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Decisione

32.2012.303

Viste le risultanze mediche e la valutazione economica all'assicurata va riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dopo l'anno di carenza. Trasmissione di alcuni atti all'Ufficio AI quale domanda d

17 settembre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Nella

STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 (pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174

e confermata nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012) il TF, richiamati

l’art. 59 cpv. 2bis LAI che

regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato

che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche

se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (al riguardo

vedi anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010);

- nella

fattispecie l’assicurata è stata visitata il 25 maggio 2011 dal medico SMR dr. __________,

FMH in medicina interna, che – posta la diagnosi di artrite psoriasica erosiva e attestata

un’incapacità lavorativa del 100% quale ausiliaria di pulizia dall’aprile 2009

e, in un’attività adeguata, del 100% dall’aprile 2009 e del 50% dall’aprile

2010 –, nel rapporto finale dello stesso giorno (doc. AI 59/1-7), ha

concluso: “(…) assicurata di 59 anni [ndr. recte: 50 anni] con esordio di

artrite psoriasica nell’aprile 2009. Terapia biologica con parziale beneficio.

Importanti limitazioni mani e polsi e limitazione per dolore alle caviglie.

Quanto descritto dall’assicurata risulta ben giustificato dall’obiettività e

dalla storia clinica. Ultima attività lavorativa svolta come ausiliaria

pulizie. Tale attività non risulta più esigibile per la compromissione

importante di mani e caviglie. In attività adatta e rispettosa dei limiti

funzionali posti IL 50% giustificata dalla compromissione oltre che articolare

anche sistemica, dolore a tutte le piccole articolazioni, facile affaticabilità,

necessità di frequenti pause. Anche l’attività come segretaria risulta quindi

esigibile al momento con una IL del 50%. Sarà opportuno rivalutare lo stato di

salute tra circa 18 mesi per identificare eventualmente risorse maggiori determinate

dal beneficio terapeutico. Si allega modulo per la misurazione dell’escursione

articolare. Si allega modulo per esame della funzionalità fisica. Le

conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della

piena conoscienza dell’incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.

(…)” (doc. AI 59/5);

- dall’incarto

cassa malati risulta che il dr. __________, FMH in reumatologia, ha attestato i

seguenti periodi e gradi di incapacità lavorativa: 100% dal 3 marzo al 5 aprile

2010, 50% dal 14 aprile al 21 giugno 2010, 60% dal 22 giugno 2010 all’8

febbraio 2011 e 100% dal 9 febbraio 2011 confermata nella visita del 7 ottobre

2011 (doc. 2.1, 4-1, 5-1, 6-1 e 9/1 dell’inc. cassa malati);

- la

Cassa malati __________ – riconosciuti i seguenti periodi di inabilità lavorativa: “(…) 100%

dal 03.03.2010 al 13.04.2010, al 50% dal 14.04.2010 al 31.05.2010, al 60% dal

01.06.2010 al 09.02.2011, al 100% dal 10.02.2011 a tuttora (…)” (doc. AI

71/1) – ha versato le indennità giornaliere dal 4 aprile 2010, dopo i 30

giorni di attesa, fino al 1. marzo 2012 (doc. AI 77/2);

- il

dr. __________ – interpellato in merito all’inizio dell’incapacità lavorativa nel

mese di aprile 2009 come indicato nel rapporto del 25 maggio 2011 (doc. AI

86/1) –, nell’annotazione 14 maggio 2012, ha puntualizzato che “(…) si conferma IL medicalmente giustificata dal Marzo 2010. Esordio

della patologia artritica nel aprile 2009. (…)” (doc. AI 87/1);

- nel

rapporto di rilevamento tempestivo del 19 febbraio 2010 (doc. AI 3/1-4) il funzionario

__________ ha espresso la seguenteconclusione: “(…) Ho sottoposto il caso al

medico SMR TILUF. La conclusione porta a riconoscere che la particolare

posizione in seno alla ditta dell’assicurata rappresenta la migliore soluzione

attualmente accessibile. Infatti escluso l’inte-ressamento ad una rendita, da

un punto di vista professionale l’assicurata avrebbe accesso a mestieri non

qualificati. La mansione attuale (a parte la pulizia limitata ad uffici e di

conseguenza non pesante – spolverare, svuotare i cestini, non uso di macchinari

pesanti da parte dell’assicurata) è rappresentata piuttosto da una funzione di

supervisione, di controllo dell’esecuzione dei colleghi e della qualità, lavoro

che può essere svolto e organizzato in maniera autonoma a seconda dello stato

di salute. Si tratta sicuramente (e la signora concorda anch’ella) di un lavoro

adeguato e non si vede come un cambio di professione possa suggerire una mansione

meglio adeguata. Momentaneamente quindi un intervento tempestivo non pare

opportuno e con esso nemmeno una domanda ufficiale AI. Questa sarà comunque

raccomandata nel caso la patologia avanzasse al punto di determinare assenze

rilevanti e continue. L’obbligo di annuncio sussisterebbe in caso di assenza

superiore ai sei mesi. (…)” (doc. AI 3/4);

- viste

le risultanze su esposte – ritenuto, in particolare, anche lo scritto del 19 aprile 2010 con

il quale il dr. __________ segnalava all’Ufficio AI che “(…) la paziente ha

provato a riprendere il lavoro al 100% come ausiliaria di pulizia presso la

ditta __________ una settimana in anticipo rispetto al mio certificato. La paziente

ha cioè iniziato il 29.03.2010 nonostante io avessi certificato un’incapacità

lavorativa fino al 6 aprile. La ripresa del lavoro è coincisa con una

importante ripresa dei dolori alle mani, con gonfiori e una progressiva riduzione

della mobilità delle dita. È noto come l’artrite psoriatica si attivi in relazione

a traumi e microtraumi. Il lavoro di ausiliaria di pulizia è dunque profondamente

inadatto al suo stato di salute. Ho dunque nuovamente certificato

un’incapacità lavorativa del 50% (tempo pieno con rendimento ridotto). La prego

di intervenire rapidamente per trovare un altro lavoro più congeniale

all’artrite psoriatica della paziente. (…)” (doc. AI 4/1, la sottolineatura

è del redattore) – questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’anno di carenza

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è iniziato a decorrere il mese di

marzo 2010 e che al suo termine, nel marzo 2011, l’assicurata era abile al lavoro

nelle misura del 50% in un’attività adeguata ritenuta la sua professione di

ausiliaria di pulizia non più adatta (il datore di lavoro ha disdetto il rapporto

con effetto al 31 agosto 2011; cfr. doc. AI 69/1). Del resto, lo stesso dr. __________,

nello scritto del 21 agosto 2012 indirizzato all’Ufficio AI ha rilevato ancora

che “(…) a mio avviso si tratta di una paziente che presenta verosimilmente

un grado d’incapacità lavorativa del 50% per qualunque attività. Vi è infatti

un peggioramento della situazione per quanto riguarda l’artrite psoriatica con

artriti e tenisinoviti attive alla caviglia destra. La terapia massimale non

può più essere incrementata. Previste eventualmente misure chirurgiche. (…)”

(doc. AI 96/1);

- considerando

la giurisprudenza citata nella decisione del 6 dicembre 2012 e fatta propria

l’argomentazione addotta nella stessa stante la quale “(…) dagli atti del

dossier emerge che lei è divorziata, ha due figli a carico (i quali, avendo già

compiuto i 18 anni, non ostacolerebbero in alcun modo l’esercizio di

un’attività salariale a tempo pieno) e si trova in assistenza (cfr. lo scritto

10.4.2012 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona).

Già solo per detti motivi, Lei va pertanto ritenuta salariata in percentuale

del 100%. Oltre a quanto esposto in precedenza, occorre altresì precisare che

nel 2009 (anno che precede l’insorgenza del danno alla salute) Lei ha

effettuato presso la ditta __________ 2'020 ore lavorative (cfr. lo scritto

22.10.2010 del datore di lavoro agli atti), ciò che corrisponde ad una

percentuale lavorativa del 96% circa (cfr. pure in tal senso la proposta per

SMR del 28.10.2010) rispettivamente che in occasione dell’inchiesta a domicilio

del 13.3.2012 Lei ha dichiarato di lavorare a tempo pieno (cfr. a tal proposito

la pagina 2 dell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 21.3.2012 come pure lo scritto del datore di lavoro

del 29.3.2012). (…)” (IV/1), questo Tribunale può confermare che in

concreto ai fini del calcolo del grado d’invalidità l’assicurata va considerata

salariata al 100% e che pertanto trova applicazione il metodo ordinario del

confronto dei redditi;

- secondo

la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del

26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto – ribadito che

l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI inizia nel marzo 2010 e termina

nel marzo 2011 – sono determinanti i dati del 2011;

- per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025);

- conformemente

alla succitata giurisprudenza, nel 2011, in concreto quale ausiliaria di pulizie occupata al 100%, il reddito da valido ammonta a fr. 38'804.19 (salario

annuale, rimasto incontestato, ritenuto dall’Ufficio AI [cfr. la decisione del

6 dicembre 2012 sub. IV/1] per il 2010 di fr. 38'649.60 aumentati dello 0.4%

per il 2011 [cfr. tabella B 10.2, ramo 90-96 altre attività di servizi, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 91]);

- per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In un’altra sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza in merito

al gap salariale, ha stabilito che “(…) quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto

nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. (…)” (STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009,

consid. 3.3; confermata, in particolare, nelle STF 9C_310/2009 del 14 aprile

2010 e 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010);

- utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

nel 2011, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva nel settore privato svizzero,

la ricorrente avrebbe potuto realizzare un salario annuo pari a fr. 53'383.29 (salario

mensile secondo la TA1 per il 2010 di fr. 4'225.--, aumentati dell’1% per il

2011, riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e 10.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

L’assicurata,

quale ausiliaria di pulizie occupata al 100%, nel 2011 avrebbe guadagnato fr. 38'804.19.

Questo salario si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente pari a fr. 45'111.32 (fr. 3'566.-- [cfr. tabella B 10.1,

settore 77-82 attività di servizio, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 91], aumentati dello 0.4% per il 2011, riportati su 42 ore [cfr.

tabella B 9.2 settore S altre attività di servizio e 10.2 ramo 90-96 altre

attività di servizi, pubblicate in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] e moltiplicati per 12). Conformemente

alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono indizi

a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un

guadagno modesto (lo stipendio base/ora di fr. 15.80 indicato nel questionario per il

datore di lavoro sub doc. AI 14/3 punto 2.10 è rispettoso del minimo salariale

stabilito dal CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services

del Cantone Ticino previsto nel caso di dipendenti con compiti di pulizia ordinaria

dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore; inoltre la bassa

formazione scolastica [5 elementari, 3 medie e 1 anno di economia domestica,

con, oltre all’italiano quale lingua materna, solo una conoscenza base parlata

del francese] le impediva di realizzare un salario medio nazionale se del caso

fuori dal cantone; cfr. doc. AI 12/2 e la STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013

consid. 4.6), il reddito statistico da invalido (fr. 53'383.29)

va dunque ridotto dell’8.99% (percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 45'111.32

contro fr. 38'804.19 danno un gap del 13.99% che

va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 48'584.13 (fr. 53'383.29 ridotti

del 8.99% = fr. 48'584.13).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una

riduzione del 20% ai sensi della DTF 126 V 75, il reddito ipotetico da invalido

ammonta infine a fr. 19'433.65 (fr. 48'584.13 x 50% ridotti del 20% = fr.

19'433.65).

Al riguardo questo Tribunale ritiene di dover scostarsi dalla

riduzione del 18% riconosciuta dall’amministrazione (8% per attività leggere e

10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolare; cfr. doc. AI

60/1-3) visti la capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera, i

notevoli limiti funzionali posti dal dr. __________ nel modulo per l’esame della

funzionalità fisica sub. doc. AI 59/6 (per pesi fino a 5 kg. lievemente ridotta/ridotta e per pesi superiori esigua/nulla capacità di sollevamento e/o

trasporto di carichi; capacità di manipolazione di oggetti e attrezzi con

oggetti leggeri/di precisione ridotta, medi esigua, pesanti/manovalanza e molto

pesanti nulla e con rotazione della mano molto ridotta; posizioni di lavoro o

dinamiche particolari a braccia elevate ridotta, con rotazione e seduta e

piegata in avanti lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti esigua,

inginocchiata e con ginocchia in flessione nulla; mantenere posizioni statiche

seduta lievemente ridotta e eretta molto ridotta; spostamenti / camminare fino

a 50 m. normale, oltre 50 m. lievemente ridotta, per lunghi tratti molto ridotta,

su terreno accidentato nulla, salire/ scendere le scale esigue e idem ponteggi,

scale a pioli nulla; impiego delle due mani e in equilibrio/bilanciandosi

possibile solo in parte) e l’età di 51 anni nell’anno in cui inizia il diritto alla rendita (per un diverso

caso in cui il TF ha ritenuto arbitraria la riduzione del 20% considerata

dall’autorità giudiziaria cantonale cfr. la STF 9C_371/2013 del 22 agosto 2013); pure va qui

ricordata la giurisprudenza di questo Tribunale che nella sentenza 32.2012.36

del 31 gennaio 2013, confermata dal TF con STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle

riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il

25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni

tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità

adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella

giurisprudenza federale;

- ritenuti

un reddito da valido di fr fr. 38'804.19 e da invalido di fr. 19'433.65,

si ottiene un grado d’invalidità del 50% ([38'804.19 -

19'433.65] x 100 : 38'804.19 = 49.91% arrotondato al 50% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una

mezza rendita d’invali-dità;

- in

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e all’assicurata riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2012;

- gli

atti – visti gli scritti del 12 novembre 2012 nel quale il dr. __________

ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) la paziente presenta un importante

artrosi […] nell’ambito della nota artrite psoriatica alla caviglia destra e

dovrà prossimamente sottoporsi a un intervento di artrodesi da parte del dr. __________.

Da questo momento e per almeno 3 mesi dopo l’intervento l’assicurata deve essere

considerata totalmente inabile al lavoro come ausiliaria di pulizia. (…)”

(doc. AI 103/1) e del 4 gennaio 2013 con il quale l’insorgente ha, in particolare,

comunicato al TCA “(…) secondo il mio medico dott. __________ io avrei

diritto almeno a mezza rendita. Vi informo che il 7.01.2013 io subirò un

intervento […] che comporterà ulteriori problemi. Vi farò avere a suo tempo una

relazione medica dal chirurgo che mi opera. (…)” (VI) – vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli scritti in parola alla stregua di

una domanda di revisione della rendita;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una

mezza rendita d’invalidità dal 1. marzo 2011.

§§§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli scritti sub doc. AI 103/1 e VI

alla stregua di una domanda di revisione della rendita.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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