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Decisione

32.2012.282

Ricorso irricevibile in quanto privo di interesse degno di protezione. In casu,l'assicurato, beneficiario di una rendita intera, contesteva la determinazione del reddito da valido la cui rettifica non

10 settembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,

pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.4. Nel

caso in esame, l’assicurato sostiene che il reddito da valido vada cifrato in

fr. 199’350.--, pari alla media dei redditi 1996 - 1999 iscritti nel suo conto

individuale AVS, mentre l’Ufficio AI ha preso quale base di calcolo il reddito

tassato nel 1999, ritenuto quello più rappresentativo, adeguandolo al 2010. Rimasto

incontestato è il reddito da invalido di fr. 13'838.--.

Seguendo

la richiesta ricorsuale, il grado d’invalidità sarebbe del 93%, leggermente

superiore quindi al 90% fissato con la querelata pronuncia, ciò che non risulta

essere rilevante ai fini del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3).

A

motivazione del ricorso, l’assicurato ha osservato che “… il fatto di avere

utilizzato per la determinazione del grado d’invalidità il guadagno tassato nel

1999, attualizzato al 2010, pari a CHF 140'170, comporta per l’assicurato una

perdita del reddito del 3° pilastro. Con la decisione oggetto del presente

ricorso, l’UAI ha confermato la propria scelta di prendere in considerazione,

per il calcolo del grado d’invalidità, il guadagno tassato nel 1999,

attualizzato al 2010, pari a CHF 140'170”.

Chiamato

dal TCA ad “… illustrare e quantificare in dettaglio questa non meglio

precisata “perdita del 3° pilastro”, allegando nel contempo copia della

relativa polizza e delle condizioni generali di assicurazione”, con scritto

5 settembre 2013 l’insorgente ha in particolare risposto:

"

(…)

Preciso che quanto indicato nel ricorso a pagina 3, non

è corretto a motivo del fatto che il terzo pilastro viene erogato in funzione

della somma a suo tempo assicurata e non è in connessione con il reddito preso

in considerazione per la determinazione del grado d’invalidità. Come discusso

con il funzionario dell’assicurazione (signor __________), che rimane anche

disponibile per eventuali chiarimenti, abbiamo potuto appurare che il mio

mandante aveva mal interpretato la questione relativa al terzo pilastro.

Ovviamente dopo queste dovute precisazioni, la censura

esposta a pag. 3 dell’allegato ricorsuale, viene a cadere. (…)” (cfr. VII)

Non

essendo ravvisabile, sulla base della giurisprudenza citata al considerando

precedente, un interesse degno di protezione affinché i redditi di riferimento

(in particolare quello da valido) vengano corretti, ritenuto inoltre come con

la succitata risposta il diretto interessato abbia esplicitamente negato una

connessione tra reddito definito dall’amministrazione ed erogazione della

prestazione del 3° pilastro, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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