32.2012.273
Visti gli esiti dell'istruttoria, il TCA ha ordinato una perizia pluridisciplinare, richiesta anche dall'assicurato. Tuttavia, alla luce dei nuovi referti prodotti dal ricorrente il TCA ha annullato l
30 marzo 2015Italiano70 min
Source ti.ch
comandata
Incarto
n.
32.2012.273
LG/DC/sc
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, da
ultimo attivo quale __________ presso la __________ di __________, in data 29
agosto 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti (rendita) per la frattura della spalla destra, con rottura parziale
del tendine sovra spinato, dovuta ad un infortunio avvenuto il 5 maggio 2009
(doc. AI 9-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad
opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità
(doc. AI 46-1), l’Ufficio AI con decisione dell’11 ottobre 2012 (doc. AI
106-1), preavvisata con progetto di decisione del 15 dicembre 2011 (doc. AI
53-1) ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo
dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2011, versata a partire dal 1° febbraio
2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una
rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2011 (doc. I).
Il rappresentante del ricorrente
ha contestato la valutazione medica del SAM sulla base delle valutazioni dei
medici curanti ritenendo – contrariamente alle conclusioni dei periti del SAM –
RI 1 inabile al 100% per motivi fisici e psichici, sia nella sua professione
che in altre attività anche dopo il 1° ottobre 2011 (doc. I).
In particolare, il
patrocinatore dell'assicurato ha contestato la valutazione psichiatrica, svolta
in ambito SAM dalla Dr.ssa __________, sulla base del parere del Dr. __________
(doc. I, pag. 11). Egli ha quindi contestato sia la valutazione reumatologica
(Dr. __________) che quella neurologica (Dr. __________), fondandosi sul parere
del Dr. __________ e del Dr. __________ della Clinica __________ (doc. I, pag.
8).
La patologia oftalmologica
della Dr.ssa __________ è invece stata oggetto di critica, da parte del
ricorrente, fondandosi sulla perizia del Dr. __________ (doc. I, pag. 10).
L’avv. RA 1 ha postulato
l’allestimento di una perizia giudiziaria in ambito ortopedico, neurologico,
reumatologico, oftalmologico e psichiatrico (doc. I).
1.4. In risposta l’UAI, sulla base
della valutazione del SAM e del SMR, si è riconfermato integralmente nel
proprio provvedimento postulando la reiezione del gravame (doc. IV+bis).
1.5. In seguito l’assicurato ha
prodotto, a più riprese, nuova documentazione medica (doc. VI, VIII+E,
XX+F1-11, XXIX), mentre l’UAI si è sempre riconfermato nelle proprie
argomentazioni (doc. XIV+1/6, XXIV+1/2, XXXIII+1).
1.6. Il TCA, con scritto del 7
novembre 2013, ha interpellato il Dr. __________ in merito alla patologia
psichiatrica dell’assicurato (doc. XXXVII).
1.7. Il Dr. __________ ha risposto
in data 18 novembre 2013 (doc. XXXVIII).
La risposta del Dr. __________
è stata trasmessa alle parti per osservazioni (doc. XXXIX).
1.8. L’avv. RA 1 ha preso
posizione il 25 novembre 2013 (doc. XL), mentre l’UAI in data 4 dicembre 2013
(doc. XLII+1).
Il doc. XL è stato inviato
all’UAI per conoscenza (doc. XLIII), mentre il doc. XLII+1 all’avv. RA 1,
sempre per conoscenza (doc. XLIV).
1.9. L’11 dicembre 2013 l’avv. RA
1 ha prodotto il rapporto del 9 dicembre 2013 del Dr. __________ (doc. XLV) che
è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. XLVI).
1.10. Il 19 dicembre 2013 questa
Corte ha ordinato una perizia medica pluridisciplinare a cura del PE 1, di __________
(doc. XLVII).
1.11. In data 3 dicembre 2013 / 7
gennaio 2014, il rappresentante di RI 1 ha chiesto la ricusa del PE 1, per il
motivo che, citiamo: "il PE 1, a mia recente conoscenza, lavora
essenzialmente e fondamentalmente con l’Ufficio AI del Canton __________ (o
comunque con gli uffici AI della Svizzera Romanda). È quindi paragonabile al
SAM di Bellinzona" (doc. XLIX).
L’avv. RA 1 ha messo in
dubbio l’imparzialità di questo istituto in quanto ente “al quale si rivolge
spesso e volentieri l’AI per le proprie valutazioni, ed è quindi legato allo
stesso” (doc. XLIX).
1.12. Con decisione del 9 gennaio
2014, il TCA ha respinto l’istanza di ricusa non avendo l’assicurato messo in
luce circostanze che possano oggettivamente dare adito a dubbi circa
l’imparzialità del PE 1 (inc. 32.2012.273) (doc. L).
1.13. Contro questa decisione
l’assicurato ha ricorso al Tribunale federale, il quale con sentenza 9C_44/2014
dell’11 febbraio 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha rilevato:
" (…)
che anche in questa sede il ricorrente motiva la sua domanda di
ricusa con l'argomento che il Centro X.________ collabora essenzialmente con
gli uffici AI (della Svizzera romanda), dai quali dipenderebbe economicamente,
che inoltre, per l'insorgente, il Centro X.________ sarebbe
sovrapponibile al Servizio Accertamento Medico (SAM) il quale aveva già svolto
l'istruttoria medica in sede amministrativa, per cui mancherebbe anche il
requisito della modifica della procedura probatoria,
che, secondo il ricorrente, oltretutto si sarebbero registrati in
passato alcuni casi in cui questi centri sono stati accusati di parzialità,
che in tali condizioni ritiene molto elevato il rischio di
prevenzione e chiede di conseguenza che la causa sia rinviata al Tribunale
cantonale per designazione di un nuovo perito,
che in questo modo però l'insorgente non fa valere motivi formali
di ricusa,
che in particolare una domanda di ricusa può rivolgersi solo
contro determinate persone, ma non contro un'autorità, e quindi nemmeno contro un'istituzione
in quanto tale, quale è un centro d'osservazione medica dell'AI (cfr. DTF
137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 226 seg.),
che d'altronde un motivo formale di ricusa non sarebbe neppure
dato qualora detto centro fosse economicamente dipendente dall'AI, poiché un
siffatto motivo non si realizza già con lo svolgimento di compiti per
l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione personale (DTF
137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 227 con riferimenti; in generale sulla
possibilità e l'opportunità, per un tribunale di primo grado, di fare capo a
uno dei 18 centri d'osservazione medica dell'AI qualora ritenga necessario
procedere a una perizia giudiziaria cfr. consid. 4.4.1.5 pag. 265 della
sentenza citata),
che a ogni modo un rifiuto formale di un perito non può di regola
fondarsi su circostanze strutturali come sono invece quelle che invoca
l'insorgente (cfr. DTF
138 V 271 consid. 2.2 pag. 277),
che ciò vale anche per il richiamo a presunte esperienze negative
fatte in passato con il centro d'osservazione medica in parola (DTF
138 V 271 consid. 2.2.2 pag. 277),
che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di
cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile,
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la
domanda di effetto sospensivo”.
1.14. Con lettera del 13 gennaio
2014 l’UAI ha trasmesso a questa Corte le annotazioni con le quali il SMR ha
preso posizione sul referto del 9 dicembre 2013 del Dr. __________ e i quesiti
peritali (doc. LII+bis, LIV).
1.15. In data 24 febbraio 2014 il
rappresentante dell’assicurato ha formulato i quesiti peritali (LXII).
1.16. Il 24 febbraio 2014 l’avv. RA
1 ha prodotto nuova documentazione medica (i rapporti del Dr. __________, dello
Studio osteopatico __________, del Dr. __________, della __________ e della
Dr.ssa __________) (doc. LXIII+i1-6).
Il doc. LXIII e gli
allegati sono stati inviati per conoscenza all’UAI (doc. LXIV).
1.17. Con ordinanza del 27 febbraio
2014 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al perito incaricato
(doc. LXV).
1.18. Il 7 aprile 2014 il PE 1 ha
comunicato al TCA di accettare l’incarico indicando il nome dei periti e i
costi stimati della perizia (LXVI).
Il doc. LXVI è stato
inviato alle parti per osservazioni (doc. LXVII).
1.19. Con lettera del 23 aprile 2014
l’avv. RA 1 ha contestato la competenza linguistica del perito neurologo,
dell’oftalmologo, dell’ortopedico e dell’internista. A suo dire, inoltre, il
perito reumatologo non ha una specializzazione in fisiatria. Per quanto
riguarda il chirurgo ortopedico “dato che però non vi è nulla di
“chirurgico” (…) occorre piuttosto un ortopedico specialista nella parte
medica dell’ortopedia” (doc. LXIX).
1.20. L’UAI, non ha formulato
osservazioni (doc. LXX).
1.21. Il TCA, in data 28 aprile 2014, ha trasmesso le osservazioni dell’avv. RA 1 al PE 1 invitando il centro peritale a fare capo –
se necessario – ad un traduttore in lingua italiana e a valutare la necessità o
meno di uno specialista in fisiatria, rispettivamente di un ortopedico
specialista nella parte medica dell’ortopedia (doc. LXXI).
Fatti
I doc. LXIX e LXXI sono
stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. LXXII), mentre i doc. LXX e LXXI
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXIII).
1.22. Con scritto del 29 aprile 2014
l’avv. RA 1 ha richiesto, a complemento della comunicazione del
23 aprile 2014, quanto segue:
" (…)
a) Che il mio cliente, viste anche le esperienze passate, chiede
espressamente che il testo della perizia venga redatto o comunque anche
tradotto in italiano, come pure che eventuali traduzioni in francese dei
documenti da noi prodotti vengano controllati dal mio cliente per essere sicuri
che esprimano il suo pensiero. Del resto, una traduzione è sempre qualcosa di
delicato, soprattutto in questi temi:
b) Inoltre, vista l’esperienza che il mio cliente ha
avuto con il SAM (e rinvio a mie precedenti
prese di posizione, cui rinvio e che sono assai articolate), e tenuto conto
anche delle problematiche linguistiche, senza sue spese il mio cliente richiede
espressamente anche una ripresa audio-video del tutto
delle indagini peritali." (doc. LXXIV)
Il doc. LXXIV è stato
inviato per conoscenza al PE 1 con invito a procedere, prima possibile,
all’esecuzione della perizia (doc. LXXV).
1.23. Con scritto del 1° maggio 2014
il PE 1 ha preso posizione sulla lettera del 23 aprile 2014 dell’avv. RA 1 e
comunicato a questa Corte la volontà di rinunciare al mandato peritale (doc.
LXXVI).
1.24. Il 7 maggio 2014 il Presidente
del TCA ha trasmesso lo scritto del PE 1 all’avv. RA 1 comunicando che, dopo
essere stato contattato dal Tribunale, il PE 1 ha deciso di mantenere
l’incarico (doc. LXXVII).
Con scritto di medesima
data, il TCA ha ritrasmesso l’incarto al PE 1 con invito a voler procedere
celermente con l’allestimento della perizia (doc. LXXVIII).
1.25. In data 3 luglio 2014, il PE 1
ha comunicato all’assicurato le date previste per l’esame pluridisciplinare (8
– 16 – 25 e 26 settembre 2014) (doc. LXXIX).
Il doc. LXXIX è stato inviato
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXX).
1.26. Con scritto del 21 agosto 2014
l’avv. RA 1 ha trasmesso il referto della Dr.ssa __________ del 14 agosto 2014
che “ritiene controindicato e di fatto non possibile, per motivi medici, che
il signor RI 1 possa sostenere ‘trasferimenti su lunga tratta ripetuti nel
tempo’”. L’avv. RA 1 ha quindi postulato, visto il problema medico, che il
programma venga ricompilato “e che gli appuntamenti vengano concentrati in
un giorno o in due giorni consecutivi” (doc. LXXXI+1-2).
Il rappresentante del
ricorrente ha quindi chiesto di essere sentito a mezzo di pubblica udienza e ha
formulato una serie di richieste relative all’esecuzione della perizia
(interprete e video registrazione delle visite peritali) (doc. LXXXI+1-2).
1.27. Con scritto del 25 agosto
2014, il PE 1 ha comunicato all’assicurato le nuove date previste per l’esame
pluridisciplinare (8 settembre – 19 - 20 novembre 2014) (doc. LXXXIII).
La nuova convocazione è
stata inviata all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXXIV).
1.28. Con lo scritto del 29 agosto
2014 l’avv. RA 1 ha postulato, a nome del proprio cliente, il rinvio della
visita oculistica dell’8 settembre 2014 al mese di novembre, in concomitanza
con il rimanente programma. Egli ha pure rinnovato la propria richiesta di
essere sentito (doc. LXXXV).
1.29. Il 5 settembre 2014 l’avv. RA
1 ha trasmesso al TCA il referto del Dr. __________ del 5 settembre 2014
comunicando che RI 1, per motivi medici, non è in grado di presenziare alla
visita dell’8 settembre 2014 (doc. LXXXVII+bis).
1.30. In data 7 novembre 2014, il
patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la propria richiesta di essere
sentito da questa Corte e quella di registrazione della perizia, con uno
scritto dal seguente tenore:
" Onorevole
signor Giudice,
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio
la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Faccio
riferimento ai miei scritti del 21 agosto e del 29 agosto 2014, dove in
quest'ultimo fra l'altro scrivevo che la mia richiesta era
anche volta "a dar tempo a codesto lodevole TCA
di pronunciarsi sulla sua richiesta di essere sentito prima dell'effettuazione
della perizia del PE 1, sia in merito alla Sua richiesta di registrare le
visite, come pure circa il fatto di potersi esprimere in merito ad
alcune considerazioni del dr. __________ ".
In merito a questa mi richiesta, ritenuto che il
cliente mi ha espresso il chiaro desiderio di essere sentito onde potere
esprimere il suo punto di vista sugli aspetti da citati, non ho ancora avuto
una risposta, ed il mio cliente non ha potuto fare a meno di esprimere la sua
delusione.
Il mio cliente si riconferma peraltro nelle sue
richieste, sia in quella di essere sentito presso il TCA prima della perizia
giudiziaria ma anche in quella della registrazione della perizia. Oltretutto,
circa lo scritto del PE 1 datato 1/5/2014, il mio cliente è rimasto perplesso
circa il parere del dr. __________, in particolare sul fatto che la presenza di
terzi alle perizie sarebbe vietata. Ciò che nemmeno a chi scrive risulta,
semmai è una scelta personale del singolo perito. Il dr. __________ sembra pure
paragonare la presenza di terzi all'occhio totalmente neutro di una telecamera
(che è invece un'altra cosa), per rifiutare
pure la presenza di quest'ultima.
Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la
perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio
cliente, che è molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere
tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti
comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia
chiaro). Si precisa infine che non è stata ancora stabilita la data della
valutazione oftalmologica, che per praticità e per rispetto delle precarie
condizioni di salute di chi rappresento dovrebbe essere effettuata assieme alle
altre valutazioni (doc. LXXXVIII).
1.31. In data 20 novembre 2014 il PE
1 ha comunicato all’assicurato le nuove date previste per l’esame
pluridisciplinare (11 - 12 - 13 marzo 2015) (doc. LXXXIX).
1.32. Il 26 novembre 2014, il
Presidente del TCA ha risposto allo scritto del 7 novembre 2014 dell’avv. RA 1,
in questi termini:
" Egregio
Avvocato,
con riferimento al suo scritto del 7 novembre u.s., Le ricordo
innanzitutto che l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare è
stata da lei chiesta in sede di ricorso e che tale accertamento di carattere
medico è stato effettivamente ritenuto necessario dal TCA visti gli esiti
dell’istruttoria compiuta nel corso del 2013 (cfr. sul tema la sentenza
9C_49/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 5 nella quale il Tribunale federale ha
ordinato alla Corte cantonale di disporre una perizia giudiziaria interdisciplinare
- comprendente anche gli aspetti somatici - , in quanto le perizie di parte
prodotte dall’assicurata sono state giudicate suscettibili di mettere in dubbio
le risultanze della perizia psichiatrica elaborata dal SAM).
Prendo inoltre atto del fatto che le perplessità del suo cliente
non riguardano il Centro peritale incaricato in quanto tale (cfr. doc.
LXXXVIII: “Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la perizia
giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio
cliente, che é molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere
tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti comunicazioni (e
che non concernono il PE 1, sia chiaro).
Le ricordo che tale Centro il 7 maggio 2014, dopo l’intervento del
TCA, ha mantenuto l’incarico peritale (cfr. Doc. LXXVII).
Le segnalo pure che questa Corte è intervenuta in agosto e in
settembre 2014 per fare in modo che gli esperti giudiziari modificassero il
calendario delle visite originariamente stabilito e, in data 21 ottobre e 10
novembre 2014, si é adoperata affinché al suo cliente venisse comunicato l’annullamento
delle visite previste per il 19 e 20 novembre 2014.
A quest’ultimo riguardo, rilevo che il consulto dell’8 settembre
2014 presso il prof. dott. __________ è stato annullato poiché il suo cliente
aveva presentato un certificato medico (cfr. Doc. LXXXVII bis).
Per quanto concerne la domanda di essere sentito, Le é noto che,
per prassi costante, il TCA non sente personalmente gli assicurati prima di
ordinare una perizia giudiziaria, visto che gli esperti sono chiamati a
valutare questioni mediche.
Gli assicurati invece, a quello stadio della procedura, possono
proporre dei quesiti peritali.
Anche nel caso concreto, i quesiti da lei formulati sono stati
sottoposti agli esperti giudiziari nel mese di febbraio 2014 (si veda la
relativa ordinanza del 27 febbraio 2014).
A proposito della richiesta del suo cliente di videoregistrare le
visite che saranno eseguite presso il PE 1, in uno scritto del 1° maggio 2014,
già trasmessole per conoscenza, il dottor __________ si è espresso
negativamente, rilevando:
“(…) La jurisprudence du Tribunal Fédéral est
claire, la présence d’un tiers, hormis le traducteur, est interdite. Un
enregistrement audio-vidéo est assimiliable à un tiers, par ailleurs,
l’expérience montre que dans ce type de procédure, la personne examinée tend
aussi à retenir un certain nombre d’informations. (…)”
Sul tema Le segnalo che in una sentenza 9C_591/2014 del 15 ottobre
2014, il TF non é entrato nel merito del ricorso interposto contro la decisione
incidentale con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Canton Vaud aveva
dichiarato inappropriata la richiesta di un’assicurata di procedere alla
videoregistrazione del suo esame clinico peritale, ritenendo che non si era in
presenza di un pregiudizio irreparabile:
“(…)
4.1. Est litigieuse la question de l'enregistrement
vidéo de l'expertise.
4.1.1. Les premiers juges ont considéré que
contraindre l'examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen
clinique pouvait influencer le déroulement de l'examen, contrainte qui apparaissait
inappropriée, le fait pour l'expert d'utiliser de sa propre volonté son
dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo.
La recourante, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport
qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d'être entendu était
ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance
de mise en oeuvre qui lui permettrait d'exposer sa problématique.
4.1.2. La recourante fait valoir que le refus de
l'autoriser à procéder à l'enregistrement vidéo de l'expertise est de nature à
causer un préjudice irréparable. Elle allègue qu'elle a été choquée et
déstabilisée par la manière dont s'est déroulée l'expertise de 2011 en ce qui
concerne l'entretien du docteur E.________ et qu'elle a dès lors grandement
besoin d'être rassurée sur le déroulement de la prochaine expertise, à tout le
moins de pouvoir sauvegarder un moyen de preuve en rapport avec son
déroulement. Elle affirme qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs avec
attaques de panique ainsi que d'accès de tachycardies et que le fait de se
sentir livrée à la merci de l'expert, sans pouvoir procéder à l'enregistrement
de l'entretien, pourrait provoquer une attaque de panique avec accès de
tachycardie qui ne pourrait être réparée ultérieurement par un jugement final
ou une autre décision qui lui serait favorable.
4.2. Selon la jurisprudence constante, le préjudice
irréparable dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de
nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision
finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts
cités).
4.3. Le jugement entrepris rejette le recours contre
la décision incidente concernant la mise en oeuvre d'une expertise médicale
pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L'administration de cette preuve
n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique
irréparable. L'inconvénient de fait invoqué par la recourante (supra, consid.
4.1.2) - aspect de caractère purement factuel et non juridique - ne suffit pas
(ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les
arrêts cités). On ne saurait perdre de vue qu'un examen (psychiatrique) par le
docteur E.________ n'est pas prévu, de sorte que vraisemblablement le risque
craint par la recourante ne pourra se réaliser. La condition posée par l'art.
93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée en l'espèce. Les conditions de
recevabilité du recours fixées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrent pas ici
en considération. (…)”
Il testo integrale della sentenza cantonale (CASSO AI 289/13 del
28 aprile 2014) è pubblicato sul sito www.findinfo-tc.vd.ch.
Come le è ben noto ci tengo in modo particolare a che il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Ticino rispetti al meglio il principio di
celerità.
Mi spiace dunque constatare che questa causa (che è la più vecchia
pendente in Tribunale) non sia ancora stata evasa.
Mi auguro che, con la collaborazione di tutte le parti
interessate, ciò possa avvenire nella prima metà del 2015.
Nel frattempo ho ricevuto in copia, dal segretariato del PE 1, le
nuove convocazioni per la perizia pluridisciplinare prevista dall’11 al 13
marzo 2015” (doc. XC).
1.33. Il 2 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha
trasmesso a questa Corte un rapporto del 20 febbraio 2015 della Dr.ssa __________
e un rapporto del 26 febbraio 2015 del Dr. __________ (doc. XCII+L1,L2).
Il rappresentante
dell’assicurato si è così espresso:
" Onorevole
signor Giudice,
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente
comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Allego alla presente La copia
della seguente documentazione:
- Copia rapporto della
dottoressa Isella del 20 febbraio 2015 (che ho ricevuto settimana
scorsa, ma ero assente);
- Copia rapporto del dr. __________
del 26 febbraio 2015 (che ho ricevuto oggi).
La situazione clinica del signor RI 1 è particolarmente
preoccupante, al punto che sia la dottoressa __________ che il dr. __________
reputano controindicato, per tutte le ragioni mediche da loro esposte ed alle
quali rinvio, una trasferta fino a __________.
Reputo che sia la dottoressa __________ che il dr. __________
siano a disposizione per ogni necessità.
Del resto, la situazione clinica del mio cliente non
è quindi per nulla facile. Il cliente è stanco e sofferente, ritenuto che il
sig. RI 1 è ben cosciente del fatto che la perizia giudiziaria è giuridicamente
necessaria (che quindi non rifiuta in quanto tale, sia chiaro!),
ma una trasferta a __________ appare essere improponibile. Mi permetto quindi
di proporre quale alternativa, e ciò a causa dei
problemi di salute del mio cliente e non per altro, che la perizia venga svolta
all'__________ di __________ sono pur sempre, in totale su una giornata, almeno
3 ore in meno di viaggio) o in via alternativa presso la __________ di __________.
Sulla base poi di quanto auspicato dal dr. __________, chiedo che venga
eseguita prima la valutazione psichiatrica” (doc.
XCIII).
1.34. Il 3 marzo 2015 il TCA ha
interpellato sia la Dr.ssa __________ che il Dr. __________ invitandoli a
motivare per quale ragione la trasferta a __________ non sarebbe esigibile
(doc. XCIV, XCV).
Lo psichiatra Dr. __________
– sempre in data 3 marzo 2015 – si è così espresso:
" Egregio Avvocato,
faccio riferimento alla telefonata odierna tra noi
intercorsa, rispettivamente al suo scritto in cui mi chiede "per quale
motivo la trasferta a __________ non sarebbe esigibile dal profilo
psichiatrico" per il paziente, rispondendo come segue.
Nel certificato da me redatto in data 26.02.2015,
indirizzato all'avvocato del paziente, così scrivevo; "ritengo assolutamente
opportuno che un esame peritale – psichiatrico venga
effettuato, molto meglio se presso un centro più
facilmente raggiungìbile dal paziente (__________? __________?)".
Come si evince da tale documento non scrivo che la
trasferta a __________, dal profilo psichiatrico, sarebbe impossibile. Tale
impossibilizzazione varrebbe unicamente nel caso il paziente fosse degente in
una strattura psichiatrica (per ora ipotesi non attuale ma non
escludibile nel futuro qualora lo stato depressivo
paranoide, in peggioramento, lo necessitasse).
Gli impedimenti dal profilo delle malattie fisiche
che penalizzano fortemente trasferte prolungate, sono ben esplicitati nel
certificato della dr.ssa __________, medico curante del sig. RI 1, in vostro
possesso.
Rimanendo nel mio ambito specialistico, sono ben
viste tutte le possibilità di dare al paziente minori fattori di disturbo, a
partire dalle algie croniche invalidanti, peggiorabili con viaggi prolungati,
vista la soglia di scompenso facilissimamente raggiungibile.
Una trasferta in Svizzera tedesca, oltre alla
distanza, avrebbe pure il vantaggio per il paziente di ritrovarsi in un
ambiente, anche linguistico, meglio conosciuto per gli studi portati a
compimento a __________. Riguardo a quanto da lei asserito telefonicamente
della
non reperibilità di un collega psichiatra in grado
di esprimersi in lingua italiana per poterlo peritare, all'infuori di quello
disponibile a __________, si potrebbe eventualmente ipotizzare quanto segue.
Avviare comunque i numerosi accertamenti peritali
per le patologie somatiche presso uno dei centri più vicini, dandosi maggior
tempo per la ricerca di un collega psichiatra che possa valutare l'evidente
patologia di cui soffre, esprimendosi con lui in italiano. Il paziente sarebbe
eventualmente d'accordo di rivolgersi anche a uno specialista psichiatra oltre
confine (Italia), per la visita eventuale.
Auspico fortemente che la situazione di stallo
procedurale in atto possa risolversi, soprattutto in considerazione della forte
sofferenza psichica del sig. RI 1, oltre che di quella dei famigliari (che in
più occasioni appaiono pure al limite della sopraffezione), nonché per
agevolare la complessa gestione terapeutica psichiatrica in atto da parte mia.”
(doc. XCVI).
La Dr.ssa __________ il 4
marzo 2015 ha fornito la seguente motivazione:
" In
riferimento al vostro scritto del 03.03,2015, in merito alla trasferta a __________
del sig. RI 1, torno a ribadire che non ritengo indicato un trasferimento in
tali sedi per la durata complessiva del viaggio.
Riconosco che il treno consenta al sig RI 1 di poter effettuare dei
cambi posturali, però, ritengo che tale spostamento debba rientrare nella
durata di un arco temporale che non superi le tre ore se possibile.
Con un viaggio troppo lungo si rischia di esasperare il sig. RI 1
acuendo sia il suo stato psichico di irrascibilità e sia la sintomatologia
algica che lo limita pesantemente negli spostamenti. La condizione clinica è
tanto invalidante e suscettibile di peggioramento che domenica scorsa il signor
RI 1, mentre camminava, in relativo benessere, si è trovato a terra per
improvviso cedimento dell'arto inferiore dx. Caduta che fortunatamente non è
incorsa in alcuna conseguenza di rilievo.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e confermo quanto già
indicato nel mio precedente certificato del 20.2.2015.” (doc. XCVII).
1.35. Il 4 marzo 2015
il Presidente del TCA ha inviato all’avv. RA 1 uno scritto del seguente tenore:
" Egregio
Avvocato,
ho ricevuto il suo scritto del 2 marzo 2015, fatto pervenire al TCA
a pochi giorni dalla visita peritale pluridisciplinare presso il PE 1 di __________
prevista per il periodo 11-13 marzo 2015, secondo la convocazione del 20
novembre 2014.
Le segnalo che mai fino ad ora ha sollevato delle obiezioni di
carattere medico circa la trasferta a __________, limitandosi a chiedere, come
in effetti è stato fatto, di raggruppare le visite (cfr. mio scritto del 26
novembre 2014, suo scritto del 7 novembre 2014: “Sia chiaro: il mio cliente
NON rifiuta affatto la perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla
stessa. Tuttavia il mio cliente, che è molto provato, chiede solo quei piccoli
accorgimenti per essere tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie
precedenti comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia chiaro)” e
certificato dalla dottoressa __________ del 14 agosto 2014 “Si certifica che
il sig. RI 1 (__________) in virtù delle sue condizioni fisiche legate ai noti
problemi muscolo scheletrici non può sostenere trasferimenti su lunga tratta
ripetuti nel tempo.”).
Rilevo che non ha sollevato tali obiezioni neppure quando il 3
dicembre 2013 / 7 gennaio 2014 ha presentato un’istanza di ricusa del PE 1,
respinta dal TCA con sentenza 32.2012.273 del 9 gennaio 2014 e dal Tribunale
federale con sentenza 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014.
Ho preso atto dei certificati dei dottori __________ e __________
e delle successive precisazioni da loro fornite al TCA che le invio per
conoscenza (cfr. XCIV, XCV, XCVI e XCVII).
La invito a comunicarmi immediatamente (via fax – 091 814
47 39), per quali motivi solo ora ritiene improponibile una trasferta a __________.”
(doc. XCVIII).
1.36. L’avv. RA 1 – sempre il 4
marzo 2015 – ha così risposto:
" Onorevole signor Giudice,
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio
la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1.
Ho preso atto della Sua comunicazione del 3 marzo
2015, e da parte mia ho scritto solo in data 2 marzo 2015 dato che in
precedenza non avevo i rapporti medici che ho inviato, e di cui ho preso
visione come da me indicato.
Del resto in precedenza non mi era stato indicato
che la trasferta a __________ non era possibile ma solo che il signor RI 1 non
poteva sostenere trasferimenti su lunga durata ripetuti nel tempo (cfr. ad es. il rapporto della
dottoressa __________ del 14 agosto 2014. I due nuovi certificati citano invece
una situazione diversa rispetto al contenuto
dei due rapporti medici che ho inviato. Del resto,
dagli stessi traspare un peggioramento della situazione clinica.
Visto il contenuto dei due rapporti medici che ho
inviato il 2 marzo 2015, ho ritenuto quindi necessario segnalare questa nuova
situazione. (doc. XCIX).
1.37. In data 4 marzo
2015 il Presidente del TCA ha comunicato al PE 1 l’annullamento delle visite
peritali in programma l’11, il 12 e il 13 marzo 2015 e si è così espresso:
" Egregio
dottor __________,
nella procedura ricorsuale citata a margine, così come già
anticipatole in occasione dell’odierno colloquio telefonico con il
vicecancelliere avv. __________, la informo che, in data 2/3 marzo 2015, il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al Tribunale le certificazioni dei
medici curanti dottori __________, psichiatra, e __________, generalista, in
base alle quali, per ragioni mediche, il signor RI 1 non è in grado di
affrontare la prevista trasferta a __________.
Ho chiesto al rappresentante del ricorrente d’indicare per quale
motivo l’obiezione relativa alla lunghezza della trasferta non era mai stata
sollevata prima. Egli ha risposto che “… in precedenza non mi era stato
indicato che la trasferta a __________ non era possibile, ma solo che il signor
RI 1 non poteva sostenere trasferimenti su lunga durata ripetuti nel tempo
(cfr. ad es. il rapporto della dottoressa __________ del 14 agosto 2014). I due
nuovi certificati citano invece una situazione diversa rispetto al contenuto
dei due rapporti medici che ho inviato. Del resto, dagli stessi traspare un
peggioramento della situazione clinica.”.
Alla luce di questa documentazione, le chiedo di annullare
le visite peritali in programma i prossimi 11, 12 e 13 marzo.
Mi scuso per i numerosi inconvenienti creati in relazione a questa
vertenza e la ringrazio per la disponibilità da Lei dimostrata.
La invito a restituirci immediatamente l’incarto che le era stato
inviato a suo tempo.” (doc. C).
Il doc. C è stato inviato,
per conoscenza, all’avv. RA 1 e all’UAI (doc. C).
1.38. Il 17 marzo 2015 il
patrocinatore del ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Ho preso atto della Sua comunicazione del 4 marzo 2015
all'attenzione del PE 1.
Resto ora in attesa del proseguio dell'istruttoria.
Colgo l'occasione per inviarLe copia della MRI Colonna Cervicale e
Lombare del 10 marzo 2015, e chiedo sia assunto agli atti.
Per il resto, sono cosciente che il caso sta prendendo molto
tempo, e sono pure cosciente del fatto che il TCA è noto per non procrastinare
inutilmente le pratiche (pur considerando il vostro notevole carico di lavoro).
Del resto anche chi scrive ha sempre cercato di collaborare al meglio con le
autorità. La situazione del sig. RI 1 è comunque grave ed in peggioramento, e
quanto è stato segnalato dallo scrivente legale lo è sempre stato in base ad
atti medici stilati da professionisti seri." (doc. CI)
Egli ha allegato un
certificato della dottoressa Isella relativo ad una "MRI COLONNA CERVICALE
E LOMBARE” effettuata dall’assicurato il 10 marzo 2015" (cfr. doc. M).
Considerandi
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4
Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha
concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così
costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183
del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31.
maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.5
Nella
decisione dell’11 ottobre 2012 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato
una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2010 fino al 31
dicembre 2011 (versata a partire dal 1° febbraio 2011, ex art. 29 cpv. 1 LAI),
sulla base della perizia medica pluridisciplinare SAM del 4 novembre 2011.
Tema del contendere è
dunque la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2012, della
rendita intera d’invalidità erogata a RI 1.
Nel contesto della perizia
SAM del 4 novembre 2011, i medici hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa
__________), quella neurologica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________)
e quella oftalmologica (Dr.ssa __________) (doc. AI 46-1 e seguenti).
Nel rapporto peritale del
4.
novembre 2011 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli
consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro
d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di “Stato dopo trauma distrattivo spalla ds. il 5.5.2009 con
conseguente frattura del tubercolo maggiore, con/su: - trattamento conservativo
con fissazione in Gilchrist per sei settimane; - lesione parziale del
sovraspinato; - sviluppo di una emisindrome algica ds. di origine non chiara,
verosimil-mente nell’ambito di uno sviluppo funzionale-somatoforme. Sindrome
panvertebrale principalmente miotensiva scatenata dall’evento traumatico del
5.5.2009
Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4. Reazione di
disadattamento con prevalente coinvolgimento dell’emotività ICD-10 F 43.23” (doc. AI 46-22).
Quale diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Pregressa lesione
del nervo toracico lungo (evento traumatico del 5.5.2009), con scapola alata a
ds. nel frattempo regredita. Miopia medio-elevata. Presbiopia. Distacco
parziale posteriore del corpo vitreo bilaterale. Emicrania senz’aura
anamnestica. Possibile ernia inguinale sin. evidenziata all’esame sonografico
del 5.10.2010. Osteopenia (DEXA del 12.11.2009). Stato dopo colecistectomia
laparoscopica per colecistolitiasi, luglio 2010 ” (doc. AI 46-22/23).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurato abile all’80% sia nella precedente attività di __________ che in
attività adeguate (doc. AI 46-29/31).
Per quel che riguarda
l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dal profilo temporale, i periti hanno
ripreso le valutazioni dei medici curanti. Dalla documentazione medica agli
atti emerge un’inabilità lavorativa totale dal 5 maggio 2009 (data dell’infortunio)
per la frattura alla spalla destra con rottura parziale del tendine
sopraspinato (cfr. rapporto Dr. __________, doc. AI 19-1 e Dr. __________, doc.
AI 14-1).
Il 17 agosto 2009
l’assicurato ha provato a riprendere l’attività lavorativa, ma dopo pochi
giorni (dal 20 agosto 2009) l’attività è stata ridotta al 50% (cfr. certificato
Dr.ssa __________, doc. LAINF 7-1 e anamnesi Dr.ssa __________, doc. AI 46-59).
L’inabilità è stata poi
fissata al 100% dal 10 novembre 2009 (cfr. certificato Dr. __________, doc.
LAINF 9-1 e doc. 16-1), al 50% dal 14 novembre 2009, al 100% dal 1° dicembre
2009.
(doc. AI 48-1, 52-1) e al 20% dall’ottobre 2011, a seguito della perizia SAM del 4 novembre 2011 (doc. AI 46-31).
Dal profilo psichiatrico,
dagli atti emerge che il Dr. __________ nel rapporto del 17 marzo 2010, ha diagnosticato un “Tono timico deflesso” (doc. AI 46-131).
Il Dr. __________, dal
canto suo, nello scritto del 13 aprile 2011, ha indicato una sindrome depressiva reattiva “sopraggiunta da circa giugno 2009” (doc. AI
46-166). La stessa indicazione figura nel rapporto del 22 settembre 2011 della
Dr.ssa __________ (doc. AI 46-55), moglie del ricorrente.
Il Dr. __________, nel
rapporto medico iniziale del 7 settembre 2010, non aveva invece accennato a
patologie psichiatriche (doc. AI 14-1).
Da parte sua, la Dr.ssa __________
ha dato indicazioni contraddittorie sull’inizio della problematica
psichiatrica: prima collocandola all’inizio del 2010 (a pag. 4 della perizia,
doc. AI 51-4), poi dal mese di settembre 2010 (sempre a pag. 4 della perizia,
doc. AI 51-4), facendo riferimento al rapporto del Dr. __________.
Nel successivo rapporto
del 20 maggio 2012, la perita ha poi collocato l’esordio della problematica “tra
fine 2010 e inizio 2011” (doc. AI 85-5), mentre nelle osservazioni del 3
maggio 2013 ha nuovamente indicato “inizio del 2010” (doc. XXIV, pag. 3).
In applicazione della
media retrospettiva, l’Ufficio AI ha quindi attribuito a RI 1 una rendita
intera d’invalidità dal 1° maggio 2010 (dopo anno di attesa, ai sensi dell’art.
28.
cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 dicembre 2011 (tre mesi dopo il
miglioramento, secondo l’art. 88 cpv. 1 OAI), versata a partire dal 1° febbraio
2011.
(ex art. 29 cpv.1 LAI).
2.6
Nella
concreta fattispecie, il TCA non può confermare la decisione impugnata, per le
ragioni che seguono.
2.6.1
Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr.ssa __________,
medico chirurgo specialista in psichiatria, la quale nel rapporto del 20
ottobre 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore
persistente ICD-10, F 45,4. Reazione di disadattamento con prevalente
coinvolgimento dell’emotività ICD-10, F43,23” e fissato un’inabilità
lavorativa del 15%, presente sin dal settembre 2010 (doc. AI 51-3/4).
La perita ha giustificato
questa percentuale d’inabilità con un quadro somatoforme da dolore cronico
senza una patologia psichica di rilevante intensità, senza un ritiro sociale,
con una patologia fisica riconosciuta che non mostra miglioramenti e con un
conflitto interno riguardo ai temi della vita e un disagio psico-emotivo, non
tali da compromettere un recupero del funzionamento lavorativo. Vi è poi uno
scarso successo delle terapie per la patologia fisica, ma nessun approccio dal
punto di vista psichico e infine non vi è – sempre secondo la perita – nessun
aggravamento del quadro psichico negli ultimi anni (doc. AI 51-3).
Queste valutazioni non
sono state condivise dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia e psichiatra forense certificato SSPF, il quale in una valutazione
del 27 marzo 2012, effettuata quale perito di parte, ha invece posto la
diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave, senza
sintomi psicotici (ICD-10 F33.2)” con una capacità lavorativa “che non
supera, nella migliore delle ipotesi il 20%”, ma ritenendo più probabile la
completa inabilità lavorativa (doc. AI 78-30+32).
Secondo il Dr. __________,
l’infortunio che ha visto coinvolto RI 1 rappresenta una “ferita
narcisistica” che ha mandato in crisi la struttura di personalità
preesistente e vulnerabile del paziente, con un peggioramento del quadro
disforico, ingravescenti limitazioni comportamentali e ritiro sociale
progressivo. Dagli esami svolti dallo specialista interpellato dall’assicurato,
la dimensione grave del quadro depressivo emerge in maniera inconfutabile: “il
peritando ha perso ogni interesse per le attività che una volta gli davano
piacere, non frequenta più gli amici (…), non prova più alcun piacere, la vita
sessuale è inibita, l’umore è disforico. I sintomi vegetativi possono essere
ascritti credibilmente, almeno in larga parte, ai dolori cronici e alle
limitazioni che questi impongono” (doc. AI 78-26).
Rispondendo ai quesiti
peritali del legale dell’assicurato, il Dr. __________, riferendosi
all’episodio depressivo, si è così espresso:
" (…)
Dice il manuale (corsivi miei): "...Negli
episodi tipici di tutte le tre forme (lieve..., di media gravità... e grave...)... il soggetto generalmente presenta depressione del
tono dell'umore, perdita degli interessi e della capacità di
provare piacere, riduzione dell'energia con aumentata affaticabilità
e diminuita attività. E' comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche
minimo." (Nota: tutti questi criteri sono soddisfatti). "...Altri
sintomi comuni sono:
1.
riduzione
dell'attenzione e della concentrazione;
2.
riduzione
dell'autostima e della fiducia in sé;
3.
idee di colpa
e di inutilità (anche nel corso di un episodio lieve);
4.
visione
pessimistica del futuro
5.
idee o atti di auto-aggressività o di suicidio;
6.
disturbi del sonno;
7.
diminuzione dell’appetito”
(Nota: di questi criteri sono chiaramente soddisfatti 1.,2.,3.,4 e
6).
“…L’abbassamento del tono dell’umore si modifica scarsamente da un
giorno all’altro ed è spesso insensibile alle circostanze, ma può mostrare una
caratteristica variazione diurna… In alcuni casi, l’ansia, l’angoscia e
l’agitazione motoria possono essere a tratti più evidenti rispetto alla
depressione, a l’alterazione del tono dell’umore può essere mascherata da
aspetti aggiuntivi, come l’irritabilità, il consumo eccessivo di alcol, il
comportamento istrionico, l’accentuazione di sintomi fobici o ossessivi
preesistenti, le preoccupazioni ipocondriache” (Nota: come si vede, la
“colorazione” particolare del quadro clinico del peritando non costituisce una
situazione eccezionale).
“…Per gli episodi depressivi di tutti i tre livelli di gravità è
in genere richiesta una durata di almeno due settimane…”.
Se due settimane sono il minimo richiesto per formularare questa
diagnosi, essa è consentita per episodi che si prolungano nel tempo “sine die”,
come sembra essere nel caso del peritando la cui patologia depressiva è
costantemente alimentata da quella dolorosa somatogena.
Allo stato attuale delle cose, considerati i risultati ottenuti
tanto nella Scala di Beck quanto in quella di Hamilton, così come le risultanze
dell’Esperimento Associativo, mi pare difficile dubitare che il peritando stia
vivendo un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2).
Scrive ICD-10: “…Durante un episodio depressivo grave il soggetto
presenta di solito una notevole angoscia o agitazione, a meno che il
rallentamento non sia una caratteristica marcata. La perdita dell’autostima e
sentimenti di inutilità o di colpa sono in genere pronunciati e, nei casi
particolarmente gravi, vi è chiaro rischio che sia attuato un tentativo di
suicidio… Devono essere sempre presenti tutti i tre sintomi tipici segnalati
per le forme di grado, lieve e medio…(vedi sopra), con l’aggiunta di 4 o più
degli altri sintomi, alcuni dei quali devono essere di intensità notevole…”
(criteri soddisfatti nel caso in esame).
“…Tuttavia, se sintomi come l’agitazione o il rallentamento sono
accentuati, il paziente sarà riluttante o incapace di descrivere molti sintomi
in maniera dettagliata. Una valutazione globale di episodio depressivo grave
può essere ancora giustificata in tali casi… Durante un episodio depressivo
grave è molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare le
attività sociali, lavorative e domestiche tranne che in misura molto limitata”
– e che ciò sia il caso appare chiaro tanto all’esame clinico quanto alla
lettura del “promemoria”. (doc. AI 78-29+30).
La Dr.ssa __________, nella
relazione del 20 maggio 2012, ha preso posizione sul referto del Dr. __________
confermando la propria valutazione, sia dal profilo diagnostico che da quello
della capacità lavorativa residua rilevando, in particolare, che il quadro
depressivo risultante dagli approfondimenti testistici sia da ricondurre ad una
“reazione” (…) psico-emotiva ad un vissuto di attacco di pericolo o messa in
discussione del proprio Sé per come lo riconosce-conosce”. La perita rileva
inoltre che i tests mettono in evidenza un malessere superiore a quanto
oggettivato, tanto da chiedersi per quale motivo l’assicurato non sia mai stato
preso in cura da uno specialista, rispettivamente curato con un’adeguata
terapia farmacologica (doc. AI 85-4).
La Dr.ssa __________ ha
quindi sostenuto che l’assicurato ha un tono deflesso “in una manifestazione
di profonda ferita narcisistica con acuizione di tratti di personalità che
esprimono il tono deflesso nella specifica modalità narcisistica”. A mente
della Dr.ssa __________ l’assicurato non soffre di una depressione maggiore in
senso stretto, in quanto i disturbi del sonno sono dovuti alle algie, non
manifesta alterazioni evidenti dello stile alimentare e/o del peso, non mostra
rallentamento motorio e/o del pensiero, non manifesta caduta della libido, ha
interrotto le attività non per anedonia, ma a causa delle algie, e non ha
contatti sociali a causa del narcisismo. La perita dell’amministrazione ha
quindi ricondotto la prima grave ferita narcisistica in concomitanza con la
ricezione della disdetta dal posto di lavoro, che lo avrebbe fatto precipitare
in un quadro depressivo disforico (doc. AI 85-4/5).
Nelle annotazioni del 1°
giugno 2012 il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha sostanzialmente ripreso le conclusioni della Dr.ssa __________
(doc. AI 88-1).
In sede ricorsuale il
ricorrente ha prodotto una nuova valutazione del Dr. __________ - datata 22
ottobre 2012 - nella quale lo specialista ha spiegato le ragioni per le quali
dissente dalle conclusioni della perizia della Dr.ssa __________. Il primo
elemento si fonda sulla contrapposizione effettuata dalla perita tra “depressione
reattiva”,considerata meno grave, e “depressione maggiore in senso
stretto”. Il Dr. __________ ritiene infatti che anche depressioni reattive
possono essere molto gravi e di converso depressioni maggiori sono di gravità
anche media (doc. C, pag. 2).
Egli ha quindi criticato
il quadro narcisistico esposto dalla Dr.ssa __________ nella propria
valutazione che non corrisponde – sempre secondo il Dr. __________ – neppure ad
un disturbo narcisistico di personalità, in quanto il fattore che più di ogni
altro alimenta la sofferenza dell’assicurato è il dolore cronico. Dunque – a
suo dire – spostare l’accento sul ‘narcisismo’ oltre che inadeguato è anche
tecnicamente sbagliato perché le diagnosi in perizia vanno formulate secondo un
sistema di classificazione riconosciuto.
Secondo lo specialista
interpellato dall’assicurato le considerazioni psicodinamiche della Dr.ssa __________
che sono l’essenza della sua valutazione “appaiono fuori luogo, perché
espressione di una teoria rispettabilissima (quella psicoanalitica) ma estranea
tanto all’ICD-10 quanto al DSM-IV TR” (doc. C, pag. 3).
La Dr.ssa __________,
nello scritto del 6 febbraio 2013, ha invece ribadito la presenza di “tratti
vistosamente narcisistici” e le proprie conclusioni diagnostiche (doc.
XIV5).
Anche il Dr. __________,
in data 25 febbraio 2013, ha confermato il proprio differente inquadramento
diagnostico rispetto alle conclusioni peritali, in particolare ha indicato come
non sia dimostrato che il paziente già prima dell’evento infortunistico
soffrisse di un disturbo di personalità, come lascia intendere invece la Dr.ssa
__________, ma piuttosto di un equilibrio fragile (doc. F1).
Il Dr. __________ ha
quindi concluso il suo scritto rilevando quanto segue: “non vorrei che una
disputa quasi accademica sull’inquadramento nosologico del disturbo del
peritando finisse per mettere in secondo piano l’incontestabile sua gravità.
Ammesso e non concesso (ribadisco che della mia diagnosi sono tuttora convinto)
che il peritando soffra di un disturbo diverso da quello da me diagnosticato,
saremmo pur sempre in presenza di un quadro clinico molto grave, a decorso
cronico e infausto (come la sua evoluzione dall’infortunio a oggi dimostra),
completamente inabilitante dal punto di vista lavorativo e in sicura relazione
causale con l’infortunio” (doc. F1, pag. 2).
La Dr.ssa __________ ha
poi preso nuovamente posizione il 3 maggio 2013 confermando le proprie
conclusioni diagnostiche e l’inabilità (massima) del 15% precisando, in
particolare, di non aver diagnosticato un disturbo di personalità “ma di
aver considerato l’ipotesi di tratti di personalità che partecipassero a definire
il quadro in oggetto” (doc. XXIV1d, pag. 3/4).
Il Dr. __________ – in
data 21 giugno 2013 – riconfermandosi anch’egli nelle proprie conclusioni, ha
definito del tutto irrealistica la valutazione della capacità lavorativa
dell’80% (doc. XXIX).
La Dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato il paziente due volte
(il 23 maggio e il 12 giugno 2013), negli scritti del 14 giugno 2013 e del 29
giugno 2013 ha indicato di concordare in buona parte con la valutazione del Dr.
__________ (doc. XXIX).
Questo Tribunale – in data
7.
novembre 2013 – ha interpellato il Dr. __________ in questi termini (doc.
XXXVII):
" (…)
Nel suo rapporto del 25 febbraio 2013 indirizzato all’avv. RI 1,
in cui lei si riconferma sostanzialmente nei precedenti rapporti del 27 marzo e
22.
ottobre 2012, ha concluso evidenziando che a prescindere dall’inquadramento
diagnostico il paziente presenta un quadro clinico molto grave, a decorso
cronico e infausto, e completamente inabilitante dal punto di vista lavorativo
(rapporto 25 febbraio 2013, pag. 2).
La Dr.ssa __________, perita del SAM, nel rapporto del 20 maggio
2012, riferendosi agli approfondimenti testistici effettuati sul paziente si è
chiesta per quale motivo una “grave depressione senza sintomi psicotici”
non sia stata sostenuta con un periodo di ricovero o con un’adeguata terapia
farmacologica (rapporto 20 maggio 2012, pag. 3).
Alla luce delle osservazioni della Dr.ssa __________, la invitiamo
a chiarirci questo punto, in particolare ad illustrarci per quali motivi
ritiene il quadro clinico dell’assicurato molto grave, malgrado egli non sia
mai stato ricoverato, né sia mai stato sottoposto ad un’adeguata presa a carico
specialistica (cfr. rapporto SAM 4 novembre 2011, pag. 17).” (doc. XXXVII).
Il 18 novembre 2013 il Dr.
__________, dopo aver sottolineato che il suo rapporto con l’assicurato è stato
di carattere esclusivamente peritale e non terapeutico, ha così risposto al
TCA:
" (…)
il quadro clinico dell’assicurato è atipico. Se la diagnosi di
depressione grave mi sembra assodata e incontestabile, è pur vero che
superficialmente esso è dominato da disforia, rabbia, aggressività verbale e
sfiducia, quest’ultima soprattutto nei confronti della classe medica (con poche
eccezioni).
Nella “economia psichica” dell’assicurato, la rabbia e
l’aggressività, a tinte proiettive (paranoiche) hanno la funzione di proteggere
l’assicurato dall’emergere dei sentimenti depressivi che sarebbero per lui
ancora più dolorosi. Ciò impone cautela nella cura di queste patologie poiché,
per dirla in termini semplici, “il rimedio potrebbe essere peggiore del male”.
Inoltre, una terapia deve essere accettata dal paziente e ciò può
avvenire soltanto in un rapporto di fiducia che, all’epoca, non era stabilito
con nessuno dei medici (e men che meno degli psichiatri).
Da allora, la situazione si è fortunatamente un po’ modificata,
anche se molto cautamente. Su richiesta del Dr. __________, che già aveva
peritato l’assicurato dal punto di vista neurologico, egli è stato esaminato,
nel senso di un consulto specialistico, dalla Dr.ssa __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, direttore della Clinica __________ “__________”,
che l’ha incontrato nella primavera di quest’anno.
La Dr.ssa __________ (che, come ho già avuto modo di segnalare in
un mio precedente scritto, condivide largamente la mia valutazione) ha espresso
anche una valutazione terapeutica circostanziata e prudente, consigliando una
cura farmacologica sicuramente praticabile a livello ambulatoriale. Sui suoi
risultati non dispongo di alcuna informazione.
Per quanto riguarda l’ipotesi di un trattamento stazionario, non
posso che far notare che il quadro clinico dell’assicurato lo sconsiglia. Egli
è bisognoso di tranquillità e di poter seguire i propri ritmi, cosa difficilmente
praticabile in un reparto; inoltre, la sua irritabilità lo espone a frizioni e
attriti con altri pazienti (si tratta di situazioni che si presentano
frequentemente in un collettivo di pazienti psichiatrici); infine, la terapia
oculatamente proposta dalla Dr.ssa __________ non richiede misure stazionarie.
A mio avviso, queste costituirebbero una “ultima ratio” soltanto in caso di
esplicita richiesta da parte dell’assicurato” (doc. XXXVIII).
L’insorgente ha quindi
prodotto un nuovo referto, datato 9 dicembre 2013, del Dr. __________ che – in
buona sostanza –
si riconferma nei suoi
precedenti scritti (doc. XLV+H).
La Dr.ssa __________, si è
sempre riconfermata nella propria valutazione per quanto riguarda il periodo
sino alla decisione impugnata (cfr. doc. XIV5, doc. XXIV+1/2, doc. XXXIII+1).
Le notevoli divergenze
delle valutazioni e conclusioni tra la perita amministrativa e il perito di
parte, hanno indotto questo Tribunale ad ordinare il 19 dicembre 2013 una
perizia giudiziaria presso il PE 1 di __________ (cfr. consid. 1.32; sul tema
cfr. STF 8C_583/2014 del 6 febbraio 2015).
Questa perizia
giudiziaria, a seguito degli eventi descritti ai consid. 1.11 – 1.36, in
particolare visti i certificati medici prodotti dal patrocinatore dell’assicurato
il 2 marzo 2015 e le successive precisazioni dei medici del 3 e 4 marzo 2015
che attestano l’impossibilità per l’assicurato di recarsi a __________, è stata
annullata il 4 marzo 2015 (cfr. consid. 1.37).
A proposito della
problematica psichiatrica va ancora evidenziato che in data 24 febbraio 2014 il
patrocinatore dell'assicurato ha prodotto un rapporto del 20 febbraio 2014 del
Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la
diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave senza
sintomi psicotici (ICD-10 F33.2), ad innesto su tratti di personalità paranoidi”
(doc. LXIII+i1).
Il Dr. __________ ha rilevato,
nell’anamnesi, di avere curato l’assicurato ininterrottamente dal 14 luglio
2006.
sino al 20 giugno 2007 su segnalazione della moglie, dopo gli accertamenti
neuropsicologici del Dr. __________. A quel momento, il Dr. __________ aveva
posto la diagnosi di “stato depressivo medio grave, emicranie” (doc.
LXIII+i1).
Lo specialista ha quindi
indicato di non avere avuto più notizie dell'assicurato sino alla fine del mese
di settembre 2013, quando per il tramite della moglie, ha chiesto di poter
tornare in cura. I colloqui ambulatoriali sono ripresi al 16 ottobre 2013.
Il curante ha evidenziato
la serietà dell’episodio depressivo del 2006 e il marcato potenziamento dello
stato depressivo, a partire dal mese di dicembre 2013, dopo il ricevimento
della convocazione per la perizia PE 1 a __________. In particolare, il Dr. __________
si è pure detto sorpreso della banalizzazione, da parte del paziente,
dell’episodio depressivo del 2006: “lo confrontavo con il mio ricordo della
serietà dello stesso, della durata prolungata di incapacità lavorativa,
dell’impegno reciproco nell’affrontarlo” (doc. LXIII+i1).
Rispondendo alle domande
dell’avv. RA 1, il Dr. __________, dopo aver esposto i disturbi lamentati
dall’assicurato, ha elencato i dati oggettivi: “deflessione grave dell’umore
(43 punti alla scala di Hamilton a fine dicembre 2013), abbassamento autostima,
riduzione volitività, perdita di energia, sensi di colpa, pessimismo per il
futuro, difficoltà deambulatorie e nella forza, idee interpretative e
persecutorie (ma difficile a volte differenziare tra interpretatività o robusta
risposta a situazioni concretamente dannose nei suoi confronti), riduzione
dell’istinto vitale, aggressività sul piano verbale e fisico” (doc.
LXIII+i1).
A suo parere, l’infortunio
del 5 maggio 2009, con le sue conseguenze somatiche, in particolare i dolori
cronici, la ridotta e incerta motilità, il peggiormento significativo delle
emicranie e cefalee, i disturbi oculari e sessuali, “hanno chiaramente funto
da detonatore per l’ulteriore grave recidiva depressiva, innestatasi in un
momento di discreto equilibrio psichico, la struttura di personalità con tratti
paranoidi, già evidente nel passato, ha fornito ulteriore combustibile allo
scompenso”. Secondo il Dr. __________, quale evento concomitante
sfavorevole, vi è la malattia della madre e la sua morte nel 2009, tre
settimane dopo l’infortunio (doc. LXIII+i1).
Per quanto riguarda il
peggioramento della patologia, il medico curante ha evidenziato che rispetto al
2006, l’attuale patologia psichiatrica è decisamente più grave e cronicizzata,
con un “grosso corteo di disturbi sul piano somatico” (doc. LXIII+i1).
Il Dr. __________ concorda
con il Dr. __________ sia dal profilo diagnostico che riguardo all’incapacità
lavorativa, le cure e la prognosi. Egli ha indicato un’inabilità del 100% dal
16.
ottobre 2013 (doc. LXIII+i1).
Questo specialista
dissente invece, sia a proposito della diagnosi che in merito all'inabilità
lavorativa, con le conclusioni della dottoressa __________ e rileva al
riguardo:
" (…)
Basandosi sulla conoscenza avuta del paziente come psichiatra
curante durante l'episodio depressivo medio grave protrattosi almeno per più di
due anni (e da me oggettivato da luglio 2006 a giugno 2007), risoltosi con psicoterapia e farmacoterapia antidepressiva, (Seropram, Laroxyl), benzodiazepinica
(Dormicum) e neurolettica (Seroquel), rispettivamente per la cura dell'attuale
episodio depressivo grave, in progressivo e ulteriore aggravamento da ottobre 2013, l'ipotesi diagnostica della Dr.ssa med. __________ di "reazione da disadattamento con
prevalente coinvolgimento della emotività" non mi trova d'accordo, per cui
la diagnosi va modificata come al punto 1.
L'ipotesi di "sindrome somatoforme da dolore persistente … in
una dimensione in cui non esiste una patologia psichiatrica di rilevante
intensità …" è inesatta alla luce della diagnosi psichiatrica rilevante e
antecedente da me posta, rispettivamente per l'oggettività dell'infortunio con
le sue conseguenze somatiche pregresse alla sintomatologia algica.
A cadere sarebbero pure considerazioni improprie, del tipo, almeno
per quanto riguarda il 2006 "non posso non chiedermi se così grave è
apparso il quadro del soggetto, come sia accaduto di non vederlo prendere in
carico da specialista né di vederlo curato con adeguata terapia
farmacologica".
Va reso atto alla Collega che nella valutazione del caso, le
informazioni solo parziali raccolte, per il periodo 2006-2007, non hanno a mio
avviso facilitato un orientamento diverso diagnostico.
Per le considerazioni riguardo l'incapacità lavorativa rimando al
punto 5. (…)" (doc. LXIII+i1, pag. 8)
A proposito
dell'evoluzione nel tempo dell'incapacità lavorativa il dottor __________ ha
invece precisato:
" (…)
Dopo il rientro in mia cura, quindi da 16.10.2013, l'incapacità
lavorativa dal profilo psichiatrico è sempre stata del 100% e come tale prosegue
sia nell'ambito del suo lavoro che in altri compatibilmente esigibili. Non
posso esprimermi riguardo il periodo luglio 2007 sino a inizio ottobre 2013,
quando non avevo in cura il paziente. Suppongo però, dalla prolungata e
precedente conoscenza dello stesso, che l'ipotesi di una incapacità lavorativa
al 100% per motivi psichiatrici seguente all'infortunio di maggio 2009 sia
quella maggiormente plausibile, soprattutto sulla base, tra altri numerosi
reperti, della presenza nella perizia __________, di un punteggio di 36 nella
scala della depressione di Hamilton, indici di depressione grave quindi, per
definizione da ICD-10 "improbabile che il paziente possa continuare il
lavoro". Ricordo come già l'episodio depressivo 2006-2007, (indubbiamente
di minore gravità e non scatenato dall'infortunio con conseguenti patologie
somatiche conclamate e persistenti), trattato con adeguata farmacoterapia
antidepressiva e ansiolitica, portò a una incapacità lavorativa, seppure di
grado variabile, protrattasi più di 15 mesi. (…)" (doc. LXIII+i1, pag. 8).
Chiamato ora a
pronunciarsi questa Corte, alla luce del rapporto del Dr. __________, ritiene
che la valutazione peritale della Dr.ssa __________, che peraltro ha visto
l'assicurato una sola volta il 20 ottobre 2011 (cfr. doc. 51/1), non adempia i requisiti
richiesti dalla giurisprudenza, affinché un rapporto medico abbia valore
probante (cfr. consid. 2.4.; al riguardo cfr. STF 8C_701/2014 del 4 marzo 2015).
In particolare la perizia
psichiatrica amministrativa della dottoressa __________ del 20 ottobre 2011
(cfr. doc. AI 51/1) è carente nella misura in cui ignora totalmente, a livello
dell'anamnesi, l'episodio depressivo precedente curato dal luglio 2006 al
giugno 2007.
Ora questo episodio è stato
definito dal Dr. __________ “prolungato e grave”. Esso ha causato
un’inabilità al lavoro del 100% dal 13 marzo al 6 agosto 2006, del 50% dal 7
agosto al 22 ottobre 2006, del 20% dal 23 ottobre 2006 e del 50% dal 19 gennaio
2007.
(doc. LXIII+i1).
Tale episodio è stato peraltro
segnalato dalla dottoressa __________ in modo assai stringato anche nelle prese
di posizione successive alla perizia amministrativa e precisamente nel rapporto
del 20 maggio 2012 (doc. AI 85-2: “… Uno stesso tono depressivo viene
registrato nel 2006 in occasione di un fatto contingente che l’A evidentemente
interpretava come “attacco” alla sua incolumità-entità. (…) Da questo punto di
vista poco importa se l’insulto sia oggettivo come un trauma fisico o
un’esperienza soggettiva di “essere stati lesi” come nel 2006 quando
sperimentava un malessere psicologico con note molto simili alle attuali come
registrato almeno per gli aspetti umorali, stante un problema di “vicinato
rumoroso”. (…) L’A risulta francamente depresso negli approfondimenti
testistici del 2006 e negli ultimi approfondimenti testistici effettuati: sarei
più incline a pensare che si tratti in entrambi i casi di una “reazione” (che
qui uso non limitatamente alla diagnosi ICD ma in senso lato di qualcosa che
accade successivamente, per causa di) psico-emotiva ad un vissuto di attacco-
di pericolo o messa in discussione del proprio Sé per come se lo
riconosce-conosce…”), in quello del 6 febbraio 2013 (doc. XIV/5: "… Un
primo episodio con probabili stigmate depressive viene registrato nel 2006 sempre
a suo dire come reazione a fatti contingenti. …”) e in quello del 3 maggio 2013
(doc. XXIV/1d: “… Già nella mia relazione del 02.2013 scrivevo: “Un primo
episodio con probabili stigmate depressive viene registrato nel 2006 sempre a
suo dire come reazione ai fatti contingenti. …”).
2.6.2
Dal profilo reumatologico
l’assicurato è stato sottoposto al consulto del Dr. __________, spec. FMH in
medicina interna e malattie reumatiche, che nel rapporto del 17 ottobre 2011 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “1.Stato dopo trauma
distrattivo della spalla dx il 5.05.2009 con conseguente frattura del tubercolo
maggiore. - Trattamento conservativo con fissazione in Gilchrist per sei
settimane. - Lesione parziale del sovra spinato. - Sviluppo di un’ emisindrome
algica a dx di origine non chiara, verosimilmente nell’ambito di uno sviluppo
funzionale-somatoforme. 2. Sindrome panvertebrale di origine principalmente
miotensiva scatenata dal citato infortunio del 5.5.2009” (doc. AI 46-36).
Secondo il perito, in
un’attività fisicamente leggera come quella di analista finanziario vi è una
minima limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno al 20%. In
attività fisicamente più pesanti la limitazione è invece del 50% (doc. AI 46-37).
L’assicurato ha contestato
tale conclusione – sia per quanto riguarda la diagnosi che la capacità
lavorativa residua – facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e
del Dr. __________ della Clinica __________ di __________ (in particolare del
20.
febbraio 2012, del 26 novembre 2012, del 20 marzo 2013 e del 30 giugno 2013,
doc. AI 67-8, doc. D2, F3 e G), oltre che della Dr.ssa __________ (doc. E, F2,
G).
Il Dr. __________ si è
sempre riconfermato nella propria valutazione (cfr. doc. XIV2, doc. XXIV, doc.
XXXIII+1).
Alla luce delle divergenti
valutazioni mediche, il TCA ha stabilito che la perizia pluridisciplinare
presso il PE 1 avrebbe dovuto esaminare anche l’aspetto reumatologico.
In data 17 marzo 2015
l’avv. RA 1 ha peraltro prodotto copia di una MRI colonna cervicale e lombare
del 10 marzo 2015, effettuata a seguito di un peggioramento della
sintomatologia algica (doc. CI+M).
2.6.3
Per quanto riguarda la patologia
neurologica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, il quale nel rapporto del 13 ottobre 2011 non ha posto
alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.
A suo parere l’assicurato
è abile al 100% (doc. AI 46-40+41).
Anche per quanto riguarda
l’aspetto neurologico, l’assicurato ha contestato le conclusioni del Dr. __________
facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________
della Clinica __________ di __________ (in particolare quelle del 20 febbraio
2012, del 26 novembre 2012 e del 20 marzo 2013, doc. AI 67-8, doc. D2 e F3),
oltre che della Dr.ssa __________ (doc. E, F2, G).
Il patrocinatore di RI 1
ha inoltre prodotto i referti del 12 dicembre 2012, del 26 marzo 2013 e del 14
agosto 2013 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, che ha
diagnosticato un ”emicrania senza aura (ICHD-II 1.1)”, una “cefalea
cronica attribuita a colpo di frusta (ICHD-II 5.4)” e una “probabile
cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici in combinazione (ICHD-II
8.2.8.6
)”, con un’inabilità al lavoro almeno del 60%, con picchi del 100%
(doc. E, F2, G)
Anche il Dr. __________ si
è sempre riconfermato nella sua valutazione ritenendo tuttavia che si dovrebbero
riconsiderare in dettaglio le cefalee, alla luce della loro attuale evoluzione
(cfr. doc. XIV4, doc. XXIV, doc. XXXIII+1).
Alla luce delle divergenti
valutazioni e conclusioni mediche, la perizia pluridisciplinare presso il PE 1
avrebbe valutato anche l’aspetto neurologico.
2.6.4
Infine, per quanto riguarda la
patologia oftalmologica l’assicurato è stato sottoposto al consulto
della Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, nel rapporto del 17 ottobre
2011.
ha posto la diagnosi di “Miopia medio-elevata. Presbiopia. Distacco
parziale posteriore del corpo vitreo bilaterale”. Secondo la Dr.ssa __________,
dal punto di vista oftalmologico non si giustifica una diminuzione della
capacità lavorativa (doc. AI 46-42).
L’assicurato ha contestato
l’aspetto oftalmologico facendo riferimento alla valutazione del prof. __________
del 29 febbraio 2012 (doc. I+B) e a quella del Dr. __________ (doc. F6).
La Dr.ssa __________ ha
riconfermato la propria valutazione peritale (cfr. doc. XIV3, doc. XXIV+1/2,
doc. XXXIII+1).
Anche su quest’ultimo
aspetto, viste le divergenti valutazioni mediche contenute nell’incarto, la
perizia presso il PE 1 era destinata a fare chiarezza attraverso un esame del
Prof. __________, specialista in neuro-oftalmologia (doc. LXXXIII, LXXXIX).
2.6.5
Secondo i periti del SAM, le
conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato si manifestano
nell’ambito delle menomazioni a livello psichiatrico (15%) e reumatologico
(20%). Le limitazioni in questi due ambiti non vanno tuttavia sommate
aritmeticamente, ma integrate in quanto “si giustificano entrambe con il
rendimento lavorativo e pertanto si sovrappongono” (doc. AI 46-30).
I periti del SAM hanno
ribadito nuovamente in data 11 ottobre 2013 che “a riguardo della
cumulabilità o meno dei limiti valetudinari evidenziati in ambito psichiatrico
e reumatologico, unanimemente confermiamo la nostra valutazione di ritenerli
sovrapponibili (in effetti entrambi influenzano il rendimento lavorativo) e
pertanto non vanno sommati aritmeticamente” (doc. XXXIII+1).
La perizia del PE 1
avrebbe dovuto fare chiarezza anche sulla valutazione globale dell’incapacità
lavorativa.
2.7
Riassumendo, nella presente
fattispecie, visti gli esiti dell’istruttoria compiuta e alla luce, in
particolare, delle divergenze sugli aspetti psichiatrici, reumatologici,
neurologici e oftalmologici, il TCA ha ritenuto necessario ordinare una perizia
medica pluridisciplinare a cura del PE 1 di __________ (uno dei pochi centri
peritali, se non l’unico, fuori Cantone che dispone di un perito psichiatra che
padroneggia la lingua italiana). Una perizia pluridisciplinare era stata
peraltro richiesta anche dall’assicurato in sede di ricorso (cfr. doc. I, VI,
XX, XXIX, LXIII), come rammentato dal Presidente del TCA, in data 26 novembre
2014.
(cfr. consid. 1.32).
Dopo numerose richieste
formulate dall’insorgente, vedi gli scritti del 21 agosto 2014, in cui l’avv. RA 1 ha postulato la riformulazione del programma per concentrare le visite
peritali “in un giorno o due giorni consecutivi” (doc. LXXX++1-2), lo
scritto del 5 settembre 2014, dove il rappresentante chiedeva il rinvio della
visita oculistica peritale fissata l’8 settembre 2014 (doc. LXXXV) e quello del
5.
settembre 2014, nel quale comunicava l’impossibilità di presenziare alla
medesima visita (doc. LXXXVIII), per venire incontro all’assicurato il __________
ha fissato le nuove date per l’esame pluridisciplinare raggruppandole all’11,
12.
e 13 marzo 2015 (doc. LXXXIX).
Soltanto in data 2 marzo
2015.
(lettera ricevuta dal TCA il 3 marzo 2015) l’avv. RA 1 ha trasmesso a
questa Corte il rapporto del 20 febbraio 2015 della Dr.ssa __________ e quello
del 26 febbraio 2015 del Dr. __________ (doc. XCII+L1,L2) comunicando di
ritenere controindicato, per tutte le ragioni mediche da loro esposte, una
trasferta fino a __________ (doc. XCIII).
Interpellati dal TCA il 3
marzo 2015 (doc. XCIV, XCV) il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno
confermato i motivi per i quali non ritengono esigibile la trasferta a __________
(doc. XCVII, XCVI).
Il
Presidente del TCA, nello scritto del 4 marzo 2015, ha segnalato all’avv. RA 1 che in precedenza non erano da lui mai state sollevate
obiezioni di carattere medico, circa la trasferta a __________, limitandosi a
chiedere, come in effetti è stato fatto, di raggruppare le visite (cfr. lo
scritto del 26 novembre 2014).
L’avv. RA 1 ha risposto il
4.
marzo 2015 affermando di aver preso conoscenza dei referti dei medici curanti
solamente il 2 marzo 2015. Da tali certificazioni traspare un
peggioramento della situazione clinica (doc. XCIX).
Ai sensi
dell’art. 61 cpv. 1 LPGA, lett. c. il tribunale delle assicurazioni, con
la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione
della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente.
Secondo l’art. 43 LPGA se
sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la
valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se l'assicurato
o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle
conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di
non entrare in materia
(cpv. 3).
L’obbligo
per l’assicurato di sottoporsi a esami medici o specialistici, dipende dunque
dal doppio presupposto che l’esame sia necessario e ragionevolmente esigibile
per la persona assicurata. Il presupposto dell’esigibilità è da intendere dal
profilo oggettivo e soggettivo. Secondo la giurisprudenza, in assenza di
circostanze concrete contrarie, le usuali visite presso un centro peritale
vanno generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48 consid. 4.2
concernente una perizia presso un SAM). Il Tribunale federale ha parimenti
giudicato esigibile che l’assicurato si presenti alla visita peritale senza
terze persone, ossia senza il suo patrocinatore (cfr. SVR 2008 IV n. 18 consid.
4.
).
Questo Tribunale, agendo
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (SVR 2015 IV nr.
12), ha fissato e mantenuto, malgrado le contestazioni del patrocinatore
dell’assicurato e dopo avere adottato i correttivi da lui richiesti per rendere
il meno gravoso possibile lo spostamento dell’assicurato a __________, la
perizia giudiziaria presso il PE 1.
Alla luce dei certificati
medici dei dottori __________ e __________ prodotti dal patrocinatore del
ricorrente, purtroppo soltanto pochi giorni prima delle date previste per la
perizia (dall’11 al 13 marzo 2015), il TCA ha annullato la perizia giudiziaria.
In simili condizioni,
viste le circostanze particolari del caso e i dubbi circa l'esigibilità dal
profilo medico di accertamenti fuori Cantone ,questo Tribunale ritiene che i
necessari ulteriori accertamenti debbano essere effettuati dall'amministrazione
(cfr. SVR 2015 IV Nr. 12 consid. 3.3).
Gli atti vengono quindi
rinviati all'Ufficio AI affinché incarichi il SMR, attraverso uno specialista
in psichiatria e uno in reumatologia, di riesaminare tutti gli atti medici
all'incarto e di interpellare i medici curanti dr.ssa __________ e dr. __________.
I medici del SMR dovranno poi
stabilire se, alla luce dei nuovi referti dei medici appena citati e delle cure
da loro effettuate, oltre che degli altri certificati medici nell’incarto (in
particolare quelli del Dr. __________ e della Dr.ssa __________), è realmente
possibile confermare, esaminando retrospettivamente la situazione alla luce
dell’evoluzione successiva e fino al momento determinante dell’11 ottobre 2012,
un miglioramento della capacità lavorativa dell’assicurato.
Se tale miglioramento non
dovesse essere confermato (e in particolare se l’affezione psichiatrica, visti
anche i precedenti e l’evoluzione successiva risultasse più grave di quella
accertata dalla Dr.ssa __________ e tale da provocare una pressoché completa
inabilità lavorativa), la rendita intera andrà mantenuta (sull'impossibilità di
esercitare un'attività lucrativa per motivi psichici, cfr. STCA 32.2013.28 del
7.
agosto 2013 e successiva sentenza federale 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013,
parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2; STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012;
STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012; sul valore predominante della
certificazione del medico curante psichiatrico, cfr. STCA 32.2013.183 del 20
ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale).
Se invece i medici del SMR
dovessero ritenere che vi è stato un miglioramento tale da giustificare la
soppressione o la riduzione della rendita intera dal 1° gennaio 2012 l'UAI dovrà ordinare una perizia medica bidisciplinare psichiatrica e reumatologica.
La perizia psichiatrica andrà
effettuata presso il Centro peritale delle assicurazioni sociali di Bellinzona,
mentre per quella reumatologica, tramite un medico specialista in reumatologia del
Cantone Ticino, diverso rispetto a quello che ha già valutato in passato l’assicurato
(vedi su questo punto anche lo scritto dell’11 ottobre 2013 dei periti del SAM
che “ritengono opportuno chiamarsi fuori da ulteriori incarichi peritali”
doc. XXXIII1).
Questi medici specialisti
dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.
A proposito della
valutazione globale delle patologie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;
STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17
giugno 2013 e 32.2012.187).
Quindi, in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurato.
In conclusione, la
decisione dell’11 ottobre 2012 va quindi annullata e l’incarto retrocesso
all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.
2.8
Il Centro peritale PE 1 ha
emesso una fattura di fr. 3'500.-- in relazione alla preparazione della perizia
pluridisciplinare ordinata dal TCA ed in seguito annullata.
2.9
Visto l’esito della vertenza, il ricorrente,
rappresentato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili ridotta
(art. 30 cpv. 1 e cpv. 2 Lptca) di fr. 1'500.--.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono così suddivise: fr. 250.-- a carico
dell’UAI e fr. 250.-- a carico dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione dell’11 ottobre 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono così suddivise: fr. 250.-- a
carico dell’UAI e fr. 250.-- a carico dell’assicurato.
L'UAI verserà
all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti