32.2012.298
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16 settembre 2013Italiano41 min
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Numero d'incarto:
32.2012.298
Data decisione, Autorità:
16.09.2013, TCA
Titolo:
Il ricorrente contesta la decisione dell'AI che respinge la richiesta di rendita e accerta un grado d'invalidità del 29% perché ha ripercussioni nell'ambito della LADI (calcolo del guadagno assicurato). Interesse degno di protezione riconosciuto
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
IRRICEVIBILITÀ
QUALITÀ PER RICORRERE
art. 22 LADI
art. 23 LADI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 59 LPGA
art. 40b OADI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.298
cs
Lugano
16 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13
settembre 2010 RI 1, nato il __________ 1948, attivo dal __________ quale
elettricista presso la __________, incapace al lavoro dal 1° aprile 2010 a causa di un’artrosi monocompartimentale mediale del ginocchio sinistro, per il tramite
dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia del proprio
datore di lavoro (__________), ha inoltrato una domanda tendente
all’ottenimento di prestazioni AI (doc. AI 2).
1.2. Il 30 agosto
2011 la __________ ha licenziato RI 1 con effetto a partire dal 1° dicembre
2011 affermando che “malgrado i nostri sforzi per poter garantire la piena
occupazione a tutti i dipendenti, la recessione è in aumento di conseguenza,
nostro malgrado, non siamo più in grado di garantirle il lavoro” (doc.
disoccupazione 1-3). L’interessato si è iscritto presso la Cassa disoccupazione
__________ indicando quale motivo di disdetta la “recessione” (doc.
disoccupazione 1-1).
1.3. Dopo aver
acquisito gli atti medici ritenuti necessari ed aver fatto allestire una
perizia reumatologica (del 16 agosto 2011) ad opera del dr. med. __________, specialista
FMH reumatologia e medicina interna, che ha concluso per un’inabilità del 40%
nell’attività abituale (presenza al 100% con diminuzione del rendimento del
60%) e dello 0% in attività confacenti allo stato di salute dell’assicurato,
con progetto di decisione del 2 luglio 2012 l’UAI ha assegnato a RI 1 una
rendita completa dal 1° aprile 2011 poiché dall’esame del Servizio di
integrazione professionale è stata esclusa qualsiasi possibilità di
reinserimento concreto nel mondo del lavoro (doc. AI 39-2).
1.4. RI 1 ha
censurato il progetto di decisione, rilevando che, dopo un periodo di malattia durato
poco più di un anno (da aprile 2010 ad agosto 2011), ha ripreso normalmente
l’attività presso la __________, la quale ha disdetto il contratto di lavoro
con preavviso di 3 mesi, ciò che l’ho ha indotto ad iscriversi presso
l’assicurazione contro la disoccupazione dal mese di dicembre 2011 con una
disponibilità al lavoro al 100%. Egli ha inoltre evidenziato di non aver mai
chiesto direttamente una rendita d’invalidità ma di aver compilato la richiesta
speditagli dall’assicuratore malattie, il quale a sua volta l’ha trasmessa
all’UAI (doc. AI 42-1).
1.5. In
rappresentanza dell’assicurato, il 7 settembre 2012, __________ ha ribadito le
censure di RI 1, evidenziando che la disdetta del rapporto di lavoro è avvenuta
per motivi economici, rilevando che la ditta in questione ha diminuito il
personale ed ha licenziato i lavoratori più anziani per far capo a lavoratori
più giovani e dunque meno costosi. Il progetto di decisione metterebbe in difficoltà
l’interessato a causa delle ripercussioni sia in ambito di assicurazione contro
la disoccupazione che per la previdenza professionale. Il rappresentante ha
concluso affermando che “di conseguenza l’assicurato, postula unicamente che
la decisione sia in stretta relazione con il danno medico e sia valutato per
rapporto a tale danno senza godere del vantaggio d’età che verrebbe a
determinarsi. Quindi che il grado d’invalidità certifichi il non diritto alla
prestazione d’invalidità, ritenuto che l’incapacità lavorativa del 40%
nell’attività originaria, decorre dal 12 gennaio 2011, quando non era trascorso
un anno dall’inizio dell’inabilità” (doc. AI 44-3).
1.6. Con
decisione del 6 novembre 2012 (doc. AI 49-1), preavvisata dal (nuovo) progetto
del 27 settembre 2012 (doc. AI 48), l’UAI ha evidenziato che in seguito agli
elementi assunti in sede di audizione “abbiamo quindi provveduto a
considerare il signor RI 1 reintegrabile e calcolato la sua perdita di guadagno
al termine dell’anno di attesa”. L’amministrazione, dopo aver fissato un
grado d’invalidità del 29%, ha respinto la richiesta di prestazioni.
1.7. RI 1 è
insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di riformarla nel senso
che non sussiste alcun grado d’invalidità né in modo permanente, né di durata
temporanea (doc. I).
Il
ricorrente rammenta di aver lavorato presso la medesima ditta dal __________ al
30 novembre 2011 e di aver ricevuto la notifica della disdetta il giorno dopo
la ripresa dell’attività lavorativa conseguente all’inabilità per malattia. L’insorgente
produce un certificato del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, che
attesta l’abilità totale al lavoro dal 29 agosto 2011 (doc. A9) ed evidenzia
che durante il periodo di preavviso ha regolarmente esercitato l’attività
lavorativa nelle sue usuali mansioni, con una resa completa, occupandosi di
quei lavori e quei cantieri che seguiva prima di assentarsi a causa della
malattia. Dal 1° aprile 2010 al 29 agosto 2011 è rimasto inabile al lavoro per
malattia, siccome ha dovuto procedere al posizionamento di una protesi parziale
al ginocchio sinistro, accusando difficoltà motorie. In questo periodo è
intervenuta la __________ quale assicuratore malattia contro la perdita di
guadagno.
L’interessato
ribadisce di aver dovuto, controvoglia, compilare su richiesta del proprio
assicuratore malattie la richiesta di prestazioni AI, pena la possibile
sospensione delle indennità giornaliere di malattia.
L’insorgente
evidenzia di voler contestare la quantificazione del grado d’invalidità del
29%, perché ha un’influenza sia sul guadagno assicurato, ridotto
proporzionalmente sia “con il probabile congelamento parziale delle
prestazioni LPP, che in precedenza ho chiesto di capitalizzarle in contanti in
luogo ed in vece della rendita di vecchiaia.”
L’interessato
rileva che la ditta aveva già studiato da diverso tempo la riorganizzazione
aziendale e che il suo licenziamento è dovuto esclusivamente a motivi
economici, malgrado abbia ritrovato un’abilità lavorativa totale. Inoltre, già
prima dei problemi al ginocchio insorti dal 1° aprile 2010, aveva pianificato
l’abbandono dell’attività al raggiungimento dell’età di pensionamento ed aveva
esercitato l’opzione per il prelievo del capitale in contanti anziché della
rendita del secondo pilastro. Durante il periodo di disdetta (fine agosto-fine
novembre 2011), ha regolarmente svolto i lavori affidatigli.
Egli non
ritiene di conseguenza corretto procedere con il raffronto dei redditi e
richiama, oltre all’incarto AI, anche l’incarto della __________.
1.8. Con risposta
dell’8 gennaio 2013 l’UAI da una parte evidenzia che la decisione presa è
corretta e dall’altra sostiene che l’interessato non ha un interesse degno di
protezione alla modifica della decisione, giacché il dispositivo si limita a
respingere il diritto alle prestazioni (doc. IV). Nel merito l’amministrazione
afferma che la ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’interessato
durante il termine di disdetta non è atta ad inficiare le conclusioni della
perizia del dr. med. __________ che ha concluso per una totale capacità
lavorativa in attività leggere e una capacità lavorativa del 100% con riduzione
del rendimento del 60% nella sua abituale attività lavorativa. La presenza sul
lavoro durante l’intera giornata durante tre mesi, secondo l’UAI, non è in
contrasto con le conclusioni del perito.
1.9. Con scritto
del 16 gennaio 2013 (doc. VI), l’avv. __________, che nel frattempo ha assunto
il patrocinio del ricorrente (doc. VI/A), ha evidenziato che l’interessato ha
un interesse degno di protezione all’accertamento della sua completa e totale
abilità lavorativa poiché questa determina direttamente il guadagno assicurato
dell’assicurazione contro la disoccupazione. A questo proposito ha prodotto i
conteggi di __________ da cui emerge una riduzione del guadagno assicurato
calcolato “in base alla capacità di guadagno residua, determinata dalla
decisione dell’AI” tra il mese di settembre 2011 (fr. 6'035 ed un’indennità
di fr. 3'565.75; doc. IV/C) ed il mese di ottobre 2011 (guadagno assicurato di
fr. 4'285 per un’indennità di fr. 2'956.10; doc. VI/D).
Il 17
gennaio 2013 l’insorgente ha trasmesso ulteriori prove, facendo valere che non
svolgeva unicamente l’attività di elettricista ma anche di progettista per gli
impianti elettrici, ossia un lavoro con capacità anche intellettuali che non
sono mai state intaccate dai problemi fisici (doc. VIII).
1.10. Con
osservazioni del 22 gennaio 2013 (doc. X) e del 23 gennaio 2013 (doc. XII),
l’UAI si è riconfermato nella sua decisione.
in
diritto
In
ordine
2.1. Con
il presente ricorso l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità
dello 0% - invece del 29% calcolato dall’UAI - che non dà comunque diritto ad
una rendita d’invalidità.
Preliminarmente
occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ai
sensi dell’art. 59 LPGA che legittimi l’interessato a ricorrere contro il
querelato provvedimento.
2.2. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo
il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione
impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a
proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art.
58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va
fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo
diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in
materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate
citazioni). La giurisprudenza considerava
degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico
o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione
impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse
degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento
dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti
ivi citati).
Nella sentenza I 239/05 del
22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere dev'essere
negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la
motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo
oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1
pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo
rinvia ai considerandi (DTF 113 V 159).
In caso di ricorso
contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in
realtà, non chieda la modifica del dispositivo (DTF 115 V 416 consid. 3b)aa).
In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse
degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito
nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.
1 pag. 173).
A questo proposito in DTF
115 V 416 l’allora TFA ha stabilito che se la rendita d’invalidità
dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita
complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della
sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce
sull’importo della rendita (consid. 3).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce
l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità
non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato
(ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006
IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).
In una
sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte ha
negato l’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera non
precisa (“grobe Schätzung”) –dall’Ufficio AI per un istituto di
previdenza e di conseguenza l’interesse degno di protezione all’impugnazione
della decisione.
In
un'altra sentenza 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la
decisione dell’Ufficio AI che ha ridotto il grado d’invalidità dal 30 al 27%
senza dare la possibilità all’assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l’Alta
Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se
questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni
della previdenza professionale dell’assicurato.
Nella
sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti
degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di
previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono
dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità.
In quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i
quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque
il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da
invalido. Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di
precisare il tasso d’invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la
valutazione dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale.
Il TF
nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica
di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria
rilevando quanto segue:
"
Da un lato perché per il calcolo della media
retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto, quanto
piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli accertamenti
degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di
previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono
dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità
(cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]).
L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge
del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una
simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare
esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno
2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con
riferimenti."
Infine, con
sentenza 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 al consid. 4 il TF ha rammentato:
“4. Diverso è invece il discorso per quanto concerne la richiesta
di prestazioni a dipendenza dell'affezione somatica, per la quale l'UAI ha
riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo, e più precisamente dal 1°
agosto 2009 (sei mesi dopo la presentazione della domanda conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 marzo 2010 (tre mesi dopo l'accertato
miglioramento).
4.1 Come si evince dagli art. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP, fra
primo (assicurazione per l'invalidità) e secondo pilastro (previdenza
professionale) esiste un forte legame funzionale. Questo legame mira, da un
lato, a garantire un coordinamento materiale esteso tra primo e secondo
pilastro e, dall'altro, a esentare quanto più possibile gli organi della
previdenza professionale dai dispendiosi accertamenti riguardanti le
condizioni, l'estensione e l'inizio del diritto alle prestazioni d'invalidità
del secondo pilastro (DTF 133 V 67 consid. 4.3.2 pag. 69; 132 V 1 consid. 3.2
pag. 4). Tanto in materia di previdenza obbligatoria quanto in materia di
previdenza più estesa (se l'istituto di previdenza ha deciso per via di
regolamento di estendere la previdenza al di là delle esigenze minime di
legge), la valutazione dell'invalidità effettuata dagli organi
dell'assicurazione per l'invalidità assume, in assenza, come in concreto, di
disposizione statutaria contraria, forza vincolante per gli organi della
previdenza professionale. Sempre che tale valutazione non risulti
manifestamente insostenibile e che l'istituto di previdenza sia stato
adeguatamente coinvolto nella procedura AI, ciò significa in particolare che il
diritto a una rendita d'invalidità LPP (art. 23 LPP), la sua entità (art. 24
cpv. 1 LPP) e il suo inizio (art. 26 cpv. 1 LPP) si determinano per analogia
alle disposizioni della LAI (DTF 134 V 64 consid. 4.1.2 pag. 70).
(…)
4.3 Richiamata la prassi esposta al considerando 4.1, non vi è
motivo per non riprendere la vincolante valutazione dell'AI e per non
riconoscere all'assicurato, almeno nel suo principio, una rendita intera dal 1°
agosto 2009 (cfr. art. 26 cpv. 1 LPP in relazione con l'art. 29 cpv. 1 LAI;
Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012, pag. 337 n. 921) al 31
marzo 2010, oltre alle rendite per i due figli X.________ e Y.________ (art. 25
LPP), per le conseguenze invalidanti di natura somatica (...)”
2.3. In ambito di
assicurazione contro la disoccupazione l’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce
che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento
del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento
corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,
convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse
in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la
disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il
cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari
al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi
(art. 8 LPGA).
L'art.
23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,
compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art.
18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
L'art. 40b OADI prevede
che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute,
una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o
immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità
lucrativa rimanente.
A questo proposito la
SECO, in una direttiva pubblicata in 015-Prassi LADI 2010/29-30 “Le persone
disabili nel sistema dell’AD” dell’ottobre 2010, ha stabilito che:
" (…)
3. Importo dell’indennità dopo la decisione dell’AI
L’articolo 40b OADI
stabilisce che, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato
di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la
disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che
corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per "menomazione della
capacità lucrativa" si intende l’invalidità constatata dall‘Ufficio AI
(cfr. sentenze del Tribunale federale del 18.7.2007 in causa P. [C 110/06] e
dell‘1.2.2006 in causa S. [C 140/05]).
Il senso e lo scopo dell’articolo 40b OADI consistono nel limitare l’obbligo
dell’assicurazione contro la disoccupazione di versare le prestazioni a una
percentuale che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente della persona
assicurata per l’intera durata della sua disoccupazione.
Eventuali perdite di prestazioni dovute allo stato di salute
possono naturalmente ripercuotersi sul salario soltanto se non si sono
verificate immediatamente prima o addirittura durante la disoccupazione. In
altri termini: se una menomazione della capacità lucrativa dovuta a motivi di
salute si verifica immediatamente prima o durante la disoccupazione, l’attuale
capacità produttiva non corrisponde più a quella esistente prima della
disoccupazione, che rappresentava la base del salario. Siccome però il salario
ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione costituisce la base di calcolo
del guadagno assicurato, in questi casi occorre effettuare un adeguamento
secondo l’articolo 40b OADI.
Si deve pertanto apportare una correzione conformemente
all’articolo 40b OADI se
il guadagno assicurato si basa su un salario che la persona assicurata, al momento
della disoccupazione, non potrebbe più ricevere a causa di un’invalidità
verificatasi nel frattempo.
Immediatezza ai sensi dell’articolo 40b OADI esiste quindi se la menomazione della
capacità lucrativa dovuta a motivi di salute non si è (ancora) ripercossa sul
salario, che secondo l’articolo 23 capoverso 1 LADI congiuntamente all‘articolo
37 OADI costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato.
Questa correzione del guadagno assicurato deve essere effettuata
al momento della decisione dell’assicurazione-invalidità (cfr. cifra marg. C29
Circ. ID), indipendentemente dal fatto che l’invalidità constatata giustifichi
o meno il versamento di una rendita (cfr. in merito le sentenze del Tribunale
federale C 256/06 e C 79/06 [= DTF 133 V 524]).
Inoltre è irrilevante il fatto di sapere se la persona in
questione interporrà ricorso contro la decisione dell’assicurazione-invalidità;
la correzione del guadagno assicurato deve essere effettuata immediatamente
dopo che è stata emanata la decisione dell’AI.”
2.4. In DTF 133 V
524 l’Alta Corte ha stabilito che contrariamente alla ratio legis definita in
maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l’art. 40b OADI regola non
soltanto il coordinamento delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione e
dell’assicurazione invalidità, ma anche – in maniera più generale – la
delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri
assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una
correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di
principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.
Nel caso
giudicato dal TF, l’UAI aveva stabilito un grado d’invalidità, non
pensionabile, del 33%, preso in considerazione dalla Cassa di disoccupazione nel
calcolo del guadagno assicurato. L’Alta Corte ha rinviato l’incarto
all’amministrazione per stabilire se, dopo l’emissione della decisione da parte
dell’UAI, vi era stato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Al consid. 6.1 il TF ha rilevato che “Es ist dem kantonalen
Gericht beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen
auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu
ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden
Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein
schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder
überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen.“
Questo
concetto è stato ripreso sia in una sentenza 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al
consid. 6.4 che in una sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1.
Nel primo caso si trattava
di un assicurato che aveva inoltrato la domanda di prestazioni AI il 14
dicembre 2004, respinta con decisione del 29 gennaio 2007 a causa di un grado d’invalidità del 33%. Il 14 marzo 2006 aveva richiesto prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione affermando di essere completamente
abile al lavoro. Dopo aver versato indennità sulla base di un guadagno
assicurato di fr. 5'725, la Cassa disoccupazione dal febbraio 2007 ha ridotto l’importo del guadagno assicurato a fr. 3'836 (67% di fr. 5'725), rinviando alla
decisione dell’UAI. Il TF ha confermato l’agire della Cassa, ribadendo che l’interessato
non aveva alcun interesse, all’epoca, a contestare il grado d’invalidità in
ambito AI ed evidenziando che non vi fossero elementi per ritenere il calcolo
dell’UAI manifestamente errato (consid. 6.4: “Es ist dem
Beschwerdeführer beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das
Abstellen auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch
ist und zu ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den
vorliegenden Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren
grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren
Invaliditätsgrad oder überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen.
Allerdings ergeben sich entgegen den Einwänden in der Beschwerde keine
konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Invaliditätsgrad von der
Invalidenversicherung offensichtlich unrichtig ermittelt worden ist. Der
Invaliditätsgrad wurde in der Verfügung der IV-Stelle vom 29. Januar 2007 auf
Grund des Sachverhalts festgestellt, wie er sich bis zum Zeitpunkt des
Verfügungserlasses entwickelt hat. Die berichtigende Verfügung der
Arbeitslosenkasse vom 14. März 2007 und der Einspracheentscheid vom 15. März
2007 betreffen die Zeit ab 1. Februar 2007. Eine vorfrageweise Prüfung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Verfahren, ob sich die Erwerbsfähigkeit
des Versicherten seit der rentenablehnenden Verfügung der IV-Stelle verbessert
hat, erübrigt sich bei diesen Zeitverhältnissen“; sottolineatura del
redattore).
Nella
sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 il TF ha deciso il caso di un
assicurato che il 28 marzo 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con
progetto di decisione del 23 aprile 2009 l’UAI ha negato la rendita a causa di
un grado d’invalidità del 20%. La cassa disoccupazione alla quale l’insorgente
si era rivolto l’8 luglio 2008, con decisione del 3 giugno 2009 ha ridotto del 20% con effetto dal 1° maggio 2009 il guadagno assicurato.
Anche in questa
fattispecie l’Alta Corte ha rammentato che l’insorgente non aveva un interesse,
all’epoca, per contestare il grado d’invalidità ed ha ritenuto anche in questo
caso che non vi fossero elementi per ritenere manifestamente errato il calcolo
del grado d’invalidità (“Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass
es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren
ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen
führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden
Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein
schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder
überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen. In casu vermögen
allerdings die Vorbringen des Beschwerdeführers den Schluss der Vorinstanz,
wonach keine konkreten Anhaltspunkte für eine offensichtlich unrichtige
Ermittlung des Invaliditätsgrades durch die IV-Stelle zu finden seien, nicht in
Zweifel zu ziehen“ e „Seine Argumentation, auch
ältere Arbeitslose oder solche Personen, welche vormals durch Glück
überdurchschnittlich gut verdient hätten, müssten bei einer Neuanstellung oft
erhebliche Lohneinbussen in Kauf nehmen, weshalb konsequenterweise auch bei
ihnen eine Kürzung der Taggelder erfolgen müsste, ist nicht stichhaltig, denn
die vorliegend zur Debatte stehende Anpassung des versicherten Verdienstes im
Sinne von Art. 40b AVIV ist lediglich bei Versicherten vorgesehen, welche
unmittelbar vor oder während der Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit erleiden. Eine solche Einschränkung ergibt
sich bei arbeitslosen Personen weder allein aus ihrem fortgeschrittenen Alter
noch aus dem Umstand, dass sie den bei ihrem letzten Arbeitgeber erzielten,
überdurchschnittlichen Verdienst vielleicht bei einer neuen Anstellung nicht
mehr erreichen können. Schliesslich kann der Beschwerdeführer auch aus dem
Hinweis, wonach insbesondere ungelernte, schwer arbeitende Arbeitslose, welche
eines Gesundheitsschadens wegen ihre angestammte, körperlich schwere Tätigkeit
nicht mehr verrichten könnten, aber in einer physisch leichten,
wechselbelastenden Verweistätigkeit voll einsetzbar wären, durch die (möglichst
frühzeitige) Anmeldung bei der Invalidenversicherung nur verlieren würden,
nichts zu seinen Gunsten ableiten. Arbeitslose Personen müssen zur Schadenminderung
grundsätzlich jede Beschäftigung unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).
Erfahren die Behörden der Arbeitslosenversicherung zufolge einer unterlassenen
Anmeldung bei der Invalidenversicherung erst später von einer anhaltenden
Unzumutbarkeit gewisser Beschäftigungen oder von einer (teilweisen)
Erwerbsunfähigkeit infolge gesundheitlicher Probleme, sind sie befugt und
verpflichtet, im Rahmen einer prozessualen Revision auf die bereits
ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung zurückzukommen, den versicherten
Verdienst rückwirkend zu berichtigen und zu Unrecht ausgerichtete Taggelder
zurückzufordern, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (Art. 25
ATSG in Verbindung mit Art. 95 Abs. 1 sowie Abs. 1bis AVIG (BGE 133 V 530 E. 4 S. 533 mit Hinweis; vgl. auch BGE 133 V 524)“).
2.5. Nel
caso di specie, al ricorrente, che dal mese di febbraio 2013 è al beneficio di
una rendita di vecchiaia avendo compiuto i 65 anni __________ 2013 (cfr. art.
21 cpv. 2 LAVS), è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 29%.
Nel dispositivo della
decisione impugnata l’UAI si è limitato a respingere la richiesta di
prestazioni, mentre il calcolo del grado d’invalidità figura unicamente nella
motivazione. Una riduzione del grado d’invalidità, nel preciso caso di specie,
non avrebbe pertanto alcuna influenza sul diritto a prestazioni del ricorrente
in ambito AI.
In concreto, tuttavia, senza
che sia necessario esaminare l’aspetto della previdenza professionale (cfr. comunque
la sentenza 32.2012.123 del 12 dicembre 2012 dove il TCA non ha riconosciuto
l’interesse degno di protezione ad un assicurato che chiedeva l’accertamento,
in ambito AI, di un grado d’invalidità del 25%, superiore a quello calcolato
dall’UAI, che gli avrebbe permesso di ottenere una rendita LPP, ritenuto che
non avrebbe avuto alcuna influenza sulle prestazioni dell’AI), questo Tribunale
ritiene che l’interessato ha, nel preciso caso di specie, un interesse degno di
protezione a contestare la decisione in esame, la quale, come si vedrà meglio in
seguito, vincola, di principio, la Cassa disoccupazione.
Infatti, con conteggio del
29 ottobre 2012 quest’ultima ha ridotto del 29%, da fr. 6'035 a fr. 4'285 (doc. VI/D) il guadagno assicurato dell’insorgente, prendendo in considerazione il
calcolo figurante nel progetto di decisione del 27 settembre 2012, trasmesso
per conoscenza alla Cassa medesima (doc. AI 48-1).
Con scritto del 16 ottobre
2012 al ricorrente la Cassa disoccupazione __________ ha affermato espressamente
che “con decisione (recte: progetto di decisione) del 27 settembre 2012
l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (AI) ha respinto la sua domanda di
prestazioni. La informiamo che, dal mese seguente la decisione dell’AI, il suo
guadagno assicurato è ridotto a CHF 4'285.00, in base alla sua capacità di
guadagno residua. Il guadagno assicurato è ridotto anche se si oppone alla
decisione dell’AI. Il guadagno assicurato può essere ricalcolato, se la sua
opposizione è accolta dall’AI” (doc. VI/B, sottolineatura del redattore).
Il TCA rileva in primo
luogo che con sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 il TF ha stabilito che,
poiché il progetto di decisione non costituisce una decisione formale, l’adeguamento
del guadagno assicurato va effettuato a partire dal mese seguente l’emanazione
della decisione formale dell’UAI:
“3.2 Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che l'ordine
di restituzione del 17 gennaio 2012, con cui l'amministrazione ha chiesto
all'assicurato il rimborso di parte delle indennità di disoccupazione percepite
nei mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e novembre 2010, non risultava
giustificato, dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato, per
il mese di aprile già per il fatto che se era vero che, come indicato dalle
pertinenti direttive della SECO, andava tenuto conto di una decisione
dell'assicurazione invalidità anche se non era ancora cresciuta in giudicato
(cfr. Prassi LADI C29), era altrettanto vero che il progetto di decisione non
costituiva ancora una decisione formale. Pertanto, l'adeguamento del guadagno
assicurato per il mese di aprile 2010, precedente l'emissione della decisione
18 maggio 2010 dell'UAI, appariva prematuro.
3.3 La tesi del giudice cantonale merita di essere condivisa,
essendo conforme alla giurisprudenza in materia. In effetti, il Tribunale
federale ha già avuto modo di statuire, perlomeno implicitamente, nel senso
esposto nel giudizio impugnato (cfr., tra le altre, sentenza 8C_40/2011 del 4
marzo 2011). L'argomentazione ricorsuale non permette di concludere
diversamente. Su questo punto, in quanto infondato, il ricorso va pertanto
respinto.
3.4 A titolo abbondanziale giova aggiungere che, a ben vedere,
sempre dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato causa
l'invalidità, anche la richiesta di restituzione per il mese di maggio 2010 si
avvera infondata. Le citate direttive dell'autorità ricorrente prevedono
infatti che la cassa corregga il guadagno assicurato all'inizio del mese
successivo alla decisione dell'assicurazione per l'invalidità (Prassi LADI
C29), che in concreto, come visto, porta la data del 18 maggio 2010. Il
Tribunale federale, tuttavia, non può andare oltre le conclusioni delle parti
(art. 107 cpv. 1 LTF). Contrariamente a quanto disposto dal vecchio art. 114
OG, la legge non prevede eccezioni secondo cui il giudice sarebbe abilitato a
statuire a pregiudizio dei ricorrenti (Seiler/von Werdt/Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 2-7 ad art. 107 LTF).”
Ne segue che in concreto
spetterà semmai all’insorgente chiedere alla Cassa disoccupazione una modifica
dei conteggi dei mesi di ottobre e novembre 2012 sulla base della citata
sentenza federale, essendo la decisione impugnata stata emessa il 6 novembre
2012.
Per i mesi di dicembre
2012 e gennaio 2013, invece, la Cassa disoccupazione deve fondarsi sulla
decisione emanata dall’UAI, anche se la medesima non è cresciuta in giudicato
(cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013). D’altra parte se l’insorgente
nella procedura di fissazione del guadagno assicurato in ambito di
assicurazione contro la disoccupazione intende contestare il grado d’invalidità
posto a motivazione della decisione emessa dall’UAI, la Cassa disoccupazione se
ne scosta solo se il calcolo è manifestamente errato. Infatti nelle citate
sentenze 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31
maggio 2010 al consid. 6.1, il TF ha ritenuto che il grado d’invalidità
determinato in ambito AI non era “offensichtlich unrichtig” ed ha
tutelato il principio della deduzione dal guadagno assicurato della percentuale
del grado d’invalidità calcolato in ambito AI.
Ne segue che il grado
d’invalidità figurante nella decisione AI vincola la Cassa disoccupazione,
tranne laddove il medesimo si rivela manifestamente errato.
In queste condizioni il
ricorrente ha un interesse degno di protezione nel contestare in ambito AI il
calcolo del grado d’invalidità analogamente a quanto già deciso dal TF in altre
fattispecie.
Nella già citata DTF 115 V
416 l’Alta Corte ha stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione
contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita complementare,
l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità
è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita
(consid. 3). Anche in ambito di LPP è riconosciuto, a determinate condizioni,
un interesse degno di protezione a contestare una decisione dell’AI la cui
modifica tocca unicamente le prestazioni percepite nell’ambito del secondo
pilastro. Se l’UAI ha accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007)
per un periodo in cui la persona assicurata era affiliata all’istituto di
previdenza e se ciò vincola l’istituto, quest’ultimo ha un interesse degno di
protezione affinché venga esaminata la correttezza dell’accertamento eseguito
in ambito AI (cfr. U. Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG].,
2a edizione, 2010, pag. 495; cfr. anche B. Rubin, Assurance-chômage, 2a
edizione 2006, pag. 317-318).
Ciò vale a maggior ragione
nel caso di specie, se si tien conto del fatto che la Cassa disoccupazione, a
differenza dell’istituto di previdenza professionale e dell’assicuratore contro
gli infortuni, non dispone degli strumenti necessari per esaminare nel merito
il grado d’invalidità dell’assicurato. Tant’è che se la decisione dell’UAI non
è manifestamente errata, la Cassa non si scosta dal grado d’invalidità
stabilito in ambito AI (cfr. sentenze 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4
e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1; cfr. anche le citate direttive
della Seco).
Nel caso di specie, ciò è
confermato dallo scritto del 16 ottobre 2012 dove figura che un ricalcolo del
guadagno assicurato è possibile solo se il grado d’invalidità viene modificato
in ambito AI (doc. VI/B).
Questo Tribunale
deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.7. In concreto l’insorgente, in
seguito a dolori alle ginocchia che lo hanno portato ad una completa incapacità
lavorativa dal 1° aprile 2010, il 12 ottobre 2010 è stato sottoposto ad un
impianto di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio sinistro ad opera
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica presso l’ __________.
Il 16 agosto 2011 il dr.
med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha visitato
il ricorrente nell’ambito della perizia reumatologica a lui affidata.
Dopo aver descritto
l’anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi e le constatazioni
oggettive, ha posto la diagnosi di dolori gonogeni meccanici bilaterali in
gonartrosi prevalentemente bicompartimentale in varo a destra, esiti da
impianto di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio sinistro il
12.10.2010 e obesità (doc. AI 28).
Lo specialista ha
affermato che in un lavoro adatto allo stato di salute l’assicurato è abile al
lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a distanza di 3
mesi dall’intervento di impianto di protesi monocompartimentale al ginocchio
sinistro, operazione effettuata il 12.10.2010, quindi a decorrere dal 12.01.2011
(doc. AI 28-5).
Circa l’attività da ultimo
esercitata di elettricista, “svolta quasi esclusivamente in posizione eretta
con necessità di stare sovente in piedi, di sollevare o portare pesi leggeri,
talvolta anche pesi medi, attività che tuttavia implica anche la posizione
accovacciata ed inginocchiata”, ha ritenuto l’insorgente, sempre dal
12.1.2011, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, “rendimento che non
potrà essere ulteriormente incrementato per mancanza di miglioramento dei
limiti funzionali e di carico anche dopo un ipotetico intervento chirurgico
ortopedico al ginocchio destro” (doc. AI 28-5).
Ha inoltre ritenuto
giustificata un’inabilità lavorativa totale dal 1° aprile 2010 all’11 gennaio
2011.
Da rilevare che
nell’anamnesi sociale figura che “a decorrere dal 1.4.2010 risulta inabile
al lavoro al 100%; in merito l’assicurato dichiara di voler riprendere
prossimamente il lavoro” (doc. AI 28-2).
Il 24 agosto 2011 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la valutazione del dr. med. __________
(doc. AI 29-1).
Il 23
maggio 2012 la consulente in integrazione professionale ha annotato:
“(…)
Colloquio telefonico del 23.05.2012, l’Assicurato
mi comunica quanto segue:
Dal 01.09.2011 ha ripreso l’attività lavorativa
abituale nella misura del 100%, ha ricevuto disdetta da parte del DL a far capo
dal 30.11.2011.
Dal 01.12.2011 è iscritto presso l’URC (….)
Compirà 65 anni il prossimo __________.2013.”
(doc. AI 30-3)
Dall’incarto
della Cassa disoccupazione emerge che il datore di lavoro del ricorrente ha
consegnato a mano il 30 agosto 2011 all’assicurato la disdetta del rapporto di
lavoro con effetto a partire dal 1° dicembre 2011, affermando che “malgrado
i nostri sforzi per poter garantire la piena occupazione a tutti i dipendenti,
la recessione è in aumento di conseguenza, nostro malgrado, non siamo più in
grado di garantirle il lavoro” e che “se nel corso di questi 2 mesi ci
verranno deliberati lavori, per i quali siamo in trattativa, sarà nostra
premura comunicarglielo in maniera tale da poterle garantire l’occupazione”
(doc. cassa disoccupazione 1-3).
L’interessato
si è iscritto presso l’URC il 26 settembre 2011 con effetto dal 1° dicembre
2011 quale “disoccupato totale” (doc. Cassa disoccupazione 2-1) ed il 27
settembre 2011 il datore di lavoro ha indicato quale motivo della disdetta la “recessione”
ed ha risposto negativamente alla questione di sapere se al momento della
disdetta o durante il termine di disdetta, la persona assicurata era impedita
nel lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio
civile o servizio di protezione civile (doc. cassa disoccupazione 1-1),
indicando quale periodo di assenza per malattia il lasso di tempo dal 1° aprile
2010 al 28 agosto 2011 (doc. cassa disoccupazione 1-2).
Il 2
dicembre 2011 l’insorgente ha compilato la “domanda d’indennità di
disoccupazione”, indicando la “mancanza di lavoro” quale motivo
della disdetta (doc. Cassa disoccupazione 3-2). L’interessato ha risposto
negativamente alla questione di sapere se al momento della disdetta o durante
il termine della disdetta era impedito nel lavoro, in tutto o in parte, a causa
di una malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o
protezione civile.
Il 5
dicembre 2011 l’insorgente nel corso di un colloquio di consulenza ha affermato
che dopo una lunga attività lavorativa presso la medesima società, a causa
Considerandi
della mancanza di lavoro la __________ ha inoltrato regolare disdetta (doc. AI
44-5)
Chiamato
dall’UAI a trasmettere un aggiornamento degli atti, con e-mail del 4 giugno
2012.
l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno ha affermato che “da
agosto 2011 non abbiamo più dei documenti attuali visto che il caso è chiuso
per il 28.08.2011” (doc. AI 33-1).
Sulla
base della sopra citata documentazione dell’assicurazione contro la
disoccupazione e dell’assicuratore malattie, il 28 giugno 2012 il medico SMR,
dr. med. __________, ha confermato la sua valutazione del 24 agosto 2011 (doc.
AI 38-1).
Pendente
causa l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica presso l’ __________, il quale il 19
novembre 2012 ha certificato che il ricorrente è abile al lavoro al 100% dal 29
agosto 2011 (doc. A9), nonché la scheda di controllo per l’incapacità
lavorativa dell’assicuratore malattie __________ da cui risulta che il medico
curante, dr. med. __________, ha attestato una capacità lavorativa totale dal
29.
agosto 2011, con conclusione del trattamento medico il 28 agosto 2011 (doc.
A3).
2.8
Questo TCA,
alla luce della documentazione prodotta dalle parti, non può confermare il
grado d’invalidità calcolato dall’UAI.
Infatti,
pur attribuendo piena forza probatoria alla perizia del dr. med. __________, va
sin da subito evidenziato che la visita presso lo specialista è avvenuta il 16
agosto 2011, ossia due settimane prima della ripresa dell’attività lavorativa e
concerne pertanto un periodo anteriore a quello qui in discussione. Non può infatti
essere escluso, come emerge del resto dagli atti, che successivamente lo stato
valetudinario dell’interessato sia migliorato, permettendogli di riacquisire
una piena capacità lavorativa anche nella sua attività.
Questa
circostanza trova conferma sia nelle attestazioni del medico curante, dr. med. __________
e del medico che lo ha operato, dr. med. __________, che negli atti della Cassa
disoccupazione.
Il 28
agosto 2011 il dr. med. __________, ha infatti concluso il trattamento medico
relativo all’incapacità lavorativa iniziata il 1° aprile 2010 e dal 29 agosto
2011.
l’insorgente è stato dichiarato completamente abile al lavoro (cfr., a
proposito delle sanzioni penali in cui può incorrere un medico nella misura in
cui rilascia un certificato contrario alla verità, l’art. 318 CP).
Conseguentemente,
l’assicuratore malattie ha chiuso il caso per il 28 agosto 2011, cessando il
versamento delle indennità giornaliere (cfr. doc. AI 33-1).
Il 30
agosto 2011 il datore di lavoro del ricorrente lo ha licenziato per motivi
economici (cfr. doc. cassa disoccupazione 1-3) e l’interessato si è iscritto
presso la Cassa disoccupazione __________ indicando nella mancanza di lavoro il
motivo della disdetta del rapporto di lavoro (doc. Cassa disoccupazione 3-2).
Anche il datore di lavoro, nella documentazione trasmessa alla Cassa
disoccupazione, ha indicato che il licenziamento era dovuto alla recessione
(doc. Cassa disoccupazione 1-1).
Entrambi
hanno inoltre confermato che al momento della disdetta o successivamente il
ricorrente non è stato impedito al lavoro per malattia, il datore di lavoro
precisando che l’assenza per malattia è terminata il 28 agosto 2011 (doc. Cassa
disoccupazione 1-1 e 3-1).
Nell’ambito
della stesura del verbale del 5 dicembre 2011 con una funzionaria della Cassa disoccupazione
l’insorgente ha ribadito di essere stato licenziato per “mancanza di lavoro”
(doc. AI 44-5) e nel corso di un colloquio telefonico del 23 maggio 2012 con la
consulente in integrazione AI il ricorrente ha confermato di aver ripreso l’attività
nella misura del 100% dal 1° settembre 2011 (doc. AI 30-3).
Tutto ciò
è avvenuto prima di conoscere l’esito della perizia del dr. med. __________,
nel corso della quale, tra l’altro, l’interessato aveva già espresso
l’intenzione di ricominciare a lavorare a breve (cfr. doc. AI 28-2: “A
decorrere dal 1.4.2010 risulta inabile al lavoro al 100%; in merito
l’assicurato dichiara di voler riprendere prossimamente il lavoro”).
L’intera
fattispecie è stata confermata pure dal Sindacato __________ (doc. AI 44-1),
che ha rappresentato l’insorgente in sede di osservazioni al progetto di
decisione.
Ad
ulteriore conferma della ripresa dell’attività lavorativa in maniera completa
vi è il certificato del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica. Lo
specialista, che aveva operato l’insorgente e che pertanto conosce nel
dettaglio ed approfonditamente la situazione valetudinaria del ricorrente, ha
confermato che dal 29 agosto 2011 l’interessato è abile al lavoro al 100%.
Alla luce
di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere, applicando il
principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali, che l’insorgente, a decorrere dal 29/30 agosto 2011 è completamente
abile al lavoro anche nella sua precedente attività lavorativa.
In queste
circostanze il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso
che il diritto a prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è
completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata
in passato.
Va infine
evidenziato che la richiesta del ricorrente tendente al richiamo dell’incarto
AI e dell’assicuratore malattie è stata evasa nella misura in cui l’UAI ha
prodotto l’intera documentazione, comprensiva degli atti di __________,
unitamente alla risposta di causa.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’UAI, che verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, ripetibili
ridotte, tenuto conto della circostanza che l’avv. RA 1 è intervenuta in corso
di causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto a
prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è completamente abile al
lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente.
2. Le spese
per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà
al ricorrente fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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