Lexipedia

Decisione

32.2012.269

Restituzione del supplemento per vedove versato a torto

24 settembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Secondo

l’art. 25 cpv. 5 LAVS, entrato in vigore al 1° gennaio 1997 (10a revisione

della LAVS), il diritto alla rendita vedovile rinasce se il nuovo

matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Giusta

l’art. 46 cpv. 3 OAVS il diritto ad una

rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o

del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio,

se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.

Secondo

l’art. 35 bis LAVS le vedove e i vedovi

beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20

per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono

superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

Secondo

la lett. c cpv. 7 delle Disposizioni transitorie relative alla 10° revisione

della LAVS, applicabile per analogia anche alla LAI (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni

transitorie della LAI):

"

Quattro anni dopo

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di

vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai

redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia

giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

a. è mantenuta la vecchia scala

delle rendite;

b. il reddito annuo medio

determinante per l'attuale rendita è dimezzato;

c. agli aventi diritto è accordato

un accredito transitorio giusta il capoverso 3;

d. le persone vedove

ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.

2.5.

Nel caso in esame, come detto, a seguito del divorzio del febbraio 1997,

l’assicurata, già beneficiaria di una rendita d’invalidità, ha avuto nuovamente

il diritto a percepire una rendita vedovile, essendo il matrimonio durato meno

di 10 anni (art. 25 cpv. 5 LAVS in relazione all’art. 46 cpv. 3 OAVS). Le è

stata versata una rendita vedovile d’importo maggiore della rendita

d’invalidità.

Adeguata

la rendita vedovile/invalidità alle nuove disposizioni di legge della 10.a

revisione della LAVS, dal 1° gennaio 2001 all’assicurata è stato riconosciuto

il supplemento di vedovanza ex art. 35 bis LAI.

Nella

sentenza pubblicata in DTF 126 V 60 consid. 6 il TF, dopo esame del materiale

legislativo, aveva stabilito che il supplemento ex art. 35bis LAVS accordato

alle vedove ed ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia presuppone la

sussistenza dello stato civile di vedova o vedovo e quindi non andava riconosciuto

a persone vedove beneficiarie di una rendita di vecchiaia risposate. In una successiva

sentenza pubblicata in DTF 128 V 5 l’Alto Tribunale ha poi precisato che il

supplemento di vedovanza va riconosciuto a vedovi e vedove nel senso proprio

dello stato civile, motivo per cui non va accordato alle persone divorziate

ancorché a determinate condizioni l’art. 24a LAVS parifichi il coniuge

divorziato alla persona vedova. Detto diversamente tale supplemento non è per

le persone beneficiarie di rendita il cui matrimonio è stato sciolto a seguito

del decesso del coniuge ma non per divorzio.

Quindi,

essendo determinate lo stato civile del beneficiario, all’assicurata divorziata

non spettava il supplemento di vedovanza anche se, come visto, il diritto alla

rendita vedovile era risorto. L’assicurata avrebbe avuto diritto al supplemento

se il suo secondo matrimonio fosse stato sciolto per decesso del coniuge e non,

come è successo, per divorzio.

In

questo senso il marginale 5617 delle Direttive sulle rendite dell’AVS e dell’AI

precisano che la concessione del supplemento di vedovanza dipende dallo stato

civile del beneficiario della prestazione e pertanto le rendita di vecchiaia o

d’invalidità versate a persone divorziate non sono maggiorate con il

supplemento di vedovanza.

Ne

consegue che l’amministrazione, nell’adeguamento della rendita alle disposizioni

della 10a revisione dell’AVS, aveva erroneamente accordato il supplemento di

vedovanza (cfr. consid. 1.3).

2.6. Per

quel che concerne l’importo di restituzione, a seguito dell’accertamento eseguito

dal TCA (cfr. consid.1.7) è risultato che l’ammontare della rendita di diritto

non è stato determinato in maniera corretta. Infatti, aggiornata, con effetto

1° gennaio 2001, alle disposizioni transitorie dalla 10a revisione della LAVS

(lett. c cpv. 7 delle stesse, applicabili anche alla LAI in virtù del cpv. 1

delle disposizioni transitorie LAI), con una scala di rendite 44 ed un reddito

annuo medio (RAM) di fr. 28'428, la rendita d’invalidità dell’assicurata avrebbe

dovuto ammontare a fr. 1’378.-- al mese, senza quindi il supplemento di

vedovanza del 20% ex art. 35bis LAI. Ritenuto che sino al 31 dicembre 2000

l’assicurata percepiva una rendita di fr. 1'608.--, in applicazione

della lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione

dell’AVS (“I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni

inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di

calcolo”) in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali

della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS (“Se la conversione del

reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1

lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione

dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore”),

l’assicurata avrebbe continuato a percepire l’ammontare maggiore della sua

precedente rendita (per un caso analogo cfr. STCA 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013).

Nel

succitato scritto, la Cassa ha poi aggiornato la situazione e proceduto ad un

nuovo calcolo dell’importo da restituire:

"

(…)

Per cui la nuova situazione risulta essere:

biennio

RAM

Importo rendita AI

1999/2000

42'210

fr. 1'608.-

2001/2002

43'260

fr. 1'648.-

2003/2004

44'310

fr. 1'688.-

2005/2006

45'150

fr. 1'720.-

2007/2008

46'410

fr. 1'768.-

2009/2010

47'880

fr. 1'824.-

2011/2012

48'720

fr. 1'856.-

Visti i nuovi importi di diritto la decisione di

restituzione è così da modificarsi:

Rendite percepite:

dal 1.09.2007 al 31.12.2008 mesi 16 a fr. 1'774.- fr. 28'384.-

dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 1'830.- fr. 43'920.-

dal 1.01.2011 al 30.09.2012 mesi 21 a fr. 1'862.- fr. 39'102.-

totale fr. 111'406.-

Rendite di diritto:

dal 1.09.2007 al 31.12.2008 mesi 16 a fr. 1'768.- fr. 28'288.-

dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 1'824.- fr. 43'776.-

dal 1.01.2011 al 30.09.2012 mesi 21 a fr. 1'856.- fr. 38'976.-

totale fr. 111'040.-

Rendite percepite fr.

111'406.-

./. Rendite di diritto fr.

111'040.-

./. Eventuale compensazione con PC fr. 366.-

A nostro favore fr.

-.-

=========="

(doc. VII)

Pertanto,

visto quanto sopra, l’assicurata non deve restituire alcunché, motivo per cui

la decisione impugnata dev’essere annullata. In questo senso il ricorso è da

accogliere.

Infine

va fatto presente che successivamente l’Ufficio AI, qualora non l’avesse già

fatto, dovrà aggiornare ai nuovi importi le prestazioni d’invalidità di diritto

relativi al periodo in parola.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla

parte ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster