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Decisione

32.2012.266

L'ufficio AI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni AI essendo il grado d'invalidità del 4%

28 agosto 2013Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I

404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza

9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha

ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di

rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico

cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un

conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto

dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi

da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute

giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate

all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il

Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata

in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.5. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha

affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del

SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________),

neurologica (Dr. __________) e psichiatrica (Dr.ssa __________).

Globalmente,

nel rapporto peritale del 28 giugno 2012, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia. Periartropatia omero scapolare

tendinotica cronica bilaterale da aprile 2010:

-

principalmente nell’ambito della prima diagnosi; - cuffia dei rotatori senza

lesioni transmurali con piccola calcificazione a sin.; - mobilità passiva

attualmente normale per la rotazione esterna senza segni per una capsulite

retrattile; - assenza di atrofia muscolare. Sindrome del tunnel carpale

bilaterale di entità moderata (ENG 13.10.2008 e 25.5.2011). Sindrome

cervicospondilogena cronica: - discopatia C5-C6 e C6-C7 senza neurocompressione.

Sindrome lombospondilogena cronica: incipiente discopatia L5-S1. Artralgie

diffuse aspecifiche:

-

principalmente nell’ambito della prima diagnosi”

(doc. AI 72-19).

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece

poste quelle di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

Lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale. Sindrome dolorosa cronica

panvertebrale, non di origine neurogena” (doc. AI 72-19).

Quanto

alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’80% nell’attività da ultimo

esercitata di cameriere, mentre in attività adeguate l’abilità lavorativa è del

100% (doc. 72-25/26).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione

peritale effettuata dal SAM, sia dettagliata, approfondita e quindi rispecchi i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurato

è stato sottoposto al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

il quale nel referto del 18 aprile 2012 ha diagnosticato: “Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente. Periartropatia omeroscapolare

tendinotica cronica bilaterale da 4/2010: - principalmente nell’ambito della

prima diagnosi - cuffia dei rotatori senza lesioni transmurali con piccola

calcificazione a sinistra - mobilità passiva attualmente normale per la

rotazione esterna senza segni per una capsulite retrattile

-

assenza di atrofia muscolare. Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità

moderata (ENG 13.10.2008 e 25.5.2011). Sindrome cervicospondilogena cronica: -

discopatia C5-C6 e C6-C7 senza neurocompressione. Sindrome lombospondilogena

cronica: incipiente discopatia L5-S1. Artralgie diffuse aspecifiche: -

principalmente nell’ambito della prima diagnosi” (doc. AI 74-33) (doc. AI 74-23).

Lo

specialista, pur ponendo la diagnosi di fibromialgia – in accordo con la

valutazione del medico curante Dr. __________ – non ha evidenziato una malattia

reumatologica infiammatoria o un’altra patologia associata alla fibromialgia. Il

perito ha rilevato una discrepanza molto importante tra lamentele e i reperti

oggettivi. Egli ha quindi rinviato alla valutazione psichiatrica per quanto

riguarda i criteri dell’ICD-10 (doc. AI 74-33/34).

Il Dr. __________

ha valutato l’assicurato, nell’ultima attività lavorativa, abile al lavoro a

tempo pieno con una diminuzione del rendimento al massimo del 20%, mentre in

un’attività leggera che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti

superiori e particolarmente sopra e attorno all’orizzonte l’abilità lavorativa

è piena (doc. AI 74-35).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito.

Nemmeno i

referti medici prodotti dall’assicurato permettono una diversa valutazione

della fattispecie.

Nel

certificato medico del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie

reumatiche, del 20 settembre 2011, quindi antecedente di sette mesi alla

perizia del Dr. __________ (e di cui il perito ha debitamente tenuto conto,

cfr. doc. AI 74-33), non viene sostanzialmente posta una differente diagnosi

reumatologica e il medico curante si esprime, per quanto riguarda le attività

esigibili, unicamente in merito all’attività di cameriere (inabilità completa)

e in mansioni pesanti (doc. AI 77-2).

Il legale

di RI 1 ha fatto quindi riferimento al rapporto medico del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, che in data 26 ottobre 2011, aveva

diagnosticato una “capsulite retrattile delle spalle bilat” e concluso

per un’inabilità completa quale responsabile di locale notturno (doc. AI 55-2).

Il Dr. __________,

a questo proposito, ha indicato di non aver evidenziato alcuna capsulite

retrattile: “posso immaginare che la diagnosi sia stata posta dal Dr. __________

per esclusione di fronte a un paziente che non muove le spalle per i dolori”

(doc. AI 74-33). Il perito ha rilevato una mobilità passiva normale per la

rotazione esterna che esclude una capsulite retrattile bilaterale (doc. AI

74-33).

Per

quanto riguarda la valutazione del 5 novembre 2011 del Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia, esperto in medicina infortunistica e medicina generale, svolta

per conto dell’assicuratore __________, anche in questo caso il referto è

antecedente alla perizia SAM e la diagnosi non si discosta da quella del Dr. __________.

Il Dr. __________ ha ritenuto RI 1 inabile al 100% nell’attività di cameriere e

inabile al 50% in mansioni più leggere (doc. AI 77-3/8).

Nelle

annotazioni del 4 settembre 2012 il medico del SMR, Dr. __________, riferendosi

ai referti del Dr. __________ e del Dr. __________, ha concluso che non

comportano alcuna modificazione rispetto alla valutazione del SAM, in quanto “non

vengono documentate nuove diagnosi e/o un’evoluzione dello stato di salute”

(doc. AI 79-1).

L’insorgente

ha quindi fatto riferimento alle valutazioni del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, dunque non

Considerandi

specialista nella materia che qui ci interessa, il quale nel breve rapporto

medico del settembre 2011 aveva posto una diagnosi sovrapponibile a quella del

perito, ma certificato un’inabilità al 100% dal 15 giugno 2009, senza tuttavia

alcuna giustifcazione dell’inabilità completa in ogni attività e senza indicazioni

dei limiti funzionali (doc. AI 43-1 e doc. P).

Le

valutazioni dei medici curanti, seppur divergenti unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano

nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

Giova

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.

__________.

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato

è stato sottoposto al consulto specialistico della Dr.ssa __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, la quale nella perizia del 18 maggio 2012 ha diagnosticato una “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4)” senza

che tuttavia sia riscontrabile una diminuzione della capacità lavorativa (doc.

AI 74-45).

La Dr.ssa

__________ ha escluso una comorbidità con disturbi psichiatrici in associazione

con il disturbo algico e con le patologie somatiche di cui soffre il ricorrente.

La perita non ha evidenziato “elementi clinici significativi per un disturbo

a carattere invalidante inquadrabile nell’ambito di un disturbo dell’umore,

d’ansia o di personalità secondo i criteri nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV”

(doc. AI 74-44).

Sempre

secondo la specialista l’assicurato ha dimostrato di possedere buone risorse

psichiche, capacità personali e adattabilità nell’affrontare i propri disturbi.

Non vi è inoltre una compromissione del funzionamento familiare o una

significativa perdita di integrazione sociale (doc. AI 74-44).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale (cfr. la

giurisprudenza esposta al consid. 2.3.).

Dal profilo neurologico, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

specialistica del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, a mente del quale RI

1.

non soffre di alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa, mentre

senza influsso egli ha indicato una “lieve sindrome del tunnel carpale

bilaterale. Sindrome dolorosa cronica panvertebrale, non di origine neurogena”

(doc. AI 74-39).

Le conclusioni del Dr. __________, del resto, non

sono state smentite da altri referti specialistici attestanti l’esistenza di

patologie neurologiche maggiormente invalidanti.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è abile al lavoro nella misura dell’80% nella sua precedente

attività, ma è da considerare pienamente abile in attività adeguate e

rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.6

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.

2.6.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 54’000.-- nel 2010

(cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI 25-3) che aggiornati al 2011

(+1,0%) sono pari a fr. 54'540.--.

2.6.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29

mensili oppure a fr. 61'311.48 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.05 per

l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).

L’assicurato,

quale cameriere, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 54'540.-- / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 49'213.71, cfr.

Tabella TA1 p.to 56 “Ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’895.--

X 12

mesi = 46'740.-- riportato su 41.7 = 48'726.45 e aggiornato al 2011).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per

ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza

di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

2.6.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie),

ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.6.4

In concreto,

l’amministrazione ha applicato una riduzione del 3% per attività leggera e del

5% per ragioni sociali, per una riduzione complessiva dell’8% (doc. AI 76-1),

mentre il ricorrente ha postulato l’applicazione del 15% (doc. I, pag. 12).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo

apprezzamento a quello dell’amministrazione.

In una sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 ,

attualmente contestata davanti al Tribunale federale, questa Corte ha

interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni per le quali – in quel caso - erano

state attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5%

per altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:

"

(…)

- La

riduzione del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle

limitazioni funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica

del 6 ottobre 2011 del Dr. ___.

Occorre

rilevare come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di

riduzioni) ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli

assicurati che presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece

effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata

favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità

influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è

già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.

Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. Dr. ______ e

riportata dal SMR dr. ____nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era già

comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto

inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una

riduzione per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.

- Per

altri fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di

riduzioni), l’amministrazione intende la riduzione della redditività per

difficoltà di adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività

causata dal danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio

AI tiene in considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di

attività precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di

attività) e le altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al

bisogno, difficoltà a svolgere lavori di precisione e necessità di pause

supplementari). Nella fattispecie è stata considerata una riduzione della

redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo, comprendente una

riduzione per l’età dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori

sempre nel medesimo settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)

Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti

a proposito della “prassi interna” sopraccitata, l’Ufficio AI, con scritto del

16.

novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere

descrittole l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato

unicamente dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha

valenza nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui

si dirà in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente

dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”.

Quanto alle modalità di attuazione della

direttiva interna del 15 maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere

stabilito “i valori di riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità

(attività leggera, età ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità,

nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere

proceduto, anche grazie all’aiuto di un economista aziendale, ad un’analisi

delle tabelle di riferimento dell’Ufficio federale di statistica (di seguito

UFST) concernenti il salario mensile lordo (valore centrale) per rami

economici, classi di età e livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro

(1/3) – settore privato.

Passando all’analisi dei singoli aspetti,

l’amministrazione ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile

“per attività leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli

assicurati che presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare,

determinato le altre riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di

sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.

L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di

procedere è stato nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più

genericamente stabilito dalla direttiva interna, nella quale si legge

segnatamente che:

"

Come noto, i livelli di qualifica ai quali viene

normalmente fatto riferimento comprendono delle attività semplici e ripetitive

(livello 4), sia leggere che pesanti.

Le attività leggere sono tuttavia di regola

remunerate meno rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.

Qualora l’assicurato non sia più in grado di

svolgere attività pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione

percentuale sul reddito statistico, considerato che la persona potrà ambire ad

un salario in realtà inferiore a quello indicato.

Le seguenti tabelle considerano anche l’entità

della limitazione:

uomini

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10.

– 8%

5.

– 9.99

8.

– 5%

10.

– 14.99

5.

– 3%

15.

– 19.99

3.

– 1%

20.

0.

donne

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10.

– 8%

5.

– 9.99

8.

– 4%

10.

– 14.99

4.

– 1%

15.

– 19.99

0.

Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di

servizio, l’Ufficio AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:

"

Fino ai 30 anni d’età in tutte le divisioni

economiche i giovani subiscono una penalizzazione a livello salariale. La

stessa tendenza si è constatata quando una persona ha all’attivo pochi anni di

servizio. È però importante dire che la penalizzazione è contenuta e si

esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di pochi anni (di solito inferiore

ai 3 o 4 anni).

Occorre tuttavia ammettere che le persone con

un’età superiore ai 50 anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre

attive nel medesimo settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno

sul lungo periodo.

Per questi assicurati, considerando i valori

statistici e la realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno

applicare una riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa

fra i 50 e i 59 anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni.

Oltre a ciò è stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore

dell’1% per coloro che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o

lavorano sempre nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per

le persone che sono state attive in diversi settori o che hanno svolto

differenti attività in quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc.

XXVIII)

Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni

fra un minimo e un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha

comunicato che “la percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente

l’appartenenza ad una determinata fascia d’età)”

Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa

debba intendersi con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è

scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”,

l’amministrazione, con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa quale riferimento alla giurisprudenza federale

relativa alle riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono

appunto state emesse a seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari

Uffici AI cantonali)”.

Il TCA ha quindi concluso che nonostante sia

lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta

dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi

interna”, ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del

Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte

dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in

tutta la Svizzera.

Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito

da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo,

quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il

Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici

nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la

relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire

stabilita a livello federale.

Il TCA ha

constatato peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare

in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5.

(5%-10%-15%-20%-25%).

Alla luce

di quanto appena esposto nella sentenza del 31 gennaio 2013 il TCA non può

quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI di una riduzione del 3% per

attività leggera e del 5% per ragioni sociali, ma ritiene corretto, in

applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.6.4., applicare una riduzione

del 5% per attività leggere e del 5% per ragioni sociali per una riduzione

complessiva del 10%.

Come

vedremo, tuttavia, la soluzione finale non cambierebbe nemmeno applicando la

riduzione del 15% postulata dal ricorrente.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.05 e ammettendo

la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 55'711.84 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido

nel medesimo anno di fr. 54'540.-- (consid. 2.6.1.) non emerge alcuna

incapacità di guadagno, come stabilito dall’amministrazione.

Procedendo

invece al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.05 e ammettendo

la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 52'616.74 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da

valido nel medesimo anno di fr. 54'540.-- (consid. 2.6.1.) emerge un tasso

d’invalidità del 3,5% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto

comunque ad una rendita d’invalidità.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità

la sua decisione formale del 26 settembre 2012 merita quindi conferma.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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