32.2012.272
Richiesta di una rendita AI. Ricorso parzialmente accolto, nel senso che l'interessata ha diritto a mezza rendita per un mese, ritenuto il ritardo nell'inoltro della domanda ed il successivo miglioram
12 luglio 2013Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.272
Data decisione, Autorità:
12.07.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI. Ricorso parzialmente accolto, nel senso che l'interessata ha diritto a mezza rendita per un mese, ritenuto il ritardo nell'inoltro della domanda ed il successivo miglioramento del suo stato di salute
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
art. 28 cpv. 1 let. c LAI
art. 29 LAI
art. 59 cpv. 2bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 88a cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.272
cs
Lugano
12 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1960, da ultimo attiva nella gestione di un bar come cameriera e
segretaria (doc. AI 1-4), l’8 novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
B. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 4 ottobre 2012 (doc. AI
44-1), preavvisata dal progetto del 4 luglio 2012 (doc. AI 34-1) l’UAI ha
negato il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del 39%.
C. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
(doc. I).
L’insorgente
contesta in particolare la valutazione medica e chiede al TCA di allestire una
perizia specialistica (ortopedico-chirurgica) atta a stabilire la sua reale
capacità lavorativa.
D. Con
risposta del 23 novembre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
E. Pendente
causa le parti si sono ulteriormente espresse in merito (doc. VI – XVI). In
particolare la ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, __________
di __________, del 18 febbraio 2013 (doc. L), in merito al quale l’UAI ha
inoltrato le sue osservazioni (doc. XVI).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio
è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
3. Nel
caso di specie, in seguito alla richiesta di prestazioni AI inoltrata dalla
ricorrente, l’UAI ha richiamato dall’assicuratore infortuni tutta la
documentazione medica inerente l’interessata, tra cui una valutazione, di 12
pagine, del 9 marzo 2012, allestita dal dr. med. __________, __________, perito
certificato SIM, della __________ (doc. assicuratore 42-1 e seguenti).
Lo
specialista ha dapprima riassunto tutti gli atti medici a sua disposizione, in
particolare quelli del dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, dr. med. __________,
FMH chirurgia della mano, dr. med. __________ servizio di radiologia della
Clinica __________, dr. med. __________ della Clinica __________ e dr. med. __________,
FMH neurologia e, dopo aver descritto i disturbi attuali, la terapia, i
medicamenti assunti, la professione esercitata dall’insorgente, l’anamnesi e i
reperti oggettivabili ha posto la diagnosi principale con ripercussione sulla
capacità lavorativa di disturbi funzionali al polso destro dopo iniziale
frattura del radio distale extra-articolare del 27.02.2007 con strappo dell’inserzione
ulnare della fibrocartilagine triangolare e le diagnosi di stato dopo
riposizione della frattura e cura conservativa il 27.02.2007, stato dopo
algodistrofia iniziale, stato dopo reinserzione transosseale del TFC al
processo stiloide dell’ulna a destra il 05.09.2007, stato dopo artroscopia del
polso destro il 16.12.2010 con osteotomia di correzione del radio distale e
re-inserzione/ricostruzione del TFC ds. per una mal-unione rispettivamente
instabilità Drug del polso destro, stato dopo asportazione del materiale da
osteosintesi all’ulna destra il 24.08.2011.
Il
dr. med. __________ ha indicato, quali limitazioni, la diminuzione della
mobilità del polso destro e la diminuzione della forza della mano destra ed ha
affermato:
" (…)
E.1 Soggettivamente
La paziente si lamenta
ancora di un fastidio al polso ds. con diminuzione della forza ogni tanto con
perdita di oggetti dalla mano.
Di notte fatica a
trovare la posizione della mano per poter dormire. Dice che è costretta a
portare l’ortesi alla mano ds. per non aver fastidio.
Non si vede più a
lavorare come impiegata al bar.
E.2. Oggettivamente
Disturbi funzionali al
polso ds. con diminuzione della mobilità, ¼ per la flessione dorsale, 1/3 per
la flessione volare.
Diminuita è anche
l’abduzione ulnare di 1/3.
E’ diminuita anche la
forza di prensione della mano ds. al vigorimetro di ca. 1/3, paragonando la
mano sin.
La supinazione e la
pronazione sono quasi normali.
Ci sono segni di
risparmio al braccio ds. in paziente mancina.
Anche se la paziente
parla di una diminuzione della sensibilità delle dita II, III e IV non ci sono
segni per un’affezione del nervo mediano, rispettivamente del nervo radiale e
nemmeno del nervo ulnare.
Anche
elettrofisiologicamente il neurologo Dottor __________ non ha trovato segni per
una lesione del nervo mediano, rispettivamente del nervo ulnare.
Non si può escludere
una certa instabilità Drug restante al polso ds. dopo seconda ricostruzione del
TFC ds..
Clinicamente e
radiologicamente le osteotomie dell’ulna, rispettiva-mente del radio sono
consolidate.
Le lamentele della
paziente corrispondono ai reperti oggettivabili.
Non ci sono segni di
evidente autolimitazione, estensione dei sintomi e inconsistenza.
(…)
G.4. Dal suo punto di
vista, quali limitazioni obiettive impediscono al momento alla sua paziente di
riprendere il lavoro al 100%?
Fatti
I disturbi al polso
ds. con probabilmente ancora instabilità radio-ulnare restante, diminuzione
della forza rozza e segni di risparmio al braccio ds. in paziente mancina non
permettono alla signora di riprendere il lavoro oltre al 50% come impiegata di
un bar, rispettivamente barista.
A corto termine la
paziente dovrà cambiare professione.
In dicembre 2011 è
stata licenziata ed è in disoccupazione al 50%.
G.5. Per la Signora RI
1 sarebbe ragionevole una piena capacità lavorativa in un ambiente di lavoro
adattato (per es. solo lavori leggeri, vendita, attività di controllo, ecc.)?
In caso negativo per favore motivare.
La paziente, in un
lavoro adatto, potrebbe lavorare tutta la giornata.
Dovrebbe trattarsi di
un lavoro leggero dove non deve continuamente portare pesi oltre 2-3 kg con la mano ds., dove non deve fare movimenti di rotazione con la mano ds. e dover mantenere una
posizione forzata, sempre con la mano ds..
Potrebbe trattarsi di
un lavoro d’ufficio, un lavoro di vendita, di sorveglianza.
Anche come telefonista
potrebbe lavorare tutta la giornata.
Visti però i disturbi
restanti che compromettono anche il sonno, una certa debolezza che le fa ogni
tanto perdere gli oggetti di mano ds. e una diminuzione della forza rozza,
insieme con l’attuale iniziale artrosi trapezio-metacarpale I sin., vedremmo,
anche in un mestiere alternativo adattato, una massima capacità lavorativa nel
corso dell’intera giornata, al 90%.
Giudichiamo
l’intensità del dolore sulla scala VAS di 5. La diminuzione della forza rozza,
la diminuzione del vigore, insieme con ogni tanto la perdita di oggetti, come i
disturbi del sonno a causa della difficoltà di trovare la giusta posizione
della mano e il dolore hanno un impatto sulla capacità lavorativa, anche in
un’attività alternativa.
Giudichiamo
l’abbassamento del rendimento di un lavoro alternativo, di ca. 10%.” (doc.
Cassa 42-10/11)
L’8
maggio 2012 il medico SMR dr. med. __________, dopo aver ripreso la diagnosi,
ha elencato i periodi di incapacità lavorativa della ricorrente evidenziando
che l’interessata dal 19 settembre 2011 è incapace al lavoro al 50% nella
precedente attività ed in attività leggere, ma dal 2 marzo 2012 in attività confacenti al suo stato di salute è incapace al lavoro al 10%. Circa le limitazioni
funzionali ha stabilito che “non deve continuamente portare pesi oltre 2-3 kg con la mano destra, non deve fare movimenti di rotazione con la mano destra o dover mantenere
una posizione forzata sempre con la mano destra” (doc. AI 31-3). Il medico
SMR ha inoltre affermato che l’insorgente “potrebbe svolgere lavori
d’ufficio, lavori di vendita e/o di sorveglianza. Anche come telefonista
potrebbe lavorare tutta la giornata. Infine visti i disturbi del sonno, una
certa debolezza che le fa ogni tanto perdere gli oggetti della mano destra, una
diminuzione della forza rozza insieme con un’iniziale artrosi
trapezio-metacarpale al primo raggio sinistro, anche in un’attività adatta la
capacità lavorativa raggiunge al massimo il 90%” (doc. AI 31-4).
L’8
settembre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano,
ha affermato:
" (…)
Credo che nella
situazione della Signora RI 1, il primo passo da fare sia di riconvocarla per
valutare la possibilità di una riqualifica in un’attività in cui possa
espletare una lucratività maggiore.
A dimostrare il danno
della paziente sono i lunghi periodi d’incapacità lavorativa e i ripetuti
interventi chirurgici al polso della mano destra.
La paziente, al
15.06.2012, l’avevo dichiarata inabile al lavoro al 10% a partire dal
01.07.2012 per i problemi della disoccupazione. Nel frattempo, vi era comunque
ancora un’incapacità lavorativa del 50% per quel che riguardava l’assicurazione
infortunio __________ che, automaticamente veniva a scadere al 01.07.2012.
Il passaggio
dall’incapacità lavorativa del 50% a quella del 10% era stato desiderato dalla
paziente come definitivo a partire dal 01.07.2012. Come tale, lo riportato
sull’apposito formulario della AI.
Chiaramente questa incapacità
lavorativa ha portato a delle conseguenze più complesse di quello che la
paziente pensava.
Dal profilo medico,
l’incapacità lavorativa del 10% è sicuramente motivabile per attività
professionali di carattere leggero. In un’attività professionale di carattere
più impegnativo, come per esempio portare casse di birra o fusti di birra,
rispettivamente casse piene di bottiglie di vino, l’incapacità lavorativa è
maggiore e potrebbe anche raggiungere il 25%.
Penso che in questa
precisa situazione sia importante valutare la situazione della Signora __________
primariamente non dal profilo dell’indennità lucrativa ma bensì della
reintegrazione professionale. A seconda dell’attività che potrà intraprendere,
si potrà poi decidere la vera incapacità lavorativa.” (doc. AI 38-1)
Il
17 settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “le
osservazioni apportate dal medico curante ortopedico dr. med. __________ a
livello medico non permettono di variare quanto già noto non apportando novità
significative a riguardo” (doc. AI 40-1).
Unitamente
al ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato del 25 ottobre 2012 del dr.
med. __________, FMH medicina generale, il quale ha affermato:
" Certifico
che la paziente a margine presenta un danno considerevole al polso destro dopo
infortunio del 26 febbraio 2007.
La signora RI 1 è
stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per migliorare la situazione
di una frattura pluriframmentaria al polso destro ed attualmente vi è un
peggioramento della capacità della funzione della mano e dell’avambraccio
destro che pregiudica notevolmente la residua capacità lavorativa.
Poiché la situazione
attuale non corrisponde alla decisione pronunciata dall’assicurazione
invalidità nel corso del 2011, ritengo necessaria una rivalutazione
ortopedico-chirurgica per stabilire la reale e residua capacità lavorativa
della paziente” (doc. G)
Il
23 novembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto del nuovo
attestato, ha affermato che “dall’attuale documentazione non risulta una
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del 2.3.2012
e rispetto al rapporto dr. __________ del 8.9.2012” (doc. IV/Bis).
Il
18 febbraio 2013 il dr. med. __________, __________ __________, ha affermato:
" (…)
La ringrazio per
avermi inviato in consultazione la succitata paziente, affetta da esiti di
frattura del radio distale destro con malconsolidazione conseguente (incidente
nel 02/2007), esiti di reinserzione della TFCC al polso destro a cielo aperto
(Dr. __________, 08/2007), esiti di osteotomia di accorciamento dell’ulna
destra (04/2010, Dr. __________), esiti di ricostruzione del radio distale e
stabilizzazione dell’articolazione radio-ulnare distale (12/2010, Dr. __________).
Da allora la paziente riferisce importanti impedimenti al recupero
dell’attività lavorativa pregressa e per gli esercizi delle attività della vita
quotidiana con importante perdita di forza al polso. Viene inviata per una
“second opinion”.
L’esame clinico
documenta un polso destro leggermente tumefatto. Cicatrice dorsale al caput
ulnae di 8 cm da pregresso intervento chirurgico. Cicatrice palmare al radio di
7 cm e all’ulna di 12 cm da pregressi interventi chirurgici. Segni di Tinel
negativi in sede cicatriziale. Non disestesie periferiche. Dolore alla
palpazione del caput ulnae. Ballottment test e Teoh test negativi. Jamar wirst 18 kg (vs 25 kg al contro laterale) e Jamar pinch 6 kg (vs 10 kg al contro laterale).
L’esame radiografico
del 18.02.2013 documenta una completa consolidazione in corrispondenza del
radio distale ed una persistente “fibrous non-union” a carico del PSU con esiti
di forage in corrispondenza del radio distale e dell’ulna da ricostruzione
capsulo-legamentare.
Ho informato la
paziente che sconsiglio allo stato attuale un’ulteriore reprise chirurgica in
corrispondenza del lato dorso-ulnare del polso, con una resezione dell’ulna ed
una protesi di Scheker, che sarebbe il V° intervento chirurgico senza
possibilità di dare la garanzia sull’effettivo recupero della forza di presa.
Visto che la paziente
presenta un’intolleranza ai mezzi di sintesi in corrispondenza della componente
radiale del polso, vi è da proporsi l’eventuale AMO della placca don 7 viti per
ridurre quantomeno la sintomatologia dolorosa da impingement meccanico con i
mezzi di sintesi.
Ho informato a lungo
la paziente, pur tuttavia, che anche tale intervento di AMO non risolverebbe i
dolori in corrispondenza del lato dorso-ulnare e/o garantirebbe un recupero
della forza di presa e della pinza pollice-indice.
Ho informato la
paziente, che allo stato attuale presenta un deficit di forza pari a circa il
30% rispetto al contro laterale, che per un’eventuale richiesta di rendita AI
superiore al 39% già definito risulta utile una perizia eseguita presso un medico
specialista in medicina legale e delle assicurazioni.” (doc. L)
Il
20 marzo 2013 il medico SMR. Dr. med. __________ ha rilevato che “dall’attuale
rapporto del dr. __________ non risulta una modifica della situazione a livello
del polso rispetto alla valutazione peritale di marzo 2012 (caso di pertinenza __________).
Assenza di elementi invalidanti extrainfortunistici” (doc. XVI/1).
4. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137
V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes
Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo
per mettere in dubbio la valutazione specialistica del 9 marzo 2012 del dr.
med. __________ (doc. AI 42-1), che ha concluso per una capacità lavorativa del
50% nella precedente attività e del 90% in attività leggere e confacenti allo
stato di salute della ricorrente.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Lo
specialista, dopo aver riassunto la documentazione messa a sua
disposizione, aver descritto i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati
oggettivi e gli esami, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di disturbi funzionali al polso destro (doc. AI 42-9).
Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base
delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
6. La
ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo ad un certificato del 25
ottobre 2012 del dr. med. __________, FMH medicina generale (doc. G) e ad un
attestato del 18 febbraio 2013 del dr. med. __________, __________ (doc. L) e
domanda che sia allestita una perizia medica neutra in ambito ortopedico-chirurgico.
La
documentazione prodotta dall’insorgente non è tuttavia atta a sovvertire quanto
stabilito dal dr. med. __________. Né dalla medesima emergono elementi per
ritenere necessario l’allesti-mento di un referto peritale.
Il
certificato del 25 ottobre 2012, allestito dal medico curante (cfr., a
proposito delle valutazioni dei medici curanti, la DTF 125 V 353), medico
generalista, si esaurisce in una descrizione degli interventi effettuati e fa
riferimento ad un peggioramento della capacità della funzione della mano e
dell’avambraccio destro che tuttavia non è oggettivato da alcun reperto medico.
Il curante non si esprime circa la capacità lavorativa della ricorrente e non
si confronta con il referto del dr. med. __________, ma ritiene necessaria una
rivalutazione ortopedico-chirurgica per stabilire la reale e residua capacità
lavorativa dell’interessata (doc. G).
Tuttavia,
come emerge pure dal certificato del 18 febbraio 2013 del dr. med. __________,
non risulta una modifica della situazione a livello del polso rispetto alla
valutazione del dr. med. __________. Lo specialista evidenzia infatti che
l’interessata “presenta un deficit di forza pari a circa il 30% rispetto al
contro laterale” (doc. L), ossia una percentuale analoga a quella accertata
nell’ambito della perizia del 9 marzo 2012 (doc. assicuratore 42-10: “è
diminuita anche la forza di prensione della mano ds. al vigorimetro di ca. 1/3”).
Il
dr. med. __________ descrive inoltre una situazione simile a quella precedente
(cfr. doc. L:” Cicatrice dorsale al caput ulnae di 8 cm da pregresso intervento chirurgico. Cicatrice palmare al radio di 7 cm e all’ulna di 12 cm da pregressi interventi chirurgici” e doc. assicuratore 42-8: “ci
sono diverse cicatrici: una volare longitudinale di 8 cm priva di fastidio. Un’altra cicatrice ulnare a forma di zig-zag di 16 cm, priva di irritazioni. Un’altra cicatrice ulnare e dorsale di 7 cm, curvata e senza segni di irritazione”) e non attesta una capacità lavorativa diversa rispetto
a quella accertata dal dr. med. __________, ma si limita in sostanza a ritenere
“utile una perizia eseguita presso un medico specialista in medicina legale
e delle assicurazioni” e ciò “per un’eventuale richiesta di rendita AI
superiore al 39%” (doc. L).
A
sostegno della correttezza della valutazione del 9 marzo 2012 vi è pure la
presa di posizione dell’8 settembre 2012 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia della mano, che ha operato la ricorrente, che ha attestato che
“dal profilo medico, l’incapacità lavorativa del 10% è sicuramente
motivabile per attività professionali di carattere leggero” (doc. F) e che
di conseguenza ha confermato le percentuali stabilite dal perito (doc.
assicuratore 42-11: “[…] una massima capacità lavorativa nel corso
dell’intera giornata, al 90%” e “giudichiamo l’abbassamento del
rendimento in un lavoro alternativo, di ca. il 10%”).
Inoltre
queste valutazioni sono state fatte proprie anche dai medici SMR che hanno
esaminato la fattispecie (dr. med. __________ [doc. AI 31-1], dr. med. __________
[doc. AI 40-1] e dr. med. __________ [doc. IV/Bis e XVI/1]), ciò che toglie
ogni dubbio circa la correttezza della reale percentuale di capacità lavorativa
della ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
A
questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del
resto, circa la possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata
alle sue condizioni di salute malgrado la problematica al polso destro, è utile
ricordare quanto il TF (fino al 31 dicembre 2006 TFA) e il TCA hanno giudicato
in fattispecie riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti
superiori.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
" (…)
Aufgrund der
Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist
der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand
bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als
Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei
einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd
einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen
ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten
Verweisungstä-tigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und
halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im
Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der
linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen
Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die
Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer
die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige
Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten
noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem
allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden
in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in
zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger
belastenden Bedienungs- und Überwachungs-funktionen eine stetig wachsende
Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (sottolineature del redattore)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professio-nalmente, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni
da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…)
La tesi cantonale, in
quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In
effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già
ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte
ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente
sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si
misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della
residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non
appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di
intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni
invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono
l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al
tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,
rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile
solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di
sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco"
(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione
radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3
marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto quindi alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la
ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro,
sarebbe in grado di esercitare al 90%.
In
questo contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di
posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione
contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;
P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo
dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71
e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del
danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In queste condizioni, la valutazione del dr. med. __________ va
confermata senza che sia necessario l’allestimento di una perizia.
Va
a questo proposito rammentato che conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.
450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes,
2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Ne
segue che la ricorrente, in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute, con le limitazioni descritte dal medico SMR, dr. med. __________ è
incapace al lavoro nella misura del 10% dal mese di marzo 2012.
In
precedenza invece, come emerge dal rapporto del medesimo medico SMR (doc. AI
31-1) e dalla decisione impugnata (doc. D), l’insorgente, dopo l’infortunio del
febbraio 2007, è tornata completamente capace al lavoro dal 18 febbraio 2008 ed
in seguito è stata incapace al lavoro nella precedente attività ed in un’attività
esigibile nella misura del 50% dal 30 novembre 2009, del 100% dal 12 febbraio
2010, del 50% dal 14 maggio 2011, del 100% dal 24 agosto 2011, del 50% dal 19
settembre 2011 (doc. AI 31-2).
Ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI l’assicurato ha diritto ad una
rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per
cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni
Infine,
per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della
soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
presumibilmente continuerà a durare.
In
concreto l’insorgente ha inoltrato la domanda di prestazioni AI l’8 novembre
2011 e l’amministrazione l’ha ricevuta due giorni dopo (cfr. doc. AI 1). La
ricorrente ha diritto alla prestazione al più presto dal mese di maggio 2012
(art. 29 cpv. 1 LAI).
Ritenuto
che l’interessata, dopo un lungo periodo di incapacità lavorativa al 100% (12
febbraio 2010-13 febbraio 2011) è stata incapace al lavoro nella precedente
attività ed in attività leggere al 50% dal 14 maggio 2011 (eccetto un periodo al
100% dal 24 agosto 2011 al 18 settembre 2011) e al 10% in attività leggere dal
Considerandi
2.
marzo 2012, secondo questo TCA, in applicazione dell’art. 88a OAI, per il
quale un miglioramento dello stato di salute va preso in considerazione, di
norma, se è durato tre mesi senza notevole interruzione, il grado d’invalidità non
va calcolato solo a partire dal mese di marzo 2012 in funzione dell’incapacità lavorativa del 10%, ma occorre tener conto anche dell’incapacità
lavorativa del 50% del periodo precedente.
7.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame dagli atti emerge che l’interessata, senza il danno alla salute,
avrebbe potuto percepire, nel 2010 e nel 2011 (cfr. doc. AI 10-2 domande 2.10,
2.11
e 2.12), un reddito annuo di fr. 66'300. Nel 2012, tenendo conto
dell’evoluzione dei salari, avrebbe potuto conseguire fr. 66'830 (+ 0.8%, cfr.
tabella B 10.2 pubblicata in La Vie économique, 6-2013, pag. 91).
8.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 52’728
per l'intero anno (fr. 4’225 : 40 X 41.6 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5
consid. 3a), nel 2011 a fr. 53’384 (+ 1% e 41.7 ore; cfr. tabella B 9.2, p. 90 e tabella B 10.2 pag. 91) e nel 2012 a fr. 53'811 (+ 0.8% e 41.7 ore).
L’assicurata,
avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 66’300 (cfr. considerando precedente). Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente, ossia fr. 46’462 (cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi di
alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 46’462
nel 2010; ciò vale anche se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in
considerazione il livello di qualifica massimo [1+2] per un salario mensile di
fr. 4'569 e annuo di fr. 57’158).
Non
sono, pertanto, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza
valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 15% (10% dovuta alla
necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% per altri fattori di
riduzione), che l’insorgente non ha contestato. Questo Tribunale, che, di
massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun
motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale
che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 66’300 del 2011 con quello da invalida di fr.
53'384 ridotto dapprima del 15% a fr. 45'376 e poi del 50% a fr. 22’688, si
ottiene un grado d’invalidità del 66% (65,78%, arrotondato secondo la DTF 130 V
121).
Ritenuto
tuttavia che anche nella precedente attività l’interessata, in quel periodo,
era incapace al lavoro al 50%, e rammentato il suo obbligo di ridurre il danno,
essa avrebbe potuto avere diritto, nella seconda parte del 2011, al massimo ad
una mezza rendita.
Rammentato
però che il diritto alla rendita nasce 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta (cfr.
art. 29 cpv. 1 LAI), in concreto trasmessa nel novembre 2011 (consid. 6 in fine), che dal mese di marzo 2012 l’interessata ha visto un miglioramento dello stato di salute
con riduzione dell’incapacità lavorativa in attività adatte al 10% e che raffrontando
il reddito da valida di fr. 66'830 del 2012 con il reddito da invalida di fr.
53'811 ridotto dapprima a fr. 45'739 (-15%) e poi a fr. 41'165 (-10%) si
raggiunge un grado d’invalidità del 38% (38,4% arrotondato secondo la DTF 130 V
121), la ricorrente ha diritto a mezza rendita solo nel mese di maggio 2012
(sei mesi dopo l’inoltro della domanda AI [cfr. art. 29 cpv. 1 LAI]), che va
soppressa dal mese di giugno 2012 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato
di salute avvenuto nel mese di marzo 2012 [art. 88a OAI]; cfr. anche consid. 6 in fine).
In
queste circostanze la decisione impugnata va riformata e il ricorso va
parzialmente accolto.
9.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno ripartire in
ragione di fr. 450.-- a carico della ricorrente e fr. 50.-- a carico dell’UAI
che pagherà all’interessata ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La
ricorrente ha diritto a mezza rendita AI per il mese di maggio 2012. Per il
resto il ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste in ragione di fr. 450.-- a carico
della ricorrente e in ragione di fr. 50.-- a carico dell’UAI che verserà fr.
100 all’assicurata a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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