32.2012.29
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita di invalidità limitata nel tempo,poi soppressa alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40%
18 giugno 2012Italiano75 min
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Numero d'incarto:
32.2012.29
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita di invalidità limitata nel tempo,poi soppressa alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
agg. 28 LAI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
agg. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
accomandata
Incarto n.
32.2012.29
cr/sc
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 10 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1958, in precedenza attivo in qualità di operaio di cantina presso
un’azienda vinicola, in data 5 maggio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, per le conseguenze di due infortuni occorsigli nel 2005 e
nel 2007 (doc. 1/1-7).
Alla
chiusura del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale dell’11 marzo
2010 - cresciuta incontestata in giudicato - ha posto l’assicurato al beneficio
di un’indennità per menomazione all’integrità del 5%, tenuto conto unicamente
dello stato infortunistico alla spalla sinistra. Trattandosi dei disturbi al
pollice/polso sinistro, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità in
quanto “… non si è riusciti a dimostrare una relazione causale almeno probabile
con gli infortuni assicurati” (doc. 20/1-7 inc. LAINF).
Mediante
decisione formale del 25 agosto 2010 (doc. 93/1-3 inc. LAINF), poi confermata
con decisione su opposizione del 2 novembre 2010, l’Istituto assicuratore ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° giugno
2010 (cfr. doc. 64/1-7).
La
correttezza di questa decisione emessa dall’assicuratore infortuni è stata
confermata da questa Corte con sentenza 35.2010.65 del 7 marzo 2011 – cresciuta
incontestata in giudicato - nella quale il TCA ha concluso che l’assicurato -
il quale, dal profilo medico, è totalmente inabile al lavoro nella precedente
professione di operaio di cantina, ma presenta una completa abilità lavorativa
in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - presenta, dal
profilo economico, dopo raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 10%.
1.2. Esperiti gli
accertamenti del caso, in particolare un accertamento professionale presso il
Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________ (doc. 47), con progetto
di decisione del 9 agosto 2011 (doc. 154/1-3), l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitatamente
al periodo compreso fra il 1° settembre 2008 e il 31 marzo 2010, poi soppressa
a partire dal 1° aprile 2010, in assenza di un grado di invalidità
pensionabile.
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato e dopo avere effettuato una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 92), con decisione del 10 dicembre 2011, l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%)
limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2008 e il 31 marzo 2010,
poi soppressa a partire dal 1° aprile 2010, in assenza di un grado di invalidità pensionabile a partire da questo momento (doc. A1).
1.3. Contro questa
decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità a partire dal 1° settembre 2008.
Sostanzialmente, l’assicurato ha contestato la
decisione dell’amministrazione, criticando le conclusioni alle quali sono
giunti i medici del SAM a proposito di una sua presunta abilità lavorativa
completa nello svolgimento di attività adeguate, giudizio a suo avviso del
tutto errato, essendo egli totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività.
Il ricorrente ha poi addotto di avere subito, nel
frattempo, un peggioramento delle sue condizioni di salute, per il quale “in
questo periodo dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico al piede che non è
stato valutato e che comporta un ulteriore aggravamento della mia invalidità
definitiva”.
Infine, l’assicurato ha considerato
“irrealistica” la valutazione dei medici del SAM, aggiungendo che “nella mia
situazione non vedo bene come trovare un’occupazione adeguata, se lo stato di
salute non mi consente di assumere un’altra occupazione, sempre ammesso che
riesca a trovarla nell’attuale mercato del lavoro e con la mia carenza di
formazione” (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione pluridisciplinare
eseguita dal SAM, la quale ha pure tenuto conto, tra le diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa residua, della metatarsalgia al piede sinistro, come indicato
dal dr. __________ del SMR - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo la
reiezione del ricorso (doc. IV).
1.5. In data 5
marzo 2012, l’assicurato ha comunicato al TCA la data del prospettato
intervento chirurgico al piede sinistro, previsto per il 13 marzo 2012,
sottolineando di essere affetto da “diverse problematiche mediche, tutte
invalidanti, che complicano molto le prospettive teoriche descritte dal dr. __________,
quindi solo al termine della cura è possibile conoscere quale sarà il mio stato
invalidante”.
L’assicurato
ha poi ribadito le proprie contestazioni in merito alle conclusioni alle quali
sono giunti i medici del SAM, chiedendo al TCA di ordinare una perizia
giudiziaria, al fine di appurare il suo effettivo stato di salute (doc. VI).
1.6. Con
osservazioni del 12 marzo 2012, l’amministrazione - dopo avere rilevato che,
essendo il nuovo intervento chirurgico annunciato dall’interessato successivo
alla data di emanazione della decisione impugnata, “la questione relativa ad un
eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula dalla
presente vertenza e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo
provvedimento amministrativo” - ha ribadito di non avere motivi per mettere in
dubbio la valutazione peritale realizzata dai medici del SAM e la cui validità
è stata poi confermata dal SMR (doc. VIII).
1.7. In data 6
aprile 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA copia della lettera d’uscita
provvisoria stilata dall’Ospedale regionale di __________ (doc. B), ribadendo
che “un’eventuale valutazione della mia autonomia di movimento potrà essere
effettuata soltanto quando è terminata la riabilitazione ed avrò finito le
terapie”, aggiungendo che “la problematica al piede è presente da diverso
tempo, da almeno un anno” (doc. X).
Queste
considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XI), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes,
en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur
la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome
somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant
une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni
d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.7. Nella
decisione del 10 dicembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2008 al 31
marzo 2010, sopprimendola poi a partire dal 1° aprile 2010, ritenuto che dalla
perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM è emerso che l’interessato non
presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,
2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° aprile 2010.
2.8. Nel caso di
specie, l’UAI ha inizialmente fondato, dal profilo medico, la propria decisione
di attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° settembre
2008 al 31 marzo 2010, sopprimendola poi a partire dal 1° aprile 2010, sulla
valutazione medica del dr. __________ del SMR.
Nel
rapporto medico dell’11 gennaio 2010, il dr. __________, spec. FMH in medicina
interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) - basandosi sulle conclusioni alle
quali è giunto, in ambito infortunistico, il dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica nella visita medica di chiusura del 22 dicembre 2009 (cfr.
doc. 91 inc. LAINF) - ha considerato l’interessato, affetto da “stato dopo
trauma contusivo spalla sinistra (27.9.2007 __________) con rottura
trans-murale del sovraspinato in paziente portatore di una degenerazione della
cuffia rotatoria preesistente all’infortunio”, inabile al lavoro al 100% nella
sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, a
partire dal 26 dicembre 2009 (doc. 30/1-2).
Alla luce
di questa valutazione dell’esigibilità lavorativa residua dell’interessato
effettuata dal medico del SMR, il consulente in integrazione incaricato, nella
nota del 1° incontro del 26 febbraio 2010, ha proposto di sottoporre l’assicurato ad un periodo di accertamento professionale presso il Centro di accertamento
professionale CAP di __________.
Al
termine del citato periodo di accertamento, nel rapporto del 15 giugno 2010, il
dr. __________ del CAP ha concluso che “per quanto osservato riteniamo il sig. RI
1 in grado di svolgere con un rendimento ridotto delle attività leggere,
semplici, ripetitive e piuttosto sedentarie. Considerato il tutto, crediamo sia
corretto esprimere una capacità lavorativa nella misura massima del 60%-70%,
intesa come riduzione del rendimento sull’arco dell’intera giornata” (doc.
47-8).
A seguito
della documentazione medica prodotta dall’assicurato in sede di osservazioni
(doc. 77) contro il progetto di assegnazione di una rendita intera di
invalidità dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010, poi soppressa dal 1° aprile
2010 (doc. 68), l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo
stato di salute dell’assicurato, ha ritenuto opportuno far esperire una perizia
pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la
patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 9 agosto 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome del dolore
cronico non specifica con caratteristiche somatoformi; 2. sindrome lombospondilogena
cronica dal 2010 con alterazioni degenerative di media importanza tra L2 e S1
senza neurocompressione; stato dopo distorsione lombare; 3. cervicobrachialgia
cronica a sinistra dal 2005 con rottura transmurale del sopraspinato (RM
20.03.2008); stato dopo distorsione della spalla sinistra 27.09.2007; stato
dopo trauma in iperestensione del pollice sinistro il 30.09.2005 senza lesioni
strutturali oggettivabili; 4. lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica
a destra dal 2005 senza segni clinici per una lesione della cuffia dei rotatori;
5. metatarsalgie II-IV a sinistra note da circa un anno, di origine incerta; 6.
lieve sindrome femoropatellare bilaterale anamnestica senza anomalie cliniche
rilevanti”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha
indicato quelle di “diabete mellito; varicosi all’arto inferiore destro; esiti
pleuroparenchimali polmonari bilaterali (TAC 04.05.2010); formazione
parapielica a sinistra e linfadenopatie retroperitoneali invariate nel decorso”
(doc. 92/32-33).
Il dr. __________ ha rilevato che la propria
valutazione “concorda pienamente con quella del collega dr. __________, FMH in
reumatologia, per quanto riguarda le diagnosi e le modalità di presa a carico
proposte” (doc. 99-33).
Quanto alla capacità lavorativa dell’interessato
nella sua precedente attività lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che “dal
punto di vista reumatologico, il lavoro di operaio tuttofare in un’azienda
vitivinicola o in altra attività simile, va discusso tenendo conto delle
importanti differenze tra i vari compiti. Per quanto riguarda compiti molto
pesanti (trasporto di casse, costruzioni di muri, ecc.), l’assicurato è
totalmente e definitivamente inabile al lavoro. Per quanto riguarda invece i
compiti mediamente pesanti, che evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra
l’orizzontale e evitino rigorosamente lavori sopra la testa con gli arti
superiori, nonché movimenti ripetitivi con il tronco, l’assicurato è abile al
lavoro nella misura del 70% e per quanto riguarda, infine, lavori leggeri, che
rispettino gli stessi criteri, l’assicurato è totalmente abile al lavoro”. Egli
ha quindi concluso che l’assicurato “può dunque lavorare come operaio tuttofare
evitando lavori pesanti a mediamente pesanti e lavori ripetitivi con le braccia
attorno e sopra l’orizzontale” (doc. 92-34).
Quanto alla possibilità di svolgere altre
attività lavorative, il dr. __________ ha osservato che l’interessato “è in
grado di svolgere un lavoro mediamente pesante, che eviti movimenti ripetitivi
con gli arti superiori attorno e sopra l’orizzontale e particolarmente eviti
rigorosamente i lavori sopra la testa, eviti movimenti ripetitivi di
flessione-estensione o rotazione del tronco nonché posizioni statiche
eccessivamente prolungate senza la possibilità di sgranchirsi indicativamente
una volta all’ora per qualche minuto, a tempo pieno, ma con un rendimento che
può essere ridotto anche fino al 30%. In un’attività leggera, che rispetti gli
stessi criteri, l’assicurato è invece totalmente abile al lavoro per quanto
riguarda le patologie dell’apparato locomotore” (doc. 92-35).
Il dr. __________ ha, infine, osservato che, a
suo parere, non vi sono possibilità di migliorare lo stato di salute
dell’interessato, condividendo “l’opinione dei chirurghi che hanno visitato
l’assicurato. Un intervento alla spalla sinistra è del tutto controindicato
vista la presenza di una importante sindrome del dolore cronico con
caratteristiche somatoformi e vista la funzione soddisfacente a livello della
spalla sinistra nonché l’assenza di atrofia muscolare importante” (doc. 92-34).
L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 20
luglio 2011, poste le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “dolori
al braccio sinistro, regione mano-pollice, spalla sinistra, spalla destra,
colonna lombare e arti inferiori non spiegati da patologia neurologica;
possibile lieve polineuropatia diabetica di entità clinicamente minima”, ha
considerato l’assicurato, dal profilo strettamente neurologico, abile al lavoro
al 100% in qualsiasi attività (doc. 32-39).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dalla
dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, la quale, nel
suo referto del 6 agosto 2011, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); insonnia non
organica (ICD10-F51.0); sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4)” (doc. 92-26).
Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________
ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20% per ragioni psichiatriche in
qualsiasi attività (doc. 92-27).
La
specialista ha spiegato che “i sintomi dolorosi bruciano energie, esasperano,
riducono la resilienza del soggetto: appare ansioso e disforico a tratti. I
sintomi del quadro somatoforme producono un aumento dei limiti funzionali nella
gestione delle attività del quotidiano e nel tollerare i dolori in sinergia con
il quadro misto ansioso-depressivo” (doc. 92-27).
A
proposito delle possibilità terapeutiche, la dr.ssa __________ ha rilevato che sarebbe
“utile una modifica della terapia in corso con prodotti a doppio attacco
dell’area antidepressiva e/o Gabapentin” (92-27).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 29 agosto 2011, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombospondilogena cronica
su alterazioni degenerative di media importanza tra L2 e S1; 2. cervicobrachialgia
cronica sin. con rottura transmurale del sovraspinato; stato dopo distorsione
della spalla sin. 27.9.2007; stato dopo trauma in iperestensione del pollice
sin. 30.9.2005, senza lesioni strutturali oggettivabili; 3. lieve periartropatia
omeroscapolare tendinotica cronica ds, senza segni clinici per una lesione
della cuffia dei rotatori; 4. lieve sindrome femoropatellare bilaterale
anamnestica, senza anomalie cliniche rilevanti; 5. sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4); 6. sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD10-F41.2); 7. insonnia non organica (ICD10-F51.0)”, mentre quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “diabete
mellito tipo II non insulino richiedente con possibile lieve polineuropatia di
entità clinicamente minima; varicosi all’arto inferiore ds; esiti
pleuroparenchimali polmonari bilaterali; formazione parapielica sin. e
linfadenopatie retroperitoneali non evolutive” (doc. 92/17-18).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella precedente
attività di operaio di cantina (doc. 92-21), ma abile al lavoro al 70%, da
inizio 2010, in attività medio-pesanti e abile al lavoro nella misura dell’80%,
sempre da inizio 2010, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali (doc. 92-22).
Infine, i
medici del SAM hanno precisato che “le percentuali di incapacità lavorativa dovute
alle patologie a carico dell’apparato locomotore e alla patologia psichiatrica
non devono essere sommate, essendo tutte incentrate sul problema del dolore
cronico con conseguente diminuzione del rendimento lavorativo, che si compensa
vicendevolmente” (doc. 99-22).
Nel rapporto medico finale del 13 settembre 2011,
il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna
(sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le
percentuali di incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del
SAM
(doc. 95-2).
Rispondendo ad una richiesta del funzionario AI
incaricato, volta a stabilire quale sia “la capacità di lavoro da prendere in
considerazione”, ritenuto che “dalla perizia SAM del 29.08.2011 l’assicurato
viene considerato abile in misura dell’80% in attività adeguate dall’inizio
2010, mentre il Servizio integrazione professionale, dopo accertamento
professionale, ha determinato una capacità di lavoro del 65% in attività
adeguate” (doc. 97-1), nelle annotazioni del 10 novembre 2011, il dr. __________
del SMR ha osservato:
"
Le due percentuali non sono discordanti:
quella del SAM è prettamente medica e si basa su
esigibilità teorica mentre quella del CAP di __________ (sull’arco di un mese
in questo caso) è pratica e considera il reale rendimento lavorativo.
Si tratta di due valutazioni che non sono
discordanti tra loro.
In questo caso si nota però che il SAM considera
lo stato dell’agosto 2011 mentre la valutazione del CAP risale al giugno 2010.
In considerazione di questa valutazione temporale
e dal punto di vista medico non posso che considerare la limitazione del SAM
maggiormente vincolante.” (Doc. 100-1)
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della
rendita a partire dal 1° aprile 2010, trasmettendo al TCA il seguente referto,
datato 22 ottobre 2011, redatto dalla dr.ssa __________, capo clinica di
radiologia dell’Ospedale __________, concernente l’esame di risonanza magnetica
del piede e dell’articolazione tibio-tarsica sinistra del 21 ottobre 2011:
"
(…)
Conclusioni:
una lesione di 15 mm di diametro nel terzo spazio interdigitale e a livello del capitello metatarsale del piede
sinistro è ben compatibile con un neuroma di Morton.
Piccolo ganglio nella testa del primo metatarso
sinistro.” (Doc. A2)
Nelle annotazioni del 7 febbraio 2012, il dr. D. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Decisione del 10.12.2011: grado AI 100% limitato
nel tempo da 1.9.2008 a 31.3.2010
Ricorso:
nuova documentazione
presentata:
referto RM piede e
articolazione tibio-tarsica sinistra del 21.10.2011:
-
presenza di neuroma di Morton
Valutazione:
l’attuale referto RM
conferma il substrato organico della meta tarsalgia piede sinistro che figura
nelle diagnosi ritenute con influsso sulla CL (vedi perizia SAM).
Nella perizia SAM si
è tenuto debitamente conto della limitazione funzionale derivante dalla
metatarsalgia, inoltre si tratta di problematica abbordabile con infiltrazioni
ed eventuale escissione chirurgica con buona prognosi.
In conclusione
rimane valido l’apprezzamento del SAM.” (Doc. IV/1)
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA copia della
lettera di uscita provvisoria del 14 marzo 2012 redatta dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, relativa alla degenza dal 13
marzo 2012 al 15 marzo 2012, del seguente tenore:
"
Anamnesi
Si tratta di un paziente 53enne, all’AI dal 2007
per problemi ortopedici (discusernie, rottura della cuffia dei rotatori), che
da mesi presenta dolori a livello plantare piede sinistro. Una visita medica ha
concluso che si tratta di neurinoma e si è quindi deciso della sua asportazione
chirurgica.
Diagnosi
Neurinoma di Morton interdigitale II-III piede
sinistro
Insufficienza renale lieve (creatinina
all’entrata 113umol/L)
Diagnosi collaterali:
gastrite a H. pilori, in previsione del
trattamento di eradicazione
ernia discale L1/L2, L3/L4
cervicalgia cronica
S/d rottura cuffia dei rotatori
Terapia
Escissione neuroma piede sinistro, dr. __________
il 14.3.2012
Decorso
Favorevole e privo di complicazioni. I dolori
post-operatori sono ben gestiti con la terapia antalgica proposta e il paziente
riprende la mobilizzazione da subito con carico secondo i dolori. La ferita si
mostra calma. In condizioni generali e locali buone dimettiamo il paziente in
data odierna al domicilio.
Proposte
Mobilizzazione con carico sec. dolori.
Asportazione dei punti dopo 14 giorni dal medico curante. Controllo il 5.4.2012
alle ore 10.45H presso lo studio del dr. __________.
Terapia alla dimissione
Pantozol 40 mg 1-0-0-0
Lexotanil 3mg 1-0-0-0
Dafalgan 1g 3x/d.” (Doc. B)
2.10. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo
DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz
unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen
der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die
IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität
und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Considerandi
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden,
auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen
Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei,
womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die
EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt,
weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu
der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF
137.
V 232-233 e 236-237)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…) »
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione
peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nel rapporto peritale del 29 agosto 2011, i
medici del SAM, tenuto conto delle affezioni somatiche e psichiche accertate in
sede peritale, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 100% nella sua
precedente attività di operaio di cantina (doc. 92-21), ma abile al lavoro
all’80% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali
(doc. 92-22), a partire dal mese di gennaio 2010.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono
state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurato
si è limitato a criticare le conclusioni peritali dei medici del SAM producendo
un referto concernente l’esame di risonanza magnetica del piede e
dell’articolazione tibio-tarsica sinistra del 21 ottobre 2011 della dr.ssa __________,
dal quale emerge che l’interessato presenta un neuroma di Morton (doc. A2).
A fronte
di questo rapporto medico, il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 7
febbraio 2012, ha osservato che “l’attuale referto RM conferma il substrato
organico della metatarsalgia piede sinistro che figura nelle diagnosi ritenute
con influsso sulla capacità lavorativa (vedi perizia SAM)”, aggiungendo che
“nella perizia SAM si è tenuto debitamente conto della limitazione funzionale
derivante dalla metatarsalgia, inoltre si tratta di una problematica
abbordabile con infiltrazioni ed eventuale escissione chirurgica” (cfr. doc. IV/1).
Il TCA concorda
con queste considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR, ritenuto che,
effettivamente, nel referto peritale del 9 agosto 2011, il dr. __________ ha
indicato, tra le altre diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, anche
quella di “metatarsalgie II-IV a sinistra note da circa un anno, di origine
incerta” (cfr. doc. 92-33), considerando che, globalmente, tenuto conto di
tutte le patologie dell’apparato locomotore, l’interessato presenti una piena
capacità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Questa
conclusione a proposito di una piena capacità lavorativa dell’assicurato, dal
profilo somatico, in attività leggere adeguate, conferma, del resto, quanto già
stabilito dall’assicuratore infortuni nella decisione su opposizione del 2
novembre 2010, confermata dal TCA con sentenza 35.2010.65 del 7 marzo 2011,
cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.1.).
L’assicurato ha poi prodotto, in corso di causa, una
lettera d’uscita provvisoria, datata 14 marzo 2012, concernente un intervento
di escissione del neuroma del piede sinistro, eseguito in data 14 marzo 2012
dal dr. __________ (cfr. doc. B), nel quale il chirurgo, senza esprimersi a
proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, ha segnalato che
il decorso post-operatorio è “favorevole e privo di complicazioni” e che “il
paziente riprende la mobilizzazione da subito e secondo i dolori” (doc. IV/bis).
Ora, va
qui ricordato che per costante giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata – in concreto il 10 dicembre
2011.
– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute
dell’interessato conseguente all’intervento chirurgico citato è, in ogni caso,
come indicato dall’amministrazione, successivo alla decisione impugnata e non
può quindi essere preso in considerazione (doc. VIII).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4): spetterà quindi all’assicurato, se del caso, inoltrare
un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa
documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire
sul suo grado di inabilità.
Infine, a proposito della critica ricorsuale relativa al fatto che
“la valutazione SAM non è realistica, soprattutto se confrontata alla
valutazione del CAP di __________, i quali hanno valutato il mio stato di
salute basandosi soprattutto sul rendimento effettivo” (cfr. doc. I), nelle
annotazioni del 10 novembre 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato che “le due percentuali non sono discordanti: quella del SAM è
prettamente medica e si basa su esigibilità teorica mentre quella del CAP di __________
(sull’arco di un mese in questo caso) è pratica e considera il reale rendimento
lavorativo”, concludendo che “dal punto di vista medico non posso che considerare
la limitazione del SAM maggiormente vincolante” (doc. 100-1).
Il TCA condivide queste
considerazioni del medico del SMR, che del resto, confermano quanto già
stabilito da questo Tribunale nella sentenza 35.2010.65 del 7 marzo 2011,
cresciuta incontestata in giudicato, nella quale questa Corte ha, in
particolare, rilevato quanto segue:
"
(…)
Il TCA non ignora che, al termine del periodo di
osservazione presso il Centro d’accertamento professionale di __________,
l’insorgente è stato ritenuto in grado di esercitare delle attività leggere,
semplici, ripetitive e piuttosto sedentarie, con però una riduzione del
rendimento del 30-40% (cfr. doc. 181, p. 8). Tuttavia, esso rileva che, secondo
la giurisprudenza federale, i dati medici consentono un apprezzamento
più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle constatazioni
fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali sono
suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al
comportamento della persona assicurata durante lo stage (cfr. STF 9C_854/2010
del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 2).
Ora, occorre rilevare che, proprio durante lo
stesso periodo, è stato dichiarato, da un profilo medico-teorico, completamente
abile in attività rispettose di determinati limiti funzionali (non
esigibili attività con necessità di manipolazione con l’arto superiore
sinistro, specialmente sopra l’orizzontale - cfr. doc. 181, p. 4).”
Alla luce
di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che, a partire dal mese di
gennaio 2010 e per lo meno fino al momento di emanazione della decisione
impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l'assicurato presenta,
come stabilito dai medici del SAM, una capacità lavorativa del 70% in attività
medio-pesanti e una capacità lavorativa dell’80% in attività leggere adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali.
In simili
condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente
alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. VI).
Al
riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12
L’interessato
ha rilevato che “nella mia situazione, non vedo bene come trovare
un’occupazione adeguata, se lo stato di salute non mi consente di assumere
un’altra occupazione, sempre ammesso che riesco a trovarla nell’attuale mercato
del lavoro e con la mia carenza di formazione” (doc. I).
Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che,
con riferimento all’aspetto medico, nel referto peritale del 29 agosto 2011, i
medici del SAM hanno espressamente indicato che l’assicurato può svolgere al
70% attività medio-pesanti e nella misura dell’80% delle attività leggere
adeguate, rispettose delle seguenti limitazioni funzionali: “evitare movimenti
ripetitivi con gli arti superiori attorno o sopra l’orizzontale e
particolarmente in modo rigoroso i lavori sopra la testa, evitare movimenti
ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco nonché posizioni
statiche eccessivamente prolungate senza la possibilità di sgranchirsi
indicativamente una volta all’ora per qualche minuto” (cfr. doc. 92-22).
In
secondo luogo, va rilevato che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un
assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può
pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto
della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi
menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine di idee,
il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano
generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre
attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha,
tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi
assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito,
vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come
è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È inoltre utile rilevare
che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,
relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
"
Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile
ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no.
U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5.)
Il
TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo
aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe
reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita
intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi
all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo
medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali
presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa
non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di
reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati
dall'assicurato (si tratterebbe di un’attività leggera, per lo più sedentaria,
che consenta di risparmiare gli arti superiori; circa la possibilità di
reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro,
cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002; STFA U 240/99 del
7.8
, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.; STFA U 329/01 e U
330/01 del 25.2.2003; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1; STFA
I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006, nonché STF 8C_1005/2008 del 17 aprile
2009.
consid. 2.3.2 e 2.4) e con le sue condizioni personali
(53 anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi
della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Da notare
che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un
certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche
un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e
precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali
richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
Il TCA non ignora le difficoltà
che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106
consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve
semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che, sul mercato
generale del lavoro, esistono delle attività leggere adeguate, che l’assicurato
sarebbe in grado di esercitare in misura dell’80%, nonostante il danno alla
salute, così come delle attività medio-pesanti, che egli potrebbe svolgere al
70%.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.13
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del
26.
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella
causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella
causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto
2002.
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come
correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2010
(visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).
2.14
Per quel che
concerne il reddito da valido, il consulente in integrazione
incaricato ha tenuto conto di un salario (2008) di fr. 53’235 (doc. 122-2) -
conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro dell’assicurato
(cfr. doc. 7-4) – aggiornato al 2010, per un importo pari a fr. 54'600 (cfr.
doc. 101-1).
Alla luce
di quanto già stabilito in ambito infortunistico nella sentenza 35.2010.65 del
7.
marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ritiene di dovere
tenere conto di un reddito da valido, per il 2010, di fr. 54'684.50.
2.15
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, il ricorrente, svolgendo
nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),
avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr.
4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un
reddito annuo di fr. 61'238.44 e, per il 2010, di fr. 61’728.35.
Ritenuto che, come visto in
precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare,
nell’ipotesi a lui più favorevole - come indicato dall’UAI nella risposta di
causa (cfr. doc. IV) - un’attività medio-pesante al 70%, il reddito statistico
citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 43'209.60, mentre, tenendo conto del
fatto che egli può svolgere un’attività leggera adeguata alle sue condizioni di
salute all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr.
49'382 (fr. 61'728 ridotti del 15%).
2.16
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal
der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000
S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist
denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das
Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich
Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.17
In concreto,
nel rapporto del 22 novembre 2011, il consulente IP ha accordato una riduzione
percentuale del 18% così giustificata: “8% per attività leggera e 10% per altri
fattori di riduzione” (cfr. doc. 101-2).
Tale
percentuale del 18% stabilita dal consulente e non contestata dall’assicurato,
può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione
senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71 c. 5.2 pag 73 ss; DTF 126 V 80 consid.
5b/dd e 6).
Va
infatti rilevato che il consulente ha adeguatamente tenuto conto delle
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione).
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nata nel 1958, cfr. al riguardo STF 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, con la quale il Tribunale federale, confermando la sentenza del
TCA 32.2007.358 del 10 novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento della decisione impugnata, non giustificava una
riduzione percentuale maggiore rispetto a quella accordata
dall’amministrazione).
Procedendo
al raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da
invalido di fr. 61'728, ritenuta,
come indicato dall’UAI nella risposta di causa (cfr. doc. IV), nel caso più
favorevole all’assicurato, un’esigibilità dal profilo medico del 70% e
ammettendo una riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 35'432.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54'684.50
(consid. 2.14.), emerge un tasso d’invalidità del 35.21% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Tenendo
conto, invece, di un’esigibilità lavorativa dell’80% in attività leggere
adeguate e ammettendo una riduzione
del 18%, sempre partendo da un salario da invalido di fr. 61'728, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'494.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54'684.50
(consid. 2.14.), emerge un tasso d’invalidità del 25.95% arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.18
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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