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Decisione

32.2012.300

Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici di natura psichiatrica non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'is

3 settembre 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

1 si è proposta di fare degli abbonamenti (Arcobaleno, Rail-Check) per un

ufficio. Ho notato la fatica (difficoltà di ragionamento) che la signora RI 1

ha avuto con conseguente perdita di 30 minuti di tempo;

• Lo scorso 28 agosto la signora RI 1

non si è presentata al lavoro e abbiamo dovuto chiamarla al domicilio. La

signora RI 1 doveva garantire le pause del personale ridotto presso il punto

vendita, causa impiego esterno di altri colleghi. Faccio notare che

l’informazione era già nota alla signora RI 1 lo scorso mese di maggio 2012

(affissa anche all’albo);

• Quello che si può notare è una

mancanza di continuità nel ricordarsi le cose, i compiti che rientrano nelle

mansioni abitudinarie. C’è volontà di fare ma c’è la confusione nel portare a

termine gli incarichi;

• difficoltà nella comunicazione

chiara con i clienti allo sportello.

[…]

Posso affermare che questa fatica nello

svolgere l’attività è regolare.

[…]

Posso confermare che l’attività originale per cui è

stata assunta la signora RI 1 presso il punto vendita di __________ non è

assolutamente un lavoro semplice, poiché richiede una concentrazione e

resistenza allo stress dall’inizio fino alla fine del turno di lavoro.

[…]

Posso confermare che la signora RI 1 mette tutto

l’impegno possibile ma purtroppo denota le difficoltà sopraccitate.

(…)" (doc. AI 68/2-3, le sottolineature sono del

redattore)

Dalle

dichiarazioni su enunciate della responsabile vendita di __________ dell’__________,

non è possibile concludere che le difficoltà evidenziate – difficoltà

nel percepire le direttive e di ragionamento con necessità di maggior tempo per

svolgere le consegne, rispettivamente la mancanza di continuità nel ricordarsi

le cose e i compiti che rientrano nelle mansioni abitudinarie – siano presenti

solo allorquando è sottoposta a stress e del tutto assenti in un’attività adeguata.

Va

qui evidenziato che la responsabile vendita di __________ ha formulato le

proprie osservazioni dopo che l’assicurata aveva dichiarato che “(…) vedo la

differenza rispetto ad alcuni anni fa, prima del danno alla salute e mi rendo

conto che durante lo svolgimento del servizio dopo determinate ore e

specialmente quando sono sotto stress, la concentrazione e il rendimento

diminuisce. Ho avuto delle difficoltà specialmente quando ero sotto stress, sul

finale di turno la fatica e la concentrazione diminuivano. (…)” (doc. AI

68/1-2).

In

questo senso, stanti le risultanze suenunciate, non può essere condivisa la valutazione

del 19 ottobre 2012 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) sulla

base del colloquio che si riferisce all’osservazione di tre mesi da giugno a

metà ottobre 2012, oltre che informazioni mediche in dossier e osservazione

diretta dell’A.ta, essa ha scarsa resistenza allo stress, difficoltà nei

contatti interumani, deficit di attenzione e di concentrazione non compatibili

con l’attività abituale. In attività, ad esempio di back office, semplice,

ripetitiva, senza mansioni di contabile, con scarsi livelli di stress, non sussistono

limitazioni PSI dall’osservazione SMR del 08.02.2012. (…)” (doc. AI 70/3).

2.8. Alla

luce di quanto sopra esposto gli atti devono dunque essere rinviati

all’amministrazione affinché proceda ad un complemento istruttorio ordinando

una perizia psichiatrica volta

a chiarire compiutamente i limiti funzionali e l’evoluzione della capacità

lavorativa tanto nella sua attività abituale quanto in un’alta attività

adeguata e si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Nella sentenza 137 V

210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non

completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es

dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”).

Giova qui ricordare che conformemente alla giurisprudenza federale

una perizia deve essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi

riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche

interne dell’assicurazione (in argomento vedi, tra le tante, la STF

9C_1021/2012 del 3 luglio 2013 e la 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 entrambe

con rinvio alla DTF 135 V 465).

In

particolare l’amministrazione dovrà prendere in considerazione la perizia di parte

del 28 gennaio 2013 redatta dalla dr.ssa __________ corredata dalle valutazioni

testistiche dei Lic. psi. __________ e __________ (doc. C/1-6).

La

dr.ssa __________ pone una diversa diagnosi (Sindrome schizoaffettiva, tipo

depressivo; ICD 10 F 25.1) e nelle conclusioni si riferisce agli episodi di

malattia occorsi nel 2005 e nel 2011. In questo senso, secondo questa Corte, la perizia di parte va considerata

in quanto, da una parte è trascorso un tempo relativamente breve (due mesi e

mezzo) tra la prima visita della dr.ssa __________ il 15 gennaio 2013 e

la decisione impugnata, dall’altra la specialista (riferendosi anche a episodi

di malattia antecedenti) mette in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

precedente la decisione del 30 ottobre 2012 (in argomento vedi la STCA 32.2013.46 del 18

giugno 2013 che rinvia alla STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

L’amministrazione

dovrà altresì valutare la necessità o meno di procedere all’esecuzione di

ulteriori test ritenuto che la somministrazione di test psicodiagnostici viene

solitamente effettuata quando vi sono dei dubbi diagnostici.

Non

è invece possibile concludere per un’inabilità lavorativa del 100% (come attestato

dalla dr.ssa __________ e preteso dall’insorgente con lo scritto dell’8

febbraio 2013; cfr. consid. 1.6) ritenuto, da una parte che per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e dall’altra parte che la dr.ssa __________ non ha nemmeno

indicato da quando vi sarebbe da ritenere l’incapacità lavorativa totale attestata.

Non

appare invece necessario procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare

visto che l’insorgente non apporta alcun atto medico specialistico che

documenterebbe un'inabilità lavorativa riconducibile a motivi d’ordine reumatologici.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre

– nell’ambito degli accertamenti esperiti dall’Ufficio AI e che

avevano portato alla conclusione che l’assicurata non poteva più svolgere la

sua professione appresa di parrucchiera diplomata – il dr. __________, spec.

malattie delle vie respiratorie, asma e il dr. __________, FMH in dermatologia

e venereologia, avevano concluso che, secondo i diversi test eseguiti,

risultava una chiara inidoneità al lavoro quale parrucchiera e che era

indispensabile procedere ad una riqualificazione professionale (cfr. doc. AI

6/3-4 e 6/5). Riformazione che ha in effetti avuto luogo (cfr. consid. 1.1) e

che, da ultimo, ha permesso all’assicurata di lavorare, al 100% dal 2001

all’80% (a seguito di ristrutturazione interna) dal 2005, presso la __________

(vedi l’iter scolastico e professionale sub doc. AI 28/3).

2.9. Quanto

alle ulteriori censure in merito all’applicazione del metodo misto per il

calcolo del grado d’invalidità e per aver ritenuto quale reddito da valido

quello ottenibile quale parrucchiera diplomata – ancorché prematuro

ritenuto che la situazione medica deve ancora essere acclarata – occorre osservare

quanto segue.

Effettivamente

– a differenza di quanto fatto nel 1995 dopo aver dato personalmente

la disdetta a causa di una malattia professionale (cfr. incarto disoccupazione)

– nel 2005, allorquando la __________ le avrebbe ridotto il pensum

(dal 100% all’80% per motivi di ristrutturazione interna), l’assicurata non si

è più iscritta al collocamento. Va qui evidenziato che ella – a differenza

di quanto sembrerebbe ritenere nel ricorso “(…) d’altra parte, la ricorrente

preferì tenere l’occupazione all’80%, anche per le buone condizioni, che sono

ancora presenti nell’ambito pubblico e soprattutto quando si tratta di un

soggetto femminile. Evidentemente, nel privato un posto d’impiego al 100%, per

una donna, verosimilmente non avrebbe consentito di realizzare un reddito simile

a quello offerto dall’__________ e dunque per questa ragione la ricorrente

rimase occupata all’80%. (…)” – non avrebbe dovuto rescindere la sua

attività all’80% ma si sarebbe potuta semplicemente iscrivere al collocamento

alla ricerca di un’attività lavorativa nella misura del 20%.

Quanto

al reddito da valido, prima del danno alla salute l’assicurata aveva conseguito

l’attestato di capacità federale quale parrucchiera per signora il 30 giugno

1989 (cfr. doc. 18/25) e da allora (fino a quando nel 1994 ha dovuto rinunciarvi per motivi di salute) ha lavorato in quel settore (cfr. il curriculum

vitae sub doc. AI 18/20/21). Dagli atti non risulta che, indipendentemente dal

danno alla salute, ella avrebbe voluto lasciare la professione appresa per una

diversa attività. Pertanto è a giusto titolo che l’amministrazione ha considerato

quale reddito da valido quello conseguibile quale parrucchiera e non invece,

come preteso dall’insorgente, quello conseguito presso la __________ di __________,

attività questa per la quale ella era stata riformata proprio a causa del danno

alla salute.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione.

Alla

ricorrente, rappresentata da un sindacato, vanno riconosciute le ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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