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Decisione

32.2012.27

Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia multidisciplinare, come pure della determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d'invalidità.

10 settembre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

32.2012.27

Data decisione, Autorità:

10.09.2012, TCA

Titolo:

Domanda di rendita respinta. Conferma della perizia multidisciplinare, come pure della determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d'invalidità.

GRADO DI INVALIDITÀ

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

art. 4 LAI

art. 7 LPGA

art. 8 LPGA

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.27

BS/sc

Lugano

10 settembre

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 dicembre 2011 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1978, da ultimo attivo quale operario non qualificato presso una

ditta farmaceutica, nel marzo 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni a

seguito dei postumi di un infortunio occorso il 25 settembre 2008 (doc. AI 3).

1.2. Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare

a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa dell’80% nell’ultima

attività svolta, ma totalmente abile in attività adeguate dal gennaio 2010,

preceduto da un periodo di totale incapacità lavorativa dal 25 settembre 2008

sino al dicembre 2009), tenuto conto che nel gennaio 2010 non risultava un

grado d’invalidità pensionabile, con decisione 15 dicembre 2011 (preavvisata il

13 ottobre 2011) l’Ufficio AI ha stabilito:

"

(…)

Dal 01.09.2009 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1

lett. b LAI) fino al 31.03.2010 (3 mesi dal miglioramento – 01.01.2010 – art.

88 cpv. 1 OAI) sarebbe sorto il diritto a una rendita intera d'invalidità con

un grado del 100%.

Considerato però che la domanda è stata presentata

tardivamente, il versamento sarebbe decorso unicamente dal 01.10.2010 (ossia

sei mesi dopo l'inoltro della richiesta – 02.04.2010 – art. 29 cpv. 1 LAI).

La richiesta è pertanto respinta." (doc. AI 42/3)

1.3. Avverso

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato

il presente ricorso, postulando in via principale il rinvio degli atti

all’Ufficio AI affinché si determini sulla possibilità di provvedimenti

professionali e, in via subordinata, il riconoscimento di un quarto di rendita.

In particolare contestata la determinazione dei redditi di riferimento. Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando

sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione

impugnata.

1.5. Il

4 giugno 2012 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all’Ufficio AI, ricevendo

risposta il 12 giugno 2012 (VII). Invitato a prendere una posizione nel merito

(VIII), l’insorgente è rimasto silente.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti

professionali o ad una rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità

di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura

del SAM. Dal referto, datato 2 settembre 2011 (doc. AI 32), risulta che i

periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________ del __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

Cervicobrachialgie croniche a sin., con/su:

- stato dopo discectomia C6-C7 per

sindrome radicolare C7 a sin. e spondilodesi con gabbia intersomatica il

9.1.2009;

- attualmente senza deficit radicolari.

IperCKemia di origine indeterminata.

Sindrome di Horner a sin. presente da molti anni.

Sindrome funzionale del dolore.

Lombalgie, rispettivamente lombo sciatalgie,

anamnestiche.

Dislipidemia non trattata.

Sovrappeso corporeo (BMI 33,8%).

Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di

altri aspetti emozionali.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Nessuna. (…)" (doc. AI 32/21-22)

Alla

luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto

l’assicurato abile nell’attività lucrativa da ultimo svolta (operaio non

qualificato nella produzione di farmaci) nella misura del 80% (da intendersi

quale orario di lavoro nomale, con riduzione del rendimento), con effetto da gennaio

2010.

In

merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:

"

(…)

Le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A.

nell'attività lucrativa da ultimo esercitata si manifestano nell'ambito delle

menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello reumatologico, mentre a livello

psichiatrico e neurologico non abbiamo attualmente evidenziato oggettive e/o

durature limitazioni.

Sul piano reumatologico lo stato dopo spondilodesi

C6-C7 rende l'A. non più in grado di effettuare lavori con continue rotazioni o

flessioni(estensioni della colonna cervicale oppure lavori particolarmente

pesanti. Come per esempio nel settore dell'edilizia. Per quanto riguarda i

limiti di carico, l'A. va ritenuto in grado di alzare e trasportare normalmente

pesi fino a 15 kg all'altezza del tronco e fino a 10 kg oltre il piano delle spalle.

Riteniamo pertanto che l'attività da ultimo effettuata

dall'A. quale operaio non qualificato, responsabile di reparto nella produzione

di farmaci, sia ancora praticabile nella misura del 80% come descritto al

capitolo 7.

Per quanto riguarda la determinazione temporale della

limitazione della capacità lavorativa dell'A., possiamo stabilire che

dall'evento traumatico del 25.9.2008 sia da considerare totalmente incapace al

lavoro fino a ca. un anno dopo l'intervento neurochirurgico effettuato il

9.1.2009. Per le sole ragioni mediche l'A. è quindi da ritenere abile al lavoro

da gennaio 2010 nella misura del 80% (orario di lavoro normale con ridotto

rendimento). (…)" (doc. AI 32/27-28)

Ritenendo che la

capacità lavorativa non possa essere sensibilmente migliorata con provvedimenti

sanitari, il SAM ha valutato, con effetto dal gennaio 2010 (un anno dopo

l’intervento neurochirurgico del 9 gennaio 2009) un’abilità medico-teorica del 100%

in altre attività caratterizzate da un mansionario leggero fino a medio, rispettose

dei limiti funzionali e di carico dal punto di vista reumatologico.

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare

per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che

il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche

della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha

perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.

settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Va qui inoltre evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine,

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF

9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto

riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo

TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita

e convincente perizia del SAM. Né del resto l’insor- gente ha prodotto

documentazione medica inidonea a contraddire la concludente valutazione dei periti.

In

sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 10 gennaio 2012 del suo medico

curante, dr. __________, il quale ha sostenuto:

"

(…)

Una visita specialistica recentemente eseguita a __________

esclude l'esistenza di lesioni necessitanti un nuovo intervento chirurgico, ma

conferma l'esistenza di una sindrome del dolore cronico, che pure è una

diagnosi invalidante a prognosi riservata, per la quale sto cercando un'equipe

specialistica che possa aiutare il paziente, il che richiederà probabilmente

diversi mesi." (doc. A2)

Dal

citato rapporto 5 gennaio 2012 dell’Ospedale Cantonale di __________ (reparto

di neurochirurgia), si evince la conferma di una sindrome algica cronica

prevalentemente a sinistra senza segni sicuri di una sindrome radicolare o mielopatia.

Escluso un intervento chirurgico, costatata la presenza di una muscolatura ben

sviluppata nonostante un’incapacità lavorativa di due anni, nonché di una

muscolatura simmetrica, il dr. __________ del succitato nosocomio ha consigliato

una terapia antidolorifica a cura di un team di dottori interdisciplinari e di

psicologi del dolore (doc. A3).

Questa

Corte non misconosce tale problematica, ma tuttavia concorda con la valutazione

3 febbraio 2012 del SMR nel ritenere che la documentazione medica prodotta non indica

una modifica dello stato di salute dell’assicurato e tantomeno una nuova

patologia. In effetti, rettamente il SMR rileva che:

"

(…)

- prevale una problematica somatoforme o

funzionale come definito dal SAM

- per quanto concerne i criteri di

Förster l'assicurato non presenta una patologia psichiatrica di rilievo, non vi

è malattia somatica grave a decorso cronico, non vi è ritiro sociale

(assicurato sposato con figli), non vi è decorso psichico cristallizzato e non

sono esauriti tutti i tentativi terapeutici." (Doc. IV/1)

Riguardo

al carattere invalidante di un disturbo somatoforme, va infatti ricordato che,

conformemente la giurisprudenza, un’inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri

sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 136 V 279 consid. 3.21; 132 V 65 consid. 4.2; 131 V 49; 130 V 354 consid. 2.2.3; SVR

2008 IV nr. 62; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und

seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.),

presupposti che, come detto, non sono dati nel caso in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze della perizia SAM, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’insorgente e richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che dal gennaio 2010 Mohsen

Abdel Wahab è abile all’ 80% nella sua abituale professione e al 100% in

attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.

2.7. Per quel che concerne

l’aspetto economico, nel rapporto 14 ottobre 2011 il consulente in integrazione

professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo

del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi.

Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Nel caso in esame,

quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex

datore di lavoro (cfr. scritto 11 ottobre 2011; doc. AI 35), ha preso in

considerazione un importo di fr. 45’000.-- (stato 2010). Tale dato – per altro

non contestato – va confermato.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito

da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado

di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Nella

fattispecie concreta, l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo di fr. 61’754.--.

In

sede di progetto di decisione è stata considerata una riduzione del 5% per attività

leggera ed il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 58'666,30. Nella

decisione contestata è stata invece considerata una riduzione nella misura del

20% per motivi medici-teorici e del 5% per attività leggere; il reddito da

invalido fissato in fr. 46'933,05. Riguardo a questa discrepanza, rispondendo

al TCA, con scritto 12 giugno 2012 (cfr. consid. 1.4) l’Ufficio AI ha rilevato di

non aver erroneamente tenuto conto, in sede di decisione contestata, delle risultanze

peritali SAM, ossia di una piena abilità lavorativa dell’assicurato in attività

adeguate dal mese di gennaio 2010 (cfr. risposta no. 1 , doc. VIII). Non

trovando la riduzione del 20% per motivi medico-teorici alcuna giustificazione,

va confermata la riduzione del 5%.

Questo TCA non ha fondati motivi per ritenere adeguata la

riduzione del 10% richiesta dall’assicurato, ritenuto come il tasso del 5% sia

frutto di una precisa valutazione del consulente in integrazione professionale ed

è stata ribadita nel rapporto 11 giugno 2012 (doc. VIIIbis). Anche volendo accogliere,

per ipotesi di lavoro, la richiesta ricorsuale, l’insorgente non avrebbe comunque

diritto ad una rendita, come verrà esposto di seguito.

L’assicurato

rileva inoltre come l’amministrazione non abbia tenuto conto del cosiddetto gap

salariale, sostenendo che, viste le sue qualifiche, egli avrebbe potuto

percepire all’anno, utilizzando i dati statistici, fr. 78'223,35 in luogo dei fr. 45'500.-- conseguiti nel 2010. Al riguardo, nel citato scritto 12 giugno 2012

l’amministrazione ha spiegato che: "… Nel rapporto 11 giugno 2012, il

consulente in integrazione professionale __________ giustifica la mancata presa

in considerazione del GAP salariale riferendosi alla stabilità

dell'assicurato nel mantenimento dell'impiego presso la ditta farmaceutica

ed il verosimile (vista la promozione a responsabile di produzione ed il

conseguente modificato mansionario lavorativo) disinteresse dimostrato nella

possibilità di cambiare impiego (peraltro suffragato dall'assenza di

ricerche lavorative / candidature agli atti). Egli, si è quindi accontentato a

svolgere l'attività lavorativa di operaio non qualificato responsabile di

produzione nell'industria farmaceutica (…) (doc. VII)".

Del

resto, nello stesso scritto l’Ufficio AI ha rettamente evidenziato che anche ammettendo

un gap salariale pari al 37% [con riferimento al ramo no. 21 (industria farmaceutica)

delle Tabella TA1], l’assicurato presenterebbe un grado d’invalidità non

pensionabile del 19% [(45'500 – 36’960) x100 : 45'500]. Visto il basso tasso

d’invalidità, la postulata riduzione del 10% non modificherebbe l’esito della

vertenza.

2.8. L’assicurato

chiede che gli atti vengano rinviati all’Ufficio AI affinché si esprima sulla

possibilità di assumere dei provvedimenti professionali.

L’art.

17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis

1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Nel

caso in esame, indipendentemente dal requisito del 20% d’invalidità, nella lettera

12 giugno 2012 l’amministrazione ha fatto riferimento al citato rapporto 12

giugno 2012 del consulente. Quest’ultimo, analizzata la Circolare sui provvedimenti

integrazione di ordine professionale (CMRP; in particolare la no. 4022 e 4010),

non ha riscontrato i presupposti minimi per prendere in considerazione una

riformazione professionale (doc. VIIbis). Viste le precise e dettagliate motivazioni,

alle quali va fatto riferimento, alla conclusione del consulente va prestata

adesione.

2.9.

Tenuto conto di quanto sopra, l’assicurato avrebbe avuto diritto alla rendita

dal 1° settembre 2009 al 31 marzo 2010 (tre mesi dal miglioramento – gennaio

2010; art. 88 cpv. 1 OAI). Trattandosi di una domanda tardiva (marzo 2010), al

1° ottobre 2010 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di rendita; art. 29

cpv. 1 LAI) egli non presentava un grado d’invalidità pensionabile motivo per

cui la decisione contestata di rifiuto di prestazioni assicurativa merita

conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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