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Decisione

32.2012.272

Richiesta di una rendita AI. Ricorso parzialmente accolto, nel senso che l'interessata ha diritto a mezza rendita per un mese, ritenuto il ritardo nell'inoltro della domanda ed il successivo miglioram

12 luglio 2013Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi al polso

ds. con probabilmente ancora instabilità radio-ulnare restante, diminuzione

della forza rozza e segni di risparmio al braccio ds. in paziente mancina non

permettono alla signora di riprendere il lavoro oltre al 50% come impiegata di

un bar, rispettivamente barista.

A corto termine la

paziente dovrà cambiare professione.

In dicembre 2011 è

stata licenziata ed è in disoccupazione al 50%.

G.5. Per la Signora RI

1 sarebbe ragionevole una piena capacità lavorativa in un ambiente di lavoro

adattato (per es. solo lavori leggeri, vendita, attività di controllo, ecc.)?

In caso negativo per favore motivare.

La paziente, in un

lavoro adatto, potrebbe lavorare tutta la giornata.

Dovrebbe trattarsi di

un lavoro leggero dove non deve continuamente portare pesi oltre 2-3 kg con la mano ds., dove non deve fare movimenti di rotazione con la mano ds. e dover mantenere una

posizione forzata, sempre con la mano ds..

Potrebbe trattarsi di

un lavoro d’ufficio, un lavoro di vendita, di sorveglianza.

Anche come telefonista

potrebbe lavorare tutta la giornata.

Visti però i disturbi

restanti che compromettono anche il sonno, una certa debolezza che le fa ogni

tanto perdere gli oggetti di mano ds. e una diminuzione della forza rozza,

insieme con l’attuale iniziale artrosi trapezio-metacarpale I sin., vedremmo,

anche in un mestiere alternativo adattato, una massima capacità lavorativa nel

corso dell’intera giornata, al 90%.

Giudichiamo

l’intensità del dolore sulla scala VAS di 5. La diminuzione della forza rozza,

la diminuzione del vigore, insieme con ogni tanto la perdita di oggetti, come i

disturbi del sonno a causa della difficoltà di trovare la giusta posizione

della mano e il dolore hanno un impatto sulla capacità lavorativa, anche in

un’attività alternativa.

Giudichiamo

l’abbassamento del rendimento di un lavoro alternativo, di ca. 10%.” (doc.

Cassa 42-10/11)

L’8

maggio 2012 il medico SMR dr. med. __________, dopo aver ripreso la diagnosi,

ha elencato i periodi di incapacità lavorativa della ricorrente evidenziando

che l’interessata dal 19 settembre 2011 è incapace al lavoro al 50% nella

precedente attività ed in attività leggere, ma dal 2 marzo 2012 in attività confacenti al suo stato di salute è incapace al lavoro al 10%. Circa le limitazioni

funzionali ha stabilito che “non deve continuamente portare pesi oltre 2-3 kg con la mano destra, non deve fare movimenti di rotazione con la mano destra o dover mantenere

una posizione forzata sempre con la mano destra” (doc. AI 31-3). Il medico

SMR ha inoltre affermato che l’insorgente “potrebbe svolgere lavori

d’ufficio, lavori di vendita e/o di sorveglianza. Anche come telefonista

potrebbe lavorare tutta la giornata. Infine visti i disturbi del sonno, una

certa debolezza che le fa ogni tanto perdere gli oggetti della mano destra, una

diminuzione della forza rozza insieme con un’iniziale artrosi

trapezio-metacarpale al primo raggio sinistro, anche in un’attività adatta la

capacità lavorativa raggiunge al massimo il 90%” (doc. AI 31-4).

L’8

settembre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano,

ha affermato:

" (…)

Credo che nella

situazione della Signora RI 1, il primo passo da fare sia di riconvocarla per

valutare la possibilità di una riqualifica in un’attività in cui possa

espletare una lucratività maggiore.

A dimostrare il danno

della paziente sono i lunghi periodi d’incapacità lavorativa e i ripetuti

interventi chirurgici al polso della mano destra.

La paziente, al

15.06.2012, l’avevo dichiarata inabile al lavoro al 10% a partire dal

01.07.2012 per i problemi della disoccupazione. Nel frattempo, vi era comunque

ancora un’incapacità lavorativa del 50% per quel che riguardava l’assicurazione

infortunio __________ che, automaticamente veniva a scadere al 01.07.2012.

Il passaggio

dall’incapacità lavorativa del 50% a quella del 10% era stato desiderato dalla

paziente come definitivo a partire dal 01.07.2012. Come tale, lo riportato

sull’apposito formulario della AI.

Chiaramente questa incapacità

lavorativa ha portato a delle conseguenze più complesse di quello che la

paziente pensava.

Dal profilo medico,

l’incapacità lavorativa del 10% è sicuramente motivabile per attività

professionali di carattere leggero. In un’attività professionale di carattere

più impegnativo, come per esempio portare casse di birra o fusti di birra,

rispettivamente casse piene di bottiglie di vino, l’incapacità lavorativa è

maggiore e potrebbe anche raggiungere il 25%.

Penso che in questa

precisa situazione sia importante valutare la situazione della Signora __________

primariamente non dal profilo dell’indennità lucrativa ma bensì della

reintegrazione professionale. A seconda dell’attività che potrà intraprendere,

si potrà poi decidere la vera incapacità lavorativa.” (doc. AI 38-1)

Il

17 settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “le

osservazioni apportate dal medico curante ortopedico dr. med. __________ a

livello medico non permettono di variare quanto già noto non apportando novità

significative a riguardo” (doc. AI 40-1).

Unitamente

al ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato del 25 ottobre 2012 del dr.

med. __________, FMH medicina generale, il quale ha affermato:

" Certifico

che la paziente a margine presenta un danno considerevole al polso destro dopo

infortunio del 26 febbraio 2007.

La signora RI 1 è

stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per migliorare la situazione

di una frattura pluriframmentaria al polso destro ed attualmente vi è un

peggioramento della capacità della funzione della mano e dell’avambraccio

destro che pregiudica notevolmente la residua capacità lavorativa.

Poiché la situazione

attuale non corrisponde alla decisione pronunciata dall’assicurazione

invalidità nel corso del 2011, ritengo necessaria una rivalutazione

ortopedico-chirurgica per stabilire la reale e residua capacità lavorativa

della paziente” (doc. G)

Il

23 novembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto del nuovo

attestato, ha affermato che “dall’attuale documentazione non risulta una

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del 2.3.2012

e rispetto al rapporto dr. __________ del 8.9.2012” (doc. IV/Bis).

Il

18 febbraio 2013 il dr. med. __________, __________ __________, ha affermato:

" (…)

La ringrazio per

avermi inviato in consultazione la succitata paziente, affetta da esiti di

frattura del radio distale destro con malconsolidazione conseguente (incidente

nel 02/2007), esiti di reinserzione della TFCC al polso destro a cielo aperto

(Dr. __________, 08/2007), esiti di osteotomia di accorciamento dell’ulna

destra (04/2010, Dr. __________), esiti di ricostruzione del radio distale e

stabilizzazione dell’articolazione radio-ulnare distale (12/2010, Dr. __________).

Da allora la paziente riferisce importanti impedimenti al recupero

dell’attività lavorativa pregressa e per gli esercizi delle attività della vita

quotidiana con importante perdita di forza al polso. Viene inviata per una

“second opinion”.

L’esame clinico

documenta un polso destro leggermente tumefatto. Cicatrice dorsale al caput

ulnae di 8 cm da pregresso intervento chirurgico. Cicatrice palmare al radio di

7 cm e all’ulna di 12 cm da pregressi interventi chirurgici. Segni di Tinel

negativi in sede cicatriziale. Non disestesie periferiche. Dolore alla

palpazione del caput ulnae. Ballottment test e Teoh test negativi. Jamar wirst 18 kg (vs 25 kg al contro laterale) e Jamar pinch 6 kg (vs 10 kg al contro laterale).

L’esame radiografico

del 18.02.2013 documenta una completa consolidazione in corrispondenza del

radio distale ed una persistente “fibrous non-union” a carico del PSU con esiti

di forage in corrispondenza del radio distale e dell’ulna da ricostruzione

capsulo-legamentare.

Ho informato la

paziente che sconsiglio allo stato attuale un’ulteriore reprise chirurgica in

corrispondenza del lato dorso-ulnare del polso, con una resezione dell’ulna ed

una protesi di Scheker, che sarebbe il V° intervento chirurgico senza

possibilità di dare la garanzia sull’effettivo recupero della forza di presa.

Visto che la paziente

presenta un’intolleranza ai mezzi di sintesi in corrispondenza della componente

radiale del polso, vi è da proporsi l’eventuale AMO della placca don 7 viti per

ridurre quantomeno la sintomatologia dolorosa da impingement meccanico con i

mezzi di sintesi.

Ho informato a lungo

la paziente, pur tuttavia, che anche tale intervento di AMO non risolverebbe i

dolori in corrispondenza del lato dorso-ulnare e/o garantirebbe un recupero

della forza di presa e della pinza pollice-indice.

Ho informato la

paziente, che allo stato attuale presenta un deficit di forza pari a circa il

30% rispetto al contro laterale, che per un’eventuale richiesta di rendita AI

superiore al 39% già definito risulta utile una perizia eseguita presso un medico

specialista in medicina legale e delle assicurazioni.” (doc. L)

Il

20 marzo 2013 il medico SMR. Dr. med. __________ ha rilevato che “dall’attuale

rapporto del dr. __________ non risulta una modifica della situazione a livello

del polso rispetto alla valutazione peritale di marzo 2012 (caso di pertinenza __________).

Assenza di elementi invalidanti extrainfortunistici” (doc. XVI/1).

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes

Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo

per mettere in dubbio la valutazione specialistica del 9 marzo 2012 del dr.

med. __________ (doc. AI 42-1), che ha concluso per una capacità lavorativa del

50% nella precedente attività e del 90% in attività leggere e confacenti allo

stato di salute della ricorrente.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Lo

specialista, dopo aver riassunto la documentazione messa a sua

disposizione, aver descritto i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati

oggettivi e gli esami, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di disturbi funzionali al polso destro (doc. AI 42-9).

Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

6. La

ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo ad un certificato del 25

ottobre 2012 del dr. med. __________, FMH medicina generale (doc. G) e ad un

attestato del 18 febbraio 2013 del dr. med. __________, __________ (doc. L) e

domanda che sia allestita una perizia medica neutra in ambito ortopedico-chirurgico.

La

documentazione prodotta dall’insorgente non è tuttavia atta a sovvertire quanto

stabilito dal dr. med. __________. Né dalla medesima emergono elementi per

ritenere necessario l’allesti-mento di un referto peritale.

Il

certificato del 25 ottobre 2012, allestito dal medico curante (cfr., a

proposito delle valutazioni dei medici curanti, la DTF 125 V 353), medico

generalista, si esaurisce in una descrizione degli interventi effettuati e fa

riferimento ad un peggioramento della capacità della funzione della mano e

dell’avambraccio destro che tuttavia non è oggettivato da alcun reperto medico.

Il curante non si esprime circa la capacità lavorativa della ricorrente e non

si confronta con il referto del dr. med. __________, ma ritiene necessaria una

rivalutazione ortopedico-chirurgica per stabilire la reale e residua capacità

lavorativa dell’interessata (doc. G).

Tuttavia,

come emerge pure dal certificato del 18 febbraio 2013 del dr. med. __________,

non risulta una modifica della situazione a livello del polso rispetto alla

valutazione del dr. med. __________. Lo specialista evidenzia infatti che

l’interessata “presenta un deficit di forza pari a circa il 30% rispetto al

contro laterale” (doc. L), ossia una percentuale analoga a quella accertata

nell’ambito della perizia del 9 marzo 2012 (doc. assicuratore 42-10: “è

diminuita anche la forza di prensione della mano ds. al vigorimetro di ca. 1/3”).

Il

dr. med. __________ descrive inoltre una situazione simile a quella precedente

(cfr. doc. L:” Cicatrice dorsale al caput ulnae di 8 cm da pregresso intervento chirurgico. Cicatrice palmare al radio di 7 cm e all’ulna di 12 cm da pregressi interventi chirurgici” e doc. assicuratore 42-8: “ci

sono diverse cicatrici: una volare longitudinale di 8 cm priva di fastidio. Un’altra cicatrice ulnare a forma di zig-zag di 16 cm, priva di irritazioni. Un’altra cicatrice ulnare e dorsale di 7 cm, curvata e senza segni di irritazione”) e non attesta una capacità lavorativa diversa rispetto

a quella accertata dal dr. med. __________, ma si limita in sostanza a ritenere

“utile una perizia eseguita presso un medico specialista in medicina legale

e delle assicurazioni” e ciò “per un’eventuale richiesta di rendita AI

superiore al 39%” (doc. L).

A

sostegno della correttezza della valutazione del 9 marzo 2012 vi è pure la

presa di posizione dell’8 settembre 2012 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia della mano, che ha operato la ricorrente, che ha attestato che

“dal profilo medico, l’incapacità lavorativa del 10% è sicuramente

motivabile per attività professionali di carattere leggero” (doc. F) e che

di conseguenza ha confermato le percentuali stabilite dal perito (doc.

assicuratore 42-11: “[…] una massima capacità lavorativa nel corso

dell’intera giornata, al 90%” e “giudichiamo l’abbassamento del

rendimento in un lavoro alternativo, di ca. il 10%”).

Inoltre

queste valutazioni sono state fatte proprie anche dai medici SMR che hanno

esaminato la fattispecie (dr. med. __________ [doc. AI 31-1], dr. med. __________

[doc. AI 40-1] e dr. med. __________ [doc. IV/Bis e XVI/1]), ciò che toglie

ogni dubbio circa la correttezza della reale percentuale di capacità lavorativa

della ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

A

questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del

resto, circa la possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata

alle sue condizioni di salute malgrado la problematica al polso destro, è utile

ricordare quanto il TF (fino al 31 dicembre 2006 TFA) e il TCA hanno giudicato

in fattispecie riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti

superiori.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

" (…)

Aufgrund der

Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist

der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand

bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als

Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei

einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd

einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen

ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten

Verweisungstä-tigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und

halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im

Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der

linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen

Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die

Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer

die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige

Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten

noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem

allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden

in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in

zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger

belastenden Bedienungs- und Überwachungs-funktionen eine stetig wachsende

Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (sottolineature del redattore)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professio-nalmente, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni

da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

" (…)

La tesi cantonale, in

quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In

effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già

ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente

sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si

misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della

residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non

appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di

intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni

invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono

l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al

tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,

rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile

solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di

sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco"

(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione

radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3

marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto quindi alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la

ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro,

sarebbe in grado di esercitare al 90%.

In

questo contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione

contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

Del resto deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71

e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In queste condizioni, la valutazione del dr. med. __________ va

confermata senza che sia necessario l’allestimento di una perizia.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.

450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes,

2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Ne

segue che la ricorrente, in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute, con le limitazioni descritte dal medico SMR, dr. med. __________ è

incapace al lavoro nella misura del 10% dal mese di marzo 2012.

In

precedenza invece, come emerge dal rapporto del medesimo medico SMR (doc. AI

31-1) e dalla decisione impugnata (doc. D), l’insorgente, dopo l’infortunio del

febbraio 2007, è tornata completamente capace al lavoro dal 18 febbraio 2008 ed

in seguito è stata incapace al lavoro nella precedente attività ed in un’attività

esigibile nella misura del 50% dal 30 novembre 2009, del 100% dal 12 febbraio

2010, del 50% dal 14 maggio 2011, del 100% dal 24 agosto 2011, del 50% dal 19

settembre 2011 (doc. AI 31-2).

Ai

sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI l’assicurato ha diritto ad una

rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per

cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal

mese seguente il compimento dei 18 anni

Infine,

per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la

capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si

riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della

soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

presumibilmente continuerà a durare.

In

concreto l’insorgente ha inoltrato la domanda di prestazioni AI l’8 novembre

2011 e l’amministrazione l’ha ricevuta due giorni dopo (cfr. doc. AI 1). La

ricorrente ha diritto alla prestazione al più presto dal mese di maggio 2012

(art. 29 cpv. 1 LAI).

Ritenuto

che l’interessata, dopo un lungo periodo di incapacità lavorativa al 100% (12

febbraio 2010-13 febbraio 2011) è stata incapace al lavoro nella precedente

attività ed in attività leggere al 50% dal 14 maggio 2011 (eccetto un periodo al

100% dal 24 agosto 2011 al 18 settembre 2011) e al 10% in attività leggere dal

Considerandi

2.

marzo 2012, secondo questo TCA, in applicazione dell’art. 88a OAI, per il

quale un miglioramento dello stato di salute va preso in considerazione, di

norma, se è durato tre mesi senza notevole interruzione, il grado d’invalidità non

va calcolato solo a partire dal mese di marzo 2012 in funzione dell’incapacità lavorativa del 10%, ma occorre tener conto anche dell’incapacità

lavorativa del 50% del periodo precedente.

7.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame dagli atti emerge che l’interessata, senza il danno alla salute,

avrebbe potuto percepire, nel 2010 e nel 2011 (cfr. doc. AI 10-2 domande 2.10,

2.11

e 2.12), un reddito annuo di fr. 66'300. Nel 2012, tenendo conto

dell’evoluzione dei salari, avrebbe potuto conseguire fr. 66'830 (+ 0.8%, cfr.

tabella B 10.2 pubblicata in La Vie économique, 6-2013, pag. 91).

8.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 52’728

per l'intero anno (fr. 4’225 : 40 X 41.6 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a), nel 2011 a fr. 53’384 (+ 1% e 41.7 ore; cfr. tabella B 9.2, p. 90 e tabella B 10.2 pag. 91) e nel 2012 a fr. 53'811 (+ 0.8% e 41.7 ore).

L’assicurata,

avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 66’300 (cfr. considerando precedente). Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente, ossia fr. 46’462 (cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi di

alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 46’462

nel 2010; ciò vale anche se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in

considerazione il livello di qualifica massimo [1+2] per un salario mensile di

fr. 4'569 e annuo di fr. 57’158).

Non

sono, pertanto, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 15% (10% dovuta alla

necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% per altri fattori di

riduzione), che l’insorgente non ha contestato. Questo Tribunale, che, di

massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun

motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale

che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 66’300 del 2011 con quello da invalida di fr.

53'384 ridotto dapprima del 15% a fr. 45'376 e poi del 50% a fr. 22’688, si

ottiene un grado d’invalidità del 66% (65,78%, arrotondato secondo la DTF 130 V

121).

Ritenuto

tuttavia che anche nella precedente attività l’interessata, in quel periodo,

era incapace al lavoro al 50%, e rammentato il suo obbligo di ridurre il danno,

essa avrebbe potuto avere diritto, nella seconda parte del 2011, al massimo ad

una mezza rendita.

Rammentato

però che il diritto alla rendita nasce 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta (cfr.

art. 29 cpv. 1 LAI), in concreto trasmessa nel novembre 2011 (consid. 6 in fine), che dal mese di marzo 2012 l’interessata ha visto un miglioramento dello stato di salute

con riduzione dell’incapacità lavorativa in attività adatte al 10% e che raffrontando

il reddito da valida di fr. 66'830 del 2012 con il reddito da invalida di fr.

53'811 ridotto dapprima a fr. 45'739 (-15%) e poi a fr. 41'165 (-10%) si

raggiunge un grado d’invalidità del 38% (38,4% arrotondato secondo la DTF 130 V

121), la ricorrente ha diritto a mezza rendita solo nel mese di maggio 2012

(sei mesi dopo l’inoltro della domanda AI [cfr. art. 29 cpv. 1 LAI]), che va

soppressa dal mese di giugno 2012 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato

di salute avvenuto nel mese di marzo 2012 [art. 88a OAI]; cfr. anche consid. 6 in fine).

In

queste circostanze la decisione impugnata va riformata e il ricorso va

parzialmente accolto.

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno ripartire in

ragione di fr. 450.-- a carico della ricorrente e fr. 50.-- a carico dell’UAI

che pagherà all’interessata ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

ricorrente ha diritto a mezza rendita AI per il mese di maggio 2012. Per il

resto il ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste in ragione di fr. 450.-- a carico

della ricorrente e in ragione di fr. 50.-- a carico dell’UAI che verserà fr.

100 all’assicurata a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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