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32.2012.297

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima

deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03

del 2 luglio 2007).

2.2. Nella

precedente sentenza 32.2012.38 del 20 giugno 2012, il TCA ha confermato la

decisione del 6 gennaio 2012 con la quale l’Ufficio AI, in applicazione

dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ha ridotto le prestazioni a favore dell’assicurato, ritenendo

che quest’ultimo, avendo provocato l’incidente della circolazione stradale guidando

in stato di ebrietà, abbia commesso intenzionalmente un delitto (cfr. doc. XI -

inc. 32.2012.38).

Il

Tribunale federale, con sentenza 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, ha annullato il giudizio del TCA e ha rinviato gli atti all’istanza di primo grado per

complemento istruttorio e resa di un nuovo giudizio.

L’Alta

Corte - dopo avere rilevato che è pacifico che l’assicurato “ha commesso

chiaramente un delitto” avendo provocato, mentre era alla guida in stato di

ebbrezza, l’incidente della circolazione stradale del 7 dicembre 2008 - ha

tuttavia rilevato che dagli atti, lacunosi in quanto privi del decreto di

accusa del 30 marzo 2009 con il quale il procuratore pubblico ha condannato

l’interessato per infrazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr, “non si evince in alcun

modo se il delitto è stato commesso intenzionalmente o per negligenza”.

Posto che

una riduzione delle prestazioni pecuniarie (e dunque anche delle rendite: art.

15 LPGA) ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA può avvenire solo nei casi in cui

l’assicurato ha commesso intenzionalmente un crimine o un delitto – rientrando

nella nozione di intenzione, ai sensi del diritto penale, anche solo il dolo

eventuale - il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al TCA al fine di

accertare l’intenzionalità o meno del delitto commesso dall’interessato (doc.

XV - inc. 32.2012.38).

Visto

l’annullamento della pronunzia del 20 giugno 2012, il TCA è

dunque chiamato ad esaminare di nuovo la questione relativa alla riduzione

delle prestazioni spettanti all'assicurato, stabilendo, in particolare, come

richiesto dall’Alta Corte, se RI 1 ha provocato intenzionalmente (dolo

eventuale) oppure no il delitto di guida in stato di ebrietà.

2.3. Secondo

l’art. 21 cpv. 1 LPGA se l’assicurato ha provocato l’evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le

prestazioni pecuniarie (e dunque anche le rendite: art. 15 LPGA) possono

essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi

particolarmente gravi, rifiutate.

L’art. 91

LCStr. regola la guida in stato di inattitudine e, secondo il cpv. 1, chiunque

conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena

detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata

una concentrazione qualificata di alcool nel sangue.

2.4. Penalmente

punibile non è solo la commissione intenzionale di un reato, ma anche quella

per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).

Commette con intenzione un

crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente (art. 12

cpv. 2 CP). Per darsi l'intenzionalità, la volontà e la consapevolezza devono

riferirsi agli elementi oggettivi del reato. Non è per contro richiesta anche

la consapevolezza dell'illiceità dell'azione (o omissione; DTF 107 IV 185 consid. 5 pag. 192). Basta che

l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio

(dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Non è per contro necessario

che l'autore desideri anche il risultato. La semplice consapevolezza circa la

probabilità di realizzazione del rischio ancora non basta però per ammettere il

dolo (eventuale). Occorre pure che sia dato l'elemento volitivo del dolo. Ora,

secondo costante giurisprudenza, non è possibile concludere automaticamente che

l'autore che sa voglia ugualmente (cfr. sentenza 6B_782/2010 del 23 giugno 2011

consid. 3.2 con riferimenti). Il giudice può, di regola, dedurre la volontà

dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza (cfr. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag. 17). Può desumere la

volontà dell'autore da ciò che questi sapeva laddove la possibilità che

l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa

ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (sentenza 6B_900/2009 del 31

ottobre 2010 consid. 6.1.3). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile

dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso si produca,

figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e

la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più

grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si

realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i

suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si

realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag.

17; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28 seg. e

rinvii).

Una riduzione delle

prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA è possibile solo in caso di commissione

intenzionale del delitto (a proposito della ratio legis dell'art. 21 cpv. 1

LPGA cfr. in particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 26

all'art. 21 LPGA). La nozione di intenzione dev'essere intesa ai sensi del

diritto penale. È sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale. In assenza

di una valutazione penale, il giudice delle assicurazioni sociali stabilisce

autonomamente se sono date le condizioni (SVR 2011 IV n. 34 pag. 99 consid. 5.3

con riferimenti).

In merito

all’art. 91 cpv. 1 LCStr., nella STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, la nostra

Massima Istanza ha confermato le conclusioni della precedente autorità

giudiziaria che aveva ritenuto che il condurre un autoveicolo con una

concentrazione qualificata di alcool nel sangue ai sensi dell’art. 91 cpv. 1

LCStr configurasse un delitto, precisando che lo stesso poteva essere commesso

tanto intenzionalmente, in particolare per dolo eventuale, quanto per

negligenza (“(…) La juridiction cantonale a retenu,

à juste titre, que le comportement de l'intimé, qui conduisait un véhicule en

état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, était constitutif d'un délit

(art. 91 al. 1 LCR en corrélation avec l'art. 10 CP et l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance

de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie

limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). On précisera

dans ce contexte que la conduite d'un véhicule en étant pris de boisson est une

infraction qui peut être commise intentionnellement, notamment par dol

éventuel, ou par négligence (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

volume II, 2002 n. 24 et 25 ad art. 91 LCR, p. 812; Bussy/Rusconi, Code suisse

de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996, art. 91 LCR

no 5.1) (…)” (STF 8C_737/2009

del 27 agosto 2010, consid. 3.1)).

Nella STF

9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 362,

chiamata a pronunciarsi circa la ricevibilità della domanda di riduzione della

rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale, l’Alta

Corte ha concluso che “(…) la domanda dell'organo esecutivo

intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1

LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso

in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era

oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente.

L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un

aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di

diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è

ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti

risultanti dagli atti (consid. 4.1).” (regesto della DTF 136 V 362).

Contestualmente,

al considerando 5 non pubblicato nella DTF 136 V 362, il Tribunale federale, dopo

avere indicato che con decreto di accusa cresciuto in giudicato l’assicurata

era stata condannata a 21 giorni di detenzione, ha ribadito che condurre un

autoveicolo in stato di ebrietà ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr configura un

delitto che può essere punito anche se commesso per negligenza e, rilevato che

il decreto di accusa non si esprimeva puntualmente su questo aspetto, ha

evidenziato che l’intenzionalità va intesa nel senso penale bastando il dolo

eventuale e va appurata in modo indipendente dall’istanza chiamata a

pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 21 cpv. 1 LPGA ( “(…) 5.2 Unbestritten und aktenmässig belegt ist die Invalidität der

Beschwerdegegnerin auf den von ihr selber verursachten Autounfall vom 1. August

2003 zurückzuführen. Ebenso ist unbestritten und aktenkundig, dass sie dabei in

angetrunkenem Zustand (Mindestalkoholgehalt 1,22 Gewichtspromille) gefahren

war. Dies ist ein Vergehen (Art. 91 Abs. 1 SVG [in der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung vom 20. März 1975] i.V.m. Art. 9 Abs. 2 und Art. 333 Abs. 2 StGB [in

der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung]; BGE 120 V 224 E. 3a S. 227).

Die Beschwerdegegnerin hat den Versicherungsfall demnach bei Ausübung eines

Vergehens herbeigeführt (vgl. BGE 129 V 354 E. 3.1 S. 357; Urteil I 484/01 vom

25. Juni 2003 E. 4.1, publ. in: SVR 2004 IV Nr. 2 S. 4). Sie wurde deswegen mit

rechtskräftigem Strafbefehl zu 21 Tagen Gefängnis verurteilt. 5.3 Strafrechtlich

ist nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige Begehung strafbar

(Art. 100 Ziff. 1 SVG). Der Strafbefehl äussert sich deshalb nicht ausdrücklich

dazu, ob die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Demgegenüber ist

für eine Kürzung nach Art. 21 Abs. 1 ATSG eine vorsätzliche Begehung

erforderlich. Der Begriff der Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen Sinne zu

verstehen, wobei auch Eventualvorsatz genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar,

2009, N. 17 zu Art. 21 ATSG; MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZE-LER, Bundessozialversicherungsrecht,

2009, S. 41 N. 36; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

2010, S. 75). Mangels einer strafrichterlichen Beurteilung hat der Sozialversicherungsrichter

selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 129 V 354 E.

3.2 S. 358; 119 V 241 E. 3b S. 245) (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 consid. 5.2 e 5.3)).

In

quell’evenienza, ritenuto che la sentenza impugnata non conteneva alcun

accertamento in merito alla questione a sapere se vi fosse stata una infrazione

intenzionale dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.: “(…) Der

angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen dazu, ob die Versicherte

vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat. Damit fehlen die notwendigen

sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung. Die Angelegenheit

ist deshalb zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung und zum Entscheid über die

Kürzung gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch, weil der Entscheid über das

Kürzungsmass ein Ermessensentscheid ist (Urteil 1C_109/2009 vom 7. August

2009 E. 2, publ. in: RtiD 2010 I S. 186). (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, consid. 5.5.2), il TF ha

annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti all’autorità giudiziaria

affinché, completata la fattispecie ai sensi dei considerandi, rendesse un

nuovo provvedimento.

2.5. A

proposito della guida in stato di inettitudine sanzionata dall’art. 91 LCStr., Yvan Jeanneret, nel suo Commentaire

“Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)”, Stämpfli

Ed., Bern, 2007, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni riguardo

all’elemento soggettivo dell’infrazione:

" (…)

Le conditions de l'intention sont réunies lorsque a

conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel

soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule

sur la voie publique. Lorsque le taux d'alcoolémie est sensiblement plus élevé

que la limite fixée, la conscience de l'état d'incapacité devra généralement

être admise, dans la mesure où la quantité ingurgitée ne laisse aucun doute au

conducteur et les effets de l'alcool sont clairement perceptibles. Ainsi, par

exemple, celui qui se couche avec un taux d'alcoolémie d'environ 2‰ et se relève 4 heures plus tard pour reprendre

le volant en présentant, lors d'un contrôle, un taux résiduel de 1.6‰ agit au moins par dol éventuel, dans la mesure

où, avec un tel taux d'alcoolémie et les effets qu'il entraîne pour

l'organisme, l'auteur a, au moins, pris en considération l'hypothèse selon

laquelle il n'est pas capable de conduire, au moment où il prend le volant.

Dans tous les cas, celui que effectue un test avec un éthylomètre privé

révélant un taux supérieur à la limite agit évidemment avec intention puisque

sa conscience est certaine.

Quant à la négligence, elle se vérifiera par le

biais d'une erreur de fait, lorsque l'auteur ne se rend pas compte qu'il est

incapable de conduire, par un défaut d'attention évitable (art. 19 al. 2 CP;

art. 13 al. 2 nCP). Ainsi, celui qui est atteint de somnambulisme et qui boit

de l'alcool pendant une telle période où il n'est conscient de rien, qui ignore

avoir bu dans ces conditions, se lève, ne constate pas de signe objectif

d'ébriété, ni d'ailleurs, le médecin qui procède à la prise de sang, n'a pas

conscience d'être en état d'ébriété. Dans les hypothèses où la cause de

l'incapacité réside dans la consommation de substances incapacitantes connues,

comme l'alcool ou les stupéfiants, l'auteur pourra difficilement prétendre

ignorer sérieusement son état d'incapacité, compte tenu des informations

largement connues et diffusées à cet égard, notamment dans le contexte de

campagnes de prévention. Toutefois, il sera sans doute nécessaire de se montrer

un peu plus indulgent et d'admettre la négligence, s'agissant des ivresses simples,

voire des ivresses qualifiées très proches du taux inférieur de 0.8‰, dans la mesure où la quantité d'alcool

consommée et les symptômes y relatifs peuvent laisser planer un doute."

Quanto alla responsabilità, nello stesso commentario si

legge :

"

La répression de la conduite en état d’incapacité

au sens de l’art. 91 LCR présente, le plus souvent, un lien de connexité étroit

avec la question de la responsabilité ; en effet, si une perte de la

capacité de conduire au sens de l’art. 31 al. 2 LCR n’entraîne pas

nécessairement une diminution du degré de responsabilité de l’auteur, l’inverse

se vérifiera dans tous les cas.

(…)

En matière d’atteinte à la responsabilité dans la

circulation routière, c’est bien évidemment l’intoxication par ingestion

d’alcool, de drogues ou de médicaments qui constitue le cas d’application

typique de cette problématique.

Le Tribunal fédéral [ATF non publié du 23 avril 2004, consid. 2.1 (cause 6S.4/2004); ATF non

publié du 7 mai 2002 (cause 6S.17/2002); ATF 122 IV 49; JT 1998 IV 10; le taux

d’alcoolémie se situait entre 2‰ e 3‰, mais des indices concrets (conducteur calme,

marche droit, répond aux questions de manière adéquate, …) démontraient qu’il

n’avait pas de diminution de la responsabilité] a eu l’occasion de préciser, en matière d’ivresse au volant, que le

taux d’alcoolémie est un indice – à lui seul non déterminant compte tenu du

degré de tolérance de chacun – pour apprécier la responsabilité de l’auteur. Il

a indiqué que l’on pouvait prendre en considération l’existence d’une

irresponsabilité lorsque le taux l’alcoolémie dépasse 3‰, alors qu’au dessous de 2‰

la responsabilité est, a priori, présumée entière, de sorte que c’est entre ces

deux seuils que se situent les cas où une responsabilité restreinte peut être

envisagée.

S’agissant d’une atteinte à la conscience engendrée

par l’ingestion volontaire de substances toxiques, se pose bien entendu le

problème de l’application de l’art. 12 CP (art. 19 al. 4 nCP), siège de la

théorie de l'actio libera in causa qui exclut en principe l’application

des art. 10 et 11 CP (art. 19 al. 1 et 2 nCP) lorsque l’auteur a provoqué

lui-même, intentionnellement ou par négligence, l’altération de sa conscience

dans le dessein de commettre l’infraction.

Le cas de l'actio libera in causa intentionnelle

suppose qu'au moment où il est encore en possession de ses facultés, l'auteur

ait la conscience et la volonté de porter atteinte à sa capacité de conduire,

par exemple en ingérant de l'alcool ou des stupéfiants, en sachant ou en

admettant l'hypothèse si elle se présente (dol éventuel), qu'il va conduire un

véhicule. L'actio libera in causa est commise par négligence lorsque

l'auteur, dans les mêmes circonstances, mais sans savoir ou admettre qu'il va

conduire en état d'incapacité, aurait pu et dû s'apercevoir, moyennant un

minimum d'attention raisonnablement exigible, qu'il était possible, dans ces

circonstances, qu'il prenne le volant en état d'incapacité.

La plupart du temps, il faudra admettre que l'auteur

accepte l'éventualité de conduire en état d'incapacité. Tel est notamment le

cas lorsque l'auteur se rend en voiture dans un restaurant ou chez des amis,

circonstances dont on peut déduire qu'il a l'intention de reprendre son

véhicule pour regagner son domicile.

Lorsque l'auteur se place dans une situation où il

aurait dû raisonnablement prévoir l'éventualité de conduire une fois sa

responsabilité affectée, une négligence sera retenue; ainsi, le conducteur,

médecin de surcroît, qui, dépressif, consomme une forte quantité de Valium dans

son véhicule qu'il a immobilisé dans une forêt, s'endort puis, une fois

réveillé, reprend la route, commet une actio libera in causa par

négligence, dans la mesure où il devait envisager, en faisant preuve d'un

minimum d'attention, qu'une fois réveillé il pourrait être amené à conduire.

La situation est différente dans l'hypothèse de

l'auteur qui boit en ne pouvant ni ne devant se rendre compte qu'il conduira;

c'est le cas de celui qui boit en ayant prévu de dormir sur place et qui, une

fois ivre, va se coucher, puis se relève peu après et prend le volant de manière

impromptue. Ainsi, les seules hypothèses dans lesquelles l'actio libera in

causa sera rejetée, seront celles dans lesquelles l'auteur a clairement

pris des dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de

le faire, après avoir consommé une substance incapacitante. Ce sera le cas de

celui qui va manger dans un hôtel en réservant une chambre pour y passer la

nuit, celui qui confie les clés de son véhicule à un tiers, celui qui prend des

dispositions sérieuses et concrètes pour se faire conduire par un tiers ou

celui qui se rend chez des amis avec quelques affaires pour y rester jusqu'au

lendemain. (…)"

La giurisprudenza federale ha, a più riprese, ritenuto adempiute

le condizioni del dolo eventuale nei casi di persone che erano alla guida in

stato di ebrietà, con un tasso alcolemico sensibilmente superiore al limite

fissato per legge (cfr. sentenze 6S.4/2004 del 23 aprile 2004, consid. 2.3.;

6P.104/2003 -6S.286/2003 del 26 settembre 2003;6S.253/2004 del 6 gennaio

2004, consid. 3;6P.156/2003 -6S.435/2003 del 14 gennaio 2004).

Al medesimo risultato è giunto anche il Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton Zurigo, con sentenza IV.2010.01047 del 16 febbraio

2011, resa a seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 sopra esposta (cfr. consid. 2.4.).

2.6. Nella

sentenza di rinvio STF 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, l’Alta Corte -

ritenendo che dagli atti, lacunosi, in quanto privi del “decreto di

accusa del 30 marzo 2009, con il quale il procuratore pubblico avrebbe

condannato l’assicurato per infrazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.”, non si

potesse evincere in alcun modo se il delitto fosse stato commesso intenzionalmente

o per negligenza - ha rinviato gli atti al TCA per un complemento istruttorio.

Dando seguito a quanto

ordinato dall'Alta Corte, questo Tribunale - dopo avere interpellato le parti

(doc. II) e alla luce della richiesta formulata dall’amministrazione di volere

richiamare gli atti della Sezione della circolazione “prima di prendere

posizione sull’opportunità dell’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA” (doc.

IV), accettata dal ricorrente (doc. VII) - in data 20 dicembre 2012, ha provveduto a richiamare dall’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione l’incarto concernente l’interessato, inerente alla

procedura di revoca amministrativa della licenza di condurre, innescata a

seguito dell’incidente del 7 dicembre 2008 (doc. VIII).

All’interno dell’incarto in questione, giunto al

TCA in data 22 gennaio 2013, figura, in particolare, il decreto d’accusa del 30

marzo 2009, che, richiamati gli art. 207 e 208 CPPT, riporta le seguenti

imputazioni:

" (…)

1. guida

in stato di inettitudine

per avere condotto l’autovettura __________

targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.53

– max 2.79 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il

7.12.2008;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1

LCStr.;

Considerandi

2.

infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in

una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di

guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di

sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________

condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti a __________o il __________.2008;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7

cpv. 1 ONC;"

e ha proposto, in

applicazione degli art. 47 e 54 CPS, in particolare la condanna di RI 1:

" (…)

1.

Alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art.

34.

e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'100.00.

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.

Alla

multa di fr. 600.00 (seicento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).

(…)" (Doc. IX/5)

Dopo

avere preso visione dell’incarto della Sezione della circolazione richiamato

dal TCA, l’Ufficio AI, con osservazioni dell’8 febbraio 2013, ha rilevato di non avere “purtroppo acquisito elementi utili per determinarsi sull’applicazione

o meno della riduzione prevista dall’art. 21 cpv. 1 LPGA” (doc. XII).

Al

fine di potersi definitivamente determinare sull’opportunità o meno della

riduzione delle prestazioni, in data 6 marzo 2013, l’amministrazione ha chiesto

al dr. __________ del SMR, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, una presa di posizione (doc. XVI + bis).

Sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________

del SMR nelle annotazioni dell’8 marzo 2013 (doc. XVIII/1) e in quelle dell’11

marzo 2013 (doc. XVIII/2), l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 12 marzo 2013, ha indicato:

" (…)

1.

In merito all’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA al caso

concreto, giova rilevare come secondo la nota marginale 7003 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI): “agisce con dolo chi, pur essendo consapevole delle conseguenze, si

comporta in modo tale da causare, peggiorare o mantenere un danno alla salute.

Questo atteggiamento è praticamente escluso nelle tossicomanie (abuso di

alcool, nicotina, droghe e medicamenti oppure obesità) o nei tentativi di

suicidio.”

2.

Il dr. med. __________ (spec. FMH in psichiatria e psicoterapia) del

Servizio medico regionale dell’AI (di seguito SMR) – chiamato ad esprimersi

sullo stato di dipendenza da alcool dell’assicurato – nella sua presa di

posizione dell’8 marzo 2013 (qui di seguito allegata), dopo aver preso contatto

con il dr. med. __________ (curante di RI 1 dal marzo del 2008 sino al momento

dell’incidente del dicembre 2008), ha affermato che:

“Dalla

descrizione del dr. __________ emerge un soggetto con apparente resistenza agli

effetti negativi dell’alcool sul fegato, cioè un individuo in grado di assumere

quantità notevoli di bevande alcoliche senza soffrire gli effetti negativi

della sostanza rispettivamente una persona abituata a bere alcolici in grande

quantità senza presentare disturbi soggettivi che egli stesso metteva in relazione

alla sostanza.

A conferma di quanto scritto, vi è anche il rapporto del PS

dell’Ospedale regionale di __________, dove l’assicurato giunge il 7 dicembre

2008.

con politrauma severo, alcolemia 3.2‰, CGS: 9.

In un bevitore non abituale, cioè non dipendente da alcool,

un’alcolemia così elevata provoca per sé una riduzione delle capacità sensorie

e attentive rispettivamente uno stato soporoso e di assenza di coscienza tali

che l’individuo non sarebbe in grado di svolgere alcun atto ordinario della vita,

tanto meno mettersi alla guida di un’automobile.

Invece, in soggetti abituali consumatori rispettivamente

dipendenti da alcool, un’alcolemia così elevata può non comportare per sé

disturbi particolari.

Inoltre, i soccorritori trovano sul posto dell’incidente

l’assicurato che è ancora in grado di rispondere a stimoli quali aprire o

chiudere gli occhi a comando nonostante il grave trauma appena subito.

Infatti, il Glasgow Coma Scale (GCS) è la scala di valutazione

usata in campo internazionale per valutare sul posto dell’incidente lo stato di

coscienza del traumatizzato; un risultato di 15 punti indica coscienza normale,

il risultato minimo è 3 che indica un profondo stato di incoscienza. Il

risultato 9 indica, dunque, uno stato di coscienza discretamente mantenuto

nonostante il grave politrauma cranico e periferico appena subito e l’alcolemia

sopra riportata.

È pertanto del tutto verosimile che l’assicurato fosse da un

lato abituato a bere quantità notevoli di alcool, dall’altro egli non si

sentisse assolutamente in stato di ebrietà al momento in cui ha preso in mano

l’automobile.

È altrettanto verosimile che l’assunzione di alcool fosse

allora necessaria all’assicurato per mantenere la sua stessa funzionalità sul

lavoro e nella vita di tutti i giorni, giustificando un vero e proprio stato di

dipendenza dalla sostanza.”

3.

Per quel che concerne la differenza tra il tasso di alcolemia

cifrato nel rapporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________

del 16 dicembre 2008 (in cui si legge che a seguito degli esami del sangue è

presente un’alcolemia 3.29 g/l) e nel decreto d’accusa del 30 marzo 2009

(fondato sul rapporto d’analisi dell’8 dicembre 2008 del __________), il SMR

dr. med. __________, nell’annotazione dell’11 marzo 2013 (qui di seguito

allegata), indica che: “(…) mi sono attenuto al certificato del PS

dell’Ospedale di __________ che indica 3.2‰, verosimilmente

ottenuto al momento del soccorso sulla strada o al più tardi all’ingresso in

PS.

Il valore 2.53‰-2.79‰ è comunque molto elevato e

non modifica le mie considerazioni.”

4.

In virtù di quanto sin qui dettagliato appare evidente che

l’assicurato, nei periodi precedenti il momento dell’incidente della

circolazione in disamina, soffriva di uno stato di dipendenza da alcool tale da

compromettere la sua funzionalità negli atti quotidiani e da non permettergli

di essere cosciente del suo stato di ebrietà. Da ciò ne discende che RI 1 il 7

dicembre 2008 (e meglio: nel momento in cui ha deciso di condurre la macchina,

guida che poi causerà l’infrazione alla norma della circolazione di guida in

stato di inettitudine) non era verosimilmente cosciente di avere assunto una

dose eccessiva di bevande alcoliche.

Nella

fattispecie quindi l’amministrazione non può imputare all’assicurato l’infrazione

intenzionale dell’art. 91 cpv. 1 LCStr., onde e per cui la riduzione del 60%

dei ¾ di rendita (grado AI 62%) accordata ad RI 1 dal 1° agosto 2011 non è più

d’attualità.

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio

AI – in assenza dell’adempimento dei presupposti per la riduzione delle

prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA – chiede che codesto lodevole Tribunale

voglia accogliere il ricorso presentato da controparte.” (Doc. XVIII)

Il TCA prende atto di queste considerazioni, con

le quali l’Ufficio AI ha ammesso che in realtà non poteva procedere ad una

riduzione delle prestazioni spettanti all’assicurato ai sensi dell’art. 21 cpv.

1.

LPGA, ritenuta la non intenzionalità del delitto di guida in stato di

inettitudine commesso da RI 1 in data 7 dicembre 2008.

Ne consegue che, annullata la decisione

contestata, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1°

dicembre 2009 e a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 –

prestazione effettivamente versata solo dal 1° agosto 2011, a conclusione dei provvedimenti professionali – senza procedere ad

alcuna riduzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

La decisione del 6 gennaio 2012 è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2009 e il diritto

a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 – prestazione

effettivamente versata solo dal 1° agosto 2011, a conclusione dei provvedimenti professionali – senza procedere ad

alcuna riduzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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