32.2012.281
Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria
13 agosto 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2012.281
Data decisione, Autorità:
13.08.2013, TCA
Titolo:
Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 43 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.281
FS
Lugano
13 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di novembre 2011 RI 1, classe 1951, da ultimo attivo al 100% quale
collaboratore immagini/suono 3 presso la __________ (doc. AI 12/2-12), ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…)
panico, incapacità di prendere decisioni, difficoltà a relazionare spec. nei
momenti di stress, angoscia, insonnia (…)” (doc. AI 1/1-6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – segnatamente il colloquio del 7 marzo con il rapporto finale del 21
maggio 2012 a cura del medico SMR dr. __________ (doc. AI 20/1 e 24/1-3) e la
valutazione del 4 settembre 2012 della consulente in integrazione (doc. AI
28/1-2 con relativa tabella e motivazioni sub doc. AI 26/1-4) – l’Ufficio AI,
con decisione 22 ottobre 2012, preavvisata con progetto 11 settembre 2012 (doc.
AI 29/1-3), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità non
raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti professionali,
considerata l’età professionale ed il percorso lavorativo (doc. AI 29/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il quale – osservato di
essere sofferente di diverse patologie come indicato dal medico curante dr.ssa __________,
di essere ancora in cura per malattie psichiatriche presso la dr.ssa __________
e contestata la valutazione economica con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
del diritto ad una rendita senza specificarne il grado e da quando.
1.4. Con
la risposta di causa – rilevato che la valutazione medica eseguita dal dr. __________ non
è stata contestata e confermata la valutazione economica – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto del 29 novembre 2012 l’insorgente ha comunicato al TCA di confermarsi
integralmente nelle motivazioni addotte con il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto
ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. L’Ufficio
AI – previa indicazione, nella convocazione del 27 febbraio, che al colloquio
sarà presente anche un medico SMR (doc. AI 18/1) e sulla base dell’annotazione 7
marzo 2012 nella quale il dr. __________, medico SMR e FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha rilevato che “(…) l’A.to si presenta puntuale, lucido,
orientato, tranquillo, afferma di essere giunto all’UAI alla guida della
propria auto senza problemi. Nel momento in cui si cercano di affrontare problematiche
lavorative, o meglio si nomina la __________, l’A.to scoppia in lacrime ma si
riprende immediatamente affrontando un argomento neutro rispettivamente
piacevole per l’A.to, che si dedica a piccole riparazioni automobilistiche per
se stesso e per amici. L’A.to si dichiara spontaneamente attivo nei mestieri
casalinghi, pulizie, cucina, si reca spesso presso un amico meccanico per
chiacchierare e reperire ad esempio pezzi di ricambio per la propria automobile,
che ripara personalmente. Emerge inoltre che l’A.to guarda si la televisione,
ma mai i programmi della __________. Dal colloquio odierno emerge dunque con
sufficiente chiarezza che la problematica è legata al datore di lavoro rispettivamente
alle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda nell’attività svolta come
montatore del suono; in altre parole, l’A.to potrebbe svolgere in modo adeguato
lo stesso lavoro svolto alla __________ presso un altro datore di lavoro.
Inoltre, sono chiaramente emerse risorse disponibili e attive nelle attività di
tutti i giorni e in altre piacevoli per l’A.to, come piccole riparazioni meccaniche.
L’a.to afferma inoltre di continuare con beneficio la presa a carico psichiatrica
con la dr.ssa __________ e di assumere regolarmente Citalopram 40mg/die, mentre
avrebbe interrotto l’assunzione di medicamenti ansiolitici, Xanax e Tranxilium.
Si può confermare pertanto la diagnosi di sindrome da disadattamento, già
espressa dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, con lettera all’ __________
del 29 luglio 2011, ora francamente in risoluzione, alla luce anche della
riduzione della terapia farmacologica riferita. Appare necessario che la
Consulente contatti al più presto il datore di lavoro al fine di valutare un
reinserimento graduale all’interno della __________ eventualmente con altri
compiti per i quali l’A.to si ritiene oggi personalmente idoneo. La Consulente
potrà poi procedere con tutti i provvedimenti IT che riterrà opportuni, non
sussistendo controindicazioni psichiatriche al momento oggettivabili. Annoto
infine che al termine del colloquio l’A.to ha accennato a dolorabilità alla colonna
cervicale e a formicolii lungo il braccio destro. (…)” (doc. AI 20/1; annotazione,
questa, poi confermata dallo stesso medico SMR nel rapporto finale del 21
maggio 2012 sub doc. AI 24/1-3) –, ha concluso per una capacità lavorativa
del 100% in un’attività adeguata dal 23 maggio 2011 (data dell’inizio del
trattamento presso la dr.ssa __________ che ha attestato un’incapacità
lavorativa totale dal 24 maggio 2011; cfr. la documentazione dell’incarto Cassa
malati) e, in base alla valutazione della consulente in integrazione con
relativo confronto dei redditi (cfr. doc. AI 26/1-4 e 28/1-2), ha negato il
diritto prestazioni (doc. AI 33/1-3).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto la situazione medico valetudinaria non è stata
chiarita in modo soddisfacente.
Per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico, va rilevato che al dr. __________ non è
stato sottoposto il rapporto medico 23 marzo 2012 (doc. AI 22/2-6) nel quale la
dr.ssa __________ – a differenza del rapporto 29 luglio 2011 indirizzato alla __________
nel quale aveva posto la diagnosi di “(…) reazione ansioso-depressiva in
sindrome da disadattamento (…)” (doc. 6/1-2 dell’incarto cassa malati) – ha posto la
diagnosi di “(…) sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità
media (ICD-10 F: 33.1) (…)” (doc. AI 22/2) e circa il tipo di attività
lavorative che si possono ancora pretendere ha attestato una capacità di
concentrazione limitata mediamente, una capacità di comprensione illimitata e
una capacità di adeguamento e di caricabilità gravemente limitata (cfr. doc. AI
22/5). Dallo stesso rapporto risulta inoltre che la terapia psichiatrica
continua con prescrizione di Citalopram 20 mg e Xanax ret. 0.5 mg. e regolare
somministrazione dei medicamenti e consulti (cfr. doc. AI 22/1 punto 1.5).
Nemmeno
è dato di sapere per quali ragioni l’Ufficio AI non ha considerato le limitazioni
poste in un’attività ragionevolmente esigibile dalla dr.ssa __________ nel
rapporto medico del 6 dicembre 2011 (cfr. doc. AI 13/2-5), avuto riguardo anche
alla documentazione medico specialistica allegata (cfr. doc. AI 13/6-15).
In
simili circostanze questo Tribunale non può confermare con sufficiente tranquillità
e sulla sola base degli atti la conclusione dell’Ufficio AI secondo cui
l’assicurato sarebbe abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata dal 23 maggio
2011.
Giova
qui rilevare che conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135 V 465
consid. 4.6 pag. 471 confermata anche nella STF 9C_1021/2012 del 3 luglio 2013
consid. 2.2) una perizia esterna o dell’ente assicuratore deve essere ordinata
qualora sussistino anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla
concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione.
D’altra
parte l’obbligo di accertare i fatti incombe in primo luogo all’amministrazione
in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti
e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
consid. 8.3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e
riferimenti).
Fatti
2.8. Alla
luce di quanto sopra esposto l’Ufficio AI dovrà quantomeno sottoporre il rapporto
medico 23 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc. AI 22/2-6) al dr. __________
e l’SMR, in ossequio ai propri compiti (cfr. al riguardo la STF 9C_787/2012 del
29 dicembre 2012 consid. 4.2.1), stabilire, avuto riguardo a tutta la
documentazione medica agli atti e se necessario predisponendo i relativi
accertamenti medici, la capacità funzionale dell’assicurato di esercitare
un’attività lucrativa in una misura ragionevolmente esigibile.
Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi
può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra
l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”).
Quanto alla valutazione economica, in particolare alla contestazione
della riduzione ai sensi della DTF 126 V 75 riconosciuta dall’amministrazione nella
misura dell’8% (cfr. la tabella con motivazione del 21 giugno 2012 sub doc. AI
26/1-4), la stessa appare prematura visto che la capacità lavorativa in
un’attività adeguata deve ancora essere compiutamente acclarata (in particolare
l’amministrazione dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo
Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata
davanti al Tribunale federale).
In
concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate, annullata la decisione impugnata
s’impone un rinvio all’amministra-zione affinché procedendo come sopra indicato
si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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