32.2012.27
Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia multidisciplinare, come pure della determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d'invalidità.
10 settembre 2012Italiano27 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2012.27
Data decisione, Autorità:
10.09.2012, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia multidisciplinare, come pure della determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d'invalidità.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.27
BS/sc
Lugano
10 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1978, da ultimo attivo quale operario non qualificato presso una
ditta farmaceutica, nel marzo 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni a
seguito dei postumi di un infortunio occorso il 25 settembre 2008 (doc. AI 3).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa dell’80% nell’ultima
attività svolta, ma totalmente abile in attività adeguate dal gennaio 2010,
preceduto da un periodo di totale incapacità lavorativa dal 25 settembre 2008
sino al dicembre 2009), tenuto conto che nel gennaio 2010 non risultava un
grado d’invalidità pensionabile, con decisione 15 dicembre 2011 (preavvisata il
13 ottobre 2011) l’Ufficio AI ha stabilito:
"
(…)
Dal 01.09.2009 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1
lett. b LAI) fino al 31.03.2010 (3 mesi dal miglioramento – 01.01.2010 – art.
88 cpv. 1 OAI) sarebbe sorto il diritto a una rendita intera d'invalidità con
un grado del 100%.
Considerato però che la domanda è stata presentata
tardivamente, il versamento sarebbe decorso unicamente dal 01.10.2010 (ossia
sei mesi dopo l'inoltro della richiesta – 02.04.2010 – art. 29 cpv. 1 LAI).
La richiesta è pertanto respinta." (doc. AI 42/3)
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso, postulando in via principale il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché si determini sulla possibilità di provvedimenti
professionali e, in via subordinata, il riconoscimento di un quarto di rendita.
In particolare contestata la determinazione dei redditi di riferimento. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
1.5. Il
4 giugno 2012 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all’Ufficio AI, ricevendo
risposta il 12 giugno 2012 (VII). Invitato a prendere una posizione nel merito
(VIII), l’insorgente è rimasto silente.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti
professionali o ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto, datato 2 settembre 2011 (doc. AI 32), risulta che i
periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________ del __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
Cervicobrachialgie croniche a sin., con/su:
- stato dopo discectomia C6-C7 per
sindrome radicolare C7 a sin. e spondilodesi con gabbia intersomatica il
9.1.2009;
- attualmente senza deficit radicolari.
IperCKemia di origine indeterminata.
Sindrome di Horner a sin. presente da molti anni.
Sindrome funzionale del dolore.
Lombalgie, rispettivamente lombo sciatalgie,
anamnestiche.
Dislipidemia non trattata.
Sovrappeso corporeo (BMI 33,8%).
Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di
altri aspetti emozionali.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Nessuna. (…)" (doc. AI 32/21-22)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto
l’assicurato abile nell’attività lucrativa da ultimo svolta (operaio non
qualificato nella produzione di farmaci) nella misura del 80% (da intendersi
quale orario di lavoro nomale, con riduzione del rendimento), con effetto da gennaio
2010.
In
merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:
"
(…)
Le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A.
nell'attività lucrativa da ultimo esercitata si manifestano nell'ambito delle
menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello reumatologico, mentre a livello
psichiatrico e neurologico non abbiamo attualmente evidenziato oggettive e/o
durature limitazioni.
Sul piano reumatologico lo stato dopo spondilodesi
C6-C7 rende l'A. non più in grado di effettuare lavori con continue rotazioni o
flessioni(estensioni della colonna cervicale oppure lavori particolarmente
pesanti. Come per esempio nel settore dell'edilizia. Per quanto riguarda i
limiti di carico, l'A. va ritenuto in grado di alzare e trasportare normalmente
pesi fino a 15 kg all'altezza del tronco e fino a 10 kg oltre il piano delle spalle.
Riteniamo pertanto che l'attività da ultimo effettuata
dall'A. quale operaio non qualificato, responsabile di reparto nella produzione
di farmaci, sia ancora praticabile nella misura del 80% come descritto al
capitolo 7.
Per quanto riguarda la determinazione temporale della
limitazione della capacità lavorativa dell'A., possiamo stabilire che
dall'evento traumatico del 25.9.2008 sia da considerare totalmente incapace al
lavoro fino a ca. un anno dopo l'intervento neurochirurgico effettuato il
9.1.2009. Per le sole ragioni mediche l'A. è quindi da ritenere abile al lavoro
da gennaio 2010 nella misura del 80% (orario di lavoro normale con ridotto
rendimento). (…)" (doc. AI 32/27-28)
Ritenendo che la
capacità lavorativa non possa essere sensibilmente migliorata con provvedimenti
sanitari, il SAM ha valutato, con effetto dal gennaio 2010 (un anno dopo
l’intervento neurochirurgico del 9 gennaio 2009) un’abilità medico-teorica del 100%
in altre attività caratterizzate da un mansionario leggero fino a medio, rispettose
dei limiti funzionali e di carico dal punto di vista reumatologico.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare
per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che
il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze
specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni
che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche
della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha
perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.
settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va qui inoltre evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita
e convincente perizia del SAM. Né del resto l’insor- gente ha prodotto
documentazione medica inidonea a contraddire la concludente valutazione dei periti.
In
sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 10 gennaio 2012 del suo medico
curante, dr. __________, il quale ha sostenuto:
"
(…)
Una visita specialistica recentemente eseguita a __________
esclude l'esistenza di lesioni necessitanti un nuovo intervento chirurgico, ma
conferma l'esistenza di una sindrome del dolore cronico, che pure è una
diagnosi invalidante a prognosi riservata, per la quale sto cercando un'equipe
specialistica che possa aiutare il paziente, il che richiederà probabilmente
diversi mesi." (doc. A2)
Dal
citato rapporto 5 gennaio 2012 dell’Ospedale Cantonale di __________ (reparto
di neurochirurgia), si evince la conferma di una sindrome algica cronica
prevalentemente a sinistra senza segni sicuri di una sindrome radicolare o mielopatia.
Escluso un intervento chirurgico, costatata la presenza di una muscolatura ben
sviluppata nonostante un’incapacità lavorativa di due anni, nonché di una
muscolatura simmetrica, il dr. __________ del succitato nosocomio ha consigliato
una terapia antidolorifica a cura di un team di dottori interdisciplinari e di
psicologi del dolore (doc. A3).
Questa
Corte non misconosce tale problematica, ma tuttavia concorda con la valutazione
3 febbraio 2012 del SMR nel ritenere che la documentazione medica prodotta non indica
una modifica dello stato di salute dell’assicurato e tantomeno una nuova
patologia. In effetti, rettamente il SMR rileva che:
"
(…)
- prevale una problematica somatoforme o
funzionale come definito dal SAM
- per quanto concerne i criteri di
Förster l'assicurato non presenta una patologia psichiatrica di rilievo, non vi
è malattia somatica grave a decorso cronico, non vi è ritiro sociale
(assicurato sposato con figli), non vi è decorso psichico cristallizzato e non
sono esauriti tutti i tentativi terapeutici." (Doc. IV/1)
Riguardo
al carattere invalidante di un disturbo somatoforme, va infatti ricordato che,
conformemente la giurisprudenza, un’inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri
sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 136 V 279 consid. 3.21; 132 V 65 consid. 4.2; 131 V 49; 130 V 354 consid. 2.2.3; SVR
2008 IV nr. 62; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.),
presupposti che, come detto, non sono dati nel caso in esame.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze della perizia SAM, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’insorgente e richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati), che dal gennaio 2010 Mohsen
Abdel Wahab è abile all’ 80% nella sua abituale professione e al 100% in
attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.
2.7. Per quel che concerne
l’aspetto economico, nel rapporto 14 ottobre 2011 il consulente in integrazione
professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo
del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi.
Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Nel caso in esame,
quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex
datore di lavoro (cfr. scritto 11 ottobre 2011; doc. AI 35), ha preso in
considerazione un importo di fr. 45’000.-- (stato 2010). Tale dato – per altro
non contestato – va confermato.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito
da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado
di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Nella
fattispecie concreta, l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo di fr. 61’754.--.
In
sede di progetto di decisione è stata considerata una riduzione del 5% per attività
leggera ed il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 58'666,30. Nella
decisione contestata è stata invece considerata una riduzione nella misura del
20% per motivi medici-teorici e del 5% per attività leggere; il reddito da
invalido fissato in fr. 46'933,05. Riguardo a questa discrepanza, rispondendo
al TCA, con scritto 12 giugno 2012 (cfr. consid. 1.4) l’Ufficio AI ha rilevato di
non aver erroneamente tenuto conto, in sede di decisione contestata, delle risultanze
peritali SAM, ossia di una piena abilità lavorativa dell’assicurato in attività
adeguate dal mese di gennaio 2010 (cfr. risposta no. 1 , doc. VIII). Non
trovando la riduzione del 20% per motivi medico-teorici alcuna giustificazione,
va confermata la riduzione del 5%.
Questo TCA non ha fondati motivi per ritenere adeguata la
riduzione del 10% richiesta dall’assicurato, ritenuto come il tasso del 5% sia
frutto di una precisa valutazione del consulente in integrazione professionale ed
è stata ribadita nel rapporto 11 giugno 2012 (doc. VIIIbis). Anche volendo accogliere,
per ipotesi di lavoro, la richiesta ricorsuale, l’insorgente non avrebbe comunque
diritto ad una rendita, come verrà esposto di seguito.
L’assicurato
rileva inoltre come l’amministrazione non abbia tenuto conto del cosiddetto gap
salariale, sostenendo che, viste le sue qualifiche, egli avrebbe potuto
percepire all’anno, utilizzando i dati statistici, fr. 78'223,35 in luogo dei fr. 45'500.-- conseguiti nel 2010. Al riguardo, nel citato scritto 12 giugno 2012
l’amministrazione ha spiegato che: "… Nel rapporto 11 giugno 2012, il
consulente in integrazione professionale __________ giustifica la mancata presa
in considerazione del GAP salariale riferendosi alla stabilità
dell'assicurato nel mantenimento dell'impiego presso la ditta farmaceutica
ed il verosimile (vista la promozione a responsabile di produzione ed il
conseguente modificato mansionario lavorativo) disinteresse dimostrato nella
possibilità di cambiare impiego (peraltro suffragato dall'assenza di
ricerche lavorative / candidature agli atti). Egli, si è quindi accontentato a
svolgere l'attività lavorativa di operaio non qualificato responsabile di
produzione nell'industria farmaceutica (…) (doc. VII)".
Del
resto, nello stesso scritto l’Ufficio AI ha rettamente evidenziato che anche ammettendo
un gap salariale pari al 37% [con riferimento al ramo no. 21 (industria farmaceutica)
delle Tabella TA1], l’assicurato presenterebbe un grado d’invalidità non
pensionabile del 19% [(45'500 – 36’960) x100 : 45'500]. Visto il basso tasso
d’invalidità, la postulata riduzione del 10% non modificherebbe l’esito della
vertenza.
2.8. L’assicurato
chiede che gli atti vengano rinviati all’Ufficio AI affinché si esprima sulla
possibilità di assumere dei provvedimenti professionali.
L’art.
17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis
1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa
senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Nel
caso in esame, indipendentemente dal requisito del 20% d’invalidità, nella lettera
12 giugno 2012 l’amministrazione ha fatto riferimento al citato rapporto 12
giugno 2012 del consulente. Quest’ultimo, analizzata la Circolare sui provvedimenti
integrazione di ordine professionale (CMRP; in particolare la no. 4022 e 4010),
non ha riscontrato i presupposti minimi per prendere in considerazione una
riformazione professionale (doc. VIIbis). Viste le precise e dettagliate motivazioni,
alle quali va fatto riferimento, alla conclusione del consulente va prestata
adesione.
2.9.
Tenuto conto di quanto sopra, l’assicurato avrebbe avuto diritto alla rendita
dal 1° settembre 2009 al 31 marzo 2010 (tre mesi dal miglioramento – gennaio
2010; art. 88 cpv. 1 OAI). Trattandosi di una domanda tardiva (marzo 2010), al
1° ottobre 2010 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di rendita; art. 29
cpv. 1 LAI) egli non presentava un grado d’invalidità pensionabile motivo per
cui la decisione contestata di rifiuto di prestazioni assicurativa merita
conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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