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Decisione

32.2012.274

Assicurato con problematica dermatologica. Conferma della perizia medica multidisciplinare, in particolare della valutazione dermatolgica. Conferma dell'esigibilità di diverse attività adeguate

23 agosto 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i periti del SAM hanno sconsigliato l’attività di pizzaiolo, muratore e aiuto-cameriere

precedentemente esercitate. In attività adeguate essi hanno concluso:

"

(…)

L.A. può essere sottoposto a riqualifica/riformazione

professionale.

Dal punto di vista psichiatrico e reumatologico l'A. è

totalmente abile al lavoro.

Dal punto di vista dermatologico si consigliano

attività da svolgere all'asciutto, con contatti chimicamente attivi molto

limitati e con la possibilità di non avere contatti con alimenti. Inoltre

bisogna tener conto delle sensibilizzazioni descritte precedentemente al

nichelio, cromo (o dicromato di potassio), cobalto, carmabix e Thiuram mix.

In un'attività rispettosa di questi limiti funzionali,

l'A. è totalmente abile al lavoro (da sempre). (…)" (doc. AI 89/18)

L’insorgente

contesta le succitate conclusioni del SAM, più precisamente la valutazione dermatologica

operata dal dr. __________, sostenendo di non poter esercitare un’attività

adeguata anche a causa delle limitazioni di natura reumatologica.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad

art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23

settembre 2004).

2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita

e convincente perizia del SAM.

2.7.1. Per

quel che concerne la problematica dermatologica, nella perizia 29

dicembre 2011 il dr. __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia, posta la diagnosi di lesioni disidrotiche/pustulose palmari, ora

limitate alla mano destra nel quadro anamnestico di una psoriasis/pustulosi

palmare o, quale diagnosi differenziata, disidrotico, ha ritenuto al massimo

un’inabilità lavorativa del 10%. Egli ha evidenziato

che sarebbe ideale se l’assicurato “potesse lavorare all’asciutto, con

contatti chimicamente attivi molto limitati, possibilmente senza contatti con alimenti”,

rilevando come “la sensibilità della pelle delle mani lavoro sia aumentata

in una situazione di predisposizione genetica e che presenta delle sensibilizzazioni

al contatto con diverse sostanze elencate: nichelio, cromo, cobalto, carbamix,

thiuram (doc. AI 89/22). Il dr. __________ ha sostenuto che dal punto di

vista dermatologico le terapie a disposizione non siano state completamente

sfruttate, quale la fototerapia e trattamenti sistemici con derivati della

vitamina A (Tocnitino pastiglie), Methotrexate o medicamenti biologici (cfr.

doc. AI 89/22).

Alla

succitata valutazione, l’assicurato oppone un dettagliato rapporto del dermatologo

curante dr. __________, datato 20 novembre 2012 (doc. D2), sul quale il perito

dr. __________ ha preso posizione. Vero che, come sottolineato dal ricorrente,

nelle osservazioni 25 gennaio 2013 al SAM – fatte proprie dal citato centro

peritale (cfr. scritto 30 gennaio 2013 in doc. XII/1) – il perito ha convenuto che nel succitato scritto il dermatologo curante "… torna con maggior

precisione rispetto agli atti precedentemente a disposizione, soprattutto sui

dati anamnestici ed evolutivi della patologia dermatologica patita dal paziente

nei vent'anni in cui il collega di __________ lo ha potuto seguire.

Evidentemente questa descrizione accentua l'intensità delle lesioni

dermatologiche patite dal paziente, dandone una descrizione più completa di

quello che, con i dati anamnestici, avevo potuto raccogliere. E ben concordo.

con il Dr __________ che nella valutazione specialistica basata su una unica

consultazione si possa essere influenzati dalla situazione clinica del momento,

come descritto nel preambolo del mio scritto del 29.12.2011".

Il

dr. __________ ha tuttavia spiegato che quanto sopra non modifica sostanzialmente

la sua valutazione, in quanto "… si tratta infatti di un paziente

atopico, che anamnesticamente ha presentato una dermatite soprattutto

eczematosa, in parte ascritta all'atopia stessa, in parte invece alla

polisensibilizzazione di tipo tardo, quindi sottoforma di un eczema allergico

da contatto. In più vi è sicuramente stata anche una importante componente di

reazione irritativa da contatto, in particolare per quanto riguarda le

alterazioni delle mani. In occasione della mia consultazione del 28.12.2011 era

però dominante una componente pustulosa/disidrotica limitata alle mani, quasi

di tipo psoriatico, senza però altri segni per questa malattia. E' inoltre

certamente vero, come asserito dal Dr __________ che vi sono pazienti atopici

che sviluppano alterazioni dermatologiche dipendenti dalle sensibilizzazioni di

tipo immediato di origine respiratoria (pollini, polveri, peli di animale): si

tratta però di una minoranza dei pazienti atopici e in ambito peritale questa

dipendenza andrebbe dimostrata con un Atopie patch test, non eseguito in questo

caso. Parimenti è vero che vi è una componente "nervosa/psicologica"

importante nella attivazione dell'eczema atopico per certi pazienti, non tutti:

tanto che il nome di neurodermite atopica è stato progressivamente sostituito

da dermatite atopica. Ritengo pertanto che, sotto adeguato trattamento delle

lesioni cutanee presenti in occasione della mia consultazione in modo limitato

alle mani, la Vostra valutazione sulla abilità professionale e sulle professioni

eseguibili sia corretta" (sottolineatura del redattore; doc.

XII/2).

Inoltre,

riguardo alla mancata esecuzione del “Atopie Patch Test “ (si tratta di un test

cutaneo di accertamento degli allergeni causanti un’allergia di tipo I, quali riniti

da fieno, allergie alimentari, asma ecc.; cfr. www.allum.de),

nelle annotazioni 5 febbraio 2013 il dr. __________ ha precisato che “..

l’indicazione del dr. __________ in merito ad una eventuale sensibilizzazione

di tipo immediato nel presente caso non richiede ulteriori accertamenti non

essendo finora stata evidenziata una clinica sospetta per una tale

manifestazione. In ogni caso il contatto con allergeni quali polvere e peli di

animali e pollini è da evitarsi come già stabilito in occasione della perizia

SAM” (doc. XII/5).

Determinante

è tuttavia l’esistenza di attività lucrative che l’assicurato può svolgere nonostante

la problematica dermatologica, problematica che verrà esaminata al consid. 2.8.

2.7.2. In

merito agli aspetti reumatologici e psichiatrici dell’assicurato,

questo Tribunale condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici del

SAM. Né del resto il ricorrente ha prodotto atti medici che mettano in dubbio

le valutazioni stesse.

In

particolare, dal profilo reumatologico, nel referto 19 dicembre 2011 il dr. __________,

poste le diagnosi d’ordine reumatologico riportate al consid. 2.5, ha

concluso che " … tenendo quindi in considerazione i reperti clinici e

radiologici da considerare blandi per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico

ritengo che questi non siano determinanti per delle limitazioni funzionali. In

questo senso ritengo l'assicurato abile al lavoro da sempre, per le sole problematiche

di tipo reumatologico, nella forma completa in tutte le attività svolte (aiuto

cucina, aiuto pizzaiolo, cameriere e muratore; cfr. perizia pag. 6; n.d.r.) e

anche come casalingo" (doc. AI 89/35).

Anche

dal punto di vista psichico l’assicurato non è stato ritenuto inabile.

Il dr. __________, nel rapporto 15 dicembre 2011, non ha infatti riscontrato

alcuna patologia extra-somatica invalidante. Quale diagnosi differenziata egli

ha rilevato una possibile sindrome somatoforme, escludendo tuttavia, secondo i

criteri Forster, una componente invalidante (doc. AI 89/27). Infatti, secondo

la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29

luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha

precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di

una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,

in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.), criteri che, come detto, nel caso in esame non

susisstono.

Tale

conclusione non muta di fronte al certificato 18 gennaio 2013 della psichiatra

curante, dr.ssa __________, la quale ha semplicemente attestato la presenza da

un anno di un episodio depressivo medio grave, senza tuttavia specificare altro

(doc. F). Senza voler misconoscere, come sostenuto nelle osservazioni 26

febbraio 2013, la difficile condizione economica e sociale in cui versa

l’assicurato, va comunque ricordato che i fattori psicosociali

o socioculturali, come quelli testé indicati, non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA

I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid.

6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29

gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Da ultimo va rilevato come la problematica urologica, già

presente in occasione della perizia SAM, sia stata risolta con l’intervento chirurgico

eseguito nel dicembre 2012 (cfr. rapporto 8 dicembre 2012 Ospedale Regionale di

__________; doc. E1), che ha causato complessivamente un’incapacità lavorativa

di meno di un mese (cfr. rapporto 4 gennaio 2013; doc. E2).

In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid.

2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che il ricorrente è pienamente

abile in attività adeguate rispettose delle limitazioni d’ordine dermatologico.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Per

quel che concerne le attività lucrative esigibili, con annotazioni 2 ottobre

2012 la consulente in integrazione professionale le ha elencate:

"

(…)

- aiuto ufficio:

o ad

esempio attività in una biblioteca (inserimento dati) o amministrative in

ufficio. Coscienti dell'allergia cromo (colla cromata, inchiostri colorati,

vecchia carte per fotocopie) vi può essere l'uso di determinati guanti (di

stoffa o seta). Inoltre per determinate attività non si è necessariamente a

contatto con questa sostanza.

- trasporto: autista – fattorino

o nel

2008 l'A. ha svolto l'accompagnamento di persone anziane e non sono emersi

problemi. Attività che può essere considerata adeguata come pure trasporto di

bambini. Se necessario si può finanziare la patente necessaria per il trasporto

(finanziamento possibile mediante l'aiuto al collocamento).

- Sorveglianza:

o Ad esempio presso le varie agenzie di vigilanza /

di sicurezza (prosegur, rainbow, ecc). Sorveglianza di stabilimenti, ecc."

(doc. AI 102/1-2)

Per

contro, nelle citate osservazioni 20 novembre 2012 il dr. __________, ha

sostenuto:

"

(…)

Un aiuto ufficio potrebbe rivelarsi problematico, sia per la

possibilità di contatti di natura allergenica (carta stampata, carta chimica,

prodotti di pulizia, ecc.) sia di natura pratica, visto che le manifestazioni

disidrosiformi frequentemente presenti alle dita, a sede interdigitale ma anche

ai polpastrelli, potrebbero danneggiare con la loro secrezione, il materiale

cartaceo.

Come autista fattorino il paziente entrerebbe facilmente a

contatto con uno dei numerosi allergeni citati all'inizio, rispettivamente non

potrebbe evitare contatti di natura irritativa meccanica o chimica, a seconda

dei prodotti o materiali trasportati. In un automezzo vi sono ugualmente

oggetti, materiali o sostanze a rischio di allergia come evocato all'inizio di

questo rapporto.

Compiti di sorveglianza sono una definizione non meglio precisata,

ma immagino che anche in questo ambito si richieda, oltre alla sorveglianza

pura e semplice, anche la partecipazione a determinate attività, che possono

provocare irritazioni da eccessiva sudorazione, da contatti con tessuti non

idonei (divise), rispettivamente mansioni non strettamente di natura

"passiva". (…)" (doc. D2)

In

primo luogo va fatto presente che per costante giurisprudenza

la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è

di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008). Inoltre, il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da

una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in

caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità

di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una

rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Nel

caso concreto, per quel che concerne l’attività di aiuto ufficio

questo TCA non può che ribadire come l’uso di guanti in stoffa o seta (da

evitare quelli di gomma; cfr. perizia __________, pag.4; doc. AI 89/23) permetta

di evitare contatto con oggetti contenenti il cromo. Evidentemente, come rilevato

dal SMR nelle annotazioni 6 dicembre 2012, tale uso deve restare saltuario ed è

“sicuramente attuabile ed adatto al danno salute” e “non è indicata

un’attività nella quale dovrebbe (l’assicurato n.d.r.) portare sempre i

guanti” (doc. IV/3). Quanto all’attività di autista, la stessa può essere

ritenuta esigibile in quanto essendo limitata al trasporto di persone e,

contrariamente al trasporto di merci, il contatto con sostanze allergiche è

limitato. Inoltre, il ricorrente non ha sostenuto che a causa della presenza

di possibili allergeni presenti in un automezzo sia impossibilitato a guidarlo.

Del resto, come rimarcato dal consulente, nel 2008 l’assicurato ha svolto,

nell’ambito di un programma d’occupazione temporaneo, un’attività di

accompagnamento di persone anziane molto apprezzata (cfr. doc. AI 75/5) e, come

rilevato nelle citate annotazioni 2 ottobre 2012, l’amministrazione potrebbe finanziare

la patente per il succitato trasporto persone. Nondimeno va ricordato che

l’amministrazione ha esplicitamente fatto presente di rimanere a disposizione

per un aiuto al collocamento, già iniziato ma sospeso in quanto a quell’epoca

fornito dall’assicuratore contro la disoccupazione (cfr. rapporto 9 luglio 2009

del consulente in doc. AI 66/1). Le attività di sorveglianza elencate non

comportano giocoforza il contatto con sostanze di cui l’assicurato è allergico,

mentre per quel che concerne la problematica della sudorazione va fatto

presente la stessa può essere adeguatamente affrontata nella misura in cui la

divisa di lavoro sia confezionata con materiale naturale traspirante. Infine, contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non vi sono poi controindicazioni di

natura reumatologica che impediscano all’assicurato di assumere una posizione

stanziale, sia seduta che in piedi, rendendo inesigibile le attività di autista

o nell’ambito della sorveglianza poiché, come già ricordato al consid. 2.7.2,

le affezioni reumatologiche sono state giudicate blande.

In

queste circostanze, pur comprendendo la difficoltà nel reperire un’occupazione

vista la problematica dermatologica, il ventaglio di attività esigibili è comunque

da ritenere ampio.

Infine,

in merito alla determinazione del grado d’invalidità questo TCA non può che

confermare quanto riportato in merito nella decisione contestata, ossia:

"

Considerato che

l'assicurato è professionalmente inattivo da diversi anni, quale reddito da

sano viene considerato quello che egli potrebbe guadagnare svolgendo attività

generiche, non richiedenti qualifiche professionali specifiche e reperibili sul

mercato libero del lavoro. Ritenuto che le stesse sono tuttora esigibili, purché

nel rispetto delle limitazioni date dal anno alla salute, non vi è alcuna

perdita della capacità di guadagno (grado d'invalidità: 0%)."

In

conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionale, la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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