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Decisione

32.2012.301

Ricorso per denegata giustizia

14 giugno 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i 25 anni. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nel prosequio;

- con

la risposta di causa – osservato che “(…) in data 15.10.2012 l’assicurato ha richiesto

l’emanazione di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. 005 incarto

Cassa), la quale è stata debitamente trasmessa in data 17.10.2012 (doc.

002-004 incarto Cassa). […] La decisione formale pretesa dall’assicurato con

il ricorso del 29.11.2012, inerente la soppressione della rendita completiva,

come visto sopra è già stata emanata in data 17.10.2012. (…)” (IV) – l’Ufficio AI

ha chiesto di respingere il ricorso;

- con

replica del 21 gennaio 2013 l’avv. RI 1 – riferendosi alla lettera

del 15 ottobre 2012 con la quale aveva chiesto al signor __________ (calcolatore

del Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG) di mutare in decisione la lettera del 27 settembre 2012 con cui comunicava

che la rendita completiva per figli può essere versata al massimo fino al

compimento dei 25 anni di età e che pertanto l’ultimo mese di diritto alla

rendita completiva per sua figlia __________ era il mese di agosto 2012 (cfr.

doc. A e G) – ha, in particolare, sostenuto che “(…) È la pura e semplice

verità che quando io chiesi al signor __________ di mutare la sua lettera in

decisione (cfr. doc. G), affinché potessi oppormi alla stessa, (e non

per poter presentare un ricorso, come l’Ufficio AI sostiene a torto per

chiedere l’inammissibilità procedurale del mio ricorso), detta decisione non

venne mai trasmessa al sottoscritto. Al signor __________, rimangiandosi la

parola, sarebbe stato sufficiente decidere che __________ non era più al

beneficio della rendita completiva per figli. Per contro, l’Ufficio AI sostiene,

di nuovo a torto, che il signor __________ diede seguito alla mia richiesta con

lettera del 17.10.2012. Detta lettera venne inviata al sottoscritto in seguito

ad altra fattispecie, che c’entra come i cavoli a merenda con il presente

ricorso. (…)” (VI);

- con

duplica del 28 gennaio 2013 – osservato, in particolare, che “(…) il signor RI 1 si

contraddice nel suo scritto del 21.01.2013, dicendo dapprima di non aver mai ricevuto

la suddetta decisione del 17.10.2012 e, poche righe più sotto, che tale

decisione venne a lui inviata in seguito ad altra fattispecie. Lo scrivente Ufficio

considera pertanto che l’assicura-to abbia effettivamente ricevuto la decisione

in questione, anche alla luce del fatto che la produce lui stesso con la sua replica.

Di conseguenza avrebbe dovuto introdurre ricorso contro tale decisione,

piuttosto che per denegata giustizia. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI

ha confermato la domanda di reiezione del ricorso;

- con

lettera 8 febbraio 2013 l’avv. RI 1 – rilevato, tra l’altro,

che “(…) il sottoscritto è ancora in attesa che sia dato seguito alla

domanda di edizione che sembra stranamente caduta nel dimenticatoio (…)”

(X) – ha prodotto ulteriore documentazione confermandosi nelle proprie

allegazioni;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il

TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un diniego di

giustizia nei confronti dell’avv. RI 1 in quanto non avrebbe emesso una decisione in merito alla soppressione della rendita completiva riconosciuta alla

figlia __________ avendo la stessa compiuto i 25 anni;

- l’art.

56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. Giusta l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato

non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;

- secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente

(DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la

giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene

entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare

nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti

ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

- dall’incarto

della Cassa – quanto alla domanda di edizione dello stesso formulata con il

ricorso e ribadita nello scritto dell’8 febbraio 2013, va rilevato che l’avv. RI

1 sapeva che lo stesso era stato trasmesso al TCA (nella duplica si legge infatti

che “(…) infine si osserva che tutto l’incarto AI e Cassa è stato

debitamente trasmesso al lodevole TCA ed è a disposizione dell’assicurato (…)”;

VIII) e poteva pertanto chiederne la trasmissione e/o procedere alla visione dello

stesso presso la cancelleria del TCA – risulta che con

decisione del 17 ottobre 2012 (doc. 002-004 dell’incarto Cassa = doc. I

prodotto dall’avv. RI 1) l’Ufficio AI ha, in particolare, stabilito che “(…)

a seguito del raggiungimento del 25esimo anno di età nel mese di agosto 2012,

la rendita completiva di sua figlia __________ non è più versata dal 1.

settembre 2012 (art. 35 LAI, art. 25 cpv. 5 LAVS) (…)” (doc. 002

dell’incarto Cassa);

- quanto

alla notifica di detta decisione, a prescindere dal fatto che non è stata

contestata in questa sede, questo Tribunale può fare proprio l’assunto dell’amministrazione

secondo il quale “(…) il signor RI 1 si contraddice nel suo scritto del

21.01.2013, dicendo dapprima di non aver mai ricevuto la suddetta decisione del

17.10.2012 e, poche righe più sotto, che tale decisione venne a lui inviata in

seguito ad altra fattispecie. Lo scrivente Ufficio considera pertanto che

l’assicura-to abbia effettivamente ricevuto la decisione in questione, anche

alla luce del fatto che la produce lui stesso con la sua replica. (…)”

(VIII, la sottolineatura è del redattore). Vi è quindi da ritenere che la

decisione del 17 ottobre 2012 è stata regolarmente notificata;

- dal

chiaro tenore della succitata decisione del 17 ottobre 2012 l’avv. RI 1,

oltretutto cognito in materia, doveva e poteva ritenere che con detto atto

l’amministrazione si è pronunciata sul diritto alla rendita completiva di sua

figlia;

- di

conseguenza, nella misura in cui non fosse stato d’accordo con detto provvedimento,

l’avv. RI 1 avrebbe potuto e dovuto impugnarlo in base ai rimedi giuridici

indicati nello stesso e non attendere il 29 novembre 2012 per inoltrare il ricorso

per denegata giustizia oggetto della presente fattispecie;

- essendo

dunque in realtà già stata emessa una decisione in merito – indipendentemente

dalle contestazioni circa i motivi che hanno condotto l’amministrazione

all’emanazione della stessa – il ricorso per denegata giustizia va respinto;

- quanto

alla contestazione relativa alla buona fede, che l’avv. RI 1 vorrebbe fare

derivare dallo scritto del 3 luglio 2012 (cfr. doc. C e replica del 21 gennaio

2013 sub. VI), essa avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito di un

eventuale ricorso contro la decisione del 17 ottobre 2012;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito

della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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