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Decisione

32.2012.30

Sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'assegno per grandi invalidi. Conferma della provvisionale in quanto l'interesse dell'Ufficio AI di sospendere l'erogazione senza dover attendere l'esi

31 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

32.2012.30

Data decisione, Autorità:

31.05.2012, TCA

Titolo:

Sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'assegno per grandi invalidi. Conferma della provvisionale in quanto l'interesse dell'Ufficio AI di sospendere l'erogazione senza dover attendere l'esito della revisione è predominante. In casu sospetto di domicilio effettivo all'estero

ANNO DI CARENZA

MISURE CAUTELARI

art. 42 LAI

art. 55 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.30

BS

Lugano

31 maggio

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012

di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 9 dicembre 2011 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - RI

1, classe 1964, beneficia dal 1° dicembre 2006 di una rendita intera AI (cfr.

decisione 1° marzo 2006; doc. AI 37 e 44);

Con

decisione 13 settembre 2007 essa è stata posta al beneficio di un assegno per grandi

invalidi di grado elevato, con effetto dal 1° marzo 2007 (doc. AI 60 e 64).

La

rendita e l’assegno sono stati confermati il 23 dicembre 2008 (doc. AI 96) ed

il 30 ottobre 2009 (doc. AI 101);

- nell’ambito

della seconda revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi, iniziata

nel mese di ottobre 2011 (doc. 102/1), non riuscendo l’assistente sociale a

rintracciare RI 1 presso il suo domicilio di __________ (cfr. rapporto 3 novembre

2011; doc. AI 103) e dopo il susseguente scambio di corrispondenza intercorso con

il legale dell’assicurata (doc. AI 104, 110, 111 e 117), per decisione 9 dicembre

2011 l’am- ministrazione ha sospeso, con effetto dal 1° dicembre 2011,

l’erogazione della citata prestazione assicurativa in attesa degli risultati

relativi agli accertamenti svolti al fine di verificare se l’interessata è ancora

domiciliata in Ticino, rispettivamente in Svizzera, presupposto essenziale per

l’erogazione dell’assegno per grandi invalidi (doc. AI 114). Nel contempo l’Ufficio

AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

-

contro la succitata decisione, tramite il suo curatore e quest’ultimo rappresentato

dall’avv. RA 2, l’assicurata è insorta al TCA postulando il ripristino del

diritto all’assegno per grande invalido. Ribadisce di vivere nel suo

appartamento di __________, ammettendo di recarsi con una certa frequenza a __________

dove abita il suo curatore, ma di aver comunque mantenuto il suo centro

d’interessi in Svizzera in quanto più volte alla settimana frequenta le terme

di __________ e una volta la settimana la logopedia a __________. L’insorgente

ritiene pertanto che l’amministrazione non ha elementi forti e dettagliati per sospendere

in via cautelare l’erogazione dell’assegno;

- con

la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto di respingere il ricorso,

sostenendo che vi sono sufficienti indizi atti a giustificare la decisione di

sospensione del citato assegno, di cui chiede la conferma;

- con

osservazioni 20 marzo 2012 l’insorgente, ribadendo la propria posizione ricorsuale,

ha prodotto nuova documentazione (VII);

- il

21 marzo 2012 l’Ufficio AI, a sua volta, ha trasmesso al TCA nuovi documenti

(IX), prendendo posizione in data il 5 aprile 2012 su quanto prodotto

dall’assicurata (IX);

- su

richiesta del Tribunale, il 18 aprile 2012 l’insorgente ha inviato le proprie osservazioni

in merito alla documentazione prodotta il 5 aprile 2012 dall’Ufficio AI (XII).

Da ultimo, l’amministrazione ha prodotto un ulteriore documento (XV), trasmesso

per conoscenza, con facoltà di inoltrare osservazioni, a controparte (XVI);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- oggetto

del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha

deciso di sospendere in via cautelare, con effetto retroattivo al 1° dicembre

2011, il diritto all’assegno per grandi invalidi e tolto l’effetto sospensivo

ad un eventuale ricorso è conforme o meno alla legislazione federale. E’

infatti la decisione che determina l’oggetto dell’im- pugnazione (DTF 125 V

413, consid. 1a, p. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pp. 313-314 e DTF 105 V

274, consid. 1, p. 276 tutte con riferimenti);

- l'art.

1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga;

- secondo

l’art. 55 cpv. 1 LPGA “ le

procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in

modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20

dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA n.d.r.)”;

- l’amministrazione

può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento

cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:

“Dopo il deposito del ricorso,

l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere,

d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per

conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi

minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr.

12 pp. 33-34;9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF

121 V 112 p. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, § 30, note marginali 2323-2340, pp. 453-456 e riferimenti);

- secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op.

cit., note marginali 2336 – 2339, pp. 455s), l’amministrazione può ordinare

misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento

preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli

interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale;

- la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il

diritto all’assegno per grandi invalidi, non configura una decisione finale e

pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del

preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pp.

411-412);

- nel

caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e

il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010

consid. 2.1 e Müller, op. cit., n. 2378-2382, pp. 463s e riferimenti).

Nella

fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata

decisione l’assicurata è stata sentita. Con lettera 3 novembre 2011 (doc. AI

104-1) l’Ufficio AI ha formulato al legale dell’assicurata delle domande volte

ad accertare l’effettiva residenza di quest’ultima, avvertendo che in mancanza

di risposta, entro il 21 novembre 2011, il versamento dell’assegno per grandi

invalidi sarebbe stato sospeso (doc. AI 104). Ricevute le risposte (doc. AI

110), il 6 dicembre 2011 l’amministrazione ha chiesto altre informazioni

complementari (doc. AI 111), ricevendone riscontro il 27 gennaio 2012 (doc. AI

117).

Inoltre,

nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha chiaramente fatto presente che in

fase di revisione, avviata nell’ottobre 2011, è emerso il sospetto che

l’assicurata abbia il centro dei suoi interessi presso il suo curatore,

domiciliato in __________, e che pertanto gli elementi sinora raccolti depongono

per l’assenza dei presupposti per il diritto alla continuazione del versamento

della prestazione in oggetto, giustificante quindi la soppressione in via cautelativa

dell’assegno grande invalidi, con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2011, indicando

tanto il rischio di versare delle prestazioni indebitamente quanto quello di non

recuperarle in via di restituzione;

- va

qui ricordato che le norme relative agli assegni grandi invalidi dell’AI (art.

42 e 42bis LAI) enumerano, fra i presupposti per la concessione

delle prestazioni, quello del domicilio e della residenza abituale in Svizzera.

Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità

di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid.

3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404; sulla non esportabilità

dell’assegno per grandi invalidi nell’ambito dell’UE cfr. DTF 132 V 423). Pertanto,

quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio ed alla

residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere inteso nel

senso cumulativo (DTF 122 V 386, consid. 1b p.

389; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2009, ad

art. 13 n. 14 p. 174; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a

edizione, Berna 2003, p. 366; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 2010, p. 64). L’art. 13 LPGA stabilisce

che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23–26 del Codice civile;

Una

persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi

durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei

suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione,

occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la

prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda,

soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 127 V 237 consid.

1 pp. 238-239, 125 V 76 consid. 2a pp. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata);

- in

queste circostanze, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI

ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi,

essendovi dei fondati sospetti che l’assicurata non risieda effettivamente a __________.

Infatti, dal succitato scambio di corrispondenza avuto con il legale

dell’assicurata (in particolare la lettera 30 novembre 2011) è risultato che

l’assicurata, totalmente non autonoma e necessitante di una sorveglianza

continua da parte del curatore (cfr. da ultimo il questionario relativo alla

revisione dell’assegno per grandi invalidi del 6 ottobre 2011; doc. AI 101), è

stata anche in __________ per delle prolungate cure e degenze (cure presso il

Centro __________, presso il terapeuta olistico __________ a __________ e

degenze presso la clinica riabilitativa della Congregazione delle Suore Infermiere

__________). Rettamente l’amministrazione ha precisato che in __________, il diritto

all’assistenza sanitaria degli stranieri non regolarmente soggiornanti (senza

dimora, né domicilio e senza alcun genere di permesso), è garantito solo per le

cure ambulatoriali urgenti ed essenziali e che pertanto la succitata degenza a __________

(dal 20 ottobre al 3 dicembre 2010), senza ripercussioni sui costi della cassa

malati svizzera, non è pertanto immaginabile a meno che l’assicurata sia in qualche

modo “registrata” nella __________ (cfr. al riguardo lo scritto 23 aprile 2012

della Mutuel Assicurazione malattia, inviato al TCA dall’Ufficio AI, dal quale

si evince che dal 2007 ad oggi l’assicurata non ha beneficiato di alcuna

copertura assicurativa per spese inerenti a delle degenze o cure in Italia;

doc. XV/1-3). Inoltre, nelle osservazioni 21 marzo 2012 l’Ufficio AI ha correttamente

evidenziato come l’assicurata sia in possesso di un codice fiscale italiano e

che per ottenerlo i cittadini extracomunitari devono presentare all’autorità

competente (__________ o Sportello Unico per l’immigrazione) il permesso di

soggiorno ed il passaporto (vanno esibiti anche l’attestazione di

identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese

di appartenenza e la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza; dal

sito www.agenziaentrate.gov.it);

- in

queste circostanze è da ritenere quindi sussistere nella fattispecie sia l’urgenza

sia l’interesse preponderante per l`Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il

diritto all’assegno per grandi invalidi, senza dover attendere l’esito della

procedura di revisione;

- infine,

l’amministrazione ha rettamente evidenziato che, secondo giurisprudenza, la

sospensione provvisoria del versamento di una prestazione pecuniaria dell’AI

non implica di principio un pregiudizio irreparabile (STF 9C_45/2010 citata consid.

1.2). Qualora l’esito della revisione dovesse portare invece alla conferma

dell’assegno per grandi invalidi, lo stesso verrebbe versato retroattivamente

per tutto il periodo di sospensione provvisoria, inclusi interessi;

- in

ogni caso, come indicato nel querelato provvedimento, una volta terminati i necessari

accertamenti l’Ufficio AI comunicherà all’assicurata, preceduta da un preavviso

ex art. 57a LAI, una decisione in merito al diritto o meno dell’assegno per

grandi invalidi. Tale decisione dovrà tener conto della succitata giurisprudenza

sul concetto di domicilio e residenza effettiva, nonché dei risultati relativi

agli accertamenti eseguiti, di cui alcuni trasmessi pendente la presente

procedura. Va poi ricordato che contro tale decisione, in deroga agli art. 52 e

58 LPGA ed in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, l’interessata potrà

impugnare, entro 30 giorni, direttamente allo scrivente Tribunale;

- infine,

in merito all’asserita violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA, invocato

per la prima volta in sede di risposta di causa, questo Tribunale si limita qui

a rilevare che ciò non risulta essere circostanza e motivo posto alla base della

decisione impugnata;

- visto

tutto quanto precede la querelata decisione va confermata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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