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Decisione

32.2012.265

Viste le risultanze delle perizie reumatologiche, della visita psichiatrica del SMR e dell'inchiesta domiciliare, a ragione l'Ufficio AI, in applicazione del metodo misto, ha riconosciuto all'A. una r

11 giugno 2013Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori lombari aumentano stando seduta, raddrizzandosi da anteflessione del

tronco, alle manovre di Valsalva, in posizione eretta avverte dolori panvertebrali

e alla testa, camminando in pianura dolori panvertebrali e agli arti inferiori

con sensazione di blocco inguinale, sintomi che le permettono di deambulare in

pianura non oltre un'ora, peggioranti in salita, meno presenti in discesa,

l'assicurata preferisce il movimento alla posizione ferma statica; all'esame

clinico, appare un rachide lombare con lordosi accentuata, lombare altamente

limitata alla flessione attiva con Schober a 10/11 cm, per una distanza

dita-suolo anteriore a 49 cm; dato clinico in contrasto con una manovra di

Lasègue negativa in assicurata seduta come pure sdraiata, elementi che

depongono per un'autolimitazione; l'estensione passiva lombare appare

moderatamente limitata, le lateroflessioni passive bilaterali altamente ridotte

con dolori lamentati al passaggio lombosacrale alla mobilizzazione, in aumento

a fine corsa; sono assenti deficit lomboradicolari sicuri; da notare che

l'assicurata, sebbene dal 26.8.2010 venga sottoposta a sedute di fisioterapia

attiva, alla frequenza di 3 sedute alla settimana, appare con un corsetto

muscolare addominale e lombare decondizionato. La mobilità delle articolazioni

coxofemorali bilaterali appare libera senza comparsa di dolori tipicamente coxogeni

in particolare inguinali; anche la mobilità delle ginocchia, delle caviglie,

risulta libera. Vengono pure segnalati dolori cervicali bilaterali irradianti a

casco nella testa, nelle parti trasverse dei muscoli trapezi, nella regione anteriore

del torace bilaterale, omerali laterali, negli avambracci bilaterali, fino a raggiungere

le dita I - III a destra e a sinistra con diramazione dei dolori cervicali

lungo l'intera colonna vertebrale; le cervicalgie aumentano muovendo la testa,

soprattutto all'estensione, alzando le braccia l'assicurata avverte dolori

omerali bilaterali e al rachide dorsale; all'esame clinico, la colonna

cervicale risulta minimamente limitata alla flessione passiva con impatto

muscolare, indicante un accorciamento della muscolatura suboccipitale,

potenzialmente correggibile con tecniche fisioterapiche, cervicale risultante

libera all'estensione passiva, alle lateroflessioni passive bilaterali e

minimamente limitata alle rotazioni globali dalle due parti con dolori riferiti

continui ai movimenti della colonna cervicale, in aumento a fine corsa soprattutto

alle rotazioni globali; sono assenti deficit cervicoradicolari; stando agli

atti, il neurologo curante, il 24.2.2010, segnalava la presenza di una sindrome

del canale carpale bilaterale di lieve entità; una risonanza magnetica della

colonna cervicodorsale da lui richiesta l’11.2.2011, mostrava una colonna

cervicale priva di ernie discali con canale osseo come pure forami di

coniugazione assolutamente normali; la mobilità passiva delle spalle avviene liberamente,

con dolori riferiti continui, sia nelle regione cervicodorsale come pure alla

muscolatura omerale dalle due parti con arco dolente e dolori a fine corsa alla

rotazione interna ed esterna omeroscapolare bilaterale, con testi resistivi per

le cuffie rotatorie ben tenuti, non indicanti dunque una lesione maggiore alle

stesse; l'assicurata era stata sottoposta il 15.3.2010 a risonanza magnetica

della spalla destra mostrante una tendinopatia calcifica del muscolo

sovraspinoso ed una rottura parziale dell'infraspinato, per cui, l'ortopedico

curante consultato, il 18.3.2010, proponeva un intervento per via artroscopica

di asportazione delle calcificazioni con riparazione del tendine, intervento da

lui proposto il 24.1.2011 alla spalla sinistra; stando all'assicurata ora, il

19.5.2011, è previsto un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Notiamo

gomiti, polsi e articolazioni delle dita con mobilità normale. Sono assenti

sinoviti o tenosinoviti sicure alle articolazioni delle estremità superiori ed

inferiori. La presentazione del dolore, ubiquitario, bruciante, rimasto

scarsamente influenzabile dalle cure farmacologiche, fisiatriche e da ultimo

chirurgiche, si spiega in gran parte con la presenza di 13 su 18 punti fibromialgici

positivi ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica

generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative plurisegmentali

al rachide lombare, esiti da spondilodesi dorsale, fissazione transpedicolare

L4/L5 e fusione intercorpale L4/L5 a sinistra l' 11.6.2010, disturbi statici

del rachide (accentuazione della lordosi lombare, minima scoliosi destroconvessa

dorsale), periartropatia omeroscapolare bilaterale, obesità (peso 76,5 kg / statura 155,5 cm).

Sul piano somatico, è auspicabile che l'assicurata

corregga il suo sovrappeso corporeo, onde ridurre il carico sul passaggio

lombosacrale, rispettivamente sulle articolazioni delle estremità inferiori,

migliorando così anche la statica a riposo delle spalle; il calo ponderale,

faciliterebbe anche il ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare

addominale e lombare auspicabile per stabilizzare la colonna lombare operata.

Non è chiaro fino a che punto l'intervento chirurgico alle spalle bilaterali

prospettato, migliorerà effettivamente i dolori lamentati alle spalle

dall'assicurata, nel contesto della sintomatologia del dolore ubiquitario

presente. L'assicurata attualmente è anche in cura psichiatrica ed è stata

messa a beneficio di psicofarmaci.

Per le affezioni reumatologiche strutturalmente

spiegabili, giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico

descritti nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro in misura del 100 con un rendimento massimo del

100 %, dall' 1.1.2011.

Nella sua ultima attività principale come ausiliaria di

pulizie, sempre a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati in

allegato, giudico l'assicurata, abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40

%, al più tardi a decorrere dall' 1.1.2011, ossia a distanza di 6 mesi dall'intervento

neurochirurgico al rachide lombare dell' 1 1.6.2010.

Come casalinga, giudico l'assicurata, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento

del 25 %, sempre a decorrere dall' 1.1.2011.

La diminuzione del rendimento come ausiliaria di

pulizie rispettivamente casalinga, è applicabile anche qualora queste attività

venissero svolte a tempo parziale.

È giustificata l'inabilità lavorativa totale per

qualsiasi tipo di attività dall' 11.6.2010 fino al 31.12.2010 a seguito

dell'intervento neurochirurgico praticato l’11.6.2010 e del rispettivo periodo

postoperatorio e di riabilitazione.

L'intervento chirurgico ortopedico previsto alla spalla

sinistra il 19.5.2011, porterà ad un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi

tipo di attività, della durata di circa 3 mesi ed ovviamente verrà svolto in previsione

di migliorare lo stato di salute dell'assicurata, per cui potrebbe portare ad

una capacità funzionale migliorata per quanto riguarda le spalle.

Consiglio alla spettabile assicurazione, di voler

richiedere una valutazione della capacità lavorativa anche alla psichiatra

curante, Dr.ssa __________ di __________ al fine di escludere motivi psichiatrici

per l'inabilità lavorativa attualmente in atto.

(…)" (doc. AI 66/6-10)

Il

perito, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’in-tegrazione, ha

quindi concluso:

"

(…)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Per le affezioni reumatologiche strutturalmente

spiegabili, giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico

descritti nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del

100 %, dall' 1.1.2011.

Nella sua ultima attività principale come ausiliaria di

pulizie, sempre a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati in

allegato, giudico l'assicurata, abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40

%, al più tardi a decorrere dall'1.1.2011, ossia a distanza di 6 mesi

dall'intervento neurochirurgico al rachide lombare dell'11.6.2010.

Come casalinga, giudico l'assicurata, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del

rendimento del 25 %, sempre a decorrere dall'1.1.2011.

La diminuzione del rendimento come ausiliaria di

pulizie rispettivamente casalinga, è applicabile anche qualora queste attività

venissero svolte a tempo parziale.

È giustificata l'inabilità lavorativa totale per

qualsiasi tipo di attività dall'11.6.2010 fino al 31.12.2010 a seguito

dell'intervento neurochirurgico praticato l'11.6.2010 e del rispettivo periodo

postoperatorio e di riabilitazione.

L'intervento chirurgico ortopedico previsto alla spalla

sinistra il 19.5.2011, porterà ad un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi

tipo di attività, della durata di circa 3 mesi ed ovviamente verrà svolto in previsione

di migliorare lo stato di salute dell'assicurata, per cui potrebbe portare ad

una capacità funzionale migliorata per quanto riguarda le spalle.

(…)" (doc. Ai 66/10)

Sulla

base della valutazione del 4 aprile 2011 (doc. AI 72/1-2) l’Ufficio AI ordinato

una visita presso il SMR (doc. AI 76/1).

La

dr.ssa __________, nel rapporto d’esame clinico del 16 giugno 2011 (doc. AI

77/4-8), posta la diagnosi di “(…) Sindrome ansiosa-depressiva (ICD 10 F 41.2) (…)” (doc. AI 77/7), ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Trattasi di un'A di 52 anni attiva come ausiliaria di

pulizie al 50% che ha inoltrato domanda di prestazioni Al a seguito di una

patologia reumatologica. Agli atti risulta che l'A è in cura psichiatrica dal

2002 dalla Dr.ssa __________ e viene inoltre posta una diagnosi di

fibromialgia. Per tali motivi è stata ritenuta necessaria una valutazione

psichiatrica.

L'anamnesi raccolta, la documentazione agli atti, lo

status psicopatologico e il decorso clinico orientano verso la diagnosi di una

sindrome ansiosa depressiva insorta dagli anni 90 e che ha presentato periodi

di recrudescenza della sintomatologia ma d'entità tale da non portare a

menomazioni sul piano del funzionamento personale, familiare e lavorativo. Il

funzionamento sociale e personale descritti sono tuttora buoni, non si

evidenziavo fattori che mettano in luce un decadimento: l'A infatti mantiene

una buona capacità di strutturare ed organizzare la propria giornata, i

rapporti interpersonali sono rimasti integri e l'A mostra una buona capacità di

porsi in relazione con gli altri.

Secondo i principi attuali della medicina assicurativa

ci troviamo confrontati in presenza di un disturbo fibromialgico ad una

valutazione dei criteri di Foerster:

l'A presenta una comorbidità psichiatrica, di grado

lieve; non sono stati infatti riferiti sintomi o quadri clinici riconducibili a

disturbi psicotici, affettivi maggiori, ansiosi o di un disturbo di

personalità. Non si sono evidenziati elementi paranoici come segnalati dalla

psichiatra curante, nemmeno ora che l'A ha completamente interrotto la terapia

antipsicotica. L'A non mostra un ritiro sociale, i rapporti con la rete sociale

e familiare si sono mantenuti intatti.

A livello terapeutico è stata sottoposta ad intervento

chirurgico, con il quale si prospetta un miglioramento della funzionalità del

braccio come asserito nella perizia del Dr. __________.

Per tali motivi l'A in un'attività lavorativa semplice

come quella abitualmente svolta, che non comporti troppe sollecitazioni sul

piano personale, in ambienti di lavoro tranquilli è da ritenersi completamente

abile. Nell'ambito delle mansioni di casalinga è in grado di organizzare,

pianificare le attività domestiche che svolge da sola nel caso in cui siano

leggere, mentre in quelle più impegnative si avvale dell'aiuto del coniuge che

viene supervisionato dall'A stessa. Le limitazioni riferite sono da ricondurre

alle menomazioni fisiche (già il Dr. __________ nella sua perizia riconosce che

la patologia reumatologia limita l'A) mentre a livello psichico non emergono

elementi quali disturbi cognitivi, della motivazione, dell'energia che possano

compromettere la capacità di adempiere le comuni attività domestiche. A livello

psichiatrico quindi non mostra limitazioni della CL sia come salariata che come

casalinga.

Per quanto concerne la prognosi, il quadro si è

mantenuto stabile negli anni nel senso che non si è assistito nel decorso

longitudinale ad un deterioramento; la personalità semplice con limitate risorse

di elaborazione porta l’A ad essere maggiormente suscettibile agli eventi

stressanti esterni e alla riacutizzazione dello stato ansioso-depressivo che

fino ad ora comunque ha assunto caratteristiche di gravità lieve.

(…)" (doc. AI 77/7-8)

L’Ufficio

AI – ritenuta la valutazione SMR 18 gennaio 2012 del medico dr. __________

in merito alla documentazione medica prodotta con le osservazioni del 31

ottobre 2011 (doc. AI 97/1-3, 97/4-5 e 97/6-7) al progetto di decisione del 17

ottobre 2011 (doc. AI 90/1-4) –, con comunicazione del 13 febbraio 2012 (doc. AI 101/1-2), ha

ordinato una rivalutazione reumatologica a cura del dr. __________.

Il

dr. __________, nella perizia reumatologica del 10 aprile 2012 (doc. AI

102/1-15), poste le diagnosi note, ha concluso che “(…) prendendo dunque

atto dei dati soggettivi ma anche oggettivi sopraindicati, lo stato di salute

sul piano strettamente reumatologico, non è sostanzialmente mutato dal

21.2.2011 (ndr.: data della precedente perizia del dr. __________ sub doc.

AI 66/1-11), per cui, come vedremo di seguito, la capacità funzionale e di

carico residua non presenta sostanziali cambiamenti. (…)” (doc. AI 102/12).

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne il dr. __________ ha

infatti concluso:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di

carico residua, descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8

- 9 ore, con un rendimento massimo del 100 %, a partire dall'l.1.2011.

Nella sua ultima attività principale come ausiliaria

di. pulizie, riconfermo un'abilità lavorativa sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40 %

a decorrere dall' 1.1.2011.

Come casalinga, la giudico abile al lavoro sull'arco di

una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 25

% dall1.1.2011, come già dopo l'ultima valutazione peritale del 21.2.2011.

È giustificata un'inabilità lavorativa totale per

qualsiasi tipo di attività, a decorrere dal 26.3.2011 fino, al più tardi, alla

data dell'attuale rivalutazione peritale reumatologica del 10.4.2012, in quanto

l'assicurata il 26.3.2011 è stata sottoposta a ricostruzione della cuffia

rotatoria alla spalla sinistra, con decorso complicato da una capsulite

retrattile, ora praticamente risolta, con normalizzazione della mobilità della

spalla sinistra.

(…)" (doc. AI 102/14)

Viste

le risultanze mediche sopra riprodotte, con rapporto finale del 18 aprile e

annotazione dell’11 maggio 2012 (doc. AI 103/1-4 e 107/1), il dr. __________,

medico SMR, ha confermato le seguenti incapacità lavorative:

"

(…)

Attività abituale:

IL 100% dal 27.10.2009

IL 40% dal 01.01.2011 (riduzione di rendimento)

IL 100% dal 26.03.2011

IL 40% dal 10.04.2012 continua (riduzione di

rendimento)

Attività adeguata:

IL 100% dal 27.10.2009

IL 0% dal 01.01.2011

IL 100% dal 26.03.2011

IL 0% dal 10.04.2012 continua

Casalinga

IL 100% dal 27.10.2009

IL 25% dal 01.01.2011 continua (riduzione di

rendimento)

(…)" (doc. AI 107/1)

Con

progetto del 14 maggio 2012, che annulla e sostituisce quello del 17 ottobre

2011 (doc. AI 90/1-4), l’Ufficio AI ha preavvisato all’assicurata il diritto ad

una rendita intera dal 1. ottobre 2010 al 31 marzo 2011 ed a tre quarti di

rendita dal 1. aprile 2011 al 31 luglio 2012 (doc. AI 110/1-5).

La

nuova documentazione medica prodotta con le osservazioni del 27 agosto 2012 al

progetto del 14 maggio 2012 (cfr. doc. AI 119/1-17, 120/1-2 e 120/3-7) è stata

sottoposta al dr. __________ (doc. AI 123/1) che, con complemento peritale del

7 settembre 2012, ha osservato:

"

(…)

La ringrazio per il suo scritto del 28.8.2012, al quale

mi allega un rapporto di fine degenza redatto dallo specialista FMH in

reumatologia Dr. __________, capo servizio presso la clinica di riabilitazione

a __________, dove la signora RI 1 è rimasta degente dal 24.7.2012

all'11.8.2012; rammento che su vostro incarico, la signora RI 1 era stata

sottoposta a perizia reumatologica presso il sottoscritto il 10.4.2012.

Va subito notato che il rapporto medico redatto dal Dr.

__________ non contiene elementi diagnostici nuovi non già noti al momento

della valutazione peritale in questione; l'assicurata è stata dimessa dalla

clinica di riabilitazione con un quadro clinico obbiettivo non sostanzialmente

diverso da quello constatato dal sottoscritto il giorno della perizia il

10.4.2012; si nota alla descrizione dell'esame clinico alla dimissione un sicuro

miglioramento della flessione lombare attiva rispetto alla mia valutazione del

10.4.2012; l'articolarità della spalla sinistra alla dimissione è paragonabile

a quanto constatato in ambito peritale; ovviamente l'assicurata, al termine

della degenza riabilitativa, dovrà continuare a svolgere al proprio domicilio

gli esercizi appresi, per poter mantenere i risultati conseguiti.

In sintesi alla luce di tale rapporto, viene confermata

la capacità funzionale e di carico residua, presente nell'assicurata il

10.4.2012, di conseguenza si conferma anche la capacità lavorativa in attività

adatta allo stato di salute, rispettivamente nella professione abitualmente

espletata, formulata il 10.4.2012.

Ovviamente durante il periodo riabilitativo stazionario

dal 24.7.2012 all'11.8.2012, la signora RI 1 era inabile al lavoro in misura

totale per qualsiasi tipo di attività.

Spero che queste mie indicazioni possano essere utili

alla definizione della pratica.

(…)" (doc. AI 127/1-2)

L’Ufficio

AI – ritenuti i periodi d’incapacità lavorativa posti nell’annotazione

dell’11 maggio 2012 (doc. AI 107/1 sopra riprodotto) e confermato un periodo

d’incapacità lavorativa totale dal 24 luglio all’11 agosto 2012 durante la

degenza ospedaliera presso la Clinica di __________ (cfr. doc. AI 129/1) – con decisione

27 settembre 2012 ha quindi confermato il diritto ad una rendita intera dal 1.

ottobre 2010 al 31 marzo 2011 ed a tre quarti di rendita dal 1. aprile 2011 al

31 luglio 2012 (doc. AI 131/1-3, 132/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 128/1-5).

2.10. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Nella

STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174,

il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere

cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili

o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.11. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ che – fondandosi,

in particolare, sulle perizie reumatologiche del 21 febbraio 2011 e del 10

aprile 2012 ed il complemento del 7 settembre 2012 del dr. __________ (doc. AI

66/1-11, 102/1-15 e 127/1-2) nonché sul rapporto della visita psichiatrica del

16 giugno 2011 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 77/1-8; in particolare

laddove la dr.ssa __________ conclude che “(…) a livello psichiatrico quindi

non mostra limitazioni della CL sia come salariata che come casalinga. (…)”;

doc. AI 77/8) – ha compiutamente valutato tutta la documentazione medica agli atti,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che, oltre ad

un’incapacità totale dal 24 luglio all’11 agosto 2012 durante la degenza presso

la clinica di ____________________, conferma le seguenti incapacità lavorative:

"

(…)

Attività abituale:

IL 100% dal 27.10.2009

IL 40% dal 01.01.2011 (riduzione di rendimento)

IL 100% dal 26.03.2011

IL 40% dal 10.04.2012 continua (riduzione di

rendimento)

Attività adeguata:

IL 100% dal 27.10.2009

IL 0% dal 01.01.2011

IL 100% dal 26.03.2011

IL 0% dal 10.04.2012 continua

Casalinga

IL 100% dal 27.10.2009

IL 25% dal 01.01.2011 continua (riduzione di

rendimento)

(…)" (doc. AI 107/1)

La

valutazione del dr. __________ non é stata del resto validamente smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

In

particolare, quanto al rapporto del 14 agosto 2012 del Servizio di

riabilitazione di __________ concernente la degenza presso il citato centro dal

24 luglio all’11 agosto 2012 (doc. AI 119/1-12), lo stesso è stato sottoposto

al dr. __________ che, con complemento peritale del 7 settembre 2012, ha osservato che “(…) va subito notato che il rapporto redatto dal Dr. __________ non

contiene elementi diagnostici nuovi non già noti al momento della valutazione

peritale in questione; l’assicurata è stata dimessa dalla clinica di

riabilitazione con un quadro clinico obiettivo non sostanzialmente diverso da

quello constatato dal sottoscritto il giorno della perizia il 10.4.2012; si

nota alla descrizione dell’esame clinico alla dimissione un sicuro

miglioramento della flessione lombare attiva rispetto alla mia valutazione del

10.4.2012; l’articolarità della spalla sinistra alla dimissione è paragonabile

a quanto constatato in ambito peritale; ovviamente l’assicurata, al termine

della degenza riabilitativa, dovrà continuare a svolgere al proprio domicilio

gli esercizi appresi, per poter mantenere i risultati conseguiti. In sintesi

alla luce di tale rapporto, viene confermata la capacità funzionale e di carico

residua, presente nell’assi-curata il 10.4.2012, di conseguenza si conferma

anche la capacità lavorativa in attività adatta allo stato di salute, rispettivamente

nella professione abitualmente espletata, formulata il 10.4.2012. (…)”

(doc. AI 127/1).

Per

quanto concerne invece all’intervento di asportazione del lipoma sottocutaneo

del 1. giugno 2012 (doc. AI 119/5-7) il dr. __________, nell’annotazione del 5

novembre 2012, ha osservato che “(…) il 1.6.2012 l’assicurata è stata sottoposta

ad asportazione di lipoma sottocutaneo al braccio sinistro in anestesia locale,

intervento che porta ad una IL massima di 2 settimane. (…)” (IV/bis).

Questo

Tribunale – ribadito che tanto le perizie reumatologiche (quella del 21

febbraio 2011 e quella del 10 aprile 2012) con complemento del 7 settembre 2012

del dr. __________ quanto il rapporto della visita psichiatrica del 16 giugno

2011 della dr.ssa __________ non sono stati validamente contestati e che agli

stessi va riconosciuta piena forza probatoria – non ha alcun motivo per

scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i medici SMR fondandosi sugli

stessi.

Rispecchiando

le suddette perizie tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale non può quindi che

confermare le conclusioni dei medici SMR sopra esposte.

In

questo senso, la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda

ad una nuova valutazione medica e del persistere dell’incapacità lavorativa va

respinta. In effetti, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;

Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va

inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica che non sia

già stata vagliata dai medici del SMR e, in particolare, invitata espressamente

a prendere posizione in merito all’annotazione del 5 novembre 2012 del dr. __________

(V e IV/bis) è rimasta silente.

D’altra

parte, per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 25

agosto 2011 (doc. AI 83/1-6).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19,5% (doc. AI 83/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I

126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della

ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della

collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei

familiari.

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate

in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Al

riguardo va qui evidenziato, da una parte che, nel rapporto d’esame clinico del

16 giugno 2011 (doc. AI 77/4-8), la dr.ssa __________ ha rilevato che “(…)

nell’ambito delle mansioni di casalinga è in grado di organizzare, pianificare

le attività domestiche che svolge da sola nel caso in cui siano leggere, mentre

in quelle più impegnative si avvale dell’aiuto del coniuge che viene

supervisionato dall’A. stessa. Le limitazioni riferite sono da ricondurre alle

menomazioni fisiche (già il Dr. __________ nella sua perizia riconosce che la

patologia reumatologica limita l’A) mentre a livello psichico non emergono elementi

quali disturbi cognitivi, della motivazione, dell’energia che possano

compromettere la capacità di adempiere le comuni attività domestiche. (…)”

(doc. AI 77/8) e dall’altra parte che il dr. __________, nella seconda perizia

reumatologica del 10 aprile 2012, ha confermato che “(…) come casalinga la

giudico abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, ma con

una diminuzione del rendimento del 25% dall’1.1.2011, come già dopo l’ultima

valutazione peritale del 21.2.2011. (…)” (doc. AI 102/14). Del resto va qui

attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di

diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le

persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria

iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro

capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale

ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari

circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona

assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni

domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,

deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto

dei familiari.

In

questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e

che l’assistente sociale ha potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei

lavori che l’assicurata non può svolgere personalmente nell’economia domestica –

nell’inchiesta, in merito all’attività legata all’alimentazione, alla pulizia

dell’appartamento, alla spesa e acquisti diversi e al bucato, confezione e

riparazioni di indumenti, l’incaricata ha evidenziato che “(…) da quando la

figlia vive con loro la aiuta nella preparazione, anche perché mangiano tutti

insieme, soprattutto alla sera, quando rientra il coniuge. A causa dei dolori

alla spalla sinistra riferisce delle difficoltà al momento di sollevare pentole

piene di acqua, oppure usare oggetti con la vibrazione (come il frullatore),

per questo i familiari la sostituiscono nello scolare la pasta e al momento di

sminuzzare ingredienti o verdure. […] Se in passato organizzava le pulizie a

dipendenza degli orari di lavoro, con l’esacerbazione dei dolori le pulizie più

impegnative ed approfondite dell’apparta-mento (come il lavaggio dei pavimenti

o dei vetri), sono state delegate all’intervento della figlia, che le esegue

settimanalmente, anche ora che vive con loro. […] Come d’abitudine qualcuno dei

familiari la accompagna invece in quella settimanale (ndr.: si riferisce

alla spesa) e la sostituisce al momento di trasportare merce pesante o

voluminosa, che a suo dire non riesce a portare per via dei dolori alla spalla sinistra,

ma anche alla schiena. […] Malgrado il subentrare del danno alla salute,

continua ad occuparsi del bucato dell’intero nucleo familiare (escluso quello

della figlia e dei nipotini), il coniuge la aiuta nel trasporto della cesta dei

panni, così come la aiuta a stendere la roba sui fili posti in alto, altrimenti

l’assicu-rata stende in balcone, soprattutto la roba poco ingombrante, come la

biancheria. (…)” (doc. AI 83/3-4) –, la valutazione

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

25 agosto 2011 va quindi confermata.

2.12. Ritenuto che sulla base dell’annotazione dell’11

maggio 2012 del dr. __________ (doc. AI 107/1) – annotazione che per le evenienze esposte al considerando

2.11 va qui confermata – l’insorgente è stata

ritenuta inabile al lavoro, in qualsiasi attività, al 100% dal 27 ottobre 2009

al 31 dicembre 2010 e dal 26 marzo 2011 al 9 aprile 2012 e abile totalmente in

un’attività adeguata e al 60% nell’attività abituale dal 1. gennaio al 25 marzo

2011 e dal 10 aprile 2012, occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2010 e del 2012 visto che l’anno di

carenza è terminato con il mese di settembre 2010 e che la domanda di

prestazioni è stata inoltrata nel marzo 2010 (cfr. consid. 1.1) e che nel 2012

vi è stato un miglioramento duraturo dello stato valetudinario.

2.12.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che

è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23

maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3;

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Conformemente

alla succitata giurisprudenza nel 2010 in concreto il reddito da valido ammonta a fr. 20'039.60 (salario annuale indicato dal datore di lavoro nella

comunicazione dell’11 ottobre 2011 sub doc. AI 86/1).

Nel

2012 il reddito da valido ammonta invece a fr. 20'249.61 (fr. 20'088.90 di salario

annuo per il 2011 indicato dal datore di lavoro nella comunicazione dell’11

ottobre 2011 sub doc. AI 86/1, aumentati dello 0.8% per il 2012; cfr. la

tabella Salari e reddito da lavoro – Indicatori Evoluzione dei salari - in

totale (1939=100), pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

2.12.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,

consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido di fr. 52'728.-- (fr. 4’225.--

riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 12-2012, pag. 90] e moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Nel 2012

il reddito annuo ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 53’681.32 (fr. 52'728.-- aumentati dell’1% per il 2011 e dello 0.8% per il

2012; cfr. la tabella Salari e reddito da lavoro – Indicatori Evoluzione dei

salari - in totale (1939=100), pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di

statistica).

Considerata

l’evoluzione dell’incapacità lavorativa – incapacità lavorativa in

qualsiasi attività del 100% dal 27 ottobre 2009 al 31 dicembre 2010, diminuita,

dal 1. gennaio 2011, al 40% nell’attività abituale e allo 0% in un’attività

adeguata, poi aumentata al 100%, in qualsiasi attività, dal 26 marzo 2011 e

quindi diminuita ancora, dal 10 aprile 2012, al 40% nell’attività abituale e

allo 0% in un’attività adeguata –, applicata una riduzione del 15% (dalla

decisione impugnata risulta che l’amministrazione ha riconosciuto una riduzione

del 14% e meglio 4% per attività leggere e 10% per altri fattori di riduzione;

va qui ricordata la giurisprudenza di questo Tribunale che nella sentenza

32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale

federale, ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per

ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano

conferma nella giurisprudenza federale; in concreto ritenuto che l’Ufficio AI

ha considerato due fattori (attività leggera e altri fattori di riduzione), per

quanto sopra esposto, la riduzione potrebbe ammontare al massimo al 15%) e considerato

l’attività lavorativa svolta nella misura del 50%, il reddito ipotetico da

invalido, dopo l’anno di carenza, a ottobre 2010 è nullo e dall’aprile 2012

(dopo il miglioramento valetudinario duraturo dal 10 aprile 2012), con capacità

lavorativa del 100% in un’attività adeguata, ammonta a fr. 22'814.56 (fr. 53’681.32

x 50% ridotti del 15%).

Ritenuti

i redditi da valido di fr. 20'039.60 (2010) e di fr. 20'249.61 (2012) (cfr. consid.

2.12.1) e quelli da invalido nullo dopo l’anno di carenza (2010) e di fr.

22'814.56 dall’aprile 2012, per la parte di salariata il discapito economico è del 100% fino al 9 aprile 2012 e nullo in seguito.

Del

resto, allo stesso risultato (nessun discapito economico per la parte di salariata

dopo l’aprile 2012) si giunge anche applicando la costante giurisprudenza

federale secondo la quale un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui

viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per

l’esercizio di un’attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe

effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività,

non subisce una incapacità al guadagno (cfr. STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011

consid. 8.1 e il rinvio tra le tante alla 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010

consid. 4.3).

2.12.3. Posta

infine la ripartizione tra attività casalinga (50%) e salariata (50%) (cfr. consid.

2.8) e ritenute le limitazioni, quale casalinga del 100% dall’ottobre 2009 e

del 19.5% dal 1. gennaio 2011 (cfr. consid. 2.11 e i doc. AI 107/1 e 83/1-6) e,

quale salariata del 100% dall’ottobre 2009 fino (fatta salva un’interruzione

inferiore ai tre mesi dal 1. gennaio al 26 marzo 2011; cfr. doc. AI 107/1)

all’aprile 2012 (cfr. consid. 2.12.3), il grado d’invalidità globale è del 100%

dall’ottobre 2010 (dopo l’anno di carenza), del 60% dal 1. aprile 2011 (tre

mesi dopo il miglioramento della capacità quale casalinga; 50 x 100% + 50 x

19.5% = 59.75% arrotondato al 60% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121 consid. 3.2) e del 10% dal 1. agosto 2012 (tre mesi dopo il miglioramento

duraturo dalla capacità lavorativa dal 10 aprile 2012; 50 x 0% + 50 x 19.5% =

9.75% arrotondato al 10%).

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita

intera dal 1. ottobre 2010 al 31 marzo 2011 ed a una rendita di tre quarti dal

1. aprile 2011 al 31 luglio 2012 (circa l’applicazione analogica dell’art. 88a

cpv. 1 OAI nel caso di una decisione retroattiva di rendita scalare limitata

nel tempo cfr. la STF 8C_153/2013 del 10 maggio 2013 consid. 2 e riferimenti).

2.13. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.14. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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