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Decisione

32.2012.298

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2013Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

2.7. In concreto l’insorgente, in

seguito a dolori alle ginocchia che lo hanno portato ad una completa incapacità

lavorativa dal 1° aprile 2010, il 12 ottobre 2010 è stato sottoposto ad un

impianto di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio sinistro ad opera

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica presso l’ __________.

Il 16 agosto 2011 il dr.

med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha visitato

il ricorrente nell’ambito della perizia reumatologica a lui affidata.

Dopo aver descritto

l’anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi e le constatazioni

oggettive, ha posto la diagnosi di dolori gonogeni meccanici bilaterali in

gonartrosi prevalentemente bicompartimentale in varo a destra, esiti da

impianto di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio sinistro il

12.10.2010 e obesità (doc. AI 28).

Lo specialista ha

affermato che in un lavoro adatto allo stato di salute l’assicurato è abile al

lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a distanza di 3

mesi dall’intervento di impianto di protesi monocompartimentale al ginocchio

sinistro, operazione effettuata il 12.10.2010, quindi a decorrere dal 12.01.2011

(doc. AI 28-5).

Circa l’attività da ultimo

esercitata di elettricista, “svolta quasi esclusivamente in posizione eretta

con necessità di stare sovente in piedi, di sollevare o portare pesi leggeri,

talvolta anche pesi medi, attività che tuttavia implica anche la posizione

accovacciata ed inginocchiata”, ha ritenuto l’insorgente, sempre dal

12.1.2011, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, “rendimento che non

potrà essere ulteriormente incrementato per mancanza di miglioramento dei

limiti funzionali e di carico anche dopo un ipotetico intervento chirurgico

ortopedico al ginocchio destro” (doc. AI 28-5).

Ha inoltre ritenuto

giustificata un’inabilità lavorativa totale dal 1° aprile 2010 all’11 gennaio

2011.

Da rilevare che

nell’anamnesi sociale figura che “a decorrere dal 1.4.2010 risulta inabile

al lavoro al 100%; in merito l’assicurato dichiara di voler riprendere

prossimamente il lavoro” (doc. AI 28-2).

Il 24 agosto 2011 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la valutazione del dr. med. __________

(doc. AI 29-1).

Il 23

maggio 2012 la consulente in integrazione professionale ha annotato:

“(…)

Colloquio telefonico del 23.05.2012, l’Assicurato

mi comunica quanto segue:

Dal 01.09.2011 ha ripreso l’attività lavorativa

abituale nella misura del 100%, ha ricevuto disdetta da parte del DL a far capo

dal 30.11.2011.

Dal 01.12.2011 è iscritto presso l’URC (….)

Compirà 65 anni il prossimo __________.2013.”

(doc. AI 30-3)

Dall’incarto

della Cassa disoccupazione emerge che il datore di lavoro del ricorrente ha

consegnato a mano il 30 agosto 2011 all’assicurato la disdetta del rapporto di

lavoro con effetto a partire dal 1° dicembre 2011, affermando che “malgrado

i nostri sforzi per poter garantire la piena occupazione a tutti i dipendenti,

la recessione è in aumento di conseguenza, nostro malgrado, non siamo più in

grado di garantirle il lavoro” e che “se nel corso di questi 2 mesi ci

verranno deliberati lavori, per i quali siamo in trattativa, sarà nostra

premura comunicarglielo in maniera tale da poterle garantire l’occupazione”

(doc. cassa disoccupazione 1-3).

L’interessato

si è iscritto presso l’URC il 26 settembre 2011 con effetto dal 1° dicembre

2011 quale “disoccupato totale” (doc. Cassa disoccupazione 2-1) ed il 27

settembre 2011 il datore di lavoro ha indicato quale motivo della disdetta la “recessione”

ed ha risposto negativamente alla questione di sapere se al momento della

disdetta o durante il termine di disdetta, la persona assicurata era impedita

nel lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio

civile o servizio di protezione civile (doc. cassa disoccupazione 1-1),

indicando quale periodo di assenza per malattia il lasso di tempo dal 1° aprile

2010 al 28 agosto 2011 (doc. cassa disoccupazione 1-2).

Il 2

dicembre 2011 l’insorgente ha compilato la “domanda d’indennità di

disoccupazione”, indicando la “mancanza di lavoro” quale motivo

della disdetta (doc. Cassa disoccupazione 3-2). L’interessato ha risposto

negativamente alla questione di sapere se al momento della disdetta o durante

il termine della disdetta era impedito nel lavoro, in tutto o in parte, a causa

di una malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o

protezione civile.

Il 5

dicembre 2011 l’insorgente nel corso di un colloquio di consulenza ha affermato

che dopo una lunga attività lavorativa presso la medesima società, a causa

Considerandi

della mancanza di lavoro la __________ ha inoltrato regolare disdetta (doc. AI

44-5)

Chiamato

dall’UAI a trasmettere un aggiornamento degli atti, con e-mail del 4 giugno

2012.

l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno ha affermato che “da

agosto 2011 non abbiamo più dei documenti attuali visto che il caso è chiuso

per il 28.08.2011” (doc. AI 33-1).

Sulla

base della sopra citata documentazione dell’assicurazione contro la

disoccupazione e dell’assicuratore malattie, il 28 giugno 2012 il medico SMR,

dr. med. __________, ha confermato la sua valutazione del 24 agosto 2011 (doc.

AI 38-1).

Pendente

causa l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica presso l’ __________, il quale il 19

novembre 2012 ha certificato che il ricorrente è abile al lavoro al 100% dal 29

agosto 2011 (doc. A9), nonché la scheda di controllo per l’incapacità

lavorativa dell’assicuratore malattie __________ da cui risulta che il medico

curante, dr. med. __________, ha attestato una capacità lavorativa totale dal

29.

agosto 2011, con conclusione del trattamento medico il 28 agosto 2011 (doc.

A3).

2.8

Questo TCA,

alla luce della documentazione prodotta dalle parti, non può confermare il

grado d’invalidità calcolato dall’UAI.

Infatti,

pur attribuendo piena forza probatoria alla perizia del dr. med. __________, va

sin da subito evidenziato che la visita presso lo specialista è avvenuta il 16

agosto 2011, ossia due settimane prima della ripresa dell’attività lavorativa e

concerne pertanto un periodo anteriore a quello qui in discussione. Non può infatti

essere escluso, come emerge del resto dagli atti, che successivamente lo stato

valetudinario dell’interessato sia migliorato, permettendogli di riacquisire

una piena capacità lavorativa anche nella sua attività.

Questa

circostanza trova conferma sia nelle attestazioni del medico curante, dr. med. __________

e del medico che lo ha operato, dr. med. __________, che negli atti della Cassa

disoccupazione.

Il 28

agosto 2011 il dr. med. __________, ha infatti concluso il trattamento medico

relativo all’incapacità lavorativa iniziata il 1° aprile 2010 e dal 29 agosto

2011.

l’insorgente è stato dichiarato completamente abile al lavoro (cfr., a

proposito delle sanzioni penali in cui può incorrere un medico nella misura in

cui rilascia un certificato contrario alla verità, l’art. 318 CP).

Conseguentemente,

l’assicuratore malattie ha chiuso il caso per il 28 agosto 2011, cessando il

versamento delle indennità giornaliere (cfr. doc. AI 33-1).

Il 30

agosto 2011 il datore di lavoro del ricorrente lo ha licenziato per motivi

economici (cfr. doc. cassa disoccupazione 1-3) e l’interessato si è iscritto

presso la Cassa disoccupazione __________ indicando nella mancanza di lavoro il

motivo della disdetta del rapporto di lavoro (doc. Cassa disoccupazione 3-2).

Anche il datore di lavoro, nella documentazione trasmessa alla Cassa

disoccupazione, ha indicato che il licenziamento era dovuto alla recessione

(doc. Cassa disoccupazione 1-1).

Entrambi

hanno inoltre confermato che al momento della disdetta o successivamente il

ricorrente non è stato impedito al lavoro per malattia, il datore di lavoro

precisando che l’assenza per malattia è terminata il 28 agosto 2011 (doc. Cassa

disoccupazione 1-1 e 3-1).

Nell’ambito

della stesura del verbale del 5 dicembre 2011 con una funzionaria della Cassa disoccupazione

l’insorgente ha ribadito di essere stato licenziato per “mancanza di lavoro”

(doc. AI 44-5) e nel corso di un colloquio telefonico del 23 maggio 2012 con la

consulente in integrazione AI il ricorrente ha confermato di aver ripreso l’attività

nella misura del 100% dal 1° settembre 2011 (doc. AI 30-3).

Tutto ciò

è avvenuto prima di conoscere l’esito della perizia del dr. med. __________,

nel corso della quale, tra l’altro, l’interessato aveva già espresso

l’intenzione di ricominciare a lavorare a breve (cfr. doc. AI 28-2: “A

decorrere dal 1.4.2010 risulta inabile al lavoro al 100%; in merito

l’assicurato dichiara di voler riprendere prossimamente il lavoro”).

L’intera

fattispecie è stata confermata pure dal Sindacato __________ (doc. AI 44-1),

che ha rappresentato l’insorgente in sede di osservazioni al progetto di

decisione.

Ad

ulteriore conferma della ripresa dell’attività lavorativa in maniera completa

vi è il certificato del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica. Lo

specialista, che aveva operato l’insorgente e che pertanto conosce nel

dettaglio ed approfonditamente la situazione valetudinaria del ricorrente, ha

confermato che dal 29 agosto 2011 l’interessato è abile al lavoro al 100%.

Alla luce

di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere, applicando il

principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali, che l’insorgente, a decorrere dal 29/30 agosto 2011 è completamente

abile al lavoro anche nella sua precedente attività lavorativa.

In queste

circostanze il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso

che il diritto a prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è

completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata

in passato.

Va infine

evidenziato che la richiesta del ricorrente tendente al richiamo dell’incarto

AI e dell’assicuratore malattie è stata evasa nella misura in cui l’UAI ha

prodotto l’intera documentazione, comprensiva degli atti di __________,

unitamente alla risposta di causa.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’UAI, che verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, ripetibili

ridotte, tenuto conto della circostanza che l’avv. RA 1 è intervenuta in corso

di causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto a

prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è completamente abile al

lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente.

2. Le spese

per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà

al ricorrente fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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