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Decisione

32.2012.264

Diniego di prestazioni. Perizia SAM e complemento confermati dal TCA

27 maggio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

2.9. Quanto

alla valutazione economica, ricordato che secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003,

consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuta l’inabilità lavorativa totale

iniziata nel febbraio 2010 e vista la domanda di prestazioni del luglio 2010,

sono determinanti i dati del 2011 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1

lett. b e 29 cpv. 1 LAI, va rilevato quanto segue.

Nel

2011 – partendo da un reddito annuo di fr. 41'582.40 per il 2010 (vedi il salario mensile di fr. 3'465.20

attestato dal datore di lavoro nel suo questionario e il conto salario per il

2010 sub doc. AI 19/1-7 e 19/8) e aggiornati al 2011

(aumentandoli dell’1%; cfr. la tabella B 10.2 relativa all’evoluzione dei

salari in termini nominali totale, pubblicata in La Vie économique 12-2012 pag.

91) – si ottiene un reddito da valido di fr. 41'998.22.

Sempre

per il 2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'383.29 (fr. 4'225.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Va

qui evidenziato che – ricordato il principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (STF

8C_654/2012 del 21 febbraio 2013, consid. 5.1 con riferimenti; DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400,

113 V 22; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572) e considerata una capacità lavorativa dal 12 marzo 2010

del 60% nella sua attività abituale quale ausiliaria di pulizia e dell’80% in

un’attività adeguate rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.8) –, potendo la

ricorrente sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un’atti-vità

semplice e ripetitiva nella misura dell’80%, si giustifica applicare i valori

statistici.

Quanto

alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura del 6%

per attività leggere (la consulente ha concluso che “(…) visto quanto espresso in

precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 6% per

attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI

54/4), vedi anche la tabella sub doc. AI 54/1)), questo Tribunale

ritiene che per i seguenti motivi essa vada corretta.

Infatti,

questa Corte, nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente

contestata davanti al Tribunale federale – avuto riguardo alla

prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e constatato che

il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così

approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei

fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui

l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi

all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2

maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del

ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,

il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due

valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori

di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino

non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente,

adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire

l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione

dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII),

il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio

AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello

federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazio-ne

uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni da

apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali

(cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale

il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del

reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici

regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56

citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da

apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA

32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).

In

concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione del 6%

stabilita dalla consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore

legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la

riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.

Ritenuta

una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata (ipotesi,

questa, a lei più favorevole) la riduzione del 10% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 38'435.96 (fr. 53'383.29 x 80% ridotti del 10% = fr. 38'435.96).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 41'998.22 e da invalido di fr. 38'435.96, si ottiene un grado d’invalidità dell’8% ([41'998.22 -

38'435.96] x 100 : 41'998.22 = 8.48% arrotondato all’8% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad

una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).

2.10. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità

del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche

STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali

visto che anche nella presente fattispecie – come indicato

dall’Ufficio AI: “(…) tenuto conto dei limiti funzionali dovuti al danno

alla salute e del suo percorso socio professionale, lei risulta tuttora

reintegrabile sul mercato del lavoro in attività generiche, non qualificate, di

tipo semplice e ripetitivo, sia del settore Secondario che Terziario. (…)”

(doc. AI 60/2) – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili

che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.

Inoltre,

anche i periti del SAM hanno rilevato che “(…) provvedimenti d’integrazione

professionali non sono indicati, considerata la bassa scolarità dell’A. Utile

invece un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 52/22) e la consulente in

integrazione che “(…) sulla base delle informazioni raccolte e delle considerazioni

effettuate, non esistono i presupposti per proporre dei provvedimenti

professionali (riqualifica / formazione ad hoc). (…)” (doc. AI 55/2).

Quanto

invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, la

consulente ha osservato che “(…) qualora l’assicurata lo richiedesse, si

resta peraltro a disposizione per un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 55/2).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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