32.2012.278
Domanda di misure di riformazione professionale respinta non essendo dati i presupposti di legge per ottenere i provvedimenti richiesti
26 luglio 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.278
Data decisione, Autorità:
26.07.2013, TCA
Titolo:
Domanda di misure di riformazione professionale respinta non essendo dati i presupposti di legge per ottenere i provvedimenti richiesti
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 7 LAI
art. 7d LAI
art. 8 LAI
art. 16 LAI
art. 17 LAI
art. 6 LPGA
art. 5 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.278
cs
Lugano
26 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 15 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1996, il __________ 2002, a 6 anni, è stato vittima di un incidente
della circolazione che gli ha causato un trauma cranico, uno stato di coma per
alcuni giorni e una frattura del femore destro (doc. AI 11-1).
B. Il
26 aprile 2012 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI, tendente ad
ottenere il diritto ad una prima riformazione professionale (doc. AI 1).
C. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, ed in particolare acquisiti alcuni atti
medici, l’UAI, con decisione del 15 ottobre 2012, preavvisata dal progetto del
31 agosto 2012 (doc. AI 21-1), ha negato il diritto a prestazioni poiché “il
trauma dovuto ad un incidente subito nel 2002 non ha riportato un danno alla
salute con influsso sulla prima formazione professionale e sul raggiungimento
di una capacità lavorativa” (doc. AI 22-1).
D. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
inoltrando contestualmente una richiesta di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente,
che chiede l’assunzione di numerose prove (perizia medica [neurologica,
reumatologica e ortopedica] perizia prova carico di lavoro [EFL], testi,
documenti, ecc.), rammenta di aver iniziato un apprendistato quale
elettricista, interrotto “per motivi fisici” dal 1° maggio 2012 e di
aver inoltrato la richiesta di prestazioni proprio in seguito alle importanti
problematiche fisiche e neurologiche (“forti cefalee”), dovute
all’infortunio occorso nel 2002.
L’interessato,
che chiede di poter presentare un allegato di replica o comunque di potere
completare il ricorso a ricezione della documentazione mancante, sostiene di
non più essere in grado di svolgere l’apprendistato di elettricista a causa del
problema ortopedico (femore) e delle forti cefalee e, con riferimento ad un
referto medico del 26 marzo 2012 del dr. med. __________, di aver dovuto
abbandonare il posto di lavoro fin lì occupato, su consiglio del medico curante.
Per questo motivo l’insorgente chiede di sentire il proprio ex datore di lavoro
(o colui che lo seguiva), il quale ha risposto al questionario in modo
sbrigativo e non esatto.
Il
ricorrente ribadisce di essere inabile ed inadatto alla professione di
apprendista elettricista e chiede che venga riconosciuto il diritto ad una
prima riformazione professionale in attività adatta.
L’assicurato
sostiene che le valutazioni dell’UAI, che non ha proceduto ad una prova di
carico di lavoro (EFL) e nemmeno ad una valutazione neurologica, sono
incomplete, non esaustive, eseguite in modo molto superficiale e del tutto
errate.
Infine,
l’interessato evidenzia di non essere in grado di affrontare le spese di
patrocinio a causa della difficile situazione finanziaria, rileva che produrrà
non appena possibile la relativa documentazione giustificativa e afferma di
essere “al beneficio della pubblica assistenza, come dovrebbe pure risultare
dall’incarto AI” (doc. I).
E. Con
risposta del 27 novembre 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
F. Dopo
aver chiesto (doc. VII e IX), in seguito all’assenza di risposte da parte del
medico curante, ed ottenuto (doc. VIII e X), due proroghe, il 28 gennaio 2013
l’insorgente ha prodotto, unitamente ad alcune osservazioni (doc. XI), una
presa di posizione del 21 gennaio 2013 del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia (doc. XI/B).
G. Chiamato
a prendere posizione in merito, l’UAI si è riconfermato nella sua risposta di
causa (doc. XIII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il
ricorrente ha chiesto, ed ottenuto, in due occasioni la proroga del termine per
produrre ulteriori prove (doc. VIII e X). Il 28 gennaio 2013 l’interessato,
oltre al certificato del 21 gennaio 2013 del proprio medico curante, dr. med. __________
(doc. B), ha pure ribadito le proprie contestazioni (doc. XI). La richiesta
ricorsuale (doc. I) di poter presentare un allegato di replica o comunque di
poter completare l’impugnativa a ricezione della documentazione medica mancante
di cui aveva fatto richiesta, è pertanto stata evasa.
Nel
merito
3. Per
l’art. 7 cpv. 1 LAI l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente
esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art.
6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA). A norma
dell’art. 7 cpv. 2 LAI l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione
di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia
a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua
integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni
consuete). Si tratta in particolare di:
a.
provvedimenti di intervento tempestivo (art.
7d);
b.
provvedimenti di reinserimento per preparare
all’integrazione professionale (art. 14a);
c.
provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b);
d.
cure mediche conformemente all’articolo 25
LAMal;
e.
provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari
di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
A
norma dell’art. 7d cpv. 1 LAI i provvedimenti di intervento tempestivo hanno lo
scopo di permettere agli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in
un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove.
L’art.
7d cpv. 2 LAI prevede che gli uffici AI possono ordinare i seguenti
provvedimenti:
a.
adeguamenti del posto di lavoro;
b.
corsi di formazione;
c.
collocamento;
d.
orientamento professionale;
e.
riabilitazione socio professionale;
f.
provvedimenti di occupazione.
Non
sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 3
LAI).
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art.
8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi
siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro
capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett.
b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
L’art.
16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora
esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità
incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,
hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle
loro attitudini.
Giusta
l’art. 5 cpv. 1 OAI “è considerato prima formazione professionale ogni
tirocinio o avviamento professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle
scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia
frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a
un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto”.
Per
formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un
individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una
professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità
specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione
di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con
possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione
elementare (RCC 1982 pag. 471).
La
circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di
seguito: CPIP) al marg. 3010 prevede:
" “Le
seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
– l’assicurato è
colpito da un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale
e gli causa notevoli spese;
– l’assicurato deve
essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente
in grado di assolvere con successo i provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve
essere adeguata all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in
maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre
attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale
presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente
valorizzabile sul piano economico. È considerata tale una prestazione
lavorativa retribuita con almeno 2.55 franchi all’ora (VSI 2000 p. 190).”
Per
il marg. 3011 CPIP:
" “Hanno
diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che
– non avevano ancora
concluso una formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla
salute;
– a causa di un danno
alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale
durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30%
dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
– a causa
dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e
hanno esercitato diverse attività di breve durata.”
Per
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione
professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere
presumibilmente conservata o migliorata.
La
nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla
formazione in una nuova attività lucrativa (art. 17 cpv. 2 LAI).
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
4. In
concreto l’insorgente, che svolgeva l’apprendistato di elettricista presso la __________
dal 1° settembre 2011, ha disdetto il proprio contratto il 23 febbraio 2012 con
effetto al 30 aprile 2012 (doc. 6-8).
Nella
documentazione trasmessa all’UAI, a proposito dei motivi della disdetta, il 4
maggio 2012 l’ex datore di lavoro ha affermato che il contratto è stato sciolto
dall’apprendista, perché “non gli piaceva più il lavoro, problemi di salute
e cambiamento di apprendistato” (doc. AI 6-2). Il 19 luglio 2012,
interpellato dall’amministrazione circa i problemi lavorativi o limiti
funzionali riscontrati durante l’apprendistato, l’ex datore di lavoro ha
affermato che “da parte nostra non abbiamo niente da segnalare” (doc. AI
18-1).
Il
26 marzo 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, curante
dell’insorgente dal giorno dell’incidente (cfr. doc. AI 1-5), ha affermato che
“in data odierna ho visitato il paziente summenzionato a cui, viste le sue
condizioni di salute, ho consigliato di cambiare il posto di lavoro” (doc.
AI 3-1).
Circa
l’aspetto medico, dagli atti emerge che il 27 marzo 2012 il dr. med. __________,
specialista FMH neurologia, ha affermato:
" (…)
In anamnesi da
ricordare che il paziente all’età di 6 anni viene investito con la bicicletta
da un’automobile riportando un trauma cranico e stato di coma di 4 giorni
nonché una frattura del femore di destra. Da quest’ultima ha recuperato
piuttosto bene, comunque come sequele vi è una differenza della lunghezza degli
arti inferiori di un paio di centimetri che ha portato ad un certo
sbilanciamento della muscolatura lungo la colonna vertebrale con sviluppo di
lombalgie soprattutto sotto sforzo. Attualmente è stato prescritto un plantare
da mettere sotto il piede sinistro. Dal momento del trauma avrebbe delle
cefalee localizzate in regione frontale al punto dove avrebbe picchiato il
capo, vi sono ancora delle cicatrici locali. Questo dolore talvolta si presenta
nei momenti di stress o quando cambia il tempo, anche giocando a calcio
effettuando colpi di testa il dolore viene evocato per poi persistere anche per
delle ore. In media la cefalea si presenta 1 volta alla settimana, in parte
assume del Dafalgan al bisogno con beneficio, altre volte si corica a letto ed
il dolore passa. Non vengono descritti dei fenomeni tipo aura emicranica, il
dolore non è associato a nausea o vomito e neppure a foto o fonofobia. In
anamnesi familiare da segnalare la madre con sporadiche cefalee aspecifiche.
Con una certa frequenza avrebbe sanguinamenti nasali senza apparente causa.
Stato neurologico:
Nulla da segnalare
nell’ambito dei nervi cranici. Tono e trofismo muscolare nella norma ai 4 arti.
Mingazzini I e II ben tenute. Forza muscolare indenne in tutte le sedi.
Motilità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione ben eseguite ai
4 arti. ROT: sia agli arti superiori che inferiori medio-vivaci e simmetrici.
Segni di Hoffmann, Trömner e Babinski negativi bilateralmente. Sensibilità
superficiale e profonda indenne in tutte le sedi. Stazione eretta ben tenuta,
Romberg negativo. Deambulazione nella norma. Marcia sulle punte, sui talloni ed
a funambolo ben eseguita.
Valutazione:
Lo stato neurologico è
risultato del tutto nella norma. La cefalea descritta dal paziente presenta le
caratteristiche di una cefalea postraumatica con dolori evocati dai cambiamenti
atmosferici e per esempio effettuando dei colpi di testa giocando a calcio. Ho
richiesto una MRI cerebrale per valutare anche se vi è effettivamente una
frattura cranica frontale ed eventuali residui postraumatici encefalici. Dal
lato farmacologico il Dafalgan al bisogno funziona bene, ho unicamente
consigliato al paziente di evitare i colpi di testa giocando a calcio, sport
tra l’altro non particolarmente esercitato dal paziente (…)” (doc. AI 12-8)
Circa
la MRI cerebrale, lo specialista, il 3 aprile 2012 ha rilevato che l’esame “evidenzia alterazioni post-traumatiche di una certa importanza,
soprattutto in sede frontale inferiore destra e meno anche in sede temporale
destra. Non vi sono dei trattamenti specifici da effettuare, per le cefalee ho
lasciato unicamente del Dafalgan al bisogno” (doc. AI 12-6).
Il
13 aprile 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia __________ __________ __________ __________ __________, ha
posto la diagnosi di esiti di inchiodamento endomidollare del femore destro per
frattura diafisaria nel 2002, differenza di lunghezza degli arti inferiori di 2 cm e lombalgia cronica ed ha affermato:
" (…)
In data odierna
abbiamo potuto visionare l’ortoradiogramma recentemente effettuato. Tale esame
conferma la presenza di una differenza di lunghezza di quasi 2 cm del femore destro rispetto al sinistro.
Ho spiegato a RI 1 e
ai suoi genitori che purtroppo tale situazione era una conseguenza frequente di
una frattura che poteva risultare allungata dal callo osseo. Anche i dolori
lombari sono dunque sicuramente una conseguenza di tale asimmetria. (…) Abbiamo
dunque deciso di proseguire con il trattamento conservativo e a questo
proposito ho prescritto dei nuovi plantari da fare su misura (…)” (doc. AI 3-3)
Il
31 agosto 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dalle
informazioni a disposizione non risulta documentato un danno alla salute con
influsso sulla prima formazione o la CL. Il trauma del 2002 ha come sequela unicamente una lieve cefalea con frequenza settimanale, dal punto di vista
neurologico l’assicurato risulta abile al 100% (vedi rapporto dr. __________
del 30.5.2012). L’apprendistato presso __________ non è stato interrotto per
motivi di salute” (doc. AI 20-1).
Il
21 gennaio 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia,
interpellato dallo stesso ricorrente, ha affermato:
" (…)
a) Diagnosi esatta: Il
paziente summenzionato, all’età di 6 anni, è stato investito da un’automobile
riportando un trauma cranico in seguito al quale è rimasto in coma per 4
giorni. Inoltre aveva presentato una frattura del femore destro.
Attualmente lamenta
cefalea, localizzata maggiormente nella regione frontale dove aveva subito il
colpo e dolori alla colonna vertebrale quando deve rimanere per lungo tempo in
piedi o seduto.
b) RI 1 non può stare
a lungo nella stessa posizione, sia in piedi che seduto e deve avere la
possibilità di alternare la posizione del corpo durante le ore lavorative.
c) A mio parere non è
limitato nello svolgimento dell’apprendistato ma bisogna trovare un posto
adatto a lui, visto che nel posto di lavoro precedente veniva maltrattato e dal
lato psichico ha sofferto molto di questa situazione.
d) A mio parere
l’interessato potrebbe svolgere la formazione di elettricista in un altro posto
di lavoro dove gli permettono di alternare la posizione del corpo durante le ore
lavorative.
e) Personalmente sono
d’accordo con il Dr. __________ e Dr. __________, non bisogna però dimenticare
che la RM eseguita ha evidenziato esiti di contusione parenchimale in sede
frontale inferiore destra.
Questa situazione deve
essere considerata dalla spettabile assicurazione invalidità dato che il
paziente dovrà essere seguito ed accompagnato anche in una riformazione
professionale adatta al suo stato di salute.” (doc. B)
5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è
giunto l’UAI.
Dagli
atti medici prodotti dal ricorrente e dai referti acquisiti dall’amministrazione
emerge infatti che la disdetta del contratto di lavoro di apprendistato è
avvenuta per ragioni estranee ai disturbi di salute lamentati dall’assicurato
in seguito all’incidente avvenuto nel 2002.
Il
dr. med. __________, FMH specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha accertato che l’insorgente può continuare a svolgere l’attività di
elettricista e che la capacità lavorativa non può essere considerata ridotta
(doc. AI 10-3). Il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, è giunto
alla medesima conclusione, rilevando che “lo stato neurologico è risultato
del tutto nella norma”, che la cefalea descritta dal ricorrente
“presenta le caratteristiche di una cefalea postraumatica con dolori evocati
dai cambiamenti atmosferici e per esempio effettuando dei colpi di testa
giocando a calcio” (doc. AI 12-8) e non ha evidenziato particolari
impedimenti (cfr. doc. AI 12-4).
Interpellato
in merito, pendente causa, ossia dopo l’emissione della decisione impugnata, dal
medesimo insorgente, anche il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia, che segue l’assicurato dal giorno dell’incidente avvenuto il __________
2002 (cfr. doc. AI 1-5), si è detto d’accordo con le conclusioni dei dr. med. __________
e __________, evidenziando che la RM eseguita ha rilevato gli esiti di
contusione parenchimale in sede frontale inferiore destra, di cui occorre tener
conto (doc. B).
Il
curante ha inoltre affermato testualmente che l’insorgente “a mio parere non
è limitato nello svolgimento dell’apprendistato ma bisogna trovare un posto
adatto a lui, visto che nel posto di lavoro precedente veniva maltrattato e dal
punto di vista psichico ha sofferto molto di questa situazione” (doc. B).
Lo
specialista ha di conseguenza confermato che la cessazione del periodo di
tirocinio presso la __________ non è dovuto ai problemi di salute insorti in
seguito all’incidente del 2002, bensì ad altri fattori ed ha evidenziato come “l’interessato
potrebbe svolgere la formazione di elettricista in un altro posto di lavoro
dove gli permettono di alternare la posizione del corpo durante le ore
lavorative” (doc. B).
Alla
luce delle chiare risultanze mediche, univoche e convergenti, la circostanza
che l’ex datore di lavoro, interpellato espressamente dall’UAI per sapere quali
problemi lavorativi o limiti funzionali sono stati riscontrati durante il
periodo di collaborazione, ha fornito una risposta assai succinta (doc. AI
18-1: “da parte nostra non abbiamo niente da segnalare”), non può essere
d’aiuto al ricorrente. Anche perché le valutazioni degli specialisti non si
discostano da quanto affermato dal medico SMR, dr. med. __________, il quale,
già il 31 agosto 2012, aveva evidenziato l’assenza di un danno alla salute con
“influsso sulla prima formazione o la CL”, ritenuto come l’incidente del
2002 ha come sequela una “lieve cefalea con frequenza settimanale” e
che dal punto di vista neurologico l’interessato è abile al lavoro al 100%
(doc. AI 20-1).
A
questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla
luce della documentazione medica agli atti, univoca e convergente, da cui
emerge la possibilità per il ricorrente di riprendere, presso un altro datore
di lavoro, la medesima attività di apprendista elettricista, dove sia permesso
di alternare la posizione del corpo durante l’attività lavorativa, a giusta
ragione l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni.
Infatti
la censura del ricorrente secondo cui “non è in grado di svolgere
l’apprendistato di elettricista, che ha dovuto suo malgrado abbandonare”
(doc. I) ed “è inabile ed inadatto alla professione di apprendista
elettricista” (doc. I) non trova riscontro negli atti medici, da cui emerge
invece la possibilità di continuare la formazione intrapresa.
In
queste condizioni la richiesta dell’insorgente affinché gli sia riconosciuto il
diritto ad una prima riformazione professionale in attività adatta va respinta
senza che sia necessario assumere le prove richieste (in particolare: perizia
medica [neurologica, reumatologica e ortopedica] perizia prova carico di lavoro
[EFL], testi, documenti, sentire il proprio datore di lavoro [o colui che lo
seguiva] ecc.).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
del ricorrente.
Quest’ultimo,
tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61,
n. 102, pag. 788).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 1999, p. 544).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,
secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa
al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr.
SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
Considerandi
fattispecie l’insorgente in sede di ricorso ha affermato che avrebbe prodotto
appena possibile la relativa documentazione giustificativa della sua situazione
finanziaria ed ha rilevato di essere al beneficio della pubblica assistenza “come
dovrebbe pure risultare dall’incarto AI” (doc. I).
Ora,
a prescindere dal fatto che dall’incarto AI non emerge che l’insorgente è al
beneficio della pubblica assistenza, va evidenziato che questo tribunale ha
domandato, in due occasioni, al ricorrente, di produrre la necessaria
documentazione atta a stabilire la sua situazione finanziaria, in difetto della
quale il TCA si sarebbe pronunciato in base agli atti in suo possesso (lettera
del 12 novembre 2012, doc. III e lettera dell’8 gennaio 2013, doc. X).
L’insorgente
è tuttavia rimasto silente.
In
assenza di qualsiasi documentazione attestante la sua situazione di indigenza
la domanda va di conseguenza respinta.
Va
del resto evidenziato che la richiesta andrebbe respinta anche perché la causa
era fin dall’inizio priva di possibilità di esito favorevole. Infatti, alla
luce delle risultanze mediche, poi confermate anche dal curante con il
certificato del 21 gennaio 2013, l’interessato non avrebbe avuto alcuna
possibilità di vincere la causa.
In
queste circostanze la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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