima attività lavorativa” (doc. AI 44/2), non vi è

motivo per non applicare il metodo misto.

2.8. Dal

punto di vista medico, l’Ufficio AI ha ordinato due perizie specialistiche, una

reumatologica e una psichiatrica.

Con

rapporto 8 febbraio 2010 il dr. __________, specialista in reumatologia, posta

la diagnosi (con influsso sulla capacità lavorativa) di sindrome lombo vertebrale

cronica e cervicalgie croniche con discopatia a livello C 5/6, elencate le

limitazioni fisiche, in merito alla capacità lavorativa, senza possibilità di miglioramento

con provvedimenti, ha concluso:

"

(…)

Per quanto riguarda la sua attività lavorativa nella

"ristorazione" presso la Clinica di __________ è rimasta inabile al

100% dal 2007. In considerazione dello stato attuale della paz., dopo un anno

dall'intervento chirurgico, dunque a partire dal 01.03.2009 può essere

considerata una capacità lavorativa residua del 40% circa, in pratica per un

lavoro a metà tempo con limitazione di rendimento del 20%. (…)" (doc. AI

37/13)

Nel

referto 11 marzo 2011 il CPAS, diagnosticata una sindrome ansioso depressiva,

episodio depressivo medio, senza sindrome biologica (IDC 10 F 32.10), ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, con una precedente

inabilità al 60% dal luglio 2009 (mese d’inizio della terapia) sino alla valutazione

peritale. In attività casalinghe, è stata valutata un’inabilità del 30%.

Nella

risposta di causa del primo ricorso, l’Ufficio AI ha rilevato:

"

Il Servizio medico

regionale dell’AI (SMR), alla luce dell’intera documentazione medica presente

nell’inserto, ritiene corretto procedere mediante delle ulteriori indagini di

carattere medico.

In effetti, dall’annotazione 13.10.2011 del Dr. __________

qui allegata emerge che “alla perita psichiatra deve essere richiesto di precisare

se l’IL del 60 rispettivamente del 50% è da intendersi quale orario o quale

rendimento ridotto e in particolare in quale modo si riduce la CL residua dal

punto di vista somatico stabilito dal dr. __________ essere di 4 ore con

rendimento ridotto del 20%. Inoltre l’inchiesta casalinghe del 3.8.2010 dovrà

essere sottoposta alla perita per verifica.”

Da

qui lo stralcio per transazione ed il rinvio per gli accertamenti (cfr. consid.

1.2).

La

risposta del CPAS alla richiesta di precisazioni da parte dell’Ufficio AI è del

5 gennaio 2012:

"

(…)

- l'inabilità lavorativa dovuta a motivi

psichici va del tutto integrata (e non sommata) a quella legata ai disturbi

fisici, poiché l'assicurata presenta una discreta spinta volitiva che le

consente (seppure con un certo sforzo, con tempi maggiori e necessità di pause)

di conservare varie abilità, legate all'adempimento di azioni quotidiane

(faccende domestiche, spesa), all'accudimento di sé e degli altri (madre,

animali domestici), al coltivare interessi (leggere, guardare la televisione),

al mantenere attivamente relazioni sociali (telefonare alle amiche, uscire per

piacere una volta alla settimana).

Queste risorse ed abilità residue possono

venire sfruttate anche nel contesto lavorativo, coi dovuti accorgimenti, da noi

indicati in perizia.

- Concordiamo con quanto emerge

dall'inchiesta economica effettuata dall'assistente sociale il

03.08.2010." (doc. AI 90/1)

Di

conseguenza, fondandosi sulle annotazioni riassuntive del SMR, l’Ufficio AI ha considerato

l’assicurata inabile al 100% dal 1° luglio 2007 in qualsiasi attività, ma dal 1° marzo 2010 abile al 40% nella propria ed in un’attività

adeguata svolta a metà tempo.

2.9. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10. Ritornando

al caso in esame, rettamente l’assicurata ha rivendicato il diritto ad una

rendita intera dal 1° luglio 2008 (scadenza dell’anno di carenza ex art. 28

cpv. 1 lett. b LAI) sino al 31 marzo 2010, riconosciuto dall’amministrazione in

sede di risposta di causa. In effetti, come si desume dal citato rapporto 8

febbraio 2010 il dr. __________ aveva attestato un’inabilità al 100% sino 3

marzo 2009 (recte: 2010), ossia un anno dopo l’intervento chirurgico del 3

marzo 2009 e che la totale incapacità lavorativa è ora da intendersi in

qualsiasi attività, anche quale casalinga, come si può anche desumere dai

rapporti emessi dopo l’intervento (cfr. ad esempio quelli del 20 aprile 2009,

14 luglio 2009, 3 novembre 2009 e 18 dicembre 2009, citati nel ricorso). Del

resto, nelle annotazioni 13 ottobre 2011 il dr. __________ del SMR aveva

evidenziato “… dal punto di vista reumatologico il ricupero della CL non è 3.

2009 (probabile errore di battitura del perito) ma bensì 1 anno dall’ultimo

intervento, ossia ca. febbraio/marzo 2010, data che coincide con la valutazione

peritale del dr. __________“ (doc. AI 81).

Per

quel che concerne il periodo successivo, il dr. __________ ha valutato “…

una capacità lavorativa residua del 40% circa, in pratica per un lavoro a metà

tempo con limitazione di rendimento del 20%” (doc. AI 37/13).

Al

riguardo, l’assicurata sostiene che:

"

(…)

Per la precisione: la limitazione è semmai del 60% (e

dunque 30% riferita ad

un'attività a metà tempo, considerando la denegata

ipotesi in cui la ricorrente non avrebbe ripreso un'attività lavorativa al

100%, vedi punto seguente). Il perito dr. __________ attesta infatti una capacità

lavorativa residua in attività adeguata al 40% con carico lavorativo

completo (e 20% in attività svolta a metà tempo). In altre parole la ricorrente

a partire dal 01.03.2010 sarebbe inabile al 60% considerando un'attività

al 100% (e dunque inabile al 30% in attività svolta a metà tempo).

(…)" (doc. I, pag. 6)

Invece,

nella risposta di causa l’amministrazione ha correttamente evidenziato:

"

(…)

In tal senso, a mente dello scrivente Ufficio, l'UAI ha

correttamente interpretato le conclusioni del Dr. __________, anche alla luce

della chiarificazione a lui richiesta telefonicamente dal Dr. __________ in

data 23.02.2010 e annotata nel suo rapporto di medesima data (doc. 38-2

incarto AI) con la quale ha precisato che "la CL del 40%

residua è calcolata su un lavoro al 50%". Infatti, il perito indica

che l'assicurata può lavorare al 40% e precisa poi che ciò corrisponde a "un

lavoro a metà tempo con limitazione del rendimento del 20%", ciò che

equivale appunto ad una capacità lavorativa del 40%, poiché il 20% di riduzione

su un lavoro al 50% equivale al 10% (50 / 100 x 20 = 10), ossia una diminuzione

della capacità lavorativa dal 50% al 40%. (…)" (doc. IV, pag. 4)

Interpellato

dal TCA, con scritto 20 giugno 2013 il dr. __________ ha precisato:

"

La capacità lavorativa

residua del 40% è intesa come possibilità di lavorare a metà tempo con una

riduzione di rendimento del 20%. Non ritengo infatti che la paz. possa lavorare

a tempo pieno con rendimento ridotto. Di conseguenza l'inabilità lavorativa per

l'attività svolta al 50% è dunque del 20% ciò che comporta dunque una capacità

lavorativa residua del 40%. Queste percentuali sono da applicare sia alla sua

attività precedente che ad attività adeguate." (doc. VII)

Pertanto,

l’assicurata presenta una riduzione di rendimento del 20% sia nella sua

precedente attività che in attività adeguate svolte nella misura del 50%.

Va

poi rilevato che con scritto 4 maggio 2011, alla luce della nuova documentazione

trasmessa dall’amministrazione, il dr. __________ ha sostanzialmente confermato

le conclusioni peritali (doc. AI 69).

2.11. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la

parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata. Determinante è il 3

marzo 2010, momento in cui vi è stata la modifica (miglioramento) della

situazione valetudinaria.

2.11.1 Per

quel che concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha preso in

considerazione i fr. 30'348.-- di salario che la ricorrente percepiva da sana nel

2008 per la sua attività salariata al 50% (cfr. questionario datore di lavoro

del 30 aprile 2008 in doc. AI 7), aggiornando tale dato al 2010 a fr. 31’079.-- (cfr. scritto 23 gennaio 2012 dell’ex datore di lavoro in doc. AI 93).

2.11.2. Per

quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Nel

caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore di durata media

lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 52'888.-- per l’intero

anno e per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di un grado di occupazione del 50% e di una capacità lavorativa ridotta

del 20%, ha riconosciuto una riduzione del reddito per attività leggere (8%) e

quindi un reddito da invalida di fr. 19'462,76 (cfr. doc. AI 94). Dal raffronto

dei redditi il grado d’invalidità risulta essere del 38% (31'079 – 19'463 x 100

: 31'079).

Nell’abituale

attività, con una riduzione del 20%, l’assicurata percepirebbe fr. 24'863.--. Mettendo

l’assicurata in quest’ultima attività a maggior frutto la sua residua capacità

lavorativa, l’Ufficio AI ha rettamente preso in considerazione il corrispondente

reddito. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 20%

(31’079 - 24'863 x 100 : 31’079), ciò che rappresenta il minor discapito

economico che va preso in considerazione. Allo stesso risultato di

un’incapacità al guadagno del 20% si giunge, come prospettato in sede di risposta,

mediante il cosiddetto raffronto dei redditi percentuale (in argomento: DTF 114

V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; e fra le tante, STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011,9C_294/2008

del 19 marzo 2009).

L’assicurata

contesta la riduzione dell’8% del reddito da invalida. Rettamente evidenzia

come nella precedente decisione l’Ufficio AI aveva applicato una riduzione

(maggiore) complessiva del 13% (8% per attività leggere e 5% per altri svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari) senza spiegare ora il motivo di

tale cambiamento di percentuale. Inoltre essa postula una riduzione complessiva

del 20%. Tuttavia, dal momento che, come visto sopra, quale reddito da invalida

l’amministrazione ha tenuto conto dell’attività precedentemente svolta, le

succitate censure non risultano essere rilevanti.

2.12. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag.

144.

consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate

in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni

caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 3 marzo 2010 (doc. AI 44). Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una

limitazione complessiva del 29%.

L’assicurata

contestata la succitata valutazione, in particolare riguardo alle seguenti

mansioni casalinghe:

"

(…)

Più precisamente in merito alle singole valutazioni

dell'inchiesta economica va rilevato che:

- alimentazione: l'aiuto del marito non

va considerato nella valutazione dell'attività, considerato che egli non è

oggetto della valutazione ed egli è disoccupato oggi, ma forse domani non più.

La signora si avvale dell'aiuto di una domestica che esegue le pulizie

quotidiane (e non stagionali) della cucina. Senza l'aiuto del marito, la

signora vanta una limitazione maggiore al 50% (con una percentuale di invalidità

del 20%).

- Pulizia dell'appartamento: anche qui non

va considerato l'aiuto del marito e anche qui va considerato che affida i

lavori quotidiani ( e non stagionali) alla domestica. Anche qui la

limitazione è maggiore (80%, con percentuale di invalidità del 16%),

- Spesa e acquisti diversi: la signora

non guida più, non può dunque recarsi ai negozi, non può portare la spesa, perchè

troppo pesante. Essa non ê per nulla in grado di eseguire queste mansioni

(percentuale d'invalidità 10%).

- Bucato, confezione e riparazione: è

vero che essa si occupa dello stiro, ma in modo limitato riducendo il carico di

biancheria che viene stirato.

Unitamente

ai limiti nel cucito, la percentuale d'invalidità è almeno del 10%.

- Diversi: non è lecito considerare la

collaborazione del marito, considerato che l'indagine deve chiarire la

percentuale di invalidità della moglie, che è pressoché totale nell'ambito

della cura del giardino, con un grado di invalidità del 5%.

Ne deriva che in ogni caso anche nell'ambito

dell'economia domestica la ricorrente non riesce a svolgere più del 40% delle

mansioni usuali. (…)"

(doc. I, pag. 7-8)

Con

scritto 2 luglio 2012 l’incaricata ha preso posizione in merito alle succitate

obiezioni. Riprendendo le medesime osservazioni espresse in occasione del primo

ricorso, quanto alla contestazione riguardo alla collaborazione del coniuge nell’attività

domestica (cfr. le mansioni alimentazione, pulizia dell’appartamento e diversi)

l’assistente sociale ha correttamente evidenziato, con riferimento alla

giurisprudenza citata al marg. 3089 CIGI, come una tale collaborazione, in

virtù dell’obbligo di ridurre il danno, sia legittimata. Al riguardo é utile

segnalare che il TF ha stabilito che per le persone attive nell'economia

domestica, un impedimento può essere considerato dall'assicurazione per

l’invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono

essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per

fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un

aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari

per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno

che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso in esame

l’assicurata non ha del resto fatto valere un impedimento da parte del suo coniuge,

né che l’assistenza ricevuta sia per quest’ultimo, disoccupato, un aggravio

eccessivo. In tale contesto, il fatto che l’assicurata si avvalga di una

domestica per le pulizie domestiche quotidiane non è rilevante.

In

merito alle altre censure, questo TCA non può che riportare le altre osservazioni

che condivide:

"

(…)

· Spesa

e acquisti diversi

Anche in questa specifica attività domestica, va

considerato l'obbligo di collaborare da parte del coniuge; come si potrà

osservare dal rapporto d'inchiesta, ho comunque tenuto conto anche degli impedimenti

nel trasporto degli acquisti da parte dell'assicurata.

· Bucato,

confezione e riparazione indumenti

Distribuendo il carico su più giorni e stirando con

delle pause, l'assicurata riesce a mantenere una buona capacità di lavoro nello

stiro; va inoltre considerato il non eccesivo carico-lavoro in un'economia

domestica composta di solo due persone.

Nella percentuale da me proposta, ho tenuto conto anche

del maggior impiego di tempo nei lavoretti manuali (uncinetto e cucito)."

(doc. AI 102/1)

In

conclusione, alla valutazione dell’assistente sociale

va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica. Del

resto, anche i periti del CPAS non hanno confermato la valutazione economica

(cfr. consid. 2.8).

2.13

Visto quanto sopra, ritenuta un’invalidità del 20% quale salariata e del

29% quale casalinga, dal marzo 2010 l’assicu-rata presenta

un’invalidità globale del 24,5%, percentuale che non dà diritto ad una rendita,

così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione impugnata:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

50% 20%

10%

Casalinga

50% 29% 14,50%

Grado

d’invalidità globale 24,50%

Di

conseguenza, dal 1° giugno 2010, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato

di salute fatto risalire al marzo 2010 (art. 88a cpv. 1 OAI), l’assicurata non

ha più diritto alla rendita.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata va confermata per quel che concerne la

soppressione dalla rendita a partire dal 1° giugno 2010, ma modificata in merito

al diritto alla rendita intera dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2010. In tal senso il ricorso è parzialmente accolto.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente

nella misura di 2/3 e di 1/3 a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà delle ripetibili

parziali all’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione 18 settembre

2012.

è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad una rendita intera

dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2010.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste per 2/3 a carico della ricorrente,

per 1/3 a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 500.-- di

ripetibili parziali (IVA compresa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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