32.2012.293
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera per un periodo limitato di tempo e poi nuovamente a partire da ottobre 2010 è corretta,alla luce delle risultanze medico-peri
3 ottobre 2013Italiano67 min
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Numero d'incarto:
32.2012.293
Data decisione, Autorità:
03.10.2013, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera per un periodo limitato di tempo e poi nuovamente a partire da ottobre 2010 è corretta,alla luce delle risultanze medico-peritali e di quelle economiche
AFFEZIONE PSICHICA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.293
cr
Lugano
3 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 23 ottobre 2012 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1948, all’epoca attivo quale meccanico in un’officina di autoriparazioni
con annesso distributore di benzina, in data 8 ottobre 1990 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito della
“rottura dei due legamenti laterali, due menischi e crociato” (doc. 1/1-6).
Con
decisione del 23 settembre 1991, la Cassa di compensazione competente ha assegnato
all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1° ottobre 1989 (domanda
tardiva) al 31 marzo 1990 (doc. 7-1), poi soppressa a partire dal 1° aprile
1990 visto il miglioramento dello stato di salute dell’interessato.
Con
sentenza del 23 giugno 1992, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
confermato la correttezza della decisione impugnata, visto un grado di
invalidità inferiore al 40% (doc. 7/65-71).
In data
16 ottobre 1992 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni
(doc. 4/1-6).
Con
decisione del 26 ottobre 1993, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni, non essendo intervenuto un peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessato, come appurato in sede peritale dal dr. __________
(doc. 7/1-2).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 1°
giugno 2004 l’assicurato ha presentato un’ulteriore richiesta di prestazioni
(doc. 12/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica
affidata al dr. __________, con decisione del 3 maggio 2006, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni (doc. 56/1-3).
A seguito
dell’opposizione presentata dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, con
decisione su opposizione del 12 novembre 2008, l’Ufficio AI, ritenuto che lo
stato di salute dell’interessato abbia potuto subire delle variazioni sia dal
profilo somatico, che da quello psichico, ha annullato la decisione impugnata e
ha retrocesso gli atti all’amministrazione al fine di stabilire, tramite una
perizia pluridisciplinare, l’evoluzione della capacità lavorativa
dell’assicurato sia nella sua attività, sia in altre adeguate (doc. 66/1-5).
Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM),
con progetto di decisione del 4 marzo 2010 (doc. 84/1-3), poi confermato con
decisione del 25 agosto 2010, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni,
appurato un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 92/1-4).
Con
sentenza 32.2010.264 del 7 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto
all'amministrazione al fine di predisporre una perizia specialistica
psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS)
atta a stabilire quali fossero le patologie dell’assicurato e l’influsso delle
stesse sulla sua capacità lavorativa residua (doc. 104/1-24).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia
psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS)
(doc. 114), con progetto di decisione del 24 febbraio 2012 (doc. 121/1-3), poi
confermato con decisioni del 23 ottobre 2012 (doc. A e B), l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1°
maggio 2007 al 31 gennaio 2008, poi soppressa e nuovamente ripristinata, sempre
per un grado AI del 100%, a partire dal 1° ottobre 2010.
1.4. Contro le
citate decisioni amministrative l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento delle decisioni impugnate
e l’attribuzione di una rendita di invalidità del 100% ininterrottamente a
partire dall’anno 2004 (doc. I).
Sostanzialmente
la patrocinatrice dell’assicurato ha innanzitutto contestato il momento a
partire dal quale l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una
rendita intera di invalidità, ritenendo che, alla luce delle patologie di
origine fisica da lui presentate, la stessa avrebbe dovuto essere corrisposta
già a partire dall’anno 2004.
La
rappresentante legale ha, poi, contestato la soppressione della rendita intera
di invalidità nel periodo compreso fra il 1° febbraio 2008 e il 30 settembre
2010, sottolineando come l’Ufficio AI, contrariamente a quanto chiaramente
indicato dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2010.264 del 7 marzo 2011, abbia completamente
omesso di valutare il momento a partire dal quale si è verificato il
peggioramento dello stato di salute psichica dell’interessato, peggioramento
che il dr. __________, nel 2010, aveva fatto risalire a 4-5 anni prima.
La
patrocinatrice del ricorrente ha quindi concluso che, viste le attestazioni dello
psichiatra curante, ritenute condivisibili dal perito, dr. __________,
l’inabilità lavorativa dell’interessato, per motivi psichiatrici, debba essere
fatta risalire al 2005 (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta, ribadita la correttezza sia della valutazione medica, che di quella
economica, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. Con scritto
del 23 gennaio 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha chiesto l’audizione
dei medici curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ e ha ribadito la
richiesta ricorsuale di un complemento peritale di natura psichiatrica (doc.
VI).
Questo
scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per
conoscenza.
1.7. Pendente
causa, il TCA ha interpellato i periti del CPAS, al fine di ottenere delle
precisazioni a proposito del momento di inizio dell’incapacità lavorativa
dell’interessato (doc. VIII).
Gli
specialisti del CPAS hanno risposto con scritto del 6 settembre 2013 (doc. IX),
che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione
(doc. X, XI).
1.8. Con
osservazioni del 17 settembre 2013, l’Ufficio AI, preso atto della risposta con
la quale gli specialisti del CPAS hanno confermato che il peggioramento dello
stato di salute è oggettivato solo a partire dal mese di ottobre 2010, ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XI).
La
patrocinatrice del ricorrente, dal canto suo, con scritto del 23 settembre 2013, ha considerato la risposta fornita dal dr. __________ insoddisfacente, ribadendo quanto già
indicato in sede ricorsuale (doc. XII).
Le
considerazioni espresse da ciascuna delle parti sono state trasmesse alla
rispettiva controparte (doc. XIII, XIV), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato
una rendita intera di invalidità nel periodo compreso fra il 1° maggio 2007 e
il 31 gennaio 2008 e, successivamente, a partire dal 1° ottobre 2010.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita
ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione
di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza
di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la
Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza
necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale
giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti
del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente
che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza
di rinvio 32.2010.264 del 7 marzo 2011, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute, dal profilo psichico, dell’assicurato, ha
affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire
una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr. __________).
Il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nel rapporto del 10
giugno 2011, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati
soggettivi e quelli oggettivi, hanno posto la diagnosi di “modificazione
duratura della personalità successiva a grave scompenso depressivo
(ICD10-F62.1)” esistente da ottobre 2010 (doc. 114-5).
Il dr. __________
e il dr. __________ hanno considerato che “è verosimile che l’esordio ed il
successivo sviluppo della sintomatologia fisiatrica, così come l’esito negativo
dei vari trattamenti cui si è sottoposto, abbiano causato nel peritando la
rottura di un equilibrio basato su un unico dato di fatto: la compromissione
dell’integrità corporea in un soggetto che possiede solo questa come strumento
di affermazione con conseguente crollo dell’immagine di sé, delle proprie
competenze e del proprio ruolo sociale. Se ciò in occasione della valutazione
psichiatrica per il SAM del 2009 poteva non essere chiaramente evidente,
l’ennesimo conseguente rifiuto delle prestazioni assicurative ha ulteriormente
appesantito l’idea del fallimento ed il senso di frustrazione che hanno dato
una ulteriore spinta alla già compromessa situazione psicoaffettiva del
peritando che è andato incontro alla progressiva stabilizzazione della
patologia depressiva. Hanno così ceduto definitivamente le sue capacità
reattive e l’autostima e si sono fatti strada i sentimenti di nullità ed
incapacità. Tale condizione poi, probabilmente favorita da una mancata,
iniziale, presa a carico psichiatrica, ha finito per monopolizzare le sue
capacità cognitive, inibendolo sul piano intellettivo e compromettendolo su
quello sociale dando l’avvio alla destrutturazione personologica descritta dal
dr. __________” (doc. 114-6).
Gli
specialisti del CPAS, dopo avere indicato di avere obiettivato una situazione
clinica di “importante compromissione psicopatologica di tipo depressivo,
cronicizzata e dominata da sentimenti pervasivi di inutilità, autosvalutativi
di fallimento personale, incapacità ad immaginarsi un futuro, allentamento di
qualsiasi stimolo vitale”, hanno concluso che “quanto descritto dal dr. __________
è condivisibile e pertanto reputo una inabilità lavorativa per esclusivi motivi
psichiatrici di almeno il 70% in qualsiasi ambito lucrativo” (doc. 114-6).
Tale
percentuale di inabilità lavorativa è presente, secondo gli specialisti del
CPAS, dal mese di ottobre 2010 (doc. 114-7).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione delle decisioni
impugnate, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.4.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale eseguita dai
medici del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Il TCA
ritiene infatti di poter condividere la valutazione peritale eseguita dal dr. __________
e dal dr. __________ del CPAS, alla luce anche degli ulteriori chiarimenti
forniti dai periti stessi rispondendo ad una esplicita richiesta di questo
Tribunale.
A fronte
delle contestazioni della patrocinatrice dell’assicurato riguardo alla
decorrenza dell’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici, il TCA ha
interpellato, pendente causa, gli specialisti del Centro Peritale, chiedendo
loro di precisare quanto segue:
"
(…)
Sulla base di queste considerazioni e dopo avere
obiettivato una importante compromissione psicopatologica di tipo depressivo,
cronicizzata, complicata da una personalità con forti tratti negativistici,
avete concluso di ritenere “condivisibile quanto descritto dal dr. __________”,
reputando l’interessato inabile al lavoro al 70% in qualsiasi attività, precisando
che tale incapacità lavorativa è “esistente da ottobre 2010, da quando è stata
descritta dal dr. __________”.
Al riguardo, il TCA rileva che nonostante nel
Vostro referto peritale abbiate espressamente indicato di concordare con quanto
indicato dallo psichiatra curante dell’interessato, dr. __________, sia per
quanto concerne la diagnosi, sia con riferimento alle constatazioni obbiettive,
Voi avete poi indicato, quale inizio dell’inabilità lavorativa di lunga durata,
il mese di ottobre 2010, mentre il dr. __________ faceva risalire la stessa a
3-4 anni prima della sua presa a carico psichiatrica.
Dagli atti emerge, infatti, che lo psichiatra
curante, dr. __________, nel referto del 4 novembre 2010, dopo avere indicato
di avere in cura l’assicurato dal 20 ottobre 2010 e avere rilevato che “il
signor RI 1 presenta da 4-5 anni una grave deriva bio-psico-sociale consecutiva
alle sequele di uno choc anafilattico e ad altre problematiche fisiche (tra
l’altro tumore osseo e patologia dentale) e indotta dalla marcata involuzione
di una sintomatologia depressiva che ha infiltrato sia l’organizzazione che il
funzionamento della personalità”, ha considerato l’interessato definitivamente
inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, aggiungendo che “questa
perdita di competenze occupazionali è presente, sul piano psichiatrico, da
almeno 3-4 anni”.
Con la presente Vi invito ad indicare al
Tribunale se condividete o meno e per quali motivi le considerazioni espresse
dal dr. __________ nel referto appena citato a proposito dell’insorgenza
dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.
Vi invito, inoltre, a precisare quale è stata
l’evoluzione negli anni della patologia psichiatrica dell’assicurato, tenuto
conto in particolare di quanto da Voi stesso indicato in sede peritale circa il
fatto che “l’ennesimo conseguente rifiuto delle prestazioni assicurative ha
ulteriormente appesantito l’idea del fallimento ed il senso di frustrazione che
hanno dato una ulteriore spinta alla già compromessa situazione
psicoaffettiva del peritando che è andato incontro alla progressiva
stabilizzazione della patologia depressiva”, condizione “probabilmente favorita
da una mancata, iniziale, presa a carico psichiatrica” (sottolineatura della
scrivente).” (Doc. VIII)
Con scritto del 6 settembre 2013, il dr.
Lazzarini e la dr.ssa __________, __________ del CPAS, hanno risposto:
"
Da quanto emerso in occasione della valutazione
del 10 giugno 2011 e descritto al punto 5 della stessa, seppure già nel 2007
era stato evidenziato presso la Clinica __________ uno stato depressivo, di
fatto la condizione psicopatologica è diventata invalidante nel 2010, tant’è
che solo ad ottobre di quell’anno il peritando ha cominciato a farsi seguire
dallo psichiatra dr. __________ che ha messo in evidenza una modificazione
della personalità mai diagnosticata in precedenza.
Rispetto all’evoluzione negli anni, come
descritto sempre al punto 5, la patologia depressiva è insorta a causa della
compromessa integrità corporea e successivamente si è gradualmente
stabilizzata, favorita dalla iniziale mancata presa a carico psichiatrica e dal
rifiuto delle prestazioni dopo la valutazione del SAM del 2009, nel cui ambito
il mancato riconoscimento del danno psico-fisico ha ulteriormente influito
negativamente sulle sue capacità intellettive portandolo alla destrutturazione
personologica.” (Doc. IX)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
considerazioni del dr. Lazzarini e della dr.ssa __________ del CPAS, i quali
hanno, in maniera convincente, spiegato le ragioni per le quali, a loro
giudizio, l’evoluzione dei disturbi psichici dell’interessato sia stata tale,
da diventare invalidante a partire dal mese di ottobre 2010.
In
particolare, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie concreta rivesta
un’importanza fondamentale la circostanza - rilevata in sede peritale e ribadita
nella risposta ora fornita al TCA - che una presa a carico psichiatrica si sia
resa necessaria proprio a contare dal mese di ottobre 2010, momento a partire
dal quale lo psichiatra curante ha potuto constatare l’esistenza di una
modificazione della personalità mai constatata in precedenza, invalidante e
necessitante di una regolare presa a carico specialistica.
Al
riguardo, va rilevato che in una sentenza 9C_89/2013 del 12 agosto 2013, l’Alta
Corte, confermando l’operato dei primi giudici, ha considerato corretta la
soppressione delle prestazioni decisa dall’amministrazione a seguito del
miglioramento dello stato psichico dell’assicurata, rilevando che i referti di
alcuni psichiatri, prodotti dalla ricorrente a sostegno della presunta gravità
delle sue condizioni, non sono atti a dimostrare un peggioramento dello stato
di salute dell’interessata in epoca precedente all’11 novembre 2010, dato che a
quel tempo ella non era in cura presso di loro. Il Tribunale federale ha
infatti rilevato quanto segue:
"
(…)
L'instance cantonale a encore exposé que le début de
l'aggravation de l'état de santé dont avaient fait état les doctoresses
J.________/E.________ en mai 2011 et K.________ en janvier 2012 ne pouvait pas
être déterminé avec certitude et que les rapports de ces médecins ne
permettaient en aucun cas d'établir l'existence d'une péjoration antérieure au
11 novembre 2010, d'autant que la recourante ne consultait pas ces derniers à
l'époque. Dès lors que l'intéressée ne développe aucune argumentation
susceptible de démontrer en quoi cette constatation serait insoutenable, c'est
en vain qu'elle se prévaut de l'avis des psychiatres en question.”
La risposta fornita dagli specialisti del CPAS ha dunque permesso di
chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
Giova qui
ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella
STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la
correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché
quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid.
5.1 con riferimenti)”.
In una
sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA
36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la
certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica
eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto
che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante
9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4. con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico
dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dagli
specialisti del CPAS.
Si
ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti
dell’assicurato nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il
quale delimita il potere cognitivo del giudice.
Pertanto,
nel caso concreto, siccome la perizia del CPAS rispetta i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro nella misura 70% in qualsiasi
attività a partire dal mese di ottobre 2010.
Quanto ai
periodi precedenti, il TCA ritiene corretto, così come già indicato nella STCA
32.2010.264 del 7 marzo 2011, fare riferimento alle conclusioni poste dai
medici del SAM nella perizia del 9 giugno 2009, laddove i periti avevano
ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal
mese di maggio 2007 al mese di ottobre 2007; poi, a partire dal mese di
novembre 2007, abile al lavoro nella misura del 30% nella sua attività di
meccanico di automobili, ma ancora abile al 70% nello svolgimento di attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Fatti
I medici
del SAM hanno, inoltre, rilevato che “per il periodo dal 1° giugno 2004
(ricezione da parte dell’amministrazione della richiesta di prestazioni
dell’interessato) sino all’aprile 2007 fa stato la precedente decisione UAI
basata sulla valutazione peritale del dr. __________ (14 ottobre 2005) e la
valutazione della signora __________ del 20 aprile 2006 (consulente CIP)” (doc.
75-23).
2.6. È indubbio e
non oggetto di contestazioni fra le parti il fatto che l’assicurato - il quale,
secondo la perizia del CPAS, è da considerare inabile al lavoro al 70% in
qualsiasi attività a partire dal mese di ottobre 2010 (doc. 114/6-7) - sia
ormai da considerare non più reintegrabile nel mercato del lavoro, come
ritenuto dal consulente IP nel rapporto finale del 13 dicembre 2011 (cfr. doc.
119-3, nel quale il funzionario incaricato ha indicato che “in considerazione
dei deficit causati dall’invalidità, una prognosi negativa in considerazione
delle patologie e l’età dell’assicurato, ritengo che nel libero mercato del
lavoro risulti molto improbabile che un datore di lavoro si accolli un onere di
rischio di assenza per malattia e maggiori oneri sociali, tali da rendere
realistico e concretizzabile il collocamento del signor Gespini. In
conclusione, dalla suddetta analisi si evince che l’assicurato è da ritenere
non reintegrabile nel mercato del lavoro”).
Controversa
risulta, per contro, l’esigibilità lavorativa in attività adatte con
riferimento al periodo compreso fra il mese di agosto 2004 e il mese di
settembre 2010, nel quale l’interessato, dal profilo medico, è stato
considerato, come visto sopra (cfr. conside. 2.5.), totalmente abile al lavoro
dal mese di agosto 2004 al mese di aprile 2007; totalmente inabile al lavoro
dal mese di maggio 2007 al mese di ottobre 2007; inabile al lavoro al 30% a
partire dal mese di novembre 2007 fino al mese di settembre 2010.
La prima
consulente in integrazione professionale, nel proprio rapporto del 7 giugno
2006, sulla base delle limitazioni medico-teoriche indicate in sede peritale
dal dr. __________ – il quale, nel referto peritale del 14 ottobre 2005, aveva
considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100%
nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali (cfr. doc. 40/11) - e della configurazione della realtà economica
del Cantone Ticino, ha indicato come esigibili “attività non qualificate,
semplici e ripetitive tipiche del settore secondario e terziario che rispettano
i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e
professionale) dell’assicurato. Si tratta di attività che non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una
semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Esempi: l’assicurato potrebbe essere impiegato in lavori di
controllo/sorveglianza, confezione, come pure operaio generico (assemblaggio,
produzione, …), autista (senza mansioni di carico e scarico), magazziniere,
venditore non qualificato” (doc. 54-2).
Dopo il
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, constatato nella
perizia pluridisciplinare del SAM del 9 giugno 2009 – dalla quale è emersa, in
particolare, una inabilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte del 30%
a partire dal mese di novembre 2007, essenzialmente per motivi reumatologici
(cfr. doc. 75-23) – una seconda consulente IP, nel proprio rapporto del 2 marzo
2010, dopo avere elencato i limiti funzionali dell’assicurato – ovvero “vi è
una limitazione in attività lavorativa da svolgere in posizioni non ergonomiche
con la colonna vertebrale in particolar modo se piegata in avanti o se il
paziente deve mantenere delle posizioni statiche sia con la colonna cervicale
che con la colonna lombare; vi sono delle limitazioni nell’alzare pesi
superiori ai 10-15 kg ripetutamente; l’assicurato è limitato nel mantenere la
posizione inginocchiata; egli è limitato in attività lavorative in cui deve
mantenere per un periodo prolungato più di due ore la posizione seduta” (doc.
83-1) – si è così espressa a proposito delle attività esigibili:
"
Si ritiene che le attività indicate dalla
collega __________ nel rapporto del 20 aprile 2006 siano da considerare
esigibili ed adeguate.
Per quanto riguarda la questione dell’età (61
anni) occorre tener presente che l’analisi circa la reperibilità di un posto di
lavoro deve essere effettuata in abstracto, presupponendo quindi l’esistenza di
un mercato del lavoro supposto in equilibrio.
Al proposito, il TF ha già avuto modo di annotare
che: “s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou
les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger
d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité,
sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent
parfois difficile, voire impossible, la recherche d’une place et, partant,
l’utilisation de la capacité de travail résiduelle” (VSI 1999, p. 246). E ancora, per quel che concerne in special modo l’età: “die
Invalidenversicherung hat zwar nicht dafür einzustehen, dass ein Versicherter
zufolge seines Alters keine seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste
Arbeit mehr findet (DTF 129 V 225, 107 V 21)”.
Nel caso concreto, considerando un mercato del
lavoro in equilibrio, si ritiene che l’assicurato sia da considerare ancora
reintegrabile nel ciclo produttivo.” (Doc. 83-2)
Chiamata
ad esprimersi riguardo alle critiche espresse dall’avv. RA 1 riguardo alle
attività ritenute esigibili dall’assicurato, la stessa consulente IP, nel
rapporto complementare del 12 agosto 2010, ha osservato:
"
Per quanto riguarda le attività ritenute
esigibili posso precisare quanto segue:
-
attività di controllo/sorveglianza: queste
attività possono essere svolte sia in posizione seduta che in posizione eretta
(eventualmente attrezzandosi con un tavolo regolabile in altezza). Va inoltre
considerato che solitamente circa ogni due ore vi è la possibilità di fare una
pausa per frazionare il tempo di lavoro.
-
Operaio generico: anche in questo caso molte
attività possono essere svolte sia in piedi che seduti e molte aziende lasciano
al dipendente la possibilità di variare la posizione in base al bisogno.
-
Autista: in questo caso l’attività di autista
viene intesa per trasporti su breve raggio (limitatamente al Canton Ticino,
dove il tempo di trascorrenza massimo ammonta a circa 1 ora e mezza) e per dei
piccoli trasporti senza mansioni di carico/scarico (che potrebbero comunque
essere fattibili con dei mezzi ausiliari come il carrello sollevatore).
-
Magazziniere: l’attività potrebbe essere svolta
in un magazzino a forte automazione dove sono presenti tutti i mezzi necessari
(muletti, carrelli elevatori,…) per evitare il sollevamento manuale dei pesi.
-
Venditore non qualificato: in questo ambito
l’assicurato potrebbe alternare l’attività prevalentemente eretta con lavori di
incasso dove egli potrebbe rimanere seduto.
Visto quanto sopra esposto ritengo di potere
confermare integralmente le attività citate nel precedente rapporto in quanto
esigibili con lo stato di salute del signor RI 1.” (Doc. 91/1-2)
A fronte
delle ulteriori contestazioni espresse in sede di osservazioni contro il
progetto di decisione del 24 febbraio 2012 dalla patrocinatrice dell’assicurato
– la quale ha criticato le attività ritenute esigibili dalla consulente IP,
dato che a suo parere si tratta di “attività escluse sia dal medico curante del
ricorrente sia dal dr. __________” (doc. 126-7) - un’altra consulente IP, nel
rapporto finale del 9 agosto 2012, ha rilevato che “dopo avere quindi
analizzato attentamente la situazione si conferma quanto già correttamente
espresso dalla consulente nel rapporto del 12 ottobre 2010” (doc. 130-1).
In sede
ricorsuale, la patrocinatrice ha nuovamente contestato le conclusioni alle
quali sono giunte le consulenti IP, rilevando innanzitutto che le stesse non
hanno tenuto conto “del ruolo che egli ha occupato presso la ditta gestita
dalla moglie”, chiedendosi se l’interessato “sarebbe stato in grado di esercitare
un’attività lavorativa se non fosse stato assunto dalla moglie, in un ambiente
“protetto”, dove in realtà gestiva la giornata a dipendenza di come egli si
sentiva e quindi di quello che il suo stato di salute gli permetteva di
eseguire” (doc. I).
La
patrocinatrice del ricorrente ha poi nuovamente contestato le attività ritenute
esigibili da parte delle consulenti IP, ritenendole non rispettose delle sue
limitazioni funzionali, implicando il mantenimento di posizioni statiche e
prolungate nel tempo. Inoltre, l’avv. RA 1 ha evidenziato che la seconda
consulente IP “non si avvede che la capacità lavorativa indicata dai periti nel
70% è riferita ad attività prettamente amministrative, di modo che ella avrebbe
dovuto approfondire la questione a sapere quali attività il signor RI 1 avrebbe
potito ancora svolgere o essergli imposte, tenuto conto delle sue esperienze
lavorative precedenti, del suo curriculum vitae, della sua età e delle sue
conoscenze in ambito amministrativo e dei limiti posti dai periti” (doc. I).
Il
TCA non può condividere le critiche della patrocinatrice del ricorrente, per i
motivi che verranno di seguito esposti.
Innanzitutto, a proposito
delle reali possibilità per l’interessato di svolgere delle attività lavorative
al di fuori del presunto “ambito protetto” nel quale egli avrebbe lavorato
presso la ditta gestita dalla moglie, questo Tribunale si limita a rilevare
che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), sia il dr. __________,
prima, sia i medici del SAM, poi, abbiano ritenuto l’assicurato inabile al
lavoro al 60% nella sua precedente attività, ma lo abbiano per contro ritenuto
abile al lavoro al 100% dal 21 agosto 2004 al 30 aprile 2007 e al 70% dal 1°
novembre 2007 al 30 settembre 2010, nello svolgimento di attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, senza indicare che la residua
capacità lavorativa fosse da intendere come sfruttabile solo in un ambiente
protetto.
Quanto alla seconda
critica relativa alle attività ritenute esigibili dall’amministrazione, secondo questo Tribunale, all’assicurato poteva essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, tenuto
conto dei limiti funzionali da lui presentati fino al 30 settembre 2010, in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,
leggere e con possibilità di variare continuamente la postura. Come evidenziato
dalle consulenti in integrazione professionale, infatti, tenuto conto dei
limiti funzionali di natura reumatologica dell’assicurato, era possibile
individuare un mercato del lavoro apprezzabilmente esteso, comprendente
attività semplici, leggere e poco qualificate, da effettuare in posizione
ergonomica, alternando la postura.
Va inoltre rilevato che, a prescindere dalla
questione dell’esigibilità o meno delle professioni indicate a titolo
esemplificativo dalle consulenti, resta il fatto che, sul mercato generale del
lavoro, esistono delle attività non qualificate, con mansioni semplici e
ripetitive e che non richiedono una preparazione professionale specifica, che
l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe stato in grado di
esercitare al 100%, rispettivamente al 70%.
Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche
nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività
di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali e che possono essere
svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
Quanto alla mancanza di formazione invocata dal
patrocinatore dell’assicurato quale impedimento al poter reperire una attività
leggera adeguata, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito che anche
degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la
loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono
reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera
e che non presupponga particolari attitudini intellettuali.
Ad
esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato
dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di
incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno
2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a
frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive
trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un
infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità
lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di
pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire
sopra l’orizzontale.
Alle
medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8
ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata
straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno
alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente
agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.
L’Alta
Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99
del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati
stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla
salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti
funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.
È
poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa
residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta
di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Il
Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24
luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le
attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione
(quali, ad esempio, quella di
impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una
ditta farmaceutica), sottolineando che “le
professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili
senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3)”.
In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto
2012,
confermando la pronuncia di questo Tribunale
35.2012.17 del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di
un’assicurata, affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e
ritenuta, dal profilo medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività
adeguate, esistesse un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui
realizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando attività leggere,
con possibilità di alternare la postura.
Per
quanto riguarda, invece, l’asserita necessità dal profilo medico per
l’assicurato di svolgere esclusivamente attività di tipo amministrativo, per le
quali egli non sarebbe in possesso delle necessarie qualifiche, questo
Tribunale rileva che ciò non corrisponde a quanto valutato dal perito
reumatologo autore del consulto specialistico per conto del SAM.
Nel suo
referto peritale del 4 maggio 2009, difatti, il dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, ha espressamente indicato che “per quanto riguarda
attività lavorative prettamente di tipo amministrativo vi è una riduzione
dell’attività professionale del 30%”, aggiungendo poi che “per quanto riguarda
delle attività lavorative da considerare medio leggere ed ergonomicamente
adatte per le condizioni di salute del paziente, che tengano in considerazione
le limitazioni funzionali sopra descritte, vi è una ridotta capacità
professionale del 30% da riferire ad una diminuzione del rendimento e la
necessità di pause più prolungate” (cfr. doc. 75-38).
Anche
questa contestazione non ha quindi ragion d’essere.
Infine, per quanto riguarda la possibilità per il ricorrente, in
considerazione della sua età (del 1948), di trovare un’occupazione sul mercato
del lavoro, va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un
fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme
ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla
realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza
9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche
DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che
misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa
residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto
delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid.
4.2.2 con riferimenti).
In concreto, secondo l’allora
consulente IP incaricata, l'assicurato – nei periodi nei quali, dal profilo medico, era stato considerato ancora abile al lavoro
nella misura del 100% (a partire da agosto 2004), rispettivamente del 70% (da
novembre 2007 fino a settembre 2010) - poteva ancora svolgere un'ampia
gamma di attività; la sua capacità lavorativa risultava inoltre ridotta solo
nella misura in cui doveva introdurre delle pause che ne riducevano il
rendimento del 30%.
Il TCA condivide la
valutazione dell’amministrazione (cfr. sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2, in
cui l’Alta Corte ha considerato ammissibile la realizzazione
della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, malgrado
l'assicurato avesse compiuto sessant'anni; si confrontino pure sentenze
I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.1 e 4.2, in cui la capacità lavorativa
di un assicurato sessantenne con limitazioni psichiche e fisiche e una
riduzione del 30% è stata considerata realizzabile, e I 376/05 del 5 agosto
2005 consid. 4.2).
Il TCA
rileva, inoltre, che nel periodo in questione all’interessato restavano ancora
Considerandi
alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia. Non
si può di conseguenza ritenere - secondo quanto stabilito dal Tribunale
federale, nei casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (cfr. I 462/02 del 26
maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; I 401/01 del 4 aprile 2002) - che
la sua capacità lavorativa residua non fosse più economicamente utilizzabile
(cfr., per dei casi analoghi, I 831/05 del 21 agosto 2006, in cui il TF ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del
50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente
ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato; I 304/06 del 22 gennaio 2007, in cui il TF ha ritenuto che un assicurato, 60enne, totalmente inabile
nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di
un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del
rendimento del 30%, fosse realisticamente ancora in grado di
reperire un impiego sul mercato equilibrato; in un’altra sentenza I 376/05
del 5 agosto 2005, l’Alta Corte ha pure ritenuto realistiche le possibilità di
sfruttamento della capacità lavorativa residua del 100% in attività leggere
adeguate per un assicurato 60enne al momento della decisione impugnata).
In esito alle
considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato del lavoro
esistono delle attività che l’assicurato sarebbe stato in grado di esercitare
in misura del 70%, nonostante il danno alla salute, fino al mese di settembre
2010.
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Nel caso
di specie, come visto (cfr. consid. 2.5.), dalla perizia del SAM e del CPAS
emerge che l’assicurato ha presentato una incapacità lavorativa di lunga durata
a causa dei disturbi che lo affliggono a partire dal mese di agosto 2004.
Pertanto,
in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), l’anno di
carenza è giunto a termine nel mese di agosto 2005, momento a partire dal quale
egli avrebbe potenzialmente avuto diritto a una rendita di invalidità.
A quel
momento, tuttavia, come calcolato dall’allora consulente IP incaricata, egli - ancora
abile al lavoro al 100% nello svolgimento di attività adatte - non presentava
un grado di invalidità di almeno il 40%, percentuale minima per potere
beneficiare di una rendita di invalidità (cfr. doc. 54 e 55).
Dopo il
peggioramento delle sue condizioni di salute - tali da renderlo totalmente
inabile al lavoro in qualsiasi attività a partire dal mese di maggio 2007 -
l’amministrazione ha correttamente attibuito all’interessato una rendita intera
di invalidità.
La
rendita intera è tuttavia stata soppressa dall’amministrazione a decorrere dal
1° febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute
e della sua capacità lavorativa, che i medici del SAM hanno valutato del 70%
nello svolgimento di attività adatte a partire dal 1° novembre 2007).
Pertanto
- ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,
inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01) – per il
confronto dei redditi, nel caso concreto, sono determinanti, come correttamente
ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2008 (momento a partire dal quale
l’amministrazione ha momentaneamente soppresso la corresponsione della rendita
intera di invalidità).
2.8
Per quel che
concerne il reddito da valido, non oggetto di contestazione, nel
rapporto del 2 marzo 2010, la consulente in integrazione incaricata ha tenuto
conto di un salario (2008) di fr. 48'524 (doc. 79-2), aggiornando il reddito di
fr. 46'800 calcolato dalla precedente consulente IP (cfr. doc. 54-2).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato
contestato dall’assicurato.
2.9
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
In una
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di
paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato
quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui
il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà
economico-sociale del Cantone Ticino:
"
(…)
4.6
Quanto all'eccezione secondo cui il gap
salariale - che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel
suo principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato
perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analoghi,
essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando
precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era
realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente
esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente
formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze
linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un
salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto
esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti
in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto
della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale)
realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008
pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre
all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto
altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al
consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello
- non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi
alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito
ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto
chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza
(citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5
della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a
differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad
esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla
salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi”
(sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale meccanico di automobili, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 48'524 / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.). Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 55’065, cfr.
Tabella TA1 p.to 50 “Commercio e riparazione di autoveicoli”, livello di
qualifica 4, fr. 4’329.-- X 12 mesi = 51’948.--
riportato su 42.4).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 7% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 55'780.36.
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico, a partire dal mese di novembre 2007,
l’assicurato poteva esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di
salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr.
39'046.25 (fr. 55'780.36 ridotti del 30%) (sulla riduzione del
reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010
del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
2.10
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in
grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una
sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione
percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio
della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo
una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato
che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando
esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi
dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola
il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso
nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.
Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il
Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido
motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre
verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e
contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una
direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio
Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6
L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze
9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare
l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate
sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"
menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità
che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è
sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la
riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di
5.
”
2.11
In concreto,
nelle decisioni impugnate, l’amministrazione ha applicato una riduzione del
“5% per attività leggere” e del “10% per tenere conto della riduzione della
redditività” (doc. 83-3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso
di specie, questo Tribunale rileva che il consulente incaricato non ha tenuto
conto dell’età dell’assicurato (nato nel 1948) (cfr. STF 9C_93/2008 del 19
gennaio 2009, pubblicata in SVR 7/2009 IV 27, in cui il TF ha tenuto conto dell’età dell’assicurato, pari a 58 anni al momento determinante;
cfr. pure STF 8C_641/2008 del 14 aprile
2009, in cui l’Alta Corte ha preso in considerazione una riduzione del 5% per l'età (56 anni)).
A mente
del TCA, pertanto, sarebbe stato più equo applicare una riduzione del 20% (cfr.
STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 pubblicata in RtiD I-2011 pag. 223).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 55'780.36, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e
ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 31'237 (fr. 39'046.25 - (fr. 39'046.25
x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48’524.--
(consid. 2.8.), emerge un tasso d’invalidità del 35.6 arrotondato al 36% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non consente
di attribuire una rendita, come correttamente stabilito dall’amministrazione
nelle decisioni impugnate.
L’assicurato ha invece poi
nuovamente diritto ad una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1°
ottobre 2010, come correttamente considerato dall’amministrazione nelle
decisioni impugnate, posto che, dopo il peggioramento delle sue condizioni di
salute - che come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), lo hanno reso
inabile al lavoro al 70% in qualsiasi attività a contare dal mese di ottobre
2010.
- egli, dal profilo economico, secondo quanto valutato dal consulente IP
incaricato nel rapporto finale del 13 dicembre 2011, è definitivamente non più
reintegrabile nel mercato del lavoro (doc. 119-3).
Le
decisioni impugnate meritano quindi conferma.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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