32.2012.282
Ricorso irricevibile in quanto privo di interesse degno di protezione. In casu,l'assicurato, beneficiario di una rendita intera, contesteva la determinazione del reddito da valido la cui rettifica non
10 settembre 2013Italiano9 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.282
Data decisione, Autorità:
10.09.2013, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile in quanto privo di interesse degno di protezione. In casu,l'assicurato, beneficiario di una rendita intera, contesteva la determinazione del reddito da valido la cui rettifica non aveva alcuna incidenza sul grado d'invalidità riconosciuto
IRRICEVIBILITÀ
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.282
BS
Lugano
10 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1957, di professione ingegnere indipendente, è al beneficio di una
mezza rendita d’invalidità dal settembre 2005 (decisione 13 ottobre 2005 in doc. AI 31; per le motivazioni cfr. doc. AI 24).
La
rendita è stata confermata nell’aprile 2009 (comunicazione 2 settembre 2009;
doc. AI 43).
1.2. A
seguito della domanda di revisione inoltrata dall’assicurato il 22 marzo 2011
(doc. AI 46), entrando nel merito della stessa, l’Ufficio AI ha proceduto agli
accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare del SAM
(cfr. rapporto del 13 febbraio 2012) ed un’inchiesta economica per persone
esercitanti un’attività lucrativa indipendente (cfr. rapporto 29 agosto 2012).
Con
decisione 16 ottobre 2010 (preavvisata il 5 settembre 2012) l’Ufficio AI ha aumento
la prestazione a rendita intera con effetto dal 1° marzo 2011, presentando
l’assicurato un grado d’invalidità del 90%, risultante dal raffronto tra un
reddito da valido di fr. 140'170.-- (determinato sulla base dell’inchiesta
economica per indipendenti) ed un reddito da invalido di fr. 13'838.--.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso, postulando in via principale una nuova determinazione del
reddito ipotetico senza il danno alla salute ed un nuovo calcolo
dell’invalidità; subordinatamente chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per procedere a nuovi accertamenti economici ed all’emissione di una nuova
decisione.
1.4 Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata
e la reiezione del ricorso.
1.5. In
data 26 agosto 2013 questo TCA ha chiesto delle delucidazioni al ricorrente,
ricevendo risposta il 5 settembre 2013 (VII).
considerato in
diritto
2.1. Con
il presente ricorso, come detto, l’assicurato non contesta il grado
d’invalidità e tantomeno l’inizio della decorrenza dell’aumento della prestazione
assicurativa, ma unicamente la quantificazione del reddito da valido. Occorre
pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA
che legittimi Gabriele Benvenuto Calastri a ricorrere contro il querelato provvedimento.
2.2. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione [Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,
ad art. 58 n.4 pag. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va
fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo
diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in
materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni].
La giurisprudenza considerava degno di
protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o
giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione
impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse
degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento
dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti
ivi citati).
L’esistenza
di un interesse degno di protezione è generalmente negata se non si riferisce
al dispositivo, ma ai considerandi dell’atto impugnato. Allorquando in discussione
è il grado d’invalidità, l’interesse degno di protezione non è regolarmente
riconosciuto se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto
alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione
del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser,
ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).
Ancorché
ininfluente sulla soppressione del diritto alla rendita stabilito dall’Ufficio
AI, la domanda di accertamento del grado d’invalidità può rivestire un
interesse degno di protezione se il medesimo ha un effetto vincolante per un
altro assicuratore (illustrativa sull’argomento la STF 9C_822/2011 del 3
febbraio 2012 consid. 3.1 che rinvia alla STF 9C_858/2010 del 17 maggio 2011
con riferimenti).
In
una sentenza del 14 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Friborgo, precisato che di principio non
sussiste alcun interesse giuridicamente protetto affinché venga stabilito un grado
d’invalidità dello 0% anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio AI, ha
tuttavia ammesso che tale interesse sussiste in quanto nel caso esaminato il
grado d’invalidità incideva sul guadagno assicurato nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Fatti
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Nel
caso in esame, l’assicurato sostiene che il reddito da valido vada cifrato in
fr. 199’350.--, pari alla media dei redditi 1996 - 1999 iscritti nel suo conto
individuale AVS, mentre l’Ufficio AI ha preso quale base di calcolo il reddito
tassato nel 1999, ritenuto quello più rappresentativo, adeguandolo al 2010. Rimasto
incontestato è il reddito da invalido di fr. 13'838.--.
Seguendo
la richiesta ricorsuale, il grado d’invalidità sarebbe del 93%, leggermente
superiore quindi al 90% fissato con la querelata pronuncia, ciò che non risulta
essere rilevante ai fini del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3).
A
motivazione del ricorso, l’assicurato ha osservato che “… il fatto di avere
utilizzato per la determinazione del grado d’invalidità il guadagno tassato nel
1999, attualizzato al 2010, pari a CHF 140'170, comporta per l’assicurato una
perdita del reddito del 3° pilastro. Con la decisione oggetto del presente
ricorso, l’UAI ha confermato la propria scelta di prendere in considerazione,
per il calcolo del grado d’invalidità, il guadagno tassato nel 1999,
attualizzato al 2010, pari a CHF 140'170”.
Chiamato
dal TCA ad “… illustrare e quantificare in dettaglio questa non meglio
precisata “perdita del 3° pilastro”, allegando nel contempo copia della
relativa polizza e delle condizioni generali di assicurazione”, con scritto
5 settembre 2013 l’insorgente ha in particolare risposto:
"
(…)
Preciso che quanto indicato nel ricorso a pagina 3, non
è corretto a motivo del fatto che il terzo pilastro viene erogato in funzione
della somma a suo tempo assicurata e non è in connessione con il reddito preso
in considerazione per la determinazione del grado d’invalidità. Come discusso
con il funzionario dell’assicurazione (signor __________), che rimane anche
disponibile per eventuali chiarimenti, abbiamo potuto appurare che il mio
mandante aveva mal interpretato la questione relativa al terzo pilastro.
Ovviamente dopo queste dovute precisazioni, la censura
esposta a pag. 3 dell’allegato ricorsuale, viene a cadere. (…)” (cfr. VII)
Non
essendo ravvisabile, sulla base della giurisprudenza citata al considerando
precedente, un interesse degno di protezione affinché i redditi di riferimento
(in particolare quello da valido) vengano corretti, ritenuto inoltre come con
la succitata risposta il diretto interessato abbia esplicitamente negato una
connessione tra reddito definito dall’amministrazione ed erogazione della
prestazione del 3° pilastro, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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