32.2012.264
Diniego di prestazioni. Perizia SAM e complemento confermati dal TCA
27 maggio 2013Italiano34 min
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Numero d'incarto:
32.2012.264
Data decisione, Autorità:
27.05.2013, TCA
Titolo:
Diniego di prestazioni. Perizia SAM e complemento confermati dal TCA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 18 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.264
FS/sc
Lugano
27 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2012
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di luglio 2010 RI 1, classe 1961, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia
per la Panetteria __________ a __________ (doc. AI 19/1-7), ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) lombalgia
cronica destra non deficitaria – diabete mellito (…)” (doc. AI 9/1-9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 5 aprile 2012 del SAM
(doc. AI 52/1-57), il rapporto finale 16 aprile 2012 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 53/1-3) e la valutazione 10 luglio 2012 della consulente in
integrazione (doc. AI 55/1-2) – l’Ufficio AI, con decisione 27 settembre 2012, preavvisata con
progetto 18 luglio 2012 (doc. AI 56/1-3), ha negato sia il diritto ad una
rendita, il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile, sia il
diritto a provvedimenti professionali, mancando una qualifica di base e non
raggiungendo il grado d’invalidità almeno il 20% (doc. AI 60/1-3).
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’as-sicurata ha interposto il presente
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’Ufficio AI affinché, previo un accertamento medico peritale
attuale, si pronunci nuovamente sul diritto ad una rendita rispettivamente
all’adozione di provvedimenti professionali.
1.4. Con
la risposta di causa – rilevato che il SAM, a cui è stata sottoposta la documentazione
medica prodotta con il ricorso, si è allineato alle conclusioni dei consulenti
in reumatologia e neurologia che hanno confermato completamente le loro prese
di posizione nell’ambito della perizia pluridisciplinare – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 31 gennaio 2013, dopo le chieste proroghe (VIII, IX, X e XI), l’avv. RA
1 si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA il rapporto
25 gennaio 2013 del dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 6 febbraio 2013 – viste le annotazioni 5 febbraio 2013 nelle quali il medico SMR dr. __________
ha rilevato che “(…) faccio presente che la recente RM cervicale ed l’esito
della RM Lombare sono già stati sottoposti al SAM per presa di posizione.
L’attuale scritto del dr. __________ conferma espressamente una stazionarietà
del quadro neuro radiologico e del quadro clinico. (…)” (XIV/1) – l’Ufficio AI
ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Nella
misura in cui l’insorgente, evidenziando che “(…) in data 18 luglio 2012
l’Ufficio del Cantone Ticino ha emesso un progetto di decisione, nei confronti
della quale la qui ricorrente si è, di principio opposta, chiedendo nel
contempo di poter essere convocata per essere sentita. L’Ufficio AI ha ignorato
tale richiesta provvedendo ad emanare la propria decisione in data 27 settembre
2012, che conferma sostanzialmente quanto già stabilito con il menzionato
progetto di decisione. (…)” (I, punto 1, pag. 2), volesse invocare una
lesione del diritto di essere sentita, va rilevato quanto segue.
Il
TCA – a prescindere dal fatto che con lo scritto del 14 settembre 2012
l’assicurata non si è opposta chiaramente al progetto di decisione del 18
luglio 2012, l’avv. RA 1 limitandosi a chiedere all’Ufficio AI un incontro con
la sua assistita prima di emettere la decisione definitiva (cfr. doc. AI 57/1)
e ricordato che qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo
dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette
che il vizio (purché non particolarmente grave) possa essere sanato nel corso
della procedura di seconda istanza; una correzione del vizio può tuttavia
entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b) – osserva che l’avv. RA 1,
invitata a trasmettere la procura rilasciatale dalla sua assistita (cfr. doc.
AI 59/1), ha inviato all’amministrazione l’atto richiesto solo il 18 ottobre
2012 dopo che la decisione impugnata del 27 settembre 2012 era già stata
emanata e notificata direttamente all’assicurata (doc. AI 61/1 e 62/1).
L’insorgente
– potendo anche consultare gli atti dell’Ufficio AI il cui incarto sapeva
essere stato trasmesso al TCA (II) – ha comunque e in ogni caso avuto la
possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno
potere cognitivo. Un’eventuale (lieve) violazione del diritto di essere sentita
è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicu-rata ha esposto le
proprie censure.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
all’amministrazione affinché, previo aggiornamento degli accertamenti medici
peritali, renda un nuovo provvedimento.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. L’Ufficio
AI, sulla base dell’annotazione 12 dicembre 2011, nella quale il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che “(…) a questo punto ed in considerazione delle
patologie sia di tipo locomotorio periferico che del rachide oltre a diabete
con possibili complicanze neurologiche si impone una valutazione neutrale (dopo
visita fiduciaria del 2010 dr. med. __________ da parte di __________).
Esigibilità residuali in attività adeguate? Esigibilità di terapia di sostegno
psi per modulare il dolore? Prognosi di malattia e lavorativa? A SAM (reuma -
neuro - psi ed endocrino) (…)” (doc. AI 48/1), ha ordinato una perizia
presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 49/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare del 5 aprile 2012 (doc. AI 52/1-57) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche
esterne, di natura endocrinologica (dr.ssa __________), psichiatrica (dr.ssa __________,
reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- avanzate alterazioni degenerative
multisegmentali;
- nessuna evidenza clinica o
neuroradiologica per una neuro compressione.
Gonalgie croniche a ds. di natura indeterminata:
- MRI del 22.4.2010: versamento di
origine indeterminata. Piccola lesione focale a livello della cartilagine del
condilo femorale mediale;
- attualmente assenza di versamento.
Incipiente artrosi alle dita.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Diabete mellito di tipo II.
Ipertensione arteriosa.
Cefalee recidivanti.
Obesità di grado I (BMI 33 kg/m2).
(…)" (doc. AI 52/17)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la
capacità lavorativa residua dell’A. nel suo ultimo impiego di collaboratrice alla
pulizia viene giudicata dal lato medico-teorico del 60% intesa come riduzione
del tempo di lavoro o rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa
completa. (…)” (doc. AI 52/22), il SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Le menomazioni constatate si situano unicamente nella
sfera reumatologica.
Il consulente reumatologo Dr. med. __________ ritiene
che l'A. come ausiliaria di pulizia sia abile al lavoro a tempo pieno ma con un
rendimento ridotto al massimo del 40%. Sono possibili combinazioni tra tempo e
rendimento che risultino in un'incapacità complessiva del 40%. Per quanto
riguarda l'evoluzione della capacità lavorativa l'A. ha interrotto il lavoro a
causa dei problemi alla schiena a partire dall'8.2.2010, data del ricovero in
medicina interna presso l'Ospedale Regionale di __________, sede__________, con
successivo trasferimento a __________ fino al 12.3.2010. Dall'8.2 al 12.3.2010
l'A. dev'essere riconosciuta totalmente inabile al lavoro per qualsiasi
attività. Successivamente la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale
sia nell'attività svolta in precedenza, che in attività leggere e adatte. Il
consulente non ritiene vi siano da prevedere cambiamenti a medio-lungo termine.
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta esclusivamente ai problemi
alla schiena. L'A. è limitata per lavori pesanti e mediamente pesanti,
posizioni statiche prolungate, lavori che implichino movimenti ripetitivi di
flessione-estensione o rotazione del tronco.
Le valutazioni endocrinologica, psichiatrica e
neurologica non hanno permesso di evidenziare patologie che riducano la
capacità lavorativa dell'A. nel suo ultimo impiego.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Provvedimenti d'integrazione professionali non sono
indicati, considerata la bassa scolarità dell'A. Utile invece un aiuto al
collocamento. Per quanto riguarda un'attività leggera e adatta che rispetti i
limiti funzionali elencati dal nostro consulente reumatologo, l'A. è in grado
di svolgere un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella
misura del 20%, mentre l'A. è in grado di svolgere anche un lavoro mediamente
pesante che non permetta il rispetto di criteri precedentemente elencati, come
quello di ausiliaria di pulizia o attività simili, ma in tal senso il
rendimento può essere ridotto fino al 40%.
Quale casalinga l'A. risulta inabile al lavoro nella
misura del 20%, questa percentuale rende conto della non possibilità di
eseguire i lavori più pesanti e ripetitivi che vengono già oggi delegati alle figlie.
Dal lato terapeutico:
- la nostra consulente
endocrinologa Dr.ssa med. __________ riterrebbe certamente ottimate il
controllo del diabete, ma soprattutto una perdita ponderale significativa che
potrebbe migliorare lo stato di salute e che potrebbe inoltre migliorare anche
la prognosi dell'evoluzione del diabete;
- sul piano psichiatrico potrebbe
essere proposto all'A. uno spazio di ascolto volto a consentire-facilitare la
metabolizzazione degli eventi di vita e le situazioni attuali;
- dal lato reumatologico per il
nostro consulente Dr. med. __________ sono formalmente da evitare misure
chirurgiche. Entrano in considerazione misure conservative con fisioterapia, farmaci
e infiltrazioni. Questi provvedimenti secondo il nostro consulente, non avranno
un effetto sulla capacità lavorativa;
- dal lato neurologico il nostro consulente
non ha proposte terapeutiche.
10 OSSERVAZONI e RISPOSTE a
DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. 52/22-23)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 16 aprile 2012 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 53/1-3) e la valutazione 10 luglio 2012
della consulente in integrazione (doc. AI 55/1-2) – con decisione 27
settembre 2012 ha quindi negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce
un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dall’8 febbraio al 12
marzo 2010 e dal 13 marzo 2010 una capacità lavorativa nella sua attività
abituale di ausiliaria di pulizia del 60% e dell’80% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
Tale
non può certo essere ritenuta la documentazione medica (quella sub doc. A6,
fatto salvo il rapporto d’uscita del 22 settembre 2010 di __________ del
Servizio fisio-ergote-rapia della clinica di riabilitazione di __________ già
considerata dal SAM; cfr. l’elenco atti sub doc. AI 52/2-6) allegata al ricorso.
Infatti,
il dr. __________, FMH in medicina generale, nello stringato certificato medico
del 10 settembre 2012 non si è confrontato con la perizia 5 aprile 2012 del SAM
concludendo in modo del tutto generico che “(…) non sono d’accordo con la
decisione dell’AI in quanto la paziente summenzionata continua a lamentare un
netto peggioramento. Per questo motivo penso sia opportuno rivalutare il caso.
(…)” (doc. A2).
Dal
canto suo il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nei rapporti 11 e 28 settembre
2012 indirizzati al dr. __________ (doc. A3 e A4) non si è espresso sulla
capacità lavorativa e, senza confrontarsi con le conclusioni dei periti del SAM,
si è limitato a riferire circa le visite del 10 e 27 settembre 2012 avuto
riguardo anche alla RM della colonna lombare e alla RM cervicale eseguite il 12
rispettivamente il 26 settembre 2012 (doc. A5).
Invitato
dal medico SMR dr. __________ a prendere posizione in merito (IV/bis), nel
complemento 6 dicembre 2012, il SAM ha osservato:
"
(…)
rispondo volentieri alle sue osservazioni riguardo la
signora summenzionata. Abbiamo sottoposto la documentazione pervenutaci ai
nostri consulenti in reumatologia Dr. med. __________ e in neurologia Dr. med. __________,
entrambi hanno confermato completamente le loro prese di posizione nell'ambito
della perizia SAM. Qui di seguito riportiamo le due prese di posizione dei
nostri colleghi, a cui ci allineiamo completamente:
Dr. med. __________
"Volentieri rispondo alla Sua lettera
del 23.11.2012 con la quale mi chiede di prendere posizione in merito ai
rapporti medici pervenuti dopo la perizia multidisciplinare SAM del 5.4.2012.
Faccio riferimento anche al mio consulto di reumatologia per questa perizia,
con la data del 17.2.2012.
Abbiamo a disposizione un certificato medico
del medico di famiglia Dr. __________ di __________ nel quale si comunica un
disaccordo con la decisione dell'Al in quanto l'assicurata continua a lamentare
un netto peggioramento. Si ritiene dunque opportuno rivalutare il caso.
Abbiamo a disposizione un consulto del Dr. __________
del 10.9.2012 indirizzato al Dr. __________. Alla IRM del 2011 è descritto un
netto aumento dei processi degenerativi rispetto al 2007 negli ultimi 3 livelli
lombari ora con una sclerosi veramente importante dei corpi vertebrali, persistenza
dell'osteocondrosi, assenza di conflitti radicolari e substenosi del
neuroforame L5 a destra. La diagnosi di sindrome lombo vertebrale in presenza
di processi degenerativi molto importanti e diffusi, accentuati negli ultimi 3
livelli. Al momento nessun indizio per una radicolopatia. Date le circostanze
il Dr. __________ ritiene necessario procedere ad una nuova IRM tanto più che
la paziente ha fatto ricorso alla decisione dell'Al per cui una presa di
posizione richiede esami di recente data.
Il rapporto della IRM della colonna lombare
del 12.9.2012 parla di reperti sostanzialmente stabili rispetto all'esame
precedente.
Nella sua lettera al Dr. __________ il Dr. __________
descrive dettagliatamente la IRM della colonna lombare e a questa aggiunge la
IRM della colonna cervicale che conferma una discopatia monosegmentale C6/C7
con una protrusione a base larga senza conflitti radicolari e tanto meno
conflitti con il mielon.
Si è provveduto a un'infiltrazione
periradicolare L4 a destra in sede extraforaminale e in seguito si dovrà
valutare l'ulteriore procedere.
In una nota del Dr. __________ per il
servizio medico dell'AI del 15.11.2012 si afferma come l'attuale documentazione
mostri una situazione sostanzialmente invariata a livello lombare mentre le alterazioni
a livello cervicale non sono accompagnate da una clinica correlata.
Per quanto mi riguarda condivido pienamente
le osservazioni del Dr. __________. La IRM lombare appare invariata rispetto al
controllo precedente mentre vi è un peggioramento rispetto alla IRM, del
5.12.2007 che corrisponde a una dinamica naturale di evoluzione di alterazioni
degenerative. Questa problematica è discussa in dettaglio a pagina 4 del mio
consulto.
Al momento del mio consulto la paziente non
lamentava rilevanti cervicalgie limitandosi a descrivere
"scricchiolii" alla colonna cervicale (vedi pagina 2 del mio
consulto): La presenza di una discopatia cervicale senza neurocompressione alla
IRM è irrilevante in questa situazione. La prevalenza di tali alterazioni degenerative
in una persona di 50 anni è altissima. Discopatie di questo tipo non correlano
con i dolori.
Confermo dunque pienamente la valutazione
espressa nel mio consulto di reumatologia del 17.2.2012. I nuovi documenti a
disposizione non modificano in nulla la situazione."
Dr. med. __________
"Con la presente comunico di aver preso
atto della nuova documentazione concernente la Signora RI 1.
In particolare l'A. è stata rivalutata dal
Dr. __________, spec. FMH neurochirurgia, il 10 settembre 2012. La paziente
descriveva un'accentuazione dei dolori lombari, in precedenza estesi alla gamba
sinistra ma al momento della sua valutazione più pronunciati a destra.
All'esame clinico non riscontra deficit neurologici motori, descrive parestesie
diffuse alla gamba destra. Conclude con la diagnosi di "sindrome
lombovertebrale in presenza di processi degenerativi molto importanti e diffusi
accentuati negli ultimi tre livelli. Al momento nessun indizio per una
radicolopatia". Ha così sottoposto l'A. ad un controllo radiologico con RM
lombare che conferma la presenza di discopatie plurisegmentali a tutto il rachide
lombare e in particolare una discopatia L4/5 e L5/S1 con leggera substenosi del
forame L4 a destra in sede extraforaminale per protrusione laterale,
protrusione a base larga L3/4 senza conflitti radicolari. Inoltre massicce
ipertrofie delle faccette articolari L4/5 e L5/S1 in particolare a destra. A
livello cervicale discopatia monosegmentale C6/7 con protrusione discale a base
larga. Il Dr. __________ ha previsto una infiltrazione periradicolare L4 a
destra in sede extraforaminale.
Complessivamente dunque la documentazione
più recente non porta nuovi elementi più significativi per quel che riguarda
gli aspetti neurologici. In particolare non emergono deficit oggettivi
riferibili ad una lesione delle strutture nervose, come già in occasione della
mia valutazione dell'8 febbraio 2012, per cui per quel che riguarda la
valutazione neurologica penso di poter confermare le mie conclusioni riportate
nel rapporto del 09. 02.2012."
Sperando d'aver risposto in modo esaustivo alla sua
richiesta, le porgiamo i nostri più cordiali e collegiali saluti.
(…)" (Doc. VI/2)
e,
nell’annotazione 10 dicembre 2010, il dr. __________ ha concluso che “(…)
rimando alla nota del 15.11.2012 e alla rispettiva risposta del SAM del
6.12.2012. In pratica si conferma la validità della valutazione SAM in assenza
d’una documentata modifica dello stato di salute. (…)” (VI/5).
Questo
Tribunale – ribadito che la perizia pluridisciplinare del 5 aprile 2012 non è
stata validamente contestata e che alla stessa, unitamente al complemento peritale
del 6 dicembre 2012 corredato dalle prese di posizione dei consulenti in
reumatologia e neurologia, va riconosciuta piena forza probatoria – non ha alcun
motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM.
Quanto
all’ulteriore rapporto del 25 gennaio 2013 indirizzato all’avv. RA 1, il dr. __________
attesta una situazione stabile dal punto di vista neuroradiologico da diversi
anni evidenziando che “(…) anche l’esame clinico non presenta nuovi aspetti.
Il peggioramento quindi è prevalentemente soggettivo con dolori lombari
importanti e fastidi alla gamba dx dovuti ad una leggera stenosi del forame L4
a dx in sede intra/extrafo-raminale. Infatti come già accennato una precedente
infiltrazione periradicolare L4 a dx aveva portato ad una riduzione del dolore.
(…)” (doc. B).
Al
riguardo il dr. __________, nell’annotazione 5 febbraio 2013, ha rilevato che “(…) faccio presente che la recente RM cervicale ed l’esito della RM Lombare
sono già stati sottoposti al SAM per presa di posizione. L’attuale scritto del
dr. __________ conferma espressamente una stazionarietà del quadro neuro radiologico
e del quadro clinico. (…)” (XIV/1).
Rispecchiando
la perizia pluridisciplinare 5 aprile 2012 (doc. AI 52/1-57) ed il complemento
6 dicembre 2012 (VI/2) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non può quindi che
confermare le conclusioni dei periti del SAM sopra esposte.
In
questo senso, la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda
ad aggiornare gli atti medici va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'am-ministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare
Fatti
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
2.9. Quanto
alla valutazione economica, ricordato che secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003,
consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuta l’inabilità lavorativa totale
iniziata nel febbraio 2010 e vista la domanda di prestazioni del luglio 2010,
sono determinanti i dati del 2011 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1
lett. b e 29 cpv. 1 LAI, va rilevato quanto segue.
Nel
2011 – partendo da un reddito annuo di fr. 41'582.40 per il 2010 (vedi il salario mensile di fr. 3'465.20
attestato dal datore di lavoro nel suo questionario e il conto salario per il
2010 sub doc. AI 19/1-7 e 19/8) e aggiornati al 2011
(aumentandoli dell’1%; cfr. la tabella B 10.2 relativa all’evoluzione dei
salari in termini nominali totale, pubblicata in La Vie économique 12-2012 pag.
91) – si ottiene un reddito da valido di fr. 41'998.22.
Sempre
per il 2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'383.29 (fr. 4'225.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su
41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Va
qui evidenziato che – ricordato il principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (STF
8C_654/2012 del 21 febbraio 2013, consid. 5.1 con riferimenti; DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400,
113 V 22; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572) e considerata una capacità lavorativa dal 12 marzo 2010
del 60% nella sua attività abituale quale ausiliaria di pulizia e dell’80% in
un’attività adeguate rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.8) –, potendo la
ricorrente sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un’atti-vità
semplice e ripetitiva nella misura dell’80%, si giustifica applicare i valori
statistici.
Quanto
alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura del 6%
per attività leggere (la consulente ha concluso che “(…) visto quanto espresso in
precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 6% per
attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI
54/4), vedi anche la tabella sub doc. AI 54/1)), questo Tribunale
ritiene che per i seguenti motivi essa vada corretta.
Infatti,
questa Corte, nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente
contestata davanti al Tribunale federale – avuto riguardo alla
prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e constatato che
il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così
approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei
fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui
l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi
all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2
maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del
ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,
il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due
valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori
di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino
non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente,
adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire
l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione
dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII),
il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio
AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello
federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazio-ne
uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni da
apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali
(cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale
il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del
reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici
regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56
citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da
apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA
32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).
In
concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione del 6%
stabilita dalla consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore
legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la
riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.
Ritenuta
una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata (ipotesi,
questa, a lei più favorevole) la riduzione del 10% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 38'435.96 (fr. 53'383.29 x 80% ridotti del 10% = fr. 38'435.96).
Ritenuti
un reddito da valido di fr. 41'998.22 e da invalido di fr. 38'435.96, si ottiene un grado d’invalidità dell’8% ([41'998.22 -
38'435.96] x 100 : 41'998.22 = 8.48% arrotondato all’8% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad
una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).
2.10. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità
del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche
STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali
visto che anche nella presente fattispecie – come indicato
dall’Ufficio AI: “(…) tenuto conto dei limiti funzionali dovuti al danno
alla salute e del suo percorso socio professionale, lei risulta tuttora
reintegrabile sul mercato del lavoro in attività generiche, non qualificate, di
tipo semplice e ripetitivo, sia del settore Secondario che Terziario. (…)”
(doc. AI 60/2) – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili
che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.
Inoltre,
anche i periti del SAM hanno rilevato che “(…) provvedimenti d’integrazione
professionali non sono indicati, considerata la bassa scolarità dell’A. Utile
invece un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 52/22) e la consulente in
integrazione che “(…) sulla base delle informazioni raccolte e delle considerazioni
effettuate, non esistono i presupposti per proporre dei provvedimenti
professionali (riqualifica / formazione ad hoc). (…)” (doc. AI 55/2).
Quanto
invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, la
consulente ha osservato che “(…) qualora l’assicurata lo richiedesse, si
resta peraltro a disposizione per un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 55/2).
2.11. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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