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Decisione

32.2012.284

Viste le risultanze della perizia del CPAS e del SAM (capacità lavorativa del 70% nell'attività abituale di casalinga svolta al 100%) a ragione l'Ufficio AI, sulla base dell'inchiesta domiciliare, ha

2 settembre 2013Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3 con riferimenti).

2.6. Se

un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapa-cità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 OAI

precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell’economia domestica s’intendo-no in particolare gli usuali lavori

domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica

utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività

svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc,

Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145). Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata

se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile

oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se

l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno

al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio

di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195;

in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum

Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà

ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola

generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid.

4.1.).

Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato.

Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività

esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF

117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288;

Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

2.8. Questo

Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la

ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha

applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.

Dagli

atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata

non ha mai esercitato con continuità un’at-tività lucrativa.

Nella

richiesta di prestazioni AI per adulti del 13 maggio 2002 (doc. AI 2/1-7)

l’insorgente ha infatti indicato di essere “(…) casalinga dal 1990 (…)” (doc.

AI 2/4, punto 6.4.1) e in quella del 14 settembre 2006 (doc. AI 43/1-7) di essere

casalinga senza specificare da quando (cfr. doc. AI 43/4, punto 6.4.1), nel

curriculum vitae 10 febbraio 2009 (doc. AI 70/1-5) non ha indicato alcuna

attività lavorativa e dalla perizia pluridisciplinare del 17 novembre 2010 del

SAM (doc. AI 85/1-52) e da quella del 2 marzo 2012 del CPAS (doc. AI 124/1-14)

risulta che ha lavorato solo per circa due mesi per una fabbrica di scarpe (“(…) ad

eccezione dei due mesi ca., in cui tra il 1987 e il 1988 ha lavorato quale operaia non qualificata presso il calzaturificio __________ di __________,

ella non ha più esercitato alcun’attività lucrativa ed è stata madre e

casalinga. (…)” (doc. AI 85/9); “(…) nel 1999 [ndr.

recte: 1990, cfr. doc. AI 2/4 punto 6.3.1] lavora per due mesi in una

fabbrica di scarpe quindi smette a causa della lombosciatalgia. Questa è

l’unica esperienza lavorativa. Per il resto è casalinga. (…)” (doc. AI

124/1)).

Nell’inchiesta

domiciliare del 30 maggio 2012 (doc. AI 129/1-7), alla domanda a sapere se

senza il danno alla salute l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa,

la consulente ha indicato che “(…) l’assicurata è casalinga da sempre; nel

corso del colloquio conferma di non aver cercato lavoro nel corso degli ultimi

anni o di recente (…)” (doc. AI 129/2).

Alla

luce di quanto appena esposto – conformemente alla giurisprudenza federale succitata (cfr. consid.

2.7) e considerato inoltre che nemmeno è stato contestato – questa Corte

condivide pertanto l'operato dell’Ufficio AI che ha ritenuto applicabile, sino

al momento dell'emanazione della decisione impugnata (che delimita il potere

cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4), il metodo specifico di

valutazione dell’invalidità, considerando l’assicurata unicamente casalinga.

2.9. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), con decisione 1. marzo

2011 – sulla base della perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 del SAM

(doc. AI 85/1-52) e visti il rapporto del 24 novembre 2010 e le annotazioni del

17 febbraio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 86/1-2 e 98/1) –, l’Ufficio AI

ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile

(doc. AI 102/1-3).

La

decisione del 1. marzo 2011 è stata annullata da questo Tribunale con STCA del

16 novembre 2011 cresciuta incontestata in giudicato.

Questa

Corte aveva infatti evidenziato, in particolare, che:

"

(…)

Questo Tribunale deve innanzitutto stigmatizzare il

fatto che l’amministrazione – nonostante la STCA del 16 luglio 2007 (cfr.

doc. AI 66/1-2 e consid. 1.2) avesse omologato la transazione intervenuta tra

le parti e rinviato gli atti per accertamenti medici di natura psichiatrica e

resa di un nuovo provvedimento – sia rimasta del

tutto inattiva costringendo così l’assicurata ad inoltrare l’ulteriore

richiesta di prestazioni del 3 febbraio 2009 (doc. AI 67/1-8 e consid. 1.3).

L’Ufficio AI, vista la domanda del 3 febbraio 2009 e

ritenuto il rapporto medico 2 aprile 2010 (doc. AI 79/1-2) nel quale il medico

SMR dr. __________ – posta la diagnosi principale di “(…)

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio F 33.1 Sindrome

da somatizzazione Compliance ridotta Possibile epilessia parziale (vedi dr. __________)

(…)” e quale ulteriori diagnosi con influsso sulla CL “(…) Sindrome pan

vertebrale cronica Fibromialgia (…)” (doc. AI 79/1) – si è così espresso “(…) ad perizia SAM per definire

limiti funzionali quale casalinga e loro evoluzione dal 2005 a tuttora (…)” (doc. AI 79/2), ha ordinato un accertamento medico a cura del SAM (doc. AI

80/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 (doc.

AI 85/1-52) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l’anamnesi, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica

(dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del

soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti

hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Disturbi depressivi nell’ambito di un disturbo

dell’adattamento (ICD-10 F 43.2), sfociato in una sintomatologia depressiva

persistente (ICD-10 F 34.8).

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore

persistente.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Tratti istrionici di personalità con possibile sindrome

da conversione, con crisi psicogene non epilettiche.

Problemi nella relazione coniugale.

Asma bronchiale con sindrome ostruttiva di grado

moderato, reversibile post-beta 2:

- stabilità funzionale nel tempo;

- possibile componente atopica;

- possibile componente di post-nasal

drip;

- possibile componente di reflusso

gastroesofageo

Cefalea cronica di origine farmacologica, nonché

probabile emicrania.

(…)" (doc. AI 85/19)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A.,

nell’attività lucrativa svolta in qualità di operaia non qualificata, è valutabile

nella misura dell’80% (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento).

Nell’attuale situazione di casalinga il grado di capacità lavorativa medico-teorico

globale dell’A. è invece valutabile nella misura del 95% (attività sull’arco di

una giornata usuale con riduzione del rendimento). (…)” (doc. AI 85/25) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa

le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A.

nell'attività svolta in passato, quale operaia non qualificata presso un

calzaturificio, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi

constatati a livello psichiatrico e a livello reumatologico.

Sul piano psichiatrico gli aspetti psicopatologici

relativi alla depressione persistente, portano l'A. a vedere sé stessa come una

vittima e gli altri come i responsabili dei danni che le sono stati arrecati.

Ciò l'ha fissata in una posizione psicologica molto difensiva, che le impedisce

di cambiare atteggiamento. Ne risulta pertanto una minor affidabilità, una

modica riduzione della caricabilità e resistenza al lavoro, aspetti che ne

riducono il rendimento.

Sul piano reumatologico la sintomatologia algica

cronica in relazione alla descritta fibromialgia primaria, comporta disturbi

del sonno e stanchezza cronica, ciò che riduce leggermente il rendimento sul

lavoro.

Precisiamo che le limitazioni descritte in ambito

psichiatrico e reumatologico non vanno addizionate aritmeticamente, bensì

integrate, in quanto entrambe manifestano il loro influsso sul rendimento e

quindi si sovrappongono.

L'attività lucrativa svolta in passato dall'A. in

qualità di operaia non qualificata presso un calzaturificio, va ritenuta ancora

praticabile nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7. La

determinazione temporale di questa limitazione della capacità di lavoro risulta

difficilmente precisabile, anche perchè l'A. ha esercitato un'attività

lucrativa solo durante due mesi nel corso del 1987. Alla luce di quanto

evidenziato in occasione dell'attuale accertamento interdisciplinare, non

possiamo concordare con le valutazioni espresse dai medici curanti, in

occasione dei loro rapporti medici AI (vedasi atti del 17.2.e del 10.4.2009).

In particolar modo non possiamo concordare con la valutazione dello psichiatra

curante (capacità lavorativa 0% da gennaio 2008), in quanto non possiamo

constatare evidenti segni psicopatologici, dimostranti una tale riduzione delle

risorse psichiche e mentali dell'A. Prendiamo pertanto atto che la decisione

dell'Ufficio AI del Canton Ticino del 19.2.2004 (rifiuto di prestazioni) è

oramai cresciuta in giudicato.

Possiamo quindi affermare che l'attuale capacità

lavorativa nella misura dell'80% per l'attività lucrativa svolta di operaia non

qualificata, vada considerata a decorrere da febbraio 2006 (inizio della presa

a carico psichiatrica da parte del Dr. med. __________).

Da allora, ad eccezione dei periodi di ricovero

ospedaliero, lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro dell'A. non

ha presentato sostanziali e/o durature modifiche. Per quanto invece riguarda

l'attività svolta di casalinga, prendiamo atto che l'inchiesta economica effettuata

per l'Ufficio AI del Canton Ticino da parte dell'assistente sociale signora __________

(atto del 17.2.2004), giustificava una percentuale d'invalidità nella misura

del 18%. In base a quanto argomentato sopra, possiamo quindi affermare che la

capacità lavorativa dell'A. quale casalinga è da considerare nella misura del

95% a decorrere da febbraio 2006.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In considerazione dell'esigua limitazione della

capacità lavorativa, nonché degli aspetti psicopatologici evidenziati

(attitudine molto difensiva, poco incline ai cambiamenti), non riteniamo

indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale. L'attuale

capacità lavorativa non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti

medici. L'attuale presa a carico psichiatrica impedisce però un peggioramento

della sintomatologia depressiva.

Per le sole ragioni mediche l'A. va considerata in

grado di svolgere anche altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni

descritte in ambito reumatologico, compatibili con le competenze professionali

dell'A. nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7, a decorrere da febbraio 2006.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE e DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Chiediamo venia per l'increscioso ritardo con cui

possiamo fornire l'attuale perizia, situazione dovuta all'inspiegabile latenza

nella ricezione del rapporto da parte del nostro consulente in pneumologia.

Sul piano pneumologico, benché attualmente, così come

in passato, non risultano evidenziabili limiti sostanziali e/o duraturi della

capacità lavorativa dell'A., vanno considerate non adatte attività

professionali a contatto con gli agenti irritativi delle vie respiratorie

oppure comportanti sforzi fisici pesanti e prolungati nel tempo.

Lasciamo al Servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 85/26-27)

(...)

Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo

Tribunale, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, non può fare proprie

le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

Infatti, il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, non ha motivato perché egli esclude la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente posta dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

nei certificati medici 22 gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) nonché

nel rapporto medico 17 febbraio 2009 (doc. AI 72/1-4). Va qui evidenziato che

detta diagnosi è stata confermata anche dai medici specialisti della Clinica __________

sia nel rapporto d’uscita 13 ottobre 2008 concernente la prima ammissione dal

22 aprile al 7 giugno 2008 che negli ulteriori rapporti d’uscita concernenti le

degenze dal 28 aprile al 6 giugno 2009, dal 31 maggio al 10 giugno 2010 e dal

28 aprile al 3 giugno 2011 (doc. AI 76/1-3, B/3 e B/4).

Nemmeno il dr. __________ ha evidenziato i criteri in

base ai quali i periti del SAM hanno potuto considerare la diagnosi di “(…)

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente (…)” (doc. AI

85/19), quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ai sensi della

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Al riguardo, anche i medici SMR, nelle annotazioni 22

settembre 2011, hanno concluso che “(…) circa la documentazione prodotta [ndr.:

si riferisce ai tre rapporti d’uscita 16 luglio 2009, 29 luglio 2010 e 9

settembre 2011 della Clinica __________ e alla lettera 13 settembre 2011 del

dr. __________ indirizzata all’avv. __________ sub doc. B/1, B/2, B/3 e B/4] la

seconda degenza alla Clinica __________ era nota ai periti SAM che citano il

rapporto in perizia. Le successive degenze sono posteriori alla convocazione

SAM. L’ultimo ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che

si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere

che un eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero

(28.04.2011). E’ da sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime

sui criteri Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia.

Proponiamo quindi una perizia psichiatrica che valuti i criteri di Foerster

oltre che prenda posizione circa la diagnosi psichiatrica (agli atti infatti

anche i successivi ricoveri psichiatrici pongono la diagnosi di una s.

depressiva ricorrente, diagnosi che si discosta da quella posta dal perito SAM

Dr. __________ di disturbo da disadattamento sfociato in una sintomatologia depressiva

persistente – F34.8) e la conseguente CL. (…)” (XI/bis).

Questo Tribunale, ritenuto che – dopo che il dr. __________ l’aveva posta nei certificati

medici 22 gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) – la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è stata

sempre confermata dai medici della Clinica __________ sin dal primo ricovero

dal 22 aprile al 7 giugno 2008 (doc. AI 72/5-7) e, in particolare, anche in

occasione della degenza dal 31 maggio al 10 giugno 2010 (doc. B/3) – periodo questo antecedente alla perizia del SAM del 17

novembre 2010 – non può tuttavia escludere con la

sufficiente tranquillità che un peggioramento (come

sembrerebbe abbiano invece ritenuto i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________

nelle annotazioni 22 settembre 2011: “(…) L’ultimo ricovero alla Clinica __________

parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo

prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a

partire dal ricovero (28.04.2011). (…)” (XI/1, la sottolineatura è del

redattore)) sia insorto già prima del 28 aprile 2011.

Del resto, sempre nelle annotazioni 22 settembre 2011 – avuto riguardo alla diagnosi di fibromialgia, già

posta dal dr. __________ nel rapporto d’esame clinico del 16 ottobre 2003 (cfr.

doc. AI 19/1-6 e consid. 2.7) e confermata dai periti del SAM –, i medici SMR hanno evidenziato pure che “(…) é da

sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri

Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. (…)”

(XI/bis).

Di conseguenza –

anche alla luce della citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata

in DTF 137 V 210 (nella quale è stato precisato anche in quali casi il

Tribunale cantonale può rinviare gli atti all’assicuratore per un complemento

istruttorio, cfr. i consid. dal 4.4.1.1 al 4.4.1.4, pag. 263-265) –, nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“(…) Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen (…)” DTF 137

V 210, consid. 4.4.1.4, pag. 265), si giustifica il rinvio degli atti

all’Ufficio AI perché (come del resto in sostanza auspicato dalla medesima

amministrazione nelle osservazioni 23 settembre 2011 sub. XI), metta in atto un

approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia l’aspetto

diagnostico, sia le eventuali ripercussioni nonché l’evoluzione nel tempo sulla

capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare, oltre a stabilire

l’esistenza o meno dei criteri di Foester, necessari per poter ritenere

invalidante la diagnosi posta di “(…) Fibromialgia/sindrome somatoforme da

dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19) (cfr. consid. 2.5),

l’amministrazione dovrà chiarire se e se del caso quando è subentrato un

peggioramento della situazione valetudinaria.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio,

l’Ufficio AI effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre

l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla

rendita.

(…)" (doc. AI 114/10-13 e 114/18-20; consid. 2.8 e

2.10 della STCA del 16 novembre 2011)

2.10. Per

chiarire l’aspetto medico – conformemente alla STCA di rinvio del 16 novembre 2011 (doc. AI

114/1-22) e alla valutazione del 19 gennaio 2012 (doc. AI 121/1-2) nella quale

il dr. __________, medico SMR, ha indicato il seguente procedere: “(…) perizia

psichiatrica CPAS […] Nella definizione della eventuale IL è importante che il

perito si esprima sulla cumulabilità o meno dei limiti psichiatrici con quelli

evidenziati a livello somatico nella perizia SAM (…)” (doc. AI 121/1) – l’Ufficio AI

ha ordinato una perizia al CPAS (doc. AI 122/1-2).

Dalla

perizia psichiatrica del CPAS del 2 marzo 2012 (doc. AI 124/1-14) risulta che

la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e medico Capo Clinica,

e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS,

poste le diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro, di “(…) Episodio

depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) (…)” e, senza ripercussioni

sulla capacità di lavoro, di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD 10 F45.4) (…)” (doc. AI 124/10), hanno espresso le seguenti valutazioni:

"

(…)

Siamo confrontati con una donna di 48 anni, di origine

turca, peritata tramite valutazione pluridisciplinare nell'aprile 2010. La

perizia psichiatrica depone per la presenza di un disturbo dell'adattamento

sfociato in una sindrome depressiva persistente, tendenza alla somatizzazione,

tratti Istrionici di personalità, problemi nella relazione coniugale.

Si indica una IL del 20% per ogni attività e una abilità totale in qualità di

casalinga.

La perizia reumatologica valuta un'abilità pari al 95%

(rendimento ridotto) nell'ultima attività di operaia ed in qualità di

casalinga; per attività pesanti il rendimento è ridotto fino al 10%. La perizia

neurologica e quella pneumologica non indicavano limitazioni.

Con decisione del novembre 2010 non vengono concessi né

una rendita di invalidità né provvedimenti professionali.

Nel luglio 2010 e nel settembre 2011 avvengono 2

ricoveri presso la Clinica S__________, dai quali emerge la presenza di una sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità. Nel 2008 e 2009

erano avvenuti altri 2 ricoveri, che indicavano la medesima diagnosi.

Il rapporto medico stilato dal Dr. __________ nel

febbraio 2009 indica un'inabilità lavorativa totale da gennaio 2008 a causa di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado, medio, presente

dal 2006. Lo psichiatra include la sindrome da somatizzazione fra quelle senza

ripercussione sulla capacità lavorativa.

Viene richiesta l'attuale perizia psichiatrica con

inquadramento diagnostico e discussione dei criteri di Foerster, esordio

dell'eventuale inabilità lavorativa ed indicazioni in merito alla cumulabilità

con quella data dai disturbi somatici.

L'attuale valutazione peritale depone per la presenza

di un episodio depressivo di media gravità e di un disturbo somatoforme da

dolore persistente.

L'esame psichico ci confronta con una persona

discretamente curata, lucida ed orientata, collaborante (anche se la capacità

empatica è minata da una certa coartazione affettiva).

Le funzioni cognitive superiori attenzione,

concentrazione e memoria non sono sensibilmente compromesse. Non si rileva un

ritardo cognitivo importante mentre sono presenti scarse capacità metacognitive

ed autoriflessive.

Il comportamento non verbale evidenzia una mimica

mobile, all'inizio del primo incontro enfatica e teatrale, un'espressione del

viso improntata a tristezza ed ansia per gran parte della valutazione, allorché

parla del rapporto con le figlie e con le amiche caratterizzata da un sorriso,

in particolare quando ricorda le vicende legate al passato e la situazione

attuale dal pianto; il contatto di sguardo è generalmente scarso, tendendo

l'assicurata a rivolgersi all'interprete; la voce è sostenuta da toni abbassati

e poco modulati; la postura è rigida e condizionata dal dolori, all'inizio del

primo incontro l'assicurata di propria iniziativa solleva la maglietta per far

vedere le condizioni del proprio addome.

Il linguaggio non presenta alterazioni dal punto di

vista formale, in una fase iniziale emerge una certa enfasi e teatralità nel

riportare la sintomatologia fisica e alcuni dati mnestici che quindi

regrediscono.

Il tono dell'umore è deflesso, la quota energetica e la

spinta volitiva sono ridotte, l'istinto vitale compromesso da idee di morte

passive e da un'ideazione suicidale attiva.

L'immagine personale è compromessa da vissuti di

disistima, mentre non si rilevano percezioni di colpa inappropriate; la

proiezione nel futuro è negativa.

Il livello di ansia libera è moderato.

Non si rilevano sintomi psicotici.

La critica di malattia è presente per quanto riguarda i

disturbi psichici, del tutto assente rispetto alla possibile componente

psicologica di quelli somatici.

L'attendibilità è discreta.

Dal punto di vista personologico emergono dei tratti

istrionici, evidenti soprattutto all'inizio del primo incontro.

Soggettivamente l'assicurata riferisce un tono

dell'umore deflesso ed un pianto frequente. Il tono dell'umore è peggiorato nel

2011, allorché sono comparse anche le idee suicidali, il ritiro sociale, la

stanchezza.

Per quanto riguarda l'ambito sociale dal 2011 ha ridotto le uscite di casa, sia a causa dei sintomi fisici, sia di quelli psichici ma riceve

con piacere visite quotidiane da parte delle amiche e beneficia del rapporto

con i figli.

L'attenzione e concentrazione sono influenzate dalla

cefalea.

Il sonno è disturbato da 3-4 anni circa. Per quanto

concerne l'alimentazione ci sono delle oscillazioni dell'appetito che non si

ripercuoto sensibilmente sul peso.

Come interessi aveva quello di cucinare e cucire,

ridotti da 3-4 anni a causa dei sintomi fisici.

Descrive il permanere della conflittualità col marito e

le dinamiche familiari, con i figli che prendono le difese della madre; riporta

inoltre gli eventi negativi del lontano passato, ai quali da un anno a questa

parte ripensa spesso e che le causano un significativo disagio.

La descrizione della giornata è coerente coi dati

oggettivi e soggettivi sopra riportati ed evidenzia il permanere di risorse da

parte dell'assicurata.

Queste si evidenziano della cura personale, che è

mantenuta in autonomia totale nonostante i disturbi fisici; inoltre

l'assicurata riesce a svolgere quotidianamente i riti che prevede la propria

religione, che effettua in posizione seduta 5 volte al giorno e che prevedono il

lavaggio di varie parti del corpo.

Continua a provvedere alla preparazione dei cibi, con

la limitazione date dalla difficoltà e dal dolore nel tagliare gli alimenti,

ambito per cui si fa aiutare dal marito.

Trae notevole beneficio dalle frequentazioni sociali,

che le consentono di distogliere l'attenzione dal rimuginio sugli eventi

negativi passati ed attuali.

Quando costretta, dal momento che il marito non ha la

patente, usa la macchina per andare a fare la spesa, pur percorrendo dei tratti

brevi. A volte provvede alla spesa per piccole necessità da sola.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle faccende

domestiche, non riporta cambiamenti significativi da 3-4 anni a questa parte,

allorché sono peggiorati i disturbi fisici; attualmente riconduce la diminuzione

di autonomie in questo ambito anche alla stanchezza ed alla mancanza di voglia

di adempiere alle mansioni.

Per gran parte delle incombenze è supportata dai figli

e dal marito e da un'amica che viene a svolgere le faccende domestiche, essendo

stipendiata, 3 giorni alla settimana per 2 ore.

Complessivamente possiamo convalidare la presenza di un

episodio depressivo di media gravità, esordito nell'aprile 2011 (data del ricovero

ospedaliero), mentre in precedenza sottoscriviamo la valutazione diagnostica

fatta in sede peritale.

Il cambiamento del quadro clinico è sostenuto in primo

luogo da quanto riferisce l'assicurata: dalla ricostruzione dell'anamnesi

psicopatologica emerge infatti un sensibile peggioramento dell'assetto psichico

relativo all'ultimo anno, con un aggravarsi del tono dell'umore accompagnato da

comparsa di idee suicidali, ritiro sociale, stanchezza, polarizzazione

dell'energia psichica sugli eventi negativi del lontano passato.

Ciò è poi confermato dalla valutazione degli atti

medici: il raccordo anamnestico dell'ultimo ricovero indica una stabilità

clinica fino ad alcuni mesi prima della degenza; il ricovero precedente,

avvenuto nel 2010, era finalizzato ad una "rivalutazione diagnostica e

terapeutica" e non dovuto ad un peggioramento dell'assetto psichico.

Dalla ricostruzione anamnestica e degli atti riteniamo

quindi che l'episodio depressivo attuale sia insorto nell'aprile 2011 e che

questo determini una ricaduta dal punto di vista valetudinario.

Alla fase depressiva in atto si affianca la presenza di

un disturbo da dolore somatoforme, che è compatibile con la struttura di

personalità dell'assicurata, che evidenzia scarse capacità di mentalizzazione e

di autoriflessione; gli eventi negativi vissuti durante l'età evolutiva non

sono stati elaborati ed insieme a quelli dell'età adulta (in primis la

relazione altamente problematica col marito) hanno provocato nel tempo un

disagio che si è manifestato soprattutto con sintomi somatici. A questo proposito

si sottolinea come la presenza di una sintomatologia somatoforme e le

limitazioni conseguenti comportino per l'assicurata dei vantaggi secondari di

rilievo, fra i quali l'iper accudimento da parte della rete sociale, che

contrasta invece con le difficoltà di adattamento presentate nei primi anni di

permanenza in Svizzera e che quindi verosimilmente rappresenta un elemento tramite

il quale l'assicurata ha trovato in questo ambito un equilibrio.

Si segnala la presenza di dinamiche intrafamiliari

problematiche, sia rispetto al marito che al rapporto con i figli: per quanto

riguarda la relazione col marito l'assicurata da una parte manifesta un desiderio

di maggiore indipendenza, dall'altra è limitata in questo dalla sintomatologia

fisica (che quindi assume un ruolo nel mantenimento dello "stato

quo"); per quanto riguarda il rapporto coi figli questo è caratterizzato

dall'iper accudimento dettato anche dalla problematica fisica e dallo

schieramento di costoro con l'assicurata contro le posizioni prese dal marito.

Dal punto di vista valetudinario si sottolinea il

permanere di risorse residue, che sono evidenti in vari ambiti: l'assicurata

infatti adempie quotidianamente alla cura di sé, mantiene regolarmente le proprie

pratiche religiose, quando costretta riesce ad svolgere ad alcune mansioni

(guida per andare a fare la spesa più importante ed a volte provvede da sola a

quella più piccola), gestisce in totale autonomia una complessa terapia

farmacologica.

Nel complesso si ritiene che l'attuale fase depressiva giustifichi

una inabilità lavorativa per la propria ed altra attività pari al 50% (orario

pieno, rendimento ridotto).

La capacità lavorativa in qualità di casalinga a nostro

parere è superiore ed è compatibile con una percentuale pari al 70% (orario

pieno, rendimento ridotto) a causa della riduzione della quota energetica e

della spinta volitiva.

L'inabilità lavorativa data dal disturbo psichiatrico

va integrata e non sommata a quella relativa alla patologia fisica, poiché la

percentuale di inabilità definita dal reumatologo nella perizia multidisciplinare

è argomentata col fatto che "i pazienti con fibromialgia presentano dolori

cronici, disturbi del sonno e stanchezza, che riducono il rendimento",

ovvero fa riferimento ad impedimenti già considerati nell'attuale perizia.

Rispetto al disturbo somatoforme si discutono i criteri

di Foerster:

- la comorbidità è con un disturbo

psichiatrico maggiore, che è la patologia con ricaduta sul piano valetudinario.

- l'assicurata segue regolarmente una

presa a carico psichiatrica, la quale presenta però una limitazione data dalla

presenza costante del marito, a causa delle difficoltà di lingua

dell'assicurata.

- dal punto di vista della struttura

della personalità sussistono scarse capacità metacognitive ed autoriflessive

che spiegano il fatto che il disagio si esprima soprattutto con modalità

somatiche. Sussistono comunque dei vantaggi secondari dalla malattia

somatoforme.

- il quadro clinico è presente da anni,

non appare sensibilmente migliorato ma consente comunque all'assicurata di

conservare delle capacità residue.

- rispetto all'adattamento sociale,

l'assicurata non esce dalla propria abitazione per frequentare le amicizie ma

le riceve volentieri quotidianamente a casa, riportando un beneficio da queste

frequentazioni.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

L'assicurata non ha alterazioni delle

funzioni cognitive superiori e presenta delle risorse residue che esplica nella

cura di sé, nel mantenimento delle pratiche religiose, nella cura della casa e

della famiglia.

I deficit sono legati alla fase depressiva

attuale e consistono in un umore deflesso con ideazioni suicidali, in un

disturbo del sonno, in un moderato stato ansioso, in una diminuzione della

quota energetica e della spinta volitiva.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

Capacità di lavoro In qualità di operaia

ridotta del 50% (rendimento ridotto, orario pieno).

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Dall'esame degli atti in nostro possesso

(argomentati in sede di discussione) si fa risalire l'esordio dell'inabilità

lavorativa da noi certificata all'aprile 2011, ovvero all'ultima degenza ospedaliera;

tale inabilità permane continuativamente fino ad ora.

4.

Capacità di lavoro come casalinga

(per assicurati di sesso femminile)

Riteniamo che la capacità di lavoro in

questo ambito sia superiore, essendo dettate le limitazioni in gran parte dalla

sintomatologia somatoforme, che non riveste carattere di gravità. La fase

depressiva attuale rende conto di una diminuita quota energetica e spinta

volitiva, che riduce la capacità lavorativa in una percentuale non superiore al

30% (orario pieno, rendimento ridotto).

Per una valutazione più approfondita si

consiglia di effettuare un'indagine domestica.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni mediche per interventi di

Integrazione

Non entrano in merito, essendo l'assicurata

valutata in qualità di casalinga.

2.

Possibilità

di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale.

Non concerne, non avendo l'assicurata

un'occupazione.

3.

Capacità di lavoro per altre attività

Capacità di lavoro pari al 50% per attività

semplici e pratiche (orario pieno, rendimento ridotto).

(…)" (doc. AI 124/10-14)

L’Ufficio

AI – vista la valutazione medica suenunciata (confermata dalla dr.ssa __________ nel rapporto finale SMR del 12

marzo 2012 sub doc. AI 125/1-5), considerate le annotazioni 20 giugno e 20

settembre 2012 nelle quali i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________

hanno evidenziato: “(…) Perizia psichiatrica 2.2012: diagnosi di episodio

depressivo di media gravità F 32.1 sindrome somatoforme da dolore persistente F

45.4

impedimento medico-teorico quale casalinga del 30% referto radiologico

del 21.3.2012: RM colonna lombare: incipiente discopatia L4-L5 senza conflitto

radicolare inchiesta casalinga del 30.5.2012: - assicurata guida ancora la macchina

- impedimento del 30% in considerazione dell’esigibile collaborazione del

coniuge Valutazione: l’attuale referto radiologico concernente il

rachide dorsale (che non è accompagnato da un rapporto clinico) mostra un

referto consono all’età dell’assicurata con alterazioni limitate di tipo degenerativo.

La discopatia descritta non comporta una compressione di strutture nervose e

non è accompagnata da alterazioni di tipo infiammatorio, problematiche che

potrebbero giustificare una riduzione della capacità lavorativa per attività

medio-leggere. L’inchiesta casalinghe attuale viene confermata dal punto di

vista medico. (…)” (doc. AI 130/1-2) e “(…) per quanto concerne la questione

dell’aggiornamento si fa presente che il referto radiologico del 21.3.2012 è

stato debitamente valutato. Dall’anamnesi raccolta in occasione della perizia

psichiatrica non risulta una sostanziale modifica della situazione generale.

(…)” (doc. AI 136/1) e considerate le risultanze dell’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 maggio 2012 (doc.

AI 129/1-7) con relative osservazioni dell’assistente sociale del 5 ottobre

2012.

(doc. AI 138/1-2) –, con la decisione qui impugnata ha negato il diritto a prestazioni

essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 139/1-3).

2.11

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Nella

STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174,

il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare

un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in

dubbio né le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR né, tanto meno, la valutazione

peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

I

periti del CPAS, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver

sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, hanno allestito un

referto in data 2 marzo 2012 (cfr. doc. AI 124/1-14 e in esteso consid. 2.10).

In

particolare i periti, posta le diagnosi, con influsso sulla capacità di lavoro,

di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e, senza influsso sulla

capacità di lavoro, di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10

F45.4), circa i dati oggettivi, hanno evidenziato che “(…) i colloqui avvengono

in presenza di una traduttrice di lingua turca. Giunge agli appuntamenti in

orario, accompagnata dal marito, che l’aspetta in sala d’attesa. È

discretamente curata nell’igiene e nell’abbigliamento, porta un velo che però

non copre il viso. È lucida e orientata nei vari parametri e verso la

situazione peritale. L’atteggiamento assunto verso il perito è collaborante ma

non molto empatico, a causa della coartazione affettiva. Comportamento non

verbale: la mimica è sufficientemente modulata, all’inizio del primo incontro

assume un atteggiamento di sofferenza piuttosto enfatico che quindi regredisce,

lasciando posto a modalità più autentiche; l’espressione del viso per gran

parte del tempo rivela tristezza ed ansia, in due occasioni (allorché parla del

rapporto con le figlie e le amiche) sorride, in alcuni momenti la sofferenza

sfocia nel pianto; il contatto con lo sguardo è scarso, tendendo l’assicurata a

rivolgerlo verso l’interprete; la voce è sostenuta da toni abbassati e

scarsamente modulati; la postura è rigida e condizionata dai dolori, all’inizio

del primo incontro l’assicurata di propria iniziativa solleva la maglia per far

vedere al perito le condizioni del proprio addome. Le funzioni cognitive

superiori attenzione, concentrazione e memoria non sono sensibilmente

compromesse. Dal punto di vista cognitivo appare una persona semplice ma non

rivela un ritardo mentale di rilievo; le capacità meta cognitive ed

autoriflessive sono scarse. L’eloquio spontaneo è presente, caratterizzato da

toni enfatici e drammatici nella fase iniziale del primo incontro, che quindi

decrescono; le pause di conversazione e le latenze alla risposta sono

conservate, i nessi associativi sono solidi. Il tono dell’umore è deflesso, la

quota energetica e la spinta volitiva sono ridotte, l’istinto vitale è

compromesso da idee di morte passive accompagnate da una suicidalità attiva. L’immagine

personale contempla vissuti di disitima, mentre sono assenti sentimenti di colpa

inappropriati. La proiezione nel futuro è negativa. Il livello di ansia libera

è moderato. Non si rilevano sintomi psicotici. La critica di malattia è

presente per quanto riguarda i disturbi psichici, del tutto assente rispetto

alla possibile componente psicologica dei sintomi somatici. L’attendi-bilità

risulta discreta. Per quanto riguarda i disturbi fisici, l’assicurata li

riporta ma la narrazione non è permeata da questi, contemplando invece in buona

parte il disagio psichico. Dal punto di vista personologico si rilevano tratti

istrionici. (…)” (doc. AI 124/9-10).

In

sede di discussione i periti hanno poi osservato, tra l’altro, che “(…) la

descrizione della giornata è coerente coi dati oggettivi e soggettivi sopra

riprodotti ed evidenzia il permanere di risorse da parte dell’assicurata. […]

Complessivamente possiamo convalidare la presenza di un episodio depressivo di

media gravità, esordito nell’aprile 2011 (data del ricovero ospedaliero),

mentre in precedenza sottoscriviamo la valutazione diagnostica fatta in sede

peritale. Il cambiamento del quadro clinico è sostenuto in primo luogo da

quanto riferisce l’assicurata: dalla ricostruzione dell’anamnesi psicopatologica

emerge infatti un sensibile peggioramento dell’assetto psichico relativo

all’ultimo anno, con un aggravarsi del tono dell’umore accompagnato da comparsa

di idee suicidali, ritiro sociale, stanchezza, polarizzazione dell’energia

psichica sugli eventi negativi del lontano passato. Ciò è poi confermato dalla

valutazione degli atti medici: il raccordo anamnestico dell’ultimo ricovero

indica una stabilità clinica fino ad alcuni mesi prima della degenza; il

ricovero precedente, avvenuto nel 2010, era finalizzato ad una “rivalutazione

diagnostica e terapeutica” e non dovuto ad un peggioramento dell’assetto

psichico. Dalla ricostruzione anamnestica e degli atti riteniamo quindi che

l’episodio depressivo attuale sia insorto nell’aprile 2011 e che questo

determini una ricaduta dal punto di vista valetudinario. […] Dal punto di vista

valetudinario si sottolinea il permanere di risorse, che sono evidenti in vari

ambiti: l’assicurata infatti adempie quotidianamente alla cura di sé, mantiene

regolarmente le proprie pratiche religiose, quando costretta riesce a svolgere

ad alcune mansioni (guida per andare a fare la spesa più importante ed a volte

provvede da sola a quella più piccola), gestisce una complessa terapia

farmacologica. (…)” (doc. AI 124/12-13).

Circa

le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso che “(…)

nel complesso si ritiene che l’attuale fase depressiva giustifichi una inabilità

lavorativa per la propria ed altra attività pari al 50% (orario pieno, rendimento

ridotto). La capacità lavorativa in qualità di casalinga a nostro parere è superiore

ed è compatibile con una percentuale pari al 70% (orario pieno, rendimento

ridotto) a causa della riduzione della quota energetica e della spinta volitiva.

L’inabilità lavorativa data dal disturbo psichiatrico va integrata e non

sommata a quella relativa alla patologia fisica, poiché la percentuale di

inabilità definita dal reumatologo nella perizia multidisciplinare è

argomentata col fatto che “i pazienti con fibromialgia presentano dolori

cronici, disturbi del sonno e stanchezza, che riducono il rendimento”, ovvero

fa riferimento ad impedimenti già considerati nell’attuale perizia. (…)”

(doc. AI 124/13).

Quanto

alla risonanza magnetica della colonna lombare del 20.03.2012, il dr. __________,

primario del servizio di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale

Regionale di __________, nel referto 21 marzo 2012 indirizzato al dr. __________

(doc. AI 127/2), non si è espresso sulla capacità lavorativa e nemmeno ha

evidenziato dei motivi per i quali non varrebbe più la valutazione somatica

espressa dai periti del SAM nella perizia pluridisciplinare del 17 novembre

2010.

(doc. AI 85/1-52; valutazione, quella somatica, peraltro confermata da

questo Tribunale che, nella STCA del 16 novembre 2011 sub doc. AI 114/1-22,

aveva rinviato gli atti per un approfondimento a livello psichiatrico).

Al

riguardo, nelle annotazioni 20 giugno e 20 settembre 2012, i medici SMR dr.ssa __________

e dr. __________ hanno, in particolare, evidenziato: “(…) referto

radiologico del 21.3.2012: RM colonna lombare: incipiente discopatia L4-L5

senza conflitto radicolare […] Valutazione: l’attuale referto

radiologico concernente il rachide dorsale (che non è accompagnato da un

rapporto clinico) mostra un referto consono all’età dell’assicurata con

alterazioni limitate di tipo degenerativo. La discopatia descritta non comporta

una compressione di strutture nervose e non è accompagnata da alterazioni di

tipo infiammatorio, problematiche che potrebbero giustificare una riduzione

della capacità lavorativa per attività medio-leggere. (…)” (doc. AI

130/1-2) e che “(…) per quanto concerne la questione dell’ag-giornamento si

fa presente che il referto radiologico del 21.3.2012 è stato debitamente valutato.

Dall’anamnesi raccolta in occasione della perizia psichiatrica non risulta una

sostanziale modifica della situazione generale. (…)” (doc. AI 136/1).

In

sede di procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione

medica riguardo alla quale va osservato quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle lettere 22 ottobre

2012.

e 15 gennaio 2013 indirizzate all’avv. __________ (doc. A/2 e B/1), non si

è confrontato né con la perizia pluridisciplinare del 17 novembre 2010 nella

quale i periti del SAM avevano posto la diagnosi, con influenza sulla capacità

lavorativa, di “(…) Disturbi depressivi nell’ambito di un disturbo

dell’adattamento (ICD-10 F 43.2), sfociato in una sintomatologia depressiva

persistente (ICD-10 F 34.8). Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore

persistente. (…)” (doc. AI 85/19), né con la perizia 2 marzo 2012 nella

quale i periti del CPAS hanno, in particolare, evidenziato che “(…)

complessivamente possiamo convalidare la presenza di un episodio depressivo di

media gravità, esordio nell’aprile 2011 (data del ricovero ospedaliero), mentre

in precedenza sottoscriviamo la valutazione diagnostica fatta in sede peritale.

(…)” (doc. AI 124/12)

Quanto

al ricovero dal 24 settembre al 15 ottobre 2012 presso la Clinica __________ – a prescindere

dal fatto che nel rapporto di dimissione del 29 novembre 2012 i dottori __________,

__________ e __________, Responsabile psichiatri aggiunti rispettivamente

Psichiatra aggiunto e Direttore medico-sanita-rio della Clinica __________, non

si sono espressi sulla capacità lavorativa (cfr. IV/3) – e alla nuova

diagnosi di Disturbo post traumatico da stress (ICD 10 F 43.1), confermata anche dagli scritti del dr. __________ suenunciati, questo Tribunale deve fare

proprie le valutazioni dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ che,

nelle annotazioni 4 e 10 dicembre 2012 e 24 gennaio 2013, hanno evidenziato: “(…)

la documentazione presente agli atti riporta la diagnosi di un episodio

depressivo di media gravità in atto, episodio evidenziato anche in ambito

peritale nel 2012 dalla Dr.ssa __________. Inoltre compare la diagnosi di

Disturbo post traumatico da stress (ICD 10 F 43.1), diagnosi che secondo i criteri dell’ICD 10 presuppone che “il paziente deve essere sottoposto ad un evento

o situazione stressante (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente

spaventosa o catastrofica, che causerebbe probabilmente un grave disagio a

quasi tutti gli individui”. Ora nel rapporto sia del Dr. __________ che nel

rapporto breve della Clinica __________ non vengono date ulteriori informazioni

in tal senso. La diagnosi in ambito dei disturbi somatoformi non è ora posta. È

quindi da richiedere il rapporto definitivo di dimissione dalla clinica. Si

nota comunque che per quanto riguarda la terapia di dimissione dall’ultimo

ricovero in clinica i medicamenti di interesse psichiatrico appaiono gli stessi

(ma anche quelli per la patologia somatica) e allo stesso dosaggio (anzi il

dosaggio dell’antidepressivo appare addirittura dimezzato). (…)” (IV/1),

che “(…) nell’attuale ricovero viene posta la diagnosi di una sindrome port

traumatica da stress conseguente al ferimento della madre ad opera del padre,

episodio citato nel ricovero presso la Clinica __________

(28.4.2011-03.06.2011), episodio che allora non aveva fatto porre ai curanti

tale diagnosi e noto durante la perizia CPAS. La perizia CPAS, avvenuta

posteriormente non ha evidenziato criteri per porre un tale inquadramento

diagnostico. La lettura del rapporto definitivo di degenza non contiene

elementi psicopatologici secondo Classificazione Internazionale per una diagnosi

di F 43.1. Il quadro clinico descritto nel ricovero mostra assenza di deficit

cognitivi (non rilevati deficit dell’attenzione o della memoria). I disturbi

lamentati dall’A. sono stati già descritti durante la valutazione peritale del

CPAS (disturbi del sonno, crisi di pianto, idee di morte). Il quadro clinico

descritto durante il ricovero, non evidenzia un rallentamento psicomotorio come

segnalato dal Dr. __________ e appare sovrapponibile a quello durante la

valutazione della Dr.ssa __________. In conclusione si riconfermano le

conclusioni poste nel rapporto SMR del 04.12.2012; non vi sono a nostro

giudizio elementi medici che sostengano la diagnosi di S. postraumatica da stress,

la diagnosi di un disturbo affettivo viene riconfermata e così anche la terapia

prescritta (il dosaggio dell’antidepressi-vo è stato inoltre dimezzato rispetto

alla valutazione CPAS). (…)” (IV/4) e che “(…) gli approfondimenti

medici a livello psichiatrico sono stati fatti con perizia al CPAS del

02.02.2012

[ndr. recte: 02.03.2012] con valutazione del decorso clinico

e dei criteri di Foerster in presenza di patologia somatoforme. Il Dr. __________

(15.01.2013) ribadisce che il disturbo post traumatico sarebbe insorto a

seguito di ferimento della madre da parte del padre. Tale evento viene già

riportato nella lettera di dimissione dalla clinica __________ del 09.09.2011

(dove tale diagnosi non è peraltro posta), evento inoltre conosciuto al momento

della perizia del CPAS (vedi riassunto atti di pag. 6 della perizia). Come già

scritto nella nota SMR del 10.12.2012, tale diagnosi non era stata evidenziata

in ambito perizia CPAS. La diagnosi di S. postraumatica da stress presuppone

che la sintomatologia compaia entro sei mesi dall’evento stressante (Criterio E

dell’ICD 10), tale criterio non appare soddisfatto. (…)” (VIII/bis).

Quanto

al certificato medico 15 gennaio 2013 nel quale il dr. __________, FMH in

medicina interna e malattie reumatiche, ha attestato “(…) di avere in cura

la paziente da diversi anni per fibromialgia grave e lombalgie degenerative;

sofferente inoltre di obesità e di sindrome depressiva ricorrente con numerosi

ricoveri psichiatrici, si conferma un’incapacità lavorativa completa già di per

sé giustificata dalla patologia psichiatrica. (…)” (doc. B/2), va osservato

che il sanitario non si è minimamente confrontato né con la valutazione

somatica del 17 novembre 2010 dei periti del SAM né con la perizia 2 marzo 2012

del CPAS e ha concluso per un’inabilità lavorativa totale, senza specificare da

quando, avuto riguardo all’aspetto psichiatrico nel quale egli nemmeno è

specialista.

Al

riguardo, la dr.ssa __________ e il dr. __________, nell’annotazione 24 gennaio

2013, hanno concluso che “(…) il certificato del Dr. __________ del

15.01.2013

non apporta nuovi elementi medici. Si conferma la precedente posizione

SMR del 10.12.2013. (…)” (VIII/bis).

Viste

le suesposte risultanze mediche e conformemente alla succitata giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.11), va pertanto confermata la valutazione del CPAS

secondo la quale l’incapacità lavorativa quale casalinga è del 30%: “(…) la

fase depressiva attuale rende conto di una diminuita quota energetica e spinta

volitiva, che riduce la capacità lavorativa in una percentuale non superiore al

30% (orario pieno, rendimento ridotto). (…)” (doc. AI 124/14).

In

particolare, in merito alla censura secondo la quale “(…) oltre alle

problematiche psichiatriche, la signora RI 1 presenta un quadro patologico

importante che – nonostante quanto ordinato dal TCA con sentenza del 16.11.2011

– non è stato più oggetto di valutazione ulteriore da parte dell’Ufficio AI

(cfr. punto 5 in diritto delle osservazioni del 14.09.2012). (…)” (VI), va

qui ribadito che la valutazione somatica dei periti del SAM (peraltro nemmeno

contestata da ulteriore documentazione medica specialistica) è stata confermata

da questo Tribunale che, nella STCA del 16 novembre 2011 (doc. AI 114/1-22), ha

rinviato gli atti all’amministrazione per un approfondimento a livello psichiatrico

(cfr. consid. 2.9).

Va

inoltre sottolineato che i periti del CPAS hanno pure proceduto ad una valutazione

globale della capacità lavorativa adducendo che “(…) l’inabilità lavorativa

data dal disturbo psichiatrico va integrata e non sommata a quella relativa

alla patologia fisica, poiché la percentuale di inabilità definita dal

reumatologo nella perizia multidisciplinare è argomentata col fatto che “i

pazienti con fibromialgia presentano dolori cronici, disturbi del sonno e

stanchezza, che riducono il rendimento”, ovvero fa riferimento ad impedimenti

già considerati nell’at-tuale perizia. (…)” (doc. AI 124/13).

Quanto,

infine, alla diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F 43.1), già si è detto che questo Tribunale deve fare proprie le osservazioni dei medici SMR

sopra riprodotte di cui alle annotazioni 4 e 10 dicembre 2012 e 24 gennaio

2013.

In

questo senso la domanda volta ad

ottenere una perizia giudiziaria (cfr. VI) va respinta.

In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfah-ren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.13

L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6), è stabilita confrontando le

singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori

che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 qui applicabile

(una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo

di garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra

3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una

nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed

un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile

a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare,

passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i

letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Le

cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può

essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC

1986.

p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta."

Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

"

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento

della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell'ambito domestico."

La

nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

"

In virtù dell’obbligo di

ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile

a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Il

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio

2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Al

riguardo va qui evidenziato che nella succitata STF 8C_843/2011 del 29 maggio

2012.

(pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86) il TF ha osservato che nel caso

il cui ci fossero delle divergenze tra l’inchiesta domestica e la perizia psichiatrica,

a quest’ultima va data di regola la priorità giacché il questionario

dell’inchiesta domestica è indirizzato soprattutto alle limitazioni fisiche (“(…)Zwar

grosse Härte ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf

die Ermit-tlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten,

weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen

erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage

dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h.

wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht.

Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen

Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben

zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht

einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung. Dies ergibt sich aus

dem Umstand, dass der zur Abklärung der Invalidität im Haushalt ausgearbeitete

Fragebogen vorwiegend für die Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher

Gebrechen ausgerichtet ist. (…)”).

2.14

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta, eseguita il 30 maggio 2012. Il relativo rapporto è stato

allestito il 31 maggio 2012 (doc. AI 129/1.7), avente il seguente tenore:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5.

percentuale degli impedimenti

0.

percentuale di invalidità

0.

L’assicurata partecipa all’economia domestica e si fa

carico delle varie attività in collaborazione con il marito, ma con risorse che

ha dichiarato essere limitate.

Nel corso del colloquio e negli esami peritali

all’incarto non sono emersi elementi che giustifichino un impedimento in questo

contesto.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40.

percentuale degli impedimenti

30.

percentuale di invalidità

12.

Descrive una collaborazione paritaria con il marito,

sia per la preparazione del pranzo, che della cena; spiega di dover alternare

le posture, quella seduta e quella eretta, per poter eseguire le varie

attività.

Il menu è variato, precisano i coniugi RI 1 dunque non

si limitano a preparare piatti __________, ma si cimentano anche nella

preparazione di pasta o di pietanze ticinesi. In alcune operazioni essa

incontra qualche difficoltà, ad esempio se deve tagliare la cipolla o le

erbette, a causa di una ridotta sensibilità alle mani, alla destra in modo

particolare: questo la costringe a servirsi di un piccolo robot.

Anche scolare la pasta le crea qualche problema oppure

estrarre le placche dal forno, operazioni che generalmente delega alle figlie,

se presenti, o al marito; per esempio, sono queste ultime che preparano le

torte, visto che dovrebbero usare le mani in modo ripetitivo.

Quando vengono a pranzo ospiti, poi, anche loro offrono

una parziale collaborazione.

Per quel che concerne le semplici attività di

preparazione della tavola e di disbrigo quotidiano, la signora ammette che sono

le figlie ad occuparsene con regolarità, mentre la pulizia a fondo della casa è

completamente delegata alla collaboratrice domestica.

Innanzitutto va sottolineato come la collaborazione dei

famigliari, anche del marito, sia non solo auspicabile, ma dovuta, almeno per

quel che concerne il disbrigo e la parziale collaborazione nella preparazione

del pasto.

Nelle dichiarazioni rese durante il colloquio

d’inchiesta e in quelle riportate dal rapporto peritale, la signora dimostra di

avere un ruolo attivo e non solo passivo in questo contesto: incontra

certamente delle difficoltà, ma cerca di ovviarvi utilizzando piccoli

elettrodomestici o semplicemente eseguendo le attività da seduta.

Pertanto si terrà conto da un lato del rallentamento e

della facile affaticabilità, come indicato in ambito peritale, ma

sostanzialmente del contributo, tuttora presente, che l’assicurata continua ad

offrire. Dal lato neurologico infine – per quel che concerne pertanto la

ridotta sensibilità alle mani – non vengono segnalate patologie invalidanti.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20.

percentuale degli impedimenti

50.

percentuale di invalidità

10.

Ogni attività di pulizia pesante viene delegata alla

collaboratrice. L’assicurata ammette tuttavia di poter attendere alle

operazioni più semplici, allo spolvero per esempio, o al rifacimento del letto,

che vede comunque la collaborazione del marito (dispongono di lenzuola

tradizionali).

La situazione viene descritta tale da diversi anni,

almeno quattro precisa il signor RI 1

Chiedo all’assicurata se sia allergica a prodotti di

pulizia: precisa di esserlo a diverse sostanze, tra cui la polvere, il pelo del

gatto, eccetera. Per questo motivo cerca di tenere la casa, come ho modo io

stessa di vedere, in ordine e pulita.

Per gli impedimenti in questo contesto, visto che la

signora di fatto non si occupa se non marginalmente dell’attività, si farà

riferimento soprattutto ai limiti funzionali descritti medicalmente; si terrà

conto nondimeno dell’esigibilità di un minimo aiuto da parte del consorte, che

per quanto ammette di non poter attendere a lavori impegnativi, può comunque

contribuire al rifacimento del letto e ad altre piccole incombenze.

Dal lato pneumologico non vengono segnalati limiti, né

l’assicurata accenna a crisi allergiche dovute a sostanze irritanti; per quel

che riguarda poi l’aspetto reumatologico, si sottolinea il minor rendimento dovuto

perlopiù a stanchezza e a disturbi del sonno; si tratta comunque di una IL

assai contenuta (10%), limitata ad attività pesanti e al minor rendimento. È

pertanto la patologia psichiatrica che incide maggiormente e in virtù di questo

aspetto ritengo di procedere con la valutazione proposta (ridotta “quota

energetica e spinta volitiva”).

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10.

percentuale degli impedimenti

20.

percentuale di invalidità

2.

Fanno la spesa insieme una volta la settimana oppure se

ne occupa direttamente il marito, nelle occasioni in cui esce. La signora

ammette una certa chiusura, il rifiuto di uscire nelle occasioni in cui il marito

lo propone e anche il fastidio nell’affrontare la gente nei negozi; parimenti

accenna agli incontri con le amiche, due in particolare, che considera

“sorelle” e con le quali si può confidare, persone che conferma di vedere

regolarmente (se poi non le vede, le sente telefonicamente).

Quando si reca a fare la spesa o dal medico, si serve

del proprio mezzo; le occasioni sono però molto ridotte e anche il tragitto è

limitato ai paesi limitrofi. Quando fa la spesa chiede la collaborazione della

figlia, se presente, o del marito per il trasporto della merce, che non riesce

a portare autonomamente. Le capita però, in assenza del coniuge, di recarsi al

negozio sotto casa per effettuare acquisti di prima necessità.

Della contabilità domestica si occupa da sempre

quest’ultimo.

Gli aspetti del ritiro sociale sono stati evidenziati

nell’esame peritale e vengono confermati dagli esiti dell’inchiesta. Viene

anche confermata però l’impegno, tuttora presente da parte dell’assicurata, in

questo genere d’attività, che sono sì delegate per quel che concerne il

trasporto dei pesi, ma alle quali continua a partecipare; aspetti di cui si

tiene conto nella valutazione, che considera nondimeno l’esigibilità della collaborazione

da parte del consorte.

Va sottolineato infine come la vicinanza dei punti di

acquisto (che sono sotto casa) renda assai agevole fare la spesa, che può

essere portata con il carrello in ascensore e poi direttamente in casa.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15.

percentuale degli impedimenti

40.

percentuale di invalidità

6.

La signora è in grado di provvedere al bucato, anche se

tuttavia avviene sempre con l’aiuto di una terza persona, il marito per il

trasporto della cesta oppure la figlia, che interviene quando si tratta di

sistemare gli indumenti sui fili della lavanderia.

L’assicurata, che dispone di una lavatrice in casa, può

inserire ed estrarre gli indumenti e sistemarli poi sopra uno stendino, che non

la obbliga appunto ad eseguire movimenti ripetuti con le braccia alzate.

Il bucato in lavanderia avviene un giorno alla

settimana, il lunedì, giorno in cui è presente anche la collaboratrice, che

offre anch’essa il proprio contributo. Quando i capi sono asciutti, il martedì

appunto, è quest’ultima che provvede allo stiro (mi mostrano la cesta pronta,

poiché l’inchiesta è stata effettuata di martedì). La signora spiega di non

poter tenere sollevato il ferro a lungo e di dover pertanto delegare completamente

l’attività.

Chiedo se la figlia maggiore o quella minore collaborino

in qualche misura; mi viene risposto che tutto il bucato della famiglia viene

stirato dall’amica.

Per quel che concerne poi i lavori a maglia o di

cucito, il signor RI 1 precisa come la moglie fosse sarta al paese d’origine ed

avesse anche il diploma per eseguire lavori a maglia, attività che la appassionavano

ma che da anni ha abbandonato. Nel caso specifico egli ricorda come provvedesse

alle riparazioni dei suoi indumenti, cosa che oggi non è in grado di fare.

Premesso che si tratta di un bucato di tre persone,

visto che la figlia maggiore vive di fatto fuori casa ed è in età per

provvedere ai propri indumenti, ci si potrebbe attendere un maggiore contributo

da parte dell’assicurata nel piegare la biancheria per esempio o anche nello

stiro, effettuato poco alla volta e distribuito sull’arco della settimana. Le

indicazioni mediche al riguardo infatti, non rilevano impedimenti tali da

giustificare l’inabilità completa dichiarata in questo contesto.

Coerentemente con quanto detto in precedenza, si

considera il rallentamento generale e il minor rendimento, ma anche la dovuta

collaborazione da parte del coniuge nel trasporto della cesta o della figlia

minore nello stendere il bucato.

La percentuale tiene conto nondimeno dei limiti

indicati nelle attività di cucito, limiti che hanno un influsso minimo sulla

percentuale sia per l’importanza riconosciuta all’attività, che per il

permanere di una capacità residua (l’assicurata potrebbe infatti dedicarsi a

semplici attività di cucito).

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

10.

percentuale degli impedimenti

0.

percentuale di invalidità

0.

Non vengono segnalati problemi particolari sia di tipo

educativo che di altro genere: __________ è descritta come un’alunna diligente,

che esce con le amiche, ma non segue corsi o hobbies particolari. In generale

si dimostra sempre disponibile per le piccole incombenze domestiche.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di

utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0.

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Alla stregua della precedente inchiesta, non descrive

alcun impegno particolare.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

30%

■ Chi esegue

i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere

personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di

parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario

orario versato

• L’aiuto

domestico è un’amica degli assicurati, ex vicina di casa, che viene retribuita

dalla Prestazione complementare per un impegno di circa 20 ore al mese. La

collaborazione domestica comprende la pulizia e lo stiro ed è effettuata su due

giorni alla settimana. Il signor RI 1 ammette di averne avuto il diritto perché

è lui, e non la moglie, a beneficiare della PC.

• I famigliari:

la figlia maggiore, che trascorre fuori casa, presso l’abitazione del fidanzato,

buona parte del tempo, la figlia minore e il marito dell’assicurata, che

ammette difficoltà soprattutto nelle attività che implicano sforzi eccessivi

con il rachide

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

Da diversi anni

(…)" (doc. AI 129/4-7).

Sulla

base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola

mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva,

rispettivamente un'invalidità del 30%. Nella precedente inchiesta del 17

febbraio 2004 la limitazione complessiva ammontava invece al 18% (cfr. doc. AI

28/1-3 e 14/1-6).

L’assistente

sociale – invitata a prendere posizioni in merito alle contestazioni

sollevate con le osservazioni del 14 settembre 2012 (cfr. doc. 134/1-9 e 137/1)

– con la nota 5 ottobre 2012 ha precisato:

"

Prendo atto delle

osservazioni dell'assicurata del 14 settembre scorso e rispondo come segue.

Riguardo al punto 6, non posso che confermare quanto

dichiarato in sede di inchiesta dall'assicurata nonché dai famigliari presenti,

il cui contenuto è stato fedelmente riportato nel rapporto.

Della collaborazione di questi ultimi si è tenuto conto

ai singoli punti nella misura indicata in quella sede, pertanto non ritengo di

dover tornare sull'argomento.

Punto 7:

Conduzione economia domestica:

Il legale non aggiunge elementi che mi portino a

modificare la ripartizione delle attività, nel caso specifico il grado di

importanza attribuito alla "Conduzione dell'economia domestica". Per

quanto sia un aspetto che soggiace alle altre attività domestiche - e in tal

senso non lo reputo "sovrastimato" - si riconosce un grado di

impedimento laddove emergano elementi e vengano indicati limiti funzionali tali

da precludere un simile impegno da parte dell'assicurata, che, per contro,

partecipa ancora attivamente all'organizzazione e alla gestione del mènage.

Alimentazione:

A parte contestare il grado di inabilità proposto, non

vengono forniti elementi di novità rispetto a quanto indicato nel corso

dell'inchiesta. Sia i mezzi di cui l'assicurata può dotarsi, sia la collaborazione

dei famigliari sono fattori di cui il rapporto ha tenuto debito conto e che

contribuiscono a definire il grado proposto.

Pulizia dell'appartamento:

La parte percentuale attribuita per l'attività in

questione è la massima prevista dalle CIGI e come tale è stata proposta.

Oltremodo anche le ragioni che soggiacciono alla valutazione del grado di impedimento

sono state esaurientemente riportate nel rapporto, al quale rimando.

Spesa:

Proprio la vicinanza dei punti di acquisto e la

mantenuta autonomia dell'assicurata nelle spese rendono ragione del grado di

impedimento; non da ultimo si sono considerati i limiti funzionali nel trasporto

dei pesi e la collaborazione dei famigliari, aspetti che, come detto sopra,

sono stati ampiamente descritti in sede di rapporto.

Bucato:

Le osservazioni del legale non portano elementi nuovi

rispetto alla descrizione che l'assicurata e i famigliari hanno reso nel corso

dell'inchiesta, descrizione alla quale rimando. Per il grado di impedimento si

è tenuto conto, come detto ai punti precedenti, in primis dei limiti

funzionali indicati medicalmente, oltre che dell'esigibilità della

collaborazione e dell'età dei figli, almeno di coloro che fanno parte

dell'economia domestica.

Cura dei figli:

Anche in questo caso non ho nulla da precisare se non

aggiungere come ruolo genitoriale, nel caso di figli adolescenti, comprenda

compiti educativi tutt'altro che di lieve entità.

In definitiva, confermo la valutazione fatta in sede di

rapporto e il grado conclusivo.

(…)" (doc. AI 138/1-2)

2.15

In

sede di ricorso l’insorgente non ha più ripreso nel dettaglio le contestazioni

dell’inchiesta domestica sollevate con le osservazioni del 14 settembre 2012 (doc.

134/1-9) e nemmeno ha preso posizione in merito alle precisazioni

dell’assistente sociale nella nota del 5 ottobre 2012 (doc. AI 138/1-2).

Con

il ricorso è stata infatti contestata sostanzialmente la valutazione medica. In

effetti, al punto 4 del ricorso, l’avv. RA 1 ha sostenuto che “(…) alla luce

di quanto suddetto, rimangono dunque attuali le argomentazioni formulate nelle

allegate osservazioni del 14.09.2012 al progetto di decisione emesso dall’UAI

il 10.07.2012, che costituiscono parte integrante del presente ricorso. (…)”

solo dopo aver precisato che “(…) con la documentazione medica prodotta si

dà quindi conferma del fatto che la qui contestata decisione AI è manifestamente

errata e deve essere annullata, in quanto non ha tenuto debito conto del complesso

quadro patologico presentato dalla signora RI 1. Prova ne è il ricovero

d’urgenza presso la Clinica __________ e l’importante terapia prescritta alla

dimissione che a tutt’oggi non è stata modificata. (…)” (I, punto 4, pag.

3).

Che

il rinvio alle osservazioni del 14 settembre 2012 fosse limitato agli aspetti

medici (e non alle puntuali contestazioni all’inchiesta domestica) è poi

comprovato anche dall’ulteriore scritto del 17 gennaio 2013 al TCA nel quale

l’avv. RA 1 ha precisato il rinvio al punto 5 delle osservazioni, che tratta degli

argomenti medici, e non ai punti 6 e 7, che si dilungano invece sulle

contestazioni all’inchiesta domiciliare e che sono stati oggetto delle osservazioni

5.

ottobre 2012 dell’assistente sociale (vedi il doc. AI 138/1-2 sopra

riprodotto in esteso).

In

ogni caso – considerato che le contestazioni formulate dall’insorgente partono

da una diversa valutazione della capacità lavorativa non confermata da questo

Tribunale (cfr. consid. 2.12), tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e

di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con

riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza

valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste – la valutazione di cui all’inchiesta del 30 maggio 2012 corredata

dalle precisazioni di cui alla nota del 5 ottobre 2012 (doc. AI 129/1-7 e

138/1-2 riprodotti in esteso al consid. 2.14) vanno confermate.

Va

qui inoltre ribadito che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

Del

resto, quanto sopra vale a maggiore ragione nel caso di specie, visto anche che

il grado d’invalidità del 30% stabilito dall’inchiesta è confermato pure dalla

valutazione medica di cui alla perizia 2 marzo 2012 del CPAS.

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.17

L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni

medico-teorica e l’inchiesta domestica corredata dalle relative precisazioni

hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e

l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido

elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto

sopra, da una parte in sede di ricorso non sono più state riprese pertinentemente

le contestazioni sollevate contro l’inchiesta domestica e nemmeno sono state

formulate osservazioni alle relative precisazioni. Dall’altra parte

l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione

medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM, del CPAS e dei

medici SMR e questo nonostante non le poteva sfuggire la necessità di documentare

debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni mediche (si trattava

delle risultanze di una valutazione pluridisciplinare del SAM confermata da

questo Tribunale limitatamente all’aspetto somatico; di una perizia del CPAS

predisposta dopo che con STCA di rinvio questa Corte aveva ingiunto all’Ufficio

AI di rendere un nuovo provvedimento previo approfondimento dell’aspetto psichiatrico

e valutazione globale delle patologie; nonché delle ulteriori annotazioni dei medici

SMR) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata

dell’8 ottobre 2012.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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