32.2012.299
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10 settembre 2013Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2012.299
Data decisione, Autorità:
10.09.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di rendita AI: negata con una decisione di non entrata in materia. In effetti,l'assicurato non ha saputo comprovare con argomentazioni mediche oggettive che c'è stato un peggioramento del suo stato di salute. Allegazioni soggettive non sono sufficienti. Manca conferma clinica oggettiva
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 17 LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.299
TB
Lugano
10 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
Aa. RI
1, nato nel 1981, il 25 gennaio 2007 ha presentato una prima domanda di prestazioni
dall'assicurazione invalidità, che l'Ufficio AI ha respinto con decisione del
15 aprile 2010 (doc. 50) non essendovi un grado di invalidità pensionabile
(0%).
Ab. Il
ricorso del 15 maggio 2010 (doc. 52-3) contro il rifiuto di concessione di
prestazioni AI è sfociato nella sentenza 32.2010.135 del 18 ottobre 2010 (doc.
58) in cui questo Tribunale, fondandosi sulle valutazioni esperite dai medici
nominati dall'UAI, ha ritenuto che la capacità lavorativa dell'assicurato fosse
del 90% nella precedente attività di verniciatore e del 100% in altre attività
che tenessero conto di determinate limitazioni fisiche.
Il calcolo economico
eseguito, che ha paragonato il reddito da valido (Fr. 49'512,67) con il reddito
ipotetico da invalido (Fr. 60'144,47) conseguiti nel 2007, ha dato luogo ad un'incapacità di guadagno nulla e, conseguentemente, a nessuna rendita AI.
B. Il
6 settembre 2012 all'Ufficio AI è pervenuto un certificato medico del dr. med. __________
datato 5 settembre 2012 avente il seguente tenore: "Vi sarei grato se
poteste convocare presso la vostra sede, per una visita ortopedica, il signor RI
1 17.8.81 (…) il quale presenta un grosso peggioramento ortopedico a livello di
bacino e colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale, tanto da non
riuscire a eseguire lavori fisici." (doc. 61).
C. Dopo
avere sottoposto questo certificato al vaglio del dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale, il quale ha evidenziato come dallo stesso non
risulti una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto
alla decisione precedente (doc. 63), con progetto di decisione del 17 settembre
2012 (doc. 64), confermato dalla decisione del 29 ottobre 2012 (doc. B) non
essendo pervenute osservazioni dall'assicurato, l'amministrazione non è entrata
nel merito della richiesta di prestazioni. L'Ufficio AI ha infatti ritenuto che
con la (seconda) richiesta non è stato credibilmente dimostrato dal profilo
medico che le sue condizioni oggettive di salute abbiano subìto una modifica
rilevante dopo l'emanazione della precedente decisione.
D. Con
ricorso del 28 novembre 2012 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha contestato
davanti al TCA la conclusione dell'Ufficio AI secondo cui il certificato medico
del 2012 attesterebbe semplicemente una diversa valutazione dei fatti. Per
contro, esso dimostrerebbe un'evidente differenza del suo stato di salute intercorsa
tra la prima e la seconda domanda di prestazioni. L'amministrazione dovrebbe
quindi chinarsi sugli aspetti medici evidenziati, visti anche i rapporti medici
del 2011 allegati al ricorso. Pertanto, stante una sbrigativa e superficiale
analisi da parte dell'UAI delle sue condizioni di salute, gli atti vanno
retrocessi all'amministrazione affinché essa esegua un'analisi medica più
approfondita.
E. Nella
risposta del 17 dicembre 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere
il ricorso, dopo avere sottoposto il recente certificato del dottor __________
al medico SMR incaricato.
Il dr. med. __________,
medico SMR, ha evidenziato che da tale certificato non risultava una
sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione
precedente. L'amministrazione ha precisato che la non entrata in materia è
dovuta al fatto che non è stato credibilmente dimostrato dal profilo medico un
peggioramento dello stato di salute dell'interessato e che al progetto di
decisione non sono seguite delle osservazioni. È solo con il ricorso che
l'assicurato ha allegato nuova documentazione medica e ha postulato l'entrata
in materia sulla nuova domanda. Dopo avere esposto la giurisprudenza al
riguardo, l'UAI ha concluso che non è stata resa verosimile una notevole
modifica delle condizioni di salute e/o economiche dell'assicurato, perciò la
non entrata nel merito della domanda deve essere confermata.
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del ricorso è soltanto la validità della non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla
domanda di (nuove) prestazioni dell'assicurato.
La valutazione, nel
merito, del suo stato di salute e quindi della sua capacità lavorativa e di
guadagno non può essere oggetto del presente ricorso, siccome il competente
Ufficio non si è pronunciato in proposito mediante una decisione impugnabile in
virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett.
a LAI.
3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non
è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.
84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito
una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la
modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile
1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile.
Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato
non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.
1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del
nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8
marzo 2006).
4. In
concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto
accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 15 aprile
2010 (doc. 58) confermata dalla STCA 32.2010.135 del 18 ottobre 2010 (doc. 58),
abbia subìto un peggioramento, perciò ha inoltrato all'amministrazione
una nuova richiesta di prestazioni sotto forma di certificato rilasciato il 5
settembre 2012 dal dr. med. __________, che invitava l'UAI a convocare
l'assicurato per una visita ortopedica, stante un peggioramento a livello del
bacino e della colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale.
A sostegno della
fondatezza della sua nuova domanda, con il ricorso l'assicurato ha inoltre trasmesso al TCA i certificati allestiti l'8
settembre 2011 (docc. C e D) dal dr. med. __________, l'8 ottobre 2011 (doc. F)
dal medico curante dr. med. __________ ed il 19 novembre 2011 (doc. E) dal
reparto di medicina interna dell'Ospedale __________ di __________ in cui è
stato degente due giorni per dolori in sede lombosacrale.
5. Il
TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della concessione di una
rendita di invalidità (15 aprile 2010), l'amministrazione si era basata sugli
esiti della perizia pluridisciplinare che aveva fatto eseguire sull'assicurato,
la quale aveva concluso per una abilità del 90% nell'attività di verniciatore
ed una capacità lavorativa totale in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Questo Tribunale, nella sentenza del 18
ottobre 2010 (32.2010.135), ha confermato questa valutazione medica e ha calcolato
il discapito economico risultante dal danno alla salute, paragonando il reddito
da valido con il reddito ipotetico da invalido, giungendo ad un grado di
incapacità di guadagno nullo. Di conseguenza, l'assicurato non aveva diritto ad
una rendita di invalidità.
In quell'occasione, il TCA ha valutato
attentamente anche i certificati dei medici curanti prodotti dal ricorrente, ma
è giunto alla conclusione che l'insorgente non ha saputo comprovare, mediante
specifica documentazione medica, che la soluzione a cui era giunto il
reumatologo interpellato dall'UAI non era credibile, ma errata. L'interessato
si era infatti limitato a produrre dei certificati del suo medico curante, che
però non erano suffragati da elementi oggettivabili e nemmeno si erano
pronunciati - visto che hanno attestato solo un'inabilità totale come
verniciatore - sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non erano
di alcun aiuto.
Questa sentenza è cresciuta
incontestata in giudicato. Pertanto, va considerato che il ricorrente ha
accettato la summenzionata interpretazione che il Tribunale (e quindi l'Ufficio
AI) ha dato al referto del 23 novembre 2009 (doc. 36) allestito dal perito dr.
med. __________ (abile al 90% nella precedente attività).
Il 6 settembre 2012 (doc. 61) l'Ufficio
AI ha ricevuto, senza alcuno scritto accompagnatorio, uno (scarno) certificato
medico che, in maniera generica, segnalava un peggioramento ortopedico a
livello del bacino e della colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale.
Con la presentazione di una nuova richiesta di prestazioni sotto forma di
questo certificato medico, l'interessato ha chiesto, tramite il medico curante
dottor __________ che l'ha redatto il 5 settembre 2012, di essere sottoposto ad
una visita specialistica ortopedica.
L'amministrazione ha sottoposto questo
nuovo certificato medico al dr. med. __________, medico SMR, il quale non ha
ritenuto che lo stesso comprovasse una sostanziale modifica dello stato di
salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente. Pertanto, considerando
che l'assicurato non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della
precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subìto una modifica
rilevante, con decisione del 29 ottobre 2012 (doc. B) l'Ufficio AI non è
entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, confermando quindi implicitamente
il precedente grado AI dello 0%.
Occorre pertanto partire da questi dati
medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di
rifiuto di concessione di una rendita di invalidità, ossia successivi al 15
aprile 2010, ma antecedenti all'emanazione della decisione di non entrata in
materia, dunque il 29 ottobre 2012.
6. Pendente
causa il ricorrente ha prodotto dei nuovi certificati medici, di cui nemmeno
l'UAI era in possesso, che precedono di (ben) un anno la nuova richiesta di
prestazioni.
Infatti, il dr. med. __________ ha
eseguito l'8 settembre 2011 una risonanza magnetica sia al ginocchio destro
(doc. C) sia alla colonna lombare (doc. D) dell'assicurato.
La RM al ginocchio non ha rilevato
versamenti intra-articolari, mentre in sede retro-tibiale si profilava una
formazione cistica sepimentata di circa 1,8 cm. Risultava un'indentazione sul muscolo popliteo, ma non v'era connessione con un'eventuale lesione del legamento
crociato posteriore o dei menischi e neppure contatto con le strutture
neuro-vascolari nel cavo popliteo. I menischi avevano un aspetto normale, così
pure le strutture cartilaginee ossee. I legamenti crociati e collaterali erano
integri, la patella ben centrata. L'indice Insall-Salvati era normale, la plica
sinoviale era nella borsa soprapatellare, lievemente ispessita, ma in sede
infrapatellare non v'erano rilievi patologici da segnalare. Alla luce di queste
evidenze, il medico ha quindi concluso per una cisti ganglionare in sede
retro-tibiale centrale. Origine in prima ipotesi della guaina del tendine del
muscolo popliteo. Ad ogni modo non v'era contatto con il fascicolo
neuro-vascolare nel cavo popliteo, quindi era poco probabile una cisti
perineurale tranne che si trattava di una piccola ramificazione di un ramo locale
del nervo tibiale, anche se era clinicamente poco probabile. La plica sinoviale
soprapatellare era più prominente, ma non interposta.
La risonanza magnetica della colonna
lombare ha rilevato discrete alterazioni strutturali nei dischi tra L3 e S1
senza marcata degenerazione, spessore discale non ridotto. A livello L5-S1 c'era
una lieve retrolistesi di L5 su S1, ma piuttosto su base di discongruenza tra i
somi. Si profilava comunque un'ernia discale di lieve entità trattenuta in sede
centrale, non v'erano conflitti diretti. Sulla serie dinamica in antero-flessione
non si registrava una marcata instabilità. A livello L4-L5 c'era un'ernia globale,
ma con più focalità in sede centrale, anch'essa era trattenuta. Aspetto normale
delle articolazioni sacro-iliache, cono, cauda equina e dei gangli dorsali
foraminali. In conclusione, il canale spinale non era molto ampio congenitamente,
v'erano diverse alterazioni strutturali nei dischi L4-L5 e L5-S1, a livello
L5-S1 c'era una pseudo-retrolistesi da discongruenza con una piccola ernia centrale
e più indentazione sul sacco tecale con substenosi si è rivelata a livello
L4-L5 da una piccola ernia centrale trattenuta. Non v'era lateralizzazione né
segni per instabilità.
Il medico curante __________, FMH
chirurgia, l'8 ottobre 2011 (doc. F) ha appositamente redatto un referto per la
domanda di invalidità, rilevando che v'erano problemi ortopedici di rilevante
importanza. Il medico ha elencato una pseudo-retrolistesi a livello di L5-S1 su
discopatia con estensione del danno anche a livello L4-L5 sempre con danno
discale anche in questa sede. Ciò comportava un danneggiamento su tutta la
struttura della colonna lombare nella sua alternanza degli elementi ligamentari
e articolari risultando instabilità e dolore, impotenza funzionale nell'eseguire
qualsiasi attività lavorativa sia da seduto sia in piedi, comprese le attività
anche leggere come sollevare o trasportare pesi, ruotare la schiena in ogni direzione.
Il chirurgo ha ricordato che la positività all'HLA-B27 aveva fatto erroneamente
pensare ad una spondiloartrite anchilosante, ma i disturbi dolori accusati dal
paziente erano gli stessi di quelli che vengono provocati da tale malattia e
hanno le medesime conseguenze invalidanti. La presenza di una gonalgia
accentuata più al ginocchio destro che al sinistro non faceva che peggiorare la
situazione clinica, trattandosi di una patologia mal definibile seppure
presente.
Il medico curante ha espresso dei dubbi
chiedendosi come è possibile stabilire un rapporto logico tra un reddito per un
lavoro che il paziente non può svolgere a causa dei citati disturbi e il
reddito che potrebbe acquisire facendo il suo mestiere di carrozziere se non
fosse impedito. Egli ha infine chiesto che siano approfonditi i danni rilevati,
stanti un'inabilità del 100% come carrozziere dal 12 dicembre 2005 ad ora, non
avendo trovato una soluzione terapeutica atta a migliorare questa situazione.
Il rapporto di uscita del 19 novembre
2011 (doc. E) allestito dai medici del reparto di medicina interna
dell'Ospedale __________ di __________ si riferisce ad un ricovero d'urgenza
dell'assicurato, durato due giorni, per dolori in sede lombo-sacrale.
La diagnosi attiva posta prevedeva
disfunzioni inter-vertebrali minori in sede dorso-lombare e lombo-sacrale su
blocco di articolazione inter-apofisarie posteriori con/su pseudo-retrolistesi
L5-S1 su discopatia con estensione del danno anche a livello L4-L5 con danno
discale.
Fatti
I medici hanno osservato che a causa
dei dolori in sede lombo-sacrale con/su importante contrattura muscolare
paraverebrale ed assenza dei deficit neurologici, si è proseguito con una terapia
antalgica oltre ad una valutazione fisiatrica che, dopo la relativa seduta, ha
prodotto un miglioramento del quadro clinico. È stato consigliato al medico
curante un approfondimento ortopedico anche alla luce della diagnosi di
pseudo-retrolistesi, per valutare se il paziente necessitava di una
stabilizzazione ortopedica della colonna.
Il medico SMR ha valutato attentamente
anche questi nuovi certificati medici e ha concluso che il ganglion articolare
al ginocchio destro era noto sin dal 2006, che la risonanza magnetica della
colonna lombare mostrava delle alterazioni di tipo degenerativo contenute e che
nessuna problematica neurologica era documentata a livello radiologico né
clinico. Persisteva un mal di schiena soggettivamente irrilevante al 100%, ma
questa patologia era già stata valutata in occasione della precedente decisione.
Pertanto, non è stata evidenziata alcuna sostanziale modifica dello stato di
salute dell'assicurato (doc. IVbis).
7. Analizzando
ora lo stato di salute del ricorrente basandosi sui predetti certificati medici
allestiti dai medici curanti, questo Tribunale rileva innanzitutto che tutti i
pareri si riferiscono alle condizioni di salute dell'assicurato nell'autunno
2011, ovvero oltre un anno e mezzo dopo l'emanazione della decisione impugnata
(aprile 2010) rispettivamente un anno dopo la conferma della stessa da parte di
questo Tribunale.
Solo il certificato del 5 settembre
2012 è prossimo alla decisione qui impugnata.
Inoltre, tutti questi pareri medici,
eccetto l'ultimo, non si esprimono sulla capacità lavorativa del ricorrente né
nell'attività precedentemente svolta né in altre adeguate al suo stato di salute.
Solo il dr. med. __________ ha
osservato che il peggioramento ortopedico ha portato l'assicurato a non
riuscire più ad eseguire lavori fisici.
Vero è che i dolori in sede
lombo-sacrale che affliggevano l'interessato l'hanno portato, il 18 novembre
2011 (doc. E), a farsi ricoverare d'urgenza all'Ospedale __________ di __________,
dove è stato degente fino all'indomani. Al riguardo, però, va evidenziato che è
bastata una seduta fisiatrica per osservare un miglioramento del quadro
clinico, tanto che i curanti hanno previsto ulteriori sedute ambulatoriali con
lo specialista incaricato. Inoltre, la terapia alla dimissione era di tipo unicamente
farmacologico (Voltaren e Valium, quest'ultimo solo per due giorni).
I due certificati del dr. med. __________
danno soltanto lo stato di salute momentaneo del ricorrente, trattandosi di un
medico FMH radiologia medica. Né un'anamnesi né una valutazione medica
accompagnano infatti l'esito delle risonanze magnetiche eseguite, quindi non
v'è un parere sulla sua capacità lavorativa.
Solo il rapporto dell'8 ottobre 2011
del dottor __________ si dilunga un po' di più sulle reali condizioni di salute
dell'assicurato, giungendo a negare la presenza di una spondiloartrite anchilosante
precedentemente ritenuta e ad ammettere una pseudo-retrolistesi a livello di
L5-S1.
Infine, il suo ultimo certificato del 5
settembre 2012 si limita, come visto, a rilevare un grosso peggioramento ortopedico
a livello del bacino e della colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale,
ciò che impedirebbe l'insorgente di eseguire lavori fisici. Tale asserzione,
però, non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei referti medici che
l'assicurato ha prodotto in sede ricorsuale. Infatti, questo scarno referto non
oggettiva alcun significativo peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato
ma, semmai, è solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che la
situazione era invece peggiorata. Nessun riscontro clinico è stato in effetti
portato a conoscenza dell'amministrazione tanto da farle capire e ritenere, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali
(DTF 129 V 56 consid. 2.4), che vi sia stato un
peggioramento oggettivo e che quindi il ricorrente non sia più abile al
90% nell'attività di verniciatore rispettivamente al 100% in altre attività
adeguate.
Inoltre, l'affermazione secondo cui
l'Ufficio AI dovrebbe convocare il ricorrente presso la sua sede per una visita
ortopedica, non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare)
da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola
secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.243 del 27
Considerandi
maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF
9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA
32.2008.178
del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Non va infatti
dimenticato che questa richiesta non è suffragata da sufficienti indizi medici
oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie ortopediche che impediscono all'assicurato di svolgere delle attività
lucrative consone al suo stato di salute.
A tale riguardo, va invero
osservato che una semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle
attività fisiche a causa di un presunto peggioramento dello stato di salute non
è dunque sufficiente per essere ammessa come tale.
Stante quanto precede,
non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui è già giunto
questo stesso TCA per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato
nell'aprile 2010.
Va pertanto ritenuto
che da quel momento fino all'emanazione della decisione oggetto del presente
ricorso l'interessato fosse pienamente abile in attività lucrative adeguate al
suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali stabiliti dall'esperto
reumatologo nella sua perizia del 23 novembre 2009 (doc. 36).
8.
Tutto
ben considerato, i certificati medici versati agli atti dal ricorrente non
mettono in discussione le valutazioni del perito.
Pertanto, in assenza
di documenti medici che attestino che lo stato di salute del ricorrente mostri,
come egli stesso sostiene, un danno alla salute che gli impedisce fortemente di
svolgere delle attività fisiche, non è possibile dare seguito alla lamentela
dell'assicurato.
Peraltro, senza
nemmeno un elemento che oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per
il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi
peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo
delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla
ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche affermazioni di un
ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo stato di salute.
In tali circostanze,
le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato
medicalmente oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale
dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF
132.
V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso una sostanziale modifica dello stato
di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente. Il suo giudizio,
come visto, non è stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte
dall'assicurato.
Va rammentato che,
nell'ambito dell'art. 87 OAI, è
sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen
im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den
Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit
Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2.
Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK
1971.
S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,
dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante
Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung
werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der
Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft
sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere
Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an
die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V
264.
Erw. 3)).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1c/aa)
Esaminati dunque i certificati medici
prodotti, questo Tribunale deve concludere che il
ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è
modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.
87.
cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -
peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di una rendita di
invalidità e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Il suo stato di salute è infatti
rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare la sua professione di verniciatore
al 90%.
Stante questi certificati, peraltro
prodotti dall'interessato stesso, è indubbio che la sua situazione clinica,
quindi oggettiva non è peggiorata nel lasso di tempo intercorso
tra l'emanazione della decisione del 15 aprile 2010 e quella del 29 ottobre
2012.
La documentazione agli
atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, non si giustifica,
come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico a
carico dell'amministrazione.
Alla luce di quanto
precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato in materia
sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 6 settembre
2012.
La decisione impugnata va così confermata
ed il ricorso respinto.
9.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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