32.2012.30
Sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'assegno per grandi invalidi. Conferma della provvisionale in quanto l'interesse dell'Ufficio AI di sospendere l'erogazione senza dover attendere l'esi
31 maggio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2012.30
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, TCA
Titolo:
Sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'assegno per grandi invalidi. Conferma della provvisionale in quanto l'interesse dell'Ufficio AI di sospendere l'erogazione senza dover attendere l'esito della revisione è predominante. In casu sospetto di domicilio effettivo all'estero
ANNO DI CARENZA
MISURE CAUTELARI
art. 42 LAI
art. 55 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.30
BS
Lugano
31 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 9 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1964, beneficia dal 1° dicembre 2006 di una rendita intera AI (cfr.
decisione 1° marzo 2006; doc. AI 37 e 44);
Con
decisione 13 settembre 2007 essa è stata posta al beneficio di un assegno per grandi
invalidi di grado elevato, con effetto dal 1° marzo 2007 (doc. AI 60 e 64).
La
rendita e l’assegno sono stati confermati il 23 dicembre 2008 (doc. AI 96) ed
il 30 ottobre 2009 (doc. AI 101);
- nell’ambito
della seconda revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi, iniziata
nel mese di ottobre 2011 (doc. 102/1), non riuscendo l’assistente sociale a
rintracciare RI 1 presso il suo domicilio di __________ (cfr. rapporto 3 novembre
2011; doc. AI 103) e dopo il susseguente scambio di corrispondenza intercorso con
il legale dell’assicurata (doc. AI 104, 110, 111 e 117), per decisione 9 dicembre
2011 l’am- ministrazione ha sospeso, con effetto dal 1° dicembre 2011,
l’erogazione della citata prestazione assicurativa in attesa degli risultati
relativi agli accertamenti svolti al fine di verificare se l’interessata è ancora
domiciliata in Ticino, rispettivamente in Svizzera, presupposto essenziale per
l’erogazione dell’assegno per grandi invalidi (doc. AI 114). Nel contempo l’Ufficio
AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
-
contro la succitata decisione, tramite il suo curatore e quest’ultimo rappresentato
dall’avv. RA 2, l’assicurata è insorta al TCA postulando il ripristino del
diritto all’assegno per grande invalido. Ribadisce di vivere nel suo
appartamento di __________, ammettendo di recarsi con una certa frequenza a __________
dove abita il suo curatore, ma di aver comunque mantenuto il suo centro
d’interessi in Svizzera in quanto più volte alla settimana frequenta le terme
di __________ e una volta la settimana la logopedia a __________. L’insorgente
ritiene pertanto che l’amministrazione non ha elementi forti e dettagliati per sospendere
in via cautelare l’erogazione dell’assegno;
- con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto di respingere il ricorso,
sostenendo che vi sono sufficienti indizi atti a giustificare la decisione di
sospensione del citato assegno, di cui chiede la conferma;
- con
osservazioni 20 marzo 2012 l’insorgente, ribadendo la propria posizione ricorsuale,
ha prodotto nuova documentazione (VII);
- il
21 marzo 2012 l’Ufficio AI, a sua volta, ha trasmesso al TCA nuovi documenti
(IX), prendendo posizione in data il 5 aprile 2012 su quanto prodotto
dall’assicurata (IX);
- su
richiesta del Tribunale, il 18 aprile 2012 l’insorgente ha inviato le proprie osservazioni
in merito alla documentazione prodotta il 5 aprile 2012 dall’Ufficio AI (XII).
Da ultimo, l’amministrazione ha prodotto un ulteriore documento (XV), trasmesso
per conoscenza, con facoltà di inoltrare osservazioni, a controparte (XVI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha
deciso di sospendere in via cautelare, con effetto retroattivo al 1° dicembre
2011, il diritto all’assegno per grandi invalidi e tolto l’effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso è conforme o meno alla legislazione federale. E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’im- pugnazione (DTF 125 V
413, consid. 1a, p. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pp. 313-314 e DTF 105 V
274, consid. 1, p. 276 tutte con riferimenti);
- l'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga;
- secondo
l’art. 55 cpv. 1 LPGA “ le
procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in
modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA n.d.r.)”;
- l’amministrazione
può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento
cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:
“Dopo il deposito del ricorso,
l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere,
d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per
conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi
minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr.
12 pp. 33-34;9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF
121 V 112 p. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, § 30, note marginali 2323-2340, pp. 453-456 e riferimenti);
- secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op.
cit., note marginali 2336 – 2339, pp. 455s), l’amministrazione può ordinare
misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento
preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli
interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale;
- la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il
diritto all’assegno per grandi invalidi, non configura una decisione finale e
pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del
preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pp.
411-412);
- nel
caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e
il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010
consid. 2.1 e Müller, op. cit., n. 2378-2382, pp. 463s e riferimenti).
Nella
fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata
decisione l’assicurata è stata sentita. Con lettera 3 novembre 2011 (doc. AI
104-1) l’Ufficio AI ha formulato al legale dell’assicurata delle domande volte
ad accertare l’effettiva residenza di quest’ultima, avvertendo che in mancanza
di risposta, entro il 21 novembre 2011, il versamento dell’assegno per grandi
invalidi sarebbe stato sospeso (doc. AI 104). Ricevute le risposte (doc. AI
110), il 6 dicembre 2011 l’amministrazione ha chiesto altre informazioni
complementari (doc. AI 111), ricevendone riscontro il 27 gennaio 2012 (doc. AI
117).
Inoltre,
nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha chiaramente fatto presente che in
fase di revisione, avviata nell’ottobre 2011, è emerso il sospetto che
l’assicurata abbia il centro dei suoi interessi presso il suo curatore,
domiciliato in __________, e che pertanto gli elementi sinora raccolti depongono
per l’assenza dei presupposti per il diritto alla continuazione del versamento
della prestazione in oggetto, giustificante quindi la soppressione in via cautelativa
dell’assegno grande invalidi, con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2011, indicando
tanto il rischio di versare delle prestazioni indebitamente quanto quello di non
recuperarle in via di restituzione;
- va
qui ricordato che le norme relative agli assegni grandi invalidi dell’AI (art.
42 e 42bis LAI) enumerano, fra i presupposti per la concessione
delle prestazioni, quello del domicilio e della residenza abituale in Svizzera.
Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità
di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid.
3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404; sulla non esportabilità
dell’assegno per grandi invalidi nell’ambito dell’UE cfr. DTF 132 V 423). Pertanto,
quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio ed alla
residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere inteso nel
senso cumulativo (DTF 122 V 386, consid. 1b p.
389; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2009, ad
art. 13 n. 14 p. 174; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a
edizione, Berna 2003, p. 366; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 2010, p. 64). L’art. 13 LPGA stabilisce
che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23–26 del Codice civile;
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei
suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione,
occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la
prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda,
soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 127 V 237 consid.
1 pp. 238-239, 125 V 76 consid. 2a pp. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata);
- in
queste circostanze, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI
ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi,
essendovi dei fondati sospetti che l’assicurata non risieda effettivamente a __________.
Infatti, dal succitato scambio di corrispondenza avuto con il legale
dell’assicurata (in particolare la lettera 30 novembre 2011) è risultato che
l’assicurata, totalmente non autonoma e necessitante di una sorveglianza
continua da parte del curatore (cfr. da ultimo il questionario relativo alla
revisione dell’assegno per grandi invalidi del 6 ottobre 2011; doc. AI 101), è
stata anche in __________ per delle prolungate cure e degenze (cure presso il
Centro __________, presso il terapeuta olistico __________ a __________ e
degenze presso la clinica riabilitativa della Congregazione delle Suore Infermiere
__________). Rettamente l’amministrazione ha precisato che in __________, il diritto
all’assistenza sanitaria degli stranieri non regolarmente soggiornanti (senza
dimora, né domicilio e senza alcun genere di permesso), è garantito solo per le
cure ambulatoriali urgenti ed essenziali e che pertanto la succitata degenza a __________
(dal 20 ottobre al 3 dicembre 2010), senza ripercussioni sui costi della cassa
malati svizzera, non è pertanto immaginabile a meno che l’assicurata sia in qualche
modo “registrata” nella __________ (cfr. al riguardo lo scritto 23 aprile 2012
della Mutuel Assicurazione malattia, inviato al TCA dall’Ufficio AI, dal quale
si evince che dal 2007 ad oggi l’assicurata non ha beneficiato di alcuna
copertura assicurativa per spese inerenti a delle degenze o cure in Italia;
doc. XV/1-3). Inoltre, nelle osservazioni 21 marzo 2012 l’Ufficio AI ha correttamente
evidenziato come l’assicurata sia in possesso di un codice fiscale italiano e
che per ottenerlo i cittadini extracomunitari devono presentare all’autorità
competente (__________ o Sportello Unico per l’immigrazione) il permesso di
soggiorno ed il passaporto (vanno esibiti anche l’attestazione di
identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese
di appartenenza e la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza; dal
sito www.agenziaentrate.gov.it);
- in
queste circostanze è da ritenere quindi sussistere nella fattispecie sia l’urgenza
sia l’interesse preponderante per l`Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il
diritto all’assegno per grandi invalidi, senza dover attendere l’esito della
procedura di revisione;
- infine,
l’amministrazione ha rettamente evidenziato che, secondo giurisprudenza, la
sospensione provvisoria del versamento di una prestazione pecuniaria dell’AI
non implica di principio un pregiudizio irreparabile (STF 9C_45/2010 citata consid.
1.2). Qualora l’esito della revisione dovesse portare invece alla conferma
dell’assegno per grandi invalidi, lo stesso verrebbe versato retroattivamente
per tutto il periodo di sospensione provvisoria, inclusi interessi;
- in
ogni caso, come indicato nel querelato provvedimento, una volta terminati i necessari
accertamenti l’Ufficio AI comunicherà all’assicurata, preceduta da un preavviso
ex art. 57a LAI, una decisione in merito al diritto o meno dell’assegno per
grandi invalidi. Tale decisione dovrà tener conto della succitata giurisprudenza
sul concetto di domicilio e residenza effettiva, nonché dei risultati relativi
agli accertamenti eseguiti, di cui alcuni trasmessi pendente la presente
procedura. Va poi ricordato che contro tale decisione, in deroga agli art. 52 e
58 LPGA ed in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, l’interessata potrà
impugnare, entro 30 giorni, direttamente allo scrivente Tribunale;
- infine,
in merito all’asserita violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA, invocato
per la prima volta in sede di risposta di causa, questo Tribunale si limita qui
a rilevare che ciò non risulta essere circostanza e motivo posto alla base della
decisione impugnata;
- visto
tutto quanto precede la querelata decisione va confermata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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