32.2012.269
Restituzione del supplemento per vedove versato a torto
24 settembre 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2012.269
Data decisione, Autorità:
24.09.2013, TCA
Titolo:
Restituzione del supplemento per vedove versato a torto
RICUPERO DI PRESTAZIONI
art. 25 LAVS
art. 35bis LAVS
art. 25 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.269
BS/sc
Lugano
24 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisioni del 26 settembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. A
seguito del decesso del primo marito, __________, avvenuto il 30 agosto 1982, RI
1 è stata posta al beneficio di una rendita per vedove ed una rendita per
orfani per sua figlia, con decorrenza dal 1° settembre 1982 (cfr. decisione 18
novembre 1982; doc. Cassa 147).
Siccome
il 26 ottobre 1990 l’assicurata è nuovamente convolata a nozze con __________,
la rendita vedovile è stata soppressa (cfr. doc. Cassa 116). Il matrimonio è
stato sciolto per divorzio il 13 febbraio 1997 (cfr. sentenza Pretura di __________;
doc. Cassa 180).
1.2. Nel
gennaio 1996 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Con
decisioni 15 giugno 1998 l’Ufficio AI le ha riconosciuto un quarto di rendita
dal 1° febbraio 1995 al 31 marzo 1997 di fr. 637.--mensili e dal 1° aprile 1997
una rendita intera di fr. 1'562.-- al mese, oltre alle rendite completive per i
due figli (doc. Cassa 64 - 67). L’aumento della rendita è stato motivato dal fatto
che, dal 1° aprile 1997, l’assicurata soddisfaceva contemporaneamente le
condizioni per il diritto ad una rendita d’invalidità e per una rendita
vedovile, il cui diritto era rinato in quanto il secondo matrimonio era stato dichiarato
sciolto entro 10 anni della sua conclusione (cfr. artt. 23 cpv. 5 LAVS e 46
cpv. 3 OAVS); infatti, ai sensi dell’art. 43 LAI, le persone vedove e gli
orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto ad una
rendita per superstiti dell’AVS e di una rendita dell’assicurazione per
l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità e che è versata
loro soltanto la rendita più elevata. Per questo motivo la prestazione
decorrente dal 1° aprile 1997 è stata determinata, secondo le disposizioni
relative alla 9° revisione dell’AVS, con i parametri della rendita vedovile più
favorevole, ossia calcolata sulla base del cumulo dei redditi dei coniugi __________
(art. 33 v.LAVS).
1.3. Quattro
anni dopo l’entrata in vigore della 10° revisione dell’AVS (1° gennaio 1997),
l’amministrazione ha adeguato la corrente rendita, come detto determinata sulla
base dei redditi dei coniugi, secondo le nuove disposizioni, riconoscendole un
supplemento ex art. 35 bis LAVS previsto per le persone vedove. Questo nuovo
calcolo, eseguito in forma automatizzata (cfr. Modalités du transfert des
rentes [Circulaire B]), ha portato ad una prestazione mensile, con effetto dal
1° gennaio 2001, di fr. 1’654.-- (cfr. doc. Cassa 47). Dopo i vari adeguamenti
periodici, la prestazione dal 1° gennaio 2011 ammonta a fr. 1'862.--.
1.4. A
seguito della procedura di verifica dei dati di stato civile ordinata
dall’UFAS, la Cassa ha comparato i dati del registro centrale di stato civile
della Confederazione con quelli risultanti nel suo registro di stato civile di
beneficiari di rendite AVS/AI. Da questa verifica è risultato che lo stato civile
dell’assicurata non era quello di vedova ma di divorziata, motivo per cui essa non
avrebbe avuto diritto al supplemento per persone vedove a suo tempo accordatole.
Effettuato
il ricalcolo della rendita, con decisione 26 settembre 2012 l’Ufficio AI ha
determinato la nuova rendita con effetto retroattivo dal 1° settembre 2007, stabilendo
una prestazione mensile di fr. 1'478.-- dal 1° settembre 2007, di fr. 1'525 dal
1° gennaio 2009 e di fr.1’552.-- dal 1° gennaio 2011 (doc. AI 61).
Con
un’altra decisione datata 26 settembre 2012, l’amministrazione ha chiesto
all’assicurata la restituzione di fr. 4'098.-, importo che corrisponde alla
differenza tra quanto versato in eccesso a seguito del succitato supplemento
dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2012 (fr. 111'406.--) e le corrette
rendite arretrate (fr. 92'840.--) e prestazioni complementari arretrate per il
medesimo periodo (fr. 14'468) (doc. Cassa 10- 15).
A
titolo informativo va fatto presente che con decisione 25 settembre 2012 la
Cassa cantonale di compensazione ha ridefinito gli importi delle prestazioni
complementari (sub doc. A). Il giorno 27 settembre 2012 l’amministrazione ha
proceduto alla compensazione tra le (nuove) rendite di diritto e quelle
(vecchie) non dovute (doc. Cassa 6), come pure ad una compensazione concernente
le prestazioni complementari di diritto e quelle indebitamente versate (doc.
Cassa 8).
1.5. Contro
la decisione 26 settembre 2012 di restituzione l’assicurata, per il tramite
dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorta, postulandone l’annullamento. Sostiene
che quale persona divorziata, con un matrimonio durato meno di 10 anni, aveva
diritto alla rendita di vedovanza ed al relativo supplemento.
1.6. Con
la risposta di causa, l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
Rileva che il supplemento di vedovanza è dovuto solo a persone beneficiarie di
rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso del congiunto,
quindi non con divorzio, supplemento che è stato erroneamente riconosciuto.
1.7. Il
18 luglio 2013 questo TCA ha rivolto delle domande all’amministrazione in merito
al conteggio delle rendite versate (VI), ricevendo risposta il 2 agosto 2013
(VII). Su richiesta di questa Corte, con scritto 26 agosto 2013 l’assicurata ha
preso posizione in merito al succitato accertamento (IX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata è tenuta a restituire quanto fissato
nella decisione impugnata. Motivo della restituzione è il supplemento per
persone vedove accordato all’assicurata. Secondo l’amministrazione tale supplemento
non andava riconosciuto seppur avendo l’assicurata riacquistato il diritto alla
rendita di vedovanza, in quanto il suo secondo matrimonio non era stato sciolto
per decesso del coniuge. L’insorgente sostiene invece che è sufficiente il
divorzio avendo il legislatore equiparato alle vedove le persone vedove
risposate con un matrimonio di una durata inferiore ai 10 anni.
2.3. Secondo
l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il
capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Per
costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,
che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state
versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare
una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997
ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid.
3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di
prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi
può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547, 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag.
68).
Giusta l'art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1).
Inoltre, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
Fatti
2.4. Secondo
l’art. 25 cpv. 5 LAVS, entrato in vigore al 1° gennaio 1997 (10a revisione
della LAVS), il diritto alla rendita vedovile rinasce se il nuovo
matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Giusta
l’art. 46 cpv. 3 OAVS il diritto ad una
rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o
del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio,
se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.
Secondo
l’art. 35 bis LAVS le vedove e i vedovi
beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20
per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono
superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.
Secondo
la lett. c cpv. 7 delle Disposizioni transitorie relative alla 10° revisione
della LAVS, applicabile per analogia anche alla LAI (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni
transitorie della LAI):
"
Quattro anni dopo
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di
vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai
redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia
giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:
a. è mantenuta la vecchia scala
delle rendite;
b. il reddito annuo medio
determinante per l'attuale rendita è dimezzato;
c. agli aventi diritto è accordato
un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
d. le persone vedove
ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.
2.5.
Nel caso in esame, come detto, a seguito del divorzio del febbraio 1997,
l’assicurata, già beneficiaria di una rendita d’invalidità, ha avuto nuovamente
il diritto a percepire una rendita vedovile, essendo il matrimonio durato meno
di 10 anni (art. 25 cpv. 5 LAVS in relazione all’art. 46 cpv. 3 OAVS). Le è
stata versata una rendita vedovile d’importo maggiore della rendita
d’invalidità.
Adeguata
la rendita vedovile/invalidità alle nuove disposizioni di legge della 10.a
revisione della LAVS, dal 1° gennaio 2001 all’assicurata è stato riconosciuto
il supplemento di vedovanza ex art. 35 bis LAI.
Nella
sentenza pubblicata in DTF 126 V 60 consid. 6 il TF, dopo esame del materiale
legislativo, aveva stabilito che il supplemento ex art. 35bis LAVS accordato
alle vedove ed ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia presuppone la
sussistenza dello stato civile di vedova o vedovo e quindi non andava riconosciuto
a persone vedove beneficiarie di una rendita di vecchiaia risposate. In una successiva
sentenza pubblicata in DTF 128 V 5 l’Alto Tribunale ha poi precisato che il
supplemento di vedovanza va riconosciuto a vedovi e vedove nel senso proprio
dello stato civile, motivo per cui non va accordato alle persone divorziate
ancorché a determinate condizioni l’art. 24a LAVS parifichi il coniuge
divorziato alla persona vedova. Detto diversamente tale supplemento non è per
le persone beneficiarie di rendita il cui matrimonio è stato sciolto a seguito
del decesso del coniuge ma non per divorzio.
Quindi,
essendo determinate lo stato civile del beneficiario, all’assicurata divorziata
non spettava il supplemento di vedovanza anche se, come visto, il diritto alla
rendita vedovile era risorto. L’assicurata avrebbe avuto diritto al supplemento
se il suo secondo matrimonio fosse stato sciolto per decesso del coniuge e non,
come è successo, per divorzio.
In
questo senso il marginale 5617 delle Direttive sulle rendite dell’AVS e dell’AI
precisano che la concessione del supplemento di vedovanza dipende dallo stato
civile del beneficiario della prestazione e pertanto le rendita di vecchiaia o
d’invalidità versate a persone divorziate non sono maggiorate con il
supplemento di vedovanza.
Ne
consegue che l’amministrazione, nell’adeguamento della rendita alle disposizioni
della 10a revisione dell’AVS, aveva erroneamente accordato il supplemento di
vedovanza (cfr. consid. 1.3).
2.6. Per
quel che concerne l’importo di restituzione, a seguito dell’accertamento eseguito
dal TCA (cfr. consid.1.7) è risultato che l’ammontare della rendita di diritto
non è stato determinato in maniera corretta. Infatti, aggiornata, con effetto
1° gennaio 2001, alle disposizioni transitorie dalla 10a revisione della LAVS
(lett. c cpv. 7 delle stesse, applicabili anche alla LAI in virtù del cpv. 1
delle disposizioni transitorie LAI), con una scala di rendite 44 ed un reddito
annuo medio (RAM) di fr. 28'428, la rendita d’invalidità dell’assicurata avrebbe
dovuto ammontare a fr. 1’378.-- al mese, senza quindi il supplemento di
vedovanza del 20% ex art. 35bis LAI. Ritenuto che sino al 31 dicembre 2000
l’assicurata percepiva una rendita di fr. 1'608.--, in applicazione
della lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione
dell’AVS (“I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni
inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di
calcolo”) in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali
della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS (“Se la conversione del
reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1
lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione
dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore”),
l’assicurata avrebbe continuato a percepire l’ammontare maggiore della sua
precedente rendita (per un caso analogo cfr. STCA 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013).
Nel
succitato scritto, la Cassa ha poi aggiornato la situazione e proceduto ad un
nuovo calcolo dell’importo da restituire:
"
(…)
Per cui la nuova situazione risulta essere:
biennio
RAM
Importo rendita AI
1999/2000
42'210
fr. 1'608.-
2001/2002
43'260
fr. 1'648.-
2003/2004
44'310
fr. 1'688.-
2005/2006
45'150
fr. 1'720.-
2007/2008
46'410
fr. 1'768.-
2009/2010
47'880
fr. 1'824.-
2011/2012
48'720
fr. 1'856.-
Visti i nuovi importi di diritto la decisione di
restituzione è così da modificarsi:
Rendite percepite:
dal 1.09.2007 al 31.12.2008 mesi 16 a fr. 1'774.- fr. 28'384.-
dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 1'830.- fr. 43'920.-
dal 1.01.2011 al 30.09.2012 mesi 21 a fr. 1'862.- fr. 39'102.-
totale fr. 111'406.-
Rendite di diritto:
dal 1.09.2007 al 31.12.2008 mesi 16 a fr. 1'768.- fr. 28'288.-
dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 1'824.- fr. 43'776.-
dal 1.01.2011 al 30.09.2012 mesi 21 a fr. 1'856.- fr. 38'976.-
totale fr. 111'040.-
Rendite percepite fr.
111'406.-
./. Rendite di diritto fr.
111'040.-
./. Eventuale compensazione con PC fr. 366.-
A nostro favore fr.
-.-
=========="
(doc. VII)
Pertanto,
visto quanto sopra, l’assicurata non deve restituire alcunché, motivo per cui
la decisione impugnata dev’essere annullata. In questo senso il ricorso è da
accogliere.
Infine
va fatto presente che successivamente l’Ufficio AI, qualora non l’avesse già
fatto, dovrà aggiornare ai nuovi importi le prestazioni d’invalidità di diritto
relativi al periodo in parola.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla
parte ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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