32.2012.266
L'ufficio AI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni AI essendo il grado d'invalidità del 4%
28 agosto 2013Italiano51 min
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Numero d'incarto:
32.2012.266
Data decisione, Autorità:
28.08.2013, TCA
Titolo:
L'ufficio AI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni AI essendo il grado d'invalidità del 4%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.266
LG/sc
Lugano
28 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 settembre 2012
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1958, da ultimo attivo quale cameriere, in data 12 novembre 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando
di essere affetto da “periartropatia omero scapolare bil. dx.sx + tunnel
carpale bil. dx.sx” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità (doc. AI 72-1), l’UAI con la decisione del 26
settembre 2012 (doc. AI 80-1), preavvisata con progetto del 19 luglio 2012
(doc. AI 75-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.
1.3. Contro questa
decisione RI 1, patrocinato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di
una rendita intera (doc. I).
L’insorgente
ha contestato la decisione dell’amministrazione che si è fondata esclusivamente
sulla perizia pluridisciplinare SAM ignorando le certificazioni dei medici
curanti Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________ e quella del Dr. __________,
svolta per conto dell’assicuratore perdita di salario (__________) (doc. I).
Dal punto
di vista economico il ricorrente ha contestato l’importo del reddito da
invalido, in particolare la percentuale di riduzione dell’8%, ritenuta troppo
bassa, e postulato il 15% (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, sulla base della valutazione pluridisciplinare SAM, si è riconfermato
nel proprio provvedimento e ha postulato la reiezione integrale del gravame
(doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era
legittimata a negare, oppure no, all’assicurato il diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto
necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I
404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza
9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha
ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di
rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico
cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un
conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto
dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi
da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute
giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate
all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il
Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata
in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai
disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che
rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile
non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In
tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.5. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha
affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del
SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________),
neurologica (Dr. __________) e psichiatrica (Dr.ssa __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 28 giugno 2012, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia. Periartropatia omero scapolare
tendinotica cronica bilaterale da aprile 2010:
-
principalmente nell’ambito della prima diagnosi; - cuffia dei rotatori senza
lesioni transmurali con piccola calcificazione a sin.; - mobilità passiva
attualmente normale per la rotazione esterna senza segni per una capsulite
retrattile; - assenza di atrofia muscolare. Sindrome del tunnel carpale
bilaterale di entità moderata (ENG 13.10.2008 e 25.5.2011). Sindrome
cervicospondilogena cronica: - discopatia C5-C6 e C6-C7 senza neurocompressione.
Sindrome lombospondilogena cronica: incipiente discopatia L5-S1. Artralgie
diffuse aspecifiche:
-
principalmente nell’ambito della prima diagnosi”
(doc. AI 72-19).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).
Lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale. Sindrome dolorosa cronica
panvertebrale, non di origine neurogena” (doc. AI 72-19).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’80% nell’attività da ultimo
esercitata di cameriere, mentre in attività adeguate l’abilità lavorativa è del
100% (doc. 72-25/26).
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione
peritale effettuata dal SAM, sia dettagliata, approfondita e quindi rispecchi i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurato
è stato sottoposto al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia,
il quale nel referto del 18 aprile 2012 ha diagnosticato: “Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente. Periartropatia omeroscapolare
tendinotica cronica bilaterale da 4/2010: - principalmente nell’ambito della
prima diagnosi - cuffia dei rotatori senza lesioni transmurali con piccola
calcificazione a sinistra - mobilità passiva attualmente normale per la
rotazione esterna senza segni per una capsulite retrattile
-
assenza di atrofia muscolare. Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità
moderata (ENG 13.10.2008 e 25.5.2011). Sindrome cervicospondilogena cronica: -
discopatia C5-C6 e C6-C7 senza neurocompressione. Sindrome lombospondilogena
cronica: incipiente discopatia L5-S1. Artralgie diffuse aspecifiche: -
principalmente nell’ambito della prima diagnosi” (doc. AI 74-33) (doc. AI 74-23).
Lo
specialista, pur ponendo la diagnosi di fibromialgia – in accordo con la
valutazione del medico curante Dr. __________ – non ha evidenziato una malattia
reumatologica infiammatoria o un’altra patologia associata alla fibromialgia. Il
perito ha rilevato una discrepanza molto importante tra lamentele e i reperti
oggettivi. Egli ha quindi rinviato alla valutazione psichiatrica per quanto
riguarda i criteri dell’ICD-10 (doc. AI 74-33/34).
Il Dr. __________
ha valutato l’assicurato, nell’ultima attività lavorativa, abile al lavoro a
tempo pieno con una diminuzione del rendimento al massimo del 20%, mentre in
un’attività leggera che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti
superiori e particolarmente sopra e attorno all’orizzonte l’abilità lavorativa
è piena (doc. AI 74-35).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito.
Nemmeno i
referti medici prodotti dall’assicurato permettono una diversa valutazione
della fattispecie.
Nel
certificato medico del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie
reumatiche, del 20 settembre 2011, quindi antecedente di sette mesi alla
perizia del Dr. __________ (e di cui il perito ha debitamente tenuto conto,
cfr. doc. AI 74-33), non viene sostanzialmente posta una differente diagnosi
reumatologica e il medico curante si esprime, per quanto riguarda le attività
esigibili, unicamente in merito all’attività di cameriere (inabilità completa)
e in mansioni pesanti (doc. AI 77-2).
Il legale
di RI 1 ha fatto quindi riferimento al rapporto medico del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, che in data 26 ottobre 2011, aveva
diagnosticato una “capsulite retrattile delle spalle bilat” e concluso
per un’inabilità completa quale responsabile di locale notturno (doc. AI 55-2).
Il Dr. __________,
a questo proposito, ha indicato di non aver evidenziato alcuna capsulite
retrattile: “posso immaginare che la diagnosi sia stata posta dal Dr. __________
per esclusione di fronte a un paziente che non muove le spalle per i dolori”
(doc. AI 74-33). Il perito ha rilevato una mobilità passiva normale per la
rotazione esterna che esclude una capsulite retrattile bilaterale (doc. AI
74-33).
Per
quanto riguarda la valutazione del 5 novembre 2011 del Dr. __________, spec.
FMH in chirurgia, esperto in medicina infortunistica e medicina generale, svolta
per conto dell’assicuratore __________, anche in questo caso il referto è
antecedente alla perizia SAM e la diagnosi non si discosta da quella del Dr. __________.
Il Dr. __________ ha ritenuto RI 1 inabile al 100% nell’attività di cameriere e
inabile al 50% in mansioni più leggere (doc. AI 77-3/8).
Nelle
annotazioni del 4 settembre 2012 il medico del SMR, Dr. __________, riferendosi
ai referti del Dr. __________ e del Dr. __________, ha concluso che non
comportano alcuna modificazione rispetto alla valutazione del SAM, in quanto “non
vengono documentate nuove diagnosi e/o un’evoluzione dello stato di salute”
(doc. AI 79-1).
L’insorgente
ha quindi fatto riferimento alle valutazioni del Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, dunque non
Considerandi
specialista nella materia che qui ci interessa, il quale nel breve rapporto
medico del settembre 2011 aveva posto una diagnosi sovrapponibile a quella del
perito, ma certificato un’inabilità al 100% dal 15 giugno 2009, senza tuttavia
alcuna giustifcazione dell’inabilità completa in ogni attività e senza indicazioni
dei limiti funzionali (doc. AI 43-1 e doc. P).
Le
valutazioni dei medici curanti, seppur divergenti unicamente per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano
nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e vanno quindi intese nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia
dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
Giova
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.
__________.
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato
è stato sottoposto al consulto specialistico della Dr.ssa __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, la quale nella perizia del 18 maggio 2012 ha diagnosticato una “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4)” senza
che tuttavia sia riscontrabile una diminuzione della capacità lavorativa (doc.
AI 74-45).
La Dr.ssa
__________ ha escluso una comorbidità con disturbi psichiatrici in associazione
con il disturbo algico e con le patologie somatiche di cui soffre il ricorrente.
La perita non ha evidenziato “elementi clinici significativi per un disturbo
a carattere invalidante inquadrabile nell’ambito di un disturbo dell’umore,
d’ansia o di personalità secondo i criteri nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV”
(doc. AI 74-44).
Sempre
secondo la specialista l’assicurato ha dimostrato di possedere buone risorse
psichiche, capacità personali e adattabilità nell’affrontare i propri disturbi.
Non vi è inoltre una compromissione del funzionamento familiare o una
significativa perdita di integrazione sociale (doc. AI 74-44).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale (cfr. la
giurisprudenza esposta al consid. 2.3.).
Dal profilo neurologico, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
specialistica del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, a mente del quale RI
1.
non soffre di alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa, mentre
senza influsso egli ha indicato una “lieve sindrome del tunnel carpale
bilaterale. Sindrome dolorosa cronica panvertebrale, non di origine neurogena”
(doc. AI 74-39).
Le conclusioni del Dr. __________, del resto, non
sono state smentite da altri referti specialistici attestanti l’esistenza di
patologie neurologiche maggiormente invalidanti.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è abile al lavoro nella misura dell’80% nella sua precedente
attività, ma è da considerare pienamente abile in attività adeguate e
rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.6
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.
2.6.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 54’000.-- nel 2010
(cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI 25-3) che aggiornati al 2011
(+1,0%) sono pari a fr. 54'540.--.
2.6.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29
mensili oppure a fr. 61'311.48 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.05 per
l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).
L’assicurato,
quale cameriere, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 54'540.-- / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa sopra
la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 49'213.71, cfr.
Tabella TA1 p.to 56 “Ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’895.--
X 12
mesi = 46'740.-- riportato su 41.7 = 48'726.45 e aggiornato al 2011).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per
ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza
di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.
2.6.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie),
ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.6.4
In concreto,
l’amministrazione ha applicato una riduzione del 3% per attività leggera e del
5% per ragioni sociali, per una riduzione complessiva dell’8% (doc. AI 76-1),
mentre il ricorrente ha postulato l’applicazione del 15% (doc. I, pag. 12).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo
apprezzamento a quello dell’amministrazione.
In una sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 ,
attualmente contestata davanti al Tribunale federale, questa Corte ha
interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni per le quali – in quel caso - erano
state attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5%
per altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:
"
(…)
- La
riduzione del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle
limitazioni funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica
del 6 ottobre 2011 del Dr. ___.
Occorre
rilevare come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di
riduzioni) ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli
assicurati che presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece
effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata
favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità
influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è
già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.
Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. Dr. ______ e
riportata dal SMR dr. ____nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era già
comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto
inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una
riduzione per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.
- Per
altri fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di
riduzioni), l’amministrazione intende la riduzione della redditività per
difficoltà di adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività
causata dal danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio
AI tiene in considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di
attività precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di
attività) e le altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al
bisogno, difficoltà a svolgere lavori di precisione e necessità di pause
supplementari). Nella fattispecie è stata considerata una riduzione della
redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo, comprendente una
riduzione per l’età dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori
sempre nel medesimo settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)
Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti
a proposito della “prassi interna” sopraccitata, l’Ufficio AI, con scritto del
16.
novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere
descrittole l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato
unicamente dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha
valenza nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui
si dirà in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente
dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”.
Quanto alle modalità di attuazione della
direttiva interna del 15 maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere
stabilito “i valori di riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità
(attività leggera, età ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità,
nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere
proceduto, anche grazie all’aiuto di un economista aziendale, ad un’analisi
delle tabelle di riferimento dell’Ufficio federale di statistica (di seguito
UFST) concernenti il salario mensile lordo (valore centrale) per rami
economici, classi di età e livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro
(1/3) – settore privato.
Passando all’analisi dei singoli aspetti,
l’amministrazione ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile
“per attività leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli
assicurati che presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare,
determinato le altre riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di
sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.
L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di
procedere è stato nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più
genericamente stabilito dalla direttiva interna, nella quale si legge
segnatamente che:
"
Come noto, i livelli di qualifica ai quali viene
normalmente fatto riferimento comprendono delle attività semplici e ripetitive
(livello 4), sia leggere che pesanti.
Le attività leggere sono tuttavia di regola
remunerate meno rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.
Qualora l’assicurato non sia più in grado di
svolgere attività pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione
percentuale sul reddito statistico, considerato che la persona potrà ambire ad
un salario in realtà inferiore a quello indicato.
Le seguenti tabelle considerano anche l’entità
della limitazione:
uomini
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10.
– 8%
5.
– 9.99
8.
– 5%
10.
– 14.99
5.
– 3%
15.
– 19.99
3.
– 1%
20.
0.
donne
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10.
– 8%
5.
– 9.99
8.
– 4%
10.
– 14.99
4.
– 1%
15.
– 19.99
0.
Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di
servizio, l’Ufficio AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:
"
Fino ai 30 anni d’età in tutte le divisioni
economiche i giovani subiscono una penalizzazione a livello salariale. La
stessa tendenza si è constatata quando una persona ha all’attivo pochi anni di
servizio. È però importante dire che la penalizzazione è contenuta e si
esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di pochi anni (di solito inferiore
ai 3 o 4 anni).
Occorre tuttavia ammettere che le persone con
un’età superiore ai 50 anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre
attive nel medesimo settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno
sul lungo periodo.
Per questi assicurati, considerando i valori
statistici e la realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno
applicare una riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa
fra i 50 e i 59 anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni.
Oltre a ciò è stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore
dell’1% per coloro che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o
lavorano sempre nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per
le persone che sono state attive in diversi settori o che hanno svolto
differenti attività in quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc.
XXVIII)
Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni
fra un minimo e un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha
comunicato che “la percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente
l’appartenenza ad una determinata fascia d’età)”
Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa
debba intendersi con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è
scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”,
l’amministrazione, con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa quale riferimento alla giurisprudenza federale
relativa alle riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono
appunto state emesse a seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari
Uffici AI cantonali)”.
Il TCA ha quindi concluso che nonostante sia
lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta
dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi
interna”, ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del
Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte
dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in
tutta la Svizzera.
Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito
da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo,
quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il
Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici
nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la
relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire
stabilita a livello federale.
Il TCA ha
constatato peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare
in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5.
(5%-10%-15%-20%-25%).
Alla luce
di quanto appena esposto nella sentenza del 31 gennaio 2013 il TCA non può
quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI di una riduzione del 3% per
attività leggera e del 5% per ragioni sociali, ma ritiene corretto, in
applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.6.4., applicare una riduzione
del 5% per attività leggere e del 5% per ragioni sociali per una riduzione
complessiva del 10%.
Come
vedremo, tuttavia, la soluzione finale non cambierebbe nemmeno applicando la
riduzione del 15% postulata dal ricorrente.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.05 e ammettendo
la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 55'711.84 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido
nel medesimo anno di fr. 54'540.-- (consid. 2.6.1.) non emerge alcuna
incapacità di guadagno, come stabilito dall’amministrazione.
Procedendo
invece al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.05 e ammettendo
la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 52'616.74 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 54'540.-- (consid. 2.6.1.) emerge un tasso
d’invalidità del 3,5% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
comunque ad una rendita d’invalidità.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità
la sua decisione formale del 26 settembre 2012 merita quindi conferma.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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