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Decisione

32.2012.283

Ricorso parzialmente accolto. Rendita accordata per tempo limitato

23 agosto 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Già si è detto che il

ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica o fornito elementi

che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le conclusioni del medico SMR.

2.8. Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), tenendo

conto dei parametri utilizzati nella decisione contestata (cfr. anche il rapporto

15 giugno 2012 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 47),

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi. Così, per il reddito da

valido l’amministrazione ha preso in considerazione fr. 57'850.-, pari al

salario che l’assicurato avrebbe percepito nel 2010 secondo le indicazioni del

suo ultimo datore di lavoro (doc. AI 9-3). Il reddito da invalido, determinato

secondo i dati salariali statistici e tenendo conto di una totale abilità

lavorativa in attività adeguate, è stato determinato di fr. 61'754.--.

Confrontando i due redditi non risulta alcun discapito economico, nemmeno

considerando una riduzione dal reddito da invalido del 5% per considerare la

necessità di eseguire attività leggere (doc. AI 48-3).

Non

presentando (più) l’assicurato un grado d’invalidità, rettamente

l’amministrazione ha quindi soppresso la rendita intera, erogata dal 1. maggio 2011, a far tempo dal 1. aprile 2012, ossia 3 mesi dal miglioramento situato

al dicembre 2011 (art. 88 cpv. 1 OAI).

2.9. L’assicurato

postula l’Ufficio AI gli finanzi una riqualifica professionale (VIII).

Per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, l’art. 17

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione

in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

Considerandi

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a

causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza

una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF

124.

V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv.

1.

OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di

formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine

della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique

VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

Nella specie gli stessi non entrano in considerazione, considerato

come in base al provvedimento querelato per il periodo successivo al dicembre

2011.

l’assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno.

In proposito val

la pena comunque evidenziare la presenza, in un mercato adeguato del lavoro, di

concrete possibilità per l’assicurato di svolgere attività alternative, pur

tenendo conto delle limitazioni funzionali. Specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25

febbraio 2003 consid. 4.7).

In queste circostanze,

dunque, la mancata concessione di provvedimenti professionali va confermata, non

senza sottolineare come comunque l’Ufficio AI, nella decisione contestata, si

sia espressamente dichiarato disponibile, tramite il preposto Servizio, ad

offrire all’assicurato un aiuto al collocamento.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e, quindi, la parziale soccombenza dell’amministrazione,

le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio AI in

ragione di fr. 250.--ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è riconosciuto

il diritto a una rendita intera dal 1. maggio 2011 al 31 marzo 2012.

2. Le spese,

per fr. 500.--, sono poste a carico dell’assicurato in ragione di fr. 250.-- e dell’Ufficio

AI in ragione di fr. 250.--.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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