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Decisione

32.2012.299

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I medici hanno osservato che a causa

dei dolori in sede lombo-sacrale con/su importante contrattura muscolare

paraverebrale ed assenza dei deficit neurologici, si è proseguito con una terapia

antalgica oltre ad una valutazione fisiatrica che, dopo la relativa seduta, ha

prodotto un miglioramento del quadro clinico. È stato consigliato al medico

curante un approfondimento ortopedico anche alla luce della diagnosi di

pseudo-retrolistesi, per valutare se il paziente necessitava di una

stabilizzazione ortopedica della colonna.

Il medico SMR ha valutato attentamente

anche questi nuovi certificati medici e ha concluso che il ganglion articolare

al ginocchio destro era noto sin dal 2006, che la risonanza magnetica della

colonna lombare mostrava delle alterazioni di tipo degenerativo contenute e che

nessuna problematica neurologica era documentata a livello radiologico né

clinico. Persisteva un mal di schiena soggettivamente irrilevante al 100%, ma

questa patologia era già stata valutata in occasione della precedente decisione.

Pertanto, non è stata evidenziata alcuna sostanziale modifica dello stato di

salute dell'assicurato (doc. IVbis).

7. Analizzando

ora lo stato di salute del ricorrente basandosi sui predetti certificati medici

allestiti dai medici curanti, questo Tribunale rileva innanzitutto che tutti i

pareri si riferiscono alle condizioni di salute dell'assicurato nell'autunno

2011, ovvero oltre un anno e mezzo dopo l'emanazione della decisione impugnata

(aprile 2010) rispettivamente un anno dopo la conferma della stessa da parte di

questo Tribunale.

Solo il certificato del 5 settembre

2012 è prossimo alla decisione qui impugnata.

Inoltre, tutti questi pareri medici,

eccetto l'ultimo, non si esprimono sulla capacità lavorativa del ricorrente né

nell'attività precedentemente svolta né in altre adeguate al suo stato di salute.

Solo il dr. med. __________ ha

osservato che il peggioramento ortopedico ha portato l'assicurato a non

riuscire più ad eseguire lavori fisici.

Vero è che i dolori in sede

lombo-sacrale che affliggevano l'interessato l'hanno portato, il 18 novembre

2011 (doc. E), a farsi ricoverare d'urgenza all'Ospedale __________ di __________,

dove è stato degente fino all'indomani. Al riguardo, però, va evidenziato che è

bastata una seduta fisiatrica per osservare un miglioramento del quadro

clinico, tanto che i curanti hanno previsto ulteriori sedute ambulatoriali con

lo specialista incaricato. Inoltre, la terapia alla dimissione era di tipo unicamente

farmacologico (Voltaren e Valium, quest'ultimo solo per due giorni).

I due certificati del dr. med. __________

danno soltanto lo stato di salute momentaneo del ricorrente, trattandosi di un

medico FMH radiologia medica. Né un'anamnesi né una valutazione medica

accompagnano infatti l'esito delle risonanze magnetiche eseguite, quindi non

v'è un parere sulla sua capacità lavorativa.

Solo il rapporto dell'8 ottobre 2011

del dottor __________ si dilunga un po' di più sulle reali condizioni di salute

dell'assicurato, giungendo a negare la presenza di una spondiloartrite anchilosante

precedentemente ritenuta e ad ammettere una pseudo-retrolistesi a livello di

L5-S1.

Infine, il suo ultimo certificato del 5

settembre 2012 si limita, come visto, a rilevare un grosso peggioramento ortopedico

a livello del bacino e della colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale,

ciò che impedirebbe l'insorgente di eseguire lavori fisici. Tale asserzione,

però, non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei referti medici che

l'assicurato ha prodotto in sede ricorsuale. Infatti, questo scarno referto non

oggettiva alcun significativo peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato

ma, semmai, è solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che la

situazione era invece peggiorata. Nessun riscontro clinico è stato in effetti

portato a conoscenza dell'amministrazione tanto da farle capire e ritenere, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali

(DTF 129 V 56 consid. 2.4), che vi sia stato un

peggioramento oggettivo e che quindi il ricorrente non sia più abile al

90% nell'attività di verniciatore rispettivamente al 100% in altre attività

adeguate.

Inoltre, l'affermazione secondo cui

l'Ufficio AI dovrebbe convocare il ricorrente presso la sua sede per una visita

ortopedica, non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare)

da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.

In virtù della regola

secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.243 del 27

Considerandi

maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF

9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA

32.2008.178

del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Non va infatti

dimenticato che questa richiesta non è suffragata da sufficienti indizi medici

oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie ortopediche che impediscono all'assicurato di svolgere delle attività

lucrative consone al suo stato di salute.

A tale riguardo, va invero

osservato che una semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle

attività fisiche a causa di un presunto peggioramento dello stato di salute non

è dunque sufficiente per essere ammessa come tale.

Stante quanto precede,

non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui è già giunto

questo stesso TCA per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato

nell'aprile 2010.

Va pertanto ritenuto

che da quel momento fino all'emanazione della decisione oggetto del presente

ricorso l'interessato fosse pienamente abile in attività lucrative adeguate al

suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali stabiliti dall'esperto

reumatologo nella sua perizia del 23 novembre 2009 (doc. 36).

8.

Tutto

ben considerato, i certificati medici versati agli atti dal ricorrente non

mettono in discussione le valutazioni del perito.

Pertanto, in assenza

di documenti medici che attestino che lo stato di salute del ricorrente mostri,

come egli stesso sostiene, un danno alla salute che gli impedisce fortemente di

svolgere delle attività fisiche, non è possibile dare seguito alla lamentela

dell'assicurato.

Peraltro, senza

nemmeno un elemento che oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per

il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi

peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo

delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla

ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche affermazioni di un

ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo stato di salute.

In tali circostanze,

le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato

medicalmente oggettivabile.

Il Servizio Medico Regionale

dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso una sostanziale modifica dello stato

di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente. Il suo giudizio,

come visto, non è stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte

dall'assicurato.

Va rammentato che,

nell'ambito dell'art. 87 OAI, è

sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen

im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den

Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit

Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2.

Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK

1971.

S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,

dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante

Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten

rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch

wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung

werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der

Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft

sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere

Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an

die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V

264.

Erw. 3)).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1c/aa)

Esaminati dunque i certificati medici

prodotti, questo Tribunale deve concludere che il

ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è

modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.

87.

cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -

peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di una rendita di

invalidità e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.

Il suo stato di salute è infatti

rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare la sua professione di verniciatore

al 90%.

Stante questi certificati, peraltro

prodotti dall'interessato stesso, è indubbio che la sua situazione clinica,

quindi oggettiva non è peggiorata nel lasso di tempo intercorso

tra l'emanazione della decisione del 15 aprile 2010 e quella del 29 ottobre

2012.

La documentazione agli

atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, non si giustifica,

come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico a

carico dell'amministrazione.

Alla luce di quanto

precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato in materia

sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 6 settembre

2012.

La decisione impugnata va così confermata

ed il ricorso respinto.

9.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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