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Decisione

32.2012.302

Soppressione del quarto di rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione affinché accerti se vi è stato effettivamente un miglioramento dello stato di salute dell'assicurata

2 settembre 2013Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Nel

caso concreto, si tratta di stabilire se a ragione l’UAI ha soppresso il

diritto al quarto di rendita della ricorrente con effetto al 1° gennaio 2013.

L’UAI

sostiene che vi è stato un miglioramento dello stato di salute, mentre

l’insorgente afferma che il suo stato valetudinario è rimasto invariato ed ha

subito recentemente un peggioramento.

Secondo

la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

In concreto, dopo aver assegnato alla ricorrente, nel corso del

1996, mezza rendita, con decisione del 18 gennaio 2002 la prestazione è stata

ridotta ad un quarto in seguito al miglioramento della sua situazione economica

(doc. 38-1). Successivamente l’UAI ha confermato il diritto alla rendita.

Occorre

pertanto stabilire se vi è stato un miglioramento dello stato di salute della

ricorrente.

Va

innanzitutto evidenziato che con perizia del 4 marzo 1996 il dr. med. __________,

primario presso l’Ospedale __________, ha affermato:

" (…)

La paziente si sente

facilmente stanca anche dopo una notte di sonno. Oltre alle 8-9 ore di sonno

notturno essa dorme ancora 2-3 ore di giorno. Questa affaticabilità aumentata è

insorta contemporaneamente al diabete. Essa sembra essere indipendente da uno

squilibrio diabetico. Il suo lavoro le piace. Non potrebbe rinunciarvi. Le

piace l’attività attuale che consiste nel fare il check-in e di lavorare al

“lost and found”, di fare gli annunci e di fare l’accompagnatrice. Essa è molto

soddisfatta della solidarietà a amicizia nonché della comprensione dimostrata

da tutti coloro che le sono vicini, anche sul lavoro. Non è escluso che il

problema dell’affaticabilità aumentata che le impedisce di lavorare per una

durata superiore alle 6 ore di fila potrebbe essere in rapporto alla tensione

nervosa originatasi con la consapevolezza di essere “ammalata” di diabete.

Questo stato di preoccupazione e di insoddisfazione subcosciente dei giovani

diabetici comporta anche sentimenti di inferiorità nel lavoro e nello sport,

sensazione di insicurezza nelle relazioni sociali e può sfociare in una

sensazione di affaticabilità anormale. Può darsi che questa “chronic fatigue

syndrome” possa migliorare parallelamente all’accettazione e all’integrazione

della malattia nella propria personalità. Un motivo fisico di incapacità

lavorativa non è determinabile. Infatti la paziente ha un peso ideale (…) non

ha problemi cardiovascolari né neurologici né oftalmologici. Non vi è segno di

iperglicemia (vedi emoglobina glicosilata quasi normale) che di solito spiega

la stanchezza soprattutto postprandiale dei pazienti diabetici. Attualmente la

paziente è ben compensata sul piano psicologico e ben integrata nel suo ritmo

di lavoro al 50%. Tentativi di lavorare per una durata di più di 6 ore in

continuità hanno avuto quale risultato un’astenia grave (vedi turno completo di

8 ½ ore prima di Natale).

Evoluzione futura:

Continuando per ora a

lavorare al 50%, sarà utile rivedere la paziente per rendersi conto di

un’eventuale aumento della capacità lavorativa, ciò che dovrebbe essere

possibile e realizzabile, vista l’assenza di complicazioni e il buon controllo

metabolico. Dovrebbe essere possibile rincuorare la paziente continuando a

farle praticare degli sport (essa fa nuoto e ippica e cammina molto). Se

l’affaticabilità dovesse essere sempre presente nella medesima intensità alla

prossima valutazione fra 1-2 anni, propongo una valutazione psicologica ed un

eventuale aiuto psicoterapeutico.” (doc. AI 10)

Nel

rapporto finale del 20 agosto 1996 la consulente ha evidenziato come

l’interessata risulta “inabile in misura parziale nella sua professione di

impiegata al suolo (…) a causa di una affaticabilità maggiore sorta

contemporaneamente alla scoperta del danno alla salute (diabete mellito), ma

per la quale il diabete non sembra essere la causa diretta” (doc. AI 14-1).

Dal medesimo rapporto si evince:

" (…)

Il medico __________

quindi suggerisce che la causa di questa grande affaticabilità possa risiedere

in una difficoltà psicologica a gestire la malattia e le sue conseguenze, ed

ipotizza un graduale miglioramento con una progressiva accettazione ed

integrazione, a livello subconscio della malattia.

Dal colloquio con

l’assicurata, non ho potuto che constatare quanto detto dal medico, e cioè:

-

la professione esercitata non può essere causa

dell’affaticabilità, in quanto l’assicurata riesce a gestire l’assorbimento

delle dosi giornaliere di insulina e dei pasti in modo autonomo ed integrato al

tempo lavorativo; il resto dello staff manifesta una grande comprensione delle

difficoltà che può incontrare l’assicurata, sostenendola moralmente, aiutandola

nei momenti di sovraccarico lavorativo, ed organizzandosi con lei per i momenti

di pausa.

-

l’assicurata inoltre asserisce di aver ben integrato

i ritmi lavorativi, armonizzandoli alle necessità fisiche summenzionate senza

richiedere sovente aiuto da parte dei colleghi. Questo è stato possibile anche

introducendo il tempo lavorativo parziale.

-

L’assicurata afferma altresì di essere appassionata

al suo lavoro, che non sembra particolarmente stancante, a parte alcuni momenti

di stress che incontrerebbe comunque in altre professioni: con la sua

formazione scolastica e professionale, infatti, unitamente alle sue attitudini

personali, l’unica alternativa a questa professione sarebbe quella di lavorare

in un’agenzia turistica, dove i tempi sono più regolari, ma il fattore stress è

ancora più importante. Ora, come detto da __________, la stanchezza non sembra

tanto attribuibile a fattori fisici quanto a componenti psichiche. In questo

senso, l’attuale professione ha per lo meno il vantaggio di motivare

l’assicurata al lavoro ed ad una vita, per quanto sia possibile, meno

condizionata dalla malattia.

Concludendo, visto

quanto detto sopra, considero non ancora proponibile il cambiamento di attività

in quanto non porterebbe, nei primi tempi comunque, ad un aumento della

capacità di guadagno apprezzabile.

Propongo quindi in

accordo con __________, di lasciare ancora del tempo all’assicurata per

verificare una possibile evoluzione positiva nella gestione della malattia

attribuendole una rendita parziale. E di rivedere il caso fra 1-2 anni, quando

sarà forse matura per intraprendere, se non un impiego professionale al 100%,

una valutazione psicologica con il relativo sostegno.” (doc. AI 14-2)

Il

20 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha accertato che

l’interessata è incapace al lavoro al 50% nella sua attività dal 1° settembre

1994 ed ha affermato che l’interessata, hostess a terra, dipendente ____________________

di __________, soffre dal 1994 di diabete mellito giovanile tipo I con sete,

dimagrimento, non poliuria. Da allora si presenta stanca dopo una notte di

sonno “tanto che oltre le 8-9 ore notturne, è obbligata a dormirne altre 2-3

durante il giorno. Ama il suo lavoro e non vuole assolutamente lasciarlo, tanto

che porta la sua attività al 50%, Il Dr. __________ sospetta che

l’affaticabilità sia da rapporto allo stress del lavoro piuttosto che alla sua

patologia. Nell’agosto 2002 l’A ha partorito un bambino” (doc. AI 67-1).

Ritenuto

che nel corso degli anni non è mai stato chiesto un parere ai medici SMR e

vista l’assenza di una valutazione oggettiva ematologica e clinica completa sul

diabete mellito, il medico SMR ha deciso di sottoporre l’interessata ad una

perizia (doc. AI 67-1).

Nel

referto peritale del 21 giugno 2012 la dr.ssa med. __________, FMH medicina

interna, specialista in endocrinologia e diabetologia, dopo aver descritto

l’anamnesi sociale e del lavoro, il decorso, lo sviluppo della malattia e i

risultati della terapia, i dati anamnestici, la terapia in corso e le

constatazioni obiettive ha posto la diagnosi di diabete di tipo 1

insulino-trattato noto dal 1994, senza complicazioni degli organi bersaglio,

moderatamente scompensato (HbA1C il 17 aprile 8,1%).

Circa

la valutazione e prognosi, la dr.ssa med. __________ ha affermato:

" la

signora RI 1 è al beneficio di una rendita AI per una inabilità lavorativa del

50% dal 1994, in conseguenza di un diabete mellito di tipo 1 noto e trattato

con insulina da allora. All’occasione della prima perizia diabetologica

eseguita nel 1996 dal dottor __________ presso l’__________ si era concluso che

l’attività in qualità di impiegata presso __________ di __________ non poteva

essere svolta in maniera superiore al 50% a causa dell’affaticabilità lamentata

dall’assicurata. Si riteneva tuttavia che questo ostacolo poteva essere

sormontato con una adeguata presa a carico del diabete e che sarebbe stato

opportuno rivalutare la capacità dell’assicurata dopo uno a due anni,

inizialmente offrendole anche un supporto psicologico. Infatti l’affaticabilità

lamentata dall’assicurata non trovava un chiaro riscontro a livello fisico,

visto lo sforzo modesto richiesto sul luogo del lavoro, né dall’andamento del

diabete che è sempre stato molto favorevole. Le ulteriori revisioni eseguite

hanno sempre confermato un grado di invalidità del 50%.

(…)

L’anamnesi, le

constatazioni obiettive e i dati richiesti dal dottor __________ permettono

prima di tutto di confermare un’evoluzione molto favorevole del diabete nel

corso degli anni. Infatti il controllo metabolico, e cioè il valore di

emoglobina glicata, è sempre stato buono anche se talvolta non eccellente visto

che ha raggiunto anche l’8% com’è attualmente (il 17 aprile si misura un HbA1C

di 8.1%). L’assicurata non lamenta importanti episodi di ipoglicemia e risente

i sintomi ipoglicemici già intorno alle 3.6mmol/l. In conseguenza di ciò finora

non è stata messa in evidenza nessuna complicazione degli organi bersaglio.

Malgrado questa

evoluzione favorevole l’assicurata non ha mai potuto riprendere un’attività

lavorativa al 100%. Ha provato ad eseguire dei turni lavorativi di 8 ore ma non

è riuscita a portarli a termine a causa di un affaticamento maggiore.

Attualmente all’occasione del turno più lungo di 6.5 ore lamenta un esaurimento

importante, ancora di più in inverno quando i turni possono essere

ulteriormente prolungati. A ciò si aggiunge il fatto che è lei ad occuparsi del

figlio, che ha ormai dieci anni, mentre il compagno l’aiuta soprattutto nelle

faccende domestiche.

Globalmente la signora

gode di un’ ottima salute e a prova di questo da notare che non ha mai dovuto

assentarsi in maniera prolungata dal lavoro. Alla luce dunque dei dati soggettivi

ed oggettivi non vi sono elementi medici che possano giustificare attualmente

un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività di impiegata presso __________ di

__________ Infatti l’attività è moderatamente importante fisicamente ma ci sono

pause regolari che permettono all’assicurata sia di controllarsi le glicemie

che di assumere degli snack se necessario. In assenza di avvenimenti

ipoglicemici regolari non vi è necessità di controllare la glicemia piu di

quattro volte al giorno o di eseguire correzioni di insulina più spesso di

quello che fa attualmente. Confermo quanto già segnalato dal dottor __________

nel 1996 e cioè che la difficoltà, in relazione ad una marcata affaticabilità,

della paziente ad assumere un onere lavorativo superiore al 50% non è una

conseguenza diretta del diabete. Lo è eventualmente a livello psicologico e

questo potrebbe essere un punto da valutare per proporre una ripresa al 100%.

In conclusione,

l’assicurata è abile al lavoro, nell’attività di impiegata di __________, nella

misura del 100%.

Non ho proposte

terapeutiche particolari da formulare visto l’ottima evoluzione del diabete e

la conseguente assenza di complicazioni degli organi bersaglio. Tutt’al più se

si ponesse la necessità di ulteriormente migliorare il controllo metabolico, la

posa di una pompa a insulina potrebbe essere auspicabile.

B. Conseguenze sulla

capacità di lavoro

1 Menomazione

(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

- a livello

psicologico e mentale: effettivamente probabilmente è a quest livello che la

paziente presenta una maggiore affaticabilità ed una certa difficoltà a gestire

lo stress che il suo attuale impiego richiede. A livello fisico e a livello

sociale non c’è nessuna menomazione (…)” (doc. AI 70-4)

Il

28 giugno 2012 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato la

perizia ha confermato che dalla medesima si rileva che lo stato di salute è

migliorato e non esistono i presupposti per un’incapacità lavorativa (doc. AI

71-3).

Il

5 settembre 2012 il medico curante, dr. med. __________, medicina interna,

endocrinologia FMH, ha affermato:

" (…)

Seguo la paziente in

modo stretto dal 2004. Si tratta di una paziente che segue alla perfezione le

raccomandazioni mediche ed applica la difficile terapia insulinica in modo esemplare.

Ciò malgrado appare evidente che se la paziente viene sovraccaricata di lavoro

(e si tratta di un lavoro impegnativo e di responsabilità come __________ di __________)

questo le comporta innumerevoli episodi di ipoglicemia, anche rilevanti. Poiché

il lavoro di __________ è di estrema responsabilità e di alta concentrazione,

la paziente non può permettersi di avere ipoglicemie importanti che le

procurano difficoltà alla concentrazione; in effetti in stato ipoglicemico le

potrebbe succedere facilmente di fare degli errori che avrebbero conseguenze

gravissime. Per questo motivo ritengo assolutamente impossibile che la paziente

possa effettuare il suo lavoro al 100% e vi chiedo quindi di rivedere la vostra

decisione di merito.” (doc. AI 79-2)

La

ricorrente ha inoltre prodotto due scritti del suo datore di lavoro. Dal primo,

datato 5 luglio 2012, emerge:

" (…)

Le mansioni di una

hostess di terra sono diverse ma tutte richiedono concentrazione e resistenza

allo stress.

Il contatto con la

clientela interna ed esterna non è sempre di facile gestione ma la hostess è

chiamata a gestire qualsiasi situazione nella calma e professionalità. Ad esso

si aggiunge il lavoro puramente operativo per il quale è indispensabile una

concentrazione continua, un piccolo errore può avere conseguenze gravi non solo

di tipo economico.

Non da ultimo il

lavoro a turni irregolari ha sicuramente i suoi vantaggi ma può anche provocare

stanchezza fisica e portare a inevitabili ripercussioni sul rendimento.

Ai nostri

collaboratori è quindi richiesta un’elevata resistenza allo stress e massima

concentrazione. Per un impiego al 100% è di conseguenza indispensabile una

perfetta forma fisica e mentale.” (doc. AI 79-4)

Nello

scritto del 5 settembre 2012 il datore di lavoro ha affermato:

" Come

più volte descritto le mansioni di una hostess di terra sono diverse ma tutte

richiedono concentrazione e resistenza allo stress dai nostri collaboratori è

pretesa una perfetta forma fisica e mentale.

Abbiamo costatato che

la signora RI 1 non regge alla costante pressione per periodi prolungati, per

questa ragione abbiamo creato turni di lavoro speciali, unicamente a lei

dedicati di massimo 6 ore e trenta con una pausa obbligatoria di 30 minuti.

Questo permette di conciliare il rendimento della signora con le esigenze

operative che non sarebbero soddisfatte con turni di lavoro differenti” (doc.

AI 79-5)

Il

23 ottobre 2012 la dr.ssa med. __________ ha affermato:

" (…)

Al punto 3, appare di

fatto il problema principale legato alla revisione del caso di questa

assicurata. Infatti, riguardando l’incarto, peraltro succinto, dell’assicurata,

appare chiaro che una revisione medica dello stato di salute della paziente e

soprattutto della sua capacità lavorativa doveva essere intrapreso molto prima

e non 18 anni dopo l’inizio della malattia ritenuta invalidante. E’ chiaro che

dopo quasi 18 anni di attività lavorativa al 50% può essere difficile, a

livello psichico e fisico, per l’assicurata adattarsi ad un’attività lavorativa

al 100%. Tuttavia ribadisco che a livello medico, per quel che concerne il

diabete, non vi è nessuna oggettiva limitazione che giustifichi un’inabilità

nella misura del 100%. In assenza di complicanze oculari, neurologiche,

cardiovascolari o di altra natura, come si possono riscontrare purtroppo spesso

presso molti pazienti diabetici, non si oggettiva in questa assicurata nessuna

limitazione funzionale, perlomeno di natura fisica. Non posso invece

pronunciarmi su eventuali limitazioni funzionali nell’ambito psichico e

cognitivo.

Concernente lo scritto

del datore di lavoro, mi è difficile valutare, dopo un breve colloquio e senza

dettagliata conoscenza dell’ambito lavorativo, se l’assicurata è a livello

mentale e fisico capace di rendere al 100% in quella specifica attività.

Qualora non fosse il caso non sarebbe in conseguenza del diabete.

Ribadisco di nuovo che

in un’attività lavorativa consone alle qualifiche professionali e alla malattia

della paziente, cioè in attività lavorative per esempio sedentarie con turni

lavorativi regolari, in particolare senza attività notturne, visto le valide

competenze professionali e linguistiche l’assicurata può essere impiegata

sicuramente nella misura del 100% (in agenzie di viaggio, alberghi, ecc).

Il punto 4 e il punto

5 riguardano invece la problematica delle ipoglicemie, che sono evidentemente,

soprattutto se ripetute e/o non adeguatamente percepite, un fattore

Considerandi

determinante riguardo alla capacità lavorativa di qualsiasi diabetico. Durante

la visita con la paziente non avevo evidenziato una problematica di ipoglicemie

rilevanti o che potessero essere ritenute invalidanti nell’attività lavorativa.

E’ chiaro che ipoglicemie rilevanti, sotto le 3 mmol/L, e frequenti

renderebbero l’assicurata inabile al lavoro, in tutti i casi nella sua

attività, nella misura del 100% finché il problema perdura; infatti

l’ipoglicemia è un evento che sopravviene in maniera inattesa, repentina e non

prevedibile e può quindi mettere in pericolo il paziente stesso e terzi. A

livello terapeutico peraltro, in caso di difficoltà a controllare le

ipoglicemie, si può optare per una terapia con una pompa a insulina. In caso di

dubbio riguardo l’insorgenza effettiva di tali ipoglicemie si possono

effettuare misurazioni continue della glicemia su 6 giorni per schiarire il

quadro clinico.

IN CONCLUSIONE:

Confermo che dai dati

all’incarto non ho elementi medici concernenti il diabete che indichino che la

paziente non possa lavorare nella misura del 100% nella sua attuale attività

presso __________ di __________. E’ per altro sicuramente abile nella misura

del 100% nelle attività che ho già citato in precedenza.

Resta pendente la

questione della frequenza e della gravità delle ipoglicemie; se si

confermassero rilevanti potrebbero giustificare una totale inabilità

lavorativa.

Ribadisco comunque la

delicatezza del caso in quanto effettivamente l’attuale revisione con

valutazione medica tramite perizia arriva molti (troppi?) anni dopo la prima

valutazione medica peritale; sicuramente la notizia dell’eventuale modifica del

grado di inabilità lavorativa ha provocato uno stato di stress emotivo

nell’assicurata con conseguenti sbalzi glicemici. Questa problematica non è

legata al diabete stesso ma alla capacità o “incapacità” dell’assicurata di

affrontare un cambiamento nella sua attività professionale.

Ritorno infine su

quanto era stato già esplicitato fin dall’inizio della problematica diabetica,

dal dottor __________ tra l’altro, che l’assicurata avrebbe tratto beneficio da

un supporto psicologico in relazione alla cura e all’accettazione del diabete.

Probabilmente egli non intendeva dire che il supporto psicologico fosse

l’attribuzione di una rendita di invalidità al 50%....” (doc. AI 83)

L’8

novembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la sua

precedente presa di posizione, affermando che “La Dr.ssa __________ nella

sua esaustiva e esplicativa lettera di risposta, ribadisce che l’A., per quanto

riguarda la problematica diabetica manifesta una capacità lavorativa del 100%”

(doc. AI 84-1).

Il

28.

dicembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Valutazione:

-

lo stato di salute dell’assicurata dal punto di

vista medico in pratica è rimasto invariato rispetto al 1996

-

in questi anni l’assicurata ha sicuramente

raggiunto una buona dimestichezza a gestire la sua patologia

-

ritengo che la nota della dr.ssa __________ del

23.10.2012

riassume bene la problematica ossia che si tratta primariamente di

un problema amministrativo

-

una valutazione psichiatrica mi pare non indicata

in considerazione del fatto che si tratta di una persona che lavora da anni

senza assenze prolungate, ha famiglia, è seguita da anni dal suo medico. La

presenza d’una patologia psichiatrica maggiore con influsso sulla CL in questa

situazione è in pratica non verosimile.” (doc. IV/1)

6.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza

ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

7.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non può

confermare la decisione impugnata.

Dagli

atti non emerge infatti con la necessaria limpidezza in cosa è consistito il

miglioramento dello stato di salute (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile

2013, consid. 6). Va infatti qui rammentato che una riduzione o soppressione

della rendita può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013,

consid. 3, con riferimenti: DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349). Giova inoltre

soggiungere che secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, consid. 3, con riferimenti: SVR 2012

IV n. 18 pag. 81,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche 9C_32/2012 consid. 2).

In

concreto nella perizia del 4 marzo 1996, del dr. med. __________, l’incapacità

lavorativa al 50% non era tanto stata attribuita al diabete di cui soffriva la

ricorrente, quanto piuttosto ad una stanchezza, insorta contemporaneamente al

diabete, ma che “sembra essere indipendente da uno squilibrio diabetico”

e “potrebbe essere in rapporto alla tensione nervosa” (doc. AI 10-1). Non

vi erano segni “di iperglicemia (vedi emoglobina glicosilata quasi normale)

che di solito spiega la stanchezza soprattutto postprandiale dei pazienti

diabetici” (doc. AI 10). Il perito aveva affermato che se l’affaticabilità

dovesse essere sempre presente nella medesima intensità andava effettuata una “valutazione

psicologica ed un eventuale aiuto psicoterapeutico” (doc. AI 10).

Anche

la consulente in integrazione nel rapporto finale del 20 agosto 1996 aveva

rilevato che l’incapacità lavorativa derivava dall’affaticabilità sorta con il

diabete “ma per la quale il diabete non sembra essere la causa diretta”

(doc. AI 14-1) e che “come detto da __________, la stanchezza non sembra tanto

attribuibile a fattori fisici quanto a componenti psichiche” (doc. AI

14-1).

Un

ulteriore approfondimento medico, all’epoca, non è tuttavia stato effettuato.

La

valutazione della dr.ssa med. __________ del 21 giugno 2012 che fa stato di una

capacità lavorativa del 100% per quanto concerne il solo aspetto diabetologico,

non è pertanto sufficiente a far ritenere che lo stato di salute della

ricorrente abbia subito un miglioramento rispetto a quanto stabilito in

precedenza. Ciò viene confermato dal medico SMR, dr. med. __________, il quale,

il 28 dicembre 2012 ha espressamente affermato che “lo stato di salute

dell’assicurata dal punto di vista medico in pratica è rimasto invariato

rispetto al 1996” (doc. IV/1,

sottolineatura del redattore).

La

perita, nel referto del 21 giugno 2012, ha del resto confermato “quanto già segnalato dal dottor __________ nel 1996 e cioè la difficoltà, in relazione

ad una marcata affaticabilità, della paziente, ad assumere un onere lavorativo

superiore al 50% non è una conseguenza diretta del diabete. Lo è

eventualmente a livello psicologico e questo potrebbe essere un punto da

valutare per proporre una ripresa al 100%” (sottolineature del

redattore). La specialista ha poi precisato che “a livello psicologico e

mentale”, “effettivamente probabilmente è a questo livello che la paziente

presenta una maggiore affaticabilità ed una certa difficoltà a gestire lo

stress che il suo attuale impiego richiede” (doc. AI 70-4).

Non

va poi dimenticato che, in seguito alle osservazioni del dr. med. __________,

medico curante dell’insorgente, che segue l’interessata dal 2004, il quale ha

evidenziato che se la ricorrente viene “sovraccaricata di lavoro” questo

le comporta “numerosi episodi di ipoglicemia, anche rilevanti”, ciò che

ha conseguenze gravissime (doc. AI 79-2) e dopo aver letto la presa di

posizione del datore di lavoro della ricorrente che ha tra l’altro evidenziato

come l’interessata “non regge alla costante pressione per periodi prolungati”

e per questo sono stati creati specifici turni di lavoro, la perita, pur

confermando che per quanto concerne il diabete l’insorgente è abile al lavoro

al 100%, ha aggiunto di non potersi pronunciare “su eventuali limitazioni

funzionali nell’ambito psichico e cognitivo” e, circa lo scritto del datore

di lavoro, che le è difficile valutare senza dettagliata conoscenza dell’ambito

lavorativo “se l’assicurata è a livello mentale e fisico capace di rendere

al 100% in quella specifica attività”.

Certo,

la ricorrente medesima ritiene che non sia necessario effettuare una perizia

psichiatrica. Ciò tuttavia non è un motivo per non dar seguito alle indicazioni

dei periti che si sono succeduti nel corso degli anni. Anche il dr. med. __________

non ritiene necessario procedere con una perizia in tale ambito (doc. IV/1).

Tuttavia lo stesso medico SMR afferma che “la presenza di una patologia

psichiatrica maggiore con influsso sulla CL in questa situazione è in pratica non

verosimile” (sottolineatura del redattore). Di per sé non esclude pertanto

con certezza che vi potrebbe essere una patologia psichica.

Ritenuto

che quando nel 1996 l’UAI ha assegnato alla ricorrente una rendita al 50%, sia

il dr. med. __________ che la consulente in integrazione avevano motivato

l’incapacità lavorativa come una conseguenza dell’affaticabilità dovuta a

probabili origini psichiche, per poter procedere con una revisione della

rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA e dunque per attestare un miglioramento

dello stato valetudinario che ha come conseguenza la soppressione delle

prestazioni è pertanto necessario prendere in considerazione un eventuale

miglioramento di tale patologia.

Altrimenti,

in presenza di una sostanziale stabilità dello stato valetudinario dal 1996

(cfr. doc. IV/1, presa di posizione del 28 dicembre 2012 del dr. med. __________),

l’amministrazione, di principio, non può sopprimere la rendita sulla base di un

asserito (cfr. decisione impugnata: “Dalla documentazione acquisita

all’incarto in fase di revisione, con particolare riferimento al rapporto del Servizio

medico regionale 28.06.2012 (perizia del 21.06.2012 della Dr.ssa __________)

risulta essere intervenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere

dal 18.04.2012 (data della visita peritale)”, ma non comprovato (cfr. doc.

IV/1), miglioramento dello stato di salute (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5

aprile 2013, consid. 3 e 6).

Ma

vi è di più. La dr.ssa med. __________ ha infatti evidenziato che, pur non

avendo elementi per ritenere che l’interessata fosse affetta da ipoglicemie

rilevanti o che potessero essere ritenute invalidanti nell’attività lavorativa,

ipoglicemie sotto le 3 mmol/L e frequenti renderebbero l’interessata inabile al

lavoro, mettendo in pericolo sia se stessa che terzi. La specialista ha

affermato che “in caso di dubbio riguardo l’insorgenza effettiva di tali

ipoglicemie si possono effettuare misurazioni continue della glicemia su 6

giorni per schiarire il quadro clinico”. Nelle conclusioni, pur confermando

una capacità lavorativa al 100% dal punto di vista diabetologico ha affermato

che “resta pendente la questione della frequenza e della gravità delle

ipoglicemie; se si confermassero rilevanti potrebbero giustificare una totale

inabilità lavorativa” (doc. AI 83).

Malgrado

il medico curante abbia segnalato la presenza di queste ipoglicemie (doc. AI

79-2) e la dr.ssa med. __________ abbia ritenuto possibile effettuare dei test

per esaminare la loro incidenza e la loro frequenza, l’UAI non ha ritenuto di

effettuare ulteriori controlli (cfr. doc. AI 84-1; presa di posizione del

medico SMR, dr. med. __________, dell’8 novembre 2012 che non si è scostato da

quanto ritenuto in precedenza).

Alla

luce di quanto sopra, questo TCA ritiene in conclusione che, accertata una

sostanziale stabilità dello stato di salute perlomeno per quanto concerne il

diabete (cfr. doc. IV/1), l’UAI non può sopprimere la rendita, per il tramite

della procedura di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA, senza prima stabilire,

oggettivamente, quale sarebbe la differenza tra la situazione valetudinaria descritta

nel 1996 e quella osservata nel 2012 (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013).

A

tal fine è necessario che l’amministrazione approfondisca la questione

dell’affaticabilità, accertandone le origini e stabilendo se, nel corso degli

anni, vi è stata un’evoluzione. A tal proposito sarà necessario effettuare una valutazione

psichiatrica.

Inoltre,

l’UAI, sulla base di quanto affermato il 5 settembre 2012 dal dr. med. __________

circa la presenza di innumerevoli episodi di ipoglicemia, anche rilevanti, che

potrebbero avere conseguenze gravi per la ricorrente stessa e per i terzi,

dovrà dar seguito alla richiesta della dr.ssa med. __________ di approfondire

la questione e stabilire l’eventuale incidenza sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Solo

al termine di questi ulteriori accertamenti l’UAI potrà stabilire se vi è stato

un effettivo miglioramento dello stato di salute che potrebbe permettere di

procedere alla soppressione della rendita in applicazione dell’art. 17 LPGA.

Infine,

ritenuto che nel 1996 la rendita non sembra essere stata assegnata in seguito

ad un’incapacità lavorativa derivante dal diabete, ma all’affaticabilità dovuta

a probabili patologie psichiche che tuttavia non sono ancora state

diagnosticate, se non vi sono gli estremi per ritenere l’interessata inabile al

lavoro, in maniera perlomeno parziale, a causa di eventuali ipoglicemie (cfr.

presa di posizione della dr.ssa med. __________ [doc. AI 83] e del dr. med. __________

[doc. AI 79-2]), e dunque a causa del diabete, o di altre patologie

(psichiche), l’UAI dovrà comunque esaminare se al caso di specie vanno

applicate le disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, la

cui lett. a cpv. 1 prevede che le rendite assegnate sulla base di una

sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

sono riesaminate entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica. Se le

condizioni di cui all’articolo 7 LPGA non

sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni

di cui all’articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

8.

Il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF

137.

V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), o perché

vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181

dell’11 marzo 2013).

In

concreto in virtù delle carenze sopra evidenziata e della necessità di

procedere con un complemento istruttorio, s’impone un rinvio

all’amministrazione affinché proceda con gli accertamenti ivi descritti.

In

queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e

l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori

accertamenti.

2.Le spese per complessivi fr. 500.-- sono

poste a carico dell’UAI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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