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Decisione

32.2012.290

Corretta la decisione con la quale UAI,sulla base delle risultanze della perizia del SAM,ha assegnato all'assicurato un quarto di rendita per un periodo limitato, poi aumentata ad una mezza rendita

26 settembre 2013Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Le

conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM, del resto, non sono state

smentite, dal profilo cardiologico, da altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto agli aspetti psichici, il TCA concorda con

la valutazione peritale espressa dalla dr.ssa __________, la quale ha

considerato che l’assicurato, affetto disturbo bipolare (ICD10-F31.9); disturbo

di personalità con note dipendenti (ICD10-F61.0); abuso alcolico pregresso

(ICD10-F10.3); ansia NAS (ICD10-F41.9)”, vada ritenuto inabile al lavoro al 50%

dal mese di aprile 2010 (doc. 95-41).

La dr.ssa __________, dopo avere rilevato di

avere constatato “un tono deflesso, di ansia libera e a tratti somatizzata, di

tendenza alla drammatizzazione al bisogno costante di conferme da parte

dell’altro”, ha espressamente indicato che “a mio avviso la percentuale del 50%

appare più adeguata per la qualità del quadro espresso rispetto a quanto

proposto dal curante. Seppure la mia relazione evidenzia nuove diagnosi non

esposte dal collega dr. med. __________, in realtà egli sembra di fatto

contemplarle nell’articolazione della sua relazione: esse quindi a mio avviso

non motivano un aumento significativo della percentuale di IL stessa” (doc. 95-40).

La dr.ssa __________ ha osservato che “in seguito

alla precedente perizia bidisciplinare SAM del febbraio 2009 si è assistito ad

un lieve peggioramento del quadro clinico, in relazione al rifiuto di rendita

che ha acuito nell’assicurato un senso di frustrazione incidendo sul suo

narcisismo con lieve peggioramento del quadro clinico. A partire quindi

dall’aprile 2010 circa vale l’incapacità lavorativa del 50%” (doc. 95-41).

Le considerazioni di senso contrario espresse

dallo psichiatra curante, dr. __________, nello scritto del 20 novembre 2012

prodotto in sede ricorsuale – nel quale questo specialista ha rilevato che,

come del resto emerso anche dalla valutazione psicodiagnostica del dr. __________,

la gravità del quadro psichiatrico dell’interessato giustifica, contrariamente

a quanto preteso dalla dr.ssa __________, una totale inabilità lavorativa (doc.

D) – non possono essere condivise da questo Tribunale, alla luce delle

motivazioni fornite, su esplicita richiesta del SMR, dalla stessa dr.ssa __________.

Nella sua presa di posizione del 20 gennaio 2013,

difatti, la dr.ssa __________ - chiamata dall’amministrazione ad esprimersi in

merito alle critiche esposte dallo psichiatra curante - ha spiegato le ragioni

per le quali ella, contrariamente al dr. __________, ha ritenuto di poter

riconoscere all’assicurato una inabilità lavorativa del 50% e non totale.

Ella ha infatti evidenziato, a proposito degli

esiti della valutazione psicodiagnostica del 21 marzo 2012 del dr. __________,

che “i dati emersi nel test sono assolutamente in armonia con quanto da me registrato

nel corso del colloquio clinico”, ribadendo che “il quadro messo in luce (come

si rinnova coerente con le note conclusive del collega __________) appariva

congruo con le diagnosi di disturbo bipolare (ICD10-F31.9); disturbo di

personalità con note dipendenti (ICD10-F61.0), abuso alcolico pregresso

(ICD10-F10.3); ansia NAS (ICD10-F41.9)”.

La dr.ssa __________ ha inoltre sottolineato che

“i tests hanno il senso di sostenere le impressioni cliniche e vanno integrati

con le stesse, non hanno valore probatorio assoluto ma di supporto al lavoro

clinico; il collega __________ peraltro non si esprime affatto sulle

ripercussioni del quadro rilevato sulla capacità lavorativa del soggetto e non

può quindi la sua conclusione essere usata in tal senso tout court”.

La perita ha quindi confermato la valutazione

relativa ad una incapacità lavorativa del 50% “per la presenza di note

depressive, narcisistiche, istrioniche e dipendenti che ancor prima di essere

sintomatiche di un quadro di stato (asse I del DSM) sono note di struttura di

personalità del soggetto e modulano e caratterizzano l’espressione del suo

disturbo”, aggiungendo che tale percentuale è pienamente giustificata alla luce

delle sue constatazioni cliniche, suffragate dalla valutazione psicodiagnostica

del dr. __________ (doc. VI/2).

A proposito di quanto affermato dal dr. __________,

la dr.ssa __________ ha rilevato di concordare con quanto già osservato dal

precedente perito psichiatra, dr. __________, in una presa di posizione del

mese di febbraio 2011 riguardo alle critiche del curante - nella quale il dr. __________

ha rilevato come lo psichiatra curante “non ha esplicitato in modo dettagliato

il motivo per il quale giustifica la sua posizione. Non ha fatto nessuna

descrizione clinica che si contrapponga a quanto da me espresso nella perizia e

non ha espresso alcuna informazione oggettiva e dettagliata riguardante il

decorso complessivo che, nel corso degli anni in cui egli ha seguito l’assicurato,

possa permettere di evidenziare la gravità del quadro psicopatologico da lui

sostenuto” (doc. 65-4) – ritenendo che il dr. __________ “di fatto non motiva

ancora la necessità di un aumento della percentuale sostenendolo con note

cliniche e non solo tendenziose” e concludendo che “al momento la relazione del

curante non suggerisce alcun motivo per procedere a modifica della percentuale

riconosciutale” (doc. VI/2).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni della dr.ssa __________.

Le sue conclusioni sono state, del resto,

pienamente condivise dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ della

Direzione medica del SAM nello scritto del 28 gennaio 2013 (cfr. doc. VI/1).

La

risposta fornita dalla dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la

questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Giova qui

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella

STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la

correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché

quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid.

5.1 con riferimenti)”.

In una

sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA

36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la

certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica

eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto

che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante

Considerandi

9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4. con riferimenti).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurato

sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla dr.ssa __________.

Si

ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti

dell’assicurato nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice.

Infine,

il TCA non può condividere la contestazione del rappresentante del ricorrente a

proposito di un presunto pregiudizio nei confronti dell’assicurato da parte

della dr.ssa __________, rea a suo parere di avere “espresso tutti i suoi dubbi

sul fatto che il ricorrente potesse essere stato messo al beneficio di una

rendita __________” (doc. XII).

L’amministrazione,

nella presa di posizione del 18 settembre 2013, ha a tale proposito rilevato che “la perita ha espresso proprie considerazioni limitatamente

alla rendita intera italiana che l’assicurato ha dichiarato di percepire, in

assenza di documentazione in materia non conoscendone le motivazioni, tenuto

conto della sua conoscenza del sistema italiano. Non si ravvede come tale

aspetto possa inficiare la valutazione peritale resa per il SAM, che appare

completa, dettagliata e coerente” (doc. XIV).

Il TCA

condivide queste considerazioni dell’amministrazione.

Nel suo

referto peritale del 22 marzo 2012, infatti, la dr.ssa __________ si è

unicamente limitata ad osservare che “a detta dell’assicurato egli sarebbe a

beneficio di “un’invalidità” in Italia che prevederebbe 1'500 euro circa al

mese. Egli non mostra copia della relazione della Commissione medica

valutatrice o del certificato di invalidità, né precisa per quale causa egli

l’avrebbe ricevuta. Peraltro un’invalidità con tali caratteristiche appare

difficile da rintracciare nella normale gestione delle invalidità in __________”

(doc. 95/37-38).

Tali

considerazioni non sono tali, a mente di questa Corte, da dimostrare

l'esistenza di un motivo di ricusa, ritenuto che, secondo giurisprudenza, per i

periti valgono di principio gli stessi motivi di ricusazione previsti per i

giudici (DTF 120 V 364 consid.

3a; I 429/04 del 13 aprile 2006). Di conseguenza, un

perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare

diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore

difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario

provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di

elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di

prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali

circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La

sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg.

consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI

1999.

no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che

certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti

dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali

impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid.

2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto

delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con

rigore (DTF 123 V 176 consid.

3d, 120 V 364 consid. 3).

Il fatto

che l’assicurato beneficii di una rendita di invalidità __________ – della

quale non è indicata né l’entità, né la motivazione, ma solo che “la sua

domanda di conferma di assegno di invalidità n. __________ presentata il 17

giugno 2013 è stata accolta. L’assegno di invalidità __________ di cui lei è

titolare viene pertanto confermato per un ulteriore periodo di tre anni

decorrente dalla data di scadenza del precedente triennio”, fatta salva la

possibilità di procedere “ad accertamenti medici per la revisione del suo stato

di invalidità” (cfr. doc. E) - non può in alcun modo mettere in dubbio la

correttezza della valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________,

stante la diversità delle disposizioni legali sull’invalidità e dei criteri per

determinarla vigenti in Italia e in Svizzera (cfr. STF 9C_529/2008 del

18.

maggio 2009;9C_458/2009 del 12 ottobre 2009;9C_496/2010

del 1° settembre 2010;9C_1/2011 del 22 febbraio 2012;9C_294/2011

del 24 febbraio 2012;9C_99/2013 del 25 marzo 2013).

Anche

in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si

determina unicamente in base al diritto svizzero (cfr. DTF 130

V 253 consid. 2.4.).

Pertanto,

nel caso concreto, siccome la perizia del SAM rispetta i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro nella misura 100% dal 5

dicembre 2008, poi inabile al lavoro al 40% dal 3 gennaio 2009 e, infine,

inabile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività a decorrere dal

mese di aprile 2010.

In queste

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva, a partire

dal gennaio 2009, una capacità lavorativa residua del 60% nella sua precedente

attività di chimico industriale, nella quale è in grado di conseguire, mettendo

a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 60%

del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che alla

scadenza dell’anno d’attesa l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al

40% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007

del 14 agosto 2008).

In

seguito, visto che, a partire dal mese di aprile 2010, l’interessato conserva

una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente attività di

chimico industriale, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la

sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute (100%), la sua incapacità lavorativa

ammonta al 50%.

Pertanto,

stante quanto appena esposto, il TCA non può che confermare la decisione

con la quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un

quarto di rendita dal 1° dicembre 2009, poi aumentato ad una

mezza rendita di invalidità a partire dal 1° luglio 2010 (tre mesi dopo il

peggioramento della capacità di guadagno, ex art. 88a OAI).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del

12.

febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione;

in una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al

lavoro al 50% sia nella sua precedente professione che in altre attività.

Ad

un’analoga soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del

12.

febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua

professione.

Il TCA rileva

che, del resto, allo stesso risultato è giunta l’amministrazione nella

decisione impugnata, dopo avere effettuato il raffronto dei redditi tra quanto

l’interessato avrebbe potuto guadagnare, da valido (pari a fr. 61'244 nel 2009

e a fr. 61'754 nel 2010, calcolati sulla base dei dati statistici, ritenuto che

prima del danno alla salute l’interessato era iscritto in disoccupazione) con

quanto egli potrebbe ancora conseguire, da invalido, nonostante il danno alla

salute (vale a dire fr. 33'807 nel 2009 e fr. 29'951 nel 2010, calcolati sulla

base dei dati statistici, cui applicare una riduzione per motivi medici del 40%

per il 2009, rispettivamente del 50% per il 2010 e una riduzione dell’8% per tenere

conto dell’insieme delle particolarità del caso di specie), ottenendo un grado

di invalidità del 45% per il 2009 e del 52% per il 2010.

Ora, posto che, come visto, procedendo tramite il

cosiddetto raffronto percentuale, si giunge al medesimo risultato al quale è

pure giunto l’Ufficio AI nella decisione impugnata, il TCA ritiene superfluo

dilungarsi oltre sul calcolo operato dall’amministrazione – e peraltro non

contestato dal ricorrente - in particolare con riferimento alla necessità di

tenere conto o meno, nella determinazione del reddito da valido, delle

qualifiche dell’interessato (il quale, dopo le scuole dell’obbligo, come

indicato dal consulente in integrazione, “ha effettuato il liceo scientifico e

successivamente un biennio di farmacia (analista di laboratorio)”, cfr. doc.

44-1) e a proposito dell’entità della riduzione percentuale da applicare al

reddito da invalido, fissata dall’amministrazione all’8%, percentuale che non

può essere condivisa dal TCA e che andrebbe portata al 10%, alla luce della

giurisprudenza federale (cfr., sul tema, STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 -

interamente confermata dal Tribunale

federale con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013 - nella quale il TCA -

distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton

Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle

deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel

portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale

deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5).

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese

è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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