32.2012.301
Ricorso per denegata giustizia
14 giugno 2013Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.301
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.301
FS
Lugano
14 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2012
di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
lettera raccomandata del 29 novembre 2012 l’avv. RI 1 ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia in quanto l’amministrazione non avrebbe emesso una decisione
in merito alla soppressione, con effetto dal mese di settembre 2012, della
rendita completiva riconosciuta alla figlia __________ avendo la stessa compiuto
Fatti
i 25 anni. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nel prosequio;
- con
la risposta di causa – osservato che “(…) in data 15.10.2012 l’assicurato ha richiesto
l’emanazione di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. 005 incarto
Cassa), la quale è stata debitamente trasmessa in data 17.10.2012 (doc.
002-004 incarto Cassa). […] La decisione formale pretesa dall’assicurato con
il ricorso del 29.11.2012, inerente la soppressione della rendita completiva,
come visto sopra è già stata emanata in data 17.10.2012. (…)” (IV) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso;
- con
replica del 21 gennaio 2013 l’avv. RI 1 – riferendosi alla lettera
del 15 ottobre 2012 con la quale aveva chiesto al signor __________ (calcolatore
del Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG) di mutare in decisione la lettera del 27 settembre 2012 con cui comunicava
che la rendita completiva per figli può essere versata al massimo fino al
compimento dei 25 anni di età e che pertanto l’ultimo mese di diritto alla
rendita completiva per sua figlia __________ era il mese di agosto 2012 (cfr.
doc. A e G) – ha, in particolare, sostenuto che “(…) È la pura e semplice
verità che quando io chiesi al signor __________ di mutare la sua lettera in
decisione (cfr. doc. G), affinché potessi oppormi alla stessa, (e non
per poter presentare un ricorso, come l’Ufficio AI sostiene a torto per
chiedere l’inammissibilità procedurale del mio ricorso), detta decisione non
venne mai trasmessa al sottoscritto. Al signor __________, rimangiandosi la
parola, sarebbe stato sufficiente decidere che __________ non era più al
beneficio della rendita completiva per figli. Per contro, l’Ufficio AI sostiene,
di nuovo a torto, che il signor __________ diede seguito alla mia richiesta con
lettera del 17.10.2012. Detta lettera venne inviata al sottoscritto in seguito
ad altra fattispecie, che c’entra come i cavoli a merenda con il presente
ricorso. (…)” (VI);
- con
duplica del 28 gennaio 2013 – osservato, in particolare, che “(…) il signor RI 1 si
contraddice nel suo scritto del 21.01.2013, dicendo dapprima di non aver mai ricevuto
la suddetta decisione del 17.10.2012 e, poche righe più sotto, che tale
decisione venne a lui inviata in seguito ad altra fattispecie. Lo scrivente Ufficio
considera pertanto che l’assicura-to abbia effettivamente ricevuto la decisione
in questione, anche alla luce del fatto che la produce lui stesso con la sua replica.
Di conseguenza avrebbe dovuto introdurre ricorso contro tale decisione,
piuttosto che per denegata giustizia. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI
ha confermato la domanda di reiezione del ricorso;
- con
lettera 8 febbraio 2013 l’avv. RI 1 – rilevato, tra l’altro,
che “(…) il sottoscritto è ancora in attesa che sia dato seguito alla
domanda di edizione che sembra stranamente caduta nel dimenticatoio (…)”
(X) – ha prodotto ulteriore documentazione confermandosi nelle proprie
allegazioni;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il
TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un diniego di
giustizia nei confronti dell’avv. RI 1 in quanto non avrebbe emesso una decisione in merito alla soppressione della rendita completiva riconosciuta alla
figlia __________ avendo la stessa compiuto i 25 anni;
- l’art.
56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Giusta l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;
- secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente
(DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la
giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene
entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare
nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti
ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
- dall’incarto
della Cassa – quanto alla domanda di edizione dello stesso formulata con il
ricorso e ribadita nello scritto dell’8 febbraio 2013, va rilevato che l’avv. RI
1 sapeva che lo stesso era stato trasmesso al TCA (nella duplica si legge infatti
che “(…) infine si osserva che tutto l’incarto AI e Cassa è stato
debitamente trasmesso al lodevole TCA ed è a disposizione dell’assicurato (…)”;
VIII) e poteva pertanto chiederne la trasmissione e/o procedere alla visione dello
stesso presso la cancelleria del TCA – risulta che con
decisione del 17 ottobre 2012 (doc. 002-004 dell’incarto Cassa = doc. I
prodotto dall’avv. RI 1) l’Ufficio AI ha, in particolare, stabilito che “(…)
a seguito del raggiungimento del 25esimo anno di età nel mese di agosto 2012,
la rendita completiva di sua figlia __________ non è più versata dal 1.
settembre 2012 (art. 35 LAI, art. 25 cpv. 5 LAVS) (…)” (doc. 002
dell’incarto Cassa);
- quanto
alla notifica di detta decisione, a prescindere dal fatto che non è stata
contestata in questa sede, questo Tribunale può fare proprio l’assunto dell’amministrazione
secondo il quale “(…) il signor RI 1 si contraddice nel suo scritto del
21.01.2013, dicendo dapprima di non aver mai ricevuto la suddetta decisione del
17.10.2012 e, poche righe più sotto, che tale decisione venne a lui inviata in
seguito ad altra fattispecie. Lo scrivente Ufficio considera pertanto che
l’assicura-to abbia effettivamente ricevuto la decisione in questione, anche
alla luce del fatto che la produce lui stesso con la sua replica. (…)”
(VIII, la sottolineatura è del redattore). Vi è quindi da ritenere che la
decisione del 17 ottobre 2012 è stata regolarmente notificata;
- dal
chiaro tenore della succitata decisione del 17 ottobre 2012 l’avv. RI 1,
oltretutto cognito in materia, doveva e poteva ritenere che con detto atto
l’amministrazione si è pronunciata sul diritto alla rendita completiva di sua
figlia;
- di
conseguenza, nella misura in cui non fosse stato d’accordo con detto provvedimento,
l’avv. RI 1 avrebbe potuto e dovuto impugnarlo in base ai rimedi giuridici
indicati nello stesso e non attendere il 29 novembre 2012 per inoltrare il ricorso
per denegata giustizia oggetto della presente fattispecie;
- essendo
dunque in realtà già stata emessa una decisione in merito – indipendentemente
dalle contestazioni circa i motivi che hanno condotto l’amministrazione
all’emanazione della stessa – il ricorso per denegata giustizia va respinto;
- quanto
alla contestazione relativa alla buona fede, che l’avv. RI 1 vorrebbe fare
derivare dallo scritto del 3 luglio 2012 (cfr. doc. C e replica del 21 gennaio
2013 sub. VI), essa avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito di un
eventuale ricorso contro la decisione del 17 ottobre 2012;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito
della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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