32.2012.304
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17 dicembre 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2012.304
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, TCA
Titolo:
Soppressione in via di revisione di una rendita erogata ad un assicurato membro del CdA di una società di famiglia. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché accerti l'effettivo ruolo svolto dall'assicurato nella società per poi determinare il reddito da invalido
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.304
BS/sc
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 31 ottobre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, non potendo continuare la sua attività di muratore a causa di una
problematica lombare, è stato riformato quale impiegato di commercio senza aver
sostenuto, per motivi personali, gli esami per il conseguimento del relativo
diploma (cfr. scritto 23 agosto 2000 dell’assicurato in doc. AI 44-2).
Ritenuta
conclusa la riformazione professionale, l’Ufficio AI ha provveduto ad esaminare
l’eventuale diritto ad una rendita. Sulla scorta del rapporto finale 5 settembre
2000 del consulente professionale (doc. AI 45), con decisione 24 novembre 2000
l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° settembre
2000 (doc. AI 48).
La
mezza rendita è stata confermata con comunicazione 6 agosto 2009 (doc. AI 89).
1.2. Nell’aprile
2012 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 116).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione economica
a cura del consulente in integrazione professionale, con decisione 31 ottobre
2012 (preavvisata il 21 settembre 2012) l’amministrazione ha soppresso la
rendita, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurato, chiedendo il
ripristino della mezza rendita. Ammettendo di essere comproprietario della __________,
egli evidenzia di non avere alcun potere decisionale in seno alla società di
famiglia come pure di non percepire “nessun dividendo o nessun utile”. L’insorgente
contesta pertanto la determinazione del reddito da invalido, chiedendo che sia
tenuto conto del suo effettivo salario e non il reddito ipotetico fissato
dall’amministrazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione economica alla
base della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. In
data 20 dicembre 2012 il ricorrente ha chiesto di sentire quale teste il contabile
della società, richiedendo pure la propria audizione (VI).
Con
scritto 22 aprile 2013 all’Ufficio AI con copia per conoscenza al TCA,
l’assicurato, facendo presente di avere terminato tutte le risorse economiche,
ha chiesto che la decisione contestata venga rivista (VIII). In data 29 aprile 2013
l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato scritto di controparte (X).
1.6. In
data 11 settembre 2013 questo Tribunale ha svolto un accertamento presso
l’amministrazione (XIII), ricevendo risposta il 23 settembre 2013 (XIV). Con
scritto 3 ottobre 2013 il ricorrente ha preso posizione in merito (XVI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la soppressione, in via di revisione, della
mezza rendita sin’ora erogata all’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369,
109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2010, p. 379).
Va
infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola
la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che
ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo
limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della
rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.5. Nel
caso in esame, ritenuto come lo stato di salute sia rimasto invariato (totale
inabilità, dal 5 marzo 2003 nell’attività di muratore, con abilità al 100% in
attività leggere d’ufficio, amministrativa o di logistica; cfr. rapporto 20 giugno
2010 del SMR; doc. AI 124), l’Ufficio AI ha proceduto alla revisione della
componente economica della rendita.
Come
detto, con decisione 24 novembre 2000 l’assicurato è stato posto al beneficio
di una mezza rendita dal 1° settembre 2000. Quale reddito da valido l’Ufficio
AI ha preso in considerazione un salario di fr. 91'000.--. Tale dato è stato
fornito dal datore di lavoro, la __________ di __________ – società di cui dal
21 agosto 1997 l’assicurato è membro del Cda con diritto di firma individuale –
con questionario del 14 febbraio 2005 (doc. AI 63).
La
mezza rendita è stata confermata con comunicazione 6 agosto 2009 (doc. AI 89)
Con
la decisione impugnata l’amministrazione ha soppresso la rendita per i seguenti
motivi:
"
Con comunicazione del
06.08.2009 le era stata confermata la mezza rendita d'invalidità corrispondente
ad un grado AI del 59%.
A seguito della revisione d'ufficio avviata lo scorso
mese di aprile, dagli atti acquisiti all'incarto è emerso che lei è possessore
del 40% delle azioni dell'azienda e di una parte della quota azionaria intestata
alla comunione ereditaria (20% è possessore del 40% delle azioni dell'azienda e
di una parte della quota azionaria intestata alla comunione ereditaria (20% di
azioni).
Dagli atti economici si è potuto constatare un guadagno
per l'anno 2010 pari a Fr. 45'500.
La situazione aziendale odierna determina come lei sia
comproprietario dell'azienda e che abbia potere decisionale al suo interno.
Dal lato medico l'attività d'impiegato e membro
dirigente è esigibile in misura completa.
In questa attività, facendo riferimento ai redditi
elaborati dall'ufficio federale di statistica (tabelle RSS, valori nazionali,
categoria 45 costruzioni; livello 2 lavoro qualificato), potrebbe percepire un
salario annuo di Fr. 81'944.
Si può quindi definire che, rapportando tale reddito
con quello conseguibile nell'attività di muratore prima dell'insorgenza del
danno alla salute, il discapito economico sarebbe molto inferiore rispetto a
quanto valutato in precedenza.
Aggiornando il reddito da valido determinato nel 1995,
ovvero Fr. 91'000, al 2010, otteniamo un salario annuo di Fr. 110'202.
Conformemente alla cifra marginale 1048 della circolare
sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), il minor discapito economico può
essere raggiunto in attività secondo le tabelle RSS; il nuovo grado d'invalidità
si presenta come segue:
(110'202 – 81'944) * 100 = 26%
110'202
Essendo dunque il discapito economico inferiore al 40%,
Fatti
i presupposti per il versamento di una rendita non sono più dati; possiamo
pertanto procedere alla soppressione della rendita AI. (…)" (doc. AI
133/2)
Con
il presente ricorso l’assicurato, ricordando la sua formazione di muratore,
rileva di non avere competenze quale impiegato di commercio e tantomeno in attività
dirigenziali. Contesta pertanto di svolgere una mansione di dirigente presso la
__________, evidenziando di non percepire dalla società di famiglia nessun dividendo
e tantomeno una partecipazione all’utile. Per questi motivi l’insorgente contestata
il reddito ipotetico (da invalido) di fr. 81'944.-- considerati dall’Ufficio
AI.
2.6. Va
ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso
di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo lo stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b), ciò che in concreto l’Ufficio AI ha fatto, concludendo, nonostante
lo stato di salute invariato, per un aumento della capacità di guadagno
dell’assicurato. Altresì va ricordato che per stabilire in una situazione concreta
se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V
351 consid. 2.4).
Nel
caso concreto la situazione presente al momento della decisione impugnata va
comparata con quella del 2000, anno della decisione di erogazione della rendita.
Dal punto di vista temporale non va presa in considerazione la comunicazione 6
agosto 2009 con la quale l’Ufficio AI ha unicamente confermato la decisione iniziale
di rendita.
Con
scritto 11 settembre 2013 il TCA ha chiesto all’amministrazione di elencare il
motivo di revisione giustificante la soppressione della mezza rendita,
ricevendo la seguente riposta:
"
(…)
L'UAI ha avviato la revisione d'ufficio ed ha proceduto
ad acquisire l'incarto economico dell'assicurato, dal cui esame è emerso come
l'assicurato sia comproprietario dell'azienda, possegga il 40% di azioni ed una
parte della quota azionaria della comunione ereditaria (20%), nonché abbia
potere decisionale al suo interno, avendo egli diritto di firma individuale.
Alla luce della situazione attuale risulta quindi giustificato aggiornare il
reddito da invalido secondo le competenze odierne che l'assicurato presenta,
svolgendo in pratica il ruolo di membro dirigente di un'azienda, siccome nel
2000 era stata ritenuto un reddito da invalido per un impiegato di commercio al
primo anno di impiego subito dopo il tirocinio.
A tale proposito, si rimanda alla marginale 5005 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), la quale prevede in
particolare che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione
determinante per il diritto alle prestazioni, se vi sono elementi che indicano
che la persona dispone di un potenziale d'integrazione e può migliorare la sua
capacità al guadagno. Delle nuove possibilità di reintegrazione possono
costituire un motivo di revisione (RCC 1966 p. 263/264). (…)" (doc. XIV,
pto. 1)
Orbene,
esaminati attentamente gli atti, secondo questa Corte non vi è tuttavia
chiarezza sull’esistenza di un motivo di revisione del diritto alla rendita e
questo per i motivi che seguono.
2.7. In
primo luogo, dubbi sussistono sull’effettiva attuale posizione dirigenziale dell’assicurato
in seno alla società di famiglia sostenuta dall’Ufficio AI, posta quale motivo,
come si desume dal citato scritto 11 settembre 2013 dell’amministrazione (cfr.
consid. 2.6), della revisione del diritto alla rendita qui in discussione.
Al
riguardo, nel rapporto 14 giugno 2012 il consulente in integrazione professionale
ha, fra l’altro, sostenuto:
"
(…)
La situazione aziendale odierna determina come il
signor RI 1 sia comproprietario dell’azienda e che abbia potere decisionale
all’interno della stessa. Sulla dichiarazione della tassazione 2010 scrive alla
voce professionale, “impiegato”.
Si deve considerare il signor RI 1 secondo le tabelle
RSS ramo 45 costruzioni come un dirigente d’azienda livello 2 con un salario di
6570.-- riportando questo dato su 41.6 ore si ottiene un salario di fr. 6570.--
riportando questo dato su 4.16 si ottiene un salario annuo di fr. 81944.--.
Difatti lo stesso azionista che possiede le stesse
azioni dell’assicurato ha percepito nel 2005 come da incarto contabile un
salario di fr. 92053.--.
Esiste una verosimiglianza tra i dati comparati, si può
quindi definire che l’assicurato potrebbe percepire in quest’attività un
salario paragonabile alle tabelle RSS, nel quale il discapito economico rispetto
all’attività di muratore che svolgeva prima dell’insorgenza del danno alla
salute, si sarebbe molto ridotto” (doc. AI 126/2).
Quindi,
il consulente ritiene che l’assicurato ricopre una funzione dirigenziale
all’interno dell’azienda di famiglia di cui è anche azionista, con diritto di
firma individuale. Si tratta, come si legge nel rapporto 13 giugno 2012 dello
stesso consulente, di un’azienda con 10 dipendenti in cui l’assicurato “fa
trasporti, carico e scarico aiutato dagli operai, manutenzione del camion,
piccoli lavori come pulizie d’attrezzi e manutenzione. Svolge un po’ anche
l’attività di gestione pratica dei cantieri, coordinamento degli operai ad
esempio chiama gli elettricisti, fa trovare il trax quando c’è bisogno, si
occupa anche dei bollettini di consegna. Non si occupa della gestione amministrativa
dei clienti, acquisizione lavori, capitolati d’onere. Questi compiti sono
svolti dal fratello. In pratica è un po’ il tutto fare dell’azienda.
L’assicurato svolge questa attività sull’intera giornata con un rendimento
ridotto” (doc. AI 121/2).
Nel
Considerandi
rapporto 20 giugno 2012, citato al consid. 2.5., il dr. __________ del SMR
rileva che l’assicurato “non può più effettuare attività lavorativa pesante
quale la precedente di muratore, ma in attività adeguate di tipo amministrativo
dirigenziale. Lo si può ritenere abile in maniera totale” (doc. AI 124/3).
Ora,
visto il succitato mansionario (comprensivo di alcuni lavori medicalmente non
adeguati, come il carico e lo scarico del camion oppure l’attività di muratore
secondo quanto indicato nel questionario del datore di lavoro nell’ambito della
revisione, doc. AI 123), l’assicurato si occupa di attività pratiche e non di
tipo amministrativo dirigenziale, svolte da suo fratello, anch’egli nel CdA
dell’azienda di famiglia, con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC
informatizzato). Va poi ricordato che, l’insorgente, nell’ambito della
riformazione professionale, non ha conseguito l’attestato di capacità quale impiegato
di commercio (cfr. consid. 1.1). Certo che l’insorgente
formalmente è azionista e titolare di un diritto di firma, ma le citate circostanze
di fatto elencate sopra non permettono, senza ulteriori accertamenti, di
ascrivergli un ruolo dirigenziale. Tali accertamenti sono importanti, tenuto
conto che per la determinazione del reddito ipotetico da invalido l’Ufficio AI
ha utilizzato i dati statistici relativi alla categoria 45 (costruzioni),
livello 2 corrispondente a “lavoro indipendente e molto qualificato”.
Va
poi fatto presente che già all’epoca della resa della prima decisione di rendita, la situazione economica, rispettivamente la posizione
dell’assicurato nell’azienda di famiglia, è rimasta sostanzialmente invariata. Infatti, nel menzionato questionario del
datore di lavoro, compilato il 23 febbraio 1995, la __________, oltre a
dichiarare che il ricorrente da valido percepiva un salario mensile di fr.
7'000.--, aveva altresì indicato che “il signor RI 1 possiede il 40% delle
azioni della Ditta e più precisamente per un importo di fr. 20'000.--“. Infine,
va ricordato che dall’agosto 1997 l’insorgente è membro del Cda della citata società.
Da
ultimo, secondo questa Corte, non si giustifica l’utilizzo del dato statistico
relativo ad un impiegato di commercio, professione per la quale l’assicurato è
stato riformato, riferito al ramo 82 “Attività amministrative, supporto alle
imprese”, livello di qualifica 3 “Conoscenze professionali e specializzate” di
fr. 75'612.-- proposto in alternativa dall’Ufficio AI, dal cui confronto con il
reddito da valido il grado d’invalidità risulta essere del 30% (cfr. scritto 23
settembre 2013 Ufficio AI al TCA, pag. 3; XIV). Va infatti ricordato che
l’assicurato non ha conseguito il diploma di impiegato di commercio, motivo per
cui non appare corretto far riferimento al livello di qualifica 3.
2.8
Va
piuttosto fatto riferimento a quanto sostenuto dal consulente in integrazione
professionale nel suo rapporto 14 giugno 2012:
"
(…)
Giudico errata la valutazione economica fatta nel duemila poiché se
da un lato ha tenuto in considerazione della situazione finanziaria del signor RI
1, che percepiva di più di un muratore qualificato, come indicato dai contratti
collettivi; perchè il signor RI 1 percepiva più di un muratore diplomato? Quali
erano le sue funzioni all'interno dell'azienda di famiglia? D'altro canto non
si è tenuto in considerazione delle indicazioni contrattuali nel ramo del
commercio e della valutazione di carriera nello stesso ramo (il salario di
riferimento sarebbe stato molto più alto). Solamente considerando questo dato
non ci sarebbe stato un grado d'invalidità così elevato, e forse non si sarebbe
erogata una rendita d'invalidità." (doc. AI 126/1; sottolineatura del
redattore)
Pertanto, vista l’ipotesi di errata valutazione economica formulata
dal consulente, vi è da chiedersi se la decisione 24 novembre 2000 di
erogazione della mezza rendita sia da ritenere corretta. Al riguardo l’art. 53
cpv. 2 LPGA dispone che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469). La giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere
obbligata a procedere a una riconsiderazione in questo senso né
dall'amministrato né dal giudice (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52 e i
riferimenti ivi citati). Spetta dunque all’Ufficio AI
se procedere o meno alla riconsiderazione.
Quanto
al ruolo di azionista rivestito dall’assicurato nell’azien- da, una volta accertata
la sua effettiva rilevante posizione aziendale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto
sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante
influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati.
Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui la distinzione
tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni
economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono
considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e
della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società;
ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società
anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figli o di
parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). Lo stesso
discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato,
detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui
viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
In
questo contesto il marginale 3028.1 delle CIGI, nel tenore valido
dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore di una società anonima e
il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati
salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza
determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di
firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato
per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di
più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; cfr. STF 8C_898/
2010.
del 13 aprile 2011 consid. 5.3)”.
Nella
STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013 questa Corte ha confermato l’operato
dell’Ufficio AI di addizionare al salario di un assicurato, dipendente e socio
gerente dell’azienda di famiglia, la quota parte (50%) dell’utile, la cui somma
è stata considerata quale reddito da invalido. Diverso è invece il caso esaminato
nella STCA 32.2012.23 dell’11 novembre 2013 in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio gerente della sua Sagl,
l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il salario non risultando che
l’interessato percepisse anche utili aziendali.
2.9
In
conclusione, visto quanto sopra, gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché, mediante i necessari accertamenti di cui al consid.
2.
, determini l’eventuale ruolo dirigenziale dell’as- sicurato, per poi
procedere, se del caso, alla revisione del diritto alla rendita. Nella misura
in cui risultassero per contro accertati gli estremi per una riconsiderazione,
spetterà, come detto, all’amministrazione decidere, senza esserne tuttavia
obbligata, se ritornare sulla propria decisione del 24 novembre 2000.
Ne
consegue che la decisione è annullata, mentre il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione contestata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli accertamenti di cui al consid. 2.7.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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