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Decisione

32.2012.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 marzo 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare

la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,

conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto

deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di

prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

5. In concreto, al momento dell'emanazione dell'ordine di

restituzione, l'istruttoria amministrativa ordinata dal Tribunale federale con

sentenza del 10 novembre 2011 non era ancora ultimata e quindi l'Ufficio AI non

si era ancora potuto determinare con certezza circa il diritto dell'assicurato

ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2010 eventualmente superiore ad un

quarto.

Pertanto, non si può ammettere che vi siano

elementi tali da legittimare una revisione della decisione del 5 agosto 2011.

La decisione qui impugnata dell'UAI

appare prematura ed è vincolata agli accertamenti che devono essere posti in

atto a seguito del rinvio del TF.

Le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGA

non sono adempiute.

6. L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso

in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di

una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato

effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.

2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una

decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata

dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483

consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato

(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della

prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui

esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro

aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce

della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul

carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio

2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non

è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale

Considerandi

nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è

possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre

fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,

prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3

pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi

o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza

giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che

consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di

lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale

non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale

richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non

esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato

(STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre

2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V

78.

consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o

meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento

e non essere arbitraria (Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).

L'amministrazione non è tenuta a

riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere

a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni;

per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo

(STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto

2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U

403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50

consid. 4.1).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando

4.2.2

il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione

rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile

tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione

può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

7.

Nella

fattispecie, a questo stadio, vanno negati i presupposti per riconsiderare la

decisione di assegnazione di una rendita di tre quarti (decisione del 5 agosto

2011), alla base della decisione di restituzione di CHF 15'988,00.

In effetti, come esposto, l'UAI non si

è ancora espresso sulla determinazione del grado AI dell'assicurato dal 1°

marzo 2010 a seguito del rinvio del TF.

Ciò che è certo, ad oggi, è che dal 1°

marzo 2010 l'assicurato ha diritto (almeno) ad un quarto di rendita. Se poi

tale diritto sarà in realtà superiore, ad ora non è dato a sapere, in assenza

della decisione dell'UAI che scaturirà terminate le verifiche imposte.

In queste circostanze, decidere, nel

novembre 2011, che v'è stato un indebito versamento all'assicurato di CHF

15'988,00 è prematuro, non avendo ancora l'Ufficio AI tutti i parametri di calcolo

a disposizione per giungere a tale (eventuale) conclusione.

Non è ancora accertato che la decisione

fosse manifestamente errata.

8.

Alla

luce delle argomentazioni esposte, l'Ufficio assicurazione invalidità non era legittimato

ad emettere nel novembre 2011 una decisione di restituzione. Ciò potrà avvenire

semmai in futuro dopo gli accertamenti imposti ed a seguito di nuova decisione

– se sfavorevole a chi ricorre – cresciuta in giudicato.

La decisione impugnata deve dunque

essere annullata ed il ricorso accolto.

Di conseguenza, diventa priva di

oggetto la richiesta dell'amministrazione di concedere l'effetto sospensivo

alla presente procedura nell'attesa che essa si determini, nel merito, sul

diritto del ricorrente ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2010 in poi.

Stante l'esito favorevole del ricorso seppure

per altri motivi da quelli invocati, rappresentato, l'assicurato ha diritto al

versamento di ripetibili da parte

dell'Ufficio AI (art. 61 lett. g LPGA).

9.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra CHF 200,00 e CHF 1'000,00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Le spese per

complessivi CHF 500,00 sono poste a carico dell'Ufficio AI, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2. Le

spese per complessivi CHF 500,00 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente CHF

300,00 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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