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Decisione

32.2012.273

Visti gli esiti dell'istruttoria, il TCA ha ordinato una perizia pluridisciplinare, richiesta anche dall'assicurato. Tuttavia, alla luce dei nuovi referti prodotti dal ricorrente il TCA ha annullato l

30 marzo 2015Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. LXIX e LXXI sono

stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. LXXII), mentre i doc. LXX e LXXI

all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXIII).

1.22. Con scritto del 29 aprile 2014

l’avv. RA 1 ha richiesto, a complemento della comunicazione del

23 aprile 2014, quanto segue:

" (…)

a) Che il mio cliente, viste anche le esperienze passate, chiede

espressamente che il testo della perizia venga redatto o comunque anche

tradotto in italiano, come pure che eventuali traduzioni in francese dei

documenti da noi prodotti vengano controllati dal mio cliente per essere sicuri

che esprimano il suo pensiero. Del resto, una traduzione è sempre qualcosa di

delicato, soprattutto in questi temi:

b) Inoltre, vista l’esperienza che il mio cliente ha

avuto con il SAM (e rinvio a mie precedenti

prese di posizione, cui rinvio e che sono assai articolate), e tenuto conto

anche delle problematiche linguistiche, senza sue spese il mio cliente richiede

espressamente anche una ripresa audio-video del tutto

delle indagini peritali." (doc. LXXIV)

Il doc. LXXIV è stato

inviato per conoscenza al PE 1 con invito a procedere, prima possibile,

all’esecuzione della perizia (doc. LXXV).

1.23. Con scritto del 1° maggio 2014

il PE 1 ha preso posizione sulla lettera del 23 aprile 2014 dell’avv. RA 1 e

comunicato a questa Corte la volontà di rinunciare al mandato peritale (doc.

LXXVI).

1.24. Il 7 maggio 2014 il Presidente

del TCA ha trasmesso lo scritto del PE 1 all’avv. RA 1 comunicando che, dopo

essere stato contattato dal Tribunale, il PE 1 ha deciso di mantenere

l’incarico (doc. LXXVII).

Con scritto di medesima

data, il TCA ha ritrasmesso l’incarto al PE 1 con invito a voler procedere

celermente con l’allestimento della perizia (doc. LXXVIII).

1.25. In data 3 luglio 2014, il PE 1

ha comunicato all’assicurato le date previste per l’esame pluridisciplinare (8

– 16 – 25 e 26 settembre 2014) (doc. LXXIX).

Il doc. LXXIX è stato inviato

all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXX).

1.26. Con scritto del 21 agosto 2014

l’avv. RA 1 ha trasmesso il referto della Dr.ssa __________ del 14 agosto 2014

che “ritiene controindicato e di fatto non possibile, per motivi medici, che

il signor RI 1 possa sostenere ‘trasferimenti su lunga tratta ripetuti nel

tempo’”. L’avv. RA 1 ha quindi postulato, visto il problema medico, che il

programma venga ricompilato “e che gli appuntamenti vengano concentrati in

un giorno o in due giorni consecutivi” (doc. LXXXI+1-2).

Il rappresentante del

ricorrente ha quindi chiesto di essere sentito a mezzo di pubblica udienza e ha

formulato una serie di richieste relative all’esecuzione della perizia

(interprete e video registrazione delle visite peritali) (doc. LXXXI+1-2).

1.27. Con scritto del 25 agosto

2014, il PE 1 ha comunicato all’assicurato le nuove date previste per l’esame

pluridisciplinare (8 settembre – 19 - 20 novembre 2014) (doc. LXXXIII).

La nuova convocazione è

stata inviata all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXXIV).

1.28. Con lo scritto del 29 agosto

2014 l’avv. RA 1 ha postulato, a nome del proprio cliente, il rinvio della

visita oculistica dell’8 settembre 2014 al mese di novembre, in concomitanza

con il rimanente programma. Egli ha pure rinnovato la propria richiesta di

essere sentito (doc. LXXXV).

1.29. Il 5 settembre 2014 l’avv. RA

1 ha trasmesso al TCA il referto del Dr. __________ del 5 settembre 2014

comunicando che RI 1, per motivi medici, non è in grado di presenziare alla

visita dell’8 settembre 2014 (doc. LXXXVII+bis).

1.30. In data 7 novembre 2014, il

patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la propria richiesta di essere

sentito da questa Corte e quella di registrazione della perizia, con uno

scritto dal seguente tenore:

" Onorevole

signor Giudice,

in merito alla problematica di cui in oggetto, invio

la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Faccio

riferimento ai miei scritti del 21 agosto e del 29 agosto 2014, dove in

quest'ultimo fra l'altro scrivevo che la mia richiesta era

anche volta "a dar tempo a codesto lodevole TCA

di pronunciarsi sulla sua richiesta di essere sentito prima dell'effettuazione

della perizia del PE 1, sia in merito alla Sua richiesta di registrare le

visite, come pure circa il fatto di potersi esprimere in merito ad

alcune considerazioni del dr. __________ ".

In merito a questa mi richiesta, ritenuto che il

cliente mi ha espresso il chiaro desiderio di essere sentito onde potere

esprimere il suo punto di vista sugli aspetti da citati, non ho ancora avuto

una risposta, ed il mio cliente non ha potuto fare a meno di esprimere la sua

delusione.

Il mio cliente si riconferma peraltro nelle sue

richieste, sia in quella di essere sentito presso il TCA prima della perizia

giudiziaria ma anche in quella della registrazione della perizia. Oltretutto,

circa lo scritto del PE 1 datato 1/5/2014, il mio cliente è rimasto perplesso

circa il parere del dr. __________, in particolare sul fatto che la presenza di

terzi alle perizie sarebbe vietata. Ciò che nemmeno a chi scrive risulta,

semmai è una scelta personale del singolo perito. Il dr. __________ sembra pure

paragonare la presenza di terzi all'occhio totalmente neutro di una telecamera

(che è invece un'altra cosa), per rifiutare

pure la presenza di quest'ultima.

Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la

perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio

cliente, che è molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere

tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti

comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia

chiaro). Si precisa infine che non è stata ancora stabilita la data della

valutazione oftalmologica, che per praticità e per rispetto delle precarie

condizioni di salute di chi rappresento dovrebbe essere effettuata assieme alle

altre valutazioni (doc. LXXXVIII).

1.31. In data 20 novembre 2014 il PE

1 ha comunicato all’assicurato le nuove date previste per l’esame

pluridisciplinare (11 - 12 - 13 marzo 2015) (doc. LXXXIX).

1.32. Il 26 novembre 2014, il

Presidente del TCA ha risposto allo scritto del 7 novembre 2014 dell’avv. RA 1,

in questi termini:

" Egregio

Avvocato,

con riferimento al suo scritto del 7 novembre u.s., Le ricordo

innanzitutto che l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare è

stata da lei chiesta in sede di ricorso e che tale accertamento di carattere

medico è stato effettivamente ritenuto necessario dal TCA visti gli esiti

dell’istruttoria compiuta nel corso del 2013 (cfr. sul tema la sentenza

9C_49/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 5 nella quale il Tribunale federale ha

ordinato alla Corte cantonale di disporre una perizia giudiziaria interdisciplinare

- comprendente anche gli aspetti somatici - , in quanto le perizie di parte

prodotte dall’assicurata sono state giudicate suscettibili di mettere in dubbio

le risultanze della perizia psichiatrica elaborata dal SAM).

Prendo inoltre atto del fatto che le perplessità del suo cliente

non riguardano il Centro peritale incaricato in quanto tale (cfr. doc.

LXXXVIII: “Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la perizia

giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio

cliente, che é molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere

tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti comunicazioni (e

che non concernono il PE 1, sia chiaro).

Le ricordo che tale Centro il 7 maggio 2014, dopo l’intervento del

TCA, ha mantenuto l’incarico peritale (cfr. Doc. LXXVII).

Le segnalo pure che questa Corte è intervenuta in agosto e in

settembre 2014 per fare in modo che gli esperti giudiziari modificassero il

calendario delle visite originariamente stabilito e, in data 21 ottobre e 10

novembre 2014, si é adoperata affinché al suo cliente venisse comunicato l’annullamento

delle visite previste per il 19 e 20 novembre 2014.

A quest’ultimo riguardo, rilevo che il consulto dell’8 settembre

2014 presso il prof. dott. __________ è stato annullato poiché il suo cliente

aveva presentato un certificato medico (cfr. Doc. LXXXVII bis).

Per quanto concerne la domanda di essere sentito, Le é noto che,

per prassi costante, il TCA non sente personalmente gli assicurati prima di

ordinare una perizia giudiziaria, visto che gli esperti sono chiamati a

valutare questioni mediche.

Gli assicurati invece, a quello stadio della procedura, possono

proporre dei quesiti peritali.

Anche nel caso concreto, i quesiti da lei formulati sono stati

sottoposti agli esperti giudiziari nel mese di febbraio 2014 (si veda la

relativa ordinanza del 27 febbraio 2014).

A proposito della richiesta del suo cliente di videoregistrare le

visite che saranno eseguite presso il PE 1, in uno scritto del 1° maggio 2014,

già trasmessole per conoscenza, il dottor __________ si è espresso

negativamente, rilevando:

“(…) La jurisprudence du Tribunal Fédéral est

claire, la présence d’un tiers, hormis le traducteur, est interdite. Un

enregistrement audio-vidéo est assimiliable à un tiers, par ailleurs,

l’expérience montre que dans ce type de procédure, la personne examinée tend

aussi à retenir un certain nombre d’informations. (…)”

Sul tema Le segnalo che in una sentenza 9C_591/2014 del 15 ottobre

2014, il TF non é entrato nel merito del ricorso interposto contro la decisione

incidentale con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Canton Vaud aveva

dichiarato inappropriata la richiesta di un’assicurata di procedere alla

videoregistrazione del suo esame clinico peritale, ritenendo che non si era in

presenza di un pregiudizio irreparabile:

“(…)

4.1. Est litigieuse la question de l'enregistrement

vidéo de l'expertise.

4.1.1. Les premiers juges ont considéré que

contraindre l'examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen

clinique pouvait influencer le déroulement de l'examen, contrainte qui apparaissait

inappropriée, le fait pour l'expert d'utiliser de sa propre volonté son

dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo.

La recourante, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport

qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d'être entendu était

ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance

de mise en oeuvre qui lui permettrait d'exposer sa problématique.

4.1.2. La recourante fait valoir que le refus de

l'autoriser à procéder à l'enregistrement vidéo de l'expertise est de nature à

causer un préjudice irréparable. Elle allègue qu'elle a été choquée et

déstabilisée par la manière dont s'est déroulée l'expertise de 2011 en ce qui

concerne l'entretien du docteur E.________ et qu'elle a dès lors grandement

besoin d'être rassurée sur le déroulement de la prochaine expertise, à tout le

moins de pouvoir sauvegarder un moyen de preuve en rapport avec son

déroulement. Elle affirme qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs avec

attaques de panique ainsi que d'accès de tachycardies et que le fait de se

sentir livrée à la merci de l'expert, sans pouvoir procéder à l'enregistrement

de l'entretien, pourrait provoquer une attaque de panique avec accès de

tachycardie qui ne pourrait être réparée ultérieurement par un jugement final

ou une autre décision qui lui serait favorable.

4.2. Selon la jurisprudence constante, le préjudice

irréparable dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de

nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision

finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts

cités).

4.3. Le jugement entrepris rejette le recours contre

la décision incidente concernant la mise en oeuvre d'une expertise médicale

pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L'administration de cette preuve

n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique

irréparable. L'inconvénient de fait invoqué par la recourante (supra, consid.

4.1.2) - aspect de caractère purement factuel et non juridique - ne suffit pas

(ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les

arrêts cités). On ne saurait perdre de vue qu'un examen (psychiatrique) par le

docteur E.________ n'est pas prévu, de sorte que vraisemblablement le risque

craint par la recourante ne pourra se réaliser. La condition posée par l'art.

93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée en l'espèce. Les conditions de

recevabilité du recours fixées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrent pas ici

en considération. (…)”

Il testo integrale della sentenza cantonale (CASSO AI 289/13 del

28 aprile 2014) è pubblicato sul sito www.findinfo-tc.vd.ch.

Come le è ben noto ci tengo in modo particolare a che il Tribunale

delle assicurazioni del Canton Ticino rispetti al meglio il principio di

celerità.

Mi spiace dunque constatare che questa causa (che è la più vecchia

pendente in Tribunale) non sia ancora stata evasa.

Mi auguro che, con la collaborazione di tutte le parti

interessate, ciò possa avvenire nella prima metà del 2015.

Nel frattempo ho ricevuto in copia, dal segretariato del PE 1, le

nuove convocazioni per la perizia pluridisciplinare prevista dall’11 al 13

marzo 2015” (doc. XC).

1.33. Il 2 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha

trasmesso a questa Corte un rapporto del 20 febbraio 2015 della Dr.ssa __________

e un rapporto del 26 febbraio 2015 del Dr. __________ (doc. XCII+L1,L2).

Il rappresentante

dell’assicurato si è così espresso:

" Onorevole

signor Giudice,

in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente

comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Allego alla presente La copia

della seguente documentazione:

- Copia rapporto della

dottoressa Isella del 20 febbraio 2015 (che ho ricevuto settimana

scorsa, ma ero assente);

- Copia rapporto del dr. __________

del 26 febbraio 2015 (che ho ricevuto oggi).

La situazione clinica del signor RI 1 è particolarmente

preoccupante, al punto che sia la dottoressa __________ che il dr. __________

reputano controindicato, per tutte le ragioni mediche da loro esposte ed alle

quali rinvio, una trasferta fino a __________.

Reputo che sia la dottoressa __________ che il dr. __________

siano a disposizione per ogni necessità.

Del resto, la situazione clinica del mio cliente non

è quindi per nulla facile. Il cliente è stanco e sofferente, ritenuto che il

sig. RI 1 è ben cosciente del fatto che la perizia giudiziaria è giuridicamente

necessaria (che quindi non rifiuta in quanto tale, sia chiaro!),

ma una trasferta a __________ appare essere improponibile. Mi permetto quindi

di proporre quale alternativa, e ciò a causa dei

problemi di salute del mio cliente e non per altro, che la perizia venga svolta

all'__________ di __________ sono pur sempre, in totale su una giornata, almeno

3 ore in meno di viaggio) o in via alternativa presso la __________ di __________.

Sulla base poi di quanto auspicato dal dr. __________, chiedo che venga

eseguita prima la valutazione psichiatrica” (doc.

XCIII).

1.34. Il 3 marzo 2015 il TCA ha

interpellato sia la Dr.ssa __________ che il Dr. __________ invitandoli a

motivare per quale ragione la trasferta a __________ non sarebbe esigibile

(doc. XCIV, XCV).

Lo psichiatra Dr. __________

– sempre in data 3 marzo 2015 – si è così espresso:

" Egregio Avvocato,

faccio riferimento alla telefonata odierna tra noi

intercorsa, rispettivamente al suo scritto in cui mi chiede "per quale

motivo la trasferta a __________ non sarebbe esigibile dal profilo

psichiatrico" per il paziente, rispondendo come segue.

Nel certificato da me redatto in data 26.02.2015,

indirizzato all'avvocato del paziente, così scrivevo; "ritengo assolutamente

opportuno che un esame peritale – psichiatrico venga

effettuato, molto meglio se presso un centro più

facilmente raggiungìbile dal paziente (__________? __________?)".

Come si evince da tale documento non scrivo che la

trasferta a __________, dal profilo psichiatrico, sarebbe impossibile. Tale

impossibilizzazione varrebbe unicamente nel caso il paziente fosse degente in

una strattura psichiatrica (per ora ipotesi non attuale ma non

escludibile nel futuro qualora lo stato depressivo

paranoide, in peggioramento, lo necessitasse).

Gli impedimenti dal profilo delle malattie fisiche

che penalizzano fortemente trasferte prolungate, sono ben esplicitati nel

certificato della dr.ssa __________, medico curante del sig. RI 1, in vostro

possesso.

Rimanendo nel mio ambito specialistico, sono ben

viste tutte le possibilità di dare al paziente minori fattori di disturbo, a

partire dalle algie croniche invalidanti, peggiorabili con viaggi prolungati,

vista la soglia di scompenso facilissimamente raggiungibile.

Una trasferta in Svizzera tedesca, oltre alla

distanza, avrebbe pure il vantaggio per il paziente di ritrovarsi in un

ambiente, anche linguistico, meglio conosciuto per gli studi portati a

compimento a __________. Riguardo a quanto da lei asserito telefonicamente

della

non reperibilità di un collega psichiatra in grado

di esprimersi in lingua italiana per poterlo peritare, all'infuori di quello

disponibile a __________, si potrebbe eventualmente ipotizzare quanto segue.

Avviare comunque i numerosi accertamenti peritali

per le patologie somatiche presso uno dei centri più vicini, dandosi maggior

tempo per la ricerca di un collega psichiatra che possa valutare l'evidente

patologia di cui soffre, esprimendosi con lui in italiano. Il paziente sarebbe

eventualmente d'accordo di rivolgersi anche a uno specialista psichiatra oltre

confine (Italia), per la visita eventuale.

Auspico fortemente che la situazione di stallo

procedurale in atto possa risolversi, soprattutto in considerazione della forte

sofferenza psichica del sig. RI 1, oltre che di quella dei famigliari (che in

più occasioni appaiono pure al limite della sopraffezione), nonché per

agevolare la complessa gestione terapeutica psichiatrica in atto da parte mia.”

(doc. XCVI).

La Dr.ssa __________ il 4

marzo 2015 ha fornito la seguente motivazione:

" In

riferimento al vostro scritto del 03.03,2015, in merito alla trasferta a __________

del sig. RI 1, torno a ribadire che non ritengo indicato un trasferimento in

tali sedi per la durata complessiva del viaggio.

Riconosco che il treno consenta al sig RI 1 di poter effettuare dei

cambi posturali, però, ritengo che tale spostamento debba rientrare nella

durata di un arco temporale che non superi le tre ore se possibile.

Con un viaggio troppo lungo si rischia di esasperare il sig. RI 1

acuendo sia il suo stato psichico di irrascibilità e sia la sintomatologia

algica che lo limita pesantemente negli spostamenti. La condizione clinica è

tanto invalidante e suscettibile di peggioramento che domenica scorsa il signor

RI 1, mentre camminava, in relativo benessere, si è trovato a terra per

improvviso cedimento dell'arto inferiore dx. Caduta che fortunatamente non è

incorsa in alcuna conseguenza di rilievo.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e confermo quanto già

indicato nel mio precedente certificato del 20.2.2015.” (doc. XCVII).

1.35. Il 4 marzo 2015

il Presidente del TCA ha inviato all’avv. RA 1 uno scritto del seguente tenore:

" Egregio

Avvocato,

ho ricevuto il suo scritto del 2 marzo 2015, fatto pervenire al TCA

a pochi giorni dalla visita peritale pluridisciplinare presso il PE 1 di __________

prevista per il periodo 11-13 marzo 2015, secondo la convocazione del 20

novembre 2014.

Le segnalo che mai fino ad ora ha sollevato delle obiezioni di

carattere medico circa la trasferta a __________, limitandosi a chiedere, come

in effetti è stato fatto, di raggruppare le visite (cfr. mio scritto del 26

novembre 2014, suo scritto del 7 novembre 2014: “Sia chiaro: il mio cliente

NON rifiuta affatto la perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla

stessa. Tuttavia il mio cliente, che è molto provato, chiede solo quei piccoli

accorgimenti per essere tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie

precedenti comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia chiaro)” e

certificato dalla dottoressa __________ del 14 agosto 2014 “Si certifica che

il sig. RI 1 (__________) in virtù delle sue condizioni fisiche legate ai noti

problemi muscolo scheletrici non può sostenere trasferimenti su lunga tratta

ripetuti nel tempo.”).

Rilevo che non ha sollevato tali obiezioni neppure quando il 3

dicembre 2013 / 7 gennaio 2014 ha presentato un’istanza di ricusa del PE 1,

respinta dal TCA con sentenza 32.2012.273 del 9 gennaio 2014 e dal Tribunale

federale con sentenza 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014.

Ho preso atto dei certificati dei dottori __________ e __________

e delle successive precisazioni da loro fornite al TCA che le invio per

conoscenza (cfr. XCIV, XCV, XCVI e XCVII).

La invito a comunicarmi immediatamente (via fax – 091 814

47 39), per quali motivi solo ora ritiene improponibile una trasferta a __________.”

(doc. XCVIII).

1.36. L’avv. RA 1 – sempre il 4

marzo 2015 – ha così risposto:

" Onorevole signor Giudice,

in merito alla problematica di cui in oggetto, invio

la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1.

Ho preso atto della Sua comunicazione del 3 marzo

2015, e da parte mia ho scritto solo in data 2 marzo 2015 dato che in

precedenza non avevo i rapporti medici che ho inviato, e di cui ho preso

visione come da me indicato.

Del resto in precedenza non mi era stato indicato

che la trasferta a __________ non era possibile ma solo che il signor RI 1 non

poteva sostenere trasferimenti su lunga durata ripetuti nel tempo (cfr. ad es. il rapporto della

dottoressa __________ del 14 agosto 2014. I due nuovi certificati citano invece

una situazione diversa rispetto al contenuto

dei due rapporti medici che ho inviato. Del resto,

dagli stessi traspare un peggioramento della situazione clinica.

Visto il contenuto dei due rapporti medici che ho

inviato il 2 marzo 2015, ho ritenuto quindi necessario segnalare questa nuova

situazione. (doc. XCIX).

1.37. In data 4 marzo

2015 il Presidente del TCA ha comunicato al PE 1 l’annullamento delle visite

peritali in programma l’11, il 12 e il 13 marzo 2015 e si è così espresso:

" Egregio

dottor __________,

nella procedura ricorsuale citata a margine, così come già

anticipatole in occasione dell’odierno colloquio telefonico con il

vicecancelliere avv. __________, la informo che, in data 2/3 marzo 2015, il

patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al Tribunale le certificazioni dei

medici curanti dottori __________, psichiatra, e __________, generalista, in

base alle quali, per ragioni mediche, il signor RI 1 non è in grado di

affrontare la prevista trasferta a __________.

Ho chiesto al rappresentante del ricorrente d’indicare per quale

motivo l’obiezione relativa alla lunghezza della trasferta non era mai stata

sollevata prima. Egli ha risposto che “… in precedenza non mi era stato

indicato che la trasferta a __________ non era possibile, ma solo che il signor

RI 1 non poteva sostenere trasferimenti su lunga durata ripetuti nel tempo

(cfr. ad es. il rapporto della dottoressa __________ del 14 agosto 2014). I due

nuovi certificati citano invece una situazione diversa rispetto al contenuto

dei due rapporti medici che ho inviato. Del resto, dagli stessi traspare un

peggioramento della situazione clinica.”.

Alla luce di questa documentazione, le chiedo di annullare

le visite peritali in programma i prossimi 11, 12 e 13 marzo.

Mi scuso per i numerosi inconvenienti creati in relazione a questa

vertenza e la ringrazio per la disponibilità da Lei dimostrata.

La invito a restituirci immediatamente l’incarto che le era stato

inviato a suo tempo.” (doc. C).

Il doc. C è stato inviato,

per conoscenza, all’avv. RA 1 e all’UAI (doc. C).

1.38. Il 17 marzo 2015 il

patrocinatore del ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Ho preso atto della Sua comunicazione del 4 marzo 2015

all'attenzione del PE 1.

Resto ora in attesa del proseguio dell'istruttoria.

Colgo l'occasione per inviarLe copia della MRI Colonna Cervicale e

Lombare del 10 marzo 2015, e chiedo sia assunto agli atti.

Per il resto, sono cosciente che il caso sta prendendo molto

tempo, e sono pure cosciente del fatto che il TCA è noto per non procrastinare

inutilmente le pratiche (pur considerando il vostro notevole carico di lavoro).

Del resto anche chi scrive ha sempre cercato di collaborare al meglio con le

autorità. La situazione del sig. RI 1 è comunque grave ed in peggioramento, e

quanto è stato segnalato dallo scrivente legale lo è sempre stato in base ad

atti medici stilati da professionisti seri." (doc. CI)

Egli ha allegato un

certificato della dottoressa Isella relativo ad una "MRI COLONNA CERVICALE

E LOMBARE” effettuata dall’assicurato il 10 marzo 2015" (cfr. doc. M).

Considerandi

2.1

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125.

V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005.

nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA

32.2005.83

del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.3

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4

Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così

costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183

del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31.

maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.5

Nella

decisione dell’11 ottobre 2012 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato

una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2010 fino al 31

dicembre 2011 (versata a partire dal 1° febbraio 2011, ex art. 29 cpv. 1 LAI),

sulla base della perizia medica pluridisciplinare SAM del 4 novembre 2011.

Tema del contendere è

dunque la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2012, della

rendita intera d’invalidità erogata a RI 1.

Nel contesto della perizia

SAM del 4 novembre 2011, i medici hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa

__________), quella neurologica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________)

e quella oftalmologica (Dr.ssa __________) (doc. AI 46-1 e seguenti).

Nel rapporto peritale del

4.

novembre 2011 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro

d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di “Stato dopo trauma distrattivo spalla ds. il 5.5.2009 con

conseguente frattura del tubercolo maggiore, con/su: - trattamento conservativo

con fissazione in Gilchrist per sei settimane; - lesione parziale del

sovraspinato; - sviluppo di una emisindrome algica ds. di origine non chiara,

verosimil-mente nell’ambito di uno sviluppo funzionale-somatoforme. Sindrome

panvertebrale principalmente miotensiva scatenata dall’evento traumatico del

5.5.2009

Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4. Reazione di

disadattamento con prevalente coinvolgimento dell’emotività ICD-10 F 43.23” (doc. AI 46-22).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Pregressa lesione

del nervo toracico lungo (evento traumatico del 5.5.2009), con scapola alata a

ds. nel frattempo regredita. Miopia medio-elevata. Presbiopia. Distacco

parziale posteriore del corpo vitreo bilaterale. Emicrania senz’aura

anamnestica. Possibile ernia inguinale sin. evidenziata all’esame sonografico

del 5.10.2010. Osteopenia (DEXA del 12.11.2009). Stato dopo colecistectomia

laparoscopica per colecistolitiasi, luglio 2010 ” (doc. AI 46-22/23).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurato abile all’80% sia nella precedente attività di __________ che in

attività adeguate (doc. AI 46-29/31).

Per quel che riguarda

l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dal profilo temporale, i periti hanno

ripreso le valutazioni dei medici curanti. Dalla documentazione medica agli

atti emerge un’inabilità lavorativa totale dal 5 maggio 2009 (data dell’infortunio)

per la frattura alla spalla destra con rottura parziale del tendine

sopraspinato (cfr. rapporto Dr. __________, doc. AI 19-1 e Dr. __________, doc.

AI 14-1).

Il 17 agosto 2009

l’assicurato ha provato a riprendere l’attività lavorativa, ma dopo pochi

giorni (dal 20 agosto 2009) l’attività è stata ridotta al 50% (cfr. certificato

Dr.ssa __________, doc. LAINF 7-1 e anamnesi Dr.ssa __________, doc. AI 46-59).

L’inabilità è stata poi

fissata al 100% dal 10 novembre 2009 (cfr. certificato Dr. __________, doc.

LAINF 9-1 e doc. 16-1), al 50% dal 14 novembre 2009, al 100% dal 1° dicembre

2009.

(doc. AI 48-1, 52-1) e al 20% dall’ottobre 2011, a seguito della perizia SAM del 4 novembre 2011 (doc. AI 46-31).

Dal profilo psichiatrico,

dagli atti emerge che il Dr. __________ nel rapporto del 17 marzo 2010, ha diagnosticato un “Tono timico deflesso” (doc. AI 46-131).

Il Dr. __________, dal

canto suo, nello scritto del 13 aprile 2011, ha indicato una sindrome depressiva reattiva “sopraggiunta da circa giugno 2009” (doc. AI

46-166). La stessa indicazione figura nel rapporto del 22 settembre 2011 della

Dr.ssa __________ (doc. AI 46-55), moglie del ricorrente.

Il Dr. __________, nel

rapporto medico iniziale del 7 settembre 2010, non aveva invece accennato a

patologie psichiatriche (doc. AI 14-1).

Da parte sua, la Dr.ssa __________

ha dato indicazioni contraddittorie sull’inizio della problematica

psichiatrica: prima collocandola all’inizio del 2010 (a pag. 4 della perizia,

doc. AI 51-4), poi dal mese di settembre 2010 (sempre a pag. 4 della perizia,

doc. AI 51-4), facendo riferimento al rapporto del Dr. __________.

Nel successivo rapporto

del 20 maggio 2012, la perita ha poi collocato l’esordio della problematica “tra

fine 2010 e inizio 2011” (doc. AI 85-5), mentre nelle osservazioni del 3

maggio 2013 ha nuovamente indicato “inizio del 2010” (doc. XXIV, pag. 3).

In applicazione della

media retrospettiva, l’Ufficio AI ha quindi attribuito a RI 1 una rendita

intera d’invalidità dal 1° maggio 2010 (dopo anno di attesa, ai sensi dell’art.

28.

cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 dicembre 2011 (tre mesi dopo il

miglioramento, secondo l’art. 88 cpv. 1 OAI), versata a partire dal 1° febbraio

2011.

(ex art. 29 cpv.1 LAI).

2.6

Nella

concreta fattispecie, il TCA non può confermare la decisione impugnata, per le

ragioni che seguono.

2.6.1

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr.ssa __________,

medico chirurgo specialista in psichiatria, la quale nel rapporto del 20

ottobre 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore

persistente ICD-10, F 45,4. Reazione di disadattamento con prevalente

coinvolgimento dell’emotività ICD-10, F43,23” e fissato un’inabilità

lavorativa del 15%, presente sin dal settembre 2010 (doc. AI 51-3/4).

La perita ha giustificato

questa percentuale d’inabilità con un quadro somatoforme da dolore cronico

senza una patologia psichica di rilevante intensità, senza un ritiro sociale,

con una patologia fisica riconosciuta che non mostra miglioramenti e con un

conflitto interno riguardo ai temi della vita e un disagio psico-emotivo, non

tali da compromettere un recupero del funzionamento lavorativo. Vi è poi uno

scarso successo delle terapie per la patologia fisica, ma nessun approccio dal

punto di vista psichico e infine non vi è – sempre secondo la perita – nessun

aggravamento del quadro psichico negli ultimi anni (doc. AI 51-3).

Queste valutazioni non

sono state condivise dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e psichiatra forense certificato SSPF, il quale in una valutazione

del 27 marzo 2012, effettuata quale perito di parte, ha invece posto la

diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave, senza

sintomi psicotici (ICD-10 F33.2)” con una capacità lavorativa “che non

supera, nella migliore delle ipotesi il 20%”, ma ritenendo più probabile la

completa inabilità lavorativa (doc. AI 78-30+32).

Secondo il Dr. __________,

l’infortunio che ha visto coinvolto RI 1 rappresenta una “ferita

narcisistica” che ha mandato in crisi la struttura di personalità

preesistente e vulnerabile del paziente, con un peggioramento del quadro

disforico, ingravescenti limitazioni comportamentali e ritiro sociale

progressivo. Dagli esami svolti dallo specialista interpellato dall’assicurato,

la dimensione grave del quadro depressivo emerge in maniera inconfutabile: “il

peritando ha perso ogni interesse per le attività che una volta gli davano

piacere, non frequenta più gli amici (…), non prova più alcun piacere, la vita

sessuale è inibita, l’umore è disforico. I sintomi vegetativi possono essere

ascritti credibilmente, almeno in larga parte, ai dolori cronici e alle

limitazioni che questi impongono” (doc. AI 78-26).

Rispondendo ai quesiti

peritali del legale dell’assicurato, il Dr. __________, riferendosi

all’episodio depressivo, si è così espresso:

" (…)

Dice il manuale (corsivi miei): "...Negli

episodi tipici di tutte le tre forme (lieve..., di media gravità... e grave...)... il soggetto generalmente presenta depressione del

tono dell'umore, perdita degli interessi e della capacità di

provare piacere, riduzione dell'energia con aumentata affaticabilità

e diminuita attività. E' comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche

minimo." (Nota: tutti questi criteri sono soddisfatti). "...Altri

sintomi comuni sono:

1.

riduzione

dell'attenzione e della concentrazione;

2.

riduzione

dell'autostima e della fiducia in sé;

3.

idee di colpa

e di inutilità (anche nel corso di un episodio lieve);

4.

visione

pessimistica del futuro

5.

idee o atti di auto-aggressività o di suicidio;

6.

disturbi del sonno;

7.

diminuzione dell’appetito”

(Nota: di questi criteri sono chiaramente soddisfatti 1.,2.,3.,4 e

6).

“…L’abbassamento del tono dell’umore si modifica scarsamente da un

giorno all’altro ed è spesso insensibile alle circostanze, ma può mostrare una

caratteristica variazione diurna… In alcuni casi, l’ansia, l’angoscia e

l’agitazione motoria possono essere a tratti più evidenti rispetto alla

depressione, a l’alterazione del tono dell’umore può essere mascherata da

aspetti aggiuntivi, come l’irritabilità, il consumo eccessivo di alcol, il

comportamento istrionico, l’accentuazione di sintomi fobici o ossessivi

preesistenti, le preoccupazioni ipocondriache” (Nota: come si vede, la

“colorazione” particolare del quadro clinico del peritando non costituisce una

situazione eccezionale).

“…Per gli episodi depressivi di tutti i tre livelli di gravità è

in genere richiesta una durata di almeno due settimane…”.

Se due settimane sono il minimo richiesto per formularare questa

diagnosi, essa è consentita per episodi che si prolungano nel tempo “sine die”,

come sembra essere nel caso del peritando la cui patologia depressiva è

costantemente alimentata da quella dolorosa somatogena.

Allo stato attuale delle cose, considerati i risultati ottenuti

tanto nella Scala di Beck quanto in quella di Hamilton, così come le risultanze

dell’Esperimento Associativo, mi pare difficile dubitare che il peritando stia

vivendo un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2).

Scrive ICD-10: “…Durante un episodio depressivo grave il soggetto

presenta di solito una notevole angoscia o agitazione, a meno che il

rallentamento non sia una caratteristica marcata. La perdita dell’autostima e

sentimenti di inutilità o di colpa sono in genere pronunciati e, nei casi

particolarmente gravi, vi è chiaro rischio che sia attuato un tentativo di

suicidio… Devono essere sempre presenti tutti i tre sintomi tipici segnalati

per le forme di grado, lieve e medio…(vedi sopra), con l’aggiunta di 4 o più

degli altri sintomi, alcuni dei quali devono essere di intensità notevole…”

(criteri soddisfatti nel caso in esame).

“…Tuttavia, se sintomi come l’agitazione o il rallentamento sono

accentuati, il paziente sarà riluttante o incapace di descrivere molti sintomi

in maniera dettagliata. Una valutazione globale di episodio depressivo grave

può essere ancora giustificata in tali casi… Durante un episodio depressivo

grave è molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare le

attività sociali, lavorative e domestiche tranne che in misura molto limitata”

– e che ciò sia il caso appare chiaro tanto all’esame clinico quanto alla

lettura del “promemoria”. (doc. AI 78-29+30).

La Dr.ssa __________, nella

relazione del 20 maggio 2012, ha preso posizione sul referto del Dr. __________

confermando la propria valutazione, sia dal profilo diagnostico che da quello

della capacità lavorativa residua rilevando, in particolare, che il quadro

depressivo risultante dagli approfondimenti testistici sia da ricondurre ad una

“reazione” (…) psico-emotiva ad un vissuto di attacco di pericolo o messa in

discussione del proprio Sé per come lo riconosce-conosce”. La perita rileva

inoltre che i tests mettono in evidenza un malessere superiore a quanto

oggettivato, tanto da chiedersi per quale motivo l’assicurato non sia mai stato

preso in cura da uno specialista, rispettivamente curato con un’adeguata

terapia farmacologica (doc. AI 85-4).

La Dr.ssa __________ ha

quindi sostenuto che l’assicurato ha un tono deflesso “in una manifestazione

di profonda ferita narcisistica con acuizione di tratti di personalità che

esprimono il tono deflesso nella specifica modalità narcisistica”. A mente

della Dr.ssa __________ l’assicurato non soffre di una depressione maggiore in

senso stretto, in quanto i disturbi del sonno sono dovuti alle algie, non

manifesta alterazioni evidenti dello stile alimentare e/o del peso, non mostra

rallentamento motorio e/o del pensiero, non manifesta caduta della libido, ha

interrotto le attività non per anedonia, ma a causa delle algie, e non ha

contatti sociali a causa del narcisismo. La perita dell’amministrazione ha

quindi ricondotto la prima grave ferita narcisistica in concomitanza con la

ricezione della disdetta dal posto di lavoro, che lo avrebbe fatto precipitare

in un quadro depressivo disforico (doc. AI 85-4/5).

Nelle annotazioni del 1°

giugno 2012 il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha sostanzialmente ripreso le conclusioni della Dr.ssa __________

(doc. AI 88-1).

In sede ricorsuale il

ricorrente ha prodotto una nuova valutazione del Dr. __________ - datata 22

ottobre 2012 - nella quale lo specialista ha spiegato le ragioni per le quali

dissente dalle conclusioni della perizia della Dr.ssa __________. Il primo

elemento si fonda sulla contrapposizione effettuata dalla perita tra “depressione

reattiva”,considerata meno grave, e “depressione maggiore in senso

stretto”. Il Dr. __________ ritiene infatti che anche depressioni reattive

possono essere molto gravi e di converso depressioni maggiori sono di gravità

anche media (doc. C, pag. 2).

Egli ha quindi criticato

il quadro narcisistico esposto dalla Dr.ssa __________ nella propria

valutazione che non corrisponde – sempre secondo il Dr. __________ – neppure ad

un disturbo narcisistico di personalità, in quanto il fattore che più di ogni

altro alimenta la sofferenza dell’assicurato è il dolore cronico. Dunque – a

suo dire – spostare l’accento sul ‘narcisismo’ oltre che inadeguato è anche

tecnicamente sbagliato perché le diagnosi in perizia vanno formulate secondo un

sistema di classificazione riconosciuto.

Secondo lo specialista

interpellato dall’assicurato le considerazioni psicodinamiche della Dr.ssa __________

che sono l’essenza della sua valutazione “appaiono fuori luogo, perché

espressione di una teoria rispettabilissima (quella psicoanalitica) ma estranea

tanto all’ICD-10 quanto al DSM-IV TR” (doc. C, pag. 3).

La Dr.ssa __________,

nello scritto del 6 febbraio 2013, ha invece ribadito la presenza di “tratti

vistosamente narcisistici” e le proprie conclusioni diagnostiche (doc.

XIV5).

Anche il Dr. __________,

in data 25 febbraio 2013, ha confermato il proprio differente inquadramento

diagnostico rispetto alle conclusioni peritali, in particolare ha indicato come

non sia dimostrato che il paziente già prima dell’evento infortunistico

soffrisse di un disturbo di personalità, come lascia intendere invece la Dr.ssa

__________, ma piuttosto di un equilibrio fragile (doc. F1).

Il Dr. __________ ha

quindi concluso il suo scritto rilevando quanto segue: “non vorrei che una

disputa quasi accademica sull’inquadramento nosologico del disturbo del

peritando finisse per mettere in secondo piano l’incontestabile sua gravità.

Ammesso e non concesso (ribadisco che della mia diagnosi sono tuttora convinto)

che il peritando soffra di un disturbo diverso da quello da me diagnosticato,

saremmo pur sempre in presenza di un quadro clinico molto grave, a decorso

cronico e infausto (come la sua evoluzione dall’infortunio a oggi dimostra),

completamente inabilitante dal punto di vista lavorativo e in sicura relazione

causale con l’infortunio” (doc. F1, pag. 2).

La Dr.ssa __________ ha

poi preso nuovamente posizione il 3 maggio 2013 confermando le proprie

conclusioni diagnostiche e l’inabilità (massima) del 15% precisando, in

particolare, di non aver diagnosticato un disturbo di personalità “ma di

aver considerato l’ipotesi di tratti di personalità che partecipassero a definire

il quadro in oggetto” (doc. XXIV1d, pag. 3/4).

Il Dr. __________ – in

data 21 giugno 2013 – riconfermandosi anch’egli nelle proprie conclusioni, ha

definito del tutto irrealistica la valutazione della capacità lavorativa

dell’80% (doc. XXIX).

La Dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato il paziente due volte

(il 23 maggio e il 12 giugno 2013), negli scritti del 14 giugno 2013 e del 29

giugno 2013 ha indicato di concordare in buona parte con la valutazione del Dr.

__________ (doc. XXIX).

Questo Tribunale – in data

7.

novembre 2013 – ha interpellato il Dr. __________ in questi termini (doc.

XXXVII):

" (…)

Nel suo rapporto del 25 febbraio 2013 indirizzato all’avv. RI 1,

in cui lei si riconferma sostanzialmente nei precedenti rapporti del 27 marzo e

22.

ottobre 2012, ha concluso evidenziando che a prescindere dall’inquadramento

diagnostico il paziente presenta un quadro clinico molto grave, a decorso

cronico e infausto, e completamente inabilitante dal punto di vista lavorativo

(rapporto 25 febbraio 2013, pag. 2).

La Dr.ssa __________, perita del SAM, nel rapporto del 20 maggio

2012, riferendosi agli approfondimenti testistici effettuati sul paziente si è

chiesta per quale motivo una “grave depressione senza sintomi psicotici”

non sia stata sostenuta con un periodo di ricovero o con un’adeguata terapia

farmacologica (rapporto 20 maggio 2012, pag. 3).

Alla luce delle osservazioni della Dr.ssa __________, la invitiamo

a chiarirci questo punto, in particolare ad illustrarci per quali motivi

ritiene il quadro clinico dell’assicurato molto grave, malgrado egli non sia

mai stato ricoverato, né sia mai stato sottoposto ad un’adeguata presa a carico

specialistica (cfr. rapporto SAM 4 novembre 2011, pag. 17).” (doc. XXXVII).

Il 18 novembre 2013 il Dr.

__________, dopo aver sottolineato che il suo rapporto con l’assicurato è stato

di carattere esclusivamente peritale e non terapeutico, ha così risposto al

TCA:

" (…)

il quadro clinico dell’assicurato è atipico. Se la diagnosi di

depressione grave mi sembra assodata e incontestabile, è pur vero che

superficialmente esso è dominato da disforia, rabbia, aggressività verbale e

sfiducia, quest’ultima soprattutto nei confronti della classe medica (con poche

eccezioni).

Nella “economia psichica” dell’assicurato, la rabbia e

l’aggressività, a tinte proiettive (paranoiche) hanno la funzione di proteggere

l’assicurato dall’emergere dei sentimenti depressivi che sarebbero per lui

ancora più dolorosi. Ciò impone cautela nella cura di queste patologie poiché,

per dirla in termini semplici, “il rimedio potrebbe essere peggiore del male”.

Inoltre, una terapia deve essere accettata dal paziente e ciò può

avvenire soltanto in un rapporto di fiducia che, all’epoca, non era stabilito

con nessuno dei medici (e men che meno degli psichiatri).

Da allora, la situazione si è fortunatamente un po’ modificata,

anche se molto cautamente. Su richiesta del Dr. __________, che già aveva

peritato l’assicurato dal punto di vista neurologico, egli è stato esaminato,

nel senso di un consulto specialistico, dalla Dr.ssa __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, direttore della Clinica __________ “__________”,

che l’ha incontrato nella primavera di quest’anno.

La Dr.ssa __________ (che, come ho già avuto modo di segnalare in

un mio precedente scritto, condivide largamente la mia valutazione) ha espresso

anche una valutazione terapeutica circostanziata e prudente, consigliando una

cura farmacologica sicuramente praticabile a livello ambulatoriale. Sui suoi

risultati non dispongo di alcuna informazione.

Per quanto riguarda l’ipotesi di un trattamento stazionario, non

posso che far notare che il quadro clinico dell’assicurato lo sconsiglia. Egli

è bisognoso di tranquillità e di poter seguire i propri ritmi, cosa difficilmente

praticabile in un reparto; inoltre, la sua irritabilità lo espone a frizioni e

attriti con altri pazienti (si tratta di situazioni che si presentano

frequentemente in un collettivo di pazienti psichiatrici); infine, la terapia

oculatamente proposta dalla Dr.ssa __________ non richiede misure stazionarie.

A mio avviso, queste costituirebbero una “ultima ratio” soltanto in caso di

esplicita richiesta da parte dell’assicurato” (doc. XXXVIII).

L’insorgente ha quindi

prodotto un nuovo referto, datato 9 dicembre 2013, del Dr. __________ che – in

buona sostanza –

si riconferma nei suoi

precedenti scritti (doc. XLV+H).

La Dr.ssa __________, si è

sempre riconfermata nella propria valutazione per quanto riguarda il periodo

sino alla decisione impugnata (cfr. doc. XIV5, doc. XXIV+1/2, doc. XXXIII+1).

Le notevoli divergenze

delle valutazioni e conclusioni tra la perita amministrativa e il perito di

parte, hanno indotto questo Tribunale ad ordinare il 19 dicembre 2013 una

perizia giudiziaria presso il PE 1 di __________ (cfr. consid. 1.32; sul tema

cfr. STF 8C_583/2014 del 6 febbraio 2015).

Questa perizia

giudiziaria, a seguito degli eventi descritti ai consid. 1.11 – 1.36, in

particolare visti i certificati medici prodotti dal patrocinatore dell’assicurato

il 2 marzo 2015 e le successive precisazioni dei medici del 3 e 4 marzo 2015

che attestano l’impossibilità per l’assicurato di recarsi a __________, è stata

annullata il 4 marzo 2015 (cfr. consid. 1.37).

A proposito della

problematica psichiatrica va ancora evidenziato che in data 24 febbraio 2014 il

patrocinatore dell'assicurato ha prodotto un rapporto del 20 febbraio 2014 del

Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la

diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave senza

sintomi psicotici (ICD-10 F33.2), ad innesto su tratti di personalità paranoidi”

(doc. LXIII+i1).

Il Dr. __________ ha rilevato,

nell’anamnesi, di avere curato l’assicurato ininterrottamente dal 14 luglio

2006.

sino al 20 giugno 2007 su segnalazione della moglie, dopo gli accertamenti

neuropsicologici del Dr. __________. A quel momento, il Dr. __________ aveva

posto la diagnosi di “stato depressivo medio grave, emicranie” (doc.

LXIII+i1).

Lo specialista ha quindi

indicato di non avere avuto più notizie dell'assicurato sino alla fine del mese

di settembre 2013, quando per il tramite della moglie, ha chiesto di poter

tornare in cura. I colloqui ambulatoriali sono ripresi al 16 ottobre 2013.

Il curante ha evidenziato

la serietà dell’episodio depressivo del 2006 e il marcato potenziamento dello

stato depressivo, a partire dal mese di dicembre 2013, dopo il ricevimento

della convocazione per la perizia PE 1 a __________. In particolare, il Dr. __________

si è pure detto sorpreso della banalizzazione, da parte del paziente,

dell’episodio depressivo del 2006: “lo confrontavo con il mio ricordo della

serietà dello stesso, della durata prolungata di incapacità lavorativa,

dell’impegno reciproco nell’affrontarlo” (doc. LXIII+i1).

Rispondendo alle domande

dell’avv. RA 1, il Dr. __________, dopo aver esposto i disturbi lamentati

dall’assicurato, ha elencato i dati oggettivi: “deflessione grave dell’umore

(43 punti alla scala di Hamilton a fine dicembre 2013), abbassamento autostima,

riduzione volitività, perdita di energia, sensi di colpa, pessimismo per il

futuro, difficoltà deambulatorie e nella forza, idee interpretative e

persecutorie (ma difficile a volte differenziare tra interpretatività o robusta

risposta a situazioni concretamente dannose nei suoi confronti), riduzione

dell’istinto vitale, aggressività sul piano verbale e fisico” (doc.

LXIII+i1).

A suo parere, l’infortunio

del 5 maggio 2009, con le sue conseguenze somatiche, in particolare i dolori

cronici, la ridotta e incerta motilità, il peggiormento significativo delle

emicranie e cefalee, i disturbi oculari e sessuali, “hanno chiaramente funto

da detonatore per l’ulteriore grave recidiva depressiva, innestatasi in un

momento di discreto equilibrio psichico, la struttura di personalità con tratti

paranoidi, già evidente nel passato, ha fornito ulteriore combustibile allo

scompenso”. Secondo il Dr. __________, quale evento concomitante

sfavorevole, vi è la malattia della madre e la sua morte nel 2009, tre

settimane dopo l’infortunio (doc. LXIII+i1).

Per quanto riguarda il

peggioramento della patologia, il medico curante ha evidenziato che rispetto al

2006, l’attuale patologia psichiatrica è decisamente più grave e cronicizzata,

con un “grosso corteo di disturbi sul piano somatico” (doc. LXIII+i1).

Il Dr. __________ concorda

con il Dr. __________ sia dal profilo diagnostico che riguardo all’incapacità

lavorativa, le cure e la prognosi. Egli ha indicato un’inabilità del 100% dal

16.

ottobre 2013 (doc. LXIII+i1).

Questo specialista

dissente invece, sia a proposito della diagnosi che in merito all'inabilità

lavorativa, con le conclusioni della dottoressa __________ e rileva al

riguardo:

" (…)

Basandosi sulla conoscenza avuta del paziente come psichiatra

curante durante l'episodio depressivo medio grave protrattosi almeno per più di

due anni (e da me oggettivato da luglio 2006 a giugno 2007), risoltosi con psicoterapia e farmacoterapia antidepressiva, (Seropram, Laroxyl), benzodiazepinica

(Dormicum) e neurolettica (Seroquel), rispettivamente per la cura dell'attuale

episodio depressivo grave, in progressivo e ulteriore aggravamento da ottobre 2013, l'ipotesi diagnostica della Dr.ssa med. __________ di "reazione da disadattamento con

prevalente coinvolgimento della emotività" non mi trova d'accordo, per cui

la diagnosi va modificata come al punto 1.

L'ipotesi di "sindrome somatoforme da dolore persistente … in

una dimensione in cui non esiste una patologia psichiatrica di rilevante

intensità …" è inesatta alla luce della diagnosi psichiatrica rilevante e

antecedente da me posta, rispettivamente per l'oggettività dell'infortunio con

le sue conseguenze somatiche pregresse alla sintomatologia algica.

A cadere sarebbero pure considerazioni improprie, del tipo, almeno

per quanto riguarda il 2006 "non posso non chiedermi se così grave è

apparso il quadro del soggetto, come sia accaduto di non vederlo prendere in

carico da specialista né di vederlo curato con adeguata terapia

farmacologica".

Va reso atto alla Collega che nella valutazione del caso, le

informazioni solo parziali raccolte, per il periodo 2006-2007, non hanno a mio

avviso facilitato un orientamento diverso diagnostico.

Per le considerazioni riguardo l'incapacità lavorativa rimando al

punto 5. (…)" (doc. LXIII+i1, pag. 8)

A proposito

dell'evoluzione nel tempo dell'incapacità lavorativa il dottor __________ ha

invece precisato:

" (…)

Dopo il rientro in mia cura, quindi da 16.10.2013, l'incapacità

lavorativa dal profilo psichiatrico è sempre stata del 100% e come tale prosegue

sia nell'ambito del suo lavoro che in altri compatibilmente esigibili. Non

posso esprimermi riguardo il periodo luglio 2007 sino a inizio ottobre 2013,

quando non avevo in cura il paziente. Suppongo però, dalla prolungata e

precedente conoscenza dello stesso, che l'ipotesi di una incapacità lavorativa

al 100% per motivi psichiatrici seguente all'infortunio di maggio 2009 sia

quella maggiormente plausibile, soprattutto sulla base, tra altri numerosi

reperti, della presenza nella perizia __________, di un punteggio di 36 nella

scala della depressione di Hamilton, indici di depressione grave quindi, per

definizione da ICD-10 "improbabile che il paziente possa continuare il

lavoro". Ricordo come già l'episodio depressivo 2006-2007, (indubbiamente

di minore gravità e non scatenato dall'infortunio con conseguenti patologie

somatiche conclamate e persistenti), trattato con adeguata farmacoterapia

antidepressiva e ansiolitica, portò a una incapacità lavorativa, seppure di

grado variabile, protrattasi più di 15 mesi. (…)" (doc. LXIII+i1, pag. 8).

Chiamato ora a

pronunciarsi questa Corte, alla luce del rapporto del Dr. __________, ritiene

che la valutazione peritale della Dr.ssa __________, che peraltro ha visto

l'assicurato una sola volta il 20 ottobre 2011 (cfr. doc. 51/1), non adempia i requisiti

richiesti dalla giurisprudenza, affinché un rapporto medico abbia valore

probante (cfr. consid. 2.4.; al riguardo cfr. STF 8C_701/2014 del 4 marzo 2015).

In particolare la perizia

psichiatrica amministrativa della dottoressa __________ del 20 ottobre 2011

(cfr. doc. AI 51/1) è carente nella misura in cui ignora totalmente, a livello

dell'anamnesi, l'episodio depressivo precedente curato dal luglio 2006 al

giugno 2007.

Ora questo episodio è stato

definito dal Dr. __________ “prolungato e grave”. Esso ha causato

un’inabilità al lavoro del 100% dal 13 marzo al 6 agosto 2006, del 50% dal 7

agosto al 22 ottobre 2006, del 20% dal 23 ottobre 2006 e del 50% dal 19 gennaio

2007.

(doc. LXIII+i1).

Tale episodio è stato peraltro

segnalato dalla dottoressa __________ in modo assai stringato anche nelle prese

di posizione successive alla perizia amministrativa e precisamente nel rapporto

del 20 maggio 2012 (doc. AI 85-2: “… Uno stesso tono depressivo viene

registrato nel 2006 in occasione di un fatto contingente che l’A evidentemente

interpretava come “attacco” alla sua incolumità-entità. (…) Da questo punto di

vista poco importa se l’insulto sia oggettivo come un trauma fisico o

un’esperienza soggettiva di “essere stati lesi” come nel 2006 quando

sperimentava un malessere psicologico con note molto simili alle attuali come

registrato almeno per gli aspetti umorali, stante un problema di “vicinato

rumoroso”. (…) L’A risulta francamente depresso negli approfondimenti

testistici del 2006 e negli ultimi approfondimenti testistici effettuati: sarei

più incline a pensare che si tratti in entrambi i casi di una “reazione” (che

qui uso non limitatamente alla diagnosi ICD ma in senso lato di qualcosa che

accade successivamente, per causa di) psico-emotiva ad un vissuto di attacco-

di pericolo o messa in discussione del proprio Sé per come se lo

riconosce-conosce…”), in quello del 6 febbraio 2013 (doc. XIV/5: "… Un

primo episodio con probabili stigmate depressive viene registrato nel 2006 sempre

a suo dire come reazione a fatti contingenti. …”) e in quello del 3 maggio 2013

(doc. XXIV/1d: “… Già nella mia relazione del 02.2013 scrivevo: “Un primo

episodio con probabili stigmate depressive viene registrato nel 2006 sempre a

suo dire come reazione ai fatti contingenti. …”).

2.6.2

Dal profilo reumatologico

l’assicurato è stato sottoposto al consulto del Dr. __________, spec. FMH in

medicina interna e malattie reumatiche, che nel rapporto del 17 ottobre 2011 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “1.Stato dopo trauma

distrattivo della spalla dx il 5.05.2009 con conseguente frattura del tubercolo

maggiore. - Trattamento conservativo con fissazione in Gilchrist per sei

settimane. - Lesione parziale del sovra spinato. - Sviluppo di un’ emisindrome

algica a dx di origine non chiara, verosimilmente nell’ambito di uno sviluppo

funzionale-somatoforme. 2. Sindrome panvertebrale di origine principalmente

miotensiva scatenata dal citato infortunio del 5.5.2009” (doc. AI 46-36).

Secondo il perito, in

un’attività fisicamente leggera come quella di analista finanziario vi è una

minima limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno al 20%. In

attività fisicamente più pesanti la limitazione è invece del 50% (doc. AI 46-37).

L’assicurato ha contestato

tale conclusione – sia per quanto riguarda la diagnosi che la capacità

lavorativa residua – facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e

del Dr. __________ della Clinica __________ di __________ (in particolare del

20.

febbraio 2012, del 26 novembre 2012, del 20 marzo 2013 e del 30 giugno 2013,

doc. AI 67-8, doc. D2, F3 e G), oltre che della Dr.ssa __________ (doc. E, F2,

G).

Il Dr. __________ si è

sempre riconfermato nella propria valutazione (cfr. doc. XIV2, doc. XXIV, doc.

XXXIII+1).

Alla luce delle divergenti

valutazioni mediche, il TCA ha stabilito che la perizia pluridisciplinare

presso il PE 1 avrebbe dovuto esaminare anche l’aspetto reumatologico.

In data 17 marzo 2015

l’avv. RA 1 ha peraltro prodotto copia di una MRI colonna cervicale e lombare

del 10 marzo 2015, effettuata a seguito di un peggioramento della

sintomatologia algica (doc. CI+M).

2.6.3

Per quanto riguarda la patologia

neurologica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, il quale nel rapporto del 13 ottobre 2011 non ha posto

alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.

A suo parere l’assicurato

è abile al 100% (doc. AI 46-40+41).

Anche per quanto riguarda

l’aspetto neurologico, l’assicurato ha contestato le conclusioni del Dr. __________

facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________

della Clinica __________ di __________ (in particolare quelle del 20 febbraio

2012, del 26 novembre 2012 e del 20 marzo 2013, doc. AI 67-8, doc. D2 e F3),

oltre che della Dr.ssa __________ (doc. E, F2, G).

Il patrocinatore di RI 1

ha inoltre prodotto i referti del 12 dicembre 2012, del 26 marzo 2013 e del 14

agosto 2013 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, che ha

diagnosticato un ”emicrania senza aura (ICHD-II 1.1)”, una “cefalea

cronica attribuita a colpo di frusta (ICHD-II 5.4)” e una “probabile

cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici in combinazione (ICHD-II

8.2.8.6

)”, con un’inabilità al lavoro almeno del 60%, con picchi del 100%

(doc. E, F2, G)

Anche il Dr. __________ si

è sempre riconfermato nella sua valutazione ritenendo tuttavia che si dovrebbero

riconsiderare in dettaglio le cefalee, alla luce della loro attuale evoluzione

(cfr. doc. XIV4, doc. XXIV, doc. XXXIII+1).

Alla luce delle divergenti

valutazioni e conclusioni mediche, la perizia pluridisciplinare presso il PE 1

avrebbe valutato anche l’aspetto neurologico.

2.6.4

Infine, per quanto riguarda la

patologia oftalmologica l’assicurato è stato sottoposto al consulto

della Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, nel rapporto del 17 ottobre

2011.

ha posto la diagnosi di “Miopia medio-elevata. Presbiopia. Distacco

parziale posteriore del corpo vitreo bilaterale”. Secondo la Dr.ssa __________,

dal punto di vista oftalmologico non si giustifica una diminuzione della

capacità lavorativa (doc. AI 46-42).

L’assicurato ha contestato

l’aspetto oftalmologico facendo riferimento alla valutazione del prof. __________

del 29 febbraio 2012 (doc. I+B) e a quella del Dr. __________ (doc. F6).

La Dr.ssa __________ ha

riconfermato la propria valutazione peritale (cfr. doc. XIV3, doc. XXIV+1/2,

doc. XXXIII+1).

Anche su quest’ultimo

aspetto, viste le divergenti valutazioni mediche contenute nell’incarto, la

perizia presso il PE 1 era destinata a fare chiarezza attraverso un esame del

Prof. __________, specialista in neuro-oftalmologia (doc. LXXXIII, LXXXIX).

2.6.5

Secondo i periti del SAM, le

conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato si manifestano

nell’ambito delle menomazioni a livello psichiatrico (15%) e reumatologico

(20%). Le limitazioni in questi due ambiti non vanno tuttavia sommate

aritmeticamente, ma integrate in quanto “si giustificano entrambe con il

rendimento lavorativo e pertanto si sovrappongono” (doc. AI 46-30).

I periti del SAM hanno

ribadito nuovamente in data 11 ottobre 2013 che “a riguardo della

cumulabilità o meno dei limiti valetudinari evidenziati in ambito psichiatrico

e reumatologico, unanimemente confermiamo la nostra valutazione di ritenerli

sovrapponibili (in effetti entrambi influenzano il rendimento lavorativo) e

pertanto non vanno sommati aritmeticamente” (doc. XXXIII+1).

La perizia del PE 1

avrebbe dovuto fare chiarezza anche sulla valutazione globale dell’incapacità

lavorativa.

2.7

Riassumendo, nella presente

fattispecie, visti gli esiti dell’istruttoria compiuta e alla luce, in

particolare, delle divergenze sugli aspetti psichiatrici, reumatologici,

neurologici e oftalmologici, il TCA ha ritenuto necessario ordinare una perizia

medica pluridisciplinare a cura del PE 1 di __________ (uno dei pochi centri

peritali, se non l’unico, fuori Cantone che dispone di un perito psichiatra che

padroneggia la lingua italiana). Una perizia pluridisciplinare era stata

peraltro richiesta anche dall’assicurato in sede di ricorso (cfr. doc. I, VI,

XX, XXIX, LXIII), come rammentato dal Presidente del TCA, in data 26 novembre

2014.

(cfr. consid. 1.32).

Dopo numerose richieste

formulate dall’insorgente, vedi gli scritti del 21 agosto 2014, in cui l’avv. RA 1 ha postulato la riformulazione del programma per concentrare le visite

peritali “in un giorno o due giorni consecutivi” (doc. LXXX++1-2), lo

scritto del 5 settembre 2014, dove il rappresentante chiedeva il rinvio della

visita oculistica peritale fissata l’8 settembre 2014 (doc. LXXXV) e quello del

5.

settembre 2014, nel quale comunicava l’impossibilità di presenziare alla

medesima visita (doc. LXXXVIII), per venire incontro all’assicurato il __________

ha fissato le nuove date per l’esame pluridisciplinare raggruppandole all’11,

12.

e 13 marzo 2015 (doc. LXXXIX).

Soltanto in data 2 marzo

2015.

(lettera ricevuta dal TCA il 3 marzo 2015) l’avv. RA 1 ha trasmesso a

questa Corte il rapporto del 20 febbraio 2015 della Dr.ssa __________ e quello

del 26 febbraio 2015 del Dr. __________ (doc. XCII+L1,L2) comunicando di

ritenere controindicato, per tutte le ragioni mediche da loro esposte, una

trasferta fino a __________ (doc. XCIII).

Interpellati dal TCA il 3

marzo 2015 (doc. XCIV, XCV) il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno

confermato i motivi per i quali non ritengono esigibile la trasferta a __________

(doc. XCVII, XCVI).

Il

Presidente del TCA, nello scritto del 4 marzo 2015, ha segnalato all’avv. RA 1 che in precedenza non erano da lui mai state sollevate

obiezioni di carattere medico, circa la trasferta a __________, limitandosi a

chiedere, come in effetti è stato fatto, di raggruppare le visite (cfr. lo

scritto del 26 novembre 2014).

L’avv. RA 1 ha risposto il

4.

marzo 2015 affermando di aver preso conoscenza dei referti dei medici curanti

solamente il 2 marzo 2015. Da tali certificazioni traspare un

peggioramento della situazione clinica (doc. XCIX).

Ai sensi

dell’art. 61 cpv. 1 LPGA, lett. c. il tribunale delle assicurazioni, con

la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione

della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente.

Secondo l’art. 43 LPGA se

sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la

valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se l'assicurato

o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,

rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di

collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle

conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di

riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di

non entrare in materia

(cpv. 3).

L’obbligo

per l’assicurato di sottoporsi a esami medici o specialistici, dipende dunque

dal doppio presupposto che l’esame sia necessario e ragionevolmente esigibile

per la persona assicurata. Il presupposto dell’esigibilità è da intendere dal

profilo oggettivo e soggettivo. Secondo la giurisprudenza, in assenza di

circostanze concrete contrarie, le usuali visite presso un centro peritale

vanno generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48 consid. 4.2

concernente una perizia presso un SAM). Il Tribunale federale ha parimenti

giudicato esigibile che l’assicurato si presenti alla visita peritale senza

terze persone, ossia senza il suo patrocinatore (cfr. SVR 2008 IV n. 18 consid.

4.

).

Questo Tribunale, agendo

conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (SVR 2015 IV nr.

12), ha fissato e mantenuto, malgrado le contestazioni del patrocinatore

dell’assicurato e dopo avere adottato i correttivi da lui richiesti per rendere

il meno gravoso possibile lo spostamento dell’assicurato a __________, la

perizia giudiziaria presso il PE 1.

Alla luce dei certificati

medici dei dottori __________ e __________ prodotti dal patrocinatore del

ricorrente, purtroppo soltanto pochi giorni prima delle date previste per la

perizia (dall’11 al 13 marzo 2015), il TCA ha annullato la perizia giudiziaria.

In simili condizioni,

viste le circostanze particolari del caso e i dubbi circa l'esigibilità dal

profilo medico di accertamenti fuori Cantone ,questo Tribunale ritiene che i

necessari ulteriori accertamenti debbano essere effettuati dall'amministrazione

(cfr. SVR 2015 IV Nr. 12 consid. 3.3).

Gli atti vengono quindi

rinviati all'Ufficio AI affinché incarichi il SMR, attraverso uno specialista

in psichiatria e uno in reumatologia, di riesaminare tutti gli atti medici

all'incarto e di interpellare i medici curanti dr.ssa __________ e dr. __________.

I medici del SMR dovranno poi

stabilire se, alla luce dei nuovi referti dei medici appena citati e delle cure

da loro effettuate, oltre che degli altri certificati medici nell’incarto (in

particolare quelli del Dr. __________ e della Dr.ssa __________), è realmente

possibile confermare, esaminando retrospettivamente la situazione alla luce

dell’evoluzione successiva e fino al momento determinante dell’11 ottobre 2012,

un miglioramento della capacità lavorativa dell’assicurato.

Se tale miglioramento non

dovesse essere confermato (e in particolare se l’affezione psichiatrica, visti

anche i precedenti e l’evoluzione successiva risultasse più grave di quella

accertata dalla Dr.ssa __________ e tale da provocare una pressoché completa

inabilità lavorativa), la rendita intera andrà mantenuta (sull'impossibilità di

esercitare un'attività lucrativa per motivi psichici, cfr. STCA 32.2013.28 del

7.

agosto 2013 e successiva sentenza federale 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013,

parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2; STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012;

STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012; sul valore predominante della

certificazione del medico curante psichiatrico, cfr. STCA 32.2013.183 del 20

ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale).

Se invece i medici del SMR

dovessero ritenere che vi è stato un miglioramento tale da giustificare la

soppressione o la riduzione della rendita intera dal 1° gennaio 2012 l'UAI dovrà ordinare una perizia medica bidisciplinare psichiatrica e reumatologica.

La perizia psichiatrica andrà

effettuata presso il Centro peritale delle assicurazioni sociali di Bellinzona,

mentre per quella reumatologica, tramite un medico specialista in reumatologia del

Cantone Ticino, diverso rispetto a quello che ha già valutato in passato l’assicurato

(vedi su questo punto anche lo scritto dell’11 ottobre 2013 dei periti del SAM

che “ritengono opportuno chiamarsi fuori da ulteriori incarichi peritali”

doc. XXXIII1).

Questi medici specialisti

dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.

A proposito della

valutazione globale delle patologie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;

STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17

giugno 2013 e 32.2012.187).

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurato.

In conclusione, la

decisione dell’11 ottobre 2012 va quindi annullata e l’incarto retrocesso

all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.

2.8

Il Centro peritale PE 1 ha

emesso una fattura di fr. 3'500.-- in relazione alla preparazione della perizia

pluridisciplinare ordinata dal TCA ed in seguito annullata.

2.9

Visto l’esito della vertenza, il ricorrente,

rappresentato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili ridotta

(art. 30 cpv. 1 e cpv. 2 Lptca) di fr. 1'500.--.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono così suddivise: fr. 250.-- a carico

dell’UAI e fr. 250.-- a carico dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione dell’11 ottobre 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono così suddivise: fr. 250.-- a

carico dell’UAI e fr. 250.-- a carico dell’assicurato.

L'UAI verserà

all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti