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Decisione

32.2012.278

Domanda di misure di riformazione professionale respinta non essendo dati i presupposti di legge per ottenere i provvedimenti richiesti

26 luglio 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 1999, p. 544).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa

al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr.

SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

Considerandi

fattispecie l’insorgente in sede di ricorso ha affermato che avrebbe prodotto

appena possibile la relativa documentazione giustificativa della sua situazione

finanziaria ed ha rilevato di essere al beneficio della pubblica assistenza “come

dovrebbe pure risultare dall’incarto AI” (doc. I).

Ora,

a prescindere dal fatto che dall’incarto AI non emerge che l’insorgente è al

beneficio della pubblica assistenza, va evidenziato che questo tribunale ha

domandato, in due occasioni, al ricorrente, di produrre la necessaria

documentazione atta a stabilire la sua situazione finanziaria, in difetto della

quale il TCA si sarebbe pronunciato in base agli atti in suo possesso (lettera

del 12 novembre 2012, doc. III e lettera dell’8 gennaio 2013, doc. X).

L’insorgente

è tuttavia rimasto silente.

In

assenza di qualsiasi documentazione attestante la sua situazione di indigenza

la domanda va di conseguenza respinta.

Va

del resto evidenziato che la richiesta andrebbe respinta anche perché la causa

era fin dall’inizio priva di possibilità di esito favorevole. Infatti, alla

luce delle risultanze mediche, poi confermate anche dal curante con il

certificato del 21 gennaio 2013, l’interessato non avrebbe avuto alcuna

possibilità di vincere la causa.

In

queste circostanze la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2.

L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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