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Decisione

32.2012.293

Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera per un periodo limitato di tempo e poi nuovamente a partire da ottobre 2010 è corretta,alla luce delle risultanze medico-peri

3 ottobre 2013Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM hanno, inoltre, rilevato che “per il periodo dal 1° giugno 2004

(ricezione da parte dell’amministrazione della richiesta di prestazioni

dell’interessato) sino all’aprile 2007 fa stato la precedente decisione UAI

basata sulla valutazione peritale del dr. __________ (14 ottobre 2005) e la

valutazione della signora __________ del 20 aprile 2006 (consulente CIP)” (doc.

75-23).

2.6. È indubbio e

non oggetto di contestazioni fra le parti il fatto che l’assicurato - il quale,

secondo la perizia del CPAS, è da considerare inabile al lavoro al 70% in

qualsiasi attività a partire dal mese di ottobre 2010 (doc. 114/6-7) - sia

ormai da considerare non più reintegrabile nel mercato del lavoro, come

ritenuto dal consulente IP nel rapporto finale del 13 dicembre 2011 (cfr. doc.

119-3, nel quale il funzionario incaricato ha indicato che “in considerazione

dei deficit causati dall’invalidità, una prognosi negativa in considerazione

delle patologie e l’età dell’assicurato, ritengo che nel libero mercato del

lavoro risulti molto improbabile che un datore di lavoro si accolli un onere di

rischio di assenza per malattia e maggiori oneri sociali, tali da rendere

realistico e concretizzabile il collocamento del signor Gespini. In

conclusione, dalla suddetta analisi si evince che l’assicurato è da ritenere

non reintegrabile nel mercato del lavoro”).

Controversa

risulta, per contro, l’esigibilità lavorativa in attività adatte con

riferimento al periodo compreso fra il mese di agosto 2004 e il mese di

settembre 2010, nel quale l’interessato, dal profilo medico, è stato

considerato, come visto sopra (cfr. conside. 2.5.), totalmente abile al lavoro

dal mese di agosto 2004 al mese di aprile 2007; totalmente inabile al lavoro

dal mese di maggio 2007 al mese di ottobre 2007; inabile al lavoro al 30% a

partire dal mese di novembre 2007 fino al mese di settembre 2010.

La prima

consulente in integrazione professionale, nel proprio rapporto del 7 giugno

2006, sulla base delle limitazioni medico-teoriche indicate in sede peritale

dal dr. __________ – il quale, nel referto peritale del 14 ottobre 2005, aveva

considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100%

nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali (cfr. doc. 40/11) - e della configurazione della realtà economica

del Cantone Ticino, ha indicato come esigibili “attività non qualificate,

semplici e ripetitive tipiche del settore secondario e terziario che rispettano

i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e

professionale) dell’assicurato. Si tratta di attività che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Esempi: l’assicurato potrebbe essere impiegato in lavori di

controllo/sorveglianza, confezione, come pure operaio generico (assemblaggio,

produzione, …), autista (senza mansioni di carico e scarico), magazziniere,

venditore non qualificato” (doc. 54-2).

Dopo il

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, constatato nella

perizia pluridisciplinare del SAM del 9 giugno 2009 – dalla quale è emersa, in

particolare, una inabilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte del 30%

a partire dal mese di novembre 2007, essenzialmente per motivi reumatologici

(cfr. doc. 75-23) – una seconda consulente IP, nel proprio rapporto del 2 marzo

2010, dopo avere elencato i limiti funzionali dell’assicurato – ovvero “vi è

una limitazione in attività lavorativa da svolgere in posizioni non ergonomiche

con la colonna vertebrale in particolar modo se piegata in avanti o se il

paziente deve mantenere delle posizioni statiche sia con la colonna cervicale

che con la colonna lombare; vi sono delle limitazioni nell’alzare pesi

superiori ai 10-15 kg ripetutamente; l’assicurato è limitato nel mantenere la

posizione inginocchiata; egli è limitato in attività lavorative in cui deve

mantenere per un periodo prolungato più di due ore la posizione seduta” (doc.

83-1) – si è così espressa a proposito delle attività esigibili:

"

Si ritiene che le attività indicate dalla

collega __________ nel rapporto del 20 aprile 2006 siano da considerare

esigibili ed adeguate.

Per quanto riguarda la questione dell’età (61

anni) occorre tener presente che l’analisi circa la reperibilità di un posto di

lavoro deve essere effettuata in abstracto, presupponendo quindi l’esistenza di

un mercato del lavoro supposto in equilibrio.

Al proposito, il TF ha già avuto modo di annotare

che: “s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou

les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer

dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger

d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances

supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité,

sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent

parfois difficile, voire impossible, la recherche d’une place et, partant,

l’utilisation de la capacité de travail résiduelle” (VSI 1999, p. 246). E ancora, per quel che concerne in special modo l’età: “die

Invalidenversicherung hat zwar nicht dafür einzustehen, dass ein Versicherter

zufolge seines Alters keine seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste

Arbeit mehr findet (DTF 129 V 225, 107 V 21)”.

Nel caso concreto, considerando un mercato del

lavoro in equilibrio, si ritiene che l’assicurato sia da considerare ancora

reintegrabile nel ciclo produttivo.” (Doc. 83-2)

Chiamata

ad esprimersi riguardo alle critiche espresse dall’avv. RA 1 riguardo alle

attività ritenute esigibili dall’assicurato, la stessa consulente IP, nel

rapporto complementare del 12 agosto 2010, ha osservato:

"

Per quanto riguarda le attività ritenute

esigibili posso precisare quanto segue:

-

attività di controllo/sorveglianza: queste

attività possono essere svolte sia in posizione seduta che in posizione eretta

(eventualmente attrezzandosi con un tavolo regolabile in altezza). Va inoltre

considerato che solitamente circa ogni due ore vi è la possibilità di fare una

pausa per frazionare il tempo di lavoro.

-

Operaio generico: anche in questo caso molte

attività possono essere svolte sia in piedi che seduti e molte aziende lasciano

al dipendente la possibilità di variare la posizione in base al bisogno.

-

Autista: in questo caso l’attività di autista

viene intesa per trasporti su breve raggio (limitatamente al Canton Ticino,

dove il tempo di trascorrenza massimo ammonta a circa 1 ora e mezza) e per dei

piccoli trasporti senza mansioni di carico/scarico (che potrebbero comunque

essere fattibili con dei mezzi ausiliari come il carrello sollevatore).

-

Magazziniere: l’attività potrebbe essere svolta

in un magazzino a forte automazione dove sono presenti tutti i mezzi necessari

(muletti, carrelli elevatori,…) per evitare il sollevamento manuale dei pesi.

-

Venditore non qualificato: in questo ambito

l’assicurato potrebbe alternare l’attività prevalentemente eretta con lavori di

incasso dove egli potrebbe rimanere seduto.

Visto quanto sopra esposto ritengo di potere

confermare integralmente le attività citate nel precedente rapporto in quanto

esigibili con lo stato di salute del signor RI 1.” (Doc. 91/1-2)

A fronte

delle ulteriori contestazioni espresse in sede di osservazioni contro il

progetto di decisione del 24 febbraio 2012 dalla patrocinatrice dell’assicurato

– la quale ha criticato le attività ritenute esigibili dalla consulente IP,

dato che a suo parere si tratta di “attività escluse sia dal medico curante del

ricorrente sia dal dr. __________” (doc. 126-7) - un’altra consulente IP, nel

rapporto finale del 9 agosto 2012, ha rilevato che “dopo avere quindi

analizzato attentamente la situazione si conferma quanto già correttamente

espresso dalla consulente nel rapporto del 12 ottobre 2010” (doc. 130-1).

In sede

ricorsuale, la patrocinatrice ha nuovamente contestato le conclusioni alle

quali sono giunte le consulenti IP, rilevando innanzitutto che le stesse non

hanno tenuto conto “del ruolo che egli ha occupato presso la ditta gestita

dalla moglie”, chiedendosi se l’interessato “sarebbe stato in grado di esercitare

un’attività lavorativa se non fosse stato assunto dalla moglie, in un ambiente

“protetto”, dove in realtà gestiva la giornata a dipendenza di come egli si

sentiva e quindi di quello che il suo stato di salute gli permetteva di

eseguire” (doc. I).

La

patrocinatrice del ricorrente ha poi nuovamente contestato le attività ritenute

esigibili da parte delle consulenti IP, ritenendole non rispettose delle sue

limitazioni funzionali, implicando il mantenimento di posizioni statiche e

prolungate nel tempo. Inoltre, l’avv. RA 1 ha evidenziato che la seconda

consulente IP “non si avvede che la capacità lavorativa indicata dai periti nel

70% è riferita ad attività prettamente amministrative, di modo che ella avrebbe

dovuto approfondire la questione a sapere quali attività il signor RI 1 avrebbe

potito ancora svolgere o essergli imposte, tenuto conto delle sue esperienze

lavorative precedenti, del suo curriculum vitae, della sua età e delle sue

conoscenze in ambito amministrativo e dei limiti posti dai periti” (doc. I).

Il

TCA non può condividere le critiche della patrocinatrice del ricorrente, per i

motivi che verranno di seguito esposti.

Innanzitutto, a proposito

delle reali possibilità per l’interessato di svolgere delle attività lavorative

al di fuori del presunto “ambito protetto” nel quale egli avrebbe lavorato

presso la ditta gestita dalla moglie, questo Tribunale si limita a rilevare

che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), sia il dr. __________,

prima, sia i medici del SAM, poi, abbiano ritenuto l’assicurato inabile al

lavoro al 60% nella sua precedente attività, ma lo abbiano per contro ritenuto

abile al lavoro al 100% dal 21 agosto 2004 al 30 aprile 2007 e al 70% dal 1°

novembre 2007 al 30 settembre 2010, nello svolgimento di attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, senza indicare che la residua

capacità lavorativa fosse da intendere come sfruttabile solo in un ambiente

protetto.

Quanto alla seconda

critica relativa alle attività ritenute esigibili dall’amministrazione, secondo questo Tribunale, all’assicurato poteva essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, tenuto

conto dei limiti funzionali da lui presentati fino al 30 settembre 2010, in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

leggere e con possibilità di variare continuamente la postura. Come evidenziato

dalle consulenti in integrazione professionale, infatti, tenuto conto dei

limiti funzionali di natura reumatologica dell’assicurato, era possibile

individuare un mercato del lavoro apprezzabilmente esteso, comprendente

attività semplici, leggere e poco qualificate, da effettuare in posizione

ergonomica, alternando la postura.

Va inoltre rilevato che, a prescindere dalla

questione dell’esigibilità o meno delle professioni indicate a titolo

esemplificativo dalle consulenti, resta il fatto che, sul mercato generale del

lavoro, esistono delle attività non qualificate, con mansioni semplici e

ripetitive e che non richiedono una preparazione professionale specifica, che

l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe stato in grado di

esercitare al 100%, rispettivamente al 70%.

Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche

nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività

di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

Quanto alla mancanza di formazione invocata dal

patrocinatore dell’assicurato quale impedimento al poter reperire una attività

leggera adeguata, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito che anche

degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la

loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera

e che non presupponga particolari attitudini intellettuali.

Ad

esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato

dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di

incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a

frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive

trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un

infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità

lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di

pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire

sopra l’orizzontale.

Alle

medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8

ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata

straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno

alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente

agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.

L’Alta

Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99

del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati

stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla

salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti

funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il

Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24

luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le

attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione

(quali, ad esempio, quella di

impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una

ditta farmaceutica), sottolineando che “le

professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili

senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3)”.

In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012,

confermando la pronuncia di questo Tribunale

35.2012.17 del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di

un’assicurata, affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e

ritenuta, dal profilo medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività

adeguate, esistesse un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui

realizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando attività leggere,

con possibilità di alternare la postura.

Per

quanto riguarda, invece, l’asserita necessità dal profilo medico per

l’assicurato di svolgere esclusivamente attività di tipo amministrativo, per le

quali egli non sarebbe in possesso delle necessarie qualifiche, questo

Tribunale rileva che ciò non corrisponde a quanto valutato dal perito

reumatologo autore del consulto specialistico per conto del SAM.

Nel suo

referto peritale del 4 maggio 2009, difatti, il dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, ha espressamente indicato che “per quanto riguarda

attività lavorative prettamente di tipo amministrativo vi è una riduzione

dell’attività professionale del 30%”, aggiungendo poi che “per quanto riguarda

delle attività lavorative da considerare medio leggere ed ergonomicamente

adatte per le condizioni di salute del paziente, che tengano in considerazione

le limitazioni funzionali sopra descritte, vi è una ridotta capacità

professionale del 30% da riferire ad una diminuzione del rendimento e la

necessità di pause più prolungate” (cfr. doc. 75-38).

Anche

questa contestazione non ha quindi ragion d’essere.

Infine, per quanto riguarda la possibilità per il ricorrente, in

considerazione della sua età (del 1948), di trovare un’occupazione sul mercato

del lavoro, va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un

fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme

ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla

realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche

DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che

misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa

residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto

delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid.

4.2.2 con riferimenti).

In concreto, secondo l’allora

consulente IP incaricata, l'assicurato – nei periodi nei quali, dal profilo medico, era stato considerato ancora abile al lavoro

nella misura del 100% (a partire da agosto 2004), rispettivamente del 70% (da

novembre 2007 fino a settembre 2010) - poteva ancora svolgere un'ampia

gamma di attività; la sua capacità lavorativa risultava inoltre ridotta solo

nella misura in cui doveva introdurre delle pause che ne riducevano il

rendimento del 30%.

Il TCA condivide la

valutazione dell’amministrazione (cfr. sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2, in

cui l’Alta Corte ha considerato ammissibile la realizzazione

della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, malgrado

l'assicurato avesse compiuto sessant'anni; si confrontino pure sentenze

I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.1 e 4.2, in cui la capacità lavorativa

di un assicurato sessantenne con limitazioni psichiche e fisiche e una

riduzione del 30% è stata considerata realizzabile, e I 376/05 del 5 agosto

2005 consid. 4.2).

Il TCA

rileva, inoltre, che nel periodo in questione all’interessato restavano ancora

Considerandi

alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia. Non

si può di conseguenza ritenere - secondo quanto stabilito dal Tribunale

federale, nei casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (cfr. I 462/02 del 26

maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; I 401/01 del 4 aprile 2002) - che

la sua capacità lavorativa residua non fosse più economicamente utilizzabile

(cfr., per dei casi analoghi, I 831/05 del 21 agosto 2006, in cui il TF ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del

50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente

ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato; I 304/06 del 22 gennaio 2007, in cui il TF ha ritenuto che un assicurato, 60enne, totalmente inabile

nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di

un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del

rendimento del 30%, fosse realisticamente ancora in grado di

reperire un impiego sul mercato equilibrato; in un’altra sentenza I 376/05

del 5 agosto 2005, l’Alta Corte ha pure ritenuto realistiche le possibilità di

sfruttamento della capacità lavorativa residua del 100% in attività leggere

adeguate per un assicurato 60enne al momento della decisione impugnata).

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato del lavoro

esistono delle attività che l’assicurato sarebbe stato in grado di esercitare

in misura del 70%, nonostante il danno alla salute, fino al mese di settembre

2010.

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Nel caso

di specie, come visto (cfr. consid. 2.5.), dalla perizia del SAM e del CPAS

emerge che l’assicurato ha presentato una incapacità lavorativa di lunga durata

a causa dei disturbi che lo affliggono a partire dal mese di agosto 2004.

Pertanto,

in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), l’anno di

carenza è giunto a termine nel mese di agosto 2005, momento a partire dal quale

egli avrebbe potenzialmente avuto diritto a una rendita di invalidità.

A quel

momento, tuttavia, come calcolato dall’allora consulente IP incaricata, egli - ancora

abile al lavoro al 100% nello svolgimento di attività adatte - non presentava

un grado di invalidità di almeno il 40%, percentuale minima per potere

beneficiare di una rendita di invalidità (cfr. doc. 54 e 55).

Dopo il

peggioramento delle sue condizioni di salute - tali da renderlo totalmente

inabile al lavoro in qualsiasi attività a partire dal mese di maggio 2007 -

l’amministrazione ha correttamente attibuito all’interessato una rendita intera

di invalidità.

La

rendita intera è tuttavia stata soppressa dall’amministrazione a decorrere dal

1° febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute

e della sua capacità lavorativa, che i medici del SAM hanno valutato del 70%

nello svolgimento di attività adatte a partire dal 1° novembre 2007).

Pertanto

- ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,

inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01) – per il

confronto dei redditi, nel caso concreto, sono determinanti, come correttamente

ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2008 (momento a partire dal quale

l’amministrazione ha momentaneamente soppresso la corresponsione della rendita

intera di invalidità).

2.8

Per quel che

concerne il reddito da valido, non oggetto di contestazione, nel

rapporto del 2 marzo 2010, la consulente in integrazione incaricata ha tenuto

conto di un salario (2008) di fr. 48'524 (doc. 79-2), aggiornando il reddito di

fr. 46'800 calcolato dalla precedente consulente IP (cfr. doc. 54-2).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato

contestato dall’assicurato.

2.9

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

In una

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di

paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato

quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui

il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà

economico-sociale del Cantone Ticino:

"

(…)

4.6

Quanto all'eccezione secondo cui il gap

salariale - che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel

suo principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato

perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analo­ghi,

essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando

precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era

realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente

esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente

formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze

linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un

salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto

esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti

in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto

della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale)

realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008

pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre

all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto

altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al

consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello

- non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi

alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito

ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto

chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza

(citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5

della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a

differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad

esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla

salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi”

(sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale meccanico di automobili, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 48'524 / anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.). Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 55’065, cfr.

Tabella TA1 p.to 50 “Commercio e riparazione di autoveicoli”, livello di

qualifica 4, fr. 4’329.-- X 12 mesi = 51’948.--

riportato su 42.4).

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 7% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 55'780.36.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, a partire dal mese di novembre 2007,

l’assicurato poteva esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di

salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr.

39'046.25 (fr. 55'780.36 ridotti del 30%) (sulla riduzione del

reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010

del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

2.10

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in

grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una

sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni

circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione

percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio

della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo

una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato

che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando

esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi

dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola

il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso

nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.

Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il

Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido

motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre

verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e

contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una

direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio

Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6

L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze

9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare

l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate

sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"

menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità

che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è

sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la

riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di

5.

2.11

In concreto,

nelle decisioni impugnate, l’amministrazione ha applicato una riduzione del

“5% per attività leggere” e del “10% per tenere conto della riduzione della

redditività” (doc. 83-3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso

di specie, questo Tribunale rileva che il consulente incaricato non ha tenuto

conto dell’età dell’assicurato (nato nel 1948) (cfr. STF 9C_93/2008 del 19

gennaio 2009, pubblicata in SVR 7/2009 IV 27, in cui il TF ha tenuto conto dell’età dell’assicurato, pari a 58 anni al momento determinante;

cfr. pure STF 8C_641/2008 del 14 aprile

2009, in cui l’Alta Corte ha preso in considerazione una riduzione del 5% per l'età (56 anni)).

A mente

del TCA, pertanto, sarebbe stato più equo applicare una riduzione del 20% (cfr.

STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 pubblicata in RtiD I-2011 pag. 223).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 55'780.36, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e

ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 31'237 (fr. 39'046.25 - (fr. 39'046.25

x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48’524.--

(consid. 2.8.), emerge un tasso d’invalidità del 35.6 arrotondato al 36% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non consente

di attribuire una rendita, come correttamente stabilito dall’amministrazione

nelle decisioni impugnate.

L’assicurato ha invece poi

nuovamente diritto ad una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1°

ottobre 2010, come correttamente considerato dall’amministrazione nelle

decisioni impugnate, posto che, dopo il peggioramento delle sue condizioni di

salute - che come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), lo hanno reso

inabile al lavoro al 70% in qualsiasi attività a contare dal mese di ottobre

2010.

- egli, dal profilo economico, secondo quanto valutato dal consulente IP

incaricato nel rapporto finale del 13 dicembre 2011, è definitivamente non più

reintegrabile nel mercato del lavoro (doc. 119-3).

Le

decisioni impugnate meritano quindi conferma.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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