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Decisione

32.2012.285

Soppressione in via di revisione di un assegno per grandi invalidi. Dagli accertamenti eseguiti è risultato che la beneficiaria non risiedeva effettivamente più in Svizzera ma in Italia

18 novembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

D. Quando non ci sono i parenti RI 1 dove

soggiorna?

R. Un po' a __________ presso la mia abitazione e

un po' a __________, questo a dipendenza delle fisioterapie a cui si sottopone

quotidianamente.

Purtroppo ultimamente a partire da metà febbraio

2013 il dormire alla notte presso il suo appartamento è diventato un po'

problematico in quanto ricordando quanto le è accaduto nella notte del 2006,

inizia a piangere e gridare creando disturbo agli altri inquilini.

Pertanto su consiglio dei medici si è deciso di

lasciarla un po' tranquilla, lasciandola elaborare onde poter accettare quanto

le è accaduto.

Questo il motivo principale cheRI 1 non la lascio

nel suo appartamento a dormire ma la porto con me a __________ a casa mia.

Mentre durante il giorno quando non si trova in

fisioterapia alloggia presso il suo appartamento. (…)" (doc. XIX/4)

Il

curatore ha quindi concluso che se “RI 1 non soggiorna in quel di __________ è

solo unicamente dovuto a ricordare (rivivere) quanto le è accaduto. E` comunque

volontà di RI 1 di tornare a vivere regolarmente nella sua abitazione”.

Infine,

fondandosi anche sui rapporti di polizia del 14 febbraio 2013 e del 24

settembre 2013 (ove sono stati indicati i giorni controllati; cfr. consid.

1.8), con decisione 21 ottobre 2013 l’Ufficio della migrazione ha revocato il

permesso di domicilio “C” con la seguente motivazione: “… pur essendo

ufficialmente notificata presso il suo indirizzo a __________, a tutti gli

effetti risiede all’estero. La sua residenza nel nostro Paese è dunque

fittizia, in quanto il fatto di soggiornare saltuariamente e durante brevi

periodi in Svizzera non giustificata il mantenimento di un permesso di soggiorno”

(XXIV).

2.6. Esaminati attentamente gli atti presenti nell’inserto, questa Corte

può concludere che il centro degli interessi dell’assicurata ed il luogo

dell’effettiva abituale residenza non è (più) a __________, dove risulta essere

ufficialmente domiciliata, ma in __________ e più precisamente a __________

presso il domicilio del suo curatore. Questo per i motivi che seguono.

Come

dichiarato dal curatore alla Polizia cantonale, la ricorrente, che necessita da

parte sua di un costante aiuto e continua sorveglianza (cfr. al riguardo

l’ultimo questionario 6 ottobre 2011 compilato dal curatore; doc. AI 102),

soggiorna e pernotta presso il suo appartamento di __________, tranne quando

sono presenti i famigliari dal __________, vale a dire una volta all’anno per

un periodo che va dai due ai quattro mesi (cfr. consid. 2.5). In questo

contesto, secondo questa Corte le sedute bisettimanali di fisioterapia e le 12

sedute di logopedia svolte nel 2011 (cfr. scritto 24 gennaio 2011 del Cassa

malati; doc. L3 allegate alle osservazioni 6 novembre 2013 della ricorrente;

XXX), come pure nel 2012 (cfr. consid. 2.5), non permettono di giustificare che

il centro degli interessi dell’assicurata si trovi Svizzera. Non risulta essere

stato specificato, a parte un generale rinvio contenuto nello scritto 24

ottobre 2013 del curatore all’Ufficio della migrazione (doc. L2), che genere di

“vita sociale” l’interessata, nei limiti delle sue limitazioni fisiche, svolge

a __________. Quindi, se solo una volta all’anno, per un massimo di 4 mesi,

l’assicurata risiede con i suoi famigliari provenienti dal __________ presso il

suo appartamento, è pertanto verosimile che la gran parte dell’anno essa

soggiorni presso il domicilio del suo curatore. Del resto __________ non è

lontana dai luoghi di esecuzione della fisioterapia e della logopedia (cfr.

consid. 2.5). Va poi segnalato che, in risposta all’Ufficio AI, con scritto 27

gennaio 2012 il legale dell’assicurata aveva dichiarato che il curatore svolge

l’attività di consulenza nel campo edilizio prevalentemente in modalità “home

working”, ulteriore indizio che permette di concludere per una residenza

effettiva dell’interessata in __________. Non solo, nello stesso scritto, il

legale ha precisato che in caso di “brevissime assenze” il curatore veniva

sostituito da suoi famigliari, in particolare dalla sorella __________ (doc. AI

117/1).

Determinanti

sono comunque i diciotto controlli eseguiti dalla Polizia cantonale di __________

tra il 28 gennaio 2013 (quindi prima della metà di febbraio 2013, momento in

cui, secondo quanto dichiarato dal curatore nel verbale di polizia 9 aprile

2013, i pernottamenti sono diventati per l’assicurata problematici) ed il 5

agosto 2013, alla mattina (generalmente tra le 7 e le 7.30; una volta anche

alle 3.30, alle 9.45 e 10.15) e la sera (una volta alle 19.30), che hanno

permesso di accertare come l’appartamento dell’assicurata fosse sempre chiuso e

che gli agenti non abbiano ricevuto risposta (XXVI 1 + 2). Va sottolineato che

tale situazione è stata riscontrata dall’assistente sociale allorquando il 3

novembre 2011 – quindi prima dell’emissione della decisione qui contestata che,

conformemente la giurisprudenza, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130 V 140 e 129 V 4) – si era recata alle 10.00 presso l’abitazione

dell’assicurata senza trovarla (cfr. rapporto in doc. AI 103).

Questo

TCA non misconosce la dedizione e l’impegno profuso dal curatore per il bene

dell’assicurata. Tuttavia, richiamato quanto sopra, non vi sono elementi

oggettivi esterni (quindi riconoscibili per terzi) per ritenere che

l’assicurata (continui) ad avere il centro degli interessi in Svizzera, non

risultando nemmeno, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che essa

risieda effettivamente in maniera preponderante e duratura presso la sua abitazione

di __________

Da

ultimo, questo Tribunale ritiene che la nutrita documentazione agli atti è

sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, motivo per cui non è

necessario ascoltare, come da richiesta della ricorrente, il curatore il quale,

come visto, è stato già sentito alla Polizia cantonale e le cui dichiarazioni

sono state riportate sopra (cfr. consid. 2.5). Inoltre, il legale

dell’assicurata ha prodotto le osservazioni 24 ottobre 2013 del curatore

all’Ufficio della migrazione (doc. L2). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130

Considerandi

II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione di sopprimere l’assegno per

grandi invalidi risulta essere corretta. Il ricorso va quindi respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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