32.2012.303
Viste le risultanze mediche e la valutazione economica all'assicurata va riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dopo l'anno di carenza. Trasmissione di alcuni atti all'Ufficio AI quale domanda d
17 settembre 2013Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2012.303
Data decisione, Autorità:
17.09.2013, TCA
Titolo:
Viste le risultanze mediche e la valutazione economica all'assicurata va riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dopo l'anno di carenza. Trasmissione di alcuni atti all'Ufficio AI quale domanda di revisione
DIRITTO ALLA RENDITA
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 53 LPGA
art. 6 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.303
FS
Lugano
17 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 2 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
maggio 2010 RI 1, nata nel 1960, ha inoltrato una richiesta di prestazioni in
quanto affetta da artrite (doc. AI 6/1-9);
- con
decisione 2 novembre 2012, preavvisata con progetto 6 luglio 2012 (doc. AI
92/1-4), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità
non pensionabile e i requisiti per il diritto a provvedimenti d’ordine
professionale non assolti (doc. AI 101/1-4);
- contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale ha
contestato la valutazione medica e chiesto una rivalutazione del grado
d’invalidità;
- con
scritto 6 dicembre 2012 – osservato che “(…) il nostro Ufficio ha riesaminato la decisione
del 2.11.2012 in applicazione dei combinati artt. 53 cpv. 3 LPGA e 6 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca). (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha
trasmesso al TCA la decisione dello stesso giorno con la quale, pendente causa
e entro il termine della risposta in via di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3
LPGA, ha annullato quella del 2 novembre 2012 e riconosciuto all’assicurata il
diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1. aprile 2010 precisando che
il versamento potrà avvenire tuttavia solo dal 1. novembre 2010 ritenuta la
domanda di prestazioni del maggio 2010 (IV/1);
- interpellata
dal TCA, con scritto 4 gennaio 2013, l’assicurata ha comunicato che secondo il
suo medico dr. __________ ella avrebbe diritto ad almeno una mezza rendita e
che il 7 gennaio 2013 subirà un intervento di cui farà avere la relativa documentazione
medica (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- a
norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.
6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si
fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice
delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione
(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3
LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso”;
- secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente li-te mette fine alla
vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della
procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz
des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle
richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la
nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente;
in tal ca-so l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto
indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC
1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser,
ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti
la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente
a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann
/ Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der
Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechts-fragen
der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di dritto di essere sentito
– va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., cit., ad art. 58
n. 48, pag. 1172 con riferimenti);
- nella
fattispecie la decisione resa pendente lite non corrisponde pienamente alle
richieste della ricorrente. In effetti l’insorgente postula il diritto ad una
mezza rendita senza specificare da quando mentre l’Ufficio AI, dopo aver negato
il diritto a prestazioni con la decisione del 2 novembre 2012 (doc. A/3), con
quella del 6 dicembre 2012 (IV/1) ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dall’aprile 2010 con versamento delle prestazioni a contare dal 1
novembre 2010;
- il
Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del
contendere è dunque sapere se l’assicurata ha o meno diritto a prestazioni e,
nell’affermativa, per quale periodo;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.
84). Al proposito
va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al
più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Nella
STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 (pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174
e confermata nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012) il TF, richiamati
l’art. 59 cpv. 2bis LAI che
regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato
che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche
se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (al riguardo
vedi anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010);
- nella
fattispecie l’assicurata è stata visitata il 25 maggio 2011 dal medico SMR dr. __________,
FMH in medicina interna, che – posta la diagnosi di artrite psoriasica erosiva e attestata
un’incapacità lavorativa del 100% quale ausiliaria di pulizia dall’aprile 2009
e, in un’attività adeguata, del 100% dall’aprile 2009 e del 50% dall’aprile
2010 –, nel rapporto finale dello stesso giorno (doc. AI 59/1-7), ha
concluso: “(…) assicurata di 59 anni [ndr. recte: 50 anni] con esordio di
artrite psoriasica nell’aprile 2009. Terapia biologica con parziale beneficio.
Importanti limitazioni mani e polsi e limitazione per dolore alle caviglie.
Quanto descritto dall’assicurata risulta ben giustificato dall’obiettività e
dalla storia clinica. Ultima attività lavorativa svolta come ausiliaria
pulizie. Tale attività non risulta più esigibile per la compromissione
importante di mani e caviglie. In attività adatta e rispettosa dei limiti
funzionali posti IL 50% giustificata dalla compromissione oltre che articolare
anche sistemica, dolore a tutte le piccole articolazioni, facile affaticabilità,
necessità di frequenti pause. Anche l’attività come segretaria risulta quindi
esigibile al momento con una IL del 50%. Sarà opportuno rivalutare lo stato di
salute tra circa 18 mesi per identificare eventualmente risorse maggiori determinate
dal beneficio terapeutico. Si allega modulo per la misurazione dell’escursione
articolare. Si allega modulo per esame della funzionalità fisica. Le
conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della
piena conoscienza dell’incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.
(…)” (doc. AI 59/5);
- dall’incarto
cassa malati risulta che il dr. __________, FMH in reumatologia, ha attestato i
seguenti periodi e gradi di incapacità lavorativa: 100% dal 3 marzo al 5 aprile
2010, 50% dal 14 aprile al 21 giugno 2010, 60% dal 22 giugno 2010 all’8
febbraio 2011 e 100% dal 9 febbraio 2011 confermata nella visita del 7 ottobre
2011 (doc. 2.1, 4-1, 5-1, 6-1 e 9/1 dell’inc. cassa malati);
- la
Cassa malati __________ – riconosciuti i seguenti periodi di inabilità lavorativa: “(…) 100%
dal 03.03.2010 al 13.04.2010, al 50% dal 14.04.2010 al 31.05.2010, al 60% dal
01.06.2010 al 09.02.2011, al 100% dal 10.02.2011 a tuttora (…)” (doc. AI
71/1) – ha versato le indennità giornaliere dal 4 aprile 2010, dopo i 30
giorni di attesa, fino al 1. marzo 2012 (doc. AI 77/2);
- il
dr. __________ – interpellato in merito all’inizio dell’incapacità lavorativa nel
mese di aprile 2009 come indicato nel rapporto del 25 maggio 2011 (doc. AI
86/1) –, nell’annotazione 14 maggio 2012, ha puntualizzato che “(…) si conferma IL medicalmente giustificata dal Marzo 2010. Esordio
della patologia artritica nel aprile 2009. (…)” (doc. AI 87/1);
- nel
rapporto di rilevamento tempestivo del 19 febbraio 2010 (doc. AI 3/1-4) il funzionario
__________ ha espresso la seguenteconclusione: “(…) Ho sottoposto il caso al
medico SMR TILUF. La conclusione porta a riconoscere che la particolare
posizione in seno alla ditta dell’assicurata rappresenta la migliore soluzione
attualmente accessibile. Infatti escluso l’inte-ressamento ad una rendita, da
un punto di vista professionale l’assicurata avrebbe accesso a mestieri non
qualificati. La mansione attuale (a parte la pulizia limitata ad uffici e di
conseguenza non pesante – spolverare, svuotare i cestini, non uso di macchinari
pesanti da parte dell’assicurata) è rappresentata piuttosto da una funzione di
supervisione, di controllo dell’esecuzione dei colleghi e della qualità, lavoro
che può essere svolto e organizzato in maniera autonoma a seconda dello stato
di salute. Si tratta sicuramente (e la signora concorda anch’ella) di un lavoro
adeguato e non si vede come un cambio di professione possa suggerire una mansione
meglio adeguata. Momentaneamente quindi un intervento tempestivo non pare
opportuno e con esso nemmeno una domanda ufficiale AI. Questa sarà comunque
raccomandata nel caso la patologia avanzasse al punto di determinare assenze
rilevanti e continue. L’obbligo di annuncio sussisterebbe in caso di assenza
superiore ai sei mesi. (…)” (doc. AI 3/4);
- viste
le risultanze su esposte – ritenuto, in particolare, anche lo scritto del 19 aprile 2010 con
il quale il dr. __________ segnalava all’Ufficio AI che “(…) la paziente ha
provato a riprendere il lavoro al 100% come ausiliaria di pulizia presso la
ditta __________ una settimana in anticipo rispetto al mio certificato. La paziente
ha cioè iniziato il 29.03.2010 nonostante io avessi certificato un’incapacità
lavorativa fino al 6 aprile. La ripresa del lavoro è coincisa con una
importante ripresa dei dolori alle mani, con gonfiori e una progressiva riduzione
della mobilità delle dita. È noto come l’artrite psoriatica si attivi in relazione
a traumi e microtraumi. Il lavoro di ausiliaria di pulizia è dunque profondamente
inadatto al suo stato di salute. Ho dunque nuovamente certificato
un’incapacità lavorativa del 50% (tempo pieno con rendimento ridotto). La prego
di intervenire rapidamente per trovare un altro lavoro più congeniale
all’artrite psoriatica della paziente. (…)” (doc. AI 4/1, la sottolineatura
è del redattore) – questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’anno di carenza
ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è iniziato a decorrere il mese di
marzo 2010 e che al suo termine, nel marzo 2011, l’assicurata era abile al lavoro
nelle misura del 50% in un’attività adeguata ritenuta la sua professione di
ausiliaria di pulizia non più adatta (il datore di lavoro ha disdetto il rapporto
con effetto al 31 agosto 2011; cfr. doc. AI 69/1). Del resto, lo stesso dr. __________,
nello scritto del 21 agosto 2012 indirizzato all’Ufficio AI ha rilevato ancora
che “(…) a mio avviso si tratta di una paziente che presenta verosimilmente
un grado d’incapacità lavorativa del 50% per qualunque attività. Vi è infatti
un peggioramento della situazione per quanto riguarda l’artrite psoriatica con
artriti e tenisinoviti attive alla caviglia destra. La terapia massimale non
può più essere incrementata. Previste eventualmente misure chirurgiche. (…)”
(doc. AI 96/1);
- considerando
la giurisprudenza citata nella decisione del 6 dicembre 2012 e fatta propria
l’argomentazione addotta nella stessa stante la quale “(…) dagli atti del
dossier emerge che lei è divorziata, ha due figli a carico (i quali, avendo già
compiuto i 18 anni, non ostacolerebbero in alcun modo l’esercizio di
un’attività salariale a tempo pieno) e si trova in assistenza (cfr. lo scritto
10.4.2012 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona).
Già solo per detti motivi, Lei va pertanto ritenuta salariata in percentuale
del 100%. Oltre a quanto esposto in precedenza, occorre altresì precisare che
nel 2009 (anno che precede l’insorgenza del danno alla salute) Lei ha
effettuato presso la ditta __________ 2'020 ore lavorative (cfr. lo scritto
22.10.2010 del datore di lavoro agli atti), ciò che corrisponde ad una
percentuale lavorativa del 96% circa (cfr. pure in tal senso la proposta per
SMR del 28.10.2010) rispettivamente che in occasione dell’inchiesta a domicilio
del 13.3.2012 Lei ha dichiarato di lavorare a tempo pieno (cfr. a tal proposito
la pagina 2 dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 21.3.2012 come pure lo scritto del datore di lavoro
del 29.3.2012). (…)” (IV/1), questo Tribunale può confermare che in
concreto ai fini del calcolo del grado d’invalidità l’assicurata va considerata
salariata al 100% e che pertanto trova applicazione il metodo ordinario del
confronto dei redditi;
- secondo
la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del
26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto – ribadito che
l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI inizia nel marzo 2010 e termina
nel marzo 2011 – sono determinanti i dati del 2011;
- per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, cifra marg. 3025);
- conformemente
alla succitata giurisprudenza, nel 2011, in concreto quale ausiliaria di pulizie occupata al 100%, il reddito da valido ammonta a fr. 38'804.19 (salario
annuale, rimasto incontestato, ritenuto dall’Ufficio AI [cfr. la decisione del
6 dicembre 2012 sub. IV/1] per il 2010 di fr. 38'649.60 aumentati dello 0.4%
per il 2011 [cfr. tabella B 10.2, ramo 90-96 altre attività di servizi, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 91]);
- per
quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In un’altra sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza in merito
al gap salariale, ha stabilito che “(…) quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto
nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. (…)” (STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009,
consid. 3.3; confermata, in particolare, nelle STF 9C_310/2009 del 14 aprile
2010 e 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010);
- utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
nel 2011, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva nel settore privato svizzero,
la ricorrente avrebbe potuto realizzare un salario annuo pari a fr. 53'383.29 (salario
mensile secondo la TA1 per il 2010 di fr. 4'225.--, aumentati dell’1% per il
2011, riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e 10.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
L’assicurata,
quale ausiliaria di pulizie occupata al 100%, nel 2011 avrebbe guadagnato fr. 38'804.19.
Questo salario si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente pari a fr. 45'111.32 (fr. 3'566.-- [cfr. tabella B 10.1,
settore 77-82 attività di servizio, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 91], aumentati dello 0.4% per il 2011, riportati su 42 ore [cfr.
tabella B 9.2 settore S altre attività di servizio e 10.2 ramo 90-96 altre
attività di servizi, pubblicate in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] e moltiplicati per 12). Conformemente
alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono indizi
a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un
guadagno modesto (lo stipendio base/ora di fr. 15.80 indicato nel questionario per il
datore di lavoro sub doc. AI 14/3 punto 2.10 è rispettoso del minimo salariale
stabilito dal CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services
del Cantone Ticino previsto nel caso di dipendenti con compiti di pulizia ordinaria
dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore; inoltre la bassa
formazione scolastica [5 elementari, 3 medie e 1 anno di economia domestica,
con, oltre all’italiano quale lingua materna, solo una conoscenza base parlata
del francese] le impediva di realizzare un salario medio nazionale se del caso
fuori dal cantone; cfr. doc. AI 12/2 e la STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013
consid. 4.6), il reddito statistico da invalido (fr. 53'383.29)
va dunque ridotto dell’8.99% (percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 45'111.32
contro fr. 38'804.19 danno un gap del 13.99% che
va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 48'584.13 (fr. 53'383.29 ridotti
del 8.99% = fr. 48'584.13).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una
riduzione del 20% ai sensi della DTF 126 V 75, il reddito ipotetico da invalido
ammonta infine a fr. 19'433.65 (fr. 48'584.13 x 50% ridotti del 20% = fr.
19'433.65).
Al riguardo questo Tribunale ritiene di dover scostarsi dalla
riduzione del 18% riconosciuta dall’amministrazione (8% per attività leggere e
10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolare; cfr. doc. AI
60/1-3) visti la capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera, i
notevoli limiti funzionali posti dal dr. __________ nel modulo per l’esame della
funzionalità fisica sub. doc. AI 59/6 (per pesi fino a 5 kg. lievemente ridotta/ridotta e per pesi superiori esigua/nulla capacità di sollevamento e/o
trasporto di carichi; capacità di manipolazione di oggetti e attrezzi con
oggetti leggeri/di precisione ridotta, medi esigua, pesanti/manovalanza e molto
pesanti nulla e con rotazione della mano molto ridotta; posizioni di lavoro o
dinamiche particolari a braccia elevate ridotta, con rotazione e seduta e
piegata in avanti lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti esigua,
inginocchiata e con ginocchia in flessione nulla; mantenere posizioni statiche
seduta lievemente ridotta e eretta molto ridotta; spostamenti / camminare fino
a 50 m. normale, oltre 50 m. lievemente ridotta, per lunghi tratti molto ridotta,
su terreno accidentato nulla, salire/ scendere le scale esigue e idem ponteggi,
scale a pioli nulla; impiego delle due mani e in equilibrio/bilanciandosi
possibile solo in parte) e l’età di 51 anni nell’anno in cui inizia il diritto alla rendita (per un diverso
caso in cui il TF ha ritenuto arbitraria la riduzione del 20% considerata
dall’autorità giudiziaria cantonale cfr. la STF 9C_371/2013 del 22 agosto 2013); pure va qui
ricordata la giurisprudenza di questo Tribunale che nella sentenza 32.2012.36
del 31 gennaio 2013, confermata dal TF con STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle
riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il
25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni
tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità
adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella
giurisprudenza federale;
- ritenuti
un reddito da valido di fr fr. 38'804.19 e da invalido di fr. 19'433.65,
si ottiene un grado d’invalidità del 50% ([38'804.19 -
19'433.65] x 100 : 38'804.19 = 49.91% arrotondato al 50% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una
mezza rendita d’invali-dità;
- in
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e all’assicurata riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2012;
- gli
atti – visti gli scritti del 12 novembre 2012 nel quale il dr. __________
ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) la paziente presenta un importante
artrosi […] nell’ambito della nota artrite psoriatica alla caviglia destra e
dovrà prossimamente sottoporsi a un intervento di artrodesi da parte del dr. __________.
Da questo momento e per almeno 3 mesi dopo l’intervento l’assicurata deve essere
considerata totalmente inabile al lavoro come ausiliaria di pulizia. (…)”
(doc. AI 103/1) e del 4 gennaio 2013 con il quale l’insorgente ha, in particolare,
comunicato al TCA “(…) secondo il mio medico dott. __________ io avrei
diritto almeno a mezza rendita. Vi informo che il 7.01.2013 io subirò un
intervento […] che comporterà ulteriori problemi. Vi farò avere a suo tempo una
relazione medica dal chirurgo che mi opera. (…)” (VI) – vanno
trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli scritti in parola alla stregua di
una domanda di revisione della rendita;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una
mezza rendita d’invalidità dal 1. marzo 2011.
§§§ Gli atti vanno
trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli scritti sub doc. AI 103/1 e VI
alla stregua di una domanda di revisione della rendita.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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