32.2012.276
Richiesta di provvedimenti d'integrazione professionale. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. Spese comunque a carico della ricorrente che non ha ragito malgrado l'ingiunzione dell'amministra
19 luglio 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.276
Data decisione, Autorità:
19.07.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di provvedimenti d'integrazione professionale. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. Spese comunque a carico della ricorrente che non ha ragito malgrado l'ingiunzione dell'amministrazione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INTEGRAZIONE
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 7 LAI
art. 8 LAI
art. 59 cpv. 2bis LAI
art. 6 LPGA
art. 8 LPGA
art. 21 cpv. 4 LPGA
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 49 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.276
cs
Lugano
19 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto che
RI 1, nata nel 1992, affetta da lieve disabilità mentale e disturbi del
comportamento (DSM IV n. 317 [ritardo mentale lieve], 319 [ritardo mentale di
gravità non specificata] e rispettivamente 312 [dist. della condotta] e 314
[dist. da deficit dell’attenzione]), struttura di personalità secondo cluster
DSM IV di tipo Borderline e disturbo della sfera emozionale dell’età evolutiva
(ICD-10 F93.8 e F94.2), nel corso degli anni è stata posta a beneficio di
provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita no. 247 OIC (sindrome
delle membrane ialine) dal 16 novembre 1992 al 31 dicembre 1994, provvedimenti
sanitari per la cura dell’infermità congenita no. 494 OIC (Prematuri
aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g, sino al raggiungimento di 3000g), provvedimento per l’istruzione scolastica speciale per il periodo dal 1°
settembre 1998 al 30 giugno 1999, provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità
congenita no. 404 OIC (menomazione patologica
dell’affettività o della capacità di socializzare, oltre a disturbi della
regolazione emozionale basale, della comprensione, delle funzioni percettive,
della percezione sensoriale, della capacità di concentrazione e della capacità
di memorizzare, se diagnosticati e curati come tali prima del compimento del
nono anno di età) per il periodo dal 7 novembre 1997 al 30 aprile 2004,
provvedimenti di natura pedagogica-terapeutica per il periodo dal 1° settembre
1997 al 30 giugno 1999, provvedimenti sanitari di psicoterapia per il periodo
dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2010 e provvedimenti sanitari di ergoterapia
ambulatoriale (cfr. doc. IV),
che
il 15 giugno 2011 l’interessata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni
dell’AI (doc. AI 57-1 e 60-3),
che
dopo aver acquisito la documentazione medica ritenuta necessaria, il 24 aprile
2012 l’UAI ha rilevato la necessità di indagare “nella pratica ed in modo
approfondito” come le limitazioni funzionali dell’interessata “influenzino
la pratica professionale” ed ha organizzato il suo inserimento presso il __________
(di seguito: __________) di __________ dal 26 marzo 2012 al 26 maggio 2012
(doc. AI 71-1),
che
l’8 maggio 2012 l’amministrazione ha scritto all’interessata rammentandole che
dal 26 marzo 2012 si è sottoposta ad una misura istruttoria e che il 25 aprile 2012 ha manifestato l’intenzione di non ripresentarsi al __________ e le ha intimato, in applicazione
dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, di riprendere il periodo d’accertamento al __________,
di mantenere una regolarità sul posto d’accertamento e di avvisare in caso di
assenze (doc. AI 73-1),
che
con decisione del 9 ottobre 2012 (doc. AI 76-1), preavvisata dal progetto del
16 luglio 2012 (doc. AI 75-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
poiché, malgrado l’avviso circa le conseguenze che avrebbe potuto subire se si
fosse opposta all’obbligo di collaborare, RI 1 non ha ripreso la partecipazione
al periodo di accertamento professionale ordinario,
che
l’assicurata è insorta contro la predetta decisione, rilevando che l’UAI non ha
tenuto conto delle risultanze della valutazione neuropsichiatrica del 3 maggio
2011 allestita dal __________ della Clinica __________ e dell’ulteriore
documentazione medica agli atti (doc. I),
che
con risposta del 28 novembre 2012 l’amministrazione ha evidenziato come
l’insorgente si è sottoposta al periodo di accertamento presso il __________
solo per il periodo dal 26 marzo 2012 al 23 aprile 2012 e che per valutare il
diritto a provvedimenti professionali l’8 maggio 2012 è stata diffidata e resa
attenta circa le conseguenze della mancata collaborazione (doc. IV),
che
l’amministrazione rileva come sia il dr. med. __________, medico SMR, sia il
dr. med. __________, medico curante dell’interessata, siano concordi nel
ritenere necessario accompagnare l’assicurata dal profilo medico in un progetto
di reinserimento ma che, non avendo l’insorgente dato seguito alla richiesta di
collaborazione, l’UAI non poteva stabilire se e quali provvedimenti
professionali era possibile accordare (prima formazione, aiuto al
collocamento),
che
l’amministrazione, appreso dal referto del 15 novembre 2012 del dr. med. __________,
che l’interessata si è iscritta presso una scuola commerciale, ha sottoposto
l’incarto alla consulente in integrazione professionale, la quale ha ritenuto
ora inopportuno riproporre un periodo di accertamento professionale, poiché
bisognerebbe interrompere il nuovo percorso iniziato dall’assicurata stessa, ed
ha proposto di acquisire agli atti l’iscrizione presso la scuola commerciale e
la valutazione di metà semestre, per valutare la motivazione dell’assicurata e
decidere circa il diritto ai provvedimenti professionali o meno,
che
l’UAI afferma di non avere sufficienti elementi per chiedere il rinvio degli
atti per riesaminare l’opportunità dell’erogazione dei provvedimenti
professionali, ma che se l’interessata dovesse produrre al TCA l’attestazione
di iscrizione alla scuola e le note di metà semestre, sarebbe disposta a
rivalutare il diritto ai provvedimenti professionali,
che
tuttavia l’amministrazione chiede che non le vengano accollate tasse di
giustizia o indennità, ritenuta l’attitudine della ricorrente,
che
il 10 dicembre 2012 l’interessata, rappresentata dal padre RA 1, ha scritto al TCA, producendo quanto richiesto e contestando, in parte, la risposta
dell’amministrazione (doc. VI),
che
RI 1 ritiene formalmente arbitraria la presa di posizione dell’UAI laddove
propone l’accompagnamento in un progetto di reinserimento professionale, poiché
non tiene conto della valutazione neuropsicologica del 3 maggio 2011 della
Clinica __________ e del rapporto del 25 maggio 2010 dell’istituto radiologico __________,
che
l’UAI non avrebbe considerato in modo rigoroso competenze e valutazioni
complementari utili a meglio diagnosticare la situazione dell’interessata da un
punto di vista della medicina come scienza in evoluzione e l’inserimento presso
il __________ è stata un’ulteriore fonte di frustrazione,
che
per quanto concerne il rapporto della Clinica __________, la ricorrente
rammenta di aver diritto ad un’informazione adeguata ai sensi dell’art. 6 della
legge sanitaria cantonale e domanda di conseguenza un incontro, più volte richiesto,
ma mai accordato, con i firmatari del referto, in particolare con il dr. med. __________,
FMH neurologia e primario della Clinica, e chiede una nuova valutazione
pluridisciplinare,
che
con osservazioni del 17 dicembre 2012 l’UAI, preso atto della documentazione scolastica
prodotta, ha chiesto al TCA il rinvio degli atti per rivalutare il diritto
dell’assicurata a provvedimenti professionali (doc. VIII),
che
contestualmente l’amministrazione, sulla base di quanto accertato dal medico
SMR, dr. med. __________, non ritiene necessario, per il momento,
l’allestimento di un nuova valutazione psichiatrica peritale e rileva che
l’interessata si è recata presso la Clinica __________ su richiesta dei
famigliari e del proprio curante, per cui mancati incontri con i medici della
citata struttura non sono imputabili all’UAI,
che
con osservazioni del 24 dicembre 2012 l’insorgente prende atto che, con il buon
senso, il problema relativo alla richiesta di provvedimenti professionali è
stato risolto (doc. X),
che
circa il rapporto della Clinica __________, la ricorrente chiede nuovamente l’applicazione
della legge sanitaria per una corretta informazione circa il suo stato di
salute, non essendo mai stata convocata e non avendo mai ricevuto una copia
della valutazione neuropsicologica del 3 maggio 2011,
che,
pur essendo stata inviata presso la citata struttura da suo padre e dal proprio
medico curante, l’interessata ritiene che il dr. __________, primario presso la
Clinica __________, in applicazione dell’art. 6a LSan, avrebbe dovuto
informarla,
che
inoltre il referto della Clinica __________ (che il padre contesta poiché
nell’introduzione conterrebbe affermazioni inveritiere gravemente lesive del
ricordo della moglie), sarebbe stato trasmesso all’UAI senza la sua autorizzazione
scritta, in violazione dell’art. 20 della legge sanitaria,
che
secondo l’insorgente la valutazione e le conseguenti direttive del medico SMR,
dr. med. __________, non rientrerebbero nella logica del rapporto fiduciario
medico-paziente in quanto escludono la partecipazione e il consenso del
paziente e ledono il principio della riservatezza,
che
l’UAI, cui è stata concessa facoltà di prendere posizione, non ha prodotto
ulteriori osservazioni (doc. XI),
che
il 21 febbraio 2013 l’interessata ha chiesto una risposta (doc. XII),
ritenuto in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),
che
in concreto oggetto della decisione impugnata è il diniego di provvedimenti
professionali in seguito alla mancata collaborazione della ricorrente,
che
per l’art. 7 cpv. 1 LAI l’assicurato deve fare tutto quanto si può
ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8
LPGA). A norma dell’art. 7 cpv. 2 LAI l’assicurato deve partecipare attivamente
all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono
contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la
sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile
(mansioni consuete). Si tratta in particolare di:
a.
provvedimenti di intervento tempestivo (art.
7d);
b.
provvedimenti di reinserimento per preparare
all’integrazione professionale (art. 14a);
c.
provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b);
d.
cure mediche conformemente all’articolo 25
LAMal;
e.
provvedimenti di reintegrazione per i
beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2,
che
secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da
un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per
quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o
migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le
mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute,
che
per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o
definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione
che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute,
che
a norma dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia,
che
in concreto l’interessata il 25 aprile 2012 aveva interrotto il periodo di
accertamento professionale presso il __________ di __________, previsto dal 26
marzo 2012 al 26 maggio 2012 (doc. AI 71-1) e malgrado l’ingiunzione dell’UAI
dell’8 maggio 2012 e il progetto di decisione del 16 luglio 2012 (doc. AI
75-1), è rimasta silente senza presentare alcuna giustificazione,
che
in seguito al ricorso inoltrato dall’interessata e al certificato medico
trasmesso dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina dell’infanzia e
dell’adolescenza del 15 novembre 2012 (doc. IV/1), dove lo specialista ha
affermato che l’insorgente ha una chiara difficoltà ad introdursi nel mondo
lavorativo e frequenta attualmente la prima commercio della scuola privata __________,
l’UAI ha nuovamente interpellato la consulente in integrazione la quale ha
affermato che:
" Considerato
che l’Assicurata ha intrapreso nuovamente la Scuola __________ (nel ramo del
commercio) a partire da settembre, sembra inopportuno riproporre un periodo di
accertamento professionale, poiché bisognerebbe interrompere tale percorso
iniziato dall’Assicura-ta stessa. Teniamo quindi presente che è stata lei
stessa a intraprendere la scuola il che potrebbe esserci una buona motivazio-ne
da parte sua.
Riteniamo quindi
opportuno avere tutta la documentazione della Scuola ovvero: l’iscrizione alla
scuola e considerato il periodo già la valutazione di metà semestre, totale
delle ore di assenza.
Con questa nuova
documentazione potremmo quindi valutare la motivazione dell’assicurata grazie
all’andamento scolastico e alle ore di assenza avute dall’inizio dell’anno sino
ad oggi.” (doc.IV/3),
che
l’insorgente ha prodotto quanto richiesto (doc. B7),
che
l’UAI ha di conseguenza proposto il rinvio degli atti per una nuova valutazione
dei provvedimenti d’integrazione (doc. VIII), e la ricorrente, su questo punto,
si è detta d’accordo (doc. X, punto 1),
che
infatti, per costante giurisprudenza, la questione relativa alle attività
professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in
integrazione (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
che
di conseguenza la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI
affinché proceda come ritenuto dalla consulente nel suo scritto del 23 novembre
2012 (doc. IV/3),
che
la ricorrente chiede inoltre di essere sottoposta ad una nuova perizia pluridisciplinare
e contesta la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia,
che
il 31 agosto 2011 il medico SMR ha affermato:
" d’accordo
con il dr. __________, curante pediatra, egli contatterà immediatamente __________,
responsabile formazione speciale per inserire la giovane nel pretirocinio
d’orientamento.
Tale progetto è
assolutamente auspicabile nel più breve tempo possibile per impedire una
cronicizzazione di uno stato già fragile.
Si costituirà una rete
tra UAI e curanti, dr. __________, dr.ssa __________, per accompagnare
adeguatamente il processo di reinserimento.” (doc. AI 65-1),
che il 26
settembre 2011 il dr. med. __________ ha rilevato:
" Sulla
base della valutazione neuropsicologica del 03.05.2011:
Buona comprensione del
linguaggio orale in italiano e delle capacità astratte, cioè di tutto quello
che non ha a che fare con i numeri, descrivere storie, disegnare a mano
libera, nulla che sia costretto in limiti predefiniti e invalicabili, numeri
appunto;
Tutto quello che ha a
che vedere con i numeri, tabelline, far di conto, ricordare numeri di telefono,
dare il resto può portare problemi anche gravi;
Tutte le strategie che
richiedono d’integrare le due parti sono problematiche: L’A.ta non appare ben
consapevole dei suoi limiti, se si trova in difficoltà si “perde” quasi subito.
Riesce ad affrontare
un solo problema per volta e che sia semplice, con una sola soluzione possibile
e rapida.
In altre parole, a
puro titolo d’esempio, l’A.ta potrebbe svolgere il lavoro d’estetista
manualmente e presentarsi bene ai clienti, uno per volta, ma non appare in
grado di gestire nulla del negozio: scontrini, fatture, rapporti con i
fornitori, rispondere al telefono e contemporaneamente servire un cliente,
etc.” (doc. AI 68-1),
che
il 15 novembre 2012 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in
medicina dell’infanzia e dell’adolescenza, ha affermato:
" (…)
La Signorina RI 1 ha una chiara difficoltà nell’introdursi nel mondo lavorativo e frequenta attualmente la prima
commercio della scuola privata __________. Vedi anche i contenuti della mia
segnalazione allegata del 07.09.2011 per il pre-tirocinio di integrazione a __________.
Pur non volendo
entrare in merito all’eventuale mancato dovere di collaborare da parte della
mia paziente, credo sia importante che la spettabile assicurazione invalidità
aiuti in ogni caso la giovane, che al 26.11.2012 diventerà definitivamente
maggiorenne, nel trovare un’adeguata attività professionale, verosimilmente con
una nuova valutazione delle sue capacità operative, in quanto la sua non
integrazione in un modo o altro nel mondo lavorativo degli adulti potrebbe ben
presto portarla ad una situazione psicosociale insostenibile per la socialità”
(doc. IV/1),
che
il 7 settembre 2011 il curante aveva espresso concetti simili (cfr. doc. IV/2),
che
come rileva correttamente l’amministrazione, non vi sono divergenze tra il
medico SMR, dr. med. __________ e il medico curante, dr. med. __________, circa
le diagnosi e i provvedimenti da mettere in atto per aiutare l’insorgente ad
inserirsi nel mondo del lavoro,
che
di conseguenza non vi è la necessità di procedere, attualmente, con una
valutazione medica pluridisciplinare,
che
a questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto
come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,
di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del
diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti),
che
inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti),
che
pertanto, nel caso di specie, sulla base della situazione attuale, e
considerato l’esito del ricorso, questo TCA ritiene che non sia necessario
procedere con ulteriori accertamenti ed in particolare con l’allestimento di
una perizia pluridisciplinare,
che
per quanto concerne la valutazione neuropiscologica del 3 maggio 2011 della
Clinica __________, va innanzitutto evidenziato che la medesima non è stata
allestita dall’UAI ma su richiesta dei famigliari e del medico curante, dr.
med. __________ (cfr. doc. AI 60-7 ed anche doc. IV/2 pag. 2),
che
l’interessata medesima l’ha prodotta in sede di ricorso e pertanto era a
conoscenza dei contenuti e avrebbe potuto contestarla allegando eventuale
documentazione medica contraria in sede ricorsuale,
che
l’asserito mancato dialogo con il dr. med. __________ primario della citata
clinica, l’assenza di convocazioni e l’asserita violazione, da parte sua,
dell’art. 6a della legge sanitaria (recte: art. 6 cpv. 1), secondo cui (per la
prima frase) ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie competenze
professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura,
Fatti
i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente
riconosciuti, non possono di conseguenza essere imputati all’UAI ed esulano di
conseguenza dall’oggetto del contendere e dalla competenza di questo Tribunale,
che
non può neppure essere rimproverato all’amministrazione, o ai medici che sono
intervenuti, la richiesta, rispettivamente la trasmissione del predetto
rapporto (o di altri referti) poiché con la domanda di prestazioni AI del 15
giugno 2011 l’interessata ha sottoscritto la seguente autorizzazione:
" 10.
Autorizzazione a fornire informazioni:
In quanto titolare del
diritto di presentare la richiesta di prestazioni, e con la firma di questo
formulario, la persona assicurata o il/la suo/sua rappresentante legale
autorizza le persone e gli enti locali indicati nella richiesta a fornire tutte
le informazioni e a mettere a disposizione tutti i documenti, necessari per
l’accertamento del diritto a prestazioni e di regresso. I datori di lavoro non
segnatamente indicati, i fornitori di prestazioni secondo gli articolo 36-40
della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), assicurazioni ed
uffici amministrativi sono autorizzati, su richiesta, a fornire agli organi
dell’Assicurazione invalidità tutte le informazioni e a mettere a disposizione
tutti i documenti necessari per l’accertamento del diritto a prestazioni e di
regresso” (doc. AI 56-9),
che
in effetti per l’art. 28 cpv. 3 LPGA chi pretende prestazioni assicurative deve
autorizzare tutte le persone e i servizi segnatamente il datore di lavoro, i
medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso
tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni,
che
di conseguenza, sulla base dell’autorizzazione fornita dall’insorgente stessa,
l’UAI poteva chiedere informazioni ai medici e questi erano autorizzati a
trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria,
che
questo Tribunale è ben cosciente della difficile situazione in cui si trovano
sia la ricorrente, per il suo stato di salute e per la prematura scomparsa
della madre, sia il padre per la perdita della moglie e per il desiderio di
poter aiutare la propria figlia, e rileva che l’UAI ed i medici che sono
intervenuti si stanno prodigando, nei limiti delle loro competenze e nel
rispetto del principio della legalità, per poter trovare la soluzione migliore
per aiutare l’interessata ad inserirsi nel difficile mondo del lavoro,
che,
in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’interessata può
essere ritenuta solo parzialmente vincente in causa,
che
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
Considerandi
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso,
che,
tutto ben considerato, vista la particolarità della fattispecie, le spese, da
cui non si può prescindere (cfr. DTF 138 V 122), sono fissate in fr. 200.--,
che,
con sentenza 9C_967/2009 del 2 giugno 2010, il TF ha accolto il ricorso di un
Ufficio AI che si lamentava di vedersi accollate le spese, malgrado
l’accoglimento del ricorso da parte dell’istanza cantonale fosse dovuto alla
produzione di documenti non trasmessi in precedenza e la rendita fosse dovuta
per un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata,
che
l’Alta Corte ha affermato:
" 5.1
Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances
est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al.
1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à
cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les
procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de
prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement
mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou
intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars
2009.
consid. 3.1 et la référence).
5.2
Les juges cantonaux
ont admis le recours et partant ont mis les frais de la procédure par 200 fr. à
la charge de l'office AI, intimé en procédure cantonale (chiffre 5 du
dispositif).
Celui-ci conteste cette
manière de faire estimant que sa décision du 18 septembre 2008 était justifiée
au moment où elle a été rendue, puisque l'arrêt cantonal fait partir le droit
aux prestations d'une date ultérieure, reconnaissant que l'intimée n'avait pas
droit à une rente au jour de la décision. Il considère ainsi que l'autorité
cantonale ne pouvait pas lui mettre à charge les frais de la procédure.
5.3
En l'espèce, la
juridiction a reconnu que si elle n'avait pas étendu la procédure, elle aurait
dû constater qu'au 18 septembre 2008 l'intimée ne remplissait pas encore les
conditions d'octroi d'une rente et qu'en conséquence elle aurait dû rejeter le
recours. Il ressort également de la procédure que, lors de l'entrevue du 30
avril 2008 l'intimée s'était engagée à faire parvenir au recourant un rapport
du docteur H.________ attestant de son état de santé. Elle n'a toutefois jamais
donné suite et l'office AI a statué sur le dossier en l'état cinq mois après
l'entretien. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à
condamner l'office AI aux frais de la procédure car il avait procédé à une
administration de preuves complètes et il appartenait à l'assurée de produire
l'avis médical permettant d'étayer sa position. Cette dernière ayant succombé
sur l'objet de la contestation en instance cantonale, il lui appartient de
supporter les frais de justice”,
che,
analogamente, nel preciso caso di specie, la ricorrente pur parzialmente
vincente in causa, è tenuta a pagare l’intero importo di fr. 200, poiché,
malgrado la diffida dell’8 maggio 2012 tramite la quale l’amministrazione le
aveva assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intendeva continuare a
sottoporsi alla misura ordinata (periodo di accertamento presso il __________
di __________) e malgrado il contenuto del progetto di decisione del 16 luglio
2012, non ha reagito e l’UAI non poteva essere a conoscenza della ripresa degli
studi scolastici in assenza di qualsiasi comunicazione,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
per i suoi incombenti.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster