32.2012.274
Assicurato con problematica dermatologica. Conferma della perizia medica multidisciplinare, in particolare della valutazione dermatolgica. Conferma dell'esigibilità di diverse attività adeguate
23 agosto 2013Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.274
Data decisione, Autorità:
23.08.2013, TCA
Ricorso:
TF,9C_697/2013, 15.11.2013
Titolo:
Assicurato con problematica dermatologica. Conferma della perizia medica multidisciplinare, in particolare della valutazione dermatolgica. Conferma dell'esigibilità di diverse attività adeguate
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.274
BS/sc
Lugano
23 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1.
RI 1, nel maggio 2011 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 74), dopo che precedenti domande o sono state respinte o sono
state oggetto di un provvedimento di non entrata in materia (cfr. decisioni del
2 giugno 2004, 21 novembre 2006 e 19 gennaio 2009; doc. AI 26, 49 e 59 ).
1.2. In
data 28 aprile 2011 l’assicurato ha nuovamente inoltrato una domanda di prestazioni
(doc. AI 74). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui
una perizia multidisciplinare a cura del SAM, con decisione 5 ottobre 2012
(preavvisata il 29 marzo 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda
di prestazioni con le seguenti motivazioni:
"
(…)
La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento
medico (SAM), oggettiva dal mese di maggio 2009 l'incapacità lavorativa in attività che implicano contatto con acqua, alimenti e/o contatti
chimicamente attivi, mentre attività rispecchianti le indicazioni mediche sono
esigibili in misura completa.
Considerato che l'assicurato è professionalmente
inattivo da diversi anni, quale reddito da sano viene considerato quello che
egli potrebbe guadagnare svolgendo attività generiche, non richiedenti
qualifiche professionali specifiche e reperibili sul mercato libero del lavoro.
Ritenuto che le stesse sono tuttora esigibili, purché nel rispetto delle
limitazioni date dal danno alla salute, non vi è alcuna perdita della capacità
di guadagno (grado d'invalidità: 0%).
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste." (…) (doc. AI 103/1-2)
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato il
presente ricorso postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.
In estrema sintesi egli ritiene di non poter esercitare un’attività lavorativa
a seguito della sua problematica dermatologica. Delle motivazioni verrà detto,
per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
1.5. In data 25 dicembre
2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. D1 e D2),
alla quale l’Ufficio AI ha preso posizione con osservazioni 7 febbraio 2013
(XII).
1.6. Infine, con scritto
28 febbraio 2013 l’assicurato ha allegato un altro atto medico (doc. F).
considerato
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di
prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.
consid. 3.5). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nel
caso in esame, entrando nel merito della nuova domanda di prestazioni, l'Ufficio
AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato
26 gennaio 2012 (doc. AI 89), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________) e dermatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Lesioni disidrotiche/pustulose palmari, ora limitate
alla mano ds.:
- nel quadro anamnestico di una
psoriasis/pustulosi palmare o nella D.D. di eczema disidrotico.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome cervico-vertebrale con/su:
iniziali alterazioni degenerative in particolar modo
C5-C6.
Sindrome lombo-vertebrale con/su:
- possibile componente di tipo spondilogeno
bilaterale;
- alterazioni degenerative
plurisegmentali di modeste entità con condrosi L3-L5, osteocondrosi L5-S1 con
minima spondilosi iniziale anteriore.
Tumefazione inquino-scrotale a ds.
Epatopatia. (…)" (doc. AI 89/14)
In
merito alla capacità lavorativa, sempre sulle base dei consulti specialistici,
Fatti
i periti del SAM hanno sconsigliato l’attività di pizzaiolo, muratore e aiuto-cameriere
precedentemente esercitate. In attività adeguate essi hanno concluso:
"
(…)
L.A. può essere sottoposto a riqualifica/riformazione
professionale.
Dal punto di vista psichiatrico e reumatologico l'A. è
totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista dermatologico si consigliano
attività da svolgere all'asciutto, con contatti chimicamente attivi molto
limitati e con la possibilità di non avere contatti con alimenti. Inoltre
bisogna tener conto delle sensibilizzazioni descritte precedentemente al
nichelio, cromo (o dicromato di potassio), cobalto, carmabix e Thiuram mix.
In un'attività rispettosa di questi limiti funzionali,
l'A. è totalmente abile al lavoro (da sempre). (…)" (doc. AI 89/18)
L’insorgente
contesta le succitate conclusioni del SAM, più precisamente la valutazione dermatologica
operata dal dr. __________, sostenendo di non poter esercitare un’attività
adeguata anche a causa delle limitazioni di natura reumatologica.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad
art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita
e convincente perizia del SAM.
2.7.1. Per
quel che concerne la problematica dermatologica, nella perizia 29
dicembre 2011 il dr. __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia, posta la diagnosi di lesioni disidrotiche/pustulose palmari, ora
limitate alla mano destra nel quadro anamnestico di una psoriasis/pustulosi
palmare o, quale diagnosi differenziata, disidrotico, ha ritenuto al massimo
un’inabilità lavorativa del 10%. Egli ha evidenziato
che sarebbe ideale se l’assicurato “potesse lavorare all’asciutto, con
contatti chimicamente attivi molto limitati, possibilmente senza contatti con alimenti”,
rilevando come “la sensibilità della pelle delle mani lavoro sia aumentata
in una situazione di predisposizione genetica e che presenta delle sensibilizzazioni
al contatto con diverse sostanze elencate: nichelio, cromo, cobalto, carbamix,
thiuram (doc. AI 89/22). Il dr. __________ ha sostenuto che dal punto di
vista dermatologico le terapie a disposizione non siano state completamente
sfruttate, quale la fototerapia e trattamenti sistemici con derivati della
vitamina A (Tocnitino pastiglie), Methotrexate o medicamenti biologici (cfr.
doc. AI 89/22).
Alla
succitata valutazione, l’assicurato oppone un dettagliato rapporto del dermatologo
curante dr. __________, datato 20 novembre 2012 (doc. D2), sul quale il perito
dr. __________ ha preso posizione. Vero che, come sottolineato dal ricorrente,
nelle osservazioni 25 gennaio 2013 al SAM – fatte proprie dal citato centro
peritale (cfr. scritto 30 gennaio 2013 in doc. XII/1) – il perito ha convenuto che nel succitato scritto il dermatologo curante "… torna con maggior
precisione rispetto agli atti precedentemente a disposizione, soprattutto sui
dati anamnestici ed evolutivi della patologia dermatologica patita dal paziente
nei vent'anni in cui il collega di __________ lo ha potuto seguire.
Evidentemente questa descrizione accentua l'intensità delle lesioni
dermatologiche patite dal paziente, dandone una descrizione più completa di
quello che, con i dati anamnestici, avevo potuto raccogliere. E ben concordo.
con il Dr __________ che nella valutazione specialistica basata su una unica
consultazione si possa essere influenzati dalla situazione clinica del momento,
come descritto nel preambolo del mio scritto del 29.12.2011".
Il
dr. __________ ha tuttavia spiegato che quanto sopra non modifica sostanzialmente
la sua valutazione, in quanto "… si tratta infatti di un paziente
atopico, che anamnesticamente ha presentato una dermatite soprattutto
eczematosa, in parte ascritta all'atopia stessa, in parte invece alla
polisensibilizzazione di tipo tardo, quindi sottoforma di un eczema allergico
da contatto. In più vi è sicuramente stata anche una importante componente di
reazione irritativa da contatto, in particolare per quanto riguarda le
alterazioni delle mani. In occasione della mia consultazione del 28.12.2011 era
però dominante una componente pustulosa/disidrotica limitata alle mani, quasi
di tipo psoriatico, senza però altri segni per questa malattia. E' inoltre
certamente vero, come asserito dal Dr __________ che vi sono pazienti atopici
che sviluppano alterazioni dermatologiche dipendenti dalle sensibilizzazioni di
tipo immediato di origine respiratoria (pollini, polveri, peli di animale): si
tratta però di una minoranza dei pazienti atopici e in ambito peritale questa
dipendenza andrebbe dimostrata con un Atopie patch test, non eseguito in questo
caso. Parimenti è vero che vi è una componente "nervosa/psicologica"
importante nella attivazione dell'eczema atopico per certi pazienti, non tutti:
tanto che il nome di neurodermite atopica è stato progressivamente sostituito
da dermatite atopica. Ritengo pertanto che, sotto adeguato trattamento delle
lesioni cutanee presenti in occasione della mia consultazione in modo limitato
alle mani, la Vostra valutazione sulla abilità professionale e sulle professioni
eseguibili sia corretta" (sottolineatura del redattore; doc.
XII/2).
Inoltre,
riguardo alla mancata esecuzione del “Atopie Patch Test “ (si tratta di un test
cutaneo di accertamento degli allergeni causanti un’allergia di tipo I, quali riniti
da fieno, allergie alimentari, asma ecc.; cfr. www.allum.de),
nelle annotazioni 5 febbraio 2013 il dr. __________ ha precisato che “..
l’indicazione del dr. __________ in merito ad una eventuale sensibilizzazione
di tipo immediato nel presente caso non richiede ulteriori accertamenti non
essendo finora stata evidenziata una clinica sospetta per una tale
manifestazione. In ogni caso il contatto con allergeni quali polvere e peli di
animali e pollini è da evitarsi come già stabilito in occasione della perizia
SAM” (doc. XII/5).
Determinante
è tuttavia l’esistenza di attività lucrative che l’assicurato può svolgere nonostante
la problematica dermatologica, problematica che verrà esaminata al consid. 2.8.
2.7.2. In
merito agli aspetti reumatologici e psichiatrici dell’assicurato,
questo Tribunale condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici del
SAM. Né del resto il ricorrente ha prodotto atti medici che mettano in dubbio
le valutazioni stesse.
In
particolare, dal profilo reumatologico, nel referto 19 dicembre 2011 il dr. __________,
poste le diagnosi d’ordine reumatologico riportate al consid. 2.5, ha
concluso che " … tenendo quindi in considerazione i reperti clinici e
radiologici da considerare blandi per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico
ritengo che questi non siano determinanti per delle limitazioni funzionali. In
questo senso ritengo l'assicurato abile al lavoro da sempre, per le sole problematiche
di tipo reumatologico, nella forma completa in tutte le attività svolte (aiuto
cucina, aiuto pizzaiolo, cameriere e muratore; cfr. perizia pag. 6; n.d.r.) e
anche come casalingo" (doc. AI 89/35).
Anche
dal punto di vista psichico l’assicurato non è stato ritenuto inabile.
Il dr. __________, nel rapporto 15 dicembre 2011, non ha infatti riscontrato
alcuna patologia extra-somatica invalidante. Quale diagnosi differenziata egli
ha rilevato una possibile sindrome somatoforme, escludendo tuttavia, secondo i
criteri Forster, una componente invalidante (doc. AI 89/27). Infatti, secondo
la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata
della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico
nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da
parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29
luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg. e 80 segg.), criteri che, come detto, nel caso in esame non
susisstono.
Tale
conclusione non muta di fronte al certificato 18 gennaio 2013 della psichiatra
curante, dr.ssa __________, la quale ha semplicemente attestato la presenza da
un anno di un episodio depressivo medio grave, senza tuttavia specificare altro
(doc. F). Senza voler misconoscere, come sostenuto nelle osservazioni 26
febbraio 2013, la difficile condizione economica e sociale in cui versa
l’assicurato, va comunque ricordato che i fattori psicosociali
o socioculturali, come quelli testé indicati, non figurano nel novero delle
affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA
I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid.
6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29
gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Da ultimo va rilevato come la problematica urologica, già
presente in occasione della perizia SAM, sia stata risolta con l’intervento chirurgico
eseguito nel dicembre 2012 (cfr. rapporto 8 dicembre 2012 Ospedale Regionale di
__________; doc. E1), che ha causato complessivamente un’incapacità lavorativa
di meno di un mese (cfr. rapporto 4 gennaio 2013; doc. E2).
In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid.
2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che il ricorrente è pienamente
abile in attività adeguate rispettose delle limitazioni d’ordine dermatologico.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Per
quel che concerne le attività lucrative esigibili, con annotazioni 2 ottobre
2012 la consulente in integrazione professionale le ha elencate:
"
(…)
- aiuto ufficio:
o ad
esempio attività in una biblioteca (inserimento dati) o amministrative in
ufficio. Coscienti dell'allergia cromo (colla cromata, inchiostri colorati,
vecchia carte per fotocopie) vi può essere l'uso di determinati guanti (di
stoffa o seta). Inoltre per determinate attività non si è necessariamente a
contatto con questa sostanza.
- trasporto: autista – fattorino
o nel
2008 l'A. ha svolto l'accompagnamento di persone anziane e non sono emersi
problemi. Attività che può essere considerata adeguata come pure trasporto di
bambini. Se necessario si può finanziare la patente necessaria per il trasporto
(finanziamento possibile mediante l'aiuto al collocamento).
- Sorveglianza:
o Ad esempio presso le varie agenzie di vigilanza /
di sicurezza (prosegur, rainbow, ecc). Sorveglianza di stabilimenti, ecc."
(doc. AI 102/1-2)
Per
contro, nelle citate osservazioni 20 novembre 2012 il dr. __________, ha
sostenuto:
"
(…)
Un aiuto ufficio potrebbe rivelarsi problematico, sia per la
possibilità di contatti di natura allergenica (carta stampata, carta chimica,
prodotti di pulizia, ecc.) sia di natura pratica, visto che le manifestazioni
disidrosiformi frequentemente presenti alle dita, a sede interdigitale ma anche
ai polpastrelli, potrebbero danneggiare con la loro secrezione, il materiale
cartaceo.
Come autista fattorino il paziente entrerebbe facilmente a
contatto con uno dei numerosi allergeni citati all'inizio, rispettivamente non
potrebbe evitare contatti di natura irritativa meccanica o chimica, a seconda
dei prodotti o materiali trasportati. In un automezzo vi sono ugualmente
oggetti, materiali o sostanze a rischio di allergia come evocato all'inizio di
questo rapporto.
Compiti di sorveglianza sono una definizione non meglio precisata,
ma immagino che anche in questo ambito si richieda, oltre alla sorveglianza
pura e semplice, anche la partecipazione a determinate attività, che possono
provocare irritazioni da eccessiva sudorazione, da contatti con tessuti non
idonei (divise), rispettivamente mansioni non strettamente di natura
"passiva". (…)" (doc. D2)
In
primo luogo va fatto presente che per costante giurisprudenza
la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è
di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008). Inoltre, il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in
caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità
di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;
Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Nel
caso concreto, per quel che concerne l’attività di aiuto ufficio
questo TCA non può che ribadire come l’uso di guanti in stoffa o seta (da
evitare quelli di gomma; cfr. perizia __________, pag.4; doc. AI 89/23) permetta
di evitare contatto con oggetti contenenti il cromo. Evidentemente, come rilevato
dal SMR nelle annotazioni 6 dicembre 2012, tale uso deve restare saltuario ed è
“sicuramente attuabile ed adatto al danno salute” e “non è indicata
un’attività nella quale dovrebbe (l’assicurato n.d.r.) portare sempre i
guanti” (doc. IV/3). Quanto all’attività di autista, la stessa può essere
ritenuta esigibile in quanto essendo limitata al trasporto di persone e,
contrariamente al trasporto di merci, il contatto con sostanze allergiche è
limitato. Inoltre, il ricorrente non ha sostenuto che a causa della presenza
di possibili allergeni presenti in un automezzo sia impossibilitato a guidarlo.
Del resto, come rimarcato dal consulente, nel 2008 l’assicurato ha svolto,
nell’ambito di un programma d’occupazione temporaneo, un’attività di
accompagnamento di persone anziane molto apprezzata (cfr. doc. AI 75/5) e, come
rilevato nelle citate annotazioni 2 ottobre 2012, l’amministrazione potrebbe finanziare
la patente per il succitato trasporto persone. Nondimeno va ricordato che
l’amministrazione ha esplicitamente fatto presente di rimanere a disposizione
per un aiuto al collocamento, già iniziato ma sospeso in quanto a quell’epoca
fornito dall’assicuratore contro la disoccupazione (cfr. rapporto 9 luglio 2009
del consulente in doc. AI 66/1). Le attività di sorveglianza elencate non
comportano giocoforza il contatto con sostanze di cui l’assicurato è allergico,
mentre per quel che concerne la problematica della sudorazione va fatto
presente la stessa può essere adeguatamente affrontata nella misura in cui la
divisa di lavoro sia confezionata con materiale naturale traspirante. Infine, contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non vi sono poi controindicazioni di
natura reumatologica che impediscano all’assicurato di assumere una posizione
stanziale, sia seduta che in piedi, rendendo inesigibile le attività di autista
o nell’ambito della sorveglianza poiché, come già ricordato al consid. 2.7.2,
le affezioni reumatologiche sono state giudicate blande.
In
queste circostanze, pur comprendendo la difficoltà nel reperire un’occupazione
vista la problematica dermatologica, il ventaglio di attività esigibili è comunque
da ritenere ampio.
Infine,
in merito alla determinazione del grado d’invalidità questo TCA non può che
confermare quanto riportato in merito nella decisione contestata, ossia:
"
Considerato che
l'assicurato è professionalmente inattivo da diversi anni, quale reddito da
sano viene considerato quello che egli potrebbe guadagnare svolgendo attività
generiche, non richiedenti qualifiche professionali specifiche e reperibili sul
mercato libero del lavoro. Ritenuto che le stesse sono tuttora esigibili, purché
nel rispetto delle limitazioni date dal anno alla salute, non vi è alcuna
perdita della capacità di guadagno (grado d'invalidità: 0%)."
In
conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionale, la
decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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