Lexipedia

Decisione

32.2012.304

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per il versamento di una rendita non sono più dati; possiamo

pertanto procedere alla soppressione della rendita AI. (…)" (doc. AI

133/2)

Con

il presente ricorso l’assicurato, ricordando la sua formazione di muratore,

rileva di non avere competenze quale impiegato di commercio e tantomeno in attività

dirigenziali. Contesta pertanto di svolgere una mansione di dirigente presso la

__________, evidenziando di non percepire dalla società di famiglia nessun dividendo

e tantomeno una partecipazione all’utile. Per questi motivi l’insorgente contestata

il reddito ipotetico (da invalido) di fr. 81'944.-- considerati dall’Ufficio

AI.

2.6. Va

ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso

di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo lo stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b), ciò che in concreto l’Ufficio AI ha fatto, concludendo, nonostante

lo stato di salute invariato, per un aumento della capacità di guadagno

dell’assicurato. Altresì va ricordato che per stabilire in una situazione concreta

se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare

paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con

quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V

351 consid. 2.4).

Nel

caso concreto la situazione presente al momento della decisione impugnata va

comparata con quella del 2000, anno della decisione di erogazione della rendita.

Dal punto di vista temporale non va presa in considerazione la comunicazione 6

agosto 2009 con la quale l’Ufficio AI ha unicamente confermato la decisione iniziale

di rendita.

Con

scritto 11 settembre 2013 il TCA ha chiesto all’amministrazione di elencare il

motivo di revisione giustificante la soppressione della mezza rendita,

ricevendo la seguente riposta:

"

(…)

L'UAI ha avviato la revisione d'ufficio ed ha proceduto

ad acquisire l'incarto economico dell'assicurato, dal cui esame è emerso come

l'assicurato sia comproprietario dell'azienda, possegga il 40% di azioni ed una

parte della quota azionaria della comunione ereditaria (20%), nonché abbia

potere decisionale al suo interno, avendo egli diritto di firma individuale.

Alla luce della situazione attuale risulta quindi giustificato aggiornare il

reddito da invalido secondo le competenze odierne che l'assicurato presenta,

svolgendo in pratica il ruolo di membro dirigente di un'azienda, siccome nel

2000 era stata ritenuto un reddito da invalido per un impiegato di commercio al

primo anno di impiego subito dopo il tirocinio.

A tale proposito, si rimanda alla marginale 5005 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), la quale prevede in

particolare che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione

determinante per il diritto alle prestazioni, se vi sono elementi che indicano

che la persona dispone di un potenziale d'integrazione e può migliorare la sua

capacità al guadagno. Delle nuove possibilità di reintegrazione possono

costituire un motivo di revisione (RCC 1966 p. 263/264). (…)" (doc. XIV,

pto. 1)

Orbene,

esaminati attentamente gli atti, secondo questa Corte non vi è tuttavia

chiarezza sull’esistenza di un motivo di revisione del diritto alla rendita e

questo per i motivi che seguono.

2.7. In

primo luogo, dubbi sussistono sull’effettiva attuale posizione dirigenziale dell’assicurato

in seno alla società di famiglia sostenuta dall’Ufficio AI, posta quale motivo,

come si desume dal citato scritto 11 settembre 2013 dell’amministrazione (cfr.

consid. 2.6), della revisione del diritto alla rendita qui in discussione.

Al

riguardo, nel rapporto 14 giugno 2012 il consulente in integrazione professionale

ha, fra l’altro, sostenuto:

"

(…)

La situazione aziendale odierna determina come il

signor RI 1 sia comproprietario dell’azienda e che abbia potere decisionale

all’interno della stessa. Sulla dichiarazione della tassazione 2010 scrive alla

voce professionale, “impiegato”.

Si deve considerare il signor RI 1 secondo le tabelle

RSS ramo 45 costruzioni come un dirigente d’azienda livello 2 con un salario di

6570.-- riportando questo dato su 41.6 ore si ottiene un salario di fr. 6570.--

riportando questo dato su 4.16 si ottiene un salario annuo di fr. 81944.--.

Difatti lo stesso azionista che possiede le stesse

azioni dell’assicurato ha percepito nel 2005 come da incarto contabile un

salario di fr. 92053.--.

Esiste una verosimiglianza tra i dati comparati, si può

quindi definire che l’assicurato potrebbe percepire in quest’attività un

salario paragonabile alle tabelle RSS, nel quale il discapito economico rispetto

all’attività di muratore che svolgeva prima dell’insorgenza del danno alla

salute, si sarebbe molto ridotto” (doc. AI 126/2).

Quindi,

il consulente ritiene che l’assicurato ricopre una funzione dirigenziale

all’interno dell’azienda di famiglia di cui è anche azionista, con diritto di

firma individuale. Si tratta, come si legge nel rapporto 13 giugno 2012 dello

stesso consulente, di un’azienda con 10 dipendenti in cui l’assicurato “fa

trasporti, carico e scarico aiutato dagli operai, manutenzione del camion,

piccoli lavori come pulizie d’attrezzi e manutenzione. Svolge un po’ anche

l’attività di gestione pratica dei cantieri, coordinamento degli operai ad

esempio chiama gli elettricisti, fa trovare il trax quando c’è bisogno, si

occupa anche dei bollettini di consegna. Non si occupa della gestione amministrativa

dei clienti, acquisizione lavori, capitolati d’onere. Questi compiti sono

svolti dal fratello. In pratica è un po’ il tutto fare dell’azienda.

L’assicurato svolge questa attività sull’intera giornata con un rendimento

ridotto” (doc. AI 121/2).

Nel

Considerandi

rapporto 20 giugno 2012, citato al consid. 2.5., il dr. __________ del SMR

rileva che l’assicurato “non può più effettuare attività lavorativa pesante

quale la precedente di muratore, ma in attività adeguate di tipo amministrativo

dirigenziale. Lo si può ritenere abile in maniera totale” (doc. AI 124/3).

Ora,

visto il succitato mansionario (comprensivo di alcuni lavori medicalmente non

adeguati, come il carico e lo scarico del camion oppure l’attività di muratore

secondo quanto indicato nel questionario del datore di lavoro nell’ambito della

revisione, doc. AI 123), l’assicurato si occupa di attività pratiche e non di

tipo amministrativo dirigenziale, svolte da suo fratello, anch’egli nel CdA

dell’azienda di famiglia, con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC

informatizzato). Va poi ricordato che, l’insorgente, nell’ambito della

riformazione professionale, non ha conseguito l’attestato di capacità quale impiegato

di commercio (cfr. consid. 1.1). Certo che l’insorgente

formalmente è azionista e titolare di un diritto di firma, ma le citate circostanze

di fatto elencate sopra non permettono, senza ulteriori accertamenti, di

ascrivergli un ruolo dirigenziale. Tali accertamenti sono importanti, tenuto

conto che per la determinazione del reddito ipotetico da invalido l’Ufficio AI

ha utilizzato i dati statistici relativi alla categoria 45 (costruzioni),

livello 2 corrispondente a “lavoro indipendente e molto qualificato”.

Va

poi fatto presente che già all’epoca della resa della prima decisione di rendita, la situazione economica, rispettivamente la posizione

dell’assicurato nell’azienda di famiglia, è rimasta sostanzialmente invariata. Infatti, nel menzionato questionario del

datore di lavoro, compilato il 23 febbraio 1995, la __________, oltre a

dichiarare che il ricorrente da valido percepiva un salario mensile di fr.

7'000.--, aveva altresì indicato che “il signor RI 1 possiede il 40% delle

azioni della Ditta e più precisamente per un importo di fr. 20'000.--“. Infine,

va ricordato che dall’agosto 1997 l’insorgente è membro del Cda della citata società.

Da

ultimo, secondo questa Corte, non si giustifica l’utilizzo del dato statistico

relativo ad un impiegato di commercio, professione per la quale l’assicurato è

stato riformato, riferito al ramo 82 “Attività amministrative, supporto alle

imprese”, livello di qualifica 3 “Conoscenze professionali e specializzate” di

fr. 75'612.-- proposto in alternativa dall’Ufficio AI, dal cui confronto con il

reddito da valido il grado d’invalidità risulta essere del 30% (cfr. scritto 23

settembre 2013 Ufficio AI al TCA, pag. 3; XIV). Va infatti ricordato che

l’assicurato non ha conseguito il diploma di impiegato di commercio, motivo per

cui non appare corretto far riferimento al livello di qualifica 3.

2.8

Va

piuttosto fatto riferimento a quanto sostenuto dal consulente in integrazione

professionale nel suo rapporto 14 giugno 2012:

"

(…)

Giudico errata la valutazione economica fatta nel duemila poiché se

da un lato ha tenuto in considerazione della situazione finanziaria del signor RI

1, che percepiva di più di un muratore qualificato, come indicato dai contratti

collettivi; perchè il signor RI 1 percepiva più di un muratore diplomato? Quali

erano le sue funzioni all'interno dell'azienda di famiglia? D'altro canto non

si è tenuto in considerazione delle indicazioni contrattuali nel ramo del

commercio e della valutazione di carriera nello stesso ramo (il salario di

riferimento sarebbe stato molto più alto). Solamente considerando questo dato

non ci sarebbe stato un grado d'invalidità così elevato, e forse non si sarebbe

erogata una rendita d'invalidità." (doc. AI 126/1; sottolineatura del

redattore)

Pertanto, vista l’ipotesi di errata valutazione economica formulata

dal consulente, vi è da chiedersi se la decisione 24 novembre 2000 di

erogazione della mezza rendita sia da ritenere corretta. Al riguardo l’art. 53

cpv. 2 LPGA dispone che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469). La giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere

obbligata a procedere a una riconsiderazione in questo senso né

dall'amministrato né dal giudice (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52 e i

riferimenti ivi citati). Spetta dunque all’Ufficio AI

se procedere o meno alla riconsiderazione.

Quanto

al ruolo di azionista rivestito dall’assicurato nell’azien- da, una volta accertata

la sua effettiva rilevante posizione aziendale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto

sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante

influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati.

Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui la distinzione

tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni

economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono

considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e

della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società;

ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società

anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figli o di

parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). Lo stesso

discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato,

detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui

viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).

In

questo contesto il marginale 3028.1 delle CIGI, nel tenore valido

dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore di una società anonima e

il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati

salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza

determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di

firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato

per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di

più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; cfr. STF 8C_898/

2010.

del 13 aprile 2011 consid. 5.3)”.

Nella

STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013 questa Corte ha confermato l’operato

dell’Ufficio AI di addizionare al salario di un assicurato, dipendente e socio

gerente dell’azienda di famiglia, la quota parte (50%) dell’utile, la cui somma

è stata considerata quale reddito da invalido. Diverso è invece il caso esaminato

nella STCA 32.2012.23 dell’11 novembre 2013 in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio gerente della sua Sagl,

l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il salario non risultando che

l’interessato percepisse anche utili aziendali.

2.9

In

conclusione, visto quanto sopra, gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché, mediante i necessari accertamenti di cui al consid.

2.

, determini l’eventuale ruolo dirigenziale dell’as- sicurato, per poi

procedere, se del caso, alla revisione del diritto alla rendita. Nella misura

in cui risultassero per contro accertati gli estremi per una riconsiderazione,

spetterà, come detto, all’amministrazione decidere, senza esserne tuttavia

obbligata, se ritornare sulla propria decisione del 24 novembre 2000.

Ne

consegue che la decisione è annullata, mentre il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione contestata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli accertamenti di cui al consid. 2.7.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster