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Decisione

32.2012.28

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5 novembre 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i testi proposti dal dr. __________, al cui testo, per brevità, va rinviato, riassumendo

nello scritto 21 agosto 2012 al TCA:

"

(…)

Come già ribadito nel mio precedente scritto del

29.11.2011, il Dr. med. __________ ha avuto in cura la perizianda dal 1989 al

1999 e non ha mai posto diagnosi di disturbo di personalità codificato secondo

l'ICD10 o DSM IV nonostante i lunghi anni di trattamento.

Allo stesso modo la Dr.ssa med. __________ che segue la

perizianda dal 28.03.2007 non ha mai posto in questi anni quale diagnosi un disturbo

di personalità codificato secondo l'ICD10 o il DSM IV.

Neppure i colleghi dell'Ospedale __________ nella

lettera di dimissione del 20.03.1979 sottoscritta dal Dr. med. __________, Dr.

med. __________ e Dr. med. __________ ponevano diagnosi di disturbo di

personalità: scrivevano semplicemente caratteropatia. (…)" (doc. XVII/1,

pag. 1)

Nel

citato complemento peritale, la dr.ssa __________ ha infine confermato la perizia:

"

(…)

In conclusione riconfermo interamente il mio rapporto e

in particolare le diagnosi psichiatriche da me poste: 1) con ripercussione

sulla capacità di lavoro: sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

gravità media codificata secondo l'ICD10 al codice F 33.1 esordito nell'età

adulta e 2) senza ripercussione sulla capacità di lavoro: dipendenza da

sostanze alcoliche (ICD10 F10.24) presente da anni.

Riconfermo la valutazione del decorso della sua

patologia rispetto alla valutazione peritale della Dr.ssa med. __________,

ritenuto da me favorevole. "Favorevole" è relativo al fatto che

nell'assicurata non vi è stato lo sviluppo di un nuovo episodio depressivo, che

l'episodio depressivo in corso dal 2010 non si è aggravato, che non si è resa

necessaria un'ospedalizzazione stazionaria o semi-stazionaria e non vi è stato

un incremento delle consultazioni ambulatoriali.

L'episodio depressivo in corso è di media gravità.

L'assicurata presentava alla valutazione clinica da me effettuata il 26.07.2011

un umore deflesso senza disturbi psicotici e senza idee suicidali; rilevavo

unicamente una lieve diminuzione della capacità di concentrazione e attenzione

imputabile al quadro ansioso-depressivo presentato; non presentava altri

deficit cognitivi.

La situazione clinica, cioè lo stato

psichico, era sovrapponibile a quello effettuato dalla Dr.ssa med. __________

del 02.07.2010.

L'episodio attuale depressivo giustifica dal profilo

psichiatrico un'incapacità lavorativa al 50% nella professione di ausiliaria di

pulizia, cameriera ai piani, impiegata, ecc. in qualunque attività lavorativa.

Ricordo che come casalinga la signora segnala

limitazioni. A questo proposito fu valutata con un'inchiesta di economia

domestica dall'assistente sociale dell'Ufficio AI signora __________

nell'ottobre 2010 che evidenziò alcuni limiti nell'espletamento delle funzioni

di casalinga (attività che riesce comunque ancora a svolgere); dalla stessa fu

evidenziata una percentuale di invalidità in qualità di casalinga del 30,5% nel

mese di agosto 2008. (…)" (sottolineature; doc. AI 100/3)

Quindi,

rispetto alla perizia del dr.ssa __________ la situazione valetudinaria è

rimasta sostanzialmente stazionaria.

2.12. Nella

presente procedura giudiziaria l’assicurata ha prodotto il rapporto 9 gennaio

2012 della Clinica __________ relativo alla degenza dal 5 al 19 dicembre 2011

(doc. C) ed il certificato medico 15 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc.

E).

Nel

primo documento si evince un peggioramento dello stato psichico con incremento

dell’abuso etilico a seguito dell’en- nesima risposta negativa da parte

dell’AI. Quanto al decorso, si legge:

"

(…)

Durante l'intera degenza la paziente è sempre risultata

adeguata e collaborante.

Ha sempre rispettato le regole di reparto e non ha mai

assunto bevande alcoliche.

A colloquio ha riferito al domicilio un'assunzione

irregolare e non costante dei farmaci, si è quindi discusso con lei sulla

terapia farmacologica e sulla necessità di proseguire per un certo intervallo

di tempo l'assunzione degli antidepressivi in modo tale da ottenere un effetto

terapeutico duraturo. In reparto si è mostrata compliante nei confronti della

terapia farmacologica che ha assunto con regolarità e costanza.

Vista la problematica di abuso etilico si è

immediatamente proposto un passaggio presso il Centro di Competenza per le

Dipendenze della nostra clinica ma la paziente ha rifiutato tale trasferimento.

Con la ripresa di una regolare terapia

farmacologica antidepressiva si è registrato un progressivo miglioramento del

tono dell'umore della paziente con riduzione della sintomatologia depressiva.

Verso la fine della degenza la paziente ha chiesto di

poter essere dimessa al domicilio, visto il ritorno in asse del tono dell'umore

e l'assenza di elementi patologici che rendessero necessario prolungare

ulteriormente la degenza si è quindi deciso, in accordo con la curante, di

accogliere tale richiesta. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. C)

Nel

rapporto 15 marzo 2012 la psichiatra curante, aderendo alla presa di posizione

19 ottobre 2011 del dr. __________, ha in particolare riassunto i peggioramenti

registrati:

"

(…)

Un primo peggioramento dello stato psichico è avvenuto

all'inizio dell'anno 2011 anche dovuto ad un intervento ginecologico. Quando

nel marzo 2011 l'AI le ha comunicato che dagli accertamenti effettuati era

risultato un grado di invalidità del 22% e che quindi non aveva diritto a

nessuna prestazione, ella è precipitata nello sconforto.

Le preoccupazioni per il futuro sono aumentate

rendendola più tesa ed aggressiva nei confronti dei famigliari ed il suo stato

psichico ha subito un grande aggravamento.

Come già in passato, ella ha tentato di ovviare alla

forte tensione con un notevole incremento di consumo di alcool, che – come poi

sempre succede – non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

All'inizio di dicembre 2011 ella stessa ha richiesto di

essere ricoverata in Clinica alfine di eseguire una disintossicazione da alcool

(CPC dal 05.12.11 al 19.12.11).

A causa delle compromissioni che derivano dalla

malattia – diminuzione della caricabilità della residenza allo stress e della

capacità di adeguamento, come pure un'aumentata affaticabilità – è impossibile,

come affermato nel certificato del 22.04.2011, che ella possa svolgere

un'attività lavorativa regolare.

E, come detto, anche se nei periodi tra gli episodi

depressivi ella presenta una certa capacità lavorativa, durante le fasi attive

di malattia quest'ultima si riduce a zero, arrivando ad una capacità lavorativa

complessiva non superiore al 30%. (…)" (doc. E)

Il

SMR ha preso posizione sui due rapporti (cfr. doc. VII/1 e XIVbis), confermando

la perizia.

Il

TCA ha tuttavia chiesto alla dr.ssa __________: “Quanto riportato nei

rapporti 9 gennaio 2012 della CPC e 15 marzo 2012 della psichiatra curante

rappresenta un peggioramento dello stato psichico dell’assicurata con ulteriore

riduzione della capacità lavorativa rispetto alla perizia 22 agosto 2011? (Pf.

indicare una dettagliata risposta)“.

Nella

già citato scritto 21 agosto 2012 la perita ha risposto:

"

(…)

Si può ritenere che dal 05.12.2011 al 19.12.2011 la

signora RI 1 fosse inabile al 100% perchè ricoverata. Al momento della

dimissione secondo quanto scritto dai colleghi il quadro era migliorato e in

particolare si parla di "un ritorno in asse del tono dell'umore".

Per quanto riguarda il certificato medico redatto alla

collega Dr.ssa med. __________ del 15.03.2012 la stessa scrive: "… Negli

anni in cui la conosco il suo stato è stato altalenante evidenziando periodi di

depressione maggiori a periodi di maggiore, seppur sempre molto relativo, benessere,

senza però una remissione completa della sintomatologia tra i vari episodi.

Anche nei periodi migliori ella presentava mancanza di iniziativa, di

determinazione e di progettualità, diminuzione della resistenza, della costanza

nonché mancanza di una vera e propria gioia di vivere". La collega afferma

di non aver mai eseguito esami del tasso dei medicamenti nel sangue; riesce che

"non è stato possibile instaurare una vera e propria alleanza terapeutica

poiché non è riuscita a mantenere un ritmo regolare di consultazioni; non è

stato nemmeno possibile instaurare una regolare terapia occupazionale in

clinica diurna". La stessa specifica: "Quando nel marzo 2011 l'AI le ha comunicato che dagli accertamenti effettuati era risultato un grado di invalidità del

22% e che quindi non aveva diritto a nessuna prestazione, ella è precipitata

nello sconforto". Specifica: "All'inizio di dicembre 2011 ella stessa

ha richiesto di essere ricoverata in Clinica alfine di eseguire una disintossicazione

da alcool …".

Secondo quanto contenuto nei due rapporti citati la

perizianda ha presentato all'inizio di dicembre 2011 un peggioramento

dell'ansia e del consumo di sostanze alcoliche e richiesta di essere ricoverata

in clinica alfine di eseguire una disintossicazione da alcool. Alla dimissione

non presentava consumo di sostanze alcoliche ed il tono dell'umore era in asse.

A mio giudizio il peggioramento del suo stato psichico

intercorrente tra inizio dicembre 2011 e 19.12.2011 giorno di dimissione ha

inciso con riduzione della capacità lavorativa al 100% solo nei giorni di

degenza e cioè dal 5 al 19.12.2011. Poi vi è stato un miglioramento. Non ho

elementi per dire che rispetto alla mia perizia del 22.08.2011 la sua capacità

lavorativa dal 19.12.2011 sia stata ulteriormente ridotta rispetto a quanto da

me giudicato nel rapporto peritale del 22.08.2011." (doc. XVII/1, pag. 3)

A

tale puntuale ed esaustiva esposizione va data adesione. Vero che con scritto

17 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto il certificato 10 settembre 2012

della Clinica __________ in cui è attestata l’inizio della degenza dal 5 settembre

2012 sino a data indeterminata (doc. F). Va qui rilevato che tale ricovero,

avvenuto successivamente alla decisione impugnata che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), come pure le successive

ripercussioni non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio.

Rispecchiando

le perizie fatte eseguire dal CPAS tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), ritenuto come

la situazione valetudinaria sia rimasta invariata, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b) che l’insorgente presenta dal 27 giugno 2009 un’inabilità lavorativa del

50% nella sua originaria professione ed in altre attività adeguate, preceduto da

una totale inabilità al lavoro dal 27 agosto 2008 (cfr. al riguardo anche le

annotazioni SMR del 10 agosto 2010; doc. AI 56/1, e del 5 settembre 2011; doc.

AI 91).

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.13 Per

quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 30 dicembre 2010,

l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti

per intraprendere una riqualifica professionale, facendo presente di essere a disposizione,

su richiesta scritta, per valutare un eventuale aiuto al collocamento (doc. AI 62).

Occorre

quindi procedere alla graduazione dell’invalidità. Al riguardo, l’assicurata non

ritiene tuttavia applicabile il metodo ordinario del raffronto dei redditi in

quanto l’esigibilità lavorativa sia nell’attività abituale che in un’altra attività

adeguata è pari al 50% (cosiddetto raffronto percentuale dei redditi), motivo

per cui avrebbe diritto almeno ad una mezza rendita AI.

I Secondo

la giurisprudenza, in effetti, se il danno alla salute non è tale da imporre

un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima

proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha infatti ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro

al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% (cfr. anche STF 9C_856/2010

del 27 giugno 2011).

Nel

caso in esame, invece, sia dal punto di vista medico che economico non sono

emersi motivi per non ritenere esigibile un cambiamento di professione, ritenuto

che, come si vedrà di seguito e richiamato l’obbligo di ridurre il danno, in altre

attività l’assicurata può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa.

Infine,

i riferimenti fatti dall’insorgente alle STCA 32.2010.8 del 22 settembre 2011 e

32.201.19 del 27 maggio 2010 non sono pertinenti. In entrambi i casi alla

persona assicurata non era esigibile un cambiamento di attività e quindi

questa Corte aveva applicato il raffronto percentuale.

2.13.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile. Qualora non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio

secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Nella

fattispecie concreta, l’amministrazione, sulla

base dei dati forniti dall’ultimo datore di lavoro (Tresa Bay Hotel) il 4

aprile 2009 (doc. AI 38), ha evinto che l’assicurata, occupata al’80%, dal

giugno 2008 percepiva fr. 2'500.-- al mese, corrispondente ad una retribuzione

annuale di 32’500.-- (tredicesima inclusa). Tenuto conto di un pensum

lavorativo a tempo pieno, il reddito da valido da prendere in considerazione

risulta essere di fr. 40'625.--, che aggiornato al 2009 (anno dell’eventuale

decorrenza della rendita; cfr. in merito, ad esempio, DTF

129 V 222) corrisponde a fr. 41'519,50 [aumento del 2.2% = 894,30; cfr. tabella

B 10.2 relativa all’evoluzione dei salari settori G,H (commercio, riparazioni,

hotellerie e ristorazione) pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, p. 95].

2.13.2. Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori

estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo

dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda

volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Dalle

tabelle di calcolo 23 novembre 2010 (doc. 61) risulta che il consulente in

integrazione professionale, conformemente alla citata giurisprudenza, ha nel caso

concreto utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale femminile

in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pp. 47ss.), quantificando per il 2009 un salario statistico di fr.

52'451.--. Egli ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50%,

senza apportare riduzioni di reddito per circostanze personali, determinando in

tal modo un reddito da invalido di fr. 26'225,70. Tale dato è stato ripreso

nella decisione contestata, come pure quella precedente del 28 marzo 2011 (doc.

AI 72).

Come

visto, presso il suo ultimo datore di lavoro nel 2009, con un grado di occupazione

del 100%, l’insorgente avrebbe percepito una retribuzione di fr. 41'519,50

(cfr. consid. 2.13.1).

Questo

salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti, settore questo che

più si avvicina all’attività abituale dell’assicurata (Tabella TA1 2008, p.to

55, livello di qualifica 4: fr. 3'647.-- riportati su 42 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94] e

moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 45'952.20,

che aggiornato al 2009 [2,2%] corrisponde a fr. 46'963.--).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza federale e posto che dall’incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di

un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52'451.--) va dunque

ridotto del 7%, percentuale corrispondente alla differenza salariale applicabile

(differenza salariale del 11,60% che va ridotta dei primi 5 punti

attestandosi a 6,60%) e si attesta pertanto a fr. 48'779

(fr. 52'451.-- ridotti del 6,60% = fr. 48'989,20).

L’amministrazione

non ha riconosciuto altre deduzioni di reddito per motivi personali, né al

riguardo l’assicurata ha sollevato censure. Va qui ricordato che il giudice non

può senza validi motivi sostituire l’apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc), motivi

che in caso concreto non sussistono.

Tenuto

conto di una capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalida corrisponde a

fr. 24'494,60.

Dal

raffronto dei redditi (41'519,50 – 24'494,60 x

100 : 41'519,50) risulta un grado d’invalidità del 41% che conferisce il

diritto ad un quarto di rendita, scaduto il termine di attesa, dal 1° agosto

2009.

ln

questo senso il ricorso è parzialmente accolto.

2.14. Litigioso

è anche il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo, deciso

dall’Ufficio AI contestualmente con la pronunzia impugnata. Secondo

l’amministrazione nel caso specifico l’assistenza di un avvocato non era necessaria.

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà

reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls

ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist

die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti;

DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere

presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen

auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder

tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine

Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad

avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132

V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato

non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile

2008).

Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un

patrocinatore era (eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché

si trattava di una vertenza, iniziata nel febbraio 2009, in cui vi erano da apprezzare diverse perizie psichiatriche, nonché verificare la correttezza

del metodo di calcolo dell’invalidità scelto dall’Ufficio AI.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente

necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede

amministrativa, va detto quanto segue.

Le osservazioni al progetto di decisione non apparivano di primo

acchito privo di esito favorevole. Come è risultato in sede giudiziaria, il

metodo scelto dall’amministrazione per la determinazione del grado d’invalidità

non è stato confermato da questa Corte e per il resto si è dovuto fare a capo ad

un dettagliato accertamento medico.

Inoltre,

come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.

Ne

consegue che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).

2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica una ripartizione delle

spese di complessivi fr. 500.-- tra le parti nella ragione di metà ciascuna.

La

ricorrente ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (I). Ritenuti l'esito della lite e il

diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte

per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF

124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso

in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124

V 301 consid. 6).

2.16. Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.

7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento

al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente,

sposata e madre di quattro figli maggiorenni conviventi nella stessa economia

domestica (nati rispettivamente nel 1981, 1990, 1992 e nel 1993: un figlio ha

terminato l’apprendistato ed è in disoccupazione; un altro, interrotti gli

studi, è alla ricerca di un apprendistato; una figlia è in stage; dell’ultimo

non è stato indicato nulla) non ha alcuna entrata, mentre il marito

(professionalmente attivo al 50%) percepisce mensilmente un salario lordo di

fr. 2'495,45 e fr. 2'178.-- di (mezza) rendita AI e PC, motivo per cui le

entrate complessive della famiglia corrispondo a fr. 4'673.--.

Da

tali entrate vanno in primo luogo dedotti i fr. 1'700.-- quale importo base per

coniugi secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini

esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°

settembre 2009) e fr. 340.-- di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo

secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20

settembre 2004). Per la figlia, nata nel 1993, che

frequenta uno stage presso l’OTAF e che non risulta aver (ancora) terminato la

prima formazione professionale, va computato il fabbisogno minimo di fr. 600.--

(secondo la succitata tabella della CEF). Le spese

mensili indicate, computabili ai fini del calcolo del fabbisogno minimo, ammontano

a fr. 1'200.-- di affitto, fr. 300.-- di elettricità, fr. 350.-- di gasolio

(tra fr. 4000.-- e fr. 4'500.-- all’anno), fr. 56.-- d’imposte (fr. 673.--

all’anno). Non computabili sono le spese per l’auto, visto che il marito

dell’assicurata abita e lavora nello stesso luogo. Altrettanto non computabili

è il premio cassa malati indicato per uno dei figli maggiorenni. Le uscite

corrispondo quindi a fr. 4'546.--. Vanno poi aggiunti anche gli oneri sociali

che non sono stati indicati. L’assicurata ha dichiarato di avere 4/5 mesi di

pigione in arretrato, fr. 14'000.-- di debiti. In queste circostanze il

requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento

delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva

soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007). D’altra parte nella

misura in cui risulta vittoriosa in causa, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr.

1'000.-- a titolo di ripetibili (parziali) da mettere a

carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278, 118 V

139).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 19 dicembre 2011 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° agosto 2009.

Considerandi

2.

La

ricorrente è posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.14.

3.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

4.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico

dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà

alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

5.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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