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Decisione

32.2012.276

Richiesta di provvedimenti d'integrazione professionale. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. Spese comunque a carico della ricorrente che non ha ragito malgrado l'ingiunzione dell'amministra

19 luglio 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente

riconosciuti, non possono di conseguenza essere imputati all’UAI ed esulano di

conseguenza dall’oggetto del contendere e dalla competenza di questo Tribunale,

che

non può neppure essere rimproverato all’amministrazione, o ai medici che sono

intervenuti, la richiesta, rispettivamente la trasmissione del predetto

rapporto (o di altri referti) poiché con la domanda di prestazioni AI del 15

giugno 2011 l’interessata ha sottoscritto la seguente autorizzazione:

" 10.

Autorizzazione a fornire informazioni:

In quanto titolare del

diritto di presentare la richiesta di prestazioni, e con la firma di questo

formulario, la persona assicurata o il/la suo/sua rappresentante legale

autorizza le persone e gli enti locali indicati nella richiesta a fornire tutte

le informazioni e a mettere a disposizione tutti i documenti, necessari per

l’accertamento del diritto a prestazioni e di regresso. I datori di lavoro non

segnatamente indicati, i fornitori di prestazioni secondo gli articolo 36-40

della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), assicurazioni ed

uffici amministrativi sono autorizzati, su richiesta, a fornire agli organi

dell’Assicurazione invalidità tutte le informazioni e a mettere a disposizione

tutti i documenti necessari per l’accertamento del diritto a prestazioni e di

regresso” (doc. AI 56-9),

che

in effetti per l’art. 28 cpv. 3 LPGA chi pretende prestazioni assicurative deve

autorizzare tutte le persone e i servizi segnatamente il datore di lavoro, i

medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso

tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni,

che

di conseguenza, sulla base dell’autorizzazione fornita dall’insorgente stessa,

l’UAI poteva chiedere informazioni ai medici e questi erano autorizzati a

trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria,

che

questo Tribunale è ben cosciente della difficile situazione in cui si trovano

sia la ricorrente, per il suo stato di salute e per la prematura scomparsa

della madre, sia il padre per la perdita della moglie e per il desiderio di

poter aiutare la propria figlia, e rileva che l’UAI ed i medici che sono

intervenuti si stanno prodigando, nei limiti delle loro competenze e nel

rispetto del principio della legalità, per poter trovare la soluzione migliore

per aiutare l’interessata ad inserirsi nel difficile mondo del lavoro,

che,

in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’interessata può

essere ritenuta solo parzialmente vincente in causa,

che

secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

Considerandi

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso,

che,

tutto ben considerato, vista la particolarità della fattispecie, le spese, da

cui non si può prescindere (cfr. DTF 138 V 122), sono fissate in fr. 200.--,

che,

con sentenza 9C_967/2009 del 2 giugno 2010, il TF ha accolto il ricorso di un

Ufficio AI che si lamentava di vedersi accollate le spese, malgrado

l’accoglimento del ricorso da parte dell’istanza cantonale fosse dovuto alla

produzione di documenti non trasmessi in precedenza e la rendita fosse dovuta

per un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata,

che

l’Alta Corte ha affermato:

" 5.1

Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances

est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al.

1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à

cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les

procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de

prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement

mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou

intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars

2009.

consid. 3.1 et la référence).

5.2

Les juges cantonaux

ont admis le recours et partant ont mis les frais de la procédure par 200 fr. à

la charge de l'office AI, intimé en procédure cantonale (chiffre 5 du

dispositif).

Celui-ci conteste cette

manière de faire estimant que sa décision du 18 septembre 2008 était justifiée

au moment où elle a été rendue, puisque l'arrêt cantonal fait partir le droit

aux prestations d'une date ultérieure, reconnaissant que l'intimée n'avait pas

droit à une rente au jour de la décision. Il considère ainsi que l'autorité

cantonale ne pouvait pas lui mettre à charge les frais de la procédure.

5.3

En l'espèce, la

juridiction a reconnu que si elle n'avait pas étendu la procédure, elle aurait

dû constater qu'au 18 septembre 2008 l'intimée ne remplissait pas encore les

conditions d'octroi d'une rente et qu'en conséquence elle aurait dû rejeter le

recours. Il ressort également de la procédure que, lors de l'entrevue du 30

avril 2008 l'intimée s'était engagée à faire parvenir au recourant un rapport

du docteur H.________ attestant de son état de santé. Elle n'a toutefois jamais

donné suite et l'office AI a statué sur le dossier en l'état cinq mois après

l'entretien. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à

condamner l'office AI aux frais de la procédure car il avait procédé à une

administration de preuves complètes et il appartenait à l'assurée de produire

l'avis médical permettant d'étayer sa position. Cette dernière ayant succombé

sur l'objet de la contestation en instance cantonale, il lui appartient de

supporter les frais de justice”,

che,

analogamente, nel preciso caso di specie, la ricorrente pur parzialmente

vincente in causa, è tenuta a pagare l’intero importo di fr. 200, poiché,

malgrado la diffida dell’8 maggio 2012 tramite la quale l’amministrazione le

aveva assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intendeva continuare a

sottoporsi alla misura ordinata (periodo di accertamento presso il __________

di __________) e malgrado il contenuto del progetto di decisione del 16 luglio

2012, non ha reagito e l’UAI non poteva essere a conoscenza della ripresa degli

studi scolastici in assenza di qualsiasi comunicazione,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

per i suoi incombenti.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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