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Decisione

32.2012.281

Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria

13 agosto 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.8. Alla

luce di quanto sopra esposto l’Ufficio AI dovrà quantomeno sottoporre il rapporto

medico 23 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc. AI 22/2-6) al dr. __________

e l’SMR, in ossequio ai propri compiti (cfr. al riguardo la STF 9C_787/2012 del

29 dicembre 2012 consid. 4.2.1), stabilire, avuto riguardo a tutta la

documentazione medica agli atti e se necessario predisponendo i relativi

accertamenti medici, la capacità funzionale dell’assicurato di esercitare

un’attività lucrativa in una misura ragionevolmente esigibile.

Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi

può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra

l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”).

Quanto alla valutazione economica, in particolare alla contestazione

della riduzione ai sensi della DTF 126 V 75 riconosciuta dall’amministrazione nella

misura dell’8% (cfr. la tabella con motivazione del 21 giugno 2012 sub doc. AI

26/1-4), la stessa appare prematura visto che la capacità lavorativa in

un’attività adeguata deve ancora essere compiutamente acclarata (in particolare

l’amministrazione dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo

Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata

davanti al Tribunale federale).

In

concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate, annullata la decisione impugnata

s’impone un rinvio all’amministra-zione affinché procedendo come sopra indicato

si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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